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raccolta di leggi e giurisprudenza nazionale ed internazionale

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IL CALCIO E LE SUE REGOLE<br />

RACCOLTA DI LEGGI E GIURISPRUDENZA<br />

NAZIONALE ED INTERNAZIONALE<br />

A CURA DI<br />

RAUL CARUSO<br />

MICHELE COLUCCI<br />

ANTONELLA FRATTINI<br />

VITTORIO MIRRA<br />

VOLUME III<br />

EDUS LAW INTERNATIONAL<br />

2006


INDICE<br />

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ................................................................................ 4<br />

SENTENZA TRIB PRIMO GRADO CE CAUSA T-193/02 (PIAU)....................................... 4<br />

SENTENZA TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CE, CAUSA T-313/02 (MECA-MEDINA)<br />

.................................................................................................................................................. 25<br />

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA CE 12/04/05 (SIMUTENKOV).................................. 35<br />

GIURISPRUDENZA NAZIONALE:................................................................................... 42<br />

CASS. SEZ. III CIV., SENT. N. 3545/05 (NORME DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E<br />

VALIDITÀ DEL CONTRATTO) ........................................................................................... 42<br />

CASS, SEZ V PEN., SENT. N. 19473/05 (ILLECITO SPORTIVO - LESIONI PERSONALI)<br />

.................................................................................................................................................. 48<br />

CASS. CIV. SEZ. LAVORO, SENT. N. 85/03 (OBBLIGO PER LE SOCIETÀ DI<br />

TUTELARE LA SALUTE DEL GIOCATORE) .................................................................... 53<br />

CASS. SEZ. V PEN., SENT. N. 46764/04 (DOPING - CASO GILLET)............................... 60<br />

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZ. II, SENT. 12 GENNAIO 2006, N. C-246/04<br />

(OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI<br />

LUCRO - SESTA DIRETTIVA) ............................................................................................. 64<br />

GIURISPRUDENZA ITALIANA (CASSAZIONE)........................................................... 72<br />

CASS. I SEZ. CIV. N. 18919/05 (RAPPORTI GIUSTIZIA SPORTIVA-GIUSTIZIA<br />

ORDINARIA);......................................................................................................................... 72<br />

CASS. , SEZ. III PENALE, SENT. 37123/2005 (VIOLENZA NEGLI STADI).................... 81<br />

CASS., III SEZ. CIV. , SENT. N. 20908/05 (RESPONSABILITÀ ORGANIZZATORI)..... 84<br />

CASS. 21664/2005 (RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI DI GARA PER LA<br />

MORTE DI UN PARTECIPANTE) ........................................................................................ 87<br />

CASSAZIONE PENALE SENT., SEZ. SS.UU., 25/01/2006, N. 3087 (DOPING) ............... 92<br />

GIURISPRUDENZA ITALIANA ...................................................................................... 104<br />

TAR CAMPANIA 18219/05 (CALCETTO)......................................................................... 104<br />

TRIBUNALE IVREA N. 544/05 - RESPONSABILITÀ PENALE<br />

DELL'ORGANIZZATORE DI UN RALLY......................................................................... 107<br />

TRIBUNALE TORINO 11/11/04 (ATTIVITÀ PERICOLOSA);......................................... 124<br />

DECISIONI SUL "CASO GENOA" ..................................................................................... 137<br />

AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA – PROVV. 14878/05 (PLAY OFF<br />

SERIE B)................................................................................................................................ 156<br />

2


TAR ESTIVI SULLE AMMISSIONI AI CAMPIONATI DEL 2 AGOSTO 2005 .............. 178<br />

BENEVENTO........................................................................................................................ 178<br />

MESSINA .............................................................................................................................. 180<br />

NAPOLI ................................................................................................................................. 185<br />

PERUGIA............................................................................................................................... 197<br />

SALERNITANA.................................................................................................................... 200<br />

TORINO................................................................................................................................. 204<br />

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE...................................................................... 207<br />

DECISIONI DEL TAS SUL "CASO MEXES" .................................................................... 207<br />

LA VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI FIFA IN RIFERIMENTO ALLE LEGISLAZIONI<br />

INTERNAZIONALI E NAZIONALI.................................................................................... 242<br />

CIRCOLARI......................................................................................................................... 256<br />

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO NR. 555/O.P./2177/2005/CNIMS DEL 25/08/2005<br />

................................................................................................................................................ 256<br />

DECRETI MINISTERIALI................................................................................................ 258<br />

D.M. MINISTERO INTERNO 6 GIUGNO 2005 (VIDEOSORVEGLIANZA, NUOVI<br />

BIGLIETTI STADIO E NORME SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI)............................ 258<br />

D.M. MINISTERO DELLA SALUTE 24 SETTEMBRE 2003 (ATTUAZIONE LEGGE<br />

376/00) ................................................................................................................................... 300<br />

D.M. MINISTERO BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI 17 DICEMBRE 2004<br />

(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SPORTIVI) ........................................................... 303<br />

DECRETI LEGISLATIVI .................................................................................................. 322<br />

CONVERSIONE IN LEGGE (N. 210 - 17.10.2005), CON MODIFICAZIONI, DEL D.L.<br />

17.8.2005 N. 162, RECANTE ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE I FENOMENI<br />

DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE. (GU N. 242 DEL<br />

17.10.2005)............................................................................................................................. 322<br />

3


GIURISPRUDENZA COMUNITARIA<br />

SENTENZA TRIB PRIMO GRADO CE CAUSA T-193/02 (PIAU)<br />

26 gennaio 2005<br />

Sentenza del Tribunale <strong>di</strong> primo grado nella causa T-193/02<br />

Laurent Piau /Commissione delle Comunità europee<br />

IL REGOLAMENTO DELLA FIFA CHE DISCIPLINA L'ATTIVITÀ DEGLI<br />

AGENTI DI GIOCATORI DI FOOTBALL NON È INCOMPATIBILE CON IL<br />

DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA<br />

La Commissione non ha commesso un errore manifesto <strong>di</strong> valutazione nel respingere una<br />

denuncia che metteva in <strong>di</strong>scussione l'obbligatorietà della licenza <strong>di</strong> agente<br />

La Fédération internationale de football association (FIFA) è un'associazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

svizzero creta nel 1904. Ai termini dei suoi statuti, essa è formata da f<strong>ed</strong>erazioni nazionali che<br />

raggruppano società riconosciute <strong>di</strong> football <strong>di</strong> <strong>di</strong>lettanti o <strong>di</strong> professionisti. Nel 1994, per<br />

porre fine ad alcune pratiche pregiu<strong>di</strong>zievoli per i giocatori e per le società, la FIFA ha<br />

adottato un regolamento che <strong>di</strong>sciplina l'attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori.<br />

Ritenendo questo regolamento contrario alle <strong>di</strong>sposizioni del Trattato CE sulla concorrenza a<br />

causa delle restrizioni eccessive, opache e <strong>di</strong>scriminatorie all'accesso della professione che ne<br />

deriverebbero, il sig. Piau ha presentato una denuncia presso la Commissione europea.<br />

A seguito dell'apertura <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento in materia <strong>di</strong> concorrenza da parte della<br />

Commissione, la FIFA ha accettato <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il suo regolamento. Tenuto conto dei<br />

miglioramenti e delle abrogazioni effettuati nel nuovo regolamento, la Commissione ha<br />

deciso <strong>di</strong> archiviare la denuncia del sig. Piau.<br />

Ai sensi del nuovo regolamento FIFA per l'esercizio della professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori:<br />

- il can<strong>di</strong>dato deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una licenza rilasciata dalla f<strong>ed</strong>erazione <strong>nazionale</strong> competente<br />

per un periodo illimitato;<br />

- il can<strong>di</strong>dato deve superare un esame in forma <strong>di</strong> questionario a risposta multipla;<br />

- il rapporto tra l'agente e il giocatore dev'essere sancito da un contratto scritto della durata<br />

massima <strong>di</strong> due anni, rinnovabile. Il contratto deve prev<strong>ed</strong>ere la remunerazione dell'agente,<br />

calcolata in funzione del r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to <strong>di</strong> base lordo del giocatore;<br />

- in caso <strong>di</strong> trasgressione al regolamento, società, giocatori e agenti sono variamente<br />

sanzionati;<br />

- l'agente deve altresì stipulare un'assicurazione <strong>di</strong> responsabilità civile professionale.<br />

Il sig. Piau ha mantenuto la denuncia presso la Commissione, che l'ha rigettata per mancanza<br />

<strong>di</strong> interesse comunitario a proseguire il proce<strong>di</strong>mento. È contro tale decisione <strong>di</strong> rigetto che il<br />

sig. Piau ha proposto il presente ricorso.<br />

Sulla natura del regolamento FIFA<br />

Il Tribunale constata innanzi tutto che le società <strong>di</strong> football e le f<strong>ed</strong>erazioni nazionali che le<br />

raggruppano sono, rispettivamente, imprese e associazioni <strong>di</strong> imprese ai sensi del <strong>di</strong>ritto<br />

comunitario della concorrenza; ne consegue che la FIFA, che raggruppa f<strong>ed</strong>erazioni nazionali,<br />

è a sua volta un'associazione <strong>di</strong> imprese.<br />

Il Tribunale rileva, poi, che il regolamento che <strong>di</strong>sciplina l'attività degli agenti costituisce una<br />

decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese. L'attività consiste, infatti, nel presentare – <strong>di</strong>etro<br />

compenso e conformemente a regole pr<strong>ed</strong>eterminate - un giocatore ad una società (in vista <strong>di</strong><br />

4


un impiego) oppure una società ad un'altra (in vista <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> trasferimento). Trattasi,<br />

quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> un'attività economica <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizi non peculiare al mondo dello<br />

sport nel senso definito dalla <strong>giurisprudenza</strong>.<br />

Quanto alla legittimazione della FIFA ad adottare tale regolamentazione, il Tribunale<br />

sottolinea che il principio m<strong>ed</strong>esimo della regolamentazione <strong>di</strong> un'attività economica non<br />

concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà <strong>di</strong> organizzazione interna<br />

delle associazioni sportive, da parte <strong>di</strong> un organismo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato che non ha ricevuto<br />

alcuna delega in tal senso da un'autorità pubblica, come è appunto la FIFA, non si può ritenere<br />

<strong>di</strong> primo acchito compatibile con il <strong>di</strong>ritto comunitario, visto che si tratta appunto del rispetto<br />

delle libertà civili <strong>ed</strong> economiche. Una regolamentazione siffatta compete in linea <strong>di</strong> principio<br />

alle autorità pubbliche.<br />

Il ricorso proposto dal sig. Piau verte, tuttavia, sulla legittimità <strong>di</strong> una decisione adottata dalla<br />

Commissione a seguito <strong>di</strong> una denuncia depositata in conformità al <strong>di</strong>ritto della concorrenza.<br />

La Commissione non poteva perciò mettere in atto altri poteri che quelli <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone in tale<br />

ambito.<br />

Il sindacato giuris<strong>di</strong>zionale è necessariamente circoscritto alle regole <strong>di</strong> concorrenza e<br />

alla valutazione effettuata dalla Commissione delle violazioni che il regolamento della<br />

FIFA vi avrebbe arrecato. Tale sindacato non può estendersi ad altre <strong>di</strong>sposizioni del<br />

Trattato, né a principi fondamentali se non nel caso in cui la loro violazione riveli<br />

contestualmente una violazione del <strong>di</strong>ritto della concorrenza.<br />

Sull'abrogazione delle <strong>di</strong>sposizioni più restrittive contenute nel regolamento iniziale<br />

Il Tribunale afferma che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto <strong>di</strong> valutazione<br />

nel ritenere abrogate le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive della concorrenza dagli emendamenti<br />

apportati dalla FIFA al regolamento iniziale. In particolare, essa ha potuto constatare che<br />

l'esame presentava sufficienti garanzie <strong>di</strong> oggettività e <strong>di</strong> traSparenza, che l'obbligo <strong>di</strong><br />

assicurazione professionale non era eccessivo e che le <strong>di</strong>sposizioni del regolamento relative<br />

alla remunerazione dell'agente <strong>di</strong> giocatori non costituivano una fissazione <strong>di</strong> prezzi imposti ai<br />

sensi del <strong>di</strong>ritto della concorrenza.<br />

Sull'obbligatorietà della licenza <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori<br />

Il Tribunale <strong>di</strong>chiara che l'obbligatorietà della licenza per esercitare la professione <strong>di</strong> agente<br />

costituisce una barriera all'accesso a tale attività economica e pregiu<strong>di</strong>ca il gioco della<br />

concorrenza. La si può ammettere, allora, solo nei limiti in cui il regolamento mo<strong>di</strong>ficato<br />

contribuisce a promuovere il progresso economico, riserva agli utilizzatori una congrua parte<br />

dell'utile che ne deriva, non impone restrizioni che non siano in<strong>di</strong>spensabili per raggiungere<br />

tali obiettivi e non elimina la concorrenza, cosa che le permetterebbe <strong>di</strong> fruire <strong>di</strong> un'esenzione.<br />

A giu<strong>di</strong>zio del Tribunale, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto <strong>di</strong><br />

valutazione nel ritenere che le restrizioni <strong>di</strong>scendenti dal carattere obbligatorio della licenza<br />

potrebbero ottenere una tale deroga.<br />

La necessità <strong>di</strong> professionalizzare e <strong>di</strong> moralizzare l'attività dell'agente al fine <strong>di</strong> tutelare<br />

i giocatori (le cui carriere sono brevi) il fatto che la concorrenza non sia eliminata dal<br />

sistema della licenza, l'assenza quasi generale (fa eccezione solo la Francia) <strong>di</strong><br />

regolamentazioni nazionali e la mancanza <strong>di</strong> un'organizzazione collettiva degli agenti<br />

giustificano l'intervento normativo della FIFA.<br />

Sul possibile abuso <strong>di</strong> posizione dominante della FIFA<br />

Discostandosi dall'argomentazione della Commissione, il Tribunale afferma che la FIFA, che<br />

costituisce l'emanazione delle società, detiene a tal titolo una posizione dominante sul<br />

5


mercato dei servizi degli agenti <strong>di</strong> giocatori. Il regolamento da essa adottato, tuttavia, non<br />

impone restrizioni quantitative all'accesso all'attività <strong>di</strong> agente, dannose per la concorrenza,<br />

bensì restrizioni qualitative giustificabili, e non integra pertanto abuso <strong>di</strong> posizione dominante<br />

da parte della FIFA su tale mercato.<br />

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla<br />

data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong>nanzi alla Corte <strong>di</strong> giustizia delle Comunità europee.<br />

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 26 gennaio 2005 (1)<br />

«Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che <strong>di</strong>sciplina<br />

l'attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori – Decisione <strong>di</strong> un'associazione <strong>di</strong> imprese – Artt. 49 CE, 81<br />

CE e 82 CE – Denuncia – Mancanza d'interesse comunitario – Rigetto»<br />

Nella causa T-193/02,<br />

Laurent Piau, con domicilio in Nantes (Francia), rappresentato dall'avv. M. Fauconnet,<br />

ricorrente,<br />

contro<br />

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra O. Beynet e dal sig. A.<br />

Bouquet, in qualità <strong>di</strong> agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />

convenuta,<br />

sostenuta da<br />

Fédération internationale de football association (FIFA), con s<strong>ed</strong>e in Zurigo (Svizzera),<br />

rappresentata dagli avv.ti F. Louis e A. Vallery,<br />

interveniente,<br />

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002, che<br />

respinge la denuncia depositata dal ricorrente in or<strong>di</strong>ne al regolamento della Fédération<br />

internationale de football association (FIFA) che <strong>di</strong>sciplina l'attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori,<br />

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),<br />

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giu<strong>di</strong>ci,<br />

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore,<br />

vista la fase scritta del proce<strong>di</strong>mento e in seguito all'u<strong>di</strong>enza del 22 aprile 2004,<br />

ha pronunciato la seguente<br />

Sentenza<br />

Fatti all’origine della controversia<br />

1 La Fédération internationale de football association (F<strong>ed</strong>erazione Inter<strong>nazionale</strong> delle<br />

Associazioni calcistiche) (in prosieguo: la «FIFA») è un’associazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto svizzera creata<br />

il 21 maggio 1904. Ai termini dei suoi statuti, quali entrati in vigore il 7 ottobre 2001, essa è<br />

formata da f<strong>ed</strong>erazioni nazionali (art. 1) che raggruppano società riconosciute <strong>di</strong> football <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>lettanti o <strong>di</strong> professionisti, i quali ultimi <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> associazioni specifiche chiamate<br />

«leghe professionistiche». Le f<strong>ed</strong>erazioni nazionali possono anche costituirsi in<br />

conf<strong>ed</strong>erazioni (art. 9). I giocatori delle f<strong>ed</strong>erazioni nazionali affiliate alla FIFA possono<br />

essere sia <strong>di</strong>lettanti sia non <strong>di</strong>lettanti (art. 61).<br />

2 Sempre ai termini dei suoi statuti, la FIFA intende promuovere il football, incoraggiare le<br />

relazioni amichevoli tra le associazioni nazionali, le conf<strong>ed</strong>erazioni, le società <strong>ed</strong> i giocatori,<br />

nonché istituire e controllare regolamenti e meto<strong>di</strong> concernenti le <strong>leggi</strong> del gioco e la pratica<br />

del football (art. 2).<br />

3 Statuti, regolamenti e decisioni della FIFA sono vincolanti per i suoi membri (art. 4). La<br />

FIFA <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> organi legislativi, esecutivi e amministrativi qualificati, vale a <strong>di</strong>re –<br />

rispettivamente – il Congresso, il Comitato Esecutivo e la Segreteria Generale, nonché <strong>di</strong><br />

commissioni permanenti e ad hoc (art. 10). La Commissione Disciplinare e la Commissione<br />

6


d’Appello (art. 43) sono gli organi cd. giu<strong>di</strong>ziari della FIFA. Il Tribunale Arbitrale per il<br />

Football, inizialmente concepito come istanza unica obbligatoria per la risoluzione delle<br />

controversie <strong>di</strong> valore superiore ad un importo fissato dal Congresso (art. 63), non è stato più<br />

istituito. In base ad un accordo intercorso tra la FIFA e il Consiglio Inter<strong>nazionale</strong> per<br />

l’Arbitrato Sportivo, le funzioni del Tribunale Arbitrale per il Football sono esercitate dal<br />

Tribunale Arbitrale dello Sport, istanza fondata dal Comitato inter<strong>nazionale</strong> olimpico e avente<br />

s<strong>ed</strong>e in Losanna (Svizzera), che applica i regolamenti della FIFA, il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> arbitrato<br />

sportivo e, in subor<strong>di</strong>ne, il <strong>di</strong>ritto svizzero. Le sue decisioni sono suscettibili <strong>di</strong> un ricorso <strong>di</strong><br />

annullamento <strong>di</strong>nanzi al Tribunale f<strong>ed</strong>erale svizzero.<br />

4 Il regolamento <strong>di</strong> applicazione degli statuti <strong>di</strong>spone che gli agenti <strong>di</strong> giocatori siano muniti<br />

<strong>di</strong> una licenza <strong>di</strong> agente emessa dalla FIFA (art. 16) e autorizza il Comitato Esecutivo ad<br />

adottare una rigida regolamentazione <strong>di</strong> tale professione (art. 17).<br />

5 Il 20 maggio 1994 la FIFA adottava un regolamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina dell’attività degli agenti <strong>di</strong><br />

giocatori, che veniva mo<strong>di</strong>ficato l’11 <strong>di</strong>cembre 1995 <strong>ed</strong> entrava in vigore il 1° gennaio 1996<br />

(in prosieguo: il «regolamento iniziale»).<br />

6 Il regolamento iniziale subor<strong>di</strong>nava l’esercizio della detta professione al possesso <strong>di</strong> una<br />

licenza rilasciata dalla f<strong>ed</strong>erazione <strong>nazionale</strong> competente e riservava l’attività in parola alle<br />

persone fisiche (artt. 1 e 2). Preliminare all’ottenimento della licenza era un colloquio inteso a<br />

saggiare le conoscenze, segnatamente giuri<strong>di</strong>che e sportive, del can<strong>di</strong>dato (artt. 6, 7 e 8).<br />

Quest’ultimo doveva altresì sod<strong>di</strong>sfare alcuni requisiti <strong>di</strong> compatibilità e <strong>di</strong> moralità, come<br />

l’assenza nel casellario giu<strong>di</strong>ziario <strong>di</strong> condanne penali (artt. 2, 3 e 4). Doveva inoltre<br />

depositare una garanzia bancaria <strong>di</strong> 200.000 franchi svizzeri (CHF) (art. 9). Il contratto tra<br />

l’agente e il giocatore poteva durare al massimo due anni, ma era rinnovabile (art. 12).<br />

7 Gli agenti, i giocatori e le società che avessero infranto il regolamento sarebbero stati<br />

variamente sanzionati. Gli agenti, con una cauzione, una censura o un avvertimento, con<br />

un’ammenda d’importo non precisato e con il ritiro della licenza (art. 14). I giocatori e le<br />

società, con ammende fino a, rispettivamente, CHF 50.000 e 100.000. Ai giocatori poteva<br />

essere altresì inflitta la sanzione <strong>di</strong>sciplinare della sospensione (fino a 12 mesi), alle società la<br />

sospensione oppure il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> qualsiasi trasferimento (artt. 16 e 18). Una «Commissione<br />

dello Status del calciatore» veniva designata come organo <strong>di</strong> sorveglianza e <strong>di</strong> decisione della<br />

FIFA (art. 20).<br />

8 Il 23 marzo 1998 il sig. Piau presentava una denuncia alla Commissione avente ad oggetto il<br />

regolamento iniziale summenzionato. Egli lamentava, in primo luogo, che tale regolamento<br />

fosse contrario agli «artt. [49] e seguenti [CE] relativi alla libera prestazione dei servizi» a<br />

causa, da un lato, delle restrizioni all’esercizio della professione costituite dalle opache<br />

modalità d’esame e dall’obbligo della garanzia bancaria e, dall’altro, della previsione <strong>di</strong> un<br />

controllo e <strong>di</strong> sanzioni. In secondo luogo, che il regolamento potesse generare una<br />

<strong>di</strong>scriminazione tra i citta<strong>di</strong>ni degli Stati membri. In terzo luogo, che il regolamento non<br />

prev<strong>ed</strong>esse mezzi <strong>di</strong> tutela giuris<strong>di</strong>zionale o d’impugnazione delle decisioni e delle sanzioni<br />

applicabili.<br />

9 Ancor prima, il 20 febbraio 1996, la Commissione aveva ricevuto una denuncia della<br />

Multiplayers International Denmark che metteva in <strong>di</strong>scussione la compatibilità del m<strong>ed</strong>esimo<br />

regolamento con gli artt. 81 CE e 82 CE. Era stata inoltre informata <strong>di</strong> petizioni introdotte<br />

<strong>di</strong>nanzi al Parlamento europeo da citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> nazionalità t<strong>ed</strong>esca e francese, <strong>di</strong>chiarate<br />

ricevibili dal Parlamento europeo rispettivamente il 29 ottobre 1996 e il 9 marzo 1998,<br />

anch’esse relative alla regolamentazione in <strong>di</strong>scorso.<br />

10 La Commissione apriva un proce<strong>di</strong>mento in conformità al regolamento del Consiglio 6<br />

febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81] e [82] del trattato (GU<br />

1962, 13, pag. 204), e notificava alla FIFA una comunicazione degli addebiti in data 19<br />

ottobre 1999. La comunicazione degli addebiti definiva il regolamento [iniziale] una<br />

7


decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese nel senso dell’art. 81 CE e metteva in <strong>di</strong>scussione la<br />

compatibilità con tale <strong>di</strong>sposizione delle restrizioni contenute nel detto regolamento, vale a<br />

<strong>di</strong>re il carattere obbligatorio della licenza, l’esclusione della sua attribuzione a persone<br />

giuri<strong>di</strong>che, il <strong>di</strong>vieto a carico delle società e dei giocatori <strong>di</strong> ricorrere ad agenti non autorizzati,<br />

la richiesta <strong>di</strong> una garanzia bancaria e la previsione <strong>di</strong> sanzioni.<br />

11 Il 4 gennaio 2000, rispondendo alla comunicazione degli addebiti, la FIFA contestava che<br />

il regolamento summenzionato potesse essere definito una decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong><br />

imprese. Adduceva, per giustificare le restrizioni che esso comportava, un’ansia <strong>di</strong><br />

moralizzazione e <strong>di</strong> qualificazione della professione e sosteneva che era possibile derogarvi<br />

sul fondamento dell’art. 81, n. 3, CE.<br />

12 Il 24 febbraio 2000 si teneva un’au<strong>di</strong>zione negli uffici della Commissione alla quale<br />

partecipavano i rappresentanti del sig. Piau e della FIFA, nonché quelli del sindacato<br />

inter<strong>nazionale</strong> dei calciatori professionisti, la FIFPro, che esprimeva l’interesse dei giocatori<br />

alla regolamentazione dell’attività degli agenti.<br />

13 A seguito del proce<strong>di</strong>mento amministrativo avviato dalla Commissione, la FIFA adottava,<br />

il 10 <strong>di</strong>cembre 2000, un nuovo regolamento per l’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori, entrato in<br />

vigore il 1° marzo 2001 e <strong>di</strong> nuovo emendato il 3 aprile 2002.<br />

14 Il nuovo regolamento della FIFA (in prosieguo: il «regolamento mo<strong>di</strong>ficato») mantiene<br />

l’obbligo, per esercitare la professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori, che continua ad essere riservata<br />

alle persone fisiche, <strong>di</strong> poss<strong>ed</strong>ere una licenza rilasciata dalla f<strong>ed</strong>erazione <strong>nazionale</strong><br />

competente per un periodo illimitato (artt. 1, 2 e 10). Il can<strong>di</strong>dato, oltre ad avere una<br />

«reputazione impeccabile» (art. 2), deve sottoporsi ad un esame scritto (artt. 4 e 5), a forma <strong>di</strong><br />

questionario a risposta multipla, finalizzato a verificare le sue conoscenze giuri<strong>di</strong>che e<br />

sportive (allegato A). L’agente deve altresì stipulare un’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità<br />

professionale o, in subor<strong>di</strong>ne, depositare una garanzia bancaria dell’importo <strong>di</strong> CHF 100.000<br />

(artt. 6 e 7).<br />

15 Il rapporto tra l’agente e il giocatore dev’essere sancito da un contratto scritto della durata<br />

massima <strong>di</strong> due anni, rinnovabile. Il contratto deve prev<strong>ed</strong>ere la remunerazione dell’agente, la<br />

quale è calcolata in funzione del r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to <strong>di</strong> base lordo del giocatore e fissata, salvo <strong>di</strong>verso<br />

accordo delle parti, nella misura del suo 5%. Una copia del contratto va trasmessa alla<br />

f<strong>ed</strong>erazione <strong>nazionale</strong>, che tiene a <strong>di</strong>sposizione della FIFA un registro dei contratti ricevuti<br />

(art. 12). Gli agenti autorizzati devono, inter alia, osservare gli statuti e i regolamenti della<br />

FIFA e non possono avvicinare un calciatore che è sotto contratto con una società (art. 14).<br />

16 È prevista una serie <strong>di</strong> sanzioni nei confronti delle società, dei giocatori e degli agenti.<br />

Tutti sono passibili, nel caso in cui trasgre<strong>di</strong>scono le regole suddette, <strong>di</strong> una cauzione una<br />

censura o un avvertimento, nonché <strong>di</strong> ammende (artt. 15, 17 e 19). Agli agenti può essere<br />

inflitta la sospensione o il ritiro della licenza (art. 15); ai giocatori, la sospensione fino a 12<br />

mesi (art. 17); alle società, ancora la sospensione e il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> qualsiasi trasferimento per<br />

almeno tre mesi (art. 19); a tutti, agenti giocatori e società, ammende. Quanto agli agenti,<br />

l’importo dell’ammenda non è precisato, come non lo era nel regolamento iniziale, mentre per<br />

i giocatori e per le società è ormai pari, rispettivamente, ad almeno 10.000 o 20.000 franchi<br />

svizzeri (artt. 15, 17 e 19). Le sanzioni possono essere imposte congiuntamente (artt. 15, 17 e<br />

19). In caso <strong>di</strong> controversie è competente la f<strong>ed</strong>erazione <strong>nazionale</strong> interessata o la<br />

«Commissione dello Status del Calciatore» (art. 22). Misure transitorie permettono la<br />

convalida delle licenze accordate in conformità alla vecchia normativa (art. 23). Sono allegati<br />

al regolamento mo<strong>di</strong>ficato anche un Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta professionale e un Modello standard<br />

<strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> rappresentanza (rispettivamente, allegati B e C).<br />

17 Gli emendamenti apportati il 3 aprile 2002 precisano che i citta<strong>di</strong>ni dell’Unione europea o<br />

dello Spazio economico europeo (SEE) in<strong>di</strong>rizzeranno la domanda <strong>di</strong> licenza alla f<strong>ed</strong>erazione<br />

<strong>nazionale</strong> del proprio paese o del paese in cui risi<strong>ed</strong>ono, in<strong>di</strong>pendentemente dalla durata della<br />

8


esidenza, e potranno stipulare la polizza assicurativa prescritta in qualunque paese<br />

dell’Unione europea o del SEE.<br />

18 Il 9 e il 10 luglio 2001 il Parlamento europeo <strong>di</strong>chiarava chiusi i fascicoli aperti a seguito<br />

delle petizioni citate al prec<strong>ed</strong>ente punto 9.<br />

19 La Commissione inviava al sig. Piau, il 3 agosto 2001, una lettera ex art. 6 del regolamento<br />

(CE) della Commissione 22 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 2842, relativo alle au<strong>di</strong>zioni in taluni<br />

proce<strong>di</strong>menti a norma dell’art. [81] e dell’art. [82] del trattato CE (GU L 354, pag. 18). La<br />

Commissione scriveva che il suo intervento presso la FIFA aveva portato all’eliminazione<br />

delle misure più restrittive contenute nel regolamento per l’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori e<br />

che non sussisteva più un interesse delle Comunità a dar seguito al proce<strong>di</strong>mento.<br />

20 La Commissione in<strong>di</strong>rizzava una lettera simile alla Multiplayers International Denmark, il<br />

12 novembre 2001, alla quale quest’ultima non rispondeva.<br />

21 Con risposta alla lettera 3 agosto 2001, menzionata al prec<strong>ed</strong>ente punto 19, il sig. Piau<br />

informava la Commissione, il 28 settembre 2001, <strong>di</strong> mantenere la denuncia. Faceva valere che<br />

nel regolamento mo<strong>di</strong>ficato permanevano le infrazioni all’art. 81, n. 1, CE relativamente<br />

all’esame e all’assicurazione professionale e che ne erano state introdotte <strong>di</strong> nuove sotto<br />

forma <strong>di</strong> regole deontologiche, <strong>di</strong> modello standard <strong>di</strong> contratto e <strong>di</strong> [modalità <strong>di</strong>] calcolo<br />

della remunerazione. A tali restrizioni, a suo avviso, non era possibile esimersi con una<br />

deroga ex art. 81, n. 3, CE. Il ricorrente in<strong>di</strong>cava, poi, che la Commissione non aveva<br />

esaminato la regolamentazione controversa alla luce del dettato dell’art. 82 CE.<br />

22 Con decisione 15 aprile 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la Commissione<br />

rigettava la denuncia del sig. Piau. Secondo l’istituzione, non sussisteva un interesse<br />

comunitario sufficiente a dar seguito al proce<strong>di</strong>mento giacché le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive<br />

censurate erano state abrogate – quanto al carattere obbligatorio della licenza, lo si poteva<br />

giustificare –, a quelle che permanevano avrebbe potuto derogarsi sul fondamento dell’art. 81,<br />

n. 3, CE e l’art. 82 CE non trovava applicazione nella fattispecie.<br />

Proce<strong>di</strong>mento e conclusioni delle parti<br />

23 Con atto introduttivo depositato il 14 giugno 2002 il sig. Piau ha proposto il presente<br />

ricorso.<br />

24 Il 5 novembre 2002 la FIFA ha chiesto <strong>di</strong> intervenire a sostegno della Commissione. Con<br />

or<strong>di</strong>nanza del presidente della Prima sezione del Tribunale 5 <strong>di</strong>cembre 2002 la domanda è<br />

stata ammessa.<br />

25 Con decisione del Tribunale 2 luglio 2003 il giu<strong>di</strong>ce relatore è stato destinato, con effetto<br />

1° ottobre 2003, alla Quarta Sezione, alla quale è stata perciò riattribuita la causa.<br />

26 Con misura d’organizzazione del proce<strong>di</strong>mento notificata l’11 marzo 2004 il Tribunale ha<br />

posto quesiti, alla Commissione e alla FIFA, circa l’assicurazione professionale, la<br />

remunerazione degli agenti <strong>di</strong> giocatori <strong>ed</strong> i rime<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zionali a norma del regolamento<br />

mo<strong>di</strong>ficato, e, al sig. Piau, circa gli atti intrapresi per esercitare l’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori.<br />

27 La FIFA, la Commissione e il sig. Piau hanno risposto ai quesiti del Tribunale con lettere,<br />

rispettivamente, 1°, 2 e 5 aprile 2004.<br />

28 Le <strong>di</strong>fese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite<br />

all’u<strong>di</strong>enza del 22 aprile 2004.<br />

29 Il ricorrente chi<strong>ed</strong>e che il Tribunale voglia:<br />

– annullare la decisione impugnata;<br />

– condannare la Commissione alle spese.<br />

30 La Commissione chi<strong>ed</strong>e che il Tribunale voglia:<br />

– respingere il ricorso;<br />

– condannare il ricorrente alle spese.<br />

31 La FIFA chi<strong>ed</strong>e che il Tribunale voglia:<br />

9


– <strong>di</strong>chiarare il ricorso irricevibile e comunque infondato;<br />

– condannare il ricorrente alle spese.<br />

Sulla ricevibilità<br />

Argomenti delle parti<br />

32 La FIFA mette in dubbio la ricevibilità del ricorso. Sostiene che il ricorrente non avrebbe<br />

interesse ad agire dal momento che, da un lato, egli non avrebbe mai fatto ufficialmente<br />

domanda <strong>di</strong> esercizio della professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori e che, dall’altro, la legge<br />

francese, applicabile nel suo caso, sarebbe più severa della regolamentazione FIFA.<br />

33 La Commissione fa presente <strong>di</strong> non aver sollevato eccezioni d’irricevibilità del ricorso<br />

nella convinzione che il sig. Piau avesse contatti con il mondo del football e desiderasse<br />

esercitare la professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori.<br />

34 Per il sig. Piau il ricorso, <strong>di</strong>retto contro la decisione con cui la Commissione rigettava la<br />

sua denuncia, è ricevibile. Argomenta che desidera esercitare la professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong><br />

giocatori dal 1997 e che sussistono contrad<strong>di</strong>zioni tra la regolamentazione della FIFA e la<br />

legge francese.<br />

Giu<strong>di</strong>zio del Tribunale<br />

35 La Commissione non ha sollevato eccezioni d’irricevibilità. Orbene, le conclusioni <strong>di</strong><br />

un’istanza <strong>di</strong> intervento possono avere come oggetto soltanto l’appoggio delle conclusioni <strong>di</strong><br />

una delle parti in causa (art. 40, ultimo comma, dello Statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia,<br />

applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53 del m<strong>ed</strong>esimo Statuto).<br />

36 La FIFA non può perciò utilmente sollevare un’eccezione d’irricevibilità che non è d<strong>ed</strong>otta<br />

dalla parte a sostegno delle cui conclusioni essa è stata ammessa ad intervenire. Il Tribunale<br />

non è dunque tenuto ad esaminare i motivi invocati a tale riguardo (v. sentenza della Corte 24<br />

marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 22).<br />

37 Tuttavia, in forza dell’art. 113 del regolamento <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura del Tribunale, quest’ultimo<br />

può, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio le eccezioni d’irricevibilità <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico,<br />

comprese quelle sollevate dagli intervenienti (v. sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997,<br />

causa T-239/94, EISA/Commissione, Racc. pag. I-1839, punto 26).<br />

38 È pacifico che il sig. Piau è destinatario <strong>di</strong> una decisione della Commissione che chiude<br />

definitivamente un proce<strong>di</strong>mento aperto a norma del regolamento n. 17 <strong>ed</strong> è pacifico che egli<br />

ha proposto regolarmente un ricorso contro tale decisione. Il rifiuto <strong>di</strong> dar seguito a un tale<br />

proce<strong>di</strong>mento e il rigetto <strong>di</strong> una denuncia arrecano un pregiu<strong>di</strong>zio a chi, secondo una<br />

<strong>giurisprudenza</strong> costante, deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> tutela giuris<strong>di</strong>zionale dei suoi legittimi<br />

interessi (v. sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc.<br />

pag. 1875, punto 13, e del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e<br />

NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 36). La Corte ha affermato anche che<br />

un’impresa terza alla quale la Commissione ha riconosciuto un interesse legittimo a<br />

presentare osservazioni nell’ambito <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione del regolamento n. 17<br />

è legittimata a proporre un ricorso (v. sentenza Metro/Commissione, cit., punti 6, 7 e 11-13).<br />

Sul merito<br />

1. Riguardo alla trattazione della denuncia<br />

Argomenti delle parti<br />

39 Il sig. Piau sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha <strong>di</strong>satteso gli obblighi ad essa<br />

incombenti in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> trattazione <strong>di</strong> una denuncia depositata a titolo dell’art. 3 del<br />

regolamento n. 17. Non avendole la FIFA notificato il regolamento iniziale, la Commissione<br />

si sarebbe, infatti, astenuta dal prendere posizione sull’infrazione contestata e avrebbe<br />

presunto la possibilità <strong>di</strong> un’eccezione al detto regolamento. Il suo comportamento sarebbe<br />

10


contrario alla buona f<strong>ed</strong>e che deve regnare nei rapporti tra i citta<strong>di</strong>ni e la Comunità, nonché al<br />

principio <strong>di</strong> certezza del <strong>di</strong>ritto.<br />

40 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la Commissione non ha né istruito né motivato<br />

la decisione impugnata con riferimento all’art. 82 CE, laddove la sua denuncia avrebbe<br />

riguardato anche tale articolo, come risulterebbe in particolare dalle lettere 31 gennaio e 30<br />

marzo 2001 scambiate con la Commissione. L’art. 82 CE, che non veniva menzionato nella<br />

comunicazione degli addebiti, sarebbe rimasto fuori dell’indagine. Non esaminando tale<br />

profilo della sua denuncia, la Commissione avrebbe allora tra<strong>di</strong>to il legittimo affidamento del<br />

sig. Piau.<br />

41 La Commissione sostiene, innanzi tutto, che una misura non notificata non è per ciò stesso<br />

illegittima ai sensi del <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />

42 La convenuta fa poi valere che non era tenuta ad istruire né a motivare la sua decisione<br />

riguardo all’art. 82 CE, non menzionato nella denuncia bensì invocato tar<strong>di</strong>vamente (il 28<br />

settembre 2001) dal ricorrente, dato che nulla lasciava supporre un’infrazione a tale<br />

<strong>di</strong>sposizione.<br />

43 Secondo la FIFA, la decisione impugnata non doveva essere motivata riguardo all’art. 82<br />

CE, non menzionato nella denuncia <strong>ed</strong> invocato tar<strong>di</strong>vamente dal ricorrente. In ogni caso, la<br />

Commissione, che poteva rigettare la denuncia già per mancanza <strong>di</strong> interesse comunitario,<br />

avrebbe motivato sufficientemente la decisione impugnata sotto il profilo <strong>di</strong> tale articolo.<br />

Giu<strong>di</strong>zio del Tribunale<br />

44 Per quanto attiene, in primo luogo, alla trattazione della denuncia nell’ambito del<br />

regolamento n. 17, occorre ricordare che la Commissione <strong>di</strong>spone in merito <strong>di</strong> un ampio<br />

potere <strong>di</strong>screzionale (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C-119/97 P,<br />

Ufex e a./Commmissione, Racc. pag. I-1341, punti 88 e 89).<br />

45 Nella fattispecie, il sig. Piau ha depositato, il 23 marzo 1998, una denuncia avente ad<br />

oggetto il regolamento FIFA per l’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori r<strong>ed</strong>atta in maniera<br />

sommaria e con riferimento agli «artt. [49] e seguenti [CE] relativi alla libera prestazione dei<br />

servizi», senza alludere al regolamento n. 17. La Commissione, che aveva ricevuto un’altra<br />

denuncia riguardante il m<strong>ed</strong>esimo regolamento (v. supra, punto 9), ha ritenuto che i fatti<br />

riferiti ponessero questioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della concorrenza e ha considerato la denuncia del sig.<br />

Piau depositata in conformità all’art. 3 del regolamento n. 17.<br />

46 La Commissione ha poi condotto il proce<strong>di</strong>mento amministrativo d’infrazione previsto in<br />

materia <strong>di</strong> concorrenza svolgendo un’indagine, in<strong>di</strong>rizzando, il 19 ottobre 1999, una<br />

comunicazione degli addebiti alla FIFA e proc<strong>ed</strong>endo, il 24 febbraio 2000, all’au<strong>di</strong>zione delle<br />

parti interessate. È pacifico che tale proce<strong>di</strong>mento ha infine portato la FIFA ad adottare, il 10<br />

<strong>di</strong>cembre 2000, emendamenti al regolamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina dell’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori.<br />

La Commissione, sod<strong>di</strong>sfatta da tali mo<strong>di</strong>fiche, ha allora concluso che non vi era più luogo a<br />

proseguire il proce<strong>di</strong>mento, come ha partecipato al sig. Piau prima con lettera 3 agosto 2001,<br />

in conformità dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98, e poi rigettando la sua denuncia il 15<br />

aprile 2002.<br />

47 Sembra che la Commissione si sia dunque adeguatamente avvalsa, dal punto <strong>di</strong> vista<br />

proc<strong>ed</strong>urale, dei poteri conferitile dal regolamento n. 17, allora applicabile, per istruire una<br />

denuncia in materia <strong>di</strong> concorrenza, ove si consideri il potere <strong>di</strong>screzionale <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone in<br />

tale ambito. Di conseguenza, essa non ha <strong>di</strong>satteso i propri obblighi al riguardo. La<br />

circostanza che il regolamento iniziale non le fosse stato notificato non pregiu<strong>di</strong>ca la<br />

regolarità del proce<strong>di</strong>mento: l’unica conseguenza è che la Commissione non poteva più<br />

prendere una decisione in merito, in particolare, ad un’eventuale deroga ex art 81, n. 3, CE al<br />

detto regolamento, dato che la FIFA non gliene aveva fatto domanda. Infine, il ricorrente non<br />

ha apportato elementi nel senso che la Commissione, nella trattazione della sua denuncia, non<br />

avrebbe agito in buona f<strong>ed</strong>e o avrebbe <strong>di</strong>satteso il principio <strong>di</strong> certezza del <strong>di</strong>ritto.<br />

11


48 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’istruzione della denuncia e alla motivazione della<br />

decisione impugnata riguardo all’art. 82 CE, dal fascicolo risulta che la denuncia depositata il<br />

23 marzo 1998 non faceva menzione <strong>di</strong> tale articolo. Il sig. Piau, tuttavia, nella sua lettera 28<br />

settembre 2001, rispondendo alla comunicazione della Commissione a titolo dell’art. 6 del<br />

regolamento n. 2842/98 <strong>di</strong> mantenere la denuncia (v. supra, punto 21), invocava la detta<br />

<strong>di</strong>sposizione. Egli scriveva che, a suo parere, la causa non era stata istruita in rapporto all’art.<br />

82 CE, nonostante la FIFA versasse in una situazione <strong>di</strong> abuso <strong>di</strong> posizione dominante e la<br />

Commissione, con lettera 30 marzo 2001, avesse precisato che la sua denuncia verteva<br />

essenzialmente sugli artt. 81 CE e 82 CE.<br />

49 Il ricorrente non può utilmente invocare la tutela del legittimo affidamento con riferimento<br />

ad in<strong>di</strong>cazioni contenute nelle richieste <strong>di</strong> informazioni rivolte dalla Commissione alla FIFA,<br />

l’11 novembre 1998 e il 19 luglio 1999, le quali contemplavano la possibilità <strong>di</strong> infrazioni agli<br />

artt. 81 CE e 82 CE. In<strong>di</strong>cazioni del genere non possono essere considerate assicurazioni<br />

precise, tali da suscitare in lui aspettative fondate (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 8<br />

novembre 2000, cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, Dreyfus e<br />

a./Commissione, Racc. pag. II-3659, punto 85). Inoltre, in un secondo momento, nella<br />

comunicazione degli addebiti del 19 ottobre 19999, la Commissione non ha in<strong>di</strong>viduato<br />

infrazioni all’art. 82 CE, ma solamente all’art. 81 CE.<br />

50 La Commissione, a sua volta, non può asserire che la menzione tar<strong>di</strong>va da parte del<br />

ricorrente dell’art. 82 CE nel corso del proce<strong>di</strong>mento amministrativo la <strong>di</strong>spensava<br />

dall’istruire e dal motivare la decisione impugnata sotto tale profilo. Infatti, finché il<br />

proce<strong>di</strong>mento amministrativo era aperto e non veniva presa una decisione in merito alla<br />

denuncia del sig. Piau, essa poteva sempre effettuare nuove indagini se venivano mosse nuove<br />

censure, <strong>di</strong> cui le spettava valutare la pertinenza.<br />

51 Al contrario, là dove in seguito alla <strong>di</strong>samina degli elementi <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto riguardanti<br />

l’applicazione dell’art. 82 CE <strong>di</strong>chiarava ingiustificata o superflua un’istruzione della<br />

denuncia sul punto, la Commissione non era tenuta a continuare (v. sentenza del Tribunale 24<br />

gennaio 1995, causa T-74/92, Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-115, punto 60).<br />

52 A proposito della motivazione sotto il profilo dell’art. 82 CE, la decisione impugnata<br />

definisce «vaghe» le osservazioni del sig. Piau riguardo a tale <strong>di</strong>sposizione «nella parte<br />

relativa al mercato sul quale la FIFA avrebbe una posizione dominante e all’abuso<br />

denunciato». Aggiunge che la FIFA non è attiva sul mercato della consulenza [ai giocatori],<br />

sul quale operano gli agenti, e conclude che «l’art. 82 CE non trova applicazione nella<br />

fattispecie come asserisce il denunciante». In<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> questo tenore sono sufficienti a<br />

ritenere onorato, nelle circostanze <strong>di</strong> specie, l’obbligo <strong>di</strong> motivazione che incombeva alla<br />

Commissione (v. sentenza Ladbroke/Commissione, cit., punto 60).<br />

53 Alla luce <strong>di</strong> ciò, il sig. Piau non può utilmente sostenere che la Commissione ha <strong>di</strong>satteso<br />

gli obblighi che le incombevano in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> trattazione della denuncia sportale. I motivi da lui<br />

d<strong>ed</strong>otti in tal senso vanno, <strong>di</strong> conseguenza, respinti.<br />

2. Riguardo all’interesse comunitario<br />

Argomenti delle parti<br />

54 Il sig. Piau fa valere che la sua denuncia presentava un interesse comunitario: il mercato<br />

sarebbe «<strong>di</strong> carattere transfrontaliero», le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive del regolamento iniziale<br />

non sarebbero state abrogate e il regolamento mo<strong>di</strong>ficato non sarebbe passibile <strong>di</strong> una deroga<br />

ex art. 81, n. 3, CE. Gli effetti anticoncorrenziali permarrebbero, perché gli agenti autorizzati<br />

a norma del regolamento iniziale conserverebbero le quote <strong>di</strong> mercato ormai acquisite.<br />

Troverebbe inoltre applicazione l’art. 82 CE. Infine, il sig. Piau non potrebbe ottenere una<br />

tutela adeguata <strong>di</strong>nanzi ai giu<strong>di</strong>ci nazionali.<br />

12


55 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore <strong>di</strong><br />

valutazione del regolamento FIFA per l’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori. L’obbligo, corr<strong>ed</strong>ato<br />

<strong>di</strong> sanzioni, <strong>di</strong> rispettare i regolamenti FIFA costituirebbe un ostacolo alla «libera concorrenza<br />

nella prestazione <strong>di</strong> servizi» nonché alla libertà <strong>di</strong> stabilimento e impe<strong>di</strong>rebbe l’accesso al<br />

mercato agli agenti non autorizzati. La <strong>di</strong>sposizione del regolamento mo<strong>di</strong>ficato relativa alla<br />

remunerazione dell’agente <strong>di</strong> giocatori si risolverebbe nella fissazione <strong>di</strong> un prezzo imposto<br />

che restringerebbe la concorrenza. L’imposizione <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> contratto standard<br />

violerebbe la libertà contrattuale e l’obbligo a carico della f<strong>ed</strong>erazione <strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> inviarne<br />

copia alla FIFA non garantirebbe la tutela dei dati personali. Il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta<br />

professionale allegato al detto regolamento permetterebbe arbitrii. Il regolamento mo<strong>di</strong>ficato<br />

non sarebbe compatibile con la legislazione francese sulla professione <strong>di</strong> agente, ma la<br />

f<strong>ed</strong>erazione francese <strong>di</strong> football lo avrebbe non<strong>di</strong>meno preferito <strong>ed</strong> avrebbe attribuito licenze<br />

in <strong>di</strong>fformità delle <strong>di</strong>sposizioni nazionali. Il regolamento mo<strong>di</strong>ficato vieterebbe altresì il<br />

ricorso ai tribunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune.<br />

56 In secondo luogo, il sig. Piau fa valere che il regolamento mo<strong>di</strong>ficato non sarebbe passibile<br />

<strong>di</strong> una deroga sul fondamento dell’art. 81, n. 3, CE, giacché non è sod<strong>di</strong>sfatta nessuna delle<br />

con<strong>di</strong>zioni ivi prescritte. Le restrizioni non sarebbero né in<strong>di</strong>spensabili, né adatte, né<br />

proporzionate. Al contrario, il detto regolamento sopprimerebbe ogni concorrenza, visto che<br />

solo la FIFA è autorizzata ad accordare licenze. Dietro l’obiettivo <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> tutelare i<br />

giocatori e <strong>di</strong> moralizzare la professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori, l’intenzione reale della FIFA<br />

sarebbe <strong>di</strong> controllare completamente la professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori in spregio della<br />

libertà d’impresa e del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. Il sig. Piau fa altresì valere che le<br />

«peculiarità del mondo dello sport», che permetterebbero <strong>di</strong> derogare al <strong>di</strong>ritto comunitario<br />

della concorrenza, non potrebbero essere invocate nella fattispecie, perché l’attività in causa<br />

non avrebbe attinenza <strong>di</strong>retta con lo sport.<br />

57 In terzo luogo, secondo il ricorrente, la FIFA si trova in posizione dominante sul «mercato<br />

del football» <strong>ed</strong> abusa <strong>di</strong> tale sua posizione sul mercato connesso dei servizi resi dagli agenti<br />

<strong>di</strong> giocatori. Essa sarebbe un’associazione <strong>di</strong> imprese e il regolamento mo<strong>di</strong>ficato<br />

costituirebbe una decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese. Rappresentando gli interessi <strong>di</strong> tutti gli<br />

acquirenti, la FIFA agirebbe da monopsone ossia da acquirente unico che impone le sue<br />

con<strong>di</strong>zioni alle controparti. Gli abusi <strong>di</strong> posizione dominante risulterebbero dalle <strong>di</strong>sposizioni<br />

obbligatorie del regolamento. Gli agenti <strong>di</strong> giocatori muniti <strong>di</strong> licenza deterrebbero anch’essi,<br />

tutti insieme, una posizione dominante collettiva della quale abuserebbero mercé la<br />

regolamentazione FIFA. Il mercato delle prestazioni <strong>di</strong> servizi degli agenti <strong>di</strong> giocatori<br />

sarebbe riservato ai membri dell’associazione <strong>di</strong> imprese e agli agenti sprovvisti <strong>di</strong> licenza ne<br />

sarebbe negato l’accesso.<br />

58 In quarto luogo, il sig. Piau sostiene che il regolamento mo<strong>di</strong>ficato, subor<strong>di</strong>nando l’accesso<br />

alla professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori al possesso <strong>di</strong> una licenza, ostacola la libera prestazione<br />

dei servizi nonché la libertà d’impresa. La FIFA non sarebbe legittimata a regolamentare<br />

un’attività economica, sicché la Commissione le avrebbe implicitamente delegato un potere <strong>di</strong><br />

regolamentazione <strong>di</strong> un’attività <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizi che compete in realtà agli Stati<br />

membri.<br />

59 La Commissione asserisce, in via principale, che non sussisteva un interesse comunitario a<br />

proseguire il proce<strong>di</strong>mento, che per questo la denuncia è stata giustamente rigettata e che<br />

dunque il ricorso del sig. Piau è infondato. Il «carattere transfrontaliero» del mercato non<br />

implicherebbe necessariamente un interesse comunitario. Nel regolamento mo<strong>di</strong>ficato le<br />

<strong>di</strong>sposizioni più restrittive sarebbero state soppresse. Gli effetti eventualmente persistenti del<br />

regolamento iniziale si rivelerebbero misure transitorie a tutela dei <strong>di</strong>ritti acquisiti dagli agenti<br />

autorizzati all’epoca del vecchio regolamento. La circostanza che una denuncia metta in causa<br />

asseriti abusi <strong>di</strong> posizione dominante non lascerebbe per se stessa concludere che sussiste un<br />

13


interesse comunitario. Contrariamente a quanto egli afferma, nulla impe<strong>di</strong>rebbe al ricorrente<br />

<strong>di</strong> a<strong>di</strong>re i tribunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune.<br />

60 In subor<strong>di</strong>ne, la Commissione fa valere, in primo luogo, che l’argomentazione del<br />

ricorrente, fondata su <strong>di</strong>sposizioni estranee al <strong>di</strong>ritto della concorrenza, sarebbe irricevibile o<br />

infondata, poiché né il regolamento n. 17 né altre norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto legittimano ad agire contro<br />

un’associazione <strong>di</strong> imprese su basi <strong>di</strong>verse dal rispetto delle regole comunitarie <strong>di</strong><br />

concorrenza. La Commissione fa, inoltre, valere che il <strong>di</strong>ritto comunitario ammette il<br />

riconoscimento dei <strong>di</strong>ritti acquisiti e che le censure del ricorrente vertenti sulla tutela dei dati<br />

personali sono infondate. Dal momento che l’organizzazione della professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong><br />

giocatori non è stata armonizzata a livello comunitario, il regolamento FIFA, che ne stabilisce<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accesso uniformi a livello mon<strong>di</strong>ale, non potrebbe restringere la libera<br />

circolazione degli agenti <strong>di</strong> giocatori.<br />

61 In secondo luogo, la Commissione afferma <strong>di</strong> non aver compiuto un errore <strong>di</strong> valutazione<br />

della regolamentazione in causa, la quale effettivamente mirerebbe a tutelare i giocatori e a<br />

garantire la professionalità degli agenti. Il sistema delle licenze imporrebbe, in mancanza <strong>di</strong><br />

un’organizzazione interna alla professione, restrizioni qualitative giustificate, in<strong>di</strong>spensabili e<br />

proporzionate. Le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive, concernenti segnatamente le con<strong>di</strong>zioni<br />

d’accesso alla professione e le modalità d’esame, sarebbero state, inoltre, soppresse. Il<br />

regolamento mo<strong>di</strong>ficato sarebbe congruo agli obiettivi perseguiti e terrebbe conto delle<br />

peculiarità del mondo dello sport. La <strong>di</strong>sposizione riguardante la remunerazione dell’agente<br />

avrebbe mero carattere sussi<strong>di</strong>ario, lasciando alle parti ampia libertà. Il modello <strong>di</strong> contratto<br />

standard non ostacolerebbe la libertà delle parti e la limitazione della sua durata a due anni<br />

sarebbe positiva per la concorrenza. L’asserito <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ricorso ai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune<br />

non risponderebbe al vero. Le regole deontologiche, che troverebbero una possibile<br />

giustificazione nell’interesse generale, sarebbero proporzionate e compatibili con il <strong>di</strong>ritto<br />

comunitario della concorrenza. Infine, il carattere obbligatorio del regolamento e le relative<br />

sanzioni sarebbero coerenti con una regolamentazione.<br />

62 In terzo luogo, la Commissione sostiene che il regolamento mo<strong>di</strong>ficato sod<strong>di</strong>sfa le<br />

con<strong>di</strong>zioni poste dall’art. 81, n. 3, CE per beneficiare <strong>di</strong> una deroga. Le restrizioni che esso<br />

comporta, dovute a preoccupazioni <strong>di</strong> moralizzazione e <strong>di</strong> professionalità, sarebbero congrue.<br />

La concorrenza non sarebbe eliminata. La stessa esistenza <strong>di</strong> un regolamento favorirebbe un<br />

miglior funzionamento del mercato e costituirebbe, così, un progresso economico.<br />

63 In quarto luogo, sempre secondo la Commissione, l’art. 82 CE, che concerne unicamente<br />

le attività economiche, non trova applicazione nella fattispecie, che verte su un’attività <strong>di</strong> pura<br />

regolamentazione. La FIFA non potrebbe essere definita né una «potenza economica» né un<br />

monopsone, né sarebbe <strong>di</strong>mostrato un qualsivoglia abuso su mercati connessi a quello «del<br />

football». La FIFA non rappresenterebbe gli interessi economici delle società e dei giocatori.<br />

Gli agenti <strong>di</strong> giocatori autorizzati eserciterebbero, a loro volta, una professione poco<br />

concentrata e non strutturata, sicché non abuserebbero <strong>di</strong> una posizione dominante collettiva.<br />

Al contrario, la Commissione afferma che la FIFA è un’associazione <strong>di</strong> imprese e che il<br />

regolamento controverso è una decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese.<br />

64 La FIFA fa valere per prima cosa che la Commissione ha a buon <strong>di</strong>ritto rigettato la<br />

denuncia del sig. Piau per mancanza <strong>di</strong> interesse comunitario. Le <strong>di</strong>sposizioni restrittive<br />

mantenute in vigore nel regolamento mo<strong>di</strong>ficato sarebbero <strong>di</strong> tipo qualitativo. Esse non<br />

importerebbero restrizioni vietate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e sarebbero giustificate<br />

dall’art. 81, n. 3, CE. Gli effetti anticoncorrenziali asseritamente rimasti non sarebbero il<br />

risultato della regolamentazione in causa, bensì dell’attività degli agenti. Il «carattere<br />

transfrontaliero» del mercato non inciderebbe sul possibile interesse comunitario <strong>di</strong> una<br />

controversia.<br />

14


65 In secondo luogo, la FIFA sostiene che il regolamento mo<strong>di</strong>ficato non può essere definito<br />

una decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese, giacché le società <strong>di</strong> professionisti, che possono<br />

essere considerate imprese, costituiscono solo una minoranza dei membri delle f<strong>ed</strong>erazioni<br />

nazionali, a loro volta membri dell’organizzazione inter<strong>nazionale</strong>. I regolamenti adottati dalla<br />

FIFA non sarebbero, dunque, l’espressione della volontà <strong>di</strong> tali società. Il regolamento<br />

mo<strong>di</strong>ficato non conterrebbe restrizioni efficaci per la concorrenza. Le modalità d’ottenimento<br />

della licenza sarebbero ormai sod<strong>di</strong>sfacenti. L’assicurazione professionale, <strong>di</strong> importo<br />

determinato secondo un criterio oggettivo, permetterebbe una risoluzione congrua delle<br />

controversie. Le <strong>di</strong>sposizioni relative alla remunerazione dell’agente non sarebbero<br />

assimilabili ad un <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> fissazione dei prezzi. Il modello <strong>di</strong> contratto standard<br />

prev<strong>ed</strong>erebbe stipulazioni classiche e non pregiu<strong>di</strong>cherebbe la tutela della vita privata. Le<br />

regole deontologiche, il <strong>di</strong>spositivo sanzionatorio e il sistema <strong>di</strong> risoluzione delle controversie<br />

non sarebbero contrari all’art. 81 CE.<br />

66 In terzo luogo, sempre secondo la FIFA, il regolamento mo<strong>di</strong>ficato avrebbe potuto<br />

costituire oggetto <strong>di</strong> una deroga in conformità all’art. 81, n. 3, CE. Un tale regolamento<br />

sarebbe necessario in mancanza <strong>di</strong> un’organizzazione della professione e <strong>di</strong> <strong>leggi</strong> nazionali e<br />

in considerazione della <strong>di</strong>mensione mon<strong>di</strong>ale del football. Essa favorirebbe la professionalità<br />

e la moralizzazione dell’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori, l’aumento del cui numero<br />

<strong>di</strong>mostrerebbe che la <strong>di</strong>sciplina controversa non è restrittiva.<br />

67 In quarto luogo, la FIFA afferma che l’art. 82 CE non trova applicazione e che essa non ha<br />

commesso abusi <strong>di</strong> posizione dominante. Ricorda <strong>di</strong> non essere un’associazione <strong>di</strong> imprese e<br />

fa valere <strong>di</strong> non svolgere, nell’esercizio del suo potere regolamentare qui controverso, attività<br />

economiche. Il ricorrente non ha mai parlato <strong>di</strong> «mercato del football» nel corso del<br />

proce<strong>di</strong>mento amministrativo e la circostanza che essa eserciti un potere regolamentare sui<br />

soggetti economici <strong>di</strong> un dato mercato non significa che essa sia attiva su tale mercato né, a<br />

fortiori, che vi detenga una posizione dominante. Il mercato della consulenza <strong>di</strong> cui trattasi<br />

non sarebbe peraltro connesso a nessun altro mercato su cui la FIFA opererebbe. La FIFA non<br />

potrebbe neppure essere detta in posizione <strong>di</strong> monopsomio, giacché non rappresenterebbe né<br />

le società né i giocatori nei loro rapporti con gli agenti. Né gli agenti autorizzati rivestirebbero<br />

una posizione dominante collettiva <strong>di</strong> cui abuserebbero mercé la regolamentazione FIFA.<br />

Giu<strong>di</strong>zio del Tribunale<br />

Riguardo alla natura del regolamento FIFA che <strong>di</strong>sciplina l’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori<br />

68 La Commissione, pur non avendo qualificato rispetto al <strong>di</strong>ritto comunitario né la natura del<br />

regolamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina dell’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori, né la FIFA in quanto autrice<br />

del m<strong>ed</strong>esimo, ha, nella decisione impugnata, esaminato la denuncia del sig. Piau sotto il<br />

profilo delle regole comunitarie <strong>di</strong> concorrenza, in particolare dell’art. 81 CE. Orbene, tale<br />

<strong>di</strong>sposizione e i poteri conferiti alla Commissione per assicurarne l’osservanza riguardano le<br />

decisioni, gli accor<strong>di</strong> o le pratiche <strong>di</strong> imprese o <strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> imprese, fermo restando che<br />

il <strong>di</strong>ritto comunitario trova applicazione solo nella misura in cui agli atti ovvero ai<br />

comportamenti controversi e ai loro autori si applichi tale <strong>di</strong>sposizione. Nel presente giu<strong>di</strong>zio<br />

la Commissione ha in<strong>di</strong>cato che, a suo parere, la FIFA costituiva un’associazione <strong>di</strong> imprese e<br />

il regolamento controverso una decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese, confermando così<br />

l’analisi che aveva svolto nella comunicazione degli addebiti, con<strong>di</strong>visa dal sig. Piau ma<br />

contestata dalla FIFA.<br />

69 Quanto, in primo luogo, alla nozione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese, e senza necessità <strong>di</strong><br />

pronunciarsi sulla ricevibilità dell’argomentazione <strong>di</strong> un’interveniente che avversi la parte<br />

sostenuta, è pacifico che la FIFA ha come membri f<strong>ed</strong>erazioni nazionali costituite da società<br />

che esercitano economicamente il gioco del football. Ne consegue che tali società sono<br />

15


imprese nel senso dell’art. 81 CE e che le f<strong>ed</strong>erazioni nazionali che le raggruppano sono<br />

associazioni <strong>di</strong> imprese nel senso della m<strong>ed</strong>esima <strong>di</strong>sposizione.<br />

70 Il fatto che le f<strong>ed</strong>erazioni nazionali raggruppino, oltre a società <strong>di</strong> professionisti, anche<br />

società <strong>di</strong> <strong>di</strong>lettanti non infirma tale conclusione. Al riguardo, occorre rilevare che la<br />

circostanza che un’associazione o una f<strong>ed</strong>erazione sportiva qualifichi unilateralmente come<br />

«<strong>di</strong>lettanti» atleti o società non è <strong>di</strong> per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività<br />

economiche ai sensi dell’art. 2 CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 aprile 2000, cause<br />

riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punto 46).<br />

71 Inoltre, le f<strong>ed</strong>erazioni nazionali che, ai termini degli statuti della FIFA, sono tenute a<br />

partecipare alle competizioni da essa organizzate, devono corrisponderle una percentuale<br />

degli incassi lor<strong>di</strong> <strong>di</strong> ciascun match inter<strong>nazionale</strong> e sono riconosciute, sempre dai detti statuti,<br />

comproprietarie insieme alla FIFA dei <strong>di</strong>ritti esclusivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione e <strong>di</strong> trasmissione delle<br />

manifestazioni sportive <strong>di</strong> cui trattasi, esercitano anche così un’attività economica (v., in tal<br />

senso, sentenza del Tribunale 9 novembre 1994, causa T-46/92, Scottish<br />

Football/Commissione, Racc. pag. II-1039). Anch’esse costituiscono, dunque, imprese nel<br />

senso dell’art. 81 CE.<br />

72 Siccome le f<strong>ed</strong>erazioni nazionali sono associazioni <strong>di</strong> imprese nonché, date le attività<br />

economiche che esse esercitano, imprese, la FIFA, in quanto associazione che raggruppa le<br />

f<strong>ed</strong>erazioni nazionali, è a propria volta un’associazione <strong>di</strong> imprese nel senso dell’art. 81 CE. E<br />

infatti tale <strong>di</strong>sposizione si applica alle associazioni solo nell’ipotesi in cui la loro attività o<br />

quella delle imprese affiliate produca gli effetti che essa vieta (v. sentenza della Corte 15<br />

maggio 1975, causa 71/74, Frubo/Commissione, Racc. pag. 563, punto 30). L’ambito<br />

giuri<strong>di</strong>co entro il quale sono adottate decisioni <strong>di</strong> imprese, come pure la definizione giuri<strong>di</strong>ca<br />

<strong>di</strong> tale ambito data dai vari or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci nazionali, sono irrilevanti ai fini<br />

dell’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza (v. sentenza della Corte 30<br />

gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc. pag. 391, punto 17).<br />

73 Quanto, in secondo luogo, alla nozione <strong>di</strong> decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese, dal<br />

fascicolo risulta che l’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori consiste, ai termini dello stesso<br />

regolamento mo<strong>di</strong>ficato, nel presentare «<strong>di</strong>etro compenso e sulla base <strong>di</strong> regole fisse […] un<br />

calciatore ad una Società in vista <strong>di</strong> un impiego oppure […] due società l’una all’altra in vista<br />

<strong>di</strong> concludere un contratto <strong>di</strong> trasferimento». Trattasi, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> un’attività economica <strong>di</strong><br />

prestazione <strong>di</strong> servizi e non <strong>di</strong> un’attività peculiare al mondo dello sport nel senso definito<br />

dalla <strong>giurisprudenza</strong> (v. sentenze della Corte 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag.<br />

1333, punti 14 e 15; 15 <strong>di</strong>cembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto<br />

127; Deliège, cit., punti 64 e 69, e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine,<br />

Racc. pag. I-2681, punti 53-60).<br />

74 Da un lato, il regolamento per l’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori è stato adottato dalla FIFA<br />

motu proprio e non in virtù dei poteri normativi che le sarebbero stati delegati dalle autorità<br />

pubbliche per esercitare un compito riconosciuto <strong>di</strong> interesse generale <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina<br />

dell’attività sportiva (v., per analogia, sentenza della Corte 19 febbraio 2002, causa C-309/99,<br />

Wouters e a., Racc. pag. I-1577, punti 68 e 69). Tale regolamento non si giustifica neppure<br />

con la libertà <strong>di</strong> organizzazione interna delle associazioni sportive (v. sentenze Bosman, cit.,<br />

punto 81, e Deliège, cit., punto 47).<br />

75 Dall’altro lato, vincolante per le f<strong>ed</strong>erazioni nazionali membri della FIFA, che sono tenute<br />

a stabilire una regolamentazione analoga soggetta ad approvazione della FIFA, nonché per le<br />

società, per i giocatori e per gli agenti <strong>di</strong> giocatori, il detto regolamento esprime la volontà<br />

della FIFA <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare l’atteggiamento dei suoi membri verso l’attività degli agenti <strong>di</strong><br />

giocatori. Esso costituisce, <strong>di</strong> conseguenza, una decisione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese nel senso<br />

dell’art. 81, n. 1, CE (v. sentenze della Corte 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der<br />

Sachversicherer/Commissione, Racc. pag. 405, punti 29-32, e Wouters e a., cit., punto 71), la<br />

16


quale deve rispettare le regole comunitarie <strong>di</strong> concorrenza poiché decisioni siffatte si<br />

ripercuotono sulla Comunità.<br />

76 Per quanto concerne la legittimazione, contestata dal ricorrente, della FIFA ad adottare una<br />

tale regolamentazione, che non ha un oggetto sportivo bensì <strong>di</strong>sciplina un’attività economica<br />

periferica all’attività sportiva in questione e tocca libertà fondamentali, c’è effettivamente da<br />

interrogarsi sulla compatibilità del potere normativo che si autoattribuisce un’organizzazione<br />

privata come la FIFA, il cui scopo statutario è la promozione del football (v. supra, punto 2),<br />

con i principi comuni agli Stati membri sui quali si fonda l’Unione europea.<br />

77 Invero, il principio m<strong>ed</strong>esimo della regolamentazione <strong>di</strong> un’attività economica non<br />

concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà <strong>di</strong> organizzazione interna<br />

delle associazioni sportive, da parte <strong>di</strong> un organismo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto che non ha ricevuto nessuna<br />

delega in tal senso dall’autorità pubblica, come appunto è la FIFA, non può essere subito<br />

ritenuto compatibile con il <strong>di</strong>ritto comunitario, visto che è questione segnatamente <strong>di</strong><br />

rispettare libertà civili <strong>ed</strong> economiche.<br />

78 Una regolamentazione siffatta, che <strong>di</strong>sciplina un’attività economica toccando libertà<br />

fondamentali, compete in linea <strong>di</strong> principio alle autorità pubbliche. Non<strong>di</strong>meno, nell’ambito<br />

del presente giu<strong>di</strong>zio, la competenza normativa esercitata, nella quasi totale assenza <strong>di</strong><br />

regolamentazioni nazionali, dalla FIFA può essere verificata solo nei limiti in cui collide con<br />

le regole <strong>di</strong> concorrenza, rispetto alle quali si deve valutare la legittimità della decisione<br />

impugnata, senza che le considerazioni sul fondamento giuri<strong>di</strong>co della FIFA ad esercitare<br />

un’attività regolamentare, per quanto importanti, possano essere sindacate in questa s<strong>ed</strong>e.<br />

79 Il presente giu<strong>di</strong>zio verte, infatti, sulla legittimità <strong>di</strong> una decisione adottata dalla<br />

Commissione al termine <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento aperto per una denuncia depositata in conformità<br />

del regolamento n. 17, per la cui trattazione la Commissione non poteva mettere in atto altri<br />

poteri che quelli <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone in tale ambito. Il sindacato giuris<strong>di</strong>zionale è necessariamente<br />

circoscritto alle regole <strong>di</strong> concorrenza e alla valutazione effettuata dalla Commissione sulle<br />

violazioni che il regolamento della FIFA vi avrebbe arrecato. Tale sindacato non può perciò<br />

estendersi ad altre <strong>di</strong>sposizioni del Trattato se non dove la loro eventuale violazione riveli<br />

contestualmente una violazione del <strong>di</strong>ritto della concorrenza; e non può neppure spingersi a<br />

verificare eventuali violazioni <strong>di</strong> principi fondamentali se non qualora queste integrino<br />

un’infrazione al <strong>di</strong>ritto della concorrenza.<br />

Riguardo alla valutazione dell’interesse comunitario della denuncia<br />

80 La decisione impugnata rigetta la denuncia del sig. Piau per mancanza <strong>di</strong> interesse<br />

comunitario a proseguire il proce<strong>di</strong>mento. Occorre ricordare che, da un lato, la valutazione<br />

dell’interesse comunitario rappresentato da una denuncia varia in rapporto alle circostanze <strong>di</strong><br />

fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ciascun caso <strong>di</strong> specie, che possono <strong>di</strong>fferire considerevolmente da un caso<br />

all’altro, e non da criteri pr<strong>ed</strong>eterminati <strong>di</strong> applicazione obbligatoria (v., in tal senso, sentenza<br />

Ufex e a./Commissione, cit., punti 79 e 80). Dall’altro, la Commissione, investita dall’art. 85,<br />

n. 1, CE, del compito <strong>di</strong> vigilare sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile<br />

dell’attuazione e dell’orientamento della politica comunitaria della concorrenza e <strong>di</strong>spone a tal<br />

fine <strong>di</strong> potere <strong>di</strong>screzionale nella trattazione delle denuncie. Tale potere non è però senza<br />

limiti e la Commissione ha l’obbligo <strong>di</strong> valutare in ciascun caso la gravità, la durata delle<br />

violazioni della concorrenza e la persistenza dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza Ufex e<br />

a./Commissione, cit., punti 88, 89, 93 e 95).<br />

81 Il controllo svolto, poi, dal giu<strong>di</strong>ce comunitario sull’esercizio da parte della Commissione<br />

del potere <strong>di</strong>screzionale riconosciutole in materia non deve condurre a sostituire la propria<br />

valutazione dell’interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la<br />

decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto, da manifesti errori <strong>di</strong> valutazione o da sviamento <strong>di</strong> potere (v. sentenza del Tribunale<br />

14 febbraio 2001, causa T-115/99, SEP/Commissione, Racc. pag. II-691, punto 34).<br />

17


82 Nella fattispecie, un triplice or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> considerazioni fonda il giu<strong>di</strong>zio della Commissione<br />

<strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> interesse comunitario: l’abrogazione delle <strong>di</strong>sposizioni più restrittive contenute<br />

nel regolamento iniziale, la possibilità <strong>di</strong> una deroga ex art. 81, n. 3, CE alle <strong>di</strong>sposizioni del<br />

regolamento mo<strong>di</strong>ficato e l’inapplicabilità dell’art. 82 CE.<br />

– Sull’abrogazione delle <strong>di</strong>sposizioni più restrittive contenute nel regolamento iniziale<br />

83 La decisione impugnata espone innanzi tutto che le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive contenute<br />

nel regolamento del 20 maggio 1994 sono state abrogate nel successivo regolamento del 20<br />

<strong>di</strong>cembre 2000. Essa esamina le <strong>di</strong>sposizioni del regolamento FIFA in cinque rubriche<br />

relative, rispettivamente, all’esame, all’assicurazione, al co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta professionale, alla<br />

determinazione della remunerazione dell’agente <strong>di</strong> giocatori e al modello <strong>di</strong> contratto<br />

standard.<br />

84 Prima rubrica: sull’esame. La Commissione constata nella decisione impugnata che i<br />

can<strong>di</strong>dati sono ormai soggetti a un esame scritto consistente in un questionario a risposta<br />

multipla le cui modalità e date, precisate nell’allegato al regolamento mo<strong>di</strong>ficato, sono<br />

uniformi a livello mon<strong>di</strong>ale. Osserva che è ormai previsto un sistema d’appello <strong>di</strong> due gra<strong>di</strong> e<br />

che il requisito della residenza da almeno due anni per i citta<strong>di</strong>ni dell’Unione europea è stato<br />

abrogato con emendamento al detto regolamento del 3 aprile 2002. La decisione impugnata<br />

in<strong>di</strong>ca che il requisito della «reputazione impeccabile» per ottenere la licenza, da interpretarsi<br />

conformemente alle <strong>leggi</strong> nazionali, si estenderebbe, in Francia, dove risi<strong>ed</strong>e il sig. Piau,<br />

all’assenza <strong>di</strong> condanne penali. Secondo la Commissione, le accuse <strong>di</strong> arbitrarietà formulate<br />

dal ricorrente non paiono, in definitiva, fondate.<br />

85 Seconda rubrica. La Commissione rileva nella decisione impugnata che l’assicurazione<br />

professionale, richiesta a tutti e calcolata in conformità del criterio oggettivo del fatturato<br />

dell’agente <strong>di</strong> giocatori, ha sostituito il deposito obbligatorio <strong>di</strong> una cauzione e può essere<br />

stipulata in tutti i paesi dell’Unione presso una pluralità <strong>di</strong> compagnie <strong>di</strong> assicurazione. Sul<br />

punto la FIFA ha prodotto, in risposta ai quesiti del Tribunale menzionati al prec<strong>ed</strong>ente punto<br />

26, esempi <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> assicurazione professionale proposti agli agenti <strong>di</strong> giocatori da 12<br />

compagnie <strong>di</strong> assicurazione dell’Unione europea o del SEE. La decisione impugnata in<strong>di</strong>ca<br />

anche che la garanzia richiesta, che deve coprire tutti i possibili rischi dell’attività <strong>di</strong><br />

me<strong>di</strong>azione, non pare sproporzionata in rapporto ai rischi coperti, per esempio, dalle<br />

corrispondenti assicurazioni dei liberi professionisti.<br />

86 Terza rubrica: sul co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta professionale. La Commissione ritiene nella decisione<br />

impugnata che i principi elementari <strong>di</strong> buona condotta professionale esposti nel co<strong>di</strong>ce<br />

allegato al regolamento mo<strong>di</strong>ficato, e relativi in particolare a regole <strong>di</strong> coscienza<br />

professionale, <strong>di</strong> onestà, <strong>di</strong> lealtà, <strong>di</strong> oggettività, <strong>di</strong> traSparenza, <strong>di</strong> sincerità, <strong>di</strong> giustizia e <strong>di</strong><br />

equità, non gravino oltremisura gli agenti <strong>di</strong> giocatori.<br />

87 Quarta rubrica: sulla fissazione della remunerazione dell’agente <strong>di</strong> giocatori. La<br />

Commissione, nella decisione impugnata, ha proc<strong>ed</strong>uto all’esame dell’art. 12 del<br />

regolamento, ai cui sensi la remunerazione dell’agente è calcolata in funzione del r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to base<br />

lordo del giocatore e fissata nella misura del suo 5% salvo <strong>di</strong>verso accordo delle parti. Tale<br />

<strong>di</strong>sposizione rinvierebbe ad un criterio oggettivo e traSparente (il r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to base del giocatore) e<br />

non costituirebbe che un meccanismo sussi<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> risoluzione <strong>di</strong> conflitti.<br />

88 Quinta rubrica. Ai termini della decisione impugnata, quello della violazione della privacy<br />

in conseguenza dell’invio per la registrazione <strong>di</strong> una copia del contratto stipulato da giocatore<br />

e agente alla f<strong>ed</strong>erazione <strong>nazionale</strong> interessata, censurato dal sig. Piau, non è un problema <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto comunitario della concorrenza.<br />

89 Dalla decisione impugnata non emerge, dunque, che i principi derivanti dalla<br />

<strong>giurisprudenza</strong> già ricordata ai punti 80 e 81 circa la portata dei suoi obblighi sono stati<br />

trascurati dalla Commissione, la quale ha [anzi] esaminato con attenzione gli elementi<br />

avanzati dal ricorrente.<br />

18


90 La Commissione non ha dato delle <strong>di</strong>sposizioni del regolamento mo<strong>di</strong>ficato esaminate ai<br />

prec<strong>ed</strong>enti punti 84-88 una valutazione manifestamente errata allorché ha ritenuto che l’esame<br />

presentasse sufficienti garanzie d’oggettività e <strong>di</strong> traSparenza e che l’obbligo <strong>di</strong> assicurarsi<br />

contro i rischi professionali non fosse sproporzionato, e ha implicitamente escluso, per quanto<br />

riguarda le <strong>di</strong>sposizioni del regolamento relative alla remunerazione dell’agente <strong>di</strong> giocatori,<br />

<strong>di</strong> poter parlare <strong>di</strong> regime <strong>di</strong> prezzi imposti nel senso del <strong>di</strong>ritto della concorrenza (v. sentenza<br />

del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione,<br />

Racc. pag. II-1739, punti 158, 159 e 161-164).<br />

91 Gli argomenti sviluppati dal sig. Piau nell’ambito del presente giu<strong>di</strong>zio in merito al<br />

contenuto del regolamento mo<strong>di</strong>ficato, e riguardanti l’obbligo imposto da quest’ultimo <strong>di</strong><br />

osservare le regole stabilite dalla FIFA, il contenuto del contratto standard, il sistema<br />

sanzionatorio e i mezzi <strong>di</strong> ricorso, non infirmano questa conclusione.<br />

92 In primo luogo, l’obbligo fatto agli agenti <strong>di</strong> giocatori <strong>di</strong> rispettare la normativa FIFA in<br />

materia, segnatamente, <strong>di</strong> trasferimenti <strong>di</strong> giocatori non sembra <strong>di</strong> per sé contrario alle regole<br />

<strong>di</strong> concorrenza, fermo restando che la normativa FIFA sui trasferimenti dei giocatori, che non<br />

costituiva oggetto delle denuncia del sig. Piau, è estranea al presente giu<strong>di</strong>zio e non può essere<br />

qui esaminata. Interrogato sul punto all’u<strong>di</strong>enza, il ricorrente non ha, neppure nei suoi scritti,<br />

precisato in cosa l’obbligo <strong>di</strong> osservare la normativa FIFA pregiu<strong>di</strong>casse la concorrenza.<br />

93 In secondo luogo, le <strong>di</strong>sposizioni relative al contenuto del contratto tra l’agente e il<br />

giocatore, secondo le quali il contratto, scritto, deve precisare i criteri e le modalità <strong>di</strong><br />

remunerazione dell’agente e non può durare più <strong>di</strong> due anni, potendo però essere rinnovato,<br />

non pregiu<strong>di</strong>cano la concorrenza. La limitazione della durata dei contratti a due anni, che non<br />

osta al rinnovo dell’impegno, sembra tale da favorire la flui<strong>di</strong>tà del mercato e, per questa via,<br />

la concorrenza. Questo inquadramento relativamente limitato dei rapporti contrattuali sembra<br />

invece contribuire ad assicurare le relazioni finanziarie e giuri<strong>di</strong>che delle parti, senza tuttavia<br />

minacciare la concorrenza.<br />

94 In terzo luogo, il regime <strong>di</strong> sanzioni, riassunto al prec<strong>ed</strong>ente punto 16, per quanto possa<br />

incidere sulle regole <strong>di</strong> concorrenza, non sembra criticabile. Dal regolamento mo<strong>di</strong>ficato<br />

risulta che le sanzioni applicabili agli agenti, ai giocatori e alle società sono: la cauzione, la<br />

censura, l’avvertimento, la sospensione o il ritiro della licenza per gli agenti, la sospensione<br />

fino a do<strong>di</strong>ci mesi per i giocatori e la sospensione o il <strong>di</strong>vieto [<strong>di</strong> trasferimenti] <strong>di</strong> almeno tre<br />

mesi per le società, sanzioni che non si possono considerare palesemente eccessive trattandosi<br />

<strong>di</strong> professionisti. Per giunta, gli importi delle ammende previste per i giocatori e per le società<br />

sono stati ridotti rispetto a quelli in<strong>di</strong>cati nel regolamento iniziale. Né il sig. Piau ha fornito<br />

elementi attestanti che tale <strong>di</strong>spositivo è stato applicato in maniera arbitraria e <strong>di</strong>scriminatoria,<br />

pregiu<strong>di</strong>cando già così la concorrenza.<br />

95 In quarto luogo, quanto ai mezzi <strong>di</strong> ricorso ai tribunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune, e supponendo che<br />

le <strong>di</strong>sposizioni del regolamento mo<strong>di</strong>ficato possano incidere sotto tale profilo sulle regole <strong>di</strong><br />

concorrenza, risulta dalle risposte apportate dalla FIFA e dalla Commissione ai quesiti del<br />

Tribunale (menzionati supra, al punto 26) che, in<strong>di</strong>pendentemente dal sistema <strong>di</strong> ricorso<br />

contro le decisioni delle f<strong>ed</strong>erazioni nazionali o della Commissione dello Status del calciatore,<br />

competente per gli agenti <strong>di</strong> giocatori, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport, gli interessati<br />

possono sempre a<strong>di</strong>re i tribunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune, segnatamente per far valere i <strong>di</strong>ritti derivati<br />

dall’or<strong>di</strong>namento <strong>nazionale</strong> o da quello comunitario; inoltre le decisioni del Tribunale<br />

Arbitrale dello Sport sono suscettibili <strong>di</strong> ricorso per annullamento <strong>di</strong>nanzi al Tribunale<br />

f<strong>ed</strong>erale svizzero. Orbene, il ricorrente, che ha dato atto all’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà e <strong>di</strong><br />

lungaggini che inficiano i proce<strong>di</strong>menti giuris<strong>di</strong>zionali nazionali, non ha tuttavia <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong><br />

essere stato privato d’ogni mezzo <strong>di</strong> ricorso ai tribunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune, né a fortiori che il<br />

gioco della concorrenza ne aveva risentito.<br />

19


96 Dall’esame sopra svolto <strong>di</strong>scende che i motivi e gli argomenti del sig. Piau fondati sul<br />

<strong>di</strong>ritto della concorrenza non rimettono in causa la conclusione secondo cui la Commissione<br />

ha ben potuto considerare abrogate le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive della regolamentazione<br />

controversa. L’argomentazione del ricorrente al riguardo deve essere, <strong>di</strong> conseguenza,<br />

respinta.<br />

97 Occorre altresì respingere i motivi e gli argomenti del ricorrente non pertinenti al <strong>di</strong>ritto<br />

della concorrenza, perché non evidenziano violazioni in tal senso. Il sig. Piau non ha<br />

<strong>di</strong>mostrato che i suoi motivi <strong>ed</strong> argomenti, vertenti sulla violazione della libertà contrattuale,<br />

sull’incompatibilità del regolamento FIFA con la legislazione francese e sulla <strong>di</strong>vulgazione <strong>di</strong><br />

dati personali, integrerebbero una violazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> concorrenza. Non essendo peraltro<br />

corroborati da nessun elemento, essi devono essere perciò respinti come inconferenti in una<br />

controversia in materia <strong>di</strong> concorrenza.<br />

98 Né può essere accolto l’argomento del sig. Piau secondo cui, avendo gli agenti autorizzati<br />

al tempo del regolamento iniziale conservato la loro licenza, permarrebbero effetti<br />

anticoncorrenziali. Da un lato, il ricorrente non <strong>di</strong>mostra che tale circostanza importerebbe <strong>di</strong><br />

per sé effetti anticoncorrenziali. Dall’altro, il principio <strong>di</strong> certezza del <strong>di</strong>ritto osta a rimettere<br />

in causa situazioni giuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong> cui non è provato che siano state acquisite irregolarmente (v.,<br />

per analogia, sentenza del Tribunale 30 novembre 1994, causa T-498/93, Dornoville de la<br />

Cour/Commissione, Racc.PI pag. I-A-257 e II-813, punti 46-49 e 58). In più, come ha<br />

affermato la Corte a proposito delle misure transitorie in materia <strong>di</strong> riconoscimento dei<br />

<strong>di</strong>plomi - questa <strong>giurisprudenza</strong> vale anche nella fattispecie -, in casi simili è lecito preservare<br />

i <strong>di</strong>ritti acquisiti (v. sentenze della Corte 9 agosto 1994, causa C-447/93, Dreessen, causa C-<br />

447/93, Racc. pag. I-4087, punto 10, e 16 ottobre 1997, cause riunite da C-69/96 a C-79/96,<br />

Garofalo e a., Racc. pag. I-5603, punti 29-33).<br />

99 Da tutto quanto prec<strong>ed</strong>e risulta che la Commissione non ha commesso errori manifesti <strong>di</strong><br />

valutazione sulla portata delle <strong>di</strong>sposizioni della normativa controversa né sulla denunciata<br />

persistenza degli effetti anticoncorrenziali del regolamento iniziale, all’origine della denuncia<br />

del sig. Piau. Il ricorrente non può perciò utilmente sostenere che le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive<br />

del regolamento iniziale non sarebbero state abrogate e che a causa del loro mantenimento nel<br />

regolamento mo<strong>di</strong>ficato resterebbero effetti anticoncorrenziali.<br />

– Sulla possibilità <strong>di</strong> una deroga ex art. 81, n. 3, CE alle <strong>di</strong>sposizioni del regolamento<br />

mo<strong>di</strong>ficato<br />

100 La Commissione considera nella decisione impugnata che il carattere obbligatorio della<br />

licenza potrebbe trovare una giustificazione e che il regolamento mo<strong>di</strong>ficato sarebbe<br />

suscettibile <strong>di</strong> una deroga ex art. 81, n. 3, CE. Il sistema della licenza, che impone restrizioni<br />

più qualitative che quantitative, intenderebbe tutelare i giocatori e le società e prenderebbe in<br />

considerazione, in particolare, i rischi corsi dai giocatori, le cui carriere sono brevi, in caso <strong>di</strong><br />

trasferimenti mal negoziati. In mancanza, al momento, <strong>di</strong> un’organizzazione della professione<br />

<strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori e <strong>di</strong> normative nazionali generalizzate, la restrizione inerente al sistema<br />

della licenza è proporzionata e in<strong>di</strong>spensabile.<br />

101 Lo stesso principio della licenza, che è imposta dalla FIFA e che con<strong>di</strong>ziona l’esercizio<br />

della professione <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori, costituisce una barriera d’accesso a tale attività<br />

economica e pregiu<strong>di</strong>ca, dunque, necessariamente il gioco della concorrenza. La si può<br />

ammettere, perciò, nei limiti in cui siano sod<strong>di</strong>sfatte le con<strong>di</strong>zioni enunciate all’art. 81, n. 3,<br />

CE, <strong>di</strong> modo che il regolamento mo<strong>di</strong>ficato potrebbe fruire <strong>di</strong> un’esenzione in conformità a<br />

tale <strong>di</strong>sposizione, ove si constati che contribuisce a promuovere il progresso economico,<br />

riserva agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, non impone restrizioni che<br />

non siano in<strong>di</strong>spensabili per raggiungere tali obiettivi e non elimina la concorrenza.<br />

102 Circostanze <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong> vario or<strong>di</strong>ne sono state invocate per giustificare<br />

l’adozione del regolamento e il principio stesso della licenza obbligatoria che ne è alla base.<br />

20


Sembra innanzi tutto che, in seno alla Comunità, soltanto la Francia abbia regolamentato la<br />

professione <strong>di</strong> agente sportivo. Peraltro, è pacifico che, nel loro insieme, gli agenti <strong>di</strong> giocatori<br />

non costituiscono attualmente una professione organizzata al proprio interno. È pacifico anche<br />

che alcune pratiche <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong> giocatori hanno potuto, in passato, danneggiare<br />

finanziariamente o professionalmente giocatori e società. La FIFA ha spiegato che, adottando<br />

la normativa in causa, essa perseguiva un duplice obiettivo <strong>di</strong> professionalizzazione e <strong>di</strong><br />

moralizzazione dell’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori al fine <strong>di</strong> proteggere questi ultimi, <strong>di</strong> cui<br />

breve è la carriera.<br />

103 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la concorrenza non è eliminata dal sistema<br />

della licenza. Esso sembra comportare piuttosto una selezione qualitativa, adatta a sod<strong>di</strong>sfare<br />

l’obiettivo <strong>di</strong> professionalizzazione dell’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori, che una restrizione<br />

quantitativa al suo accesso. Al contrario, l’apertura dei ranghi <strong>di</strong> questa professione è<br />

corroborata dai dati numerici comunicati all’u<strong>di</strong>enza dalla FIFA. Quest’ultima ha in<strong>di</strong>cato,<br />

senza essere contraddetta, che, mentre contava 214 agenti <strong>di</strong> giocatori nel 1996, al momento<br />

dell’entrata in vigore del regolamento iniziale, stimava il loro numero in 1500 agli inizi del<br />

2003, e che 300 can<strong>di</strong>dati avevano superato l’esame nelle sessioni <strong>di</strong> marzo e <strong>di</strong> settembre <strong>di</strong><br />

quello stesso anno.<br />

104 Tenuto conto delle circostanze già ricordate ai punti 102 e 103 e delle attuali con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> esercizio dell’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori, caratterizzate da un’assenza quasi generale <strong>di</strong><br />

regolamentazioni nazionali e dalla mancanza <strong>di</strong> organizzazione collettiva degli agenti <strong>di</strong><br />

giocatori, la Commissione non ha commesso errori manifesti <strong>di</strong> valutazione nel ritenere le<br />

restrizioni <strong>di</strong>scendenti dal carattere obbligatorio della licenza passibili <strong>di</strong> una deroga ex art.<br />

81, n. 3, CE, riservandosi, d’altro canto, a giusto titolo, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riesaminare la<br />

regolamentazione in causa. L’argomentazione del sig. Piau al riguardo dev’essere, pertanto,<br />

respinta.<br />

105 Del pari, si deve respingere come inconferente l’argomento del ricorrente secondo cui<br />

non si potrebbero invocare le «peculiarità del mondo dello sport» per giustificare una deroga<br />

alle regole <strong>di</strong> concorrenza. La decisione impugnata non si fonda su una tale deroga, bensì<br />

intende l’esercizio dell’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori come un’attività economica, senza<br />

pretendere che per essa valgano le peculiarità del mondo dello sport al quale, per l’appunto,<br />

non appartiene.<br />

106 Occorre respingere anche gli argomenti del sig. Piau vertenti sulla violazione della libertà<br />

<strong>di</strong> impresa e della libertà <strong>di</strong> prestazione dei servizi, in quanto non gli sono valsi a <strong>di</strong>mostrare<br />

una contestuale violazione delle regole <strong>di</strong> concorrenza, la quale osterebbe alla possibilità <strong>di</strong><br />

una deroga al regolamento mo<strong>di</strong>ficato ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE.<br />

– Sull’inapplicabilità dell’art. 82 CE<br />

107 La decisione impugnata in<strong>di</strong>ca che l’art. 82 CE non si applica nella fattispecie, come<br />

afferma il ricorrente, giacché la FIFA non opera sul mercato della consulenza ai giocatori.<br />

108 L’art. 82 CE vieta lo sfruttamento abusivo da parte <strong>di</strong> una o più imprese <strong>di</strong> una posizione<br />

dominante detenuta sul mercato comune o su una parte sostanziale <strong>di</strong> questo.<br />

109 Tale <strong>di</strong>sposizione riguarda il comportamento <strong>di</strong> uno o più operatori economici, che<br />

sfruttano in maniera abusiva una posizione <strong>di</strong> potenza economica e ostano così al<br />

mantenimento <strong>di</strong> un’effettiva concorrenza sul mercato in questione, dando a tale/i operatore/i<br />

la possibilità <strong>di</strong> tenere comportamenti alquanto in<strong>di</strong>pendenti nei confronti dei propri<br />

concorrenti, dei propri clienti e, in ultima analisi, dei consumatori (v. sentenza della Corte 16<br />

marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, Compagnie maritime belge transports e<br />

a./Commissione, Racc. pag. I-1365, punto 34).<br />

110 L’espressione «più imprese» <strong>di</strong> cui all’art. 82 CE implica che una posizione dominante<br />

può essere detenuta da due o più entità economiche, giuri<strong>di</strong>camente in<strong>di</strong>pendenti l’una<br />

dall’altra, a con<strong>di</strong>zione che, dal punto <strong>di</strong> vista economico, esse si presentino o agiscano<br />

21


insieme, su un mercato specifico, come un’entità collettiva (v. sentenza Compagnie maritime<br />

belge transports e a./Commissione, cit., punto 36).<br />

111 Per l’esistenza <strong>di</strong> una posizione dominante collettiva è necessario che siano presenti tre<br />

requisiti: in primo luogo, ciascun membro dell’oligopolio dominante deve poter conoscere il<br />

comportamento degli altri membri, al fine <strong>di</strong> verificare se essi adottino o meno la stessa linea<br />

<strong>di</strong> azione; in secondo luogo, è necessario che la situazione <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tacito possa<br />

conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non scostarsi dalla linea <strong>di</strong> condotta<br />

comune nel mercato; in terzo luogo, la reazione preve<strong>di</strong>bile dei concorrenti effettivi e<br />

potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in <strong>di</strong>scussione i risultati attesi dalla<br />

comune linea d’azione (v. sentenze del Tribunale 6 giugno 2002, causa T-342/99,<br />

Airtours/Commissione, Racc. pag. II-2585, punto 62, e 8 luglio 2003, causa T-374/00,<br />

Verband der freien Rohrwerke eV, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 121).<br />

112 Nella fattispecie, il mercato interessato dalla regolamentazione in causa è un mercato <strong>di</strong><br />

prestazioni <strong>di</strong> servizi dove acquirenti sono i giocatori e le società e ven<strong>di</strong>tori gli agenti. Ora,<br />

su tale mercato, la FIFA può essere considerata attiva per conto delle società <strong>di</strong> football, delle<br />

quali – si è visto sopra (punti 69-72) – è emanazione, in quanto f<strong>ed</strong>era imprese che sono<br />

appunto le società.<br />

113 Una decisione come il regolamento FIFA che <strong>di</strong>sciplina l’attività degli agenti <strong>di</strong> giocatori<br />

può, nella sua applicazione, sortire la conseguenza che imprese attive sul mercato in<br />

questione, vale a <strong>di</strong>re le società, si siano vincolate quanto al loro comportamento su un<br />

mercato determinato in maniera tale che esse si presentino su tale mercato come un’entità<br />

collettiva nei confronti dei loro concorrenti, delle loro controparti commerciali e dei<br />

consumatori (v. sentenza Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, cit., punto<br />

44).<br />

114 Orbene, dato il carattere obbligatorio del regolamento per loro previsto, le f<strong>ed</strong>erazioni<br />

nazionali membri della FIFA e le società che esse raggruppano appaiono durevolmente<br />

vincolate nei loro comportamenti da regole che accettano e che gli altri soggetti (giocatori e<br />

agenti <strong>di</strong> giocatori) non possono trasgre<strong>di</strong>re senza andare incontro a sanzioni fino, nel caso<br />

particolare degli agenti <strong>di</strong> giocatori, all’espulsione dal mercato. Ciò caratterizza, nel senso<br />

della <strong>giurisprudenza</strong> citata ai prec<strong>ed</strong>enti punti 110 e 111, una posizione dominante collettiva<br />

delle società sul mercato delle prestazioni <strong>di</strong> servizi da parte degli agenti <strong>di</strong> giocatori, poiché<br />

sono le società, tramite la regolamentazione cui aderiscono, che impongono le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

prestazione <strong>di</strong> tali servizi.<br />

115 Pare artificioso sostenere che la FIFA, il cui potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione sull’attività sportiva del<br />

football e le attività economiche connesse, come, nella fattispecie, l’attività degli agenti <strong>di</strong><br />

giocatori, è accertato, non detiene una posizione dominante collettiva sul mercato delle<br />

prestazioni <strong>di</strong> servizi da parte degli agenti <strong>di</strong> giocatori [solo] perché non agirebbe <strong>di</strong>rettamente<br />

su tale mercato.<br />

116 La circostanza che la FIFA non è, <strong>di</strong> per sé, un operatore economico, che acquista<br />

prestazioni <strong>di</strong> servizi degli agenti <strong>di</strong> giocatori sul mercato interessato, e che il suo intervento<br />

proc<strong>ed</strong>e da un’attività normativa che essa si è riconosciuta il potere <strong>di</strong> esercitare riguardo<br />

all’attività economica degli agenti <strong>di</strong> giocatori, è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art.<br />

82 CE, poiché la FIFA è l’emanazione delle f<strong>ed</strong>erazioni nazionali e delle società, effettive<br />

acquirenti dei servizi degli agenti <strong>di</strong> giocatori, e agisce conseguentemente sul detto mercato<br />

tramite i suoi membri.<br />

117 Quanto, invece, all’asserito abuso <strong>di</strong> posizione dominante, dalle analisi prima svolte sul<br />

regolamento mo<strong>di</strong>ficato e sulla deroga <strong>di</strong> cui potrebbe essere oggetto ex art. 81, n. 3, CE<br />

risulta che esso non è <strong>di</strong>mostrato. È stato, infatti, constatato che il detto regolamento non<br />

imponeva restrizioni quantitative all’accesso all’attività <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> giocatori dannose per la<br />

concorrenza, bensì restrizioni qualitative giustificabili nelle circostanze <strong>di</strong> specie. Gli abusi <strong>di</strong><br />

22


posizione dominante che proc<strong>ed</strong>erebbero, secondo il ricorrente, dalle <strong>di</strong>sposizioni del<br />

regolamento non sono dunque provati e la sua argomentazione deve, su questo punto, essere<br />

respinta.<br />

118 Infine, l’argomento del sig. Piau secondo cui gli agenti <strong>di</strong> giocatori autorizzati<br />

abuserebbero della loro posizione dominante collettiva nel senso dell’art. 82 CE dev’essere<br />

anch’esso respinto, non avendo egli <strong>di</strong>mostrato l’effettività <strong>di</strong> rapporti strutturali tra tali<br />

agenti. La detenzione della m<strong>ed</strong>esima licenza, l’utilizzo del m<strong>ed</strong>esimo modello <strong>di</strong> contratto e<br />

la circostanza che la remunerazione degli agenti è determinata in funzione dei m<strong>ed</strong>esimi<br />

criteri non provano l’esistenza <strong>di</strong> una posizione dominante degli agenti <strong>di</strong> giocatori autorizzati<br />

e il ricorrente non <strong>di</strong>mostra che gli interessati adotterebbero un comportamento identico e<br />

neppure che si ripartirebbero implicitamente il mercato.<br />

119 Di conseguenza, benché la Commissione abbia considerato, a torto, che la FIFA non<br />

versava in una situazione <strong>di</strong> posizione dominante sul mercato delle prestazioni <strong>di</strong> servizi degli<br />

agenti <strong>di</strong> giocatori, le altre conclusioni contenute nella decisione impugnata, secondo le quali<br />

le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive della regolamentazione in causa erano state abrogate e il sistema<br />

della licenza ammetterebbe una deroga ex art. 81, n. 3, CE, portavano per forza <strong>di</strong> cose a<br />

concludere per l’assenza <strong>di</strong> infrazione a titolo dell’art. 82 CE e a respingere l’argomentazione<br />

del ricorrente al riguardo. Di conseguenza, l’art. 82 CE, nonostante l’errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

commesso dalla Commissione nel ritenerlo inapplicabile, non avrebbe comunque potuto far<br />

concludere nel senso <strong>di</strong> un abuso <strong>di</strong> posizione dominante tenuto conto delle altre pertinenti<br />

conclusioni tratte dall’esame del regolamento. Resta dunque salva la legittimità del rigetto<br />

della denuncia per mancanza <strong>di</strong> interesse comunitario a proseguire il proce<strong>di</strong>mento.<br />

120 Risulta da quanto prec<strong>ed</strong>e che la Commissione non ha commesso errori manifesti <strong>di</strong><br />

valutazione nel decidere <strong>di</strong> respingere la denuncia del sig. Piau per carenza <strong>di</strong> interesse<br />

comunitario a proseguire il proce<strong>di</strong>mento. Il «carattere transfrontaliero» del mercato, non<br />

contestato, è sotto tale profilo irrilevante, in quanto <strong>di</strong> per sé solo non conferisce a una<br />

denuncia un interesse comunitario. Infatti, dato che la valutazione dell’interesse comunitario<br />

rappresentato da una denuncia varia in rapporto alle circostanze <strong>di</strong> ciascun caso <strong>di</strong> specie, non<br />

occorre né limitare il numero dei criteri <strong>di</strong> valutazione cui la Commissione può riferirsi né,<br />

all’inverso, imporle il ricorso esclusivo a determinati criteri (v. sentenza Ufex e<br />

a./Commissione, cit., punti 79 e 80).<br />

121 Il ricorso del sig. Piau dev’essere, <strong>di</strong> conseguenza, respinto.<br />

Sulle spese<br />

122 Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura, la parte soccombente è<br />

condannata alle spese se n’è stata fatta domanda.<br />

123 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente,<br />

dev’essere condannato alle spese proprie e a quelle della Commissione.<br />

124 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura, il Tribunale può<br />

or<strong>di</strong>nare che un interveniente <strong>di</strong>verso dagli Stati membri e dalle istituzioni sopporti le proprie<br />

spese.<br />

125 Nella fattispecie, vi è motivo <strong>di</strong> decidere che la FIFA sopporti le spese sostenute ai fini<br />

dell’intervento.<br />

Per questi motivi<br />

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)<br />

<strong>di</strong>chiara e statuisce:<br />

1) Il ricorso è respinto.<br />

2) Il ricorrente sopporterà le spese proprie e quelle della Commissione.<br />

3) La Fédération internationale de football association sopporterà le proprie spese.<br />

23


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 gennaio 2005.<br />

24


SENTENZA TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CE, CAUSA T-313/02 (MECA-<br />

MEDINA)<br />

Sentenza Meca-Me<strong>di</strong>na, del 30 settembre 2004, causa T313/02<br />

«Concorrenza – Libera prestazione dei servizi – Regolamentazione antidoping adottata dal<br />

Comité international olympique (CIO) – Regolamentazione puramente sportiva»<br />

Nella causa T-313/02, David Meca-Me<strong>di</strong>na, residente in Barcellona (Spagna),<br />

Igor Majcen, residente in Lubiana (Slovenia),<br />

rappresentati dall’ avv. J.-L. Dupont,<br />

ricorrenti,<br />

contro<br />

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra O. Beynet e dal sig. A.<br />

Bouquet, in qualità <strong>di</strong> agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />

convenuta,<br />

avente ad oggetto la domanda <strong>di</strong> annullamento della decisione della Commissione 1º agosto<br />

2002 che respinge la denuncia, depositata dai ricorrenti contro il Comité international<br />

olympique (CIO), intesa ad ottenere l’accertamento dell’incompatibilità <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong>sposizioni<br />

normative adottate da questo <strong>ed</strong> attuate dalla Fédération inter<strong>nazionale</strong> de natation (FINA),<br />

nonché <strong>di</strong> alcune pratiche relative ai controlli antidoping con le norme comunitarie in materia<br />

<strong>di</strong> concorrenza e <strong>di</strong> libera prestazione dei servizi (caso COMP/38158 – Meca-Me<strong>di</strong>na e<br />

Majcen/CIO),<br />

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),<br />

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giu<strong>di</strong>ci,<br />

cancelliere: sig. J. Palacio González amministratore principale, vista la fase scritta <strong>ed</strong> in<br />

seguito all’u<strong>di</strong>enza del 21 aprile 2004, ha pronunciato la seguente<br />

Sentenza<br />

Contesto giuri<strong>di</strong>co e fatti<br />

1 Il Comité International Olympique (in prosieguo: il «CIO») è l’autorità suprema del<br />

Mouvement olympique (in prosieguo: il «Movimento olimpico»), che riunisce le <strong>di</strong>fferenti<br />

f<strong>ed</strong>erazioni sportive internazionali, tra cui la Fédération internationale de natation, in<br />

prosieguo: la «FINA».<br />

2 La FINA applica al nuoto, attraverso le sue Doping Control Rules (regole per il controllo<br />

antidoping, nel testo vigente all’epoca dei fatti, in prosieguo: le «DC»), il co<strong>di</strong>ce antidoping<br />

del Movimento olimpico.<br />

La regola DC 1.2, lett. a) definisce il doping come la «violazione che si verifica quando una<br />

sostanza vietata viene trovata nei tessuti soli<strong>di</strong> o liqui<strong>di</strong> del corpo <strong>di</strong> uno sportivo». Tale<br />

definizione corrisponde a quella enunciata all’articolo 2, n. 2, del citato co<strong>di</strong>ce antidoping,<br />

secondo cui è qualificabile come doping «la presenza nell’organismo dell’atleta <strong>di</strong> una<br />

sostanza vietata, la constatazione dell’uso <strong>di</strong> una tale sostanza o la constatazione<br />

dell’applicazione <strong>di</strong> un metodo vietato».<br />

3 Il nandrolone e i suoi metaboliti, il norandrosterone (NA) e il noretiocolanolone (NE) (in<br />

prosieguo denominati, collettivamente: il «nandrolone»), sono sostanze anabolizzanti vietate.<br />

Tuttavia, secondo la prassi dei 27 laboratori accre<strong>di</strong>tati dal CIO e dalla FINA e per tenere<br />

conto della possibilità <strong>di</strong> una produzione endogena, e dunque non colpevole, <strong>di</strong> nandrolone, la<br />

presenza <strong>di</strong> questa sostanza nei tessuti <strong>di</strong> atleti <strong>di</strong> sesso maschile è qualificata come doping<br />

soltanto oltre una soglia <strong>di</strong> tolleranza <strong>di</strong> 2 nanogrammi (ng) per millilitro (ml) <strong>di</strong> urina.<br />

4 Qualora si accerti un primo caso <strong>di</strong> doping con un anabolizzante, la regola DC 9.2, lett. a),<br />

esige che l’atleta sia sospeso dalle competizioni per almeno quattro anni. Tale sanzione può<br />

tuttavia essere ridotta, in applicazione della regola DC 9.2, ultima frase, e delle regole DC 9.3<br />

25


e DC 9.10, se l’atleta <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> non aver assunto scientemente la sostanza vietata oppure<br />

come detta sostanza potesse essere presente nei suoi tessuti senza negligenza da parte sua.<br />

5 Le sanzioni vengono irrogate dal Doping Panel (Comitato antidoping) della FINA, le cui<br />

decisioni possono costituire oggetto <strong>di</strong> ricorso in appello <strong>di</strong>nanzi al Tribunal arbitral du sport<br />

(Tribunale arbitrale dello sport, in prosieguo: il «TAS»), in virtù della regola DC 8.9. Il TAS,<br />

che ha s<strong>ed</strong>e in Losanna, è finanziato e amministrato da un organismo in<strong>di</strong>pendente dal CIO, il<br />

Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (Consiglio inter<strong>nazionale</strong> per<br />

l’arbitrato nello sport; in prosieguo: il «CIAS»).<br />

6 Le sentenze del TAS possono costituire oggetto <strong>di</strong> ricorso <strong>di</strong>nanzi al Tribunal fédéral suisse<br />

(Tribunale f<strong>ed</strong>erale svizzero), giu<strong>di</strong>ce competente per la riforma delle sentenze <strong>di</strong> arbitrato<br />

inter<strong>nazionale</strong> emesse in Svizzera.<br />

7 I ricorrenti sono due atleti professionisti che praticano il nuoto <strong>di</strong> lunga <strong>di</strong>stanza,<br />

equivalente acquatico della maratona.<br />

8 Nel corso <strong>di</strong> un controllo antidoping effettuato il 31 gennaio 1999 durante le competizioni <strong>di</strong><br />

Coppa del mondo <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sciplina a Salvador de Bahia (Brasile), in occasione delle quali<br />

si erano classificati, rispettivamente, primo e secondo, i ricorrenti sono risultati positivi al test<br />

contro il nandrolone. Il tasso rilevato per il sig. D. è stato <strong>di</strong> ng/ml 9,7 e per il sig. I. Majcen <strong>di</strong><br />

ng/ml 3,9.<br />

9 L’8 agosto 1999, il Doping Panel della FINA ha adottato una decisione <strong>di</strong> sospensione dei<br />

ricorrenti per un periodo <strong>di</strong> quattro anni.<br />

10 Su appello dei ricorrenti, il TAS ha confermato, con sentenza arbitrale 29 febbraio 2000, la<br />

decisione <strong>di</strong> sospensione.<br />

11 Nel gennaio 2000, esperimenti scientifici hanno <strong>di</strong>mostrato che i metaboliti <strong>di</strong> nandrolone<br />

possono essere prodotti in modo endogeno dall’organismo umano, ad un tasso che potrebbe<br />

superare la soglia <strong>di</strong> tolleranza consentita, con il consumo <strong>di</strong> alcuni alimenti, come la carne <strong>di</strong><br />

verro.<br />

12 Visti tali sviluppi, la FINA <strong>ed</strong> i ricorrenti hanno convenuto, con accordo arbitrale 20 aprile<br />

2000, <strong>di</strong> deferire <strong>di</strong> nuovo la causa al TAS, ai fini <strong>di</strong> un riesame.<br />

13 Con sentenza arbitrale 23 maggio 2001, il TAS ha ridotto la sanzione <strong>di</strong> sospensione dei<br />

ricorrenti a due anni.<br />

14 I ricorrenti non hanno proposto ricorso contro questa sentenza arbitrale <strong>di</strong>nanzi al Tribunal<br />

fédéral suisse.<br />

15 Con lettera del 30 maggio 2001, i ricorrenti hanno depositato una denuncia presso la<br />

Commissione, a norma dell’art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo<br />

regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204),<br />

lamentando la violazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE.<br />

16 Nella loro denuncia i ricorrenti hanno messo in <strong>di</strong>scussione la compatibilità <strong>di</strong> alcune<br />

<strong>di</strong>sposizioni regolamentari adottate dal CIO <strong>ed</strong> applicate dalla FINA, oltre che <strong>di</strong> alcune prassi<br />

relative al controllo antidoping, con la normativa comunitaria sulla concorrenza e sulla libera<br />

prestazione dei servizi. In primo luogo, la fissazione della soglia <strong>di</strong> tolleranza a ng/ml 2<br />

costituirebbe una pratica concordata tra il CIO <strong>ed</strong> i 27 laboratori da esso accre<strong>di</strong>tati. Detta<br />

soglia avrebbe scarse basi scientifiche e potrebbe condurre all’esclusione <strong>di</strong> atleti innocenti o<br />

semplicemente negligenti. Nel caso dei ricorrenti, il superamento accertato della soglia <strong>di</strong><br />

tolleranza avrebbe potuto derivare dalla consumazione <strong>di</strong> un piatto contenente della carne <strong>di</strong><br />

verro. In secondo luogo, l’adozione da parte del CIO <strong>di</strong> un meccanismo <strong>di</strong> responsabilità<br />

oggettiva oltre che l’instaurazione <strong>di</strong> organi competenti per la soluzione arbitrale delle<br />

controversie in materia <strong>di</strong> sport (il TAS <strong>ed</strong> il CIAS), insufficientemente in<strong>di</strong>pendenti rispetto<br />

al CIO, rafforzerebbero il carattere anticoncorrenziale della soglia in causa.<br />

17 Secondo detta denuncia, l’applicazione <strong>di</strong> questa normativa (in prosieguo denominata<br />

in<strong>di</strong>stintamente: le «regole antidoping controverse » o la «regolamentazione antidoping<br />

26


controversa») condurrebbe alla violazione delle libertà economiche degli atleti, garantite in<br />

particolare dall’art. 49 CE, e, dal punto <strong>di</strong> vista del <strong>di</strong>ritto della concorrenza, alla violazione<br />

dei <strong>di</strong>ritti che gli atleti possono invocare a norma degli artt. 81 CE e 82 CE.<br />

18 Con lettera dell’8 marzo 2002, la Commissione, in applicazione dell’art. 6 del regolamento<br />

(CE) della Commissione 22 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 2842, relativo alle au<strong>di</strong>zioni in taluni<br />

proce<strong>di</strong>menti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18), ha<br />

in<strong>di</strong>cato ai ricorrenti i motivi per cui essa riteneva <strong>di</strong> non dover accogliere la denuncia.<br />

19 Con lettera dell’11 aprile 2002, i ricorrenti hanno presentato alla Commissione le loro<br />

osservazioni relative alla lettera dell’8 marzo 2002. 20 Con decisione 1º agosto 2002 (in<br />

prosieguo: la «decisione impugnata »), la Commissione ha respinto la denunzia dei ricorrenti,<br />

dopo aver esaminato la regolamentazione antidoping controversa secondo i criteri <strong>di</strong><br />

valutazione del <strong>di</strong>ritto della concorrenza e dopo essere pervenuta alla conclusione che tale<br />

regolamentazione non ricadeva nell’ambito del <strong>di</strong>vieto previsto dagli artt. 81 CE <strong>ed</strong> 82 CE<br />

(punti 33-70 della decisione impugnata).<br />

Proce<strong>di</strong>mento e domande delle parti<br />

21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2002, i<br />

ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.<br />

22 Con atto separato dello stesso giorno, i ricorrenti hanno presentato una istanza <strong>di</strong><br />

proce<strong>di</strong>mento accelerato, ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura del Tribunale.<br />

Tale istanza, alla quale la Commissione si è opposta nelle sue osservazioni depositate presso<br />

la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2002, è stata respinta dal Tribunale.<br />

23 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2003, la Repubblica <strong>di</strong><br />

Finlan<strong>di</strong>a ha chiesto <strong>di</strong> intervenire a sostegno della Commissione. Con or<strong>di</strong>nanza 25 febbraio<br />

2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato l’intervento. La parte<br />

interveniente ha depositato la sua memoria <strong>di</strong> intervento il 7 aprile 2003.<br />

24 Su relazione del giu<strong>di</strong>ce relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso <strong>di</strong> aprire la fase<br />

orale del proce<strong>di</strong>mento.<br />

25 I ricorrenti e la convenuta si sono presentati all’u<strong>di</strong>enza del 21 aprile 2004, in occasione<br />

della quale hanno esposto le loro <strong>di</strong>fese <strong>ed</strong> hanno risposto ai quesiti del Tribunale. La parte<br />

interveniente non si è presentata all’u<strong>di</strong>enza e <strong>di</strong> questo si è preso atto nel relativo verbale.<br />

26 I ricorrenti chi<strong>ed</strong>ono che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata.<br />

27 La Commissione chi<strong>ed</strong>e che il Tribunale voglia:<br />

– respingere il ricorso;<br />

– condannare i ricorrenti alle spese.<br />

28 La Repubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a chi<strong>ed</strong>e che il Tribunale voglia: respingere il ricorso.<br />

In <strong>di</strong>ritto<br />

Argomenti delle parti<br />

29 I ricorrenti sollevano tre motivi a sostegno del loro ricorso.<br />

30 Secondo il primo motivo, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto <strong>di</strong><br />

valutazione in fatto <strong>ed</strong> in <strong>di</strong>ritto ritenendo che il CIO non sia un’impresa ai sensi della<br />

<strong>giurisprudenza</strong> comunitaria.<br />

31 In base al secondo motivo, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto <strong>di</strong><br />

valutazione in fatto <strong>ed</strong> in <strong>di</strong>ritto, ritenendo che la limitazione della libertà degli atleti derivante<br />

dalla regolamentazione antidoping controversa non costituisca una restrizione della<br />

concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE, per il fatto che simile limitazione sarebbe inerente<br />

all’organizzazione <strong>ed</strong> al corretto svolgimento della competizione sportiva e non ecc<strong>ed</strong>erebbe<br />

quanto necessario per conseguire l’obiettivo della lotta al doping. La Commissione avrebbe<br />

male applicato i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99,<br />

Wouters e a. (Racc. pag. I-1577, in prosieguo: la «sentenza Wouters»).<br />

32 Secondo il terzo motivo, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto <strong>di</strong><br />

27


valutazione in fatto <strong>ed</strong> in <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong>chiarando, al punto 71 della decisione impugnata, quanto<br />

segue: «La denuncia non fa riferimento a circostanze <strong>di</strong> fatto che permettano <strong>di</strong> pervenire alla<br />

conclusione che potrebbe sussistere una violazione dell’art. 49 CE ad opera <strong>di</strong> uno Stato<br />

membro o <strong>di</strong> uno Stato associato. Infatti, nessun elemento lascia supporre la responsabilità <strong>di</strong><br />

un’autorità <strong>di</strong> uno Stato membro nell’adozione <strong>di</strong> atti che potrebbero rivelarsi contrari al<br />

principio della libera circolazione dei servizi».<br />

33 La Commissione, dopo aver sostenuto preliminarmente che il ricorso sarebbe<br />

manifestamente infondato, in quanto inteso a rimettere in <strong>di</strong>scussione, per ragioni<br />

artificiosamente tratte dal <strong>di</strong>ritto della concorrenza, una sanzione sportiva e criteri scientifici<br />

stabiliti per la lotta contro il doping, proc<strong>ed</strong>e poi, nel contesto della confutazione dei tre<br />

motivi <strong>di</strong> annullamento, alla giustificazione dell’analisi effettuata nella decisione impugnata.<br />

Da un lato, la Commissione fa valere che, al punto 37 della decisione impugnata, essa ha<br />

in<strong>di</strong>cato che il CIO può essere qualificato come impresa <strong>ed</strong> ha aggiunto che, in seno al<br />

Movimento Olimpico, il CIO potrebbe essere considerato quale associazione <strong>di</strong> associazioni<br />

nazionali <strong>ed</strong> internazionali <strong>di</strong> imprese. Dall’altro, la Commissione avrebbe concluso a buon<br />

<strong>di</strong>ritto, ai punti 55, 70 e 72 della decisione impugnata, che le regole antidoping controverse<br />

non ricadono nell’ambito del <strong>di</strong>vieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE e dall’art. 82 CE <strong>ed</strong> essa<br />

non avrebbe travisato i criteri stabiliti nella sentenza Wouters. Infine, la Commissione<br />

avrebbe giustamente respinto la denuncia, in quanto quest’ultima sostiene l’esistenza <strong>di</strong> una<br />

violazione dell’art. 49 CE, ma non contiene elementi che permettano <strong>di</strong> concludere che<br />

potrebbe sussistere simile violazione da parte <strong>di</strong> uno Stato membro o <strong>di</strong> uno Stato associato<br />

(punto 71 della decisione impugnata).<br />

34 La Repubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a fa valere che, per quanto la riguarda, lo sport può essere<br />

considerato da due punti <strong>di</strong> vista: vi sarebbe, da un lato, l’attività sportiva propriamente detta,<br />

che svolgerebbe un ruolo sociale, culturale e unificante e, dall’altro, un’attività economica che<br />

si innesterebbe sullo sport. La Corte <strong>di</strong> giustizia avrebbe confermato che l’attività sportiva<br />

sarebbe <strong>di</strong>sciplinata dal <strong>di</strong>ritto comunitario soltanto in quanto sia configurabile come attività<br />

economica ai sensi dell’art. 2 CE (sentenze della Corte 12 <strong>di</strong>cembre 1974, causa 36/74,<br />

Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, in prosieguo: la «sentenza Walrave», punto 8; 15 <strong>di</strong>cembre<br />

1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, in prosieguo: la «sentenza Bosman»,<br />

punto 73, nonché 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-<br />

2549, in prosieguo: la «sentenza Deliège», punto 41). Così l’attività sportiva propriamente<br />

detta e le regole inerenti a tale attività, tra le quali figurerebbero le regole antidoping,<br />

esulerebbero dal campo <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario della concorrenza. Per questa<br />

ragione il Tribunale non potrebbe accogliere il presente ricorso senza indebolire il sistema<br />

inter<strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> lotta contro il doping, il che, a sua volta, indebolirebbe i valori che<br />

l’organizzazione dello sport mira a promuovere.<br />

Giu<strong>di</strong>zio del Tribunale<br />

35 Il ricorso in esame, che mira all’annullamento <strong>di</strong> una decisione <strong>di</strong> rigetto <strong>di</strong> una denuncia,<br />

come risultato <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione degli artt. 81 CE <strong>ed</strong> 82 CE, pone, in<br />

sostanza, la questione <strong>di</strong> stabilire se una regolamentazione antidoping possa essere contestata<br />

alla stregua dell’art. 49 CE, relativo alla libera prestazione dei servizi, e quali conseguenze<br />

possano essere eventualmente d<strong>ed</strong>otte da tale accertamento con riferimento al <strong>di</strong>ritto<br />

comunitario della concorrenza.<br />

36 Per poter risolvere simile questione da cui <strong>di</strong>pende l’esito del ricorso, oltre che per<br />

rispondere ai motivi <strong>ed</strong> argomenti delle parti, è necessario definire la natura <strong>ed</strong> il contenuto<br />

della regolamentazione antidoping controversa, alla luce della <strong>giurisprudenza</strong> della Corte<br />

relativa all’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del Trattato CE sulle libertà economiche e, in<br />

particolare, delle <strong>di</strong>sposizioni applicabili in materia <strong>di</strong> libera circolazione dei lavoratori, libera<br />

prestazione dei servizi e concorrenza, ai regolamenti che <strong>di</strong>sciplinano le attività sportive.<br />

28


Sull’applicazione ai regolamenti sportivi delle <strong>di</strong>sposizioni del Trattato CE sulle libertà<br />

economiche<br />

37 Occorre ricordare preliminarmente che, secondo la costante <strong>giurisprudenza</strong> della Corte e<br />

considerati gli obiettivi della Comunità, l’attività sportiva è <strong>di</strong>sciplinata dal <strong>di</strong>ritto<br />

comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE<br />

(sentenze della Corte Walrave, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333,<br />

in prosieguo: la «sentenza Donà», punto 12; Bosman, punto 73; Deliège, punto 41, nonché 13<br />

aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-2681, in prosieguo: la<br />

«sentenza Lehtonen», punto 32). La Corte ha, per altro verso, riconosciuto che l’attività<br />

sportiva presenta una notevole importanza sociale nella Comunità (sentenze Bosman, punto<br />

106, e Deliège, punto 41).<br />

38 Questa <strong>giurisprudenza</strong> è d’altra parte confortata dalla <strong>di</strong>chiarazione n. 29 sullo sport,<br />

figurante in allegato all’atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato <strong>di</strong><br />

Amsterdam, la quale sottolinea la rilevanza sociale dello sport <strong>ed</strong> invita segnatamente gli<br />

organi dell’Unione europea a riservare un’attenzione particolare alle caratteristiche specifiche<br />

dello sport <strong>di</strong>lettantistico. In particolare, tale <strong>di</strong>chiarazione è coerente con la detta<br />

<strong>giurisprudenza</strong> in quanto essa riguarda le situazioni in cui l’esercizio dello sport costituisce<br />

un’attività economica (sentenza Deliège, punto 42).<br />

39 Quando un’attività sportiva riveste il carattere <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o <strong>di</strong><br />

una prestazione <strong>di</strong> servizi retribuita, essa ricade in particolare nell’ambito <strong>di</strong> applicazione, a<br />

seconda dei casi, degli artt. 39 CE e segg. o degli artt. 49 CE e segg. (sentenze Walrave, punto<br />

5; Donà, punti 12 e 13, e Bosman, punto 73).<br />

40 Pertanto, secondo la Corte, i <strong>di</strong>vieti che queste <strong>di</strong>sposizioni del Trattato sanciscono si<br />

applicano alle norme adottate nel campo dello sport che riguardano l’aspetto economico che<br />

l’attività sportiva può rivestire.<br />

In tale contesto la Corte ha <strong>di</strong>chiarato che le norme che prev<strong>ed</strong>ono il pagamento <strong>di</strong> indennità<br />

nel caso <strong>di</strong> trasferimenti <strong>di</strong> giocatori professionisti tra club (clausole <strong>di</strong> trasferimento) o che<br />

limitano il numero <strong>di</strong> giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che detti club<br />

possono schierare durante le partite (norme sulla composizione delle squadre dei club), o<br />

ancora che fissano, senza ragioni obiettive riguardanti unicamente lo sport o motivate da<br />

<strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> situazione tra i giocatori, termini <strong>di</strong> scadenza per i trasferimenti <strong>di</strong>versi per i<br />

giocatori provenienti da altri Stati membri (clausole sui termini <strong>di</strong> scadenza per i<br />

trasferimenti) ricadono nel campo <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>sposizioni del Trattato e sono<br />

soggette ai <strong>di</strong>vieti che esse sanciscono (v., rispettivamente, sentenza Bosman, punti 114 e 137;<br />

sentenza Lehtonen, punto 60, e sentenza della Corte 8 maggio 2003, causa C-438/00,<br />

Deutscher Handballbund, Racc. pag. I-4135, in prosieguo: la «sentenza Kolpak», punti 56-<br />

58).<br />

41 Per contro, i <strong>di</strong>vieti che queste <strong>di</strong>sposizioni del Trattato sanciscono non riguardano le<br />

regole puramente sportive, cioè quelle regole che riguardano le questioni che interessano<br />

esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all’attività economica (sentenza<br />

Walrave, punto 8). Infatti, tali regolamenti, attinenti al carattere <strong>ed</strong> al contesto specifico degli<br />

incontri sportivi, sono inerenti all’organizzazione <strong>ed</strong> al corretto svolgimento della<br />

competizione sportiva e non possono essere considerati costitutivi <strong>di</strong> una restrizione delle<br />

norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libera prestazione dei servizi.<br />

In tale contesto si è giu<strong>di</strong>cato che costituiscono regole puramente sportive, e quin<strong>di</strong> estranee<br />

per natura all’ambito <strong>di</strong> applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, quelle relative alla<br />

composizione delle squadre nazionali (sentenze Walrave, punto 8, e Donà, punto 14), o<br />

ancora le regole relative alla selezione da parte delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive <strong>di</strong> quelli tra i loro<br />

affiliati che possono partecipare a competizioni internazionali <strong>di</strong> alto livello (sentenza<br />

Deliège, punto 64). Fanno ugualmente parte <strong>di</strong> queste norme le «regole del gioco» in senso<br />

29


stretto, quali ad esempio le regole che fissano la durata delle partite o il numero <strong>di</strong> giocatori in<br />

campo, dato che lo sport non può esistere e funzionare se non nell’ambito <strong>di</strong> regole<br />

determinate. Questa restrizione della sfera <strong>di</strong> applicazione delle dette norme del Trattato deve<br />

tuttavia restare entro i limiti del suo oggetto specifico (sentenze Walrave, punto 9; Donà,<br />

punto 15; Bosman, punti 76 e 127; Deliège, punto 43, e Lehtonen, punto 34).<br />

42 Occorre osservare che la Corte, nelle sentenze summenzionate, non si è trovata a dover<br />

decidere sulla subor<strong>di</strong>nazione delle regole sportive in causa alle norme del Trattato relative<br />

alla concorrenza (v., a questo proposito, sentenze Bosman, punto 138; Deliège, punti 36-40, e<br />

Lehtonen, punto 28). Tuttavia, i principi desunti dalla <strong>giurisprudenza</strong>, in materia <strong>di</strong><br />

applicazione ai regolamenti sportivi delle <strong>di</strong>sposizioni comunitarie in materia <strong>di</strong> libera<br />

circolazione delle persone e dei servizi, sono ugualmente vali<strong>di</strong> per quanto riguarda le<br />

<strong>di</strong>sposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Infatti, la circostanza che un regolamento<br />

puramente sportivo sia estraneo all’attività economica, con la conseguenza che, secondo la<br />

Corte, esso non ricade nell’ambito <strong>di</strong> applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa,<br />

parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la<br />

conseguenza che esso non ricade nemmeno nell’ambito <strong>di</strong> applicazione degli artt. 81 CE <strong>ed</strong><br />

82 CE. Per contro, una normativa che, sebbene adottata nell’ambito dello sport, non sia<br />

puramente sportiva, ma riguar<strong>di</strong> l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire,<br />

ricade nel campo <strong>di</strong> applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni tanto degli artt. 39 CE e 49 CE che degli<br />

artt. 81 CE <strong>ed</strong> 82 CE e può, eventualmente, recare pregiu<strong>di</strong>zio alle libertà garantite da tali<br />

<strong>di</strong>sposizioni (v., a questo proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Lenz, presentate<br />

nella causa Bosman, Racc. pag. I-4930, paragrafi 253-286, e specialmente paragrafi 262, 277<br />

e 278; dell’avvocato generale Cosmas nella causa Deliège, Racc. pag. I-2553, paragrafi 103-<br />

112, nonché dell’avvocato generale Alber nella causa Lehtonen, Racc. pag. I-2685, paragrafi<br />

110 e 115) <strong>ed</strong> essere oggetto della proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> applicazione degli artt. 81 CE <strong>ed</strong> 82 CE.<br />

43 E’ alla luce <strong>di</strong> queste considerazioni che occorre definire la natura dei regolamenti<br />

antidoping e, nella fattispecie, delle regole antidoping controverse.<br />

Sulla natura delle regole antidoping controverse<br />

44 E’ necessario osservare che, benché sia certamente vero che lo sport <strong>di</strong> alto livello è<br />

<strong>di</strong>venuto in larga misura un’attività economica, rimane non<strong>di</strong>meno il fatto che la lotta<br />

antidoping non persegue alcun obiettivo economico. Infatti, la lotta antidoping è intesa a<br />

preservare, in primo luogo, lo spirito sportivo (il fair play) senza il quale lo sport, praticato<br />

tanto a livello <strong>di</strong>lettantistico quanto professionale, non è più sport.<br />

Questo obiettivo, puramente sociale, giustifica da solo la lotta antidoping. In secondo luogo,<br />

dato che i prodotti dopanti non sono privi <strong>di</strong> effetti fisiologici negativi, tale lotta mira a<br />

salvaguardare la salute degli atleti. Pertanto, il <strong>di</strong>vieto del doping, in quanto espressione<br />

particolare del principio del fair play, rientra fra le prime regole del gioco sportivo.<br />

45 Occorre sottolineare, del resto, che l’attività sportiva è nella sua essenza stessa un’attività<br />

gratuita, non economica, e questo anche quando l’atleta la pratichi in un contesto<br />

professionale. In altre parole, il <strong>di</strong>vieto del doping e i regolamenti antidoping riguardano<br />

esclusivamente, anche quando l’attività sportiva è compiuta da un professionista, una<br />

<strong>di</strong>mensione non economica <strong>di</strong> detta attività che ne costituisce l’essenza stessa.<br />

46 Simili considerazioni trovano eco nel Piano <strong>di</strong> sostegno comunitario alla lotta contro il<br />

doping nello sport 1º <strong>di</strong>cembre 1999 (COM /1999/ 643 def.), secondo cui il doping<br />

«simbolizza l’antinomia dello sport e dei valori che [esso] ha tra<strong>di</strong>zionalmente rappresentato»,<br />

nel Documento <strong>di</strong> lavoro della Commissione 29 settembre 1998, intitolato «Evoluzione e<br />

prospettive dell’azione comunitaria nel settore dello sport», che <strong>di</strong>chiara che «lo sport (…)<br />

svolge nella società un ruolo moralizzatore» attraverso i «valori (…) associati al “fair-play”,<br />

alla solidarietà, alla concorrenza leale, allo spirito <strong>di</strong> squadra» che esso porta con sé, e nella<br />

relazione della Commissione al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguar<strong>di</strong>a delle strutture<br />

30


sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario,<br />

10 <strong>di</strong>cembre 1999 (COM/1999/0644 def., detta anche «relazione <strong>di</strong> Helsinki»), secondo cui<br />

«[l]e regole inerenti allo sport sono, in primo luogo, le “regole del gioco”» e «[l]’oggetto <strong>di</strong><br />

queste regole non è quello <strong>di</strong> falsare la concorrenza».<br />

47 Tenuto conto <strong>di</strong> quanto prec<strong>ed</strong>e, si deve constatare che il <strong>di</strong>vieto del doping si basa su<br />

considerazioni puramente sportive <strong>ed</strong> è dunque estraneo a qualsiasi considerazione<br />

economica. Simile constatazione comporta, alla luce della <strong>giurisprudenza</strong> e delle<br />

considerazioni riportate nei prec<strong>ed</strong>enti punti 37- 42, che le regole per la lotta antidoping,<br />

esattamente come i regolamenti esaminati dalla Corte nelle sentenze Walrave, Donà e<br />

Deliège, non possono rientrare nell’ambito <strong>di</strong> applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del Trattato sulle<br />

libertà economiche e, in particolare, degli artt. 49 CE, 81 CE <strong>ed</strong> 82 CE. Le regole antidoping,<br />

infatti, sono intimamente legate allo sport in quanto tale.<br />

48 Nella fattispecie in esame, il Tribunale giu<strong>di</strong>ca che la m<strong>ed</strong>esima soluzione si impone con<br />

riferimento alla regolamentazione antidoping controversa.<br />

49 Da un lato, infatti, è pacifico nel fascicolo che la regolamentazione antidoping controversa<br />

non persegue alcuno scopo <strong>di</strong>scriminatorio. Al contrario, i ricorrenti non hanno affatto<br />

addotto, in particolare, che la soglia <strong>di</strong> tolleranza menzionata nel prec<strong>ed</strong>ente punto 3 sarebbe<br />

applicata selettivamente ad alcuni atleti o categorie <strong>di</strong> atleti per escluderli dalle competizioni.<br />

Qualora si riscontrasse una simile <strong>di</strong>scriminazione, la restrizione del campo <strong>di</strong> applicazione<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni del Trattato sulle libertà economiche, riconosciuta dalla Corte per quanto<br />

riguarda i regolamenti puramente sportivi (sentenza Walrave, punto 9), non potrebbe,<br />

evidentemente, essere applicata con riferimento ai regolamenti in causa. Infatti, simile<br />

restrizione non sarebbe in tal caso limitata al suo oggetto specifico, che è la salvaguar<strong>di</strong>a della<br />

«nobile emulazione e [de]gli altri ideali sportivi» (conclusioni dell’avvocato generale Cosmas<br />

presentate nella causa Deliège, citate, paragrafi 50 e 74). Simili regolamenti non esulerebbero<br />

dunque dall’ambito <strong>di</strong> applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del Trattato sulle libertà economiche e<br />

potrebbe sussistere una violazione delle dette libertà, violazione che spetterebbe alla<br />

Commissione constatare e sanzionare nell’ambito <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione degli<br />

artt. 81 CE <strong>ed</strong> 82 CE, qualora i regolamenti in causa comportassero eventuali inottemperanze<br />

alle norme sulla concorrenza.<br />

50 D’altra parte, il Tribunale giu<strong>di</strong>ca che gli argomenti attraverso i quali i ricorrenti tentano,<br />

sotto due angolazioni <strong>di</strong>verse, <strong>di</strong> porre nuovamente in <strong>di</strong>scussione la natura puramente<br />

sportiva della regolamentazione antidoping controversa non risultano efficaci.<br />

51 Sotto un primo punto <strong>di</strong> vista, i ricorrenti sostengono che la regolamentazione antidoping<br />

controversa pregiu<strong>di</strong>ca le loro libertà economiche perché comporta nei loro confronti<br />

determinate ripercussioni economiche.<br />

52 Simile ragionamento, che equivale a sostenere che una regolamentazione non può essere<br />

puramente sportiva se comporta ripercussioni economiche, è in contrad<strong>di</strong>zione con la<br />

<strong>giurisprudenza</strong> della Corte.<br />

53 Infatti, è esattamente perché, in primo luogo, una regolamentazione sportiva ha<br />

ripercussioni economiche nei confronti degli sportivi professionisti e perché, in secondo<br />

luogo, tale regolamentazione è giu<strong>di</strong>cata eccessiva da alcuni <strong>di</strong> detti sportivi, che nascono<br />

controversie e si pone la questione <strong>di</strong> stabilire se detta regolamentazione abbia un carattere<br />

puramente sportivo (caso dei regolamenti che hanno dato occasione alle sentenze Walrave,<br />

Deliège e Donà) o se essa si riferisca all’attività sportiva nella sua <strong>di</strong>mensione economica<br />

(caso dei regolamenti che hanno dato occasione alle sentenze Bosman, Lehtonen e Kolpak).<br />

54 Sempre secondo la prima angolazione, i ricorrenti hanno sostenuto, soprattutto in u<strong>di</strong>enza,<br />

che è per il suo carattere asseritamente eccessivo che la regolamentazione antidoping<br />

controversa violerebbe le libertà economiche degli atleti garantite dal Trattato. In altri termini<br />

tale regolamentazione, tutto sommato non <strong>di</strong>scriminatoria, sarebbe <strong>di</strong>venuta, in quanto<br />

31


eccessiva e proprio a causa <strong>di</strong> tale sua natura, <strong>di</strong>versa da una regolamentazione antidoping e,<br />

pertanto, <strong>di</strong>versa da una regolamentazione puramente sportiva.<br />

55 Questo ragionamento non può essere accolto. Infatti, è pacifico che le regole controverse<br />

sono <strong>di</strong>sposizioni antidoping per loro stessa natura.<br />

In particolare, esse non perseguono alcun obiettivo <strong>di</strong>scriminatorio.<br />

Di conseguenza il carattere asseritamente eccessivo <strong>di</strong> queste regole, anche se confermato,<br />

non ha l’effetto <strong>di</strong> far loro perdere la natura <strong>di</strong> regole puramente sportive e dunque <strong>di</strong> far<br />

<strong>di</strong>pendere la loro legittimità da una valutazione secondo i criteri economici del <strong>di</strong>ritto della<br />

concorrenza, fintantoché esse restano limitate al loro oggetto specifico che è la lotta contro il<br />

doping e la salvaguar<strong>di</strong>a dello spirito sportivo. Del resto, i ricorrenti stessi ammettono la<br />

legittimità del perseguimento <strong>di</strong> questo obiettivo.<br />

56 Sotto una seconda angolazione, i ricorrenti sostengono nel ricorso che la regolamentazione<br />

antidoping controversa non sarebbe basata soltanto su considerazioni altruistiche e me<strong>di</strong>che,<br />

ma anche su considerazioni economiche proprie del CIO e sarebbe, in particolare, motivata<br />

dalla preoccupazione, in linea <strong>di</strong> principio legittima, <strong>di</strong> non v<strong>ed</strong>ere il potenziale economico<br />

dei Giochi olimpici <strong>di</strong>minuito dagli scandali legati al doping. Questa allegazione deve essere<br />

respinta se e in quanto mira a suggerire che il regolamento antidoping controverso non<br />

sarebbe una regolamentazione puramente sportiva.<br />

57 Infatti, la circostanza che il CIO abbia potuto anche aver presente la preoccupazione,<br />

legittima secondo i ricorrenti stessi, <strong>di</strong> preservare il potenziale economico dei Giochi olimpici<br />

in occasione della fissazione della regolamentazione antidoping controversa non comporta, <strong>di</strong><br />

per sé, la conseguenza <strong>di</strong> non dover riconoscere a tali regole una natura puramente sportiva.<br />

58 Inoltre, anche qualora fosse <strong>di</strong>mostrato, cosa che non avviene nella fattispecie, che il CIO<br />

abbia agito in funzione dei suoi soli interessi economici, si dovrebbe ben ritenere che esso<br />

abbia adottato come soglia <strong>di</strong> tolleranza quella meglio giustificata sul piano scientifico.<br />

Infatti, si deve rilevare che l’interesse economico del CIO è quello <strong>di</strong> avere la<br />

regolamentazione antidoping più esatta scientificamente, allo scopo <strong>di</strong> assicurare il miglior<br />

livello delle competizioni sportive, e dunque <strong>di</strong> interesse me<strong>di</strong>atico, e contemporaneamente <strong>di</strong><br />

evitare gli scandali che l’esclusione sistematica <strong>di</strong> atleti incolpevoli potrebbe provocare.<br />

59 Ne deriva che l’allegazione dei ricorrenti, d<strong>ed</strong>otta dal fatto che la fissazione <strong>di</strong> una soglia<br />

<strong>di</strong> tolleranza asseritamente troppo bassa andrebbe incontro agli interessi economici del CIO,<br />

non è né efficace né convincente e deve essere respinta.<br />

60 Per quanto riguarda la decisione impugnata, il Tribunale osserva che la conclusione cui<br />

perviene la Commissione al punto 72 <strong>di</strong> detta decisione, secondo cui «le regole e le prassi in<br />

causa non ricadono nell’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>vieto sancito dagli artt. 81 [CE] <strong>ed</strong> 82<br />

[CE]», è corretta.<br />

61 Per pervenire a questa conclusione, la Commissione, dopo aver precisato, al punto 40 della<br />

decisione impugnata, che la valutazione della compatibilità delle regole antidoping<br />

controverse con l’art. 81 CE implica un esame inteso a stabilire se, nel contesto giuri<strong>di</strong>co <strong>ed</strong><br />

economico in cui esse sono applicate, il loro oggetto o il loro effetto sia quello <strong>di</strong> restringere<br />

la concorrenza, ha subito osservato che queste norme non hanno lo scopo <strong>di</strong> restringere la<br />

concorrenza. Si tratta, secondo la Commissione, <strong>di</strong> strumenti destinati esclusivamente a<br />

combattere il doping, che hanno l’unico scopo <strong>di</strong> assicurare l’identificazione e la punizione<br />

degli atleti che, con i loro comportamenti, contravvengono agli obblighi cui sono soggetti con<br />

riferimento all’uso <strong>di</strong> sostanze proibite <strong>ed</strong> all’utilizzo <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> vietati (punto 41 della<br />

decisione impugnata). Quanto agli effetti sulla concorrenza, la Commissione ha giu<strong>di</strong>cato che<br />

è possibile che le regole antidoping controverse abbiano per effetto <strong>di</strong> limitare la libertà<br />

d’azione dell’atleta, ma anche che una tale limitazione non è necessariamente una restrizione<br />

della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE, poiché essa può essere inerente all’organizzazione<br />

<strong>ed</strong> al corretto svolgimento delle competizioni sportive (punto 42 della decisione impugnata).<br />

32


Nel prosieguo della decisione impugnata, la Commissione, basandosi su <strong>di</strong> un’analisi fondata<br />

sulla sentenza Wouters, perviene alla conclusione che le regole antidoping controverse sono<br />

essenzialmente legate al corretto svolgimento delle competizioni sportive, che esse sono<br />

necessarie per lottare efficacemente contro il doping e che la limitazione della libertà d’azione<br />

degli atleti non va oltre quanto è necessario per raggiungere questo obiettivo. Ne deriva che,<br />

secondo la Commissione, esse non ricadono nell’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>vieto previsto<br />

dall’art. 81 CE (punto 55 della decisione impugnata).<br />

62 In u<strong>di</strong>enza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha precisato che la<br />

decisione impugnata è basata sulle sentenze Walrave, Donà e Deliège, citate nei prec<strong>ed</strong>enti<br />

punti 37 e 41, e dunque sulla natura puramente sportiva della regolamentazione antidoping<br />

controversa.<br />

Essa ha aggiunto <strong>di</strong> aver proc<strong>ed</strong>uto all’esame della detta regolamentazione, pur sempre<br />

meramente sportiva, sotto il profilo del <strong>di</strong>ritto della concorrenza, e secondo il metodo <strong>di</strong><br />

analisi desunto dalla sentenza Wouters, soltanto «in subor<strong>di</strong>ne» o, anche, «ad abundantiam».<br />

La Commissione avrebbe soprattutto voluto assicurarsi che la regolamentazione antidoping<br />

controversa non fosse <strong>di</strong>scriminatoria.<br />

63 Su quest’ultimo punto, il Tribunale ricorda che non è stato assolutamente d<strong>ed</strong>otto nella<br />

denuncia il fatto che il regolamento antidoping controverso fosse <strong>di</strong>scriminatorio. Al<br />

contrario, era pacifico che esso si applicava a tutti gli atleti. Questa circostanza incontroversa,<br />

del resto, sta a fondamento della decisione impugnata, che si limita a menzionarla al punto 50.<br />

64 Sulla questione più generale dell’esame effettuato dalla Commissione, in subor<strong>di</strong>ne o ad<br />

abundantiam secondo la terminologia da essa stessa usata, della regolamentazione antidoping<br />

controversa alla luce del <strong>di</strong>ritto della concorrenza, il Tribunale giu<strong>di</strong>ca che, in effetti, tale<br />

analisi non era necessaria, trattandosi <strong>di</strong> regole puramente sportive e viste le sentenze<br />

Walrave, Donà e Deliège.<br />

65 D’altra parte, occorre segnalare che la fattispecie in esame si <strong>di</strong>stingue dalla controversia<br />

che ha dato luogo alla sentenza Wouters. Infatti, la normativa controversa nella causa Wouters<br />

riguardava un comportamento <strong>di</strong> mercato – la costituzione <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> collaborazione tra<br />

avvocati e revisori dei conti – e si applicava ad un’attività essenzialmente economica, quella<br />

d’avvocato. Per contro, la regolamentazione in causa nella presente fattispecie riguarda un<br />

comportamento – il doping – che, a meno <strong>di</strong> snaturare lo sport, non può essere assimilato ad<br />

un comportamento <strong>di</strong> mercato, e si applica ad un’attività, la pratica sportiva, che, considerata<br />

nella sua essenza stessa e come si è osservato nel prec<strong>ed</strong>ente punto 45, è estranea a qualsiasi<br />

considerazione economica.<br />

66 Pertanto, il Tribunale afferma che il riferimento al metodo <strong>di</strong> analisi della sentenza<br />

Wouters non può comunque porre nuovamente in dubbio la conclusione cui è pervenuta la<br />

Commissione nella decisione impugnata, secondo cui la regolamentazione antidoping<br />

controversa esulerebbe dal campo <strong>di</strong> applicazione degli artt. 81 CE <strong>ed</strong> 82 CE, in quanto tale<br />

conclusione si basa, in definitiva, sulla considerazione che la regolamentazione antidoping<br />

controversa è <strong>di</strong> natura puramente sportiva.<br />

67 Detta natura <strong>di</strong> regolamentazione puramente sportiva comporta che la contestazione da<br />

parte dei ricorrenti delle regole antidoping controverse abbia attinenza con l’or<strong>di</strong>namento<br />

sportivo e rientri nella competenza degli organi <strong>di</strong> composizione delle controversie sportive.<br />

A questo proposito, il Tribunale ricorda che i ricorrenti avevano a <strong>di</strong>sposizione vie <strong>di</strong> ricorso<br />

che hanno utilizzato solo parzialmente. Essi hanno, infatti, rinunciato a contestare la sentenza<br />

arbitrale del TAS 23 maggio 2001 <strong>di</strong>nanzi al Tribunal fédéral suisse.<br />

68 Visto l’insieme delle considerazioni che prec<strong>ed</strong>ono, il Tribunale <strong>di</strong>chiara che i tre motivi <strong>di</strong><br />

annullamento d<strong>ed</strong>otti dai ricorrenti a sostegno del presente ricorso sono irrilevanti. Infatti, i<br />

due primi motivi, relativi a manifesti errori <strong>di</strong> valutazione che la Commissione avrebbe<br />

commesso nel qualificare il CIO come impresa e nell’applicazione dei criteri della sentenza<br />

33


Wouters, sono fondati sull’erronea premessa che la regolamentazione antidoping controversa<br />

appartenga al <strong>di</strong>ritto della concorrenza. Quanto al terzo motivo <strong>di</strong> ricorso, relativo ad un<br />

errore manifesto <strong>di</strong> valutazione da parte della Commissione nell’applicazione dell’art. 49 CE,<br />

esso riposa sull’erronea premessa che la regolamentazione antidoping controversa abbia<br />

attinenza con questa <strong>di</strong>sposizione. Questi motivi devono dunque essere respinti senza che vi<br />

sia bisogno <strong>di</strong> esaminarli ulteriormente.<br />

69 Occorre <strong>di</strong> conseguenza respingere il ricorso, senza che vi sia bisogno <strong>di</strong> accogliere la<br />

domanda dei ricorrenti, mirante all’assunzione della testimonianza <strong>di</strong> due esperti scientifici.<br />

Sulle spese<br />

70 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura, la parte soccombente è<br />

condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto<br />

domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese. Peraltro, a norma<br />

dell’art. 87, n. 4, co. 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa<br />

sopportano le proprie spese.<br />

Per questi motivi,<br />

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) <strong>di</strong>chiara e statuisce:<br />

1) Il ricorso è respinto.<br />

2) I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla<br />

Commissione.<br />

3) La Repubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a deve sopportare le proprie spese.<br />

34


SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA CE 12/04/05 (SIMUTENKOV)<br />

«Accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia – Art. 23, n. 1 – Effetto <strong>di</strong>retto – Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

lavoro – Principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione – Calcio – Limitazione del numero <strong>di</strong> giocatori<br />

professionisti citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Stati terzi che possono essere schierati in una squadra in una<br />

competizione <strong>nazionale</strong>»<br />

Nel proce<strong>di</strong>mento C-265/03, avente ad oggetto una domanda <strong>di</strong> pronuncia pregiu<strong>di</strong>ziale ai<br />

sensi dell’art. 234 CE, presentata dall’Au<strong>di</strong>encia Nacional (Spagna), con decisione del 9<br />

maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2003, nel proce<strong>di</strong>mento Igor Simutenkov<br />

contro Ministerio de Educación y Cultura, Real F<strong>ed</strong>eración Española de Fútbol, LA CORTE<br />

(Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C. W. A. Timmermans<br />

e A. Rosas, presidenti <strong>di</strong> sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. Makarczyk,<br />

P. Kûris, M. Ileðiè (relatore), U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giu<strong>di</strong>ci, avvocato<br />

generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del proce<strong>di</strong>mento,<br />

viste le osservazioni scritte presentate: – per il sig. Simutenkov, dal sig. Álvarez de la Rosa,<br />

abogado, e dalla sig.ra F. Tol<strong>ed</strong>o Hontiyuelo, procuradora, – per la Real F<strong>ed</strong>eración Española<br />

de Fútbol, dai sigg. J. Fraile Quinzaños, abogado, e J. Villasante García, procurador, – per il<br />

governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità <strong>di</strong> agente, – per la Commissione<br />

delle Comunità europee, dai sigg. F. Hoffmeister e D. Martin, e dalla sig.ra I. Martínez del<br />

Peral, in qualità <strong>di</strong> agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’u<strong>di</strong>enza<br />

dell’11 gennaio 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza<br />

1 La domanda <strong>di</strong> pronuncia pregiu<strong>di</strong>ziale verte sull’interpretazione dell’art. 23, n. 1,<br />

dell’accordo <strong>di</strong> partenariato e <strong>di</strong> cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità<br />

europee e i loro Stati membri, da una parte, e la F<strong>ed</strong>erazione russa, dall’altra, sottoscritto a<br />

Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e<br />

della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom (GU L 327, pag. 1; in<br />

prosieguo: l’«accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia»).<br />

2 La domanda è stata presentata nel contesto <strong>di</strong> una controversia tra il sig. Simutenkov, da un<br />

lato, e il Ministerio de Educación y Cultura (Ministero della Pubblica Istruzione e della<br />

Cultura) e la Real F<strong>ed</strong>eración Española de Fútbol (f<strong>ed</strong>erazione spagnola <strong>di</strong> calcio; in<br />

prosieguo: la «RFEF») in or<strong>di</strong>ne ad un regolamento sportivo che limita il numero <strong>di</strong> giocatori<br />

<strong>di</strong> Stati terzi che possono essere schierati in competizioni nazionali.<br />

Contesto normativo<br />

3 L’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia è entrato in vigore il 1° <strong>di</strong>cembre 1997. L’art.<br />

23, n. 1, che figura nel titolo IV dell’accordo stesso, intitolato «Disposizioni riguardanti le<br />

attività commerciali e gli investimenti », all’interno del capitolo I, a sua volta intitolato<br />

«Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro», così <strong>di</strong>spone: «Conformemente alle <strong>leggi</strong>, con<strong>di</strong>zioni e proc<strong>ed</strong>ure<br />

applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i citta<strong>di</strong>ni<br />

russi legalmente impiegati sul territorio <strong>di</strong> uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro<br />

citta<strong>di</strong>ni, <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

lavoro, <strong>di</strong> retribuzione o <strong>di</strong> licenziamento».<br />

4 L’art. 27 dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia recita quanto segue: «Il consiglio <strong>di</strong><br />

cooperazione formula raccomandazioni per l’applicazione degli articoli 23 e 26».<br />

5 L’art. 48 dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia, che figura all’interno dello stesso<br />

titolo IV, così recita: «Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle parti <strong>di</strong><br />

applicare le rispettive <strong>leggi</strong> e normative in materia <strong>di</strong> ingresso e soggiorno, occupazione,<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> stabilimento delle persone fisiche e fornitura <strong>di</strong> servizi, purché non le<br />

applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da<br />

una <strong>di</strong>sposizione specifica dell’accordo (…)».<br />

Controversia nella causa principale e questione pregiu<strong>di</strong>ziale<br />

35


6 Il sig. Simutenkov è un citta<strong>di</strong>no russo che, all’epoca dei fatti della controversia nella causa<br />

principale, risi<strong>ed</strong>eva in Spagna, ove era in possesso <strong>di</strong> un permesso <strong>di</strong> soggiorno e <strong>di</strong> un<br />

permesso <strong>di</strong> lavoro. Essendo stato assunto come calciatore professionista in forza <strong>di</strong> un<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro concluso con il Club Deportivo Tenerife, era in possesso <strong>di</strong> una licenza<br />

f<strong>ed</strong>erale come giocatore non comunitario.<br />

7 Nel mese <strong>di</strong> gennaio del 2001 il sig. Simutenkov ha presentato, con l’interme<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> tale<br />

club, una domanda alla RFEF, affinché questa sostituisse la licenza f<strong>ed</strong>erale <strong>di</strong> cui era titolare<br />

con una licenza identica a quella <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spongono i giocatori comunitari. A sostegno <strong>di</strong> tale<br />

domanda invocava l’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia.<br />

8 Con decisione 19 gennaio 2001, la RFEF ha respinto tale domanda in applicazione del suo<br />

regolamento generale e dell’accordo concluso il 28 maggio 1999 con la lega <strong>nazionale</strong> <strong>di</strong><br />

calcio professionistico (in prosieguo: l’«accordo del 28 maggio 1999»).<br />

9 Ai sensi dell’art. 129 del regolamento generale della RFEF, la licenza <strong>di</strong> calciatore<br />

professionista è un documento rilasciato da tale F<strong>ed</strong>erazione che consente la pratica <strong>di</strong> tale<br />

sport come associato ad essa e <strong>di</strong> essere schierato in partite e competizioni ufficiali come<br />

calciatore appartenente a una determinata squadra.<br />

10 L’art. 173 dello stesso regolamento generale così <strong>di</strong>spone: «Costituisce requisito generale<br />

che devono sod<strong>di</strong>sfare i calciatori per iscriversi e ottenere la licenza come professionisti, salvo<br />

le deroghe che prev<strong>ed</strong>e il presente regolamento, poss<strong>ed</strong>ere la citta<strong>di</strong>nanza spagnola o quella <strong>di</strong><br />

uno degli altri paesi che costituiscono l’Unione europea o lo Spazio economico europeo».<br />

11 L’art. 176, n. 1, del citato regolamento generale prev<strong>ed</strong>e quanto segue: «1. Le squadre<br />

iscritte a competizioni ufficiali <strong>di</strong> ambito <strong>nazionale</strong> e a carattere professionistico possono<br />

iscrivere calciatori stranieri non comunitari nel numero che viene stabilito negli accor<strong>di</strong><br />

conclusi al riguardo tra la RFEF, la lega <strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> calcio professionistico e l’associazione<br />

dei calciatori spagnoli, nei quali viene <strong>di</strong>sciplinato, inoltre, il numero <strong>di</strong> calciatori <strong>di</strong> quella<br />

categoria che possono giocare contemporaneamente.<br />

(...)».<br />

12 Ai sensi dell’accordo del 28 maggio 1999, il numero <strong>di</strong> giocatori non citta<strong>di</strong>ni degli Stati<br />

membri che possono essere contemporaneamente schierati in campo per la prima <strong>di</strong>visione è<br />

limitato a tre per le stagioni 2000/2001 - 2004/2005 e, per quanto riguarda la seconda<br />

<strong>di</strong>visione, a tre per le stagioni 2000/2001 - 2001/2002 e a due per le tre stagioni successive.<br />

13 Ritenendo che la <strong>di</strong>stinzione tracciata da tale regolamentazione tra i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uno Stato<br />

membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (in prosieguo: «SEE») e i<br />

citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Stati terzi fosse, in relazione ai giocatori russi, incompatibile con l’art. 23, n. 1,<br />

dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia e che limitasse l’esercizio della sua professione,<br />

il sig. Simutenkov ha presentato ricorso <strong>di</strong>nanzi al Juzgado Central de lo Contencioso-<br />

Administrativo (Tribunale amministrativo) contro la decisione 19 gennaio 2001, che<br />

respingeva la sua domanda <strong>di</strong> nuova licenza.<br />

14 Poiché tale ricorso è stato respinto con decisione 22 ottobre 2002, il sig. Simutenkov ha<br />

presentato appello contro <strong>di</strong> essa <strong>di</strong>nanzi all’Au<strong>di</strong>encia Nacional (Tribunale competente per<br />

l’intero territorio in determinati ambiti penali, amministrativi e della legislazione sociale), che<br />

ha deciso <strong>di</strong> sospendere il giu<strong>di</strong>zio e <strong>di</strong> sottoporre alla Corte la seguente questione<br />

pregiu<strong>di</strong>ziale: «Se l’art. 23 dell’Accordo <strong>di</strong> partenariato [Comunità-Russia] osti a che una<br />

f<strong>ed</strong>erazione sportiva applichi ad un atleta professionista citta<strong>di</strong>no russo come quello della<br />

causa principale, regolarmente impiegato da una società calcistica spagnola, una normativa in<br />

forza della quale le società possono utilizzare nelle competizioni in ambito <strong>nazionale</strong> solo un<br />

numero limitato <strong>di</strong> calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio<br />

economico europeo».<br />

Sulla questione pregiu<strong>di</strong>ziale<br />

15 Me<strong>di</strong>ante la sua questione, il giu<strong>di</strong>ce del rinvio chi<strong>ed</strong>e se l’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong><br />

36


partenariato Comunità-Russia debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione ad<br />

un atleta professionista <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza russa, regolarmente impiegato da una società con s<strong>ed</strong>e<br />

in uno Stato membro, <strong>di</strong> una norma dettata dalla f<strong>ed</strong>erazione sportiva dello stesso Stato ai<br />

sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni<br />

organizzate su scala <strong>nazionale</strong>, solo un numero limitato <strong>di</strong> giocatori originari <strong>di</strong> Stati terzi che<br />

non sono parti all’accordo SEE.<br />

16 Il sig. Simutenkov e la Commissione delle Comunità europee sostengono che l’art. 23, n.<br />

1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia osta ad una norma quale quella contenuta<br />

nell’accordo del 28 maggio 1999.<br />

17 La RFEF, al contrario, a sostegno della sua posizione invoca l’espressione<br />

«[c]onformemente alle <strong>leggi</strong>, con<strong>di</strong>zioni e proc<strong>ed</strong>ure applicabili in ciascuno Stato membro»,<br />

che figura all’inizio del citato art. 23, n. 1.<br />

Da tale riserva d<strong>ed</strong>uce che la competenza attribuitale dalla legge <strong>di</strong> rilasciare le licenze ai<br />

calciatori e la regolamentazione sportiva da essa adottata devono applicarsi in via<br />

preferenziale rispetto al principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione enunciato dalla stessa <strong>di</strong>sposizione.<br />

Sostiene altresì che il rilascio <strong>di</strong> una licenza e le regole ad esso afferenti rientrano nell’ambito<br />

dell’organizzazione delle competizioni e non riguardano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro.<br />

18 Il governo spagnolo, dal canto suo, fa proprie le osservazioni della RFEF, sostenendo in<br />

particolare che, in virtù della regolamentazione <strong>nazionale</strong> e della <strong>giurisprudenza</strong> che la<br />

interpreta, la licenza f<strong>ed</strong>erale non rientra tra le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, ma costituisce<br />

un’autorizzazione amministrativa che funge da abilitazione per la partecipazione alle<br />

competizioni sportive.<br />

19 Al fine <strong>di</strong> rispondere utilmente la questione proposta, occorre verificare in primo luogo se<br />

l’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità- Russia possa essere invocato da un<br />

privato <strong>di</strong>nanzi ai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> uno Stato membro e, in secondo luogo, in caso <strong>di</strong> risposta<br />

affermativa, determinare la portata del principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione enunciato da quella<br />

norma.<br />

Sull’effetto <strong>di</strong>retto dell’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità- Russia<br />

20 Si deve rilevare che, poiché la questione dell’effetto delle <strong>di</strong>sposizioni dell’accordo <strong>di</strong><br />

partenariato Comunità-Russia nell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co delle parti a tale accordo (in<br />

prosieguo: le «parti») non è stato da questo <strong>di</strong>sciplinato, spetta alla Corte risolverla, al pari <strong>di</strong><br />

qualunque altra questione d’interpretazione relativa all’applicazione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> nella<br />

Comunità (sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-<br />

8395, punto 34).<br />

21 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una <strong>giurisprudenza</strong> costante, una<br />

<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un accordo concluso dalle Comunità con paesi terzi dev’essere considerata<br />

<strong>di</strong>rettamente applicabile quando, avuto riguardo alla sua lettera, nonché all’oggetto e alla<br />

natura dell’accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subor<strong>di</strong>nato, nel suo<br />

adempimento o nei suoi effetti, all’intervento <strong>di</strong> alcun atto ulteriore (sentenze 27 settembre<br />

2001, causa C-63/99, Gloszczuk, Racc. pag. I-6369, punto 30, e 8 maggio 2003, causa C-<br />

171/01, Wählergruppe Gemeinsam, Racc. pag. I-4301, punto 54).<br />

22 Dalla lettera dell’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia risulta che tale<br />

<strong>di</strong>sposizione sancisce, in termini chiari, precisi e incon<strong>di</strong>zionati, il <strong>di</strong>vieto per ciascuno Stato<br />

membro <strong>di</strong> assoggettare a trattamento <strong>di</strong>scriminatorio rispetto ai propri citta<strong>di</strong>ni, a causa della<br />

loro citta<strong>di</strong>nanza, i lavoratori russi, per quel che concerne le loro con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong><br />

retribuzione o <strong>di</strong> licenziamento. I lavoratori che beneficiano della detta <strong>di</strong>sposizione sono<br />

quelli <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza russa legalmente impiegati nel territorio <strong>di</strong> uno Stato membro.<br />

23 Tale principio <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> trattamento detta un obbligo <strong>di</strong> risultato preciso e, per sua stessa<br />

natura, può esser fatto valere da un amministrato <strong>di</strong>nanzi all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria <strong>nazionale</strong>,<br />

affinché questa <strong>di</strong>sapplichi le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>scriminatorie, senza che risulti necessaria a tal<br />

37


fine l’adozione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> applicazione integrative (sentenze 29 gennaio 2002, causa C-<br />

162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. Isentenza 1049, punto 22, e Wählergruppe<br />

Gemeinsam, cit., punto 58).<br />

24 Quest’interpretazione non è rimessa in <strong>di</strong>scussione dall’espressione «[c]onformemente alle<br />

<strong>leggi</strong>, con<strong>di</strong>zioni e proc<strong>ed</strong>ure applicabili in ciascuno Stato membro» che figura all’inizio del<br />

citato art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia, né dall’art. 48 dello stesso.<br />

Infatti, tali <strong>di</strong>sposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono agli Stati<br />

membri <strong>di</strong> limitare <strong>di</strong>screzionalmente l’applicazione del principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione<br />

enunciato al detto art. 23, n. 1, in quanto un’interpretazione del genere condurrebbe ad uno<br />

svuotamento <strong>di</strong> contenuto <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sposizione, privandola così <strong>di</strong> ogni effetto utile (sentenze<br />

Pokrzeptowicz-Meyer, cit., punti 23 e 24, e 8 maggio 2003, causa C-438/00, Deutscher<br />

Handballbund, Racc. pag. I-4135, punto 29).<br />

25 Né l’art. 27 dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia osta a un effetto <strong>di</strong>retto dell’art.<br />

23, n. 1, dello stesso. Infatti, il fatto che tale art. 27 prev<strong>ed</strong>a che l’applicazione dell’art. 23 sia<br />

effettuata sulla base <strong>di</strong> raccomandazioni del consiglio <strong>di</strong> cooperazione non subor<strong>di</strong>na<br />

l’applicabilità <strong>di</strong> quest’ultima norma, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all’intervento <strong>di</strong><br />

un atto ulteriore. Il ruolo che il detto art. 27 attribuisce a quel consiglio consiste nel facilitare<br />

il rispetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, ma non si può considerare che ne limiti<br />

l’applicazione imme<strong>di</strong>ata (v., a questo proposito, sentenze 31 gennaio 1991, causa C-18/90,<br />

Kziber, Racc. pag. I-199, punto 19, e 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül, Racc. pag. I-<br />

2685, punto 66).<br />

26 La constatazione che il principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione enunciato all’art. 23, n. 1,<br />

dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia ha un effetto <strong>di</strong>retto non è contraddetta, del<br />

resto, dall’oggetto e dalla natura <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />

27 Secondo l’art. 1 del detto accordo, questo ha l’obiettivo <strong>di</strong> istituire un partenariato tra le<br />

parti volto a promuovere, in particolare, lo sviluppo <strong>di</strong> strette relazioni politiche tra le parti, <strong>di</strong><br />

scambi e <strong>di</strong> armoniose relazioni economiche tra <strong>di</strong> loro, della libertà in materia politica <strong>ed</strong><br />

economica, nonché la realizzazione della progressiva integrazione tra la F<strong>ed</strong>erazione russa e<br />

una più ampia zona <strong>di</strong> cooperazione in Europa.<br />

28 Il fatto che l’accordo si limiti in questo modo all’istituzione <strong>di</strong> un partenariato tra le parti,<br />

senza prev<strong>ed</strong>ere un’associazione o una futura adesione della F<strong>ed</strong>erazione russa alle Comunità,<br />

non è tale da impe<strong>di</strong>re l’effetto <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> alcune delle sue <strong>di</strong>sposizioni. Risulta infatti dalla<br />

<strong>giurisprudenza</strong> della Corte che, quando un accordo istituisce una cooperazione tra le parti,<br />

talune <strong>di</strong>sposizioni in esso contenute possono <strong>di</strong>sciplinare, alle con<strong>di</strong>zioni ricordate al punto<br />

21 della presente sentenza, <strong>di</strong>rettamente la situazione giuri<strong>di</strong>ca dei privati (v. sentenze<br />

Kziber, cit., punto 21; 15 gennaio 1998, causa C-113/97, Babahenini, Racc. pag. I-183, punto<br />

17, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, punti 34-36).<br />

29 Stante quanto sopra, occorre <strong>di</strong>chiarare che l’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato<br />

Comunità-Russia ha un effetto <strong>di</strong>retto, cosicché i soggetti ai quali esso si applica hanno il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> avvalersene <strong>di</strong>nanzi ai giu<strong>di</strong>ci degli Stati membri.<br />

Sulla portata del principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione enunciato all’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong><br />

partenariato Comunità-Russia<br />

30 La questione proposta dal giu<strong>di</strong>ce del rinvio è analoga a quella presentata alla Corte nella<br />

causa conclusasi con la citata sentenza Deutscher Handballbund. In tale sentenza la Corte ha<br />

<strong>di</strong>chiarato che l’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’Accordo europeo che istituisce<br />

un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica<br />

slovacca, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 <strong>ed</strong> approvato a nome delle<br />

Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 19 <strong>di</strong>cembre 1994,<br />

94/909/CECA, CE, Euratom (GU L 359, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo <strong>di</strong> associazione<br />

Comunità-Slovacchia»), va interpretato nel senso che esso osta all’applicazione ad uno<br />

38


sportivo professionista <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza slovacca, regolarmente occupato da una società<br />

stabilita in uno Stato membro, <strong>di</strong> una normativa emanata da una f<strong>ed</strong>erazione sportiva del<br />

m<strong>ed</strong>esimo Stato secondo cui le società sono autorizzate a far scendere in campo, in occasione<br />

delle partite <strong>di</strong> campionato o <strong>di</strong> coppa, solo un limitato numero <strong>di</strong> giocatori originari <strong>di</strong> paesi<br />

terzi che non sono parti dell’Accordo SEE.<br />

31 Tale art. 38, n. 1, primo trattino era del seguente tenore: «Nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni e<br />

modalità applicabili in ciascuno Stato membro (…) il trattamento accordato ai lavoratori <strong>di</strong><br />

nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio <strong>di</strong> uno Stato membro<br />

è esente da qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> retribuzione o <strong>di</strong> licenziamento, rispetto ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quello Stato<br />

membro».<br />

32 La Corte ha <strong>di</strong>chiarato, in particolare, che una norma limitante il numero <strong>di</strong> giocatori<br />

professionisti citta<strong>di</strong>ni dello Stato terzo interessato che potevano essere schierati nel<br />

campionato <strong>nazionale</strong> era relativa alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro ai sensi dell’art. 38, n. 1, primo<br />

trattino, dell’accordo <strong>di</strong> associazione Comunità-Slovacchia, in quanto aveva un impatto<br />

<strong>di</strong>retto sulla partecipazione agli incontri <strong>di</strong> campionato <strong>di</strong> un giocatore professionista slovacco<br />

già regolarmente occupato nello Stato membro ospitante (sentenza Deutscher Handballbund,<br />

cit., punti 31-37 e 48-51).<br />

33 La Corte ha altresì <strong>di</strong>chiarato che l’interpretazione accolta a proposito dell’art. 48, n. 2, del<br />

Trattato CE (<strong>di</strong>venuto, in seguito a mo<strong>di</strong>fica, art. 39, n. 2, CE) nella sua sentenza 15 <strong>di</strong>cembre<br />

1995, Bosman (causa C-415/93, Racc. pag. I-4921), secondo cui il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

fondato sulla nazionalità si applica a norme emanate da associazioni sportive per stabilire le<br />

con<strong>di</strong>zioni alle quali gli sportivi professionisti esercitano un’attività retribuita <strong>ed</strong> osta a una<br />

limitazione, fondata sulla nazionalità, del numero <strong>di</strong> giocatori che possono essere schierati<br />

contemporaneamente in campo poteva essere trasposta all’art. 38, n. 1, primo trattino,<br />

dell’accordo <strong>di</strong> associazione Comunità-Slovacchia (sentenza Deutscher Handballbund, cit.,<br />

punti 31-37 e 48-51).<br />

34 Si deve constatare che l’enunciato dell’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-<br />

Russia è molto simile a quello dell’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’accordo <strong>di</strong> associazione<br />

Comunità-Slovacchia. Infatti, la sola <strong>di</strong>fferenza significativa nel testo <strong>di</strong> queste due<br />

<strong>di</strong>sposizioni risi<strong>ed</strong>e nell’utilizzo dell’espressione «la Comunità e i suoi Stati membri evitano<br />

che i citta<strong>di</strong>ni russi (…) siano oggetto (…) <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni basate sulla nazionalità», da un<br />

lato, e «il trattamento accordato ai lavoratori <strong>di</strong> nazionalità della Repubblica slovacca (…) è<br />

esente da qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione basata sulla nazionalità», dall’altro. Ora, alla luce della<br />

constatazione <strong>di</strong> cui ai punti 22 e 23 della presente sentenza, secondo cui la lettera dell’art. 23,<br />

n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato<br />

Comunità-Russia esprime, in termini chiari, precisi e incon<strong>di</strong>zionati, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>scriminazione fondato sulla nazionalità, la <strong>di</strong>fferenza tra le due versioni poc’anzi descritta<br />

non osta alla trasposizione dell’interpretazione accolta dalla Corte nella sentenza Deutscher<br />

Handballbund, cit., all’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia.<br />

35 Vero è che, contrariamente all’accordo <strong>di</strong> associazione Comunità-Slovacchia, l’accordo <strong>di</strong><br />

partenariato Comunità-Russia non ha l’obiettivo <strong>di</strong> creare un’associazione al fine della<br />

progressiva integrazione dello Stato terzo in questione nelle Comunità europee, ma è volto a<br />

realizzare la «progressiva integrazione tra la Russia e una più vasta zona <strong>di</strong> cooperazione in<br />

Europa».<br />

36 Tuttavia, non emerge affatto né dal contesto né dalla finalità del detto accordo <strong>di</strong><br />

partenariato che questo abbia inteso attribuire al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> «<strong>di</strong>scriminazioni basate sulla<br />

nazionalità[, rispetto ai loro citta<strong>di</strong>ni,] per quanto riguarda le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro» un<br />

significato <strong>di</strong>verso da quello risultante dal senso comune <strong>di</strong> tali termini. Conseguentemente, al<br />

pari dell’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’accordo <strong>di</strong> associazione Comunità-Slovacchia, l’art.<br />

39


23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia istituisce, a favore dei lavoratori russi<br />

legalmente impiegati sul territorio <strong>di</strong> uno Stato membro, un <strong>di</strong>ritto alla parità <strong>di</strong> trattamento<br />

nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro della stessa portata <strong>di</strong> quello riconosciuto in termini analoghi ai<br />

citta<strong>di</strong>ni degli Stati membri dal Trattato CE, il quale osta a una limitazione fondata sulla<br />

nazionalità come quella controversa nella causa principale, come <strong>di</strong>chiarato dalla Corte nelle<br />

analoghe circostanze delle citate sentenze Bosman e Deutscher Handballbund.<br />

37 Peraltro, nelle sentenze Bosman e Deutscher Handballbund la Corte ha <strong>di</strong>chiarato che una<br />

norma come quella <strong>di</strong> cui alla causa principale è relativa alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro (sentenza<br />

Deutscher Handballbund, cit., punti 44-46). Ne consegue che è irrilevante il fatto che l’art. 23,<br />

n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia si applichi solamente per quanto riguarda<br />

le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> retribuzione o <strong>di</strong> licenziamento e non si estenda, quin<strong>di</strong>, alle norme<br />

relative all’accesso al lavoro.<br />

38 Occorre poi necessariamente constatare che la limitazione fondata sulla nazionalità non<br />

riguarda incontri specifici fra rappresentative nazionali, ma si applica a tutti gli incontri<br />

ufficiali tra società calcistiche e, quin<strong>di</strong>, alla parte essenziale dell’attività esercitata dai<br />

calciatori professionisti.<br />

Come pure <strong>di</strong>chiarato dalla Corte, una simile limitazione non può essere considerata<br />

giustificata da considerazioni sportive (citate sentenze Bosman, punti 128-137, e Deutscher<br />

Handballbund, punti 54-56).<br />

39 Inoltre, nelle osservazioni presentate <strong>di</strong>nanzi alla Corte non si è fatto valere nessun altro<br />

argomento idoneo a giustificare obiettivamente la <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra i giocatori<br />

professionisti citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uno Stato membro o <strong>di</strong> uno Stato parte dell’accordo SEE, da un lato,<br />

e i giocatori professionisti <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza russa, dall’altro.<br />

40 Infine, come <strong>di</strong>chiarato al punto 24 della presente sentenza, l’espressione<br />

«[c]onformemente alle <strong>leggi</strong>, con<strong>di</strong>zioni e proc<strong>ed</strong>ure applicabili in ciascuno Stato membro»,<br />

che figura all’inizio dell’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia, e l’art. 48<br />

dello stesso accordo non possono essere interpretate nel senso che consentono agli Stati<br />

membri <strong>di</strong> limitare <strong>di</strong>screzionalmente l’applicazione del principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione<br />

enunciato dalla prima <strong>di</strong> tali due <strong>di</strong>sposizioni, in quanto un’interpretazione del genere<br />

condurrebbe a svuotare <strong>di</strong> contenuto tale <strong>di</strong>sposizione, privandola così <strong>di</strong> ogni effetto utile.<br />

41 Alla luce delle considerazioni che prec<strong>ed</strong>ono, la questione proposta deve essere risolta<br />

<strong>di</strong>chiarando che l’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato Comunità-Russia dev’essere<br />

interpretato nel senso che osta all’applicazione ad un atleta professionista <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza<br />

russa, regolarmente impiegato da una società con s<strong>ed</strong>e in uno Stato membro, <strong>di</strong> una norma<br />

dettata da una f<strong>ed</strong>erazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono<br />

autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala <strong>nazionale</strong>, solo un<br />

numero limitato <strong>di</strong> giocatori originari <strong>di</strong> Stati terzi che non sono parti all’accordo SEE.<br />

Sulle spese<br />

42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente proce<strong>di</strong>mento costituisce un<br />

incidente sollevato <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong>, cui spetta quin<strong>di</strong> statuire sulle spese. Le spese<br />

sostenute per presentare osservazioni alla Corte, <strong>di</strong>verse da quelle delle dette parti, non<br />

possono dar luogo a rifusione.<br />

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) <strong>di</strong>chiara:<br />

L’art. 23, n. 1, dell’accordo <strong>di</strong> partenariato e <strong>di</strong> cooperazione che istituisce un partenariato tra<br />

le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la F<strong>ed</strong>erazione russa, dall’altra,<br />

sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del<br />

Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom, dev’essere<br />

interpretato nel senso che osta all’applicazione ad un atleta professionista <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza<br />

russa, regolarmente impiegato da una società con s<strong>ed</strong>e in uno Stato membro, <strong>di</strong> una norma<br />

dettata da una f<strong>ed</strong>erazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono<br />

40


autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala <strong>nazionale</strong>, solo un<br />

numero limitato <strong>di</strong> giocatori originari <strong>di</strong> Stati terzi che non sono parti all’accordo sullo Spazio<br />

economico europeo.<br />

41


GIURISPRUDENZA NAZIONALE:<br />

CASS. SEZ. III CIV., SENT. N. 3545/05 (NORME DELL'ORDINAMENTO<br />

SPORTIVO E VALIDITÀ DEL CONTRATTO)<br />

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br />

SEZIONE III civile<br />

Sentenza 23 febbraio 2004, n. 3545<br />

Svolgimento del processo<br />

Con atto notificato il 6 novembre 1995, la S.r.l. S. conveniva davanti al Tribunale <strong>di</strong> Napoli la<br />

S.r.l. A..I.I. (<strong>di</strong> seguito: I. ) e la S.p.a. M.F.C. (<strong>di</strong> seguito: M. ). Esponeva: che aveva prestato<br />

garanzia, a mezzo assegno bancario <strong>di</strong> L. 200.000.000, depositato presso un legale, per il<br />

trasferimento del calciatore L.G. dal M. all'I.; che l'I. si era successivamente impegnata ad<br />

acquistare dal M. un <strong>di</strong>verso calciatore, V.A., per L. 195.000.000, garantendo tale acquisto<br />

con il suin<strong>di</strong>cato assegno, senza il consenso della S.; che il giocatore A. era stato<br />

successivamente acquistato per il <strong>di</strong>chiarato importo <strong>di</strong> L. 30.000.000, accre<strong>di</strong>tato al M. a cura<br />

della Lega professionisti serie C, a seguito del deposito del contratto; che l'I., riconoscendo il<br />

proprio residuo debito <strong>di</strong> L. 165.000.000 da pagare "in nero", aveva a tal fine consentito al M.<br />

<strong>di</strong> ritirare l'assegno; che il contratto integrativo tra M. <strong>ed</strong> I. per il pagamento <strong>di</strong> L.<br />

165.000.000 per il trasferimento del calciatore A. era nullo, perché non r<strong>ed</strong>atto sul prescritto<br />

modello f<strong>ed</strong>erale e non depositato in Lega, e nulla anche l'eventuale garanzia per lo stesso.<br />

Chi<strong>ed</strong>eva: <strong>di</strong>chiararsi estinta la propria obbligazione fideiussoria, per essere venuta meno<br />

l'obbligazione principale relativa al calciatore G., ovvero per la nullità del contratto<br />

integrativo <strong>di</strong> trasferimento del calciatore A. per violazione <strong>di</strong> norme imperative, con<br />

condanna del M. alla restituzione dell'assegno; in subor<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong>chiararsi decaduto il M.<br />

dall'esercizio dell'azione nei suoi confronti ex art. 1957 c.c.; condannarsi l'I. a rivalerla <strong>di</strong> tutte<br />

le somme eventualmente dovute.<br />

Il M. contestava l'avversa pretesa. Esponeva: che l'assegno <strong>di</strong> L. 200.000.000, con il quale, in<br />

un primo momento, era stato garantito l'acquisto del calciatore G., era stato messo a<br />

<strong>di</strong>sposizione dell'I. dal presidente della società, B.B., che era anche amministratore unico<br />

della S., il quale aveva successivamente consentito che il titolo, lasciato in deposito presso un<br />

legale, avrebbe garantito il pagamento della somma <strong>di</strong> L. 195.000.000 pattuita per il<br />

trasferimento del calciatore A.; che, in data 10 novembre 1993, il M. e l'I. avevano depositato<br />

presso la Lega il contratto <strong>di</strong> trasferimento del calciatore A. per la somma <strong>di</strong> L. 30.000.000, e<br />

la società acquirente, con separata scrittura, aveva riconosciuto che la società c<strong>ed</strong>ente era<br />

cre<strong>di</strong>trice della ulteriore somma <strong>di</strong> L. 165.000.000, <strong>ed</strong> aveva successivamente autorizzato il<br />

legale presso il quale era depositato l'assegno <strong>di</strong> L. 200.000.000 a consegnarlo al M.; che la S.<br />

aveva chiesto <strong>ed</strong> ottenuto il sequestro del titolo, successivamente revocato a seguito <strong>di</strong><br />

reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.. Chi<strong>ed</strong>eva: la reiezione delle avverse domande e, in via<br />

riconvenzionale, la condanna dell'I. e della S. a pagare la somma <strong>di</strong> L. 165.000.000.<br />

Successivamente il M. otteneva dal Tribunale <strong>di</strong> Napoli decreto ingiuntivo per il cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> L.<br />

200.000.000 risultante dall'assegno. Avverso il decreto proponeva opposizione la S., che<br />

negava <strong>di</strong> essere obbligata, per le ragioni già espresse nel prec<strong>ed</strong>ente giu<strong>di</strong>zio, e chi<strong>ed</strong>eva, in<br />

via riconvenzionale, la condanna del M. alla restituzione dell'assegno e dell'I., evocata<br />

anch'essa in giu<strong>di</strong>zio, a tenerla indenne. Il M. resisteva.<br />

42


I due giu<strong>di</strong>zi venivano riuniti.<br />

Il tribunale, con sentenza del 21 luglio 1998, revocava il decreto ingiuntivo; condannava in<br />

solido l'I. e la S. al pagamento della somma <strong>di</strong> L. 165.000.000 in favore del M.; condannava<br />

l'I. a rimborsare alla S. quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza; regolava le<br />

spese. Considerava che non era ipotizzabile la nullità del trasferimento del calciatore, atteso<br />

che l'accordo, integrato quanto all'effettiva entità del prezzo in L. 195.000.000 da<br />

contro<strong>di</strong>chiarazione del 10 novembre 1993, era stato successivamente r<strong>ed</strong>atto su modulo<br />

f<strong>ed</strong>erale e depositato presso la Lega.<br />

Avverso la sentenza proponeva appello la S.. Resisteva il M.. Non si costituiva l'I..<br />

La Corte d'appello <strong>di</strong> Napoli, con sentenza del 17 giugno 1999, accoglieva l'appello;<br />

<strong>di</strong>chiarava la nullità assoluta del contratto <strong>di</strong> trasferimento del calciatore A. per la somma <strong>di</strong><br />

L. 195.00.000; or<strong>di</strong>nava al M. la restituzione dell'assegno <strong>di</strong> L. 200.000.000 alla S.;<br />

compensava le spese dei due gra<strong>di</strong>. La corte considerava quanto segue:<br />

- nell'agosto 1993 l'I., dopo aver trattato con il M. la cessione del calciatore G., si era<br />

impegnata, con scrittura privata, ad acquistare dalla m<strong>ed</strong>esima società, a novembre, il<br />

calciatore A. per la somma <strong>di</strong> L. 195.000.000;<br />

- la scrittura prev<strong>ed</strong>eva che ad essa fosse allegato, a garanzia dell'adempimento, un assegno <strong>di</strong><br />

L. 200.000.000, da restituire all'I. non appena la Lega professionisti serie C avesse accre<strong>di</strong>tato<br />

al M. il suin<strong>di</strong>cato importo;<br />

- l'originale della scrittura e l'assegno, firmato da B.B., amministratore unico della S. e<br />

presidente dell'I., a se m<strong>ed</strong>esimo intestato e con firma <strong>di</strong> girata, erano stati consegnati, in<br />

busta chiusa, con lettera <strong>di</strong> accompagnamento datata 5 agosto 1993, all'avv. M.;<br />

- in data 10 novembre 1993 era stato depositato presso la Lega professionisti serie C il<br />

contratto <strong>di</strong> trasferimento, dal M. all'I., del calciatore A., r<strong>ed</strong>atto sul prescritto modulo<br />

f<strong>ed</strong>erale n. 12500, recante il timbro circolare della Lega professionisti serie C, nel quale<br />

l'importo dell'operazione era in<strong>di</strong>cato in L. 30.000.000;<br />

- altro contratto, r<strong>ed</strong>atto su modulo f<strong>ed</strong>erale n. 11586, datato soltanto "novembre 1993", <strong>ed</strong><br />

in<strong>di</strong>cante l'importo dell'operazione <strong>di</strong> trasferimento del calciatore A. in L. 195.000.000, in<br />

conformità ad un separato accordo intervenuto con scrittura privata tra le due società, non<br />

recava né il timbro della Lega, né quello della società <strong>di</strong> provenienza (il M. ), <strong>ed</strong> era<br />

sottoscritto, per l'I., dal B., all'epoca squalificato e conseguentemente privo del potere <strong>di</strong><br />

rappresentanza;<br />

- il contratto <strong>di</strong> trasferimento per la somma <strong>di</strong> L. 195.00.000, non essendo mai stato depositato<br />

presso la competente f<strong>ed</strong>erazione sportiva, era affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 4<br />

della legge 23 marzo 1981 n. 91, secondo cui il contratto <strong>di</strong> lavoro sportivo a titolo oneroso si<br />

costituisce me<strong>di</strong>ante assunzione <strong>di</strong>retta e con la stipulazione <strong>di</strong> un contratto in forma scritta a<br />

pena <strong>di</strong> nullità, secondo un contratto tipo, da depositare per l'approvazione presso la<br />

f<strong>ed</strong>erazione sportiva <strong>nazionale</strong>, e dell'art. 12 della m<strong>ed</strong>esima legge n. 91 del 1981, il quale<br />

<strong>di</strong>spone che le società sportive sono sottoposte all'approvazione <strong>ed</strong> ai controlli sulla gestione<br />

da parte delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali cui sono affidate, e prev<strong>ed</strong>e che tutte le<br />

deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />

beni immobili, o, comunque, tutti gli atti <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione sono soggetti ad<br />

approvazione da parte delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali cui sino affiliate;<br />

- dalla lettura unitaria delle suin<strong>di</strong>cate, <strong>di</strong>sposizioni emerge infatti, da un lato, la sanzione<br />

della nullità per i contratti non stipulati per iscritto e non in conformità al contratto tipo e,<br />

dall'altro, lo scopo <strong>di</strong> tale contratto tipo, che è quello <strong>di</strong> rendere possibili i controlli della<br />

f<strong>ed</strong>erazione riguardanti tutte le esposizioni finanziarie delle società, in quanto le deliberazioni<br />

43


elative sono soggette all'approvazione della f<strong>ed</strong>erazione (in tal senso: Cass. n. 1855/99);<br />

- in conseguenza <strong>di</strong> tale nullità, la dazione, da parte della S., dell'assegno <strong>di</strong> L. 200.000.000<br />

era del tutto priva <strong>di</strong> causa, e si imponeva la restituzione del titolo, consegnato dall'avv. M. al<br />

M., alla società emittente.<br />

Avverso la sentenza il M. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, illustrati<br />

con memoria. Ha resistito, con controricorso, la S..<br />

Motivi della decisione<br />

1. Il primo motivo denuncia: erroneità, carenza e/o insufficienza della motivazione su un<br />

punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; violazione degli artt.<br />

1322 e 1418 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.<br />

Assume il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha desunto la nullità assoluta del<br />

contratto <strong>di</strong> cessione del calciatore A., dal M. all'I., per l'importo <strong>di</strong> L. 195.000.000, in<br />

riferimento agli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981, in quanto non r<strong>ed</strong>atto su modulo<br />

f<strong>ed</strong>erale e non depositato presso la Lega.<br />

Sostiene che non pertinente è la sent. n. 1855/99 della S.C. richiamata dalla corte d'appello, in<br />

quanto la pronuncia concerne l'ipotesi del contratto <strong>di</strong> lavoro sportivo tra una società <strong>di</strong> calcio<br />

<strong>ed</strong> un calciatore, mentre nella specie si tratta del contratto <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> un calciatore da una<br />

società ad un'altra.<br />

Precisa che la vicenda della cessione si è svolta nei termini seguenti:<br />

- il M. e l'I., nell'agosto 1993, avevano concordato la cessione, dalla prima alla seconda<br />

società, del calciatore A. per l'importo <strong>di</strong> L. 195.000.000, il cui pagamento era stato garantito<br />

me<strong>di</strong>ante assegno <strong>di</strong> L. 200.000.000 emesso dalla S., consegnato in busta chiusa all'vv. M.;<br />

- il 10 novembre 1993, con contratto r<strong>ed</strong>atto su modulo f<strong>ed</strong>erale, sottoscritto dalle due società<br />

e depositato presso la Lega, era intervenuta variazione <strong>di</strong> tesseramento in Lega del detto<br />

calciatore, per l'importo <strong>di</strong> L. 30.000.000, che era stato accre<strong>di</strong>tato al M.;<br />

- in pari data, con separata scrittura, l'I. aveva riconosciuto <strong>di</strong> essere debitrice della residua<br />

somma <strong>di</strong> L. 165.000.000, da corrispondere in mo<strong>di</strong> da concordare, e confermato il deposito<br />

della busta con l'assegno presso l'avv. M.<br />

Afferma:<br />

- che la cessione del calciatore non può essere ritenuta invalida, dal momento che si è<br />

realizzata con il deposito presso la Lega <strong>di</strong> una rituale variazione <strong>di</strong> tesseramento, su modulo<br />

f<strong>ed</strong>erale, in data 10 novembre 1993;<br />

- che la parziale simulazione del prezzo, ravvisabile nella specie, non determina la nullità del<br />

contratto <strong>di</strong> cessione.<br />

2. Il secondo motivo denuncia: violazione degli artt. 1322, 1414 e 1418 c.c., in relazione<br />

all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.<br />

Osserva il ricorrente:<br />

- che la corte d'appello ha preso in esame sia il documento costituito dal modulo f<strong>ed</strong>erale n.<br />

12500, datato 10 novembre 1993, sottoscritto dai rappresentanti delle due società e depositato<br />

in Lega, come emerge dal timbro apposto nell'apposito Spazio, nel quale risulta effettuata<br />

l'operazione <strong>di</strong> trasferimento del calciatore A. dal M. all'I. per l'importo <strong>di</strong> L. 30.000.000, sia<br />

il documento costituito dal modello f<strong>ed</strong>erale n. 11586, datato "novembre 1993", nel quale<br />

l'importo dell'operazione è in<strong>di</strong>cato in L. 195.000.000, che non reca la firma né il timbro della<br />

società <strong>di</strong> provenienza (il M. ), è sottoscritto per l'I. dal presidente B., squalificato e quin<strong>di</strong><br />

44


privo del potere <strong>di</strong> rappresentanza, e manca del timbro della Lega, presso la quale non risulta<br />

mai depositato;<br />

- che la corte d'appello dalla circostanza del mancato deposito in Lega del secondo<br />

documento, r<strong>ed</strong>atto sul modello n. 11586, ha tratto la conclusione che, ai sensi del combinato<br />

<strong>di</strong>sposto degli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981, il contratto <strong>di</strong> trasferimento per la somma<br />

<strong>di</strong> L. 195.000.000 del calciatore A. era affetto da nullità assoluta.<br />

Sostiene il ricorrente:<br />

- che la corte d'appello non ha considerato che un contratto valido e formale esisteva, essendo<br />

costituito dal contratto per l'importo <strong>di</strong> L. 30.000.000, r<strong>ed</strong>atto sul modulo f<strong>ed</strong>erale n. 12500,<br />

datato 10 novembre 1993, e depositato presso la Lega, e che il calciatore A. è stato quin<strong>di</strong><br />

tesserato nel pieno rispetto delle norme f<strong>ed</strong>erali;<br />

- che la questione da porsi riguardava la vali<strong>di</strong>tà, nei rapporti tra le due società, della<br />

contro<strong>di</strong>chiarazione in data 10 novembre 1993, con la quale, in relazione all'avvenuto<br />

deposito in Lega della variazione <strong>di</strong> tesseramento del calciatore A. per l'importo concordato <strong>di</strong><br />

L. 30.00.000, si conveniva che, avendo le parti concordato per la cessione l'effettivo prezzo <strong>di</strong><br />

L. 195.000.000, l'I. riconosceva al M. un cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> L. 165.000.000;<br />

- che, ai sensi dell'art. 1414 c.c., comma 2°, secondo cui fra le parti ha effetto il contratto<br />

<strong>di</strong>ssimulato, purché ne sussistano i requisiti <strong>di</strong> forma e <strong>di</strong> sostanza, la corte d'appello avrebbe<br />

dovuto ritenere che il contratto effettivamente voluto dalle due società, e formalizzato nel<br />

modulo f<strong>ed</strong>erale n. 11586, non depositato in Lega, recante l'importo <strong>di</strong> L. 195.000.000, era<br />

valido <strong>ed</strong> efficace;<br />

- che, quanto al requisito della forma, questo era assicurato dalla ritualità formale del contratto<br />

simulato quoad pretium <strong>di</strong> cui al modulo f<strong>ed</strong>erale n. 12500, depositato in Lega, mentre<br />

nessuna illiceità era determinata dall'in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> un prezzo superiore a quello ufficializzato,<br />

sia perché l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento della F<strong>ed</strong>erazione italiana<br />

gioco calcio produce effetti nell'ambito interno dell'or<strong>di</strong>namento sportivo, e non incide nei<br />

rapporti intersoggettivi privati (in tal senso: Cass. n. 4845/81), sia perché un contratto siffatto,<br />

anche in relazione all'art. 1322 c.c., comma 2°, deve ritenersi astrattamente lecito per<br />

l'or<strong>di</strong>namento statale, potendosi considerare come negozio atipico.<br />

3. Il terzo motivo denuncia: violazione degli artt. 1418 e 2034 c.c., in relazione all'art. 360<br />

c.c., n. 3; inesatta motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360 c.c., n. 5.<br />

Sostiene il ricorrente:<br />

- che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che, in ragione della nullità del contratto <strong>di</strong><br />

trasferimento del calciatore, sarebbe rimasta travolta anche la garanzia prestata dalla S., atteso<br />

che, pur dato per ammesso che il contratto <strong>di</strong> cessione del calciatore fosse nullo, per contrasto<br />

con le norme f<strong>ed</strong>erali, tale principio non potrebbe essere esteso nei confronti della S., estranea<br />

all'or<strong>di</strong>namento sportivo, che aveva assunto una obbligazione del tutto lecita ponendo a<br />

<strong>di</strong>sposizione l'assegno a garanzia del pagamento del prezzo del trasferimento;<br />

- che, in subor<strong>di</strong>ne, la corte d'appello avrebbe dovuto considerare che la dazione dell'assegno<br />

integrava adempimento <strong>di</strong> una obbligazione naturale, con la conseguente irripetibilità <strong>di</strong><br />

quanto spontaneamente pagato.<br />

4. I primi due motivi vanno accolti nei limiti <strong>di</strong> seguito precisati.<br />

La corte d'appello ha <strong>di</strong>chiarato la nullità assoluta del contratto <strong>di</strong> trasferimento del calciatore<br />

A. dal M. all'I. facendo applicazione degli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981.<br />

L'art. 4 della legge n. 91 del 1981, recante norme in materia <strong>di</strong> rapporti tra società e sportivi<br />

professionisti, <strong>di</strong>sciplina il rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sportivo tra società e sportivo<br />

45


professionista. Stabilisce, nel comma 1°, che: "Il rapporto <strong>di</strong> prestazione sportiva a titolo<br />

oneroso si costituisce me<strong>di</strong>ante assunzione <strong>di</strong>retta e con la stipulazione <strong>di</strong> un contratto in<br />

forma scritta, a pena <strong>di</strong> nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni<br />

sportive, secondo il contratto tipo pre<strong>di</strong>sposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre<br />

anni, dalla f<strong>ed</strong>erazione sportiva <strong>nazionale</strong> e dai rappresentanti delle categoria interessate."<br />

Prev<strong>ed</strong>e, nel comma 2°, che: "La società ha l'obbligo <strong>di</strong> depositare il contratto presso la<br />

f<strong>ed</strong>erazione sportiva <strong>nazionale</strong> per l'approvazione." Dispone, nel comma 3°, che: "Le<br />

eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto da quelle del<br />

contratto tipo."<br />

La norma, in ragione del suo oggetto, costituito dal contratto <strong>di</strong> prestazione sportiva tra<br />

società e sportivo professionista, per il quale sono previsti specifici requisiti formali (forma<br />

scritta a pena <strong>di</strong> nullità) e <strong>di</strong> contenuto (necessaria conformità ad un contratto tipo, assicurata,<br />

ex art. 1339 c.c., dall'automatico inserimento delle clausole del contratto tipo, in luogo <strong>di</strong><br />

quelle peggiorative), non si presta ad essere invocata in relazione alla <strong>di</strong>versa ipotesi<br />

negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società ad un'altra.<br />

Né può valere a sorreggere una statuizione in termini <strong>di</strong> nullità del contratto, e cioè della<br />

sanzione massima prevista dall'or<strong>di</strong>namento, il solo richiamo all'art. 12 l. n. 91 del 1981,<br />

recante norme sul controllo e sulla responsabilità delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali. La<br />

<strong>di</strong>sposizione prev<strong>ed</strong>e, nel comma 1°, che: "Le società sportive <strong>di</strong> cui alla presente legge sono<br />

sottoposte all'approvazione <strong>ed</strong> ai controlli sulla gestione da parte delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive<br />

nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI."<br />

Dispone, nel comma 2°, che: "Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni<br />

finanziarie o ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili, o, comunque, tutti gli atti <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria<br />

amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali<br />

cui sono affiliate." Stabilisce, nel comma 4°, che: "In caso <strong>di</strong> mancata approvazione è<br />

ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal<br />

ricevimento del ricorso."<br />

L'esistenza <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> controlli sulla gestione delle società non consente, <strong>di</strong> per sé, <strong>di</strong><br />

desumere, nel silenzio della norma, che alla mancata sottoposizione ad approvazione <strong>di</strong> un<br />

atto <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione (ove tale qualifica si voglia riconoscere al contratto <strong>di</strong><br />

cessione <strong>di</strong> uno sportivo da una società ad un'altra) consegua la nullità dell'atto.<br />

Escluso, come detto, che al contratto <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> uno sportivo possa applicarsi l'art. 4<br />

della legge n. 91 del 1981, va rilevato che la fattispecie è presa in esame dall'art. 5 della<br />

m<strong>ed</strong>esima legge n. 91 del 1981, concernente, appunto, la cessione del contratto (<strong>di</strong> prestazione<br />

sportiva). La <strong>di</strong>sposizione, nel comma 2°, stabilisce che: "È ammessa la cessione del<br />

contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra<br />

parte e siano osservate le modalità fissate dalle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali."<br />

La norma in esame consente, quin<strong>di</strong>, la cessione del contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato <strong>di</strong><br />

prestazione sportiva (così qualificato, come si è visto, dal prec<strong>ed</strong>ente art. 4) tra società, con il<br />

consenso dello sportivo, con l'osservanza delle prescrizioni f<strong>ed</strong>erali.<br />

Ora, la corte d'appello non ha considerato che un contratto <strong>di</strong> trasferimento del calciatore A.,<br />

in conformità alle prescrizioni f<strong>ed</strong>erali, si era perfezionato, come attestava la documentazione<br />

costituita dal modulo f<strong>ed</strong>erale n. 12500, datato 10 novembre 1993, sottoscritto dai<br />

rappresentanti delle due società, depositato in Lega, e seguito dall'accre<strong>di</strong>to, ad opera della<br />

Lega, in stanza <strong>di</strong> compensazione, alla società <strong>di</strong> provenienza (il M. ) dell'importo <strong>di</strong> L.<br />

30.000.000.<br />

La congiunta valutazione del modulo f<strong>ed</strong>erale n. 11586, privo delle necessarie sottoscrizioni e<br />

non depositato in Lega, nel quale l'importo dell'operazione era in<strong>di</strong>cato in L. 195.000.000 e<br />

46


della scrittura privata (pur menzionata dalla corte) del 10 novembre 1993, con la quale, in<br />

relazione all'avvenuto deposito in Lega della variazione <strong>di</strong> tesseramento del calciatore A. per<br />

l'importo concordato <strong>di</strong> L. 30.00.000 (<strong>di</strong> cui al menzionato modulo n. 12500), si conveniva<br />

che, avendo le parti concordato per la cessione l'effettivo prezzo <strong>di</strong> L. 195.000.000 (come<br />

risultava da una prec<strong>ed</strong>ente scrittura senza data, ma, come accertato dalla corte, riferibile al 5<br />

agosto 1993, data della lettera <strong>di</strong> accompagnamento della busta contenente tale scrittura e<br />

l'assegno della S. consegnata all'avv. M. ), l'I. riconosceva al M. un cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> L. 165.000.000,<br />

avrebbe quin<strong>di</strong> dovuto in<strong>di</strong>rizzare la corte d'appello verso la valutazione della efficacia, tra le<br />

parti, della contro<strong>di</strong>chiarazione (tale natura riveste infatti la scrittura privata del 10 novembre<br />

1993) intervenuta tra le parti, dalla quale emergeva la simulazione relativa del contratto <strong>di</strong><br />

trasferimento quanto al prezzo.<br />

E ciò al fine <strong>di</strong> stabilire se la sottrazione al controllo della f<strong>ed</strong>erazione <strong>di</strong> appartenenza, ai<br />

sensi dell'art. 12 della legge n. 91 del 1981, della prevista attribuzione alla società <strong>di</strong><br />

provenienza del calciatore della ulteriore somma <strong>di</strong> L. 165.000.000, rispetto al trasferimento<br />

formalizzato per l'importo regolarmente accre<strong>di</strong>tato <strong>di</strong> L. 30.000.000, determinasse o meno<br />

l'inefficacia tra le parti dell'accordo integrativo sottostante, con conseguente sua non<br />

azionabilità da parte del M..<br />

Valutazione da compiersi non già con riferimento a norme imperative poste dall'or<strong>di</strong>namento<br />

statale, vertendosi in tema <strong>di</strong> rapporti intersoggettivi privati, ma, trattandosi <strong>di</strong> rapporti<br />

intercorrenti tra società <strong>di</strong> calcio affiliate ad una istituzione dotata <strong>di</strong> un proprio specifico<br />

or<strong>di</strong>namento, qual è la F.I.G.C., con riferimento alle norme regolamentari interne, dalle quali i<br />

soggetti affiliati sono vincolati, e la cui violazione non è priva <strong>di</strong> conseguenze anche<br />

nell'or<strong>di</strong>namento statale.<br />

E ciò in conformità al principio, enunciato da questa S.C., secondo cui le violazioni <strong>di</strong> norme<br />

dell'or<strong>di</strong>namento sportivo non possono non riflettersi sulla vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un contratto concluso tra<br />

soggetti assoggettati alle regole del detto or<strong>di</strong>namento anche per l'or<strong>di</strong>namento dello Stato,<br />

poiché se esse non ne determinano <strong>di</strong>rettamente la nullità per violazione <strong>di</strong> norme imperative (<br />

art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto m<strong>ed</strong>esimo, vale a <strong>di</strong>re<br />

sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole <strong>di</strong> tutela secondo l'or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co ( art. 1322 c.c., comma 2°); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della<br />

meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere<br />

in frode alle regole dell'or<strong>di</strong>namento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali<br />

all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in<br />

quell'or<strong>di</strong>namento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845/81).<br />

La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pari grado, che proc<strong>ed</strong>erà ai<br />

relativi accertamenti alla stregua del suin<strong>di</strong>cato principio.<br />

5. Resta assorbito il terzo motivo, concernente la posizione subor<strong>di</strong>nata della S..<br />

6. Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello <strong>di</strong> Napoli,<br />

provv<strong>ed</strong>erà anche sulle spese del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Cassazione.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte accoglie per quanto <strong>di</strong> ragione il primo e secondo motivo; <strong>di</strong>chiara assorbito il<br />

terzo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte<br />

d'appello <strong>di</strong> Napoli.<br />

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.<br />

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004.<br />

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CASS, SEZ V PEN., SENT. N. 19473/05 (ILLECITO SPORTIVO - LESIONI<br />

PERSONALI)<br />

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br />

SEZIONE QUINTA PENALE<br />

SENTENZA 20 gennaio-23 maggio 2005, n. 19473<br />

(Presidente Calabrese – estensore Bruno)<br />

Svolgimento del processo<br />

Con sentenza del 27 settembre 1999, il tribunale <strong>di</strong> Venezia <strong>di</strong>chiarava F. Davide colpevole<br />

del reato <strong>di</strong> lesioni volontarie aggravate, ai sensi dell’articolo 582, 583, comma 2, n. 3, Cp<br />

(per avere cagionato a D. Andrea, colpendolo violentemente con una gomitata all’addome, nel<br />

corso <strong>di</strong> una partita <strong>di</strong> calcio, una lesione gravissima dalla quale derivava la per<strong>di</strong>ta dell’uso<br />

dell’organo della milza) e - con la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla<br />

contestata aggravante - lo condannava alla pena <strong>di</strong> mesi otto <strong>di</strong> reclusione, nonché al<br />

risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da determinarsi in separata s<strong>ed</strong>e,<br />

con provvisionale liquidata in lire 20.515.600, oltre consequenziali statuizioni <strong>di</strong> legge.<br />

La vicenda processuale riguardava un episo<strong>di</strong>o accaduto il 3 marzo 1995 durante un incontro<br />

<strong>di</strong> calcio del campionato “Eccellenza” tra le squadre Nuova Salzano e Jesolo 91. Sugli<br />

sviluppi <strong>di</strong> un calcio d’angolo, il D., portiere dello Jesolo, aveva respinto, in elevazione, il<br />

pallone e subito dopo, in fase <strong>di</strong> ricaduta, era stato colpito dal F., giocatore avversario, con<br />

una gomitata all’addome. Imme<strong>di</strong>atamente soccorso, lo stesso D. era stato trasportato<br />

all’Osp<strong>ed</strong>ale <strong>di</strong> Mirano dove, otto giorni dopo, aveva subito la splenectomia e la saturazione<br />

<strong>di</strong> una perforazione intestinale.<br />

Pronunciando sul gravame proposto dal <strong>di</strong>fensore dell’imputato, la Corte d’appello <strong>di</strong> Venezia<br />

riformava, in parte, l’appellata decisione, <strong>di</strong>chiarando non doversi proc<strong>ed</strong>ere nei confronti del<br />

F. perché il reato ascrittogli era estinto per intervenuta prescrizione. Confermava le<br />

<strong>di</strong>sposizioni relative all’azione civile, con ulteriori statuizioni <strong>di</strong> legge.<br />

Avverso l’anzidetta pronuncia lo stesso <strong>di</strong>fensore e l’imputato personalmente propongono ora<br />

<strong>di</strong>stinti ricorsi per cassazione, d<strong>ed</strong>ucendo le ragioni <strong>di</strong> censura in parte motiva in<strong>di</strong>cate.<br />

Motivi della decisione<br />

1.- Il primo motivo <strong>di</strong> ricorso proposto dal <strong>di</strong>fensore denuncia mancanza o manifesta illogicità<br />

della motivazione in or<strong>di</strong>ne alla <strong>di</strong>namica della vicenda, ricostruita sulla base <strong>di</strong> deposizioni<br />

testimoniali contrastanti e senza dar conto, peraltro, dei molteplici rilievi mossi nell’atto <strong>di</strong><br />

appello.<br />

Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 606 lett. e) del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito, nonché<br />

mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in or<strong>di</strong>ne a quella stessa<br />

<strong>di</strong>namica, in palese contrasto con univoche risultanze testimoniali.<br />

Il terzo motivo denuncia identica violazione dell’articolo 606 lett. e) del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito con<br />

riferimento alla ritenuta volontarietà della duplice lesione della milza e dell’intestino,<br />

nonostante le precise affermazioni del dr. Dall’Olivo, il chirurgo che aveva operato la parte<br />

offesa.<br />

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’articolo 606 lett. b) <strong>ed</strong> e) del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito in<br />

relazione agli articoli 50 e 51 Cp <strong>ed</strong> alle cause <strong>di</strong> giustificazione non co<strong>di</strong>ficate; nonché errata<br />

48


interpretazione <strong>ed</strong> applicazione della legge penale od illogicità della motivazione. Contesta, in<br />

particolare, la qualificazione giuri<strong>di</strong>ca del fatto come reato doloso, insistendo, altresì, per la<br />

richiesta <strong>di</strong> applicazione delle scriminanti <strong>di</strong> cui agli articoli 50 e 51 Cp (consenso dell’avente<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>ed</strong> esercizio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto) ovvero <strong>di</strong> quelle, atipiche e non co<strong>di</strong>ficate, dell’esercizio<br />

dell’attività sportiva e dell’azione socialmente adeguata, sulla base, peraltro, <strong>di</strong> autorevoli<br />

insegnamenti <strong>di</strong> questo Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> legittimità.<br />

Il quinto motivo denuncia violazione dell’articolo 606 lett. b) Cpp in relazione agli articoli<br />

582, 590 Cp; errata interpretazione <strong>ed</strong> applicazione della legge penale sul gradato rilievo che,<br />

nel caso <strong>di</strong> specie, sarebbe stata, semmai, ravvisabile una fattispecie colposa, ai sensi<br />

dell’articolo 590 Cp.<br />

Il primo motivo del ricorso proposto personalmente dall’imputato riproduce, in buona<br />

sostanza, le censure già espresse nel ricorso del <strong>di</strong>fensore, sotto il profilo del <strong>di</strong>fetto<br />

motivazionale, in or<strong>di</strong>ne alla lettura delle risultanze testimoniali.<br />

Il secondo motivo eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi<br />

dell’articolo 606, lett. b) del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito, sul riflesso, fondato anche su <strong>di</strong>versi richiami<br />

giurisprudenziali <strong>di</strong> legittimità e <strong>di</strong> merito, che, nel caso <strong>di</strong> specie, sarebbe operante la<br />

scriminante del consenso dell’avente <strong>di</strong>ritto nell’ambito del rischio consentito che ogni<br />

giocatore conosce <strong>ed</strong> accetta e che l’or<strong>di</strong>namento non punisce per l’interesse pubblico sotteso<br />

alla pratica sportiva.<br />

2. Le censure relative alla motivazione <strong>ed</strong> alla metodologia <strong>di</strong> lettura delle risultanze <strong>di</strong> causa,<br />

che sostanziano i motivi primo, secondo e terzo del ricorso proposto dal <strong>di</strong>fensore <strong>ed</strong> il primo<br />

motivo del ricorso dell’imputato, valutate globalmente per identità <strong>di</strong> ratio, devono essere<br />

<strong>di</strong>sattese in quanto si risolvono in censure <strong>di</strong> merito. Peraltro, la <strong>di</strong>namica del sinistro, nelle<br />

sue particolari modalità, risulta delineata sulla base <strong>di</strong> un’argomentazione immune da<br />

incongruenze <strong>di</strong> sorta. Dal coacervo delle motivazioni della sentenza <strong>di</strong> primo e <strong>di</strong> secondo<br />

grado, che, in quanto convergenti in punto <strong>di</strong> penale responsabilità, si integrano<br />

vicendevolmente, costituendo una sola entità giuri<strong>di</strong>ca, risulta infatti accertato che le gravi<br />

conseguenze fisiche patite dal D. sono riconducibili alla gomitata inferta dal F., nel corso <strong>di</strong><br />

un’azione <strong>di</strong> gioco. Il dato sostanziale, emerso pacificamente dalle risultanze processuali, al <strong>di</strong><br />

là delle segnalate <strong>di</strong>vergenze su particolari ininfluenti e marginali, depone<br />

incontrovertibilmente per l’ascrivibilità del fatto allo stesso imputato e per l’accidentalità<br />

dell’evento nell’ambito <strong>di</strong> un’or<strong>di</strong>naria fase <strong>di</strong> gioco, non essendo emerso da alcunché che il<br />

colpo sia stato inferto deliberatamente od in un <strong>di</strong>verso contesto, vale a <strong>di</strong>re “a gioco fermo”,<br />

con lo specifico e <strong>di</strong>retto inten<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggre<strong>di</strong>re la persona offesa.<br />

In questa s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità risultano, allora, insindacabili la ricostruzione della <strong>di</strong>namica<br />

dell’incidente, la determinazione dell’evento lesivo e la sua riconducibilità all’azione violenta<br />

del F.. L’esistenza <strong>di</strong> un idoneo apparato giustificativo a fondamento della versione dei fatti<br />

prescelta dal giu<strong>di</strong>ce del merito non lascia, dunque, Spazio all’apprezzamento delle doglianze<br />

<strong>di</strong> parte, neanche sotto il profilo scientifico relativo a natura <strong>ed</strong> eziologia delle lesioni riportate<br />

dalla persona offesa, a fronte delle <strong>di</strong>chiarazioni - giustamente valorizzate - del consulente <strong>di</strong><br />

parte civile e del chirurgo che aveva operato il D..<br />

Le censure <strong>di</strong> parte vanno, poi, <strong>di</strong>sattese nella misura in cui, sono intese alla contestazione del<br />

mancato rilievo dell’articolo 129 Cpp, a fronte della causa estintiva maturata per decorso del<br />

termine prescrizionale, <strong>ed</strong> alla richiesta <strong>di</strong> relativa applicazione in questa s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità.<br />

E’ ius receptum, infatti, che l’articolo 129 Cpp - come, del resto, è fatto palese dal significato<br />

letterale delle locuzioni usate dalla stessa norma - postula che, in presenza <strong>di</strong> una causa <strong>di</strong><br />

estinzione del reato, il giu<strong>di</strong>ce debba privilegiare la pronuncia <strong>di</strong> proscioglimento nel merito,<br />

con formula corrispondente, soltanto quando dagli atti <strong>di</strong> causa risulti evidente e, dunque, con<br />

49


ilievo percettivo ictu oculi che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso e<br />

che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (cfr. Cassazione,<br />

48527/03, rv. 228505, secondo cui la valutazione che, in proposito, deve essere compiuta dal<br />

giu<strong>di</strong>ce appartiene più al concetto <strong>di</strong> constatazione che a quello <strong>di</strong> apprezzamento; con la<br />

conseguenza che, qualora le risultanze processuali siano tali da condurre a <strong>di</strong>verse <strong>ed</strong><br />

alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell’estraneità dell’imputato al<br />

atto criminoso, non può essere applicata la regola <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio ex articolo 530, comma 2, Cpp,<br />

la quale equipara la prova incompleta, contrad<strong>di</strong>ttoria od insufficiente alla mancanza <strong>di</strong> prova,<br />

ma deve essere <strong>di</strong>chiarata la causa estintiva della prescrizione). La Corte <strong>di</strong> merito ha<br />

correttamente applicato tale principio giurisprudenziale rilevando che non risultava evidente<br />

in atti alcuna situazione sostanziale che potesse giustificare il proscioglimento in merito del<br />

F., da privilegiare rispetto alla declaratoria della causa estintiva del reato per prescrizione.<br />

Risultano, invece, fondate, nei soli termini <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati, le doglianze <strong>di</strong> parte, espresse<br />

nei motivi quarto e quinto dei ricorso del <strong>di</strong>fensore e nel motivo secondo dell’impugnazione<br />

dello stesso imputato, relativamente alla qualificazione giuri<strong>di</strong>ca dei fatto in questione. Profilo<br />

questo che, nell’economia del giu<strong>di</strong>zio, mantiene la sua rilevanza anche in presenza <strong>di</strong> una<br />

causa estintiva, per la ricaduta che, agli effetti civili, assume la caratterizzazione giuri<strong>di</strong>ca ai<br />

fini della determinazione del quantum risarcitorio.<br />

Orbene, in materia <strong>di</strong> lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, le elaborazioni<br />

dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione <strong>di</strong> illecito<br />

sportivo, nozione che ricomprende tutti quei comportamenti che, pur sostanziando infrazioni<br />

delle regole che governano lo svolgimento <strong>di</strong> una certa <strong>di</strong>sciplina agonistica, non sono<br />

penalmente perseguibili, neppure quando risultano pregiu<strong>di</strong>zievoli per l’integrità fisica <strong>di</strong> un<br />

giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentito. Si tratta <strong>di</strong><br />

un’area <strong>di</strong> non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere in<strong>di</strong>viduata nella<br />

<strong>di</strong>namica <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione scriminante. Il quesito interpretativo se l’esimente in questione<br />

debba essere ricondotta al para<strong>di</strong>gma del consenso dell’avente <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong> cui all’articolo 50<br />

Cp, e dunque all’ambito concettuale <strong>di</strong> una tipica causa <strong>di</strong> giustificazione prevista dal sistema<br />

positivo, ovvero all’area delle cause <strong>di</strong> giustificazione c.d. non co<strong>di</strong>ficate è stato risolto dalla<br />

<strong>giurisprudenza</strong> <strong>di</strong> questa Suprema Corte nel secondo senso, in considerazione dell’interesse<br />

primario che l’or<strong>di</strong>namento statuale riconnette alla pratica dello sport (cfr., tra le altre,<br />

Cassazione, Sezione quarta, 2765/99, rv. 217643; idem, Sezione quinta, 8910/00, rv 216716).<br />

Tale interpretazione deve essere certamente riba<strong>di</strong>ta, vuoi perché la riconducibilità ad una<br />

tipica causa <strong>di</strong> giustificazione comporterebbe non trascurabili problemi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento con<br />

il generale principio della non <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> beni giuri<strong>di</strong>ci fondamentali, quali la salute od<br />

anche la vita, dotati, certamente, <strong>di</strong> valenza costituzionale, vuoi perché, in effetti, alla pratica<br />

sportiva l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co assegna un ruolo <strong>di</strong> assoluto rilievo.<br />

La considerazione privilegiata attiene sia ad una duplice prospettiva, sia in<strong>di</strong>viduale, sul piano<br />

della tutela della persona, sia <strong>di</strong> carattere sociale: entrambe meritevoli <strong>di</strong> protezione.<br />

Sotto il primo profilo, rileva la funzione altamente <strong>ed</strong>ucativa dello sport, soprattutto<br />

agonistico, sotto forma non solo <strong>di</strong> cultura fisica, ma <strong>di</strong> <strong>ed</strong>ucazione del giovane praticante al<br />

rispetto delle norme <strong>ed</strong> all’acquisizione della regola <strong>di</strong> vita secondo cui il conseguimento <strong>di</strong><br />

determinati obiettivi (quale può essere la vittoria <strong>di</strong> una gara o il miglioramento <strong>di</strong> record<br />

personale) é possibile solo attraverso l’applicazione, il sacrificio e l’allenamento e,<br />

soprattutto, deve essere il risultato <strong>di</strong> tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie.<br />

Ed in tale prospettiva, lo sport <strong>di</strong>venta anche formidabile palestra <strong>di</strong> vita, preparando i giovani<br />

ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la<br />

quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzino valori come sacrificio,<br />

applicazione, rispetto delle regole e del prossimo.<br />

50


La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con<br />

riferimento alle <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna<br />

quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera <strong>di</strong> previsione dell’articolo 2<br />

della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si<br />

svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni<br />

sportive. Senza <strong>di</strong>re, poi, dell’ulteriore profilo <strong>di</strong> utilità sociale connesso al fatto che lo sport<br />

può aiutare le istituzioni a <strong>di</strong>stogliere i giovani da pericolose forme <strong>di</strong> devianza.<br />

Funzionale al perseguimento <strong>di</strong> questi valori è il principio <strong>di</strong> lealtà e <strong>di</strong> rispetto<br />

dell’avversario, co<strong>di</strong>ficato me<strong>di</strong>ante regole tassative che ciascun atleta, al momento del<br />

tesseramento, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena <strong>di</strong><br />

specifiche sanzioni. Non a caso tutti i regolamenti delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive annoverano tra i<br />

principi fondamentali quello della lealtà e della correttezza, che costituisce valore fondante <strong>di</strong><br />

ciascun or<strong>di</strong>namento.<br />

Orbene, proprio sulla base <strong>di</strong> tali principi è stata ritagliata la nozione <strong>di</strong> illecito sportivo, con<br />

riferimento all’inosservanza sia dei canoni <strong>di</strong> condotta generalmente previsti per ciascuna<br />

<strong>di</strong>sciplina (ad esempio, determinate tipologie comportamentali anche estranee alla<br />

competizione vera e propria; tesseramenti fraudolenti od iniziative volte ad alterare il regolare<br />

svolgimento <strong>di</strong> una gara <strong>ed</strong> altro ancora), sia delle specifiche regole <strong>di</strong> gioco che devono<br />

essere osservate nell’agone sportivo e che compongono la parte tecnica del regolamento <strong>di</strong><br />

ciascuna f<strong>ed</strong>erazione. L’area del rischio consentito deve ritenersi coincidente con quella<br />

delineata dal rispetto <strong>di</strong> quest’ultime regole, che in<strong>di</strong>viduano, secondo una preventiva<br />

valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della<br />

ragionevole componente <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza<br />

sin dal momento in cui decide <strong>di</strong> praticare, in forma agonistica, un determinato sport. Le<br />

regole tecniche mirano, infatti, a <strong>di</strong>sciplinare l’uso della violenza, intesa come energia fisica<br />

positiva, tale in quanto spiegata in forme corrette al perseguimento <strong>di</strong> un determinato<br />

obiettivo, conseguibile vincendo la resistenza dell’avversario, (quale può essere<br />

l’impossessamento <strong>di</strong> un pallone conteso o la realizzazione <strong>di</strong> un goal nel calcio, calcetto,<br />

hockey, pallanuoto, pallamano; <strong>di</strong> un canestro nel basket o <strong>di</strong> una meta nel rugby et similia; o<br />

ancora il superamento dell’avversario nel pugilato, nella lotta <strong>ed</strong> altro ancora).<br />

Posto che l’uso della forza fisica, nel senso anzidetto, può essere causa <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zi per<br />

l’avversario che cerchi <strong>di</strong> opporre regolare azione <strong>di</strong> contrasto, il rispetto delle regole segna il<br />

<strong>di</strong>scrimine tra lecito <strong>ed</strong> illecito in chiave sportiva. Ma neppure in ipotesi <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong><br />

quelle norme, tale da configurare illecito sportivo, viene travalicata l’area del rischio<br />

consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo<br />

fisiologico <strong>di</strong> un’azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può<br />

portare alla non voluta elusione delle regole anzidette. Tutte le volte in cui quella violazione<br />

sia, invece, voluta, e sia deliberatamente piegata al conseguimento dei risultato, con cieca<br />

in<strong>di</strong>fferenza per l’altrui integrità fisica o, ad<strong>di</strong>rittura, con volontaria accettazione del rischio <strong>di</strong><br />

pregiu<strong>di</strong>carla, allora, in caso <strong>di</strong> lesioni personali, si entra nell’area del penalmente rilevante,<br />

con la duplice prospettiva del dolo o della colpa. Il dolo ricorre quando la circostanza <strong>di</strong> gioco<br />

è solo l’occasione dell’azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà <strong>di</strong> compiere un<br />

atto <strong>di</strong> violenza fisica (per ragioni. estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o<br />

per ragioni <strong>di</strong> rivalsa, ritorsione o reazione a falli prec<strong>ed</strong>entemente subiti, in una logica<br />

dunque punitiva o da contrappasso).<br />

E’ evidente che, ai fini dell’indagine in questione, risulta decisivo accertare se il fatto si sia o<br />

meno verificato nel corso <strong>di</strong> una tipica azione <strong>di</strong> gioco, in quanto in ipotesi alternativa ricorre<br />

sempre una fattispecie dolosa.<br />

51


Quando, invece, la violazione delle regole avvenga nel corso <strong>di</strong> un’or<strong>di</strong>naria situazione <strong>di</strong><br />

gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad<br />

arrecare pregiu<strong>di</strong>zi fisici all’avversario, ma al conseguimento in forma illecita, e dunque<br />

antisportiva <strong>di</strong> un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto<br />

che lo svolgimento <strong>di</strong> un’azione <strong>di</strong> gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare,<br />

volontariamente, danni all’avversario.<br />

Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, è agevole rilevare che<br />

dall’esposizione della sentenza impugnata, integrata, per quanto <strong>di</strong> ragione, dalla motivazione<br />

<strong>di</strong> primo grado, non emerge alcun elemento neppure dalle <strong>di</strong>chiarazioni della persona offesa<br />

che potesse indurre a ritenere che il F. avesse profittato delle circostanze <strong>di</strong> tempo e luogo per<br />

colpire deliberatamente il D., sull’impulso <strong>di</strong> motivazioni estranee allo svolgimento della<br />

partita.<br />

E’ risultato, inoltre, che il fatto lesivo ha avuto luogo nel corso <strong>di</strong> un’or<strong>di</strong>naria azione <strong>di</strong><br />

gioco, sugli sviluppi <strong>di</strong> un corner, nella tipica situazione che si verifica quando il pallone,<br />

dopo la battuta del calcio d’angolo, spiove in area avversaria e viene conteso dal portiere e<br />

dagli altri giocatori. Nello specifico, il D., in elevazione, era saltato più in alto degli avversari<br />

e, sia pure contrastato, era riuscito a respingere la sfera e poi, in fase <strong>di</strong> ricaduta, aveva subito<br />

l’azione fallosa del F. che lo aveva colpito con una gomitata.<br />

Quin<strong>di</strong>, certa la circostanza <strong>di</strong> gioco, certa l’azione fallosa per violazione <strong>di</strong> una specifica<br />

regola <strong>di</strong> gioco (tipico fallo sul portiere) <strong>ed</strong> altrettanto certo l’effetto lesivo, non risulta<br />

in<strong>di</strong>cata prova alcuna che l’impatto sia stato volontariamente inteso ad arrecare pregiu<strong>di</strong>zio<br />

all’integrità fisica dell’avversario, piuttosto che evento conseguente ad un’intempestiva<br />

azione <strong>di</strong> contrasto (il portiere aveva già colpito il pallone) caratterizzata da salto scomposto<br />

(con le braccia allargate <strong>ed</strong> i gomiti alzati) ovvero da volontaria violazione <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> gioco<br />

(fallo da frustrazione) non accompagnata però da univoca volontà <strong>di</strong> l<strong>ed</strong>ere. In questa logica,<br />

la parte motiva della sentenza impugnata offre un elemento <strong>di</strong> particolare pregnanza che,<br />

riduttivamente, è stato valorizzato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, al solo fine <strong>di</strong> riba<strong>di</strong>re il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

riconducibilità del fatto lesivo al F.. E cioè la circostanza che, al termine della partita, l’atleta<br />

si sia recato prontamente nello spogliatoio avversario per sincerarsi delle con<strong>di</strong>zioni del D., ad<br />

eloquente riprova, ancorché postuma, non solo che era stato proprio lui l’autore del fallo, ma,<br />

soprattutto, che non v’era stato alcun pregresso risentimento od alcuna volontà <strong>di</strong> far male.<br />

2. - Per tutto quanto prec<strong>ed</strong>e, il fatto lesivo per cui è causa deve essere riqualificato, ai sensi<br />

dell’articolo 590 Cp, come fatto colposo, con conseguente statuizione nei termini in<strong>di</strong>cati in<br />

<strong>di</strong>spositivo.<br />

P.Q.M.<br />

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuri<strong>di</strong>ca<br />

del fatto che qualifica come reato <strong>di</strong> lesioni colpose. Rigetta nel resto il ricorso.<br />

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2005.<br />

Depositato in cancelleria il 23 maggio 2005.<br />

52


CASS. CIV. SEZ. LAVORO, SENT. N. 85/03 (OBBLIGO PER LE SOCIETÀ DI<br />

TUTELARE LA SALUTE DEL GIOCATORE)<br />

Corte <strong>di</strong> cassazione<br />

Sezione lavoro<br />

Sentenza 8 gennaio 2003, n. 85<br />

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO<br />

Con ricorso al pretore del lavoro <strong>di</strong> Novara, F.R. conveniva in giu<strong>di</strong>zio la<br />

Spa Calcio Novara e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa - esponendo<br />

che fino al 30 giugno 1989 aveva svolto attività <strong>di</strong> calciatore<br />

professionista alle <strong>di</strong>pendenze del Novara calcio Spa. In data 10 febbraio<br />

1989 il Novara aveva chiesto alla Lega professionisti <strong>di</strong> serie C la<br />

risoluzione del contratto a seguito della invali<strong>di</strong>tà derivata ad esso<br />

ricorrente da un infortunio subito nel corso <strong>di</strong> una partita <strong>di</strong> allenamento<br />

in data 25 luglio 1988 e la Lega aveva concesso la risoluzione del<br />

contratto per accertata inabilità al gioco del calcio. Aggiungeva il<br />

ricorrente che, prima dell'ultimo infortunio nel corso <strong>di</strong> una partita <strong>di</strong><br />

calcio all'inizio del 1988, aveva subito la frattura del quinto metatarso<br />

destro. Dopo avere ripreso l'attività sportiva, il 7 marzo 1988 durante un<br />

allenamento aveva riportato una frattura allo stesso punto per cui era<br />

stato ricoverato all'Osp<strong>ed</strong>ale Gradenigo <strong>di</strong> Torino <strong>ed</strong> operato <strong>di</strong><br />

osteosintesi con inserimento <strong>di</strong> una vite metallica, poi estratta nel luglio<br />

1988; la rimozione non era stata completa tanto che era rimasta una<br />

rondella sotto la cute. Dopo la convocazione per un "ritiro" dal 22 al 30<br />

luglio 1988 aveva, infine, subito la terza frattura del metatarso, dalla<br />

quale era derivata la sua totale inabilità al gioco del calcio nonché una<br />

inabilità permanente del 12%.<br />

Dopo avere, infine, ricordato che gli emolumenti percepiti ammontavano a lire 40 milioni<br />

annui e che per gli infortuni subiti aveva sostenuto ingenti spese, il R. chi<strong>ed</strong>eva che, previo<br />

accertamento della responsabilità ex articoli 2087 e 2043 c.c. della Spa Novara Calcio, la<br />

stessa società <strong>ed</strong> il suo istituto assicuratore fossero condannati al risarcimento dei danni subiti,<br />

quantificati in lire 379.460.000 per invali<strong>di</strong>tà specifica del 100% - tenendo conto <strong>di</strong> un r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to<br />

<strong>di</strong> lire 40 milioni annui, <strong>ed</strong> operando un abbattimento del 50% anziché del 20% per lo scarto<br />

tra vita fisica e vita lavorativa - <strong>ed</strong> in una somma rimessa all'equo apprezzamento del giu<strong>di</strong>ce<br />

per la residua invali<strong>di</strong>tà del 12% per il cosiddetto danno da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> chances e per il danno<br />

biologico, <strong>ed</strong> in lire 7.362.500 per spese documentate, e, quin<strong>di</strong>, in una somma non inferiore<br />

nel totale a 400.000.000, con interessi legali sulle somme rivalutate.<br />

Dopo la costituzione della Spa Novara calcio e delle Assicurazioni d'Italia Spa e dopo che era<br />

stata <strong>di</strong>sposta la separazione della causa promossa nei riguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> quest'ultima società con<br />

rimessione al tribunale competente, il pretore <strong>di</strong> Novara rigettava il ricorso del R.<br />

A seguito dell'appello della parte soccombente, il tribunale <strong>di</strong> Novara, dopo l'espletamento <strong>di</strong><br />

una consulenza richiesta dal R., con sentenza del 31 gennaio 2000, in riforma dell'impugnata<br />

sentenza, <strong>di</strong>chiarava la Spa Novara calcio responsabile dell'infortunio subito dal R. e<br />

conseguentemente condannava la società <strong>di</strong> calcio al risarcimento dei danni liquidati in lire<br />

300.000.000.<br />

Nel pervenire a tale soluzione il tribunale osservava in punto <strong>di</strong> fatto che non poteva dubitarsi,<br />

in base alle risultanze della consulenza espletata, che il R. era stato costretto ad abbandonare<br />

53


l'attività agonistica per le ripetute fratture riportate alla caviglia <strong>ed</strong> in particolare per<br />

l'infortunio subito il 25 luglio 1998. Le due prime fratture però non avevano da sole<br />

determinato l'inidoneità allo svolgimento della attività calcistica ma avevano solo determinato<br />

i presupposti per il verificarsi della terza e decisiva lesione. L'irrilevanza dei primi infortuni<br />

sul piano causale non si traduceva però in una completa irrilevanza sul versante oggettivo in<br />

quanto il verificarsi dei prec<strong>ed</strong>enti episo<strong>di</strong> lesivi e la conoscenza degli stessi influivano<br />

notevolmente sulla preve<strong>di</strong>bilità e sulla evitabilità dell'ultima frattura sicché assumevano<br />

importanza ai fini decisori anche i rapporti tra la società Novara e la Pro Vercelli per il cui<br />

sodalizio il R. aveva spiegato la sua attività prima dell'ultimo infortunio, essendo stato oggetto<br />

<strong>di</strong> "prestito" da parte del sodalizio novarese. E che il Novara calcio fosse a conoscenza degli<br />

infortuni subiti dal R., durante il periodo in cui aveva giocato nella Pro Vercelli, si evinceva<br />

con certezza dalle <strong>di</strong>chiarazioni rese dal dottor Airol<strong>di</strong>, me<strong>di</strong>co della società calcistica, e dal<br />

suo <strong>di</strong>rettore sportivo, signor Roberto Bacchin. Né per assolvere la Spa Novara calcio da ogni<br />

responsabilità al riguardo poteva valere la certificazione <strong>di</strong> idoneità all'attività sportiva<br />

agonistica rilasciata dall'istituto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina dello sport <strong>di</strong> Torino. Tale certificazione era il<br />

risultato <strong>di</strong> un marchiano errore professionale dovuto a grave negligenza in quanto all'atto<br />

della visita non era stata accertata la presenza <strong>di</strong> un mezzo <strong>di</strong> sintesi nel pi<strong>ed</strong>e destro né erano<br />

state rilevate le cicatrici conseguenti all'intervento chirurgico cui il R. era stato sottoposto<br />

poco tempo prima.<br />

La responsabilità dell'istituto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina dello sport non comportava <strong>di</strong> certo la liberazione<br />

della società Novara calcio dall'obbligazione su <strong>di</strong> essa incombente ex articolo 2087 c.c. Ed<br />

invero la verifica delle con<strong>di</strong>zioni fisiche del giocatore professionista deve essere in via<br />

continuativa operata dai sanitari della società <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> appartenenza. L'attività agonistica<br />

implica, infatti, un impegno fisico <strong>ed</strong> una esposizione agli infortuni che richi<strong>ed</strong>ono un<br />

controllo costante al fine <strong>di</strong> prevenire incidenti dovuti allo svolgimento dell'attività sportiva,<br />

che costituisce la prestazione professionale del giocatore anche quando non si esplica in<br />

partite o gare ma in s<strong>ed</strong>ute <strong>di</strong> allenamento. Per <strong>di</strong> più nel caso <strong>di</strong> specie la Spa Novara calcio<br />

avrebbe dovuto mettere l'Istituto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina dello sport nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> valutare con piena<br />

cognizione la situazione del R. ponendo a sua <strong>di</strong>sposizione la documentazione relativa alle<br />

fratture <strong>ed</strong> agli infortuni già subiti da giocatore. Ed ancora, il sodalizio sportivo avrebbe<br />

dovuto sottoporre i calciatori a visite me<strong>di</strong>che anche all'inizio del ritiro pre-campionato onde<br />

avere un controllo aggiornato al momento in cui effettivamente riprendeva l'attività<br />

agonistica.<br />

Con riferimento ai danni subiti dal calciatore il Tribunale <strong>di</strong> Novara osservava, infine, che i<br />

conteggi effettuati dal ricorrente non erano stati specificamente contestati dalla controparte<br />

ma lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa per il gioco <strong>di</strong> calcio dava luogo ad un<br />

abbattimento intorno al 65% piuttosto che al 50% come esposto dal R., sicché la somma da<br />

liquidarsi ammontava a lire 265.000.000 (sulla base del r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to annuo <strong>di</strong> lire 40.000.000).<br />

Aggiungendo a tale somma l'ammontare per l'invali<strong>di</strong>tà permanente parziale e per le spese<br />

documentate, e tenuto conto della richiesta <strong>di</strong> liquidazione in via equitativa, il tribunale<br />

riteneva così <strong>di</strong> liquidare a titolo <strong>di</strong> risarcimento danni la somma onnicomprensiva <strong>di</strong> lire<br />

300.000.000.<br />

Avverso tale sentenza la Spa Novara calcio propone ricorso per cassazione, affidato a due<br />

motivi.<br />

Resiste con controricorso Filippo R..<br />

54


MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

1. Con il primo motivo la società ricorrente d<strong>ed</strong>uce falsa applicazione degli articoli 2043 e<br />

2087 c.c. nonché mancanza e/o manifesta illogicità delle motivazioni su un punto decisivo<br />

della controversia. In particolare d<strong>ed</strong>uce che il R. era stato curato <strong>ed</strong> assistito sino al luglio<br />

1988 da soggetti estranei ad essa società ricorrente e nessuno <strong>di</strong> tali soggetti aveva<br />

evidenziato che il calciatore non era idoneo all'attività sportiva e che, dunque, non poteva<br />

giocare. Inoltre il R. era stato sottoposto a visita me<strong>di</strong>ca dall'Istituto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina dello sport<br />

Anna Maria <strong>di</strong> Giorgio <strong>di</strong> Torino (uno degli istituti deputati ai sensi dell'articolo 5 del decreto<br />

ministeriale 18 febbraio 1982 al rilascio del certificato <strong>di</strong> idoneità all'attività sportiva<br />

agonistica), riconosciuto dal Coni-Fmsi. La visita era stata effettuata il 14 luglio del 1988 <strong>ed</strong> il<br />

ritiro dei giocatori era iniziato il 22 luglio, dopo che si era appreso, quin<strong>di</strong>, da un istituto<br />

altamente qualificato che il R. era un giocatore idoneo alla attività agonistica.<br />

Il tribunale aveva inoltre errato nel <strong>di</strong>sattendere il ben motivato <strong>ed</strong> autorevole giu<strong>di</strong>zio me<strong>di</strong>co<br />

fornito dal summenzionato Istituto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina dello sport e nel basarsi, <strong>di</strong> contro, sul parere<br />

del consulente <strong>di</strong> parte, professor Baima Bollone, che aveva visitato il calciatore soltanto in<br />

epoca successiva <strong>ed</strong> in un contesto <strong>di</strong>verso da quello per cui è causa <strong>ed</strong> in cui ben potevano<br />

essersi aggravate le iniziali con<strong>di</strong>zioni sanitarie dell'atleta. Non poteva inoltre con<strong>di</strong>vidersi né<br />

l'assunto della sentenza impugnata nella parte in cui aveva addebitato al club calcistico <strong>di</strong> non<br />

avere messo a <strong>di</strong>sposizione dell'istituto me<strong>di</strong>co tutta la documentazione relativa alle fratture<br />

<strong>ed</strong> agli interventi subiti dall'atleta, imp<strong>ed</strong>endo in tal modo l'effettuazione <strong>di</strong> una visita<br />

accurata, né ancora l'ulteriore affermazione secondo cui la Spa Novara calcio avrebbe dovuto<br />

prev<strong>ed</strong>ere il verificarsi della frattura in quanto neppure la presenza <strong>di</strong> una rondella nell'arto<br />

del calciatore - costituente un postumo della subita operazione chirurgica - poteva giustificare<br />

detta previsione.<br />

Per concludere, non sussisteva alcun nesso <strong>di</strong> causalità tra il comportamento tenuto dalla<br />

società Novara calcio e l'infortunio subito dal R. e pertanto non poteva ravvisarsi alcuna<br />

violazione dell'articolo 2987 c.c.<br />

1.1. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.<br />

Ai fini <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>nato iter motivazionale appaiano opportune alcune precisazioni intorno alla<br />

in<strong>di</strong>viduazione degli obblighi incombenti sulle società calcistiche a livello professionistico a<br />

tutela della salute dei propri atleti, ad esse vincolati da un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

L'acquisita consapevolezza che nell'esercizio dell'attività sportiva a livello professionistico<br />

l'integrità psico-fisica dell'atleta costituisce elemento pr<strong>ed</strong>ominante per il successo nelle<br />

competizioni ha portato negli ultimi anni le società calcistiche professionistiche, che stipulano<br />

contratti con atleti alla stregua dell'articolo 10 della legge 91/1981, ad inserire nel proprio<br />

organico un sempre maggiore numero <strong>di</strong> persone (massaggiatore, me<strong>di</strong>co sociale e, almeno<br />

per i grossi club, anche psicologo dello sport, specialista nell'alimentazione, ecc.) addette<br />

tutte, pur con <strong>di</strong>versi compiti e con <strong>di</strong>stinte professionalità, a tutelare la salute degli atleti, sia<br />

attraverso la prevenzione degli eventi pregiu<strong>di</strong>zievoli alla loro integrità psico-fisica sia<br />

attraverso la cura dei non infrequenti infortuni e delle malattie, che trovano sovente causa nei<br />

rilevanti sforzi caratterizzanti il gioco del calcio.<br />

Al riguardo è opportuno ricordare come la dottrina specialistica <strong>ed</strong> anche la <strong>giurisprudenza</strong> a<br />

fronte <strong>di</strong> eventi, anche drammatici, subiti dagli atleti in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive e<br />

55


per effetto <strong>di</strong> non <strong>di</strong>agnosticate anomalie fisiche, abbiano sovente fatto riferimento per<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> condotte imprudenti o negligenti ai criteri generali fissati in relazione<br />

all'esercizio della professione sanitaria (cfr. segnatamente per quanto riguarda l'in<strong>di</strong>viduazione<br />

<strong>di</strong> condotte penalmente sanzionabili nell'esercizio dell'attività calcistica: Cassazione penale,<br />

sezione quarta, 9 giugno 1981 relativa alla morte del calciatore Curi del Perugina),<br />

patrocinando l'integrale applicazione dei principi fissati dall'articolo 2236 c.c., <strong>ed</strong><br />

evidenziando altresì come la prudenza e la <strong>di</strong>ligenza non debbano mai <strong>di</strong>fettare nel me<strong>di</strong>co<br />

sportivo tenuto ad adeguare i propri interventi alla natura <strong>ed</strong> al tasso <strong>di</strong> pericolosità<br />

dell'attività prestata. In un siffatto contesto, <strong>di</strong>retto a fare dello sport un sicuro strumento <strong>di</strong><br />

perseguimento della salute <strong>di</strong> coloro che lo praticano e non certo occasione <strong>di</strong> danni<br />

irreversibili, si è anche sottolineato come la condotta del me<strong>di</strong>co sportivo, dal punto <strong>di</strong> vista<br />

dei <strong>di</strong>versi connotati che può assumere la colpa, debba, in ragione alla sua peculiare<br />

specializzazione, essere valutata con maggiore rigore <strong>di</strong> quanto richiesto in relazione<br />

all'operato <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>co generico.<br />

Con riferimento alla valutazione della colpa e della sua graduazione si è poi statuito che è<br />

compito del giu<strong>di</strong>ce stabilire in che misura abbiano influito sull'errore <strong>di</strong>agnostico e <strong>di</strong><br />

conseguenza sulla verificazione dell'evento lesivo, le false e reticenti informazioni rese dagli<br />

atleti, o dai loro allenatori, per il timore <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ere interrotte, con la compromissione della<br />

carriera sportiva, la fonte <strong>di</strong> lauti guadagni e l'agognata aspettativa <strong>di</strong> successi e notorietà.<br />

Circostanze queste che devono indurre gli operatori sportivi a "<strong>di</strong>agnosticare" anche la<br />

<strong>di</strong>ssimulazione dell'atleta e ad accertare - con accurati <strong>ed</strong> attenti esami specialistici - le sue<br />

effettive con<strong>di</strong>zioni e le eventuali controin<strong>di</strong>cazioni (<strong>di</strong> carattere definitivo o temporaneo)<br />

all'agonismo sportivo, che rendano pericolosa la pratica sportiva.<br />

Sul piano poi della in<strong>di</strong>viduazione dei soggetti responsabili degli eventi lesivi subiti<br />

dall'atleta, per carenza dei necessari accertamenti sanitari e/o per errori nelle <strong>di</strong>agnosi e nelle<br />

terapie prescritte, si è evidenziato in dottrina come le società sportive (o la f<strong>ed</strong>erazione ove si<br />

tratti <strong>di</strong> sinistri accaduti nello svolgimento delle competizioni <strong>di</strong> squadre nazionali) possano<br />

essere chiamate a rispondere alla stregua dell'articolo 2409 c.c. (in base ai quali i committenti<br />

sono responsabili dei fatti illeciti dei loro commessi, nell'esercizio delle incombenze cui sono<br />

a<strong>di</strong>biti) e come le suddette società nella sfera contrattuale possano essere assoggettate anche al<br />

<strong>di</strong>sposto dell'articolo 1228 c.c., in base al quale il debitore che, nell'adempimento<br />

dell'obbligazione, si avvale dell'opera <strong>di</strong> terzi è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o<br />

colposi <strong>di</strong> costoro.<br />

1.2. Sotto altro versante va sottolineato come l'accertamento dello stato <strong>di</strong> salute dell'atleta<br />

vada condotto a tutto campo sperimentando, a fronte <strong>di</strong> situazioni dubbie, tutte le più<br />

aggiornate tecniche idonee a <strong>di</strong>svelarne l'effettiva con<strong>di</strong>zione.<br />

Una simile conclusione trova confronto anche nel <strong>di</strong>sposto dell'articolo 2087 c.c. che - come<br />

ha più volte affermato questa Corte - si atteggia come norma <strong>di</strong> chiusura del sistema<br />

antinfortunistico nel senso che anche dove faccia <strong>di</strong>fetto una specifica norma preventiva, la<br />

<strong>di</strong>sposizione suddetta impone al datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> adottare comunque le misure generali <strong>di</strong><br />

prudenza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e <strong>di</strong><br />

esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (cfr. ex plurimis: Cassazione 11427/00;<br />

12863/98; 6169/98; 4721/98; 7636/96). A tale riguardo non può mancarsi <strong>di</strong> osservare che<br />

ogni <strong>di</strong>sciplina sportiva che, come il calcio, rende frequente lo scontro fisico tra contendenti e<br />

che per il suo accentuato agonismo porta non <strong>di</strong> rado alla consumazione <strong>di</strong> falli <strong>di</strong> gioco<br />

improntati a condotte violente, giustifica una ampia operatività nel settore in oggetto del citato<br />

56


articolo 2087 c.c., dovendosi le cautele a tutela della salute - cui è tenuto il datore <strong>di</strong> lavoro -<br />

parametrare sulla specifica pericolosità dell'attività svolta dallo sportivo professionista, che<br />

deve essere controllato e seguito a livello me<strong>di</strong>co con continuità <strong>ed</strong> anche nel momento in cui,<br />

in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> s<strong>ed</strong>ute <strong>di</strong> allenamento e <strong>di</strong> ritiro precampionato, svolge la propria attività, avendo la<br />

realtà fattuale mostrato come interventi solleciti siano serviti ad impe<strong>di</strong>re la consumazione <strong>di</strong><br />

eventi lesivi <strong>di</strong> particolare gravità <strong>ed</strong>, in qualche occasione, ad evitare finanche la morte<br />

dell'atleta (cfr. più in generale, per la statuizione che gli obblighi facenti capo sul datore <strong>di</strong><br />

lavoro a tutela della salute dei suoi <strong>di</strong>pendenti vanno commisurati alla specificità del lavoro<br />

<strong>ed</strong> alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui la prestazione deve essere resa, Cassazione<br />

11427/00 citata).<br />

2. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte deve ritenersi che la sentenza si sottrae ad<br />

ogni censura.<br />

Ed infatti, come si è visto, il Tribunale <strong>di</strong> Novara ha addebitato alla società ricorrente una<br />

condotta illegittima sotto due versanti: da un lato ha rimproverato al sodalizio sportivo <strong>di</strong> non<br />

avere messo l'Istituto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina dello sport <strong>di</strong> Torino in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> conoscere la vera e<br />

travagliata storia clinica del R. al fine <strong>di</strong> pervenire ad accertamenti più completi <strong>ed</strong> esaurienti<br />

<strong>di</strong> quelli in realtà svolti; e dall'altro lato ha addebitato alla società <strong>di</strong> non avere seguito<br />

l'evoluzione dello stato <strong>di</strong> salute del R. che imponeva invece - anche in ragione del delicato<br />

intervento chirurgico già subito dal giocatore e dei rischi connessi alla ripresa dell'attività<br />

agonistica - una continuità <strong>di</strong> controlli al fine <strong>di</strong> prevenire rischi <strong>di</strong> nuovi infortuni e/o<br />

aggravamenti delle lesioni in prec<strong>ed</strong>enza subite.<br />

Le conclusioni cui è pervenuto il giu<strong>di</strong>ce d'appello, per essere il corollario <strong>di</strong> una attenta<br />

valutazione delle risultanze processuali e <strong>di</strong> una esauriente ricostruzione dei fatti <strong>di</strong> causa, si<br />

sottraggono ad ogni critica in questa s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità.<br />

Dette conclusioni appaiono rispettose anche delle norme e dei principi giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>sciplinanti<br />

l'attività sportiva degli atleti <strong>di</strong>pendenti dalle società calcistiche professionistiche, non<br />

potendo in contrario addursi, come ha fatto la società ricorrente, la circostanza che l'Istituto <strong>di</strong><br />

me<strong>di</strong>cina dello sport - istituto <strong>di</strong> estrema affidabilità dal punto <strong>di</strong> vista scientifico - solo pochi<br />

giorni prima dell'ultimo incidente, che aveva decretato la fine della carriera del R., aveva<br />

valutato quest'ultimo fisicamente integro e, quin<strong>di</strong>, idoneo alla prosecuzione dell'attività<br />

agonistica<br />

L'articolo 7 della legge 91/1981 sul professionismo sportivo, nel dettare <strong>di</strong>sposizioni a tutela<br />

dell'integrità fisica degli atleti statuisce tra l'altro che l'attività <strong>di</strong> costoro è svolta sotto il<br />

controllo me<strong>di</strong>co secondo modalità previste dalle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali <strong>ed</strong> approvate<br />

dal Ministero della sanità (cfr. comma 1), e contempla l'istituzione <strong>di</strong> una sch<strong>ed</strong>a sanitaria per<br />

ogni atleta, da aggiornare perio<strong>di</strong>camente e da custo<strong>di</strong>re a cura della società sportiva (cfr.<br />

commi 2, 3 e 4).<br />

Il decreto ministeriale 15 marzo 1995 (contenente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi<br />

professionisti, pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale n. 98 del 28 aprile 1995)<br />

stabilisce, a sua volta: che l'esercizio dell'attività sportiva professionistica è subor<strong>di</strong>nata al<br />

possesso del certificato <strong>di</strong> idoneità, che accompagna l'atleta per l'intera durata della sua<br />

attività sportiva (articolo 1, commi 2 e 3); che il me<strong>di</strong>co sociale, "responsabile sanitario della<br />

società sportiva professionistica" (articolo 6), è tenuto alla effettuazione perio<strong>di</strong>ca dei<br />

controlli <strong>ed</strong> accertamenti clinici previsti e ad ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga<br />

57


opportuno, oltre che "alla verifica costante dello stato <strong>di</strong> salute dell'atleta e dell'esistenza <strong>di</strong><br />

eventuali controin<strong>di</strong>cazioni, anche temporanee alla pratica dell'attività professionale" (articolo<br />

7, comma 2); che lo stesso professionista è anche obbligato alla custo<strong>di</strong>a personale della<br />

cartella clinica "per l'intero periodo del rapporto <strong>di</strong> lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con<br />

il vincolo del segreto personale e nel rispetto <strong>di</strong> ogni altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge" (articolo 7,<br />

comma 3).<br />

Alla luce della normativa ora riportata - che attesta una costante preoccupazione degli<br />

organismi statali a che l'agonismo sportivo non costituisca occasione <strong>di</strong> lesioni alla integrità<br />

psico-fisica dell'atleta - appare ineccepibile l'assunto della impugnata sentenza, che ha ritenuto<br />

rilevante ai fini della configurabilità della condotta colposa della società ricorrente la<br />

circostanza che detta società, che era a conoscenza (o che doveva esserlo) <strong>di</strong> tutta la storia<br />

clinica del R., non ha compiutamente notiziato l'Istituto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina dello sport dell'anamnesi<br />

lavorativa del calciatore e degli infortuni dallo stesso subiti così causando, o almeno<br />

agevolando, il grave errore <strong>di</strong>agnostico <strong>di</strong> detto istituto.<br />

E sempre alla luce della in<strong>di</strong>cata normativa appare ineccepibile la sentenza impugnata anche<br />

nella parte in cui ha addebitato alla società <strong>di</strong> non avere operato un controllo me<strong>di</strong>co all'inizio<br />

del ritiro precampionato sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute del R..<br />

Se, invero, è regola <strong>di</strong> comune prudenza operare accertamenti e controlli me<strong>di</strong>ci nei riguar<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> tutti i calciatori, che si apprestano con il ritiro precampionato a riprendere sforzi fisici <strong>di</strong><br />

notevole intensità, detti accertamenti e controlli risultano particolarmente doverosi nei<br />

confronti <strong>di</strong> quegli atleti che hanno subito gravi infortuni e delle cui non ottimali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

salute sono già a conoscenza le società sportive <strong>di</strong> appartenenza.<br />

3. Con il secondo motivo la società ricorrente d<strong>ed</strong>uce falsa applicazione degli articoli 2043,<br />

2056 e 2057 c.c.<br />

In particolare d<strong>ed</strong>uce che il tribunale ha quantificato il danno sulla base <strong>di</strong> una retribuzione<br />

annua <strong>di</strong> lire 40.000.000 laddove la retribuzione del R. ammontava nell'anno 1988/1989 a lire<br />

25.200.000. Per <strong>di</strong> più il R. dopo l'infortunio aveva trovato un impiego in una <strong>di</strong>tta per cui in<br />

termini r<strong>ed</strong><strong>di</strong>tuali non aveva subito alcun danno sicché la somma <strong>di</strong> lire 300.000.000 liquidata<br />

al calciatore doveva considerarsi assolutamente sproporzionata. Non corrispondeva, infine, al<br />

vero che i conteggi non fossero stati contestati atteso che già nella comparsa <strong>di</strong> costituzione<br />

davanti al pretore <strong>di</strong> Novara la somma richiesta dalla controparte era stata definita "irreale <strong>ed</strong><br />

incongrua".<br />

Anche detto motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.<br />

Questa Corte, a Sezioni unite, ha <strong>di</strong> recente statuito che nel rito del lavoro il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del cre<strong>di</strong>to<br />

oggetto <strong>di</strong> domanda <strong>di</strong> condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in ra<strong>di</strong>ce l'esistenza<br />

del cre<strong>di</strong>to avversario, può avere rilievo quando si riferisca a fatti e non semplicemente alle<br />

regole legali o contrattuali <strong>di</strong> elaborazione dei conteggi m<strong>ed</strong>esimi (cfr. al riguardo Cassazione,<br />

Sezioni unite, 761/02).<br />

Tale statuizione che va inquadrata nel rito del lavoro - caratterizzato da preclusioni, pure<br />

ricordate dalla suddetta decisione, scaturenti dalle prescrizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 414 e 416<br />

c.p.c. nonché dai poteri d'ufficio del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> cui agli articoli 421, secondo comma,<br />

58


e 437, secondo comma c.p.c. - porta a concludere che la contestazione dei conteggi (sviluppati<br />

contabilmente da una apposita perizia), su cui si articola la domanda attrice, assume rilievo<br />

solo nel caso in cui vengano richiamati ai fini <strong>di</strong> detta contestazione circostanze fattuali,<br />

suscettibili <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare la non congruità e la non corrispondenza al vero <strong>di</strong> detti conteggi.<br />

Dette circostanze devono però essere, prima, d<strong>ed</strong>otte <strong>ed</strong> in<strong>di</strong>viduate nelle loro specifiche<br />

modalità nella memoria <strong>di</strong> costituzione ex articolo 416 c.p.c. e, poi, provate, o devono essere<br />

state comunque acquisite al processo e successivamente provate a seguito dell'esercizio dei<br />

poteri ufficiosi da parte del giu<strong>di</strong>ce del lavoro.<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie a fronte delle pretese del R., quantificate sulla base <strong>di</strong> una retribuzione<br />

annua <strong>di</strong> 40 milioni <strong>ed</strong> a fronte delle operazioni peritali che hanno tenuto conto <strong>di</strong> tale dato<br />

contabile, la società Calcio Novara si è limitata, in tutto il giu<strong>di</strong>zio, ad una contestazione del<br />

tutto generica della domanda attrice senza in<strong>di</strong>care in alcun modo gli elementi fattuali<br />

attestanti la fondatezza del proprio assunto e senza che dette circostanze (retribuzione annua<br />

<strong>di</strong> entità inferiore a quella in<strong>di</strong>viduata dall'attore; emolumenti percepiti dal calciatore<br />

successivamente alla risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro sportivo e <strong>di</strong> cui si assume la<br />

detraibilità) abbiano formato in alcun modo oggetto <strong>di</strong> prova ad iniziativa della società o del<br />

giu<strong>di</strong>ce nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio.<br />

Non è consentito, infine, dubitare della legittimità nel caso <strong>di</strong> specie del ricorso alla<br />

liquidazione equitativa dei danni subiti dal R., atteso che, giusta quanto più volte riba<strong>di</strong>to da<br />

questa Corte, l'esercizio in concreto del potere <strong>di</strong>screzionale conferito al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> liquidare il<br />

danno, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e dell'articolo 432 c.p.c., non è suscettibile <strong>di</strong><br />

sindacato in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità quando la motivazione della decisione <strong>di</strong>a adeguatamente<br />

conto dell'uso <strong>di</strong> tale facoltà, in<strong>di</strong>cando il processo logico e valutativo seguito (cfr. ex<br />

plurimis: Cassazione 8807/01; 409/00) <strong>ed</strong> essendo sufficiente che l'accertamento del giu<strong>di</strong>ce<br />

sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr.<br />

Cassazione 409/00 citata).<br />

4. La società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del<br />

presente giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cassazione, liquidate unitamente agli onorari <strong>di</strong>fensivi, come in<br />

<strong>di</strong>spositivo.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del<br />

presente giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cassazione, liquidate in euro 13,00, oltre euro 1.500,00<br />

(millecinquecento) per onorari <strong>di</strong>fensivi.<br />

59


CASS. SEZ. V PEN., SENT. N. 46764/04 (DOPING - CASO GILLET)<br />

SENTENZA<br />

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale <strong>di</strong> Bari avverso la<br />

sentenza del Tribunale <strong>di</strong> Bari in data 24.10.2003 con cui Gillet Jean Francois Gilbert, nato a<br />

Liegi (Belgio) il 31.05.1979, è stato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato<br />

dall'imputazione <strong>di</strong> cui agli art. 2 e 9 della legge 14.12.2000 n. 376;<br />

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;<br />

U<strong>di</strong>ta in pubblica u<strong>di</strong>enza la relazione del Consigliere dott. Clau<strong>di</strong>a Squassoni;<br />

Sentito il PM nella persona del PG dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento<br />

con rinvio della sentenza impugnata;<br />

Sentito il <strong>di</strong>fensore dell'imputato avv. Salvatore D'Alesio, il quale ha chiesto il rigetto del<br />

ricorso;<br />

osserva<br />

Con sentenza 24.10.2003 il Tribunale <strong>di</strong> Bari assolveva perché il fatto non è previsto dalla<br />

legge come reato Jean Francois Gilbert Gillet dall'imputazione <strong>di</strong> cui agli art. 2 e 9 della legge<br />

n. 376/2000 per avere assunto sostanze biologicamente e farmacologicamente attive<br />

ricomprese nella classe C degli agenti anabolizzanti della "Lista <strong>di</strong> riferimento delle classi<br />

farmacologiche <strong>di</strong> sostanze dopanti e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping vietati" (allegato alla Convenzione<br />

europea contro il doping nello sport del 16.11.1989, ratificata ai sensi della legge 29<br />

novembre 1995 n.522), comportanti la presenza nelle urine <strong>di</strong> una concentrazione <strong>di</strong> 19norandrosterone<br />

e <strong>di</strong> 19-noreticolanolone (steroi<strong>di</strong> anabolizzanti), rispettivamente, <strong>di</strong> almeno<br />

7,35 nanogrammi/millilitro e 4,53 nanogrammi/mÙlilitro, non giustificate da con<strong>di</strong>zioni<br />

patologiche, e idonee a mo<strong>di</strong>ficare le con<strong>di</strong>zioni psicofisiche e biologiche dell'organismo,<br />

al fine <strong>di</strong> alterare le proprie prestazioni agonistiche, con l'aggravante <strong>di</strong> avere commesso il<br />

fatto, in Bari e in epoca prossima alla data 21.01.2001, nella qualità <strong>di</strong> tesserato della società<br />

Bari Calcio affiliata alla F<strong>ed</strong>erazione Italiana Gioco Calcio.<br />

Il Tribunale, ritenuta la sussistenza del fatto materiale, si riportava ai lavori preparatori <strong>ed</strong><br />

alla lettura sistematica delle <strong>di</strong>sposizioni per attribuire all'emanando decreto ministeriale <strong>di</strong><br />

classificazione delle sostanze dopanti, menzionato nell'alt. 2, comma 1, della legge citata,<br />

natura costitutiva e non ricognitiva, sicché escludeva che il reato fosse configurabile prima<br />

dell'emissione <strong>di</strong> tale decreto su proposta della Commissione per la vigilanza <strong>ed</strong> il controllo<br />

sul doping, <strong>di</strong> cui al successivo art. 3., alla quale la legge attribuiva il compito <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e<br />

sud<strong>di</strong>videre le sostanze, stabilendo "vincoli e <strong>di</strong>rettive pregnanti <strong>ed</strong> effettivi alla<br />

regolamentazione subor<strong>di</strong>nata".<br />

Secondo il primo giu<strong>di</strong>ce, il legislatore, ispirandosi alla tecnica legislativa adottata in materia<br />

<strong>di</strong> stupefacenti, aveva delineato una fattispecie criminosa incompleta nei suoi elementi<br />

essenziali, mancando l'in<strong>di</strong>viduazione e la classificazione delle sostanze dopanti riservata<br />

alle future determinazioni della Commissione e, a garanzia del rispetto del principio della<br />

riserva <strong>di</strong> legge, aveva stabilito precisi criteri <strong>di</strong> riferimento fortemente delimitandone l'ambito<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità.<br />

60


Proponeva ricorso per cassazione per saltum il PM denunciando erronea applicazione della<br />

legge penale poiché gli art. 2 e 9, comma 1, della legge n. 376/2000 contemplano sia il<br />

precetto sia la sanzione, mentre la prevista emanazione del decreto non ne con<strong>di</strong>ziona<br />

l'operatività.<br />

Il decreto ha natura classificatoria essendo demandato alla commissione il compito <strong>di</strong> ripartire<br />

in classi le sostanze dopanti e non quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduarle.<br />

La norma, infatti, aveva in<strong>di</strong>cato con chiarezza le fonti <strong>di</strong> riferimento per tale in<strong>di</strong>viduazione.<br />

Chi<strong>ed</strong>eva l'annullamento della sentenza. Il ricorso è fondato.<br />

Con l'entrata in vigore della legge n. 376/2000 sono considerati reati <strong>di</strong> doping sportivo la<br />

"somministrazione o l'assunzione <strong>di</strong> formaci o <strong>di</strong> sostanze biologicamente o<br />

farmalogicamente attive, nonché la sottoposizione a pratiche me<strong>di</strong>che non giustificate da<br />

con<strong>di</strong>zioni patologiche <strong>ed</strong> idonee a mo<strong>di</strong>ficare le con<strong>di</strong>zioni psicofisiche o biologiche<br />

dell'organismo al fine <strong>di</strong> alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" (art. 1 comma 2).<br />

I farmaci, le sostanze e le pratiche oggetto delle suddette fattispecie <strong>di</strong> doping, ai sensi dell'alt.<br />

2, comma 1, "sono ripartiti in classi da approvare con decreto ministeriale, da pubblicare<br />

nella G. U., su proposta della Commissione <strong>di</strong> cui all'art. 3.<br />

La ripartizione delle classi dopanti deve essere effettuata (art. 2, comma 1) "anche nel<br />

rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, ratificata ai sensi della<br />

citata legge 29 novembre 1995 n.522 e delle in<strong>di</strong>cazioni del Comitato olimpico<br />

inter<strong>nazionale</strong> (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo"... "sulla<br />

base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche".<br />

L'art. 9 stabilisce la pena della reclusione e della multa per le fattispecie <strong>di</strong> reato aventi<br />

come oggetto materiale "i formaci e le sostanze ricompresi nette classi previste aìl'art. 2,<br />

comma F.<br />

Tale quadro normativo, unitamente al solenne richiamo, contenuto nell'art. 1, comma 1, "al<br />

rispetto dei prìncipi etici e dei valori <strong>ed</strong>ucativi richiamati dalla convenzione contro il<br />

doping, con appen<strong>di</strong>ce, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della<br />

legge 29 novembre 1995 ». 522", depone per l'imme<strong>di</strong>ata portata precettiva della norma,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dall'emanazione del menzionato decreto ministeriale.<br />

Infatti, è chiaramente delineata la fattispecie criminosa alla stregua della precisa in<strong>di</strong>viduazione<br />

dei farmaci e delle sostanze vietati, come previsto dalle <strong>di</strong>sposizioni della Convenzione già<br />

introdotte nell'or<strong>di</strong>namento con legge n. 522/1995.<br />

Stabilito che le sostanze dopanti sono quelle elencate nella richiamata legge <strong>di</strong> ratifica, sicché<br />

non occorrono ulteriori proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> verifica tecnica, la congiunzione coor<strong>di</strong>nativa "anche"<br />

riconosce alla Commissione il compito <strong>di</strong> integrare l'elenco riportato nell'appen<strong>di</strong>ce della<br />

stessa legge ove siano in<strong>di</strong>viduabili altre sostanze idonee a mo<strong>di</strong>ficare le con<strong>di</strong>zioni<br />

psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine <strong>di</strong> alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.<br />

In sostanza, le fattispecie criminose <strong>di</strong> doping sportivo sono configurabili sin dall'entrata in<br />

vigore della legge citata ove siano somministrate o assunte le sostanze comprese nell'elenco<br />

posto in appen<strong>di</strong>ce della legge <strong>di</strong> ratifica; elenco che comprende "le classi <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong> doping<br />

61


e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti e che<br />

figurano su liste approvate dal gruppo <strong>di</strong> vigilanza in virtù dell'ari, 11b" e che riproduce<br />

"le classi <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> doping e dei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping adotta dal CIO nell'aprile del 1989",<br />

come risulta dalla nota inserita in calce all'elenco.<br />

L'intervento della Commissione soprain<strong>di</strong>cata non è necessario per integrare, quale fonte<br />

tecnica secondaria, il precetto penale, sia perché il testo normativo, che in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> lavori<br />

preparatori attribuiva alla stessa la competenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduarle sostanze, è stato mo<strong>di</strong>ficato in<br />

senso nettamente riduttivo, sia perché una cogente <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge ha già in<strong>di</strong>viduato<br />

le sostanze costituenti doping sportivo elencandole per classi (stimolanti, analgesici narcotici,<br />

steroi<strong>di</strong> anabolizzanti, beta bloccanti, <strong>di</strong>uretici, ormoni pepti<strong>di</strong>ci e affini).<br />

Quin<strong>di</strong>, l'attività <strong>di</strong> ripartizione in classi, "sulla base delle caratteristiche chimìcofarmacologiche",<br />

delle sostanze dopanti, preventivamente in<strong>di</strong>viduate alla stregua della più<br />

volte richiamata legge <strong>di</strong> ratifica della Convenzione, ha carattere meramente ricognitivo e<br />

classificatorio e non può produrre effetto <strong>di</strong> sorta sulla configurabilità dei reati.<br />

Ciò trova significative conferme.<br />

La <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2 della legge n. 522/1955 stabilisce che "fin quando una lista <strong>di</strong><br />

classi farmacologicamente vietate <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong> doping e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping non è stata<br />

approvata dal gruppo <strong>di</strong> vigilanza in virtù dell'art. 11.1b sarà applicabile la lista <strong>di</strong><br />

riferimento contenuta nell'annesso alla presente convenzione".<br />

Dalla norma si evince che l'inclusione <strong>di</strong> sostanze nell'elenco delle classi <strong>di</strong> sostanze dopanti,<br />

allegate alla convenzione ratificata, vale a connotarle come tali, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dall'approvazione da parte del gruppo <strong>di</strong> vigilanza.<br />

Anche in assenza d'esplicita riproposizione, la suddetta puntualizzazione si riverbera sul<br />

nuovo testo normativo,stante l'insussistenza <strong>di</strong> valide ragioni per sospenderne l'efficacia con<br />

riferimento alle condotte vietate che abbiano oggetto le sostanze dopanti in<strong>di</strong>viduate dal CIO<br />

e dal legislatore <strong>nazionale</strong> che le ha riconosciute tali e le ha inserite in un'apposita lista.<br />

Inoltre, il decreto ministeriale emesso il 15 ottobre 2002 e pubblicato nella GU n. 278<br />

del 27.11.2002, nell'enunciare i criteri <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione e <strong>di</strong> aggiornamento della lista delle<br />

classi delle sostanze dopanti, ha espressamente richiamato <strong>ed</strong> applicato le <strong>di</strong>sposizioni della<br />

Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, ratificata dalla legge n. 522/1995, le in<strong>di</strong>cazioni del CIO e<br />

l'emendamento 14 agosto 2001 all'allegato della Convenzione europea contro il doping nello<br />

sport dello novembre 1989.<br />

La ripartizione in classi delle sostanze dopanti, pur evocata dalle <strong>di</strong>sposizioni penali <strong>di</strong> cui<br />

all'articolo 9 comma 1, non può, quin<strong>di</strong>, con<strong>di</strong>zionare l'operatività delle norme introduttive<br />

dei reati <strong>di</strong> doping, per essere state tali sostanze già in<strong>di</strong>viduate me<strong>di</strong>ante inclusione nella lista<br />

inserita nella legge dì ratifica.<br />

Tale soluzione non intacca il principio della riserva <strong>di</strong> legge perché ancorata a parametri<br />

normativi espressamente richiamati dalla legge n. 37672000 (sicché al giu<strong>di</strong>ce non è attribuito<br />

alcun margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità per l'in<strong>di</strong>viduazione delle sostanze dopanti), né quello <strong>di</strong><br />

tassatività perché il novum non può estendersi alla somministrazione o all'assunzione <strong>di</strong><br />

sostanze <strong>di</strong>verse da quelle legalmente pr<strong>ed</strong>eterminate.<br />

62


In linea, pertanto, con le prec<strong>ed</strong>enti decisioni <strong>di</strong> questa Corte (Cass. Sez. III, 20.03.2002,<br />

Gariazzo; Cass. Sez. VI, 20.02.2003, Frisighelli) che, pur non trattando specificamente la<br />

questione <strong>di</strong>anzi risolta, hanno dato per scontata la sussistenza dei reati <strong>di</strong> doping in assenza<br />

del decreto <strong>di</strong> ripartizione in classi delle sostanze dopanti <strong>di</strong> cui all'art. 2, comma 1, della<br />

legge n. 376/2000, va affermato che l'art. 9, comma 1, della stessa legge punisce<br />

l'assunzione, intervenuta prima dell'emanazione del suddetto decreto, dì fermaci inclusi<br />

nell'elenco <strong>di</strong> riferimento delle classi farmacologiche <strong>di</strong> sostanze e meto<strong>di</strong> doping posto in<br />

appen<strong>di</strong>ce alla legge 29.11.1995 n. 522.<br />

La sentenza impugnata va, quin<strong>di</strong>, annullata con rinvio alla Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Bari che si<br />

atterrà all'enunciato principio.<br />

PQM<br />

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Bari.<br />

Cosi deciso in Roma nella pubblica u<strong>di</strong>enza del 4.11.2004.<br />

63


CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZ. II, SENT. 12 GENNAIO 2006, N. C-246/04<br />

(OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO<br />

DI LUCRO - SESTA DIRETTIVA)<br />

Sentenza<br />

1 La domanda <strong>di</strong> pronuncia pregiu<strong>di</strong>ziale verte sull'interpretazione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell'art. 13, parti B. lett. b), e C, della sesta <strong>di</strong>rettiva del Consiglio 17 maggio<br />

1977, 77/388/CEE, in materia <strong>di</strong> armonizzazione delle legislazioni degli Stati<br />

membri relative alle imposte sulla cifra <strong>di</strong> affari – Sistema comune <strong>di</strong> imposta sul<br />

valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la "sesta<br />

<strong>di</strong>rettiva").<br />

2 Questa domanda è stata presentata nell'ambito <strong>di</strong> una controversia tra la T. e la<br />

Finanzlandes<strong>di</strong>rektion für Oberösterreich, vertente sulla possibilità per<br />

un'associazione sportiva senza scopo <strong>di</strong> lucro che <strong>di</strong>a in locazione un bene immobile<br />

<strong>di</strong> esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per l'imposizione accordato ai soggetti passivi dal<br />

legislatore <strong>nazionale</strong> ai sensi dell'art. 13, parte C, lett. a), della sesta <strong>di</strong>rettiva.<br />

Contesto<br />

normativo<br />

La normativa comunitaria<br />

3 L'art. 13, parte A, n. 1, della sesta <strong>di</strong>rettiva così recita:<br />

"Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle<br />

con<strong>di</strong>zioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle<br />

esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione <strong>ed</strong><br />

abuso:<br />

(...)<br />

m) talune prestazioni <strong>di</strong> servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o<br />

dell'<strong>ed</strong>ucazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone<br />

che esercitano lo sport o l'<strong>ed</strong>ucazione fisica;"<br />

4 Ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta <strong>di</strong>rettiva, l'affitto e la locazione <strong>di</strong><br />

beni immobili, ad eccezione <strong>di</strong> talune operazioni irrilevanti per la fattispecie, sono<br />

esenti.<br />

5 L'art. 13, parte C, della m<strong>ed</strong>esima <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong>spone quanto segue:<br />

"Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per<br />

l'imposizione nel caso <strong>di</strong>:<br />

a) affitto e locazione <strong>di</strong> beni immobili;<br />

(...)<br />

Gli Stati membri possono restringere la portata del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione e ne<br />

stabiliscono le modalità <strong>di</strong> esercizio".<br />

La normativa <strong>nazionale</strong><br />

6 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, sub 14, della legge del 1994 relativa all'imposta sulla<br />

cifra d'affari (Umsatzsteuergesetz, in prosieguo: l'"UStG del 1994"), le operazioni<br />

effettuate da associazioni senza scopo <strong>di</strong> lucro aventi come scopo statutario<br />

l'esercizio o la promozione dell'<strong>ed</strong>ucazione fisica sono esenti dall'imposta sul valore<br />

aggiunto (in prosieguo: l'"IVA") <strong>ed</strong> è esclusa la d<strong>ed</strong>uzione delle imposte versate a<br />

monte. Tale esenzione non si applica alle prestazioni eseguite nell'ambito <strong>di</strong><br />

un'impresa agricola e forestale, o <strong>di</strong> un'impresa artigianale, industriale o commerciale,<br />

ai sensi dell'art. 45, n. 3, del co<strong>di</strong>ce f<strong>ed</strong>erale delle imposte (Bundesabgabenordnung).<br />

64


7 L'art. 6, n. 1, sub 16, UStG del 1994 esenta le operazioni <strong>di</strong> affitto e locazione<br />

relative a beni immobili. La messa a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> uffici e altri locali è equiparata<br />

all'affitto o alla locazione <strong>di</strong> beni immobili.<br />

8 Ai sensi dell'art. 6, n. 2, UStG del 1994, un impren<strong>di</strong>tore può decidere se<br />

assoggettare ad IVA un'operazione esente ai sensi del n. 1, sub 16 del m<strong>ed</strong>esimo<br />

articolo.<br />

9 L'art. 6, n. 1, sub 27, UStG del 1994 esenta le operazioni effettuate dai piccoli<br />

impren<strong>di</strong>tori. Ai sensi del n. 3 del m<strong>ed</strong>esimo articolo, l'impren<strong>di</strong>tore, le cui operazioni<br />

sono esenti ai sensi dell'art. 6, n. 1, sub 27, UStG del 1994, può rinunciare<br />

all'applicazione <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione inviando una <strong>di</strong>chiarazione scritta al<br />

Finanzamt (Ufficio delle imposte).<br />

Controversia principale e questioni pregiu<strong>di</strong>ziali<br />

10 La ricorrente nella causa principale è un'associazione sportiva classificata come<br />

associazione senza scopo <strong>di</strong> lucro. Nel 1997 ha iniziato lavori <strong>di</strong> costruzione<br />

<strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio annesso alla s<strong>ed</strong>e dell'associazione, <strong>di</strong> cui una parte era riservata<br />

alle attività sportive, mentre l'altra parte, <strong>di</strong> superficie pari a circa un quarto della<br />

superficie totale dell'e<strong>di</strong>ficio annesso, doveva essere utilizzata come bar e doveva<br />

essere data in locazione ad un gestore. Nella <strong>di</strong>chiarazione IVA del 1997<br />

l'associazione ha effettuato d<strong>ed</strong>uzioni per un importo totale pari a ATS 39.285;<br />

corrispondente all'IVA versata a monte esclusivamente per la parte dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

annesso destinato alla gestione del bar. Ha rinunciato all'applicazione dell'art. 6,<br />

n. 1, sub 27, UStG del 1994, relativo ai piccoli impren<strong>di</strong>tori.<br />

11 Con decisione 27 agosto 1999 il Finanzamt ha rifiutato tali d<strong>ed</strong>uzioni con la<br />

motivazione che un'associazione sportiva esente ai sensi dell'art. 6, n. 1, sub 14,<br />

UStG del 1994 senza beneficiare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto a d<strong>ed</strong>uzione, non poteva rinunciare,<br />

avvalendosi del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione, all'esenzione delle operazioni <strong>di</strong> locazione e<br />

affitto <strong>di</strong> beni immobili. L'esenzione personale prevista per le associazioni sportive<br />

senza scopo <strong>di</strong> lucro all'art. 6, n. 1, sub 14, UStG del 1994 prevarrebbe<br />

sull'esenzione delle operazioni <strong>di</strong> locazione e affitto <strong>di</strong> immobili <strong>di</strong> cui all'art. 6, n. 1,<br />

sub 16, UStG del 1994.<br />

12 Il ricorso proposto contro tale decisione è stato respinto in quanto infondato poiché<br />

l'art. 6, n. 1, sub 14, UStG del 1994 prevarrebbe, in quanto legge speciale, sull'art. 6, n.<br />

1, sub 16, della m<strong>ed</strong>esima legge. Secondo il Finanzamt, il fatto che l'associazione<br />

sportiva abbia rinunciato alle norme applicabili ai piccoli impren<strong>di</strong>tori non ha affatto<br />

mo<strong>di</strong>ficato la situazione giuri<strong>di</strong>ca in questione.<br />

13 La ricorrente ha impugnato tale decisione <strong>di</strong>nanzi al Verwaltungsgerichtshof. Nella sua<br />

or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rinvio, tale giu<strong>di</strong>ce ha affermato che l'esenzione dei servizi forniti a<br />

persone che non praticano lo sport o l'<strong>ed</strong>ucazione fisica, come la locazione o la<br />

concessione <strong>di</strong> un bar, non rientra nell'ambito <strong>di</strong> applicazione dell'art. 13, parte<br />

A, n. 1, lett. m), della sesta <strong>di</strong>rettiva, e non può quin<strong>di</strong> essere fondata su tale<br />

<strong>di</strong>sposizione. Essa si è chiesta tuttavia se l'esenzione delle operazioni <strong>di</strong> locazione<br />

o <strong>di</strong> affitto effettuate da associazioni sportive senza scopo <strong>di</strong> lucro potesse essere<br />

fondata sull'art. 13, parte B, lett. b), <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>rettiva.<br />

14 Dopo aver accertato che l'UStG 1994 non offriva alle associazioni sportive alcuna<br />

possibilità <strong>di</strong> optare per l'assoggettamento ad imposta delle loro operazioni <strong>di</strong><br />

locazione e <strong>di</strong> affitto, il giu<strong>di</strong>ce del rinvio si è interrogato anche<br />

sull'interpretazione dell'art. 13, parte C, della sesta <strong>di</strong>rettiva e sulla possibilità <strong>di</strong><br />

escludere taluni soggetti passivi dalla possibilità offerta ad altri soggetti passivi <strong>di</strong><br />

optare per l'imposizione.<br />

65


15 Ciò premesso il Verwaltungsgerichtshof ha deciso <strong>di</strong> sospendere il proce<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong><br />

sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiu<strong>di</strong>ziali:<br />

"1) Se uno Stato membro debba esercitare la sua facoltà, prevista dall'art. 13, parte<br />

C, della sesta <strong>di</strong>rettiva (...), <strong>di</strong> conc<strong>ed</strong>ere al soggetto passivo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per<br />

l'imposizione, nonostante l'esenzione stabilita dall'art. 13, parte B, lett. b), (<strong>di</strong> questa)<br />

<strong>di</strong>rettiva per la locazione <strong>di</strong> immobili solo in modo unitario, oppure esso possa<br />

effettuare una <strong>di</strong>stinzione basata sul tipo <strong>di</strong> operazioni o sulle categorie <strong>di</strong> soggetti<br />

passivi;<br />

2) Se il combinato <strong>di</strong>sposto dell'art. 13, parte B, lett. b) e della parte C, lett. a), della<br />

(sesta) <strong>di</strong>rettiva autorizzi uno Stato membro ad adottare una <strong>di</strong>sciplina come quella<br />

prevista dal combinato <strong>di</strong>sposto dell'art. 6, n. 1, sub 14, dell'UStG del 1994 e dell'art.<br />

6, n. 1, sub 16, UStG del 1994, secondo cui la possibilità <strong>di</strong> optare per l'imposizione <strong>di</strong><br />

operazioni <strong>di</strong> locazione e affitto, viene limitata in modo tale da escluderne le<br />

associazioni sportive senza scopo <strong>di</strong> lucro".<br />

16 L'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rinvio aveva ad oggetto anche una controversia tra la sig.ra<br />

E. e la Finanzlandes<strong>di</strong>rektion für Tirol e, in tale contesto, il giu<strong>di</strong>ce aveva<br />

presentato una terza questione pregiu<strong>di</strong>ziale. Tuttavia con or<strong>di</strong>nanza 16 marzo<br />

2005, pervenuta alla Corte il 21 marzo 2005, il Verwaltungsgerichtshof ha ritirato<br />

tale terza questione.<br />

Sulle questioni<br />

pregiu<strong>di</strong>ziali<br />

Osservazioni<br />

preliminari<br />

17 Il governo austriaco ritiene che la locazione del bene immobile in questione<br />

costituisca un atto <strong>di</strong> gestione dei beni ai sensi dell'art. 32 del co<strong>di</strong>ce f<strong>ed</strong>erale delle<br />

imposte, che rientra incontestabilmente nell'esenzione relativa alle associazioni<br />

sportive prevista dall'art. 6, n. 1, sub 14, dell'UStG del 1994. Esso sostiene che le<br />

questioni, nella presente causa, devono essere riformulate al fine <strong>di</strong> valutare se l'art.<br />

6, n. 1, sub 14, UStG del 1994 trasponga correttamente nel <strong>di</strong>ritto austriaco l'art. 13,<br />

parte A, n. 1, lett. m), della sesta <strong>di</strong>rettiva.<br />

18 Si porrebbe dunque la questione se gli atti <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> beni immobili, parimenti<br />

esenti nel <strong>di</strong>ritto austriaco, realizzati da un'associazione sportiva senza scopo <strong>di</strong><br />

lucro, siano inoltre strettamente connessi con i servizi forniti da tale associazione<br />

alle persone che praticano lo sport o l'<strong>ed</strong>ucazione fisica.<br />

19 Secondo il governo austriaco, o tale nesso esiste, vale a <strong>di</strong>re nella locazione <strong>di</strong> un<br />

immobile ai fini della gestione del bar della s<strong>ed</strong>e dell'associazione destinata all'attività<br />

sportiva è possibile ravvisare un nesso con i servizi prestati da un'associazione<br />

sportiva, o tali prestazioni sono in linea <strong>di</strong> principio accessorie e, quin<strong>di</strong>,<br />

trascurabili.<br />

20 A tale riguardo, basta ricordare che, nell'ambito <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> pronuncia<br />

pregiu<strong>di</strong>ziale, non spetta alla Corte né valutare la pertinenza delle questioni<br />

sollevate da un giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong>, né pronunciarsi sull'interpretazione delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni nazionali e stabilire se l'interpretazione datane dal giu<strong>di</strong>ce del rinvio sia<br />

corretta (v., in tal senso, sentenze 30 novembre 1977, causa 52/77, C., Racc. pag.<br />

2261, punto 32; 16 aprile 1991, causa C-347/89, E., Racc. pag. I-1747, punto 16, e<br />

3 ottobre 2000, causa C-58/98, C., Racc. pag. I-7919, punto 24).<br />

21 Infatti, spetta alla Corte prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle<br />

competenze tra i giu<strong>di</strong>ci comunitari e i giu<strong>di</strong>ci nazionali, il contesto fattuale e<br />

normativo in cui si inseriscono le questioni pregiu<strong>di</strong>ziali, quale definito dalla<br />

66


decisione <strong>di</strong> rinvio (v. sentenze 13 novembre 2003, causa C-153/02, N., Racc. pag.<br />

I-13555, punti 34 e 35, e 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C- 493/01,O.,<br />

Racc. pag. I-5257, punto 42).<br />

22 Occorre dunque esaminare le questioni pregiu<strong>di</strong>ziali nel contesto normativo come<br />

definito dal Verwaltungsgerichtshof nella sua or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rinvio.<br />

Sulla prima questione<br />

23 Con la sua prima questione, il giu<strong>di</strong>ce del rinvio chi<strong>ed</strong>e sostanzialmente alla<br />

Corte se gli Stati membri, quando conc<strong>ed</strong>ono ad un soggetto passivo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

optare per l'imposizione, previsto dall'art. 13, parte C, della sesta <strong>di</strong>rettiva, possano<br />

effettuare una <strong>di</strong>stinzione in base al tipo <strong>di</strong> operazioni o alle categorie <strong>di</strong> soggetti<br />

passivi.<br />

24 La Commissione fa valere che gli Stati membri <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> un ampio potere<br />

<strong>di</strong>screzionale nell'ambito delle <strong>di</strong>sposizioni dell'art. 13, parti B, lett. b) e C, della<br />

sesta <strong>di</strong>rettiva per quanto riguarda l'esenzione o l'imposizione dell'affitto o della<br />

locazione. Essa si basa su una <strong>giurisprudenza</strong> secondo cui talune operazioni e<br />

categorie <strong>di</strong> soggetti passivi possono essere escluse dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per<br />

l'imposizione conformemente all'art. 13, parte C, <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>rettiva. Ciò<br />

avverrebbe segnatamente quando lo Stato membro abbia accertato che tale<br />

<strong>di</strong>ritto viene esercitato per aggirare l'imposta. Tuttavia, nell'esercitare il loro<br />

potere <strong>di</strong>screzionale, gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obiettivi e i principi<br />

della sesta <strong>di</strong>rettiva, in particolare il principio della neutralità dell'IVA è quello<br />

<strong>di</strong> proporzionalità.<br />

25 In via preliminare, va ricordato che le esenzioni previste dall'art. 13 della<br />

sesta <strong>di</strong>rettiva costituiscono nozioni autonome del <strong>di</strong>ritto comunitario che mirano ad<br />

evitare <strong>di</strong>vergenze nell'applicazione da uno Stato membro all'altro del sistema<br />

dell'IVA (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 1999, causa C-349/96, C., Racc.<br />

pag. I-973, punto 15 e 8 maggio 2003, causa C-269/00, S., Racc. pag. I-4101, punto<br />

46).<br />

26 Secondo una costante <strong>giurisprudenza</strong>, l'imposizione delle operazioni <strong>di</strong> affitto e<br />

locazione è una facoltà che il legislatore comunitario ha concesso agli Stati<br />

membri in deroga alla norma generale stabilita dall'art. 13, parte B, lett. b), della<br />

sesta <strong>di</strong>rettiva, ai sensi della quale le operazioni <strong>di</strong> affitto e locazione sono, in linea <strong>di</strong><br />

principio, esenti da IVA. Pertanto, in tale contesto, il <strong>di</strong>ritto a d<strong>ed</strong>uzione afferente a<br />

tale imposizione non si esercita automaticamente, ma solo se gli Stati membri si<br />

sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 13, parte C, della sesta <strong>di</strong>rettiva e a<br />

con<strong>di</strong>zione che i soggetti passivi esercitino il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione loro concesso (v.,<br />

sentenza 9 settembre 2004, causa C-269/03, V., Racc. pag. I-8067, punto 20).<br />

27 Come la Corte ha già <strong>di</strong>chiarato, dalla lettera dell'art. 13, parte C., della sesta <strong>di</strong>rettiva<br />

emerge che gli Stati membri possono, in forza <strong>di</strong> questa facoltà, dare ai beneficiari<br />

delle esenzioni previste da questa <strong>di</strong>rettiva la possibilità <strong>di</strong> rinunciare all'esenzione,<br />

o in tutti i casi o entro certi limiti, o ancora secondo determinate modalità. (v.<br />

sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, B., Racc. pag. 53, punto 38).<br />

28 L'art. 13, parte C, della sesta <strong>di</strong>rettiva riconosce agli Stati membri la possibilità <strong>di</strong><br />

conc<strong>ed</strong>ere ai loro soggetti passivi il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per l'imposizione delle<br />

locazioni d'immobili, ma anche quello <strong>di</strong> restringere la portata <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto o <strong>di</strong><br />

sopprimerlo (v. sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, G. e H.,<br />

Racc. pag. I-5337, punto 66).<br />

29 Ne deriva che gli Stati membri <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> un ampio potere <strong>di</strong>screzionale<br />

nell'ambito delle <strong>di</strong>sposizioni dell'art. 13, parte C, della sesta <strong>di</strong>rettiva. Infatti, spetta<br />

67


loro valutare se occorra introdurre o meno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione, in base a quanto essi<br />

ritengano opportuno in funzione del contesto esistente nel loro paese in un dato<br />

momento (v. sentenze 3 <strong>di</strong>cembre 1998, causa C - 381/97, B., Racc. pag. I- 8153,<br />

punti 16 e 17; 3 febbraio 2000, C-12/98, A., Racc. pag. I-527, punto 13, e 4 ottobre<br />

2001, causa C-326/99, "G.", Racc. pag. I-6831, punto 45).<br />

30 Di conseguenza, esercitando il loro potere <strong>di</strong>screzionale relativo al <strong>di</strong>ritto<br />

d'opzione, gli Stati membri possono anche escludere talune operazioni o talune<br />

categorie <strong>di</strong> soggetti passivi dall'ambito <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto.<br />

31 Tuttavia, come ha rilevato correttamente la Commissione, quando gli Stati membri<br />

fanno uso della facoltà <strong>di</strong> restringere la portata del <strong>di</strong>ritto d'opzione e <strong>di</strong> determinare le<br />

modalità del suo esercizio, essi devono rispettare gli obiettivi <strong>ed</strong> i principi generali<br />

della sesta <strong>di</strong>rettiva, in particolare, il principio della neutralità fiscale e il requisito <strong>di</strong><br />

applicazione corretta, semplice <strong>ed</strong> uniforme delle esenzioni previste (v., in tal senso,<br />

sentenze 11 giugno 1998, causa C-283/95, F., Racc. pag. I-3369, punto 27, e "G.", cit.,<br />

punto 56).<br />

32 Il principio della neutralità, che ha trovato la sua espressione nell'art. 2 della Prima<br />

<strong>di</strong>rettiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia <strong>di</strong> armonizzazione<br />

delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU<br />

71, pag. 1301), e che è del resto inerente al sistema comune dell'IVA, come risulta<br />

anche dal quarto e quinto "considerando" della sesta <strong>di</strong>rettiva, comporta che tutte le<br />

attività economiche devono essere trattate allo stesso modo (sentenze 20 giugno<br />

1996, causa C-155/94, W., Racc. pag. I-3013, punto 38 e B. cit., punto 18). Lo<br />

stesso vale per gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni (sentenza 7<br />

settembre 1999, causa C-216/97, G. Racc. pag. I-4947, punto 41).<br />

33 A tale riguardo, la Corte ha affermato che, il principio della neutralità fiscale osta in<br />

particolare ache prestazioni <strong>di</strong> servizi simili, che sono quin<strong>di</strong> in concorrenza tra <strong>di</strong><br />

loro, siano trattate in maniera <strong>di</strong>versa sotto il profilo dell'IVA (v., in particolare,<br />

sentenze 11 ottobre 2001, causa C-267/99, A., Racc.pag. I-7467, punto 36; 23 ottobre<br />

2003, causa C-109/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-12691, punto 20 e 26<br />

maggio 2005, causa C-498/03, K., Racc. pag. I-4427, punto 41).<br />

34 Orbene, da tale <strong>giurisprudenza</strong> risulta che, per valutare la somiglianza delle<br />

prestazioni <strong>di</strong> servizi, l'identità del prestatore <strong>di</strong> servizi e la forma giuri<strong>di</strong>ca sotto la<br />

quale esso esercita la sua attività sono, in linea <strong>di</strong> principio, prive <strong>di</strong> rilevanza (v.<br />

sentenza 17 febbraio 2005, cause riunite C-453/02, e C-462/02, L., Racc. pag. I-1131,<br />

punti 24 e 25).<br />

35 Occorre dunque risolvere la prima questione nel senso che gli Stati membri, quando<br />

conc<strong>ed</strong>ono ad un soggetto passivo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per l'imposizione, previsto<br />

dall'art. 13, parte C, della sesta <strong>di</strong>rettiva, possano effettuare una <strong>di</strong>stinzione in base<br />

al tipo <strong>di</strong> operazioni o alle categorie <strong>di</strong> soggetti passivi a con<strong>di</strong>zione che rispettino gli<br />

obiettivi e i principi generali della sesta <strong>di</strong>rettiva, in particolare, il principio della<br />

neutralità fiscale e il requisito <strong>di</strong> applicazione corretta, semplice <strong>ed</strong> uniforme delle<br />

esenzioni previste.<br />

Sulla seconda questione<br />

36 Con la sua seconda questione, il giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> chi<strong>ed</strong>e sostanzialmente se le<br />

<strong>di</strong>sposizioni dell'art. 13, parti B, lett. b), e C, della sesta <strong>di</strong>rettiva ostino ad una norma<br />

<strong>nazionale</strong> che, esonerando in modo generale le operazioni effettuate dalle<br />

associazioni sportive senza scopo <strong>di</strong> lucro, limiti il <strong>di</strong>ritto della m<strong>ed</strong>esima ad optare<br />

per l'imposizione delle operazioni <strong>di</strong> locazione e <strong>di</strong> affitto.<br />

68


37 La Commissione rileva a tal riguardo, che l'art. 6, n. l, sub 14, dell'UStG 1994<br />

relativo alle associazioni sportive, contenente la deroga, è r<strong>ed</strong>atto in termini più<br />

generali della <strong>di</strong>sposizione corrispondente della sesta <strong>di</strong>rettiva, vale a <strong>di</strong>re l'art.<br />

13, parte A, n. l, lett. m), della m<strong>ed</strong>esima. Di conseguenza, la regola introdotta<br />

dal <strong>di</strong>ritto austriaco sull'IVA sarebbe priva dei requisiti che costituiscono il<br />

presupposto per qualsiasi esenzione in applicazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. m),<br />

della sesta <strong>di</strong>rettiva. A termini <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sposizione dovrebbe trattarsi <strong>di</strong> talune<br />

prestazioni <strong>di</strong> servizi strettamente connessi con lo sport e che presentano un nesso tra<br />

il prestatore <strong>di</strong> servizi e il beneficiario.<br />

38 Sottolineando l'obbligo <strong>di</strong> interpretare coerentemente le parti A, B e C dell'art.<br />

13, della sesta <strong>di</strong>rettiva, la Commissione conclude che un'associazione sportiva che<br />

non sod<strong>di</strong>sfi le con<strong>di</strong>zioni dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>rettiva, può<br />

benissimo avere la possibilità, alla luce dell'economia <strong>di</strong> questa, <strong>di</strong> optare per<br />

un'imposizione delle operazioni <strong>di</strong> locazione o <strong>di</strong> affitto.<br />

39 In via preliminare, va ricordato che la sesta <strong>di</strong>rettiva non contiene regole che<br />

esentino in modo generale tutte le prestazioni legate alla pratica dello sport e<br />

dell'<strong>ed</strong>ucazione fisica (v., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2001, causa C-150/99,<br />

S., Racc. pag. I-493, punto 22).<br />

40 Infatti, le operazioni effettuate dalle associazioni sportive senza scopo <strong>di</strong> lucro<br />

sono esenti, in quanto operazioni <strong>di</strong> interesse generale, ai sensi dell'art. 13, parte A,<br />

n. 1, lett. m), della sesta <strong>di</strong>rettiva, a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> essere strettamente connesse con<br />

la pratica dello sport o dell'<strong>ed</strong>ucazione fisica e <strong>di</strong> essere fornite alle persone che<br />

praticano lo sport o l'<strong>ed</strong>ucazione fisica (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1998,<br />

causa C-124/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-2501, punto 15; S., cit., punto 19,<br />

e 21 marzo 2002, causa C-174/00, K., Racc. pag. I-3293, punto 19).<br />

41 Nell'ambito del presente proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> pronuncia pregiu<strong>di</strong>ziale, il giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong><br />

ritiene che la locazione <strong>di</strong> un bene immobile ai fini della gestione <strong>di</strong> un bar non<br />

costituisca né una prestazione strettamente connessa con la pratica dello sport, né<br />

una prestazione fornita alle persone che praticano lo sport o l'<strong>ed</strong>ucazione fisica. In tal<br />

caso, l'esenzione della locazione <strong>di</strong> un bar non può essere fondata sull'art. 13, parte<br />

A, n. 1, lett. m), della sesta <strong>di</strong>rettiva, ma può, in linea <strong>di</strong> principio, essere fondata<br />

sull'art. 13, parte B, lett. b), questa <strong>di</strong>rettiva.<br />

42 Quanto alla questione se gli Stati membri possano escludere dal <strong>di</strong>ritto d'opzione le<br />

associazioni sportive senza scopo <strong>di</strong> lucro me<strong>di</strong>ante un'esenzione generale <strong>di</strong> tutte le<br />

operazioni effettuate da questi ultimi, va constatato che l'art. 13, parte C, della sesta<br />

<strong>di</strong>rettiva, non precisa a quali con<strong>di</strong>zioni e secondo quali modalità possa essere ristretta<br />

la portata <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto d'opzione. Spetta dunque a ciascuno Stato membro precisare,<br />

nel suo <strong>di</strong>ritto <strong>nazionale</strong>, la portata del <strong>di</strong>ritto d'opzione e adottare le regole in virtù<br />

delle quali taluni soggetti passivi possono beneficiare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per<br />

l'imposizione delle operazioni <strong>di</strong> locazione e <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> beni immobili.<br />

43 Tuttavia, come la Corte ha già affermato, l'art. 13, parte C, della sesta <strong>di</strong>rettiva, non<br />

conferisce agli Stati membri la facoltà <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare o <strong>di</strong> limitare, in qualunque<br />

modo, gli esoneri previsti dalla parte B <strong>di</strong> questo articolo. Riserva semplicemente agli<br />

Stati la facoltà <strong>di</strong> dare ai beneficiari <strong>di</strong> detti esoneri, in misura più o meno ampia, la<br />

possibilità <strong>di</strong> optare essi stessi per l'imposizione, se ritengono che ciò sia conforme al<br />

loro interesse (v. sentenza B., cit., punto 39).<br />

44 Conformemente all'art. 13, parte B, della sesta <strong>di</strong>rettiva, gli Stati membri esentano la<br />

locazione <strong>di</strong> beni immobili alle con<strong>di</strong>zioni da essi stabilite per assicurare la corretta e<br />

semplice applicazione delle esenzioni e per prevenire ogni possibile frode, evasione <strong>ed</strong><br />

abuso. La decisione <strong>di</strong> uno Stato membro, in applicazione dell'art. 13, parte C, <strong>di</strong><br />

69


questa <strong>di</strong>rettiva, <strong>di</strong> limitare la portata del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> optare per l'imposizione della<br />

locazione <strong>di</strong> beni immobili può essere giustificata, in particolare, dagli stessi<br />

obiettivi.<br />

45 Una decisione <strong>di</strong> tale tipo deve tuttavia rispettare il principio della neutralità,<br />

ricordato ai punti 32- 34 della presente sentenza.<br />

46 Spetta al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> determinare, alla luce delle circostanze specifiche della<br />

fattispecie nella causa principale, nonché della <strong>giurisprudenza</strong> citata, se la<br />

applicazione <strong>di</strong> un'esenzione generale a tutte le operazioni, inclusa la locazione <strong>di</strong><br />

beni immobili, effettuate dalle associazioni sportive senza scopo <strong>di</strong> lucro comporti<br />

oppure no una violazione del principio della neutralità fiscale.<br />

47 In tal modo, vi può essere violazione del principio della neutralità fiscale qualora<br />

un'associazione sportiva avente per scopo statutario l'esercizio o la promozione<br />

dell'<strong>ed</strong>ucazione fisica non avesse la possibilità <strong>di</strong> optare per l'imposizione, laddove<br />

una tale possibilità esiste per altri soggetti passivi che esercitano attività simili e che<br />

sono quin<strong>di</strong> in concorrenza con quelle della detta associazione.<br />

48 Per determinare se i limiti <strong>di</strong> tale potere <strong>di</strong>screzionale siano stati oltrepassati nella<br />

controversia principale, il giu<strong>di</strong>ce del rinvio deve verificare anche se vi sia stata<br />

una violazione del requisito dell'applicazione corretta, semplice <strong>ed</strong> uniforme delle<br />

esenzioni previste. A tale scopo, esso deve tener conto, in particolare, del fatto che il<br />

sistema delle esenzioni della sesta <strong>di</strong>rettiva prev<strong>ed</strong>e un trattamento <strong>di</strong>fferenziato delle<br />

operazioni effettuate dalle associazioni senza scopo <strong>di</strong> lucro solo qualora esse siano<br />

connesse con la pratica dello sport e vengano fornite alle persone che praticano lo<br />

sport. In questo caso, tali operazioni sono esentate dall'IVA per motivi <strong>di</strong> interesse<br />

generale.<br />

49 Occorre dunque risolvere la seconda questione nel senso che spetta al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong><br />

determinare se una norma <strong>nazionale</strong> che, esentando in modo generale le operazioni<br />

effettuate dalle associazioni sportive senza scopo <strong>di</strong> lucro, limita il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> queste<br />

<strong>di</strong> optare per l'imposizione delle operazioni <strong>di</strong> locazione e <strong>di</strong> affitto, vada al <strong>di</strong> là del<br />

potere <strong>di</strong>screzionale accordato agli Stati membri, alla luce, in particolare, del<br />

principio della neutralità fiscale e del requisito dell'applicazione corretta, semplice<br />

<strong>ed</strong> uniforme delle esenzioni previste.<br />

Sulle spese<br />

50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente proce<strong>di</strong>mento costituisce<br />

un incidente sollevato <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce del rinvio, cui spetta quin<strong>di</strong> statuire sulle<br />

spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non<br />

possono dar luogo a rifusione.<br />

Per questi motivi<br />

La Corte (Terza Sezione) <strong>di</strong>chiara:<br />

1) Gli Stati membri, quando conc<strong>ed</strong>ono ad un soggetto passivo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

optare per l'imposizione, previsto dall'art. 13, parte C, della Sesta <strong>di</strong>rettiva del<br />

Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia <strong>di</strong> armonizzazione delle<br />

legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra <strong>di</strong> affari -<br />

Sistema comune <strong>di</strong> imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,<br />

possano effettuare una <strong>di</strong>stinzione in base al tipo <strong>di</strong> operazioni o alle categorie<br />

<strong>di</strong> soggetti passivi a con<strong>di</strong>zione che rispettino gli obiettivi e i principi generali della<br />

sesta <strong>di</strong>rettiva, in particolare il principio della neutralità fiscale e il requisito <strong>di</strong><br />

applicazione corretta, semplice <strong>ed</strong> uniforme delle esenzioni previste.<br />

70


2) Spetta al giu<strong>di</strong>ce <strong>nazionale</strong> determinare se una norma <strong>nazionale</strong> che, esentando<br />

in maniera generale le operazioni effettuate dalle associazioni sportive senza<br />

scopo <strong>di</strong> lucro, limita il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> queste ad optare per l'imposizione delle<br />

operazioni <strong>di</strong> locazione e <strong>di</strong> affitto, vada al <strong>di</strong> là del potere <strong>di</strong>screzionale<br />

accordato agli Stati membri, alla luce, in particolare, del principio della<br />

neutralità fiscale e del requisito dell'applicazione corretta, semplice <strong>ed</strong> uniforme<br />

delle esenzioni previste.<br />

71


GIURISPRUDENZA ITALIANA (CASSAZIONE)<br />

CASS. I SEZ. CIV. N. 18919/05 (RAPPORTI GIUSTIZIA SPORTIVA-GIUSTIZIA<br />

ORDINARIA);<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

SEZIONE PRIMA CIVILE<br />

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />

Dott. Giovanni OLLA - Presidente<br />

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO – Consigliere<br />

Dott. Mario ADAMO – Consigliere<br />

Dott. Francesco FELICETTI – Consigliere<br />

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Rel. Consigliere<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso proposto da:<br />

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,<br />

selettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso l’avvocato A.G.,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli avvocati A.S., L.B., giusta procura speciale a margine del ricorso;<br />

- ricorrente<br />

contro<br />

A.S. BARI S.P.A., in persona dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente<br />

domiciliata in ROMA VIALE CARSO 71, presso l’avvocato G.A., rappresentata e <strong>di</strong>fesa<br />

dall’avvocato G.T.L., giusta procura in calce al controricorso;<br />

- controricorrente -<br />

contro<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - FIGC -; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO<br />

CALCIO;<br />

- intimati -<br />

e sul 2° ricorso n° 07185/02 proposto da:<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - F.I.G.C, in persona del Vice Presidente Vicario<br />

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l’avvocato C.P.,<br />

che la rappresenta e <strong>di</strong>fende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale<br />

con<strong>di</strong>zionato;<br />

- controricorrente e ricorrente incidentale -<br />

contro<br />

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; A.S. BARI S.P.A.; FEDERAZIONE<br />

ITALIANA<br />

GIUOCO CALCIO;<br />

- intimati -<br />

e sul 3° ricorso n° 07204/02 proposto da:<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C. -, in persona del Presidente pro<br />

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l’avvocato C.P., che<br />

la rappresenta e <strong>di</strong> fende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;<br />

- ricorrente -<br />

contro<br />

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L.;<br />

- intimata -<br />

72


avverso la sentenza n. 2172/01 della Corte d’Appello <strong>di</strong> MILANO, depositata il 07/09/01;<br />

u<strong>di</strong>ta la relazione della causa svolta nella pubblica u<strong>di</strong>enza del 16/02/205 dal Consigliere<br />

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO; u<strong>di</strong>to per il ricorrente, l’Avvocato B. che ha chiesto<br />

l’accoglimento del ricorso principale; u<strong>di</strong>to per il resistente A.S. BARI S.P.A., l’avvocato<br />

T.L. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; u<strong>di</strong>to il P.M. in persona del Sostituto<br />

Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha concluso per il rigetto del<br />

ricorso principale e per l’inammissibilità <strong>di</strong> quelli incidentali.<br />

Svolgimento del processo<br />

Il Consiglio f<strong>ed</strong>erale della F<strong>ed</strong>erazione Italiana Giuoco Calcio, con delibera del 31 luglio<br />

1993, rigettò l’istanza della A.C.R. Messina s.p.a. <strong>di</strong> iscrizione al campionato <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> serie<br />

C/1 per l’anno 1993 - 1994. La decisione determinò la risoluzione dei contratti in corso tra la<br />

società <strong>ed</strong> ì calciatori, tra ì quali quello <strong>di</strong> C.P. che fu tesserato dall’Associazione sportiva<br />

Bari s.p.a. con contratto del 24 agosto 1993.<br />

L’A.C.R. Messina, ritenendo <strong>di</strong> avere <strong>di</strong>ritto alla corresponsione della indennità <strong>di</strong><br />

preparazione e promozione prevista dall’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e dagli artt.<br />

96 e seguenti delle Norme organizzative interne della F<strong>ed</strong>erazione, ne chiese il pagamento<br />

alla A.S. Bari.<br />

A seguito del rifiuto da questa opposto, l’A.C.R. Messina <strong>di</strong><strong>ed</strong>e corso alla proc<strong>ed</strong>ura interna<br />

f<strong>ed</strong>erale.<br />

A conclusione della stessa, il Comitato della F.I.G.C. preposto determinò la somma dovuta in<br />

lire 1.037.000. Detta determinazione fu impugnata dalla A.S. Bari innanzi alla Commissione<br />

vertenze economiche della FIGC, che confermò il <strong>di</strong>ritto della società al conseguimento della<br />

indennità in questione, nella misura già determinata.<br />

L’A.S. Bari impugnò la decisione innanzi alla Commissione <strong>di</strong> appello f<strong>ed</strong>erale C.A.F., che<br />

rigettò la domanda della A.C.R. Messina, <strong>di</strong>chiarando che l’istituto era abolito. Detta<br />

decisione si fondava sulla ritenuta applicabilità, con effetto retroattivo, della sentenza della<br />

Corte <strong>di</strong> giustizia delle Comunità europee del 15 <strong>di</strong>cembre 1995 (sentenza Bosman), che<br />

aveva escluso l’applicabilità della indennità <strong>di</strong> preparazione e promozione dei calciatori.<br />

L’A.C.R. Messina, con atto <strong>di</strong> citazione del 12 febbraio 1997, convenne in giu<strong>di</strong>zio innanzi al<br />

Tribunale <strong>di</strong> Milano l’A.S. Bari, la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti F.I.G.C,<br />

chi<strong>ed</strong>endo che fosse accertato e <strong>di</strong>chiarato nei confronti delle convenute il suo <strong>di</strong>ritto al<br />

pagamento <strong>di</strong> detta indennità, relativa al trasferimento del calciatore P. quantificata in lire<br />

1.037,000.000, oltre interessi e rivalutazione del cre<strong>di</strong>to, e che l’A.S. Bari fosse condannata al<br />

pagamento <strong>di</strong> detta somma. Il Tribunale, con sentenza del 15 luglio 1999, considerato che<br />

l’attrice aveva fatto ricorso alla proc<strong>ed</strong>ura pre<strong>di</strong>sposta per la definizione del contenzioso<br />

nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento sportivo, che qualificava in termini <strong>di</strong> arbitrato irrituale,<br />

<strong>di</strong>chiarava inammissibile la domanda, per avvenuta rinuncia convenzionale alla tutela<br />

giuris<strong>di</strong>zionale. Avverso tale sentenza L’A.C.R. Messina, in seguito denominatasi A.S.R.<br />

Miraglia s.p.a., e quin<strong>di</strong> A.S.R. Miraglia s.r.l,, proponeva appello con citazione del 12<br />

novembre 1999, con la quale chi<strong>ed</strong>eva <strong>di</strong>chiararsi la giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario a<br />

conoscere della domanda e l’annullamento della decisione della C.A.F., ove costituente lodo<br />

arbitrale irrituale, con <strong>di</strong>chiarazione del proprio <strong>di</strong>ritto al conseguimento della indennità <strong>di</strong><br />

preparazione e promozione relativa al trasferimento del pr<strong>ed</strong>etto calciatore P.<br />

L’a<strong>di</strong>ta Corte territoriale <strong>di</strong>chiarò improponibile la domanda, qualificando in termini <strong>di</strong><br />

clausole compromissorie per arbitrato irrituale le clausole contenute in contesti statutari e <strong>di</strong><br />

regolamenti associativi – nella specie, l’art. 24 dello statuto della F.I.G.C. – con cui sia<br />

imposto ai soggetti partecipanti <strong>di</strong> deferire ad organi od autorità interne la soluzione <strong>di</strong><br />

controversie, in quanto con la istituzione del rapporto partecipativo, verrebbe accettato il<br />

conferimento <strong>di</strong> un mandato collettivo ad organi collegiali deputati a rimuovere le situazioni<br />

73


<strong>di</strong> conflitto tra i membri su <strong>di</strong> un piano negoziale, attraverso una determinazione che, se non si<br />

connota quale esercizio <strong>di</strong> una funzione <strong>di</strong> natura giuris<strong>di</strong>zionale, non<strong>di</strong>meno comporta la<br />

improponibilità della domanda giu<strong>di</strong>ziale per occorsa rinuncia convenzionale all’azione.<br />

Né, secondo la Corte territoriale, nella specie era stata in alcun modo, nell’anteriore grado del<br />

processo, impugnata la risoluzione espressa dall’organismo f<strong>ed</strong>erale in veste <strong>di</strong> arbitro per i<br />

motivi previsti dalla legge come cause <strong>di</strong> nullità o <strong>di</strong> annullabilità dei contratti. Avverso tale<br />

decisione ha proposto ricorso per cassazione la A.S.R. Miraglia s.r.l., in liquidazione,<br />

affidandolo a 4 motivi, illustrati anche con successiva memoria e con una nota depositata in<br />

u<strong>di</strong>enza. Hanno resistito con controricorso la l’A.S. Bari, che ha depositato anche una<br />

memoria, la F.I.G.C. e la Lega <strong>nazionale</strong> professionisti F.I.G.C., le quali ultime hanno altresì<br />

proposto ricorso incidentale con<strong>di</strong>zionato, d<strong>ed</strong>ucendo, tra l’altro, motivi attinenti alla<br />

giuris<strong>di</strong>zione, in particolare chi<strong>ed</strong>endo la <strong>di</strong>chiarazione del <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>nario. Su tale punto, le Sezioni Unite della Cassazione si sono già pronunciate con la<br />

sentenza n. 5775 del 2004, rigettando, per quanto <strong>di</strong> ragione, i ricorsi incidentali.<br />

Motivi della decisione<br />

1. - Va preliminarmente <strong>di</strong>sposta, ex art. 335 cod.proc.civ., la riunione del ricorso principale e<br />

dei due ricorsi incidentali, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.<br />

2.1 - Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione degli artt. 807 e 808<br />

cod.proc.civ,, nonché degli artt. 24 e 102 della Costituzione. Erroneamente la Corte d’appello<br />

avrebbe in<strong>di</strong>viduato, nella previsione del <strong>ed</strong>. “vincolo <strong>di</strong> giustizia sportiva”, contenuto<br />

nell’art. 24 dello statuto della F.I.G.C., una clausola compromissoria per arbitrato irrituale,<br />

laddove si tratterebbe <strong>di</strong> un generico impegno a rispettare le pronunce f<strong>ed</strong>erali.<br />

Il sistema della “giustizia sportiva” costituirebbe in realtà un insieme <strong>di</strong> rime<strong>di</strong> interni<br />

all’or<strong>di</strong>namento sportivo, non preclusivi del normale accesso alla tutela giuris<strong>di</strong>zionale<br />

innanzi al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, ove si controverta su <strong>di</strong>ritti soggettivi, come confermerebbe la<br />

stessa previsione statutaria delle sanzioni collegate alla eventuale inosservanza del vincolo.<br />

Qualora si ritenga che la previsione del vincolo in esame <strong>di</strong>a luogo ad una clausola arbitrale,<br />

si tratterebbe comunque <strong>di</strong> una inammissibile ipotesi <strong>di</strong> arbitrato obbligatorio, in contrasto con<br />

gli artt. 24 e 102 della Costituzione. Ed infatti, premesso che, tra le espressioni del principio<br />

<strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> iniziativa economica <strong>ed</strong> impren<strong>di</strong>toriale desumibile dall’art. 41 della Costituzione,<br />

si colloca anche l’esercizio dell’attività sportivo-professionale, realizzabile solo in forma<br />

impren<strong>di</strong>toriale, come risulta dalla previsione <strong>di</strong> cui all’art, io della legge 23 marzo 1981, n.<br />

91 - secondo la quale possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive<br />

costituite nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, le quali, prima <strong>di</strong><br />

depositare l’atto costitutivo, devono ottenere l’affiliazione da una o più f<strong>ed</strong>erazioni sportive<br />

nazionali riconosciute dal C.O.N.I. - , le società calcistiche non possono svolgere attività<br />

professionale se non aderendo alla F.I.G.C..<br />

E, poiché, secondo la Corte d’appello, dalla previsione <strong>di</strong> cui all’art. 24 dello statuto della<br />

F.I.G.C. scaturirebbe il <strong>ed</strong>. vincolo <strong>di</strong> giustizia, dette società sarebbero, fin dalla nascita,<br />

soggette a vincolo arbitrale obbligatorio, in quanto operativo a prescindere da un’adesione<br />

volontaria, per il solo effetto della <strong>ed</strong>. affiliazione, obbligatoria per quanto si è visto: con la<br />

conseguenza che l’attuazione del <strong>di</strong>ritto primario ad una manifestazione della libertà <strong>di</strong><br />

iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. comporterebbe la obbligatoria rinuncia alla<br />

tutela giuris<strong>di</strong>zionale garantita dagli artt. 24 e 102 della Costituzione; ne conseguirebbe il<br />

palese contrasto della norma regolamentare <strong>di</strong> cui all’art. 24 dello statuto della F.I.G.C. con le<br />

citate <strong>di</strong>sposizioni costituzionali, con conseguente obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sapplicazione da parte del<br />

giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario.<br />

In via subor<strong>di</strong>nata, ove si ritenga che dal pr<strong>ed</strong>etto art. 24 dello statuto F.I.G.C. tragga origine<br />

una valida clausola arbitrale per arbitrato irrituale, la ricorrente eccepisce la illegittimità<br />

costituzionale, in riferimento ai richiamati artt. 24 e 102, primo comma, della Costituzione -<br />

74


anche in relazione all’art. 41 Cost. - , del plesso normativo costituito dall’art. 5, ultimo<br />

comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prev<strong>ed</strong>e che


La ricorrente incidentale chi<strong>ed</strong>e anche che, ove non si ritenga <strong>di</strong> pronunciare la nullità degli<br />

accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> trasferimento prev<strong>ed</strong>enti la corresponsione <strong>di</strong> una indennità <strong>di</strong> preparazione, la<br />

questione sia rimessa alla Corte <strong>di</strong> giustizia CE.<br />

Con il quinto motivo, si lamenta ancora il mancato esame del merito, osservandosi che<br />

mentre, a norma dell’art. 6 della legge n. 91 del 1981, nel testo previgente alle mo<strong>di</strong>fiche<br />

apportate, con l’art. 1 del d.l. n. 485 del 1996, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, nella legge 18<br />

novembre 1996, n. 586, successivamente alla sentenza Bosman, allo scopo <strong>di</strong> adeguare la<br />

normativa statale al <strong>di</strong>ctum della Corte <strong>di</strong> giustizia, la indennità <strong>di</strong> preparazione e <strong>di</strong><br />

promozione - <strong>ed</strong> oggi, a seguito delle pr<strong>ed</strong>ette mo<strong>di</strong>fiche, il premio <strong>di</strong> addestramento e<br />

formazione tecnica -deve essere reinvestita (oggi, reinvestito) nel perseguimento <strong>di</strong> fini<br />

sportivi, la ricorrente principale non potrebbe in nessun caso adempiere il dettato legislativo<br />

in quanto non più appartenente all’ambito f<strong>ed</strong>erale.<br />

2.3. - La Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., con il proprio ricorso incidentale<br />

con<strong>di</strong>zionato, ha svolto identici rilievi.<br />

3.1. - Per evidenti ragioni <strong>di</strong> priorità logica, tenuto conto che entrambi i ricorsi incidentali<br />

sono con<strong>di</strong>zionati, va esaminato per primo il ricorso principale.<br />

3.2. - Il primo motivo del ricorso è inammissibile.<br />

Va premesso il richiamo al principio, costituente ius receptum in tema <strong>di</strong> ermeneutica<br />

contrattuale, secondo il quale l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto<br />

del negozio si traduce in una indagine <strong>di</strong> fatto, affidata al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito e censurabile in<br />

s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità nella sola ipotesi <strong>di</strong> motivazione inadeguata ovvero <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> canoni<br />

legali <strong>di</strong> interpretazione contrattuale <strong>di</strong> cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. L’affermazione<br />

si completa con la precisazione che, nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente<br />

tale violazione, egli ha l’onere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care, in modo specifico, i criteri in concreto non<br />

osservati dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi <strong>di</strong>scostato, non<br />

essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata<br />

attraverso la mera prospettazione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa, e più favorevole, interpretazione rispetto a<br />

quella adottata dal giu<strong>di</strong>cante (v., ex plurimis, Cass. n. 15381 e n. 3772 del 2004).<br />

I m<strong>ed</strong>esimi principi sono stati riba<strong>di</strong>ti con specifico riguardo alla interpretazione delle<br />

clausole statutarie (v., ex multis, Cass., n. 14859 del 2000), e, specificamente, della clausola<br />

compromissoria (v., tra le più recenti, Cass., n. 5539 del 2004).<br />

Nella specie, la ricorrente censura la interpretazione che dell’art. 24 dello statuto della<br />

F.I.G.C. è stata fornita dalla Corte d’appello <strong>di</strong> Milano, la quale ha in essa in<strong>di</strong>viduato una<br />

clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Ma, a prescindere dal rilievo, pur avanzato nel<br />

controricorso proposto per l’A.S. Bari s.p.a., relativo alla mancata riproduzione, nel ricorso,<br />

del testo della clausola <strong>di</strong> cui si tratta, in violazione del principio <strong>di</strong> autosufficienza del ricorso<br />

per cassazione - rilievo che può essere superato alla stregua della considerazione della<br />

identificabilità, attraverso la lettura dello stesso, del contenuto della clausola - , la ricorrente,<br />

al <strong>di</strong> là del richiamo, nella rubrica del suo primo motivo <strong>di</strong> ricorso, delle norme asseritamene<br />

violate dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> seconde cure, intende sostanzialmente - in contrasto con la richiamata,<br />

consolidata <strong>giurisprudenza</strong> in tema <strong>di</strong> limiti alla censurabilità in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità della<br />

interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giu<strong>di</strong>ce del merito - contrapporre alla<br />

ricordata opzione ermeneutica della Corte d’appello <strong>di</strong> Milano una propria esegesi, che<br />

ravvisa nel <strong>ed</strong>. vincolo <strong>di</strong> giustizia sportiva, scaturente dal citato art. 24 dello statuto della<br />

F.I.G.C., un generico impegno a rispettare le pronunce f<strong>ed</strong>erali, non preclusivo del normale<br />

accesso alla tutela giuris<strong>di</strong>zionale.Non è dato, per contro, rinvenire nel tessuto motivazionale<br />

della sentenza impugnata alcuna incongruenza o inadeguatezza nei criteri ermeneutici adottati<br />

dalla Corte d’appello, né nella esplicazione del processo logico seguito nell’assolvimento del<br />

compito ad essa riservato.<br />

3.3. - L’art. 24 dello statuto della F.I.G.C. , al secondo comma, contiene l’impegno <strong>di</strong> tutti<br />

76


coloro che operano all’interno della f<strong>ed</strong>erazione ad accettare


1981 l’or<strong>di</strong>namento statuale aveva assorbito il lavoro sportivo, qualificandolo coma<br />

subor<strong>di</strong>nato, o, in presenza dei requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 1 della stessa legge, autonomo – ogni<br />

altra controversia non riservata agli organi <strong>di</strong> giustizia sportiva, subor<strong>di</strong>na, come è desumibile<br />

dalla formulazione del ricordato comma 1 dell’art. 3, al previo esaurimento dei gra<strong>di</strong> della<br />

giustizia sportiva anche il ricorso alla giustizia statuale nelle materie ad essa riservate.<br />

Appare, in tal modo, meno plausibile la tra<strong>di</strong>zionale opinione che circoscriveva l’ambito del<br />

vincolo <strong>di</strong> giustizia ai soli <strong>di</strong>ritti soggettivi <strong>di</strong>sponibili, dovendosi precisare, alla luce del<br />

nuovo dato normativo, che tale limitazione opera oggi solo con riferimento alla riserva <strong>di</strong><br />

giustizia sportiva.<br />

Con il d.l. n. 220 del 2003, il vincolo sportivo, già operante in forza <strong>di</strong> clausole inserite negli<br />

statuti f<strong>ed</strong>erali, cui l’affiliazione delle società e degli sportivi alle <strong>di</strong>verse f<strong>ed</strong>erazioni<br />

comportava volontaria adesione, viene a ripetere la propria legittimità da una fonte legislativa.<br />

Comunque, l’ultima parte dello stesso comma l dell’art. 3 fa salve le clausole compromissorie<br />

previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive. Sotto tale<br />

profilo, come anticipato, nessuna incidenza sulla questione all’o<strong>di</strong>erno esame risulta avere la<br />

legge sopravvenuta, che, per quanto riguarda le norme in materia <strong>di</strong> riparto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione,<br />

trova applicazione anche ai processi in corso (art. 3, comma 4).<br />

In un siffatto quadro, non si espone a censure - nei limiti, sopra chiariti, in cui il relativo<br />

scrutinio è ammesso in questa s<strong>ed</strong>e - la interpretazione che della clausola <strong>di</strong> cui all’art. 24<br />

dello statuto della F.I.G.C. ha fornito, nella specie, la Corte d’appello <strong>di</strong> Milano, in<strong>di</strong>viduando<br />

in essa una clausola compromissoria realizzante una forma <strong>di</strong> arbitrato irrituale.<br />

Tale configurazione rende inconferente il richiamo della ricorrente agli artt. 24 e 102 della<br />

Costituzione, con i quali si porrebbe in contrasto il pr<strong>ed</strong>etto art. 24 dello statuto della F.I.G.C.<br />

nel prev<strong>ed</strong>ere una ipotesi <strong>di</strong> arbitrato obbligatorio, con conseguente necessaria <strong>di</strong>sapplicazione<br />

della norma regolamentare da parte del giu<strong>di</strong>ce.<br />

3.5. - Peraltro, in via subor<strong>di</strong>nata, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, per<br />

contrasto con gli stessi artt. 24 e 102 della Costituzione, delle norme che prev<strong>ed</strong>ono il vincolo<br />

<strong>di</strong> giustizia sportiva anche nella ipotesi in cui si ritenga che da tale vincolo scaturisca una<br />

clausola arbitrale per arbitrato irrituale. Dette norme sono, in particolare, l’art. 5, ultimo<br />

comma, dall’art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prev<strong>ed</strong>e che<br />

; dagli artt. 4,<br />

comma 5, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà <strong>di</strong> prev<strong>ed</strong>ere il<br />

vincolo <strong>di</strong> giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l’art. 10 della stessa legge laddove,<br />

prev<strong>ed</strong>endo come obbligatoria l’art. 10 della stessa legge laddove, prev<strong>ed</strong>endo come<br />

obbligatoria l’affiliazione alla f<strong>ed</strong>erazione per l’esercizio dell’attività sportiva<br />

professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla<br />

tutela giuris<strong>di</strong>zionale; l’art. 24 dello statuto della F.I.G.C, laddove prev<strong>ed</strong>e in via<br />

regolamentare l’incon<strong>di</strong>zionato impegno <strong>di</strong> tutti i soggetti operanti nell’ambito della<br />

f<strong>ed</strong>erazione ad accettare la piena e definitiva efficacia <strong>di</strong> tutti i provve<strong>di</strong>menti generali e <strong>di</strong><br />

tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, anche<br />

per quanto concerne la vertenze <strong>di</strong> carattere economico involgenti <strong>di</strong>ritti soggettivi,<br />

prescindendo dall’adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.<br />

La questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale delle pr<strong>ed</strong>ette norme in riferimento al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

azione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione <strong>ed</strong> al principio del monopolio<br />

statale della giuris<strong>di</strong>zione, <strong>di</strong> cui all’art. 102 Cost. è manifestamente infondata. Ed infatti,<br />

premesso che il fondamento dell’autonomia dell’or<strong>di</strong>namento sportivo è da rinvenire nella<br />

norma costituzionale <strong>di</strong> cui all’art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa,<br />

nonché nell’art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei <strong>di</strong>ritti inviolabili delle formazioni<br />

78


sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo <strong>di</strong> giustizia<br />

non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l’or<strong>di</strong>namento pone in essere un sistema,<br />

nella forma appunto dell’arbitrato irrituale ex art. 806 cod.proc.civ. , che costituisce<br />

espressione dell’autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del<br />

1977).<br />

Tale istituto ricorre allorché le parti abbiano inteso non già, come nell’arbitrato rituale,<br />

demandare agli arbitri ima funzione sostitutiva <strong>di</strong> quella del giu<strong>di</strong>ce, ma demandare ad essi la<br />

soluzione <strong>di</strong> determinate controversie in via negoziale, me<strong>di</strong>ante un negozio d’accertamento,<br />

ovvero strumenti conciliativi o transattivi ( v. Cass., n, 1398 del 2005).<br />

L’istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti, come è,<br />

per quanto si è chiarito, nel caso dell’arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il<br />

principio <strong>di</strong> unicità e statualità della giuris<strong>di</strong>zione, come, del resto, ripetutamente riconosciuto<br />

dal giu<strong>di</strong>ce delle <strong>leggi</strong> (v. Corte cost., n. 488 del 1991; n. 127 del 1977, cit.), che ha<br />

sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai <strong>di</strong>ritti<br />

fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro <strong>di</strong>ritti in<br />

luogo dei giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari, ai quali è demandata la funzione giuris<strong>di</strong>zionale ai sensi dell’art.<br />

102 Cost., risultando detta scelta una modalità <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa ex art. 24 Cost.<br />

4. - Le argomentazioni sin qui svolte danno ampiamente conto della infondatezza del secondo<br />

motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione in or<strong>di</strong>ne alla<br />

ritenuta configurabilità dell’art. 24 dello statuto della F.I.G.C. come una clausola<br />

compromissoria per arbitrato irrituale.<br />

Congrua <strong>ed</strong> esaustiva, al contrario, è stata, come si è già avuto occasione <strong>di</strong> riferire, la<br />

motivazione della surriferita opzione interpretativa della Corte d’appello.<br />

5. - Infondato è altresì il terzo motivo del ricorso principale, relativo al preteso errore in cui<br />

sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere che l’azione <strong>di</strong> nullità del lodo arbitrale non<br />

fosse stata proposta in primo grado.<br />

Al riguardo, a prescindere dalla inconferenza del richiamo dell’art. 114 cod.proc.civ. -<br />

attinente a materia tutt’affatto <strong>di</strong>versa, concernente la pronuncia secondo equità - , va rilevato<br />

che correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che, nel giu<strong>di</strong>zio innanzi al Tribunale, la<br />

ricorrente aveva fondato la propria pretesa sulla illegittimità, nullità <strong>ed</strong> inefficacia della<br />

decisione resa dalla C.A.F., non già per i motivi previsti dalla legge come causa <strong>di</strong> nullità o <strong>di</strong><br />

annullabilità dei contratti, bensì in quanto scaturente da una asseritamente illegittima<br />

regolamentazione che imporrebbe alle società sportive professionistiche, quale strumento <strong>di</strong><br />

risoluzione delle controversie, un arbitrato obbligatorio.<br />

6. - Rimane, in tal modo, esclusa altresì la fondatezza del quarto motivo del ricorso principale,<br />

concernente la presunta carenza <strong>di</strong> motivazione nella decisione impugnata nella parte relativa<br />

alla ritenuta novità della domanda <strong>di</strong> nullità del lodo arbitrale.<br />

7. - Quanto ai due ricorsi incidentali con<strong>di</strong>zionati, va <strong>di</strong>chiarata la inammissibilità <strong>di</strong> entrambi<br />

(con riguardo ai profili sui quali non si erano pronunciate le Sezioni unite con la sentenza n.<br />

5775 del 2004), non risultando la proposizione degli stessi giustificata dalla soccombenza (v.,<br />

sul punto, da ultimo, Cass. n. 17201 del 2004, n. 12689 del 2003).<br />

8. - Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato. I motivi dei ricorsi incidentali<br />

sui quali non si erano già pronunciate le Sezioni unite con la sentenza n. 5775 del 2004 vanno<br />

<strong>di</strong>chiarati inammissibili.<br />

Quanto alle spese del presente giu<strong>di</strong>zio, sussistono giusti motivi per <strong>di</strong>sporre la<br />

compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta il ricorso principale; <strong>di</strong>chiara inammissibili i residui motivi dei ricorsi<br />

incidentali; compensa tra tutte le parti, per intero, le spese del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità.<br />

Così deciso in Roma, nella camera <strong>di</strong> consiglio della Prima sezione civile, il 16 febbraio 2005.<br />

79


Il Presidente<br />

Il Consigliere estensore<br />

80


CASS. , SEZ. III PENALE, SENT. 37123/2005 (VIOLENZA NEGLI STADI)<br />

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE<br />

Sentenza 13 ottobre 2005, n. 37123<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

1. Con or<strong>di</strong>nanza del 17 settembre 2004 il Gip del Tribunale <strong>di</strong> Roma ha<br />

convalidato il provve<strong>di</strong>mento in data 9 settembre 2004 con cui il questore<br />

<strong>di</strong> Roma a norma dell’art. 6 l. 401/1989 aveva imposto a Simone S. <strong>di</strong><br />

presentarsi presso un commissariato <strong>di</strong> polizia 30 minuti dopo l’inizio del<br />

primo tempo, 30 minuti dopo l’inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo il<br />

termine <strong>di</strong> ogni incontro <strong>di</strong> calcio (relativo a campionati nazionali e<br />

internazionali, nonché a tornei, compresi gli incontri amichevoli) che la<br />

squadra della Roma e quella della Lazio <strong>di</strong>sputeranno in qualsiasi sta<strong>di</strong>o<br />

del territorio <strong>nazionale</strong> o europeo, per la durata <strong>di</strong> anni tre.<br />

2. Il S. ha presentato ricorso per cassazione, articolando sei motivi.<br />

In estrema sintesi lamenta:<br />

2.1. che è stato violato l’art. 6, comma 3, l. 401/1989, giacché nel provve<strong>di</strong>mento questorile,<br />

notificatogli il 16 settembre 2004 alle ore 10.30, veniva assegnato un termine <strong>di</strong> 48 ore per<br />

presentare memorie o d<strong>ed</strong>uzione al giu<strong>di</strong>ce, mentre il Pm richi<strong>ed</strong>eva la convalida il 16<br />

settembre 2004 e il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sponeva la convalida stessa il 17 settembre 2004 alle ore 13.15,<br />

pregiu<strong>di</strong>cando così il suo <strong>di</strong>ritto alla <strong>di</strong>fesa;<br />

2.2. che l’or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce manca <strong>di</strong> una reale motivazione, sia pure per relationem;<br />

2.3. che il giu<strong>di</strong>ce non ha motivato in or<strong>di</strong>ne alla pericolosità del destinatario della misura; e<br />

solleva quEstione <strong>di</strong> costituzionalità dell’art. 6, commi 1 e 2, l. 401/1989 se interpretata nel<br />

senso che la misura <strong>di</strong> prevenzione atipica ivi prevista prescinde dal presupposto della<br />

pericolosità sociale;<br />

2.4. che l’or<strong>di</strong>nanza impugnata non ha motivato in or<strong>di</strong>ne alla durata della misura, ovverosia<br />

alla applicazione del principio <strong>di</strong> gradualità e proporzionalità della sanzione;<br />

2.5. che è stata omessa qualsiasi motivazione anche in or<strong>di</strong>ne alla necessità e urgenza della<br />

misura, oltre tutto smentita dalla circostanza che l’informativa sul reato presupposto risaliva al<br />

16 aprile 2004;<br />

2.6. che è stata violata la ripetuta norma dell’art. 6, commi 1 e 2, laddove:<br />

a) non sono state specificate le competizioni calcistiche in relazione alle quali il destinatario<br />

deve presentarsi al commissariato <strong>di</strong> polizia;<br />

b) è stata imposta la presentazione anche in occasione delle partite della Lazio;<br />

c) è stata imposta la presentazione anche per le partite <strong>di</strong>sputate all’estero;<br />

d) è stato imposto un triplice obbligo <strong>di</strong> firma anche per le partite giocate fuori s<strong>ed</strong>e dalle due<br />

squadre romane.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

3. Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.<br />

Nella soggetta materia occorre tener presente il principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto recentemente affermato<br />

dalle Sezioni unite <strong>di</strong> questa Corte, che è stato massimato nel modo seguente:<br />

«In s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> convalida del provve<strong>di</strong>mento del questore che, incidendo sUlla libertà personale,<br />

imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l. 401/1989 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

l’obbligo <strong>di</strong> presentarsi ad un ufficio o comando <strong>di</strong> polizia in coincidenza con lo svolgimento<br />

<strong>di</strong> manifestazioni sportive, il controllo <strong>di</strong> legalità del giu<strong>di</strong>ce deve riguardare l’esistenza <strong>di</strong><br />

tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa,<br />

compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si <strong>di</strong>spone una misura <strong>di</strong> prevenzione<br />

(ragioni <strong>di</strong> necessità e urgenza, pericolosità concreta <strong>ed</strong> attuale del soggetto, attribuibilità al<br />

m<strong>ed</strong>esimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), <strong>ed</strong><br />

investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente<br />

ridotta dal giu<strong>di</strong>ce della convalida (v. Corte costituzionale 512/2002)» (sentenza 44273 del 12<br />

81


novembre 2004, c.c. 27 ottobre 2004, Labbia, rv. 229110).<br />

Alla luce <strong>di</strong> questo principio vanno accolti i motivi <strong>di</strong> ricorso nn. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.<br />

Infatti la or<strong>di</strong>nanza del Gip è assolutamente carente della motivazione necessaria. Non solo<br />

non precisa il contenuto essenziale delle prescrizioni questorili convalidate, ma soprattutto<br />

omette <strong>di</strong> controllarne i presupposti <strong>di</strong> legge, in particolare sotto il profilo della necessità e<br />

urgenza dell’or<strong>di</strong>ne impartito <strong>di</strong> presentarsi presso l’autorità <strong>di</strong> polizia in occasione dello<br />

svolgimento <strong>di</strong> determinate manifestazioni agonistiche, della pericolosità del destinatario<br />

dell’or<strong>di</strong>ne, della durata della misura prevenzionale.<br />

4. Altrettanto fondata è la censura n. 2.1.<br />

Secondo il comma 2-bis dell’art. 6 l. 401/1989, introdotto dall’art. 1, lett. b), del d.l.<br />

336/2001, convertito in l. 377/2001, il questore, assieme alla notifica del provve<strong>di</strong>mento<br />

restrittivo della libertà personale, deve avvisare l’interessato che ha facoltà <strong>di</strong> presentare,<br />

personalmente o a mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fensore, memorie o d<strong>ed</strong>uzioni al giu<strong>di</strong>ce competente per la<br />

convalida del provve<strong>di</strong>mento stesso.<br />

La norma non prev<strong>ed</strong>e che il questore fissi anche un termine all’interessato per la<br />

presentazione delle memorie o d<strong>ed</strong>uzioni <strong>di</strong>fensive. Ma se il questore, esorbitando dalle<br />

proprie competenze amministrative, magari con le migliori intenzioni <strong>di</strong> ovviare alle evidenti<br />

carenze della <strong>di</strong>sciplina legislativa, fissa ugualmente un termine al fine pr<strong>ed</strong>etto, non v’è<br />

dubbio che il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> convalida che sia emesso prima della scadenza del termine<br />

stesso, senza che l’interessato abbia nel frattempo presentato le sue memorie o d<strong>ed</strong>uzioni,<br />

configuri una violazione dei <strong>di</strong>ritti della <strong>di</strong>fesa, atteso che in tal caso l’interessato, indotto a<br />

pensare <strong>di</strong> aver ancora tempo per presentare le sue d<strong>ed</strong>uzioni, resta privato della sua facoltà <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fendersi.<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie è appunto accaduto che il Gip romano ha emesso il suo provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

convalida prima che scadesse il termine che il questore aveva impropriamente fissato<br />

all’interessato, pregiu<strong>di</strong>cando così i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>fensivi <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />

5. Solo nei precisi limiti appresso in<strong>di</strong>cati, infine, merita accoglimento anche il sesto e ultimo<br />

motivo <strong>di</strong> ricorso, relativo alla specificazione delle manifestazioni sportive in coincidenza<br />

delle quali il S. è stato obbligato a presentarsi all’autorità <strong>di</strong> polizia (n. 2.6).<br />

Al riguardo, occorre premettere che quando la norma <strong>di</strong> legge fa riferimento alle<br />

manifestazioni sportive “specificamente in<strong>di</strong>cate” intende richi<strong>ed</strong>ere che queste siano non<br />

tanto in<strong>di</strong>viduate nominatim (cosa normalmente impossibile) quanto piuttosto determinabili<br />

dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi <strong>di</strong> identificazione forniti nel<br />

provve<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fatto esterni al provve<strong>di</strong>mento ma generalmente noti, quali ad<br />

esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei. In tal modo infatti è ugualmente<br />

garantito lo scopo del legislatore, che è quello <strong>di</strong> rendere determinato il <strong>di</strong>vieto<br />

comportamentale per non esporre il destinatario a <strong>di</strong>vieti indeterminati che non sarebbe in<br />

grado <strong>di</strong> rispettare.<br />

Alla luce <strong>di</strong> questo principio, si deve concludere che nel provve<strong>di</strong>mento questorile de quo è<br />

legittimamente specificata l’in<strong>di</strong>cazione delle manifestazioni sportive laddove queste sono<br />

in<strong>di</strong>viduate negli incontri <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong>sputate (in Italia o all’estero) dalle squadre della Roma e<br />

della Lazio nell’ambito dei campionati e tornei nazionali e internazionali.<br />

Manca invece una idonea specificazione laddove il provve<strong>di</strong>mento richiama anche gli incontri<br />

<strong>di</strong> calcio amichevoli delle due squadre, giacché in tal caso i destinatari dell’obbligo, pur<br />

essendo “tifosi” appassionati e informati, possono non essere a conoscenza <strong>di</strong> tutti gli incontri<br />

amichevoli <strong>di</strong>sputati dalla squadra del cuore. Sottolinea sintomaticamente il ricorrente che «il<br />

tribunale <strong>di</strong> Roma è intasato <strong>di</strong> sentenze <strong>di</strong> assoluzione perché i sottoposti all’obbligo non si<br />

presentano a firmare in occasione delle competizioni estive, organizzate all’ultimo istante<br />

contro sconosciute rappresentative <strong>di</strong> categoria».<br />

Insomma, per gli incontri amichevoli, genericamente in<strong>di</strong>cati, manca il requisito della sicura<br />

82


determinabilità da parte del destinatario dell’obbligo; come anche fa <strong>di</strong>fetto quella esigibilità<br />

dell’obbligo, che la menzionata sentenza n. 512/2002 della Corte costituzionale impone al<br />

giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> controllare in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> convalida del provve<strong>di</strong>mento questorile.<br />

6. Per tutte queste ragioni la impugnata or<strong>di</strong>nanza va annullata con rinvio allo stesso giu<strong>di</strong>ce<br />

(ex art. 623, lett. a, c.p.p.), il quale, nel rispetto dei <strong>di</strong>ritti della <strong>di</strong>fesa e attenendosi ai principi<br />

sopra esposti, proc<strong>ed</strong>erà a nuovo controllo del provve<strong>di</strong>mento questorile in or<strong>di</strong>ne alla<br />

necessità e urgenza del provve<strong>di</strong>mento, alla pericolosità sociale del destinatario del<br />

provve<strong>di</strong>mento stesso nel settore delle manifestazioni sportive, alla specificazione delle<br />

manifestazioni sportive in coincidenza delle quali il pr<strong>ed</strong>etto destinatario è obbligato a<br />

presentarsi all’autorità <strong>di</strong> polizia, e infine alla durata della <strong>di</strong>sposta misura prevenzionale.<br />

Va infatti riba<strong>di</strong>to al riguardo l’ulteriore principio affermato dalle Sezioni unite nella suddetta<br />

sentenza Labbia, secondo cui va annullata con rinvio l’or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce che, «limitandosi<br />

a un controllo meramente formale, ometta <strong>di</strong> motivare in or<strong>di</strong>ne all’esistenza dei presupposti<br />

legittimanti l’adozione da parte dell’autorità amministrativa della misura limitativa della<br />

libertà personale» (rv. 229112).<br />

Occorre anche precisare che, contrariamente alla tesi sostenuta in qualche pronuncia <strong>di</strong> questa<br />

Corte, l’annullamento con rinvio <strong>di</strong> una or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> convalida tempestivamente adottata non<br />

comporta la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> efficacia delle prescrizioni imposte dal questore e convalidate dal<br />

giu<strong>di</strong>ce. La decadenza delle prescrizioni questorili sancita dal terzo comma dell’art. 6 l.<br />

401/1989, infatti, <strong>di</strong>scende dal fatto che nel termine previsto dalla legge non intervenga un<br />

qualsiasi provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> convalida. La decadenza è però esclusa se il<br />

provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale interviene tempestivamente ma è poi annullato in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità<br />

con rinvio per nuovo giu<strong>di</strong>zio (Cass. Sez. I, 48369/2004, Morelli, rv. 229361).<br />

In altri termini, vale per la convalida della misura prevenzionale <strong>di</strong>sposta dal questore, la<br />

stessa ratio che la <strong>giurisprudenza</strong> ha in<strong>di</strong>viduato per il riesame della misura cautelare<br />

personale, che deve avvenire nel termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni <strong>di</strong> cui all’art. 309, commi 9 e 10,<br />

c.p.p., pena la decadenza della misura stessa. In entrambi i casi, il legislatore impone un<br />

termine alla decisione <strong>di</strong> controllo sulla misura restrittiva della libertà personale solo per<br />

garantire che la misura stessa non mantenga la sua efficacia senza un imme<strong>di</strong>ato controllo<br />

giuris<strong>di</strong>zionale (collegiale nel caso <strong>di</strong> cui all’art. 309).<br />

Perciò, quando il controllo è esercitato nel termine <strong>di</strong> legge, la misura restrittiva resta efficace<br />

anche se la decisione emessa dall’organo <strong>di</strong> controllo è affetta da vizi <strong>di</strong> legittimità.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte <strong>di</strong> cassazione annulla la impugnata or<strong>di</strong>nanza con rinvio al tribunale <strong>di</strong> Roma.<br />

83


CASS., III SEZ. CIV. , SENT. N. 20908/05 (RESPONSABILITÀ ORGANIZZATORI)<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE<br />

Oggetto Risarcimento danni da attività sportiva<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso proposto da:<br />

M.T.,<br />

- ricorrente -<br />

contro<br />

SPORTASS - CASSA PREVID. ASSIC. SPORTIVI,<br />

- controricorrente -<br />

contro<br />

D.E..,<br />

- controricorrente -<br />

nonché contro<br />

SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO;<br />

- intimato -<br />

Svolgimento dal processo<br />

Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d'appello <strong>di</strong> Trento ha confermato la sentenza<br />

del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda <strong>di</strong> risarcimento del danno<br />

proposta dal M. nei confronti dello Sporting Club Madonna <strong>di</strong> Campiglio e del D., con<br />

l'intervento volontario in giu<strong>di</strong>zio della Sportass (Cassa <strong>di</strong> Previdenza per l'Assicurazione<br />

degli Sportivi). In particolare la domanda si riferiva al sinistro occorso all'attore che, mentre<br />

svolgeva il compito <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>aporte in una regolamentare gara <strong>di</strong> sci (organizzata dal pr<strong>ed</strong>etto<br />

Club), era stato investito e colpito al volto dal concorrente D., uscito <strong>di</strong> pista a grande<br />

velocità. In particolare, la sentenza impugnata sostiene; che, per un verso, la condotta dello<br />

sciatore non era stata anomala (ossia non era stata contraria alle regole proprie dello sport<br />

esercitato, né alle regole del neminem la<strong>ed</strong>ere) ; che, per altro verso, la collocazione del<br />

guar<strong>di</strong>aporte M. (frutto dì una sua scelta <strong>di</strong>screzionale) era intrinsecamente pericolosa,<br />

coincidendo con il luogo d'arresto <strong>di</strong> uno sciatore fuoriuscito or<strong>di</strong>nariamente dal tracciato; che<br />

la condotta del D. non era stata anti-giuri<strong>di</strong>ca; che non è invocatale con riferimento alla<br />

responsabilità degli organizzatori la <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2050 c.c. e, dunque, una<br />

responsabilità extracontrattuale, posto che nella specie <strong>di</strong>fetta il presupposto dell'illiceità<br />

dell'attività svolta; che non v'è nesso tra l'attività organizzativa e l'evento dannoso; che sulla<br />

scelta del sito <strong>di</strong> collocazione da parte del M. per nulla aveva interferito l'ente organizzatore .<br />

Il M. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello <strong>di</strong> Trento<br />

svolgendo tre motivi. Rispondono con controricorso la Sportass <strong>ed</strong> il D.. Depositano memorie<br />

il M., il D. e la Sportass.<br />

Motivi della decisione<br />

Con il primo motivo <strong>di</strong> ricorso (violazione e falsa applicazione artt. 2043 e 2050 c.c. nel<br />

rapporto tra il M. e lo Sporting Club) il ricorrente censura la sentenza per avere fatto<br />

applicazione della regola dell'accettazione del rischio sportivo, la quale esulerebbe dalla<br />

fattispecie in esame nella quale la vittima non è un concorrente in gara, bensì un guar<strong>di</strong>aporte.<br />

Sostiene, dunque, l'applicabilità alla fattispecie della <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2050 c.c, con<br />

conseguente obbligo per lo Sporting Club <strong>di</strong> adottare tutte le cautele riconducibili alla scienza<br />

<strong>ed</strong> all'esperienza del settore per consentire lo svolgimento della gara con i minimi rischi;<br />

cautele (quali la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> reti o <strong>di</strong> altri congegni) che, nella specie non erano state<br />

affatto adottate.<br />

84


Con il secondo motivo è censurato il vizio della motivazione e la falsa applicazione dell'art.<br />

2050 c.c. in relazione all'incarico <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>aporte <strong>ed</strong> alla condotta tenuta dal M. La doglianza<br />

riguarda il punto della sentenza nel quale s'afferma la carenza <strong>di</strong> nesso causale tra <strong>di</strong>sfunzione<br />

dell'attività organizzativa <strong>ed</strong> evento dannoso, attribuendo al m. la libertà <strong>di</strong> scegliere il sito in<br />

cui posizionarsi. Sì sostiene, invece, che il m. non aveva alcuna libertà al riguardo, aveva<br />

bensì il dovere <strong>di</strong> svolgere i compiti assegnatigli con <strong>di</strong>ligenza, attenendosi a quanto previsto<br />

dal regolamento tecnico f<strong>ed</strong>erale.<br />

Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c, nel rapporto causale tra<br />

evento e condotta dello sciatore D. e vi si sostiene che nell'occasione l'atleta tenne una<br />

condotta affatto passiva, mentre una sua pronta e doverosa reazione avrebbe potuto evitare la<br />

collisione o quanto meno rallentare la corsa prima <strong>di</strong> investire il M.<br />

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.<br />

Come s'è visto, il percorso argomentativo del giu<strong>di</strong>ce parte dall'affermazione della teoria del<br />

rischio consentito (o accettato) nell'espletamento <strong>di</strong> gare sportive, passa per l'accertamento<br />

dell'avvenuto rispetto delle regole dello sport <strong>di</strong> riferimento e perviene all'assoluzione da<br />

responsabilità sia del Club organizzatore, sia del concorrente alla gara.<br />

Corretta è l'applicazione alla fattispecie della pr<strong>ed</strong>etta teoria e, dunque, la preliminare<br />

affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'attività agonistica implica l'accettazione del<br />

rischio ad essa inerente da parte dì coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi<br />

eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che<br />

gli organizzatori, al fine <strong>di</strong> sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano pre<strong>di</strong>sposto le normali<br />

cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel<br />

rispetto <strong>di</strong> eventuali regolamenti sportivi; accertamento affidato alla valutazio-ne del giu<strong>di</strong>ce<br />

del merito, insindacabile in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass.<br />

20 febbraio 1997, n. 1564; 10 luglio 1968, n. 2414, la quale ammette la risarcibilità dei soli<br />

danni cagionati dall'attività <strong>di</strong> terzi inseritisi con un comportamento illecito nello svolgimento<br />

dell'esercizio sportivo).<br />

Principio questo che, una volta verificata la normalità dell'alea e la relativa accettazione da<br />

parte del partecipante alla gara, esclude l'illiceità del comportamento e, dunque, l'applicabilità<br />

alla fattispecie della <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all'art. 2050 c.c, la quale pur sempre presuppone la<br />

commissione <strong>di</strong> un illecito aquiliano.<br />

Quanto alla contestazione che il principio in questione possa essere applicato anche a coloro<br />

che (come il M. ) non sono agonisti in gara, deve rispondersi che la critica è infondata, in<br />

quanto la regola enunciata fa riferimento a tutti coloro che partecipano all'attività sportiva e<br />

non soltanto agli atleti che in essa svolgono agonismo. Nel senso che sarebbe irrazionale<br />

escludere dalla teoria del rischio accettato quelli che, per ragioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>spensabile servizio,<br />

strettamente inerente allo svolgimento della gara (arbitri, guar<strong>di</strong>aporte, guardalinee,<br />

meccanici, tecnici, ecc), si trovino al centro della competizione e necessariamente esposti,<br />

quin<strong>di</strong>, alla eventuale violenza o pericolosità dello scontro tra atleti.<br />

Il caso in questione ne è un calzante esempio, ma si pensi (per prospettare un'ipotesi <strong>di</strong> ancor<br />

maggiore evidenza) all'arbitro <strong>di</strong> un incontro <strong>di</strong> pugilato o <strong>di</strong> scherma o <strong>di</strong> arti marziali in<br />

genere, il cui intimo <strong>ed</strong> in<strong>di</strong>spensabile coinvolgimento negli attacchi dei contendenti rende<br />

impossibile configurare come illecito il comportamento <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> questi che, pur sempre nel<br />

normale svolgimento dello sport in questione, lo colpisca procurandogli lesioni.<br />

Così come, per altro verso, è impensabile pretendere in favore <strong>di</strong> questi stessi soggetti, da<br />

parte dell'organizzatore della gara, forme <strong>di</strong> protezione fisica che siano incompatibili con la<br />

loro funzione o che comunque impe<strong>di</strong>scano fortemente le loro capacità e possibilità <strong>di</strong><br />

movimento. Ed è per questo che nessuno mai ha pensato <strong>di</strong> munire il già menzionato arbitro<br />

<strong>di</strong> pugilato <strong>di</strong> caschi, armature, paracolpi o protezioni varie, che impe<strong>di</strong>rebbero l'agilità <strong>ed</strong> il<br />

85


<strong>di</strong>namismo che il suo compito pretende, oppure <strong>di</strong> posizionare l'arbitro <strong>ed</strong> i guardalinee <strong>di</strong> una<br />

partita <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong>etro una rete o dentro una garitta d'osservazione o in qualsiasi altro posto<br />

protetto dall'azione dei giocatori e dalla violenza <strong>di</strong> colpo del pallone. Sarebbe, peraltro, una<br />

grave minaccia all'imparzialità <strong>di</strong> coloro che sono preposti alla vigilanza sul corretto<br />

svolgimento della gara se fosse l'organizzatore, e non loro stessi, a stabilire in quale punto <strong>di</strong><br />

osservazione <strong>ed</strong> attraverso quali mezzi posizionarsi nel campo <strong>di</strong> gara.<br />

In conclusione, si può affermare il principio secondo cui l'attività agonistica implica<br />

1'accettazione del rischio ad essa inerente da parte <strong>di</strong> coloro che vi partecipano,<br />

intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i<br />

guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti<br />

del campo <strong>di</strong> gara, per compiere una funzione in<strong>di</strong>spensabile allo svolgimento della<br />

competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza<br />

dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente<br />

sofferti ad opera <strong>di</strong> un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi <strong>ed</strong><br />

è sufficiente che gli organizzatori, al fine <strong>di</strong> sot-trarsi ad ogni responsabilità, abbiano<br />

pre<strong>di</strong>sposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla<br />

specifica attività sportiva, nel rispetto <strong>di</strong> eventuali regolamenti sportivi; accertamento<br />

affidato alla valutatone del giu<strong>di</strong>ce del merito, insindacabile in s<strong>ed</strong>a <strong>di</strong> legittimità se<br />

congruamente e logicamente motivato.<br />

Riportando tutte queste osservazioni all'ipotesi in esame, bisogna <strong>di</strong>re che a fondamento della<br />

decisione impugnata esiste l'accertamento negativo circa la sussistenza del nesso causale tra le<br />

attività dell'atleta concorrente e del Club organizzatore, da una parte, e l'evento, dannoso<br />

dall'altro. Sulla base delle prove raccolte, la sentenza, infatti, esclude che il concorrente abbia<br />

tenuto una condotta anomala, rientrando l'incontrollato sbandamento nel rischio tipico <strong>ed</strong><br />

or<strong>di</strong>nario dello slalom gigante (peraltro, neppure in questa s<strong>ed</strong>e il M. concretamente<br />

attribuisce al D. un comportamento illecito, limitandosi ad affermare -in maniera incoerente<br />

rispetto allo stesso contesto sciistico del quale si sta trattando - che egli, una volta sbandato,<br />

ebbe una condotta passiva e non reattiva) . Così pure viene escluso che il Club organizzatore<br />

abbia tenuto una condotta illecita, nella considerazione che il guar<strong>di</strong>aporte, al fine <strong>di</strong> compiere<br />

l'attività demandatagli, è libero dì scegliere la postazione che ritiene opportuna, non esistendo<br />

nessuna norma regolamentare o, più genericamente, <strong>di</strong> prudenza che imponga<br />

all'organizzatore della gara <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre in merito. Peraltro, nella specie è rimasto accertato che<br />

il m. non era solo guar<strong>di</strong>aporte, me anche responsabile <strong>di</strong> tutti i guar<strong>di</strong>aporte, <strong>ed</strong> egli stesso<br />

nel ricorso afferma (cfr. pag. 6) che la posizione che deve tenere colui che svolge tale<br />

funzione nell'ambito dell'organizzazione della gara "deve necessariamente essere più vicina<br />

possibile al tracciato nel rispetto delle <strong>di</strong>rettive del capocontrolli anche se logicamente<br />

esterna rispetto alla traiettoria ideale che viene percorsa dagli atleti per non creare intralcio<br />

e comporta dei rischi quali appunto la possibilità <strong>di</strong> essere investito da un concorrente che<br />

perdendo l'equilibrio cade <strong>ed</strong> esce <strong>di</strong> pista".<br />

Orbene, questi stessi accertamenti hanno consentito al giu<strong>di</strong>ce del merito <strong>di</strong> correttamente<br />

escludere la possibilità <strong>di</strong> ravvisare la responsabilità del Club organizzatore e dell'atleta<br />

concorrente per i danni alla persona subiti dal M.<br />

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Sussistono i giusti motivi per compensare<br />

interamente tra le parti le spese del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cassazione.<br />

Per questi motivi<br />

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

cassazione.<br />

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.<br />

86


CASS. 21664/2005 (RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI DI GARA PER<br />

LA MORTE DI UN PARTECIPANTE)<br />

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />

Dott. Roberto PREDEN - Presidente -<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

SEZIONE TERZA CIVILE<br />

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -<br />

Dott. Bruno DURANTE - Rei. Consigliere -<br />

Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -<br />

Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -<br />

ha pronunciato la seguente<br />

sul ricorso proposto da:<br />

SENTENZA<br />

L.G.M. elettivamente domiciliato in ROMA VIA Achille Papa 21, presso lo stu<strong>di</strong>o legale P.,<br />

<strong>di</strong>feso dagli avvocati A.M.C., S.A., giusta delega in atti;<br />

- ricorrente -<br />

contro<br />

C.M.G. - M.V., selettivamente domiciliate in ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI<br />

CASSAZIONE, <strong>di</strong>fese dall'avvocato S.D.A. giusta delega in atti;<br />

- controricorrenti -<br />

avverso la sentenza n. 72/01 della Corte d'Appello <strong>di</strong> CALTANISSETTA, sezione civile,<br />

emessa il 05/04/01, R.G.48/98;<br />

u<strong>di</strong>ta la relazione della causa svolta nella pubblica u<strong>di</strong>enza del 23/09/05 dal Consigliere Dott.<br />

Bruno DURANTE;<br />

u<strong>di</strong>to l'Avvocato A.M.C.;<br />

u<strong>di</strong>to il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI, che ha<br />

concluso per il rigetto del ricorso.<br />

* * *<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Durante una gara <strong>di</strong> gokart perdeva la vita V.M. il quale all’esito <strong>di</strong> una manovra dì sorpasso a<br />

sinistra usciva <strong>di</strong> pista <strong>ed</strong> urtava contro l'autovettura <strong>di</strong> M.M. parcheggiata in prossimità.<br />

Proc<strong>ed</strong>utosi nei confronti del M., <strong>di</strong> M.L. G. , organizzatore della gara, e <strong>di</strong> altri per il delitto<br />

<strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o colposo, il tribunale <strong>di</strong> Enna affermava la responsabilità dei primi due e, con il<br />

concorso <strong>di</strong> colpa della vittima nella misura del 70 %, li condannava alla pena <strong>di</strong> legge <strong>ed</strong> al<br />

risarcimento dei danni in favore delle parti civili, M.G. C. e V.M. moglie e figlia del defunto.<br />

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La corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Caltanissetta <strong>di</strong>chiarava non doversi proc<strong>ed</strong>ere contro gli imputati per<br />

essere il reato estinto per prescrizione <strong>ed</strong>, in accoglimento del gravame delle parti civili,<br />

riduceva il concorso <strong>di</strong> colpa della vittima al 50%.<br />

Proposto ricorso per cassazione, questa Corte annullava la sentenza impugnata per vizio <strong>di</strong><br />

motivazione in or<strong>di</strong>ne all'efficienza causale della condotta della vittima nella produzione<br />

dell'evento e rinviava per nuovo giu<strong>di</strong>zio sul punto al giu<strong>di</strong>ce civile competente per valore in<br />

grado <strong>di</strong> appello.<br />

Riassunta la causa, la corte <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Caltanissetta in s<strong>ed</strong>e civile con sentenza resa il<br />

5.4.2001 <strong>di</strong>chiarava che la responsabilità dell'evento era da attribuire per il 60 % al L.G. e per<br />

il 20% alla vittima, spiegando in motivazione che il rimanente 20% faceva carico al M.<br />

Per quanto ancora interessa la Corte ha considerato che la responsabilità <strong>di</strong> gran lunga<br />

prevalente è del L.G. il m<strong>ed</strong>esimo, infatti, nella qualità <strong>di</strong> presidente della scuderia<br />

organizzatrice della gara, ha permesso che essa si svolgesse nonostante non fosse stato<br />

collocato un adeguato numero <strong>di</strong> balle <strong>di</strong> paglia lungo i bor<strong>di</strong> della pista e non ha curato che<br />

venisse osservata la <strong>di</strong>sposizione del regolamento, secondo la quale deve essere lasciata libera<br />

ai lati della pista una zona per la collocazione <strong>di</strong> balle <strong>di</strong> paglia; la commissione provinciale <strong>di</strong><br />

vigilanza ha subor<strong>di</strong>nato il parere favorevole allo svolgimento della gara alla con<strong>di</strong>zione che<br />

fossero sistemati copertoni e balle <strong>di</strong> paglia nelle zone a maggiore rischio <strong>ed</strong> il L.G. pur<br />

avendo il compito <strong>di</strong> curare gli adempimenti burocratici della gara, non ha verificato se la<br />

con<strong>di</strong>zione si fosse avverata; la colpa del M., consistente nell'avere parcheggiato la propria<br />

autovettura ai margini della pista, ha contribuito per il 20% alla produzione dell'evento, atteso<br />

che, se nella zona in cui è stata parcheggiata l'autovettura fossero stati sistemati i copertoni e<br />

le balle <strong>di</strong> paglia, le conseguenze dell'urto sarebbero state meno gravi; il rimanente 20% va<br />

attribuito alla condotta <strong>di</strong> guida della vittima, la quale ha posto in essere "la manovra<br />

pericolosa <strong>di</strong> effettuare il sorpasso dell'auto che la prec<strong>ed</strong>eva, tentando <strong>di</strong> superarla nel punto<br />

dove lo spazio non era sufficiente".<br />

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L.G. affidandosi a quattro motivi<br />

sostenuti con memoria; hanno resistito con controricorso la C. e la M.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043<br />

c.c, 43 c.p., 40 e 48 regolamento sportivo <strong>nazionale</strong>, nonché insufficiente e contrad<strong>di</strong>ttoria<br />

motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte <strong>di</strong> merito - sostiene - lo ha<br />

ritenuto in colpa per avere omesso <strong>di</strong> adottare, quale presidente del comitato organizzatore<br />

della gara, le misure <strong>di</strong> sicurezza richieste dal regolamento e <strong>di</strong> curare l'avveramento della<br />

con<strong>di</strong>zione posta dalla commissione provinciale; senonché, a termini <strong>di</strong> regolamento, l'attività<br />

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dell'organizzatore cessa per fare posto a quella del <strong>di</strong>rettore e degli ufficiali <strong>di</strong> gara non<br />

appena inizia la gara, sicché la responsabilità <strong>di</strong> tutti gli eventi successivi, come nella specie la<br />

collocazione dell'autovettura vicino alla pista senza il riparo dei copertoni e delle balle <strong>di</strong><br />

paglia, ricade sul <strong>di</strong>rettore della gara e non sull'organizzatore <strong>di</strong> essa.<br />

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.<br />

2043, 2055 c.c., 43 c.p. e vizi <strong>di</strong> motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte <strong>di</strong> merito, cui<br />

la causa è stata rinviata per una nuova pronuncia in or<strong>di</strong>ne alla graduazione del concorso <strong>di</strong><br />

colpa del M., del M. e del L.G., ai sensi dell'art. 2055 c.c. avrebbe dovuto, tuttavia, valutare<br />

l'incidenza causale del comportamento <strong>di</strong> R.B., <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> gara, considerato che il tribunale<br />

<strong>di</strong> Enna ha riconosciuto la colposità <strong>di</strong> tale comportamento, pur <strong>di</strong>chiarando <strong>di</strong> non doversi<br />

proc<strong>ed</strong>ere nei confronti del suo autore.<br />

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,<br />

2055, 1227 c.c., 43 c.p., nonché vizi <strong>di</strong> motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); se avesse<br />

valutato la perizia espletata in corso <strong>di</strong> causa, la corte <strong>di</strong> merito avrebbe escluso la colpa <strong>di</strong><br />

esso ricorrente, atteso che dalla perizia risulta che l'autovettura del M. <strong>ed</strong> i cronometristi si<br />

trovavano in uno dei luoghi meno esposti a pericolo e le prescrizioni della commissione<br />

provinciale sono state puntualmente osservate; inoltre l'autovettura era stata<br />

impreve<strong>di</strong>bilmente parcheggiata ai bor<strong>di</strong> della pista dopo l'inizio della gara quando era ormai<br />

cessato ogni obbligo <strong>di</strong> attivarsi da parte dell'organizzatore.<br />

4. Con il quarto motivo il ricorrente d<strong>ed</strong>uce violazione e falsa applicazione delle m<strong>ed</strong>esime<br />

norme <strong>di</strong> legge, nonché insufficiente e contrad<strong>di</strong>ttoria motivazione su punto decisivo; nella<br />

graduazione delle colpe la corte <strong>di</strong> merito ha attribuito alla colpa del M. una percentuale<br />

inferiore a quella <strong>di</strong> esso ricorrente, mentre avrebbe dovuto fare il contrario, considerato che,<br />

se l'autovettura si fosse trovata in un posto <strong>di</strong>verso, il M. non sarebbe morto; inoltre la detta<br />

corte 1) non ha tenuto conto delle ammissioni delle danneggiate (l'autovettura è stata<br />

parcheggiata ai margini della pista dopo l'inizio della gara; l'urto avrebbe potuto produrre<br />

conseguenze meno gravi se l'autovettura fosse stata protetta con balle <strong>di</strong> paglia e copertoni; la<br />

presenza dell'autovettura è la causa esclusiva dell'evento dannoso); ammissioni che<br />

conducono ad una graduazione delle colpe <strong>di</strong>versa da quella adottata; 2) ha contenuto nel 20<br />

% il concorso <strong>di</strong> colpa del defunto, laddove esso ha valore preponderante, come risulta dalla<br />

perizia <strong>ed</strong> è stato ritenuto dal tribunale <strong>di</strong> Enna; è, comunque, ravvisabile nella specie la<br />

situazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. (dubbio sull'entità delle singole<br />

colpe), avendo concorso alla produzione dell'evento anche il B.<br />

5. All'esame dei motivi va premesso 1) che la sentenza impugnata è stata pronunciata in s<strong>ed</strong>e<br />

<strong>di</strong> rinvio a seguito <strong>di</strong> annullamento delle sole <strong>di</strong>sposizioni civili <strong>di</strong> una sentenza penale,<br />

cosicché trova applicazione il principio, secondo il quale i limiti e l'oggetto del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

rinvio sono fissati dalla sentenza <strong>di</strong> annullamento, che non può essere né sindacata né elusa<br />

dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rinvio neppure nel caso <strong>di</strong> constatato errore (Cass. 28.6.1997, n. 5800); 2) che<br />

pure quando, come nella specie, la sentenza sia annullata per vizi <strong>di</strong> motivazione il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

rinvio non può compiere un nuovo e <strong>di</strong>verso accertamento dei fatti che siano stati accertati<br />

definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza <strong>di</strong> annullamento (Cass. 16.12.2003, n.<br />

19217).<br />

6. Ora, come affermato dalla sentenza qui impugnata e non contestato dal ricorrente, al<br />

giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rinvio è stato affidato il compito <strong>di</strong> pronunciare nuovamente sull'efficienza causale<br />

89


della condotta della vittima in rapporto alle condotte del L.G. e del M., <strong>di</strong> cui la sentenza <strong>di</strong><br />

annullamento ha ritenuto accertata la colposità.<br />

Ne consegue che sono infondate le censure mosse alla corte <strong>di</strong> merito per non avere esteso la<br />

propria valutazione al comportamento del <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> gara, R.B. al fine <strong>di</strong> verificare la<br />

colposità e tenerne conto nella graduazione della colpa degli altri soggetti e per non avere<br />

escluso la colpa del L.G.<br />

7. Occorre aggiungere a questo ultimo proposito che pure a carico degli organizzatori <strong>di</strong> gara<br />

si può configurare una responsabilità colposa qualora essi non abbiano posto in essere tutte<br />

quelle cautele idonee a garantire la incolumità dei partecipanti alla gara e del pubblico.<br />

In tale caso possono riscontrarsi gli estremi della colpa generica nel non avere rispettato le<br />

comuni regole <strong>di</strong> prudenza, <strong>di</strong>ligenza, perizia e <strong>di</strong> quella specifica ravvisabile nella violazione<br />

<strong>di</strong> norme <strong>di</strong> legge e regolamenti ovvero <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong>scipline prescritti dall'autorità (Cass.<br />

28.2.2000, n. 2220).<br />

In particolare, la colpa generica (che si atteggia <strong>di</strong>versamente a seconda che danneggiato sia<br />

un partecipante alla gara o uno spettatore) deve essere valutata alla stregua dei criteri <strong>di</strong><br />

garanzia e protezione che l'organizzatore ha l'obbligo <strong>di</strong> rispettare nel caso concreto e con<br />

riferimento alle sue possibilità; per rimanere esente da responsabilità, esso, infatti, deve<br />

pre<strong>di</strong>sporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola<br />

attività sportiva (Cass. 20.2.1997, n. 1564).<br />

E nella specie la corte <strong>di</strong> merito ha ravvisato la colpa del L.G. non solo nel non avere<br />

verificato che fosse stato collocato un adeguato numero <strong>di</strong> balle <strong>di</strong> paglia lungo i bor<strong>di</strong> della<br />

pista e nelle zone esposte a maggiori pericoli <strong>di</strong> incidenti (primo profilo), ma altresì nel non<br />

avere provv<strong>ed</strong>uto "affinchè fosse lasciata libera la zona posta ai lati della pista per tutta<br />

l'estensione prevista dal regolamento e tale da consentire la collocazione delle balle <strong>di</strong> paglia<br />

fino alla rete metallica <strong>di</strong> recinzione delle zone riservate al pubblico" (secondo profilo); zona<br />

che, secondo il regolamento <strong>nazionale</strong> piste Karting, deve essere non meno <strong>di</strong> otto metri<br />

(6+2).<br />

Orbene il secondo profilo della colpa, che non ha formato oggetto <strong>di</strong> censura <strong>ed</strong> è da solo<br />

idoneo a sorreggere la decisione, attiene a momento che prec<strong>ed</strong>e l'inizio della gara, <strong>di</strong> modo<br />

che perde valore la <strong>di</strong>stinzione fra il comportamento (omissivo o commissivo)<br />

dell'organizzatore della gara e quello del <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> essa, su cui si impostano alcune censure<br />

mosse alla sentenza impugnata.<br />

8. La valutazione relativa all'esistenza <strong>ed</strong> all'entità della colpa è rimessa al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito<br />

<strong>ed</strong> è sindacabile in cassazione solo per vizi <strong>di</strong> motivazione (Cass. 9.6.2004, n. 10966; Cass.<br />

10.5.2000, n. 5945, entrambe in tema <strong>di</strong> colpa professionale).<br />

Nella specie la corte <strong>di</strong> merito ha fornito motivazione congrua <strong>ed</strong> esente da vizi logico<br />

giuri<strong>di</strong>ci della decisione adottata, mentre rimane privo <strong>di</strong> rilevanza in questa s<strong>ed</strong>e che non<br />

abbia tenuto conto delle affermazioni contenute nell'atto dì riassunzione, non essendo ad esse<br />

collegabile alcuna particolare efficienza probatoria in relazione alla materia oggetto del<br />

giu<strong>di</strong>zio (graduazione della colpa), e non si sia interamente adeguata al parere del c.t.u., tanto<br />

più che tale parere riguarda per la parte che qui interessa uno soltanto dei due profili nei quali<br />

si articola la colpa.<br />

9. La regola posta dall'art. 2055, comma 3, c.c., secondo la quale nel dubbio le singole colpe<br />

si presumono uguali, trova applicazione solo nei rapporti interni fra coobbligati in solido e<br />

non nei confronti del danneggiato, che può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione<br />

risarcitoria da uno o dall'altro dei soggetti responsabili (Cass. 20.1.1995, n. 620; Cass.<br />

8.6.1994, n. 5546), e presuppone, pertanto, l'azione <strong>di</strong> regresso.<br />

Difettando nella specie l'in<strong>di</strong>cato presupposto, la regola non avrebbe potuto ricevere<br />

applicazione, a prescindere dalla ravvisabilità <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> dubbio.<br />

90


10. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato con condanna del ricorrente alle spese<br />

del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cassazione.<br />

P.Q.M.<br />

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2100, <strong>di</strong> cui euro<br />

2000 per onorari, oltre spese generali <strong>ed</strong> accessori <strong>di</strong> legge.<br />

Così deciso in Roma nella camera <strong>di</strong> consiglio della terza sezione civile della Corte <strong>di</strong><br />

Cassazione il 23.9.2005.<br />

Il Consigliere estensore<br />

II Presidente<br />

91


CASSAZIONE PENALE SENT., SEZ. SS.UU., 25/01/2006, N. 3087 (DOPING)<br />

FATTO E DIRITTO<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce delle indagini preliminari del Tribunale <strong>di</strong> S. Maria Capua Vetere, con or<strong>di</strong>nanza<br />

del 4 giugno 2004:<br />

a) applicava la misura della custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere a M.L. (istruttore <strong>di</strong> body buil<strong>di</strong>ng e<br />

titolare <strong>di</strong> una palestra in …….) <strong>ed</strong> a C.M. (istruttore e gestore <strong>di</strong> una palestra in ………), in<br />

relazione a reati <strong>di</strong> cui:<br />

- all’art. 648 cod. pen., ricettazione <strong>di</strong> specialità me<strong>di</strong>cinali ad azione anabolizzante costituenti<br />

provento dei delitti <strong>di</strong> cui all’art. 9, comma 7, della legge 14.12.2000, n. 376 <strong>ed</strong> agli artt. 348 e<br />

445 cod. pen.;<br />

- all’art. 9, comma 7, della legge 14.12.2000, n. 376, commercio, a soggetti non identificati<br />

praticanti attività sportiva <strong>di</strong> culturismo, <strong>di</strong> specialità me<strong>di</strong>cinali ad azione anabolizzante<br />

attraverso canali <strong>di</strong>versi da farmacie e <strong>di</strong>spensari autorizzati;<br />

b) applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari, con il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> comunicare con<br />

persone <strong>di</strong>verse da quelle costituenti il nucleo familiare convivente, a G.T. (riven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong><br />

svariate confezioni) e R.I. (istruttore <strong>di</strong> body buil<strong>di</strong>ng presso una palestra in ……….) in<br />

relazione ad analoghi reati <strong>di</strong> ricettazione e commercio <strong>di</strong> specialità me<strong>di</strong>cinali ad azione<br />

anabolizzante;<br />

c) configurava, altresì, nei confronti degli anzidetti indagati, reati <strong>di</strong> cui:<br />

- all’art. 445 cod. pen., somministrazione <strong>di</strong> specialità me<strong>di</strong>cinali in modo pericoloso per la<br />

salute, perché in totale <strong>di</strong>fformità dalle in<strong>di</strong>cazioni terapeutiche previste <strong>ed</strong> autorizzate per<br />

dette sostanze, essendo l’assunzione finalizzata agli effetti anabolizzanti del farmaco;<br />

- all’art. 348 cod. pen., esercizio – me<strong>di</strong>ante le condotte prec<strong>ed</strong>enti – della professione <strong>di</strong><br />

farmacista in assenza <strong>di</strong> qualsivoglia abilitazione;<br />

- all’art. 9, comma 1, della legge 14.12.2000, n. 376 (contestato al solo R.), per avere<br />

procurato e favorito l’assunzione, da parte <strong>di</strong> un atleta, <strong>di</strong> farmaci ad azione “dopante” in<br />

assenza <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni patologiche giustificative, al fine <strong>di</strong> alterarne le prestazioni sportive in<br />

prossimità <strong>di</strong> una gara ma – in relazione a dette violazioni – evidenziava la preclusione<br />

all’adozione <strong>di</strong> misure personali coercitive, ex art. 280, 1° comma, c.p.p., trattandosi <strong>di</strong> reati<br />

puniti con pena massima non superiore a tre anni <strong>di</strong> reclusione.<br />

Il Tribunale del riesame <strong>di</strong> Napoli, con or<strong>di</strong>nanza del 24 giugno 2004:<br />

- annullava l’or<strong>di</strong>nanza del G.I.P., nei confronti degli anzidetti indagati, affermando<br />

l’insussistenza dei delitti <strong>di</strong> ricettazione (ma anche <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> abuso dell’esercizio della<br />

professione <strong>di</strong> farmacista e <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> farmaci in modo pericoloso per la salute);<br />

- annullava la m<strong>ed</strong>esima or<strong>di</strong>nanza, nei confronti <strong>di</strong> R.I., e ne <strong>di</strong>sponeva l’imme<strong>di</strong>ata<br />

liberazione;<br />

- sostituiva, nei confronti <strong>di</strong> M.L., alla misura della custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere, quella<br />

dell’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora nel Comune <strong>di</strong> residenza, imponendogli <strong>di</strong> non allontanarvisi senza<br />

l’autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce;<br />

- <strong>di</strong>chiarava la propria incompetenza per territorio: in favore del Tribunale <strong>di</strong> Napoli, per le<br />

contestazioni elevate a carico del C., <strong>ed</strong> il favore del Tribunale <strong>di</strong> Potenza, per le contestazioni<br />

ascritte al G., <strong>di</strong>sponendo la trasmissione degli atti ai giu<strong>di</strong>ci ritenuti competenti.<br />

In particolare, quanto alla posizione del R., rilevava il Tribunale che il reato <strong>di</strong> cui all’art. 9,<br />

7° comma, della legge n. 376/2000 risulta a quegli contestato “in relazione a condotte<br />

accertate tra il luglio <strong>ed</strong> il novembre 2002”.<br />

La descrizione della fattispecie incriminatrice integrerebbe una ipotesi <strong>di</strong> “norma penale in<br />

bianco”, il cui contenuto precettivo sarebbe stato specificato solo con il decreto adottato il 15<br />

ottobre 2002 dal Ministro della salute, <strong>di</strong> concerto con il Ministro per i beni e le attività<br />

92


culturali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278, suppl. ord. del 27 novembre 2002, così<br />

che, anteriormente alla data <strong>di</strong> entrata in vigore <strong>di</strong> detto decreto ministeriale (12 <strong>di</strong>cembre<br />

2002), i fatti attribuiti al R. devono considerarsi privi <strong>di</strong> rilevanza penale.<br />

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica<br />

presso il Tribunale <strong>di</strong> S. Maria Capua Vetere, il quale ha eccepito:<br />

a) erronea applicazione degli artt. 648, 348 e 445 cod. pen.<br />

Tali delitti – secondo il P.M. ricorrente – ben possono autonomamente configurarsi e<br />

concorrere con il delitto <strong>di</strong> cui all’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000, stante la<br />

eterogeneità delle condotte incriminate;<br />

b) violazione dell’art. 8, 1° comma, c.p.p., ai fini della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> incompetenza<br />

territoriale, quanto agli illeciti contestati agli indagati C. e G.;<br />

c) erronea applicazione dell’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000, in relazione alla<br />

contestazione riferita al R..<br />

Il reato ivi previsto – secondo la prospettazione del P.M. ricorrente – esame può essere<br />

ravvisato anche in relazione a farmaci, sostanze e pratiche che, pur costituendo doping, non<br />

siano elencate nelle “classi” approvate con il decreto ministeriale adottato il 15 ottobre 2002.<br />

Ciò in riferimento alle <strong>di</strong>sposizioni della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, che è stata ratificata nel<br />

nostro Paese con la legge n. 522/1995. Nell’Appen<strong>di</strong>ce alla citata Convenzione erano già<br />

previste le classi <strong>di</strong> sostanze e meto<strong>di</strong> dopanti vietati e, con l’entrata in vigore della legge n.<br />

376 del 2000, il legislatore si sarebbe riservato soltanto <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ere a cadenzati<br />

aggiornamenti delle classificazioni, legati all’evolversi delle conoscenze scientifiche e dello<br />

stesso fenomeno del doping.<br />

Il Presidente della II Sezione penale <strong>di</strong> questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso, ha<br />

rimesso il suo esame alle Sezioni Unite, ravvisando la necessità <strong>di</strong> valutare se le ipotesi <strong>di</strong><br />

reato previste dall’art. 9 della legge 14.12.2000, n. 376, recante la “Disciplina della tutela<br />

sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” siano configurabili o meno anche<br />

per fatti commessi prima della emanazione del decreto 15.10.2002 del Ministro della salute.<br />

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione<br />

l’o<strong>di</strong>erna camera <strong>di</strong> consiglio.<br />

1. I delitti <strong>di</strong> ricettazione (art. 648 cod. pen.) sono stati contestati, nella specie, per avere gli<br />

indagati acquistato o comunque ricevuto farmaci e sostanze ad azione anabolizzante <strong>di</strong> illecita<br />

provenienza perché provento dei delitti <strong>di</strong> cui: all’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000<br />

(commercio <strong>di</strong> sostanze dopanti attraverso canali <strong>di</strong>versi da farmacie e <strong>di</strong>spensari autorizzati);<br />

all’art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione <strong>di</strong> farmacista); all’art. 445 cod. pen.<br />

(somministrazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali in totale <strong>di</strong>fformità dalle in<strong>di</strong>cazioni terapeutiche previste <strong>ed</strong><br />

autorizzate).<br />

L’or<strong>di</strong>nanza impugnata afferma, in proposito, che l’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000<br />

punisce chiunque “commerci” farmaci e sostanze dopanti attraverso canali <strong>di</strong>versi da quelli<br />

specificamente in<strong>di</strong>viduati come leciti e che tale previsione normativa è rivolta a vietare “la<br />

libera circolazione <strong>di</strong> sostanze che, se assunte al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ogni controllo, possono essere<br />

pericolose per la salute pubblica”.<br />

Dette previsioni introducono un’ipotesi <strong>di</strong> reato speciale, che assorbe quelli dell’abuso<br />

dell’esercizio della professione <strong>di</strong> farmacista e della somministrazione <strong>di</strong> farmaci in modo<br />

pericoloso per la salute.<br />

Rileva altresì il Tribunale che “commerciare è termine che attiene alla condotta <strong>di</strong> chi acquista<br />

per rivendere”, sicché è “illecita, perché espressamente vietata dalla norma in<strong>di</strong>cata, la<br />

condotta <strong>di</strong> chi acquisti e rivenda le sostanze <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>scute”. Tale condotta, in quanto<br />

costitutiva del reato introdotto dalla legge del 2000, … non può perciò essere allo stesso<br />

tempo elemento costitutivo della fattispecie prevista dall’art. 648 cod. pen., norma che<br />

93


punisce chi, fuori dei casi <strong>di</strong> concorso nel reato, acquisti beni <strong>di</strong> provenienza delittuosa”.<br />

Il P.M. ricorrente concorda nel senso che “tutte le conversazioni monitorate evidenziano come<br />

il commercio illecito delle sostanze dopanti sia prec<strong>ed</strong>uto da acquisti <strong>di</strong> dette sostanze <strong>di</strong><br />

provenienza criminosa, perché pervenute ai singoli fornitori all’ingrosso e al dettaglio<br />

attraverso canali <strong>di</strong>versi dalle farmacie e dai <strong>di</strong>spensari autorizzati <strong>ed</strong> al <strong>di</strong> fuori delle<br />

in<strong>di</strong>cazioni terapeutiche prescritte”.<br />

Assume, però, che “il termine commerciare non attiene alla condotta <strong>di</strong> chi acquista per<br />

rivendere, come sostenuto dal Tribunale, bensì attiene alla condotta del vendere, consistendo<br />

nell’attività <strong>di</strong> scambio <strong>di</strong> merce con altra merce <strong>di</strong> valore equivalente o con denaro,<br />

risultando non presupposta l’attività dell’acquistare, che rappresenta, dunque, una condotta<br />

<strong>di</strong>stinta e non rientrante nell’attività del commerciante”.<br />

Contesta, infine, il ritenuto assorbimento delle ipotesi <strong>di</strong> cui agli artt. 348 e 445 cod. pen.<br />

A fronte <strong>di</strong> tali contrapposte prospettazioni, appare evidente che è astrattamente ammissibile il<br />

concorso delle condotte rispettivamente punite dall’art. 648 cod. pen. e dall’art. 9, comma 7,<br />

della legge 14.12.2000, n. 376.<br />

Le fattispecie, invero, sono in<strong>di</strong>scutibilmente <strong>di</strong>verse dal punto <strong>di</strong> vista strutturale e non vi è<br />

identità né omogeneità del bene giuri<strong>di</strong>co protetto, poiché la ricettazione (secondo la dottrina<br />

e la <strong>giurisprudenza</strong> prevalenti) è posta a tutela <strong>di</strong> un interesse <strong>di</strong> natura patrimoniale, mentre il<br />

reato <strong>di</strong> cui all’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 è finalizzato alla tutela della salute <strong>di</strong><br />

coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.<br />

Non è generalmente ravvisabile il rapporto <strong>di</strong> specialità co<strong>di</strong>ficato dall’art. 15 del co<strong>di</strong>ce<br />

penale e la commissione <strong>di</strong> uno dei reati a confronto non comporta necessariamente anche la<br />

commissione dell’altro, stante la possibilità evidente <strong>di</strong> condotte acquisitive non ricollegabili<br />

ad un delitto.<br />

La condotta <strong>di</strong> illecito commercio, infatti, può essere realizzata anche da chi, dopo essere<br />

lecitamente entrato in possesso del prodotto dopante, si induca poi a c<strong>ed</strong>erlo illecitamente ad<br />

altri.<br />

Le fattispecie in esame, però, risultano correlate all’ipotesi accusatoria <strong>di</strong> una articolata e<br />

connessa condotta <strong>di</strong> acquisti e riven<strong>di</strong>te illeciti <strong>di</strong> sostanze “dopanti” complessivamente<br />

integrante il delitto <strong>di</strong> cui all’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000: le sostanze in oggetto,<br />

nello specifico, provengono nella <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> coloro che le rivendono in un m<strong>ed</strong>esimo<br />

contesto <strong>di</strong> commercializzazione vietata <strong>ed</strong> attraverso condotte omogenee.<br />

L’attività dell’acquistare per rivendere non integra, ad evidenza, “una condotta <strong>di</strong>stinta e non<br />

rientrante nell’attività del commerciante” e la nozione <strong>di</strong> “commercio” adottata dalla norma<br />

incriminatrice – <strong>di</strong>versa da quella <strong>di</strong> procacciamento delle sostanze dopanti, che integra il<br />

reato <strong>di</strong> cui al 1° comma del m<strong>ed</strong>esimo articolo 9 – non può non estendersi<br />

all’approvvigionamento finalizzato alla cessione a titolo oneroso.<br />

Giova ricordare, al riguardo, che la VI Sezione <strong>di</strong> questa Corte Suprema – con con<strong>di</strong>visibile<br />

decisione (11 aprile 2003, n. 17322, ric. F.) – ha rilevato che “il termine commercio non può<br />

che evocare concetti tipicamente civilistici <strong>ed</strong> essere inteso, dunque, nel senso <strong>di</strong> un’attività <strong>di</strong><br />

interme<strong>di</strong>azione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore derivante dal<br />

recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 cod. civ., sia tuttavia connotata<br />

dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur elementare organizzazione”.<br />

Esatta appare inoltre, nella specie, la configurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> specialità tra il reato<br />

previsto dall’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 e quelli <strong>di</strong> cui agli artt. 348 e 445 cod.<br />

pen., con conseguente corretta applicazione del più generale criterio dell’assorbimento.<br />

Colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, “commercia”<br />

farmaci e sostanze dopanti attraverso canali <strong>di</strong>versi da quelli specificamente in<strong>di</strong>cati come<br />

leciti esercita abusivamente, attraverso la m<strong>ed</strong>esima condotta, la professione <strong>di</strong> farmacista e,<br />

qualora le sostanze me<strong>di</strong>cinali vengano commerciate “in specie, qualità o quantità non<br />

94


corrispondente alle or<strong>di</strong>nazioni me<strong>di</strong>che” pone in essere il m<strong>ed</strong>esimo comportamento<br />

sanzionato dall’art. 445 cod. pen. Infondata, pertanto, è la prima doglianza formulata dal P.M.<br />

ricorrente.<br />

2. Il G.I.P. del Tribunale <strong>di</strong> S. Maria Capua Vetere, per gli indagati C. e G., aveva ritenuto la<br />

propria competenza territoriale affermando anzitutto <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre il rilievo del P.M.<br />

secondo il quale non ricorrevano dati utili all’in<strong>di</strong>viduazione certa dei luoghi <strong>di</strong> consumazione<br />

dei delitti contestati, sicché non poteva applicarsi il criterio principale <strong>di</strong> cui all’art. 8, comma<br />

1, c.p.p. Non potendo fare ricorso al criterio suppletivo dettato dall’art. 9, 2° comma, c.p.p.,<br />

essendo ascritti ad essi delitti in concorso con più indagati aventi residenze <strong>di</strong>verse, lo stesso<br />

G.I.P. aveva applicato quin<strong>di</strong> il residuale criterio sussi<strong>di</strong>ario del luogo <strong>di</strong> prima iscrizione<br />

della notitia criminis – fissato dal 3° comma dell’art. 9 c.p.p. – coincidente appunto con il<br />

circondario <strong>di</strong> S. Maria Capua Vetere.<br />

Il Tribunale <strong>di</strong> Napoli ha determinato, invece, la competenza territoriale “in ragione del luogo<br />

in cui l’attività <strong>di</strong> cessione, come forma <strong>di</strong> attività commerciale continuativa, veniva svolta”.<br />

Eccepisce, al riguardo, il P.M. ricorrente – con il secondo motivo <strong>di</strong> ricorso – che la<br />

in<strong>di</strong>viduazione effettuata da quel giu<strong>di</strong>ce sulla base dell’anzidetto criterio sia frutto <strong>di</strong> “mera<br />

presunzione”, in quanto, per la maggioranza dei fatti in contestazione, non può essere<br />

determinato agevolmente e con certezza il luogo <strong>di</strong> consumazione (le intercettazioni<br />

telefoniche <strong>ed</strong> i sequestri <strong>di</strong> sostanze dopanti effettuati, infatti, non consentirebbero <strong>di</strong> stabilire<br />

dove siano avvenute le ricezioni delle stesse e dove si siano perfezionati gli accor<strong>di</strong> in cui<br />

sono consistite le successive commercializzazioni <strong>di</strong> esse), sicché non può essere applicato il<br />

criterio principale posto dall’art. 8, 1° comma, c.p.p.<br />

Trattasi <strong>di</strong> censura priva <strong>di</strong> pregio, perché contrappone affermazioni generiche e<br />

problematiche ad un accertamento <strong>di</strong> fatto, motivato con argomentazioni logiche e razionali.<br />

3. Il terzo motivo <strong>di</strong> ricorso introduce la questione controversa sottoposta all’esame delle<br />

Sezioni Unite, che consiste nello stabilire “se le ipotesi <strong>di</strong> reato previste dall’art. 9 della legge<br />

14 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 376, recante la <strong>di</strong>sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e<br />

della lotta contro il doping, siano configurabili anche per i fatti commessi prima della<br />

emanazione del decreto Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002 (in Gazz. Uff.<br />

27/11/2002), con il quale, in applicazione dell’art. 2 della stessa legge, è stata “approvata” la<br />

lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente attive e delle pratiche me<strong>di</strong>che il cui impiego<br />

è considerato doping”.<br />

3.1 Per un corretto inquadramento <strong>di</strong> tale questione, appare opportuno ricordare che, in<br />

ambito europeo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ebbe a configurare – già con<br />

la risoluzione n. 12 del 29 giugno 1967 – la necessità <strong>di</strong> una riduzione e successiva<br />

eliminazione del “doping” nello sport <strong>ed</strong> altre risoluzioni erano seguite, in tale prospettiva, tra<br />

il 1970 <strong>ed</strong> il 1979.<br />

Venne emanata, poi, la Carta europea contro il doping nello Sport (risoluzione n. 19/1984) <strong>ed</strong><br />

approvata (a Reykiavik il 26 settembre 1989) la Convenzione Europea contro il doping nello<br />

sport, svoltasi ad Atene nel 1988.<br />

Successivamente l’Assemblea del Consiglio d’Europa approvò, il 30 settembre 1992, la<br />

raccomandazione n. 1190, che tracciava quattro <strong>di</strong>rettrici attraverso le quali regolamentare le<br />

devianze del mondo sportivo: violenza <strong>ed</strong> intemperanze, lotta al doping, Carta europea dello<br />

sport e co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> etica sportiva.<br />

In s<strong>ed</strong>e inter<strong>nazionale</strong>, a fronte delle anzidette iniziative europee, va ricordata la Conferenza<br />

mon<strong>di</strong>ale permanente sul doping nello sport, tenutasi ad Ottawa nel giugno 1988 su iniziativa<br />

del CIO (Comitato Olimpico Inter<strong>nazionale</strong>), da cui è derivata la Carta Olimpica<br />

95


Inter<strong>nazionale</strong> contro il doping nello sport, perio<strong>di</strong>camente aggiornata dallo stesso Comitato<br />

olimpico.<br />

Deve ricordarsi, inoltre, il Co<strong>di</strong>ce Me<strong>di</strong>co del CIO, contenente le classi <strong>di</strong> sostanze proibite <strong>ed</strong><br />

i meto<strong>di</strong> proibiti, aggiornato annualmente, che viene recepito dal Comitato Olimpico<br />

Nazionale e trasfuso nei Regolamenti delle singole f<strong>ed</strong>erazioni.<br />

Si è giunti così alla Convenzione contro il doping, stipulata a Strasburgo il 16 novembre del<br />

1989 dai rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d’Europa.<br />

Il 10 novembre 1999 è stata istituita a Losanna l’Agenzia mon<strong>di</strong>ale antidoping (WADA –<br />

World Antidoping Agency), che ha elaborato un Co<strong>di</strong>ce unico antidoping, in vigore dal 1°<br />

gennaio 2004, che, con la firma della Dichiarazione <strong>di</strong> Copenaghen del 5 marzo 2003, gli<br />

Stati dell’Unione Europea si sono impegnati a recepire nelle loro legislazioni.<br />

Il Co<strong>di</strong>ce prev<strong>ed</strong>e un nuovo <strong>ed</strong> unico elenco delle sostanze e dei meto<strong>di</strong> vietati, da aggiornare<br />

perio<strong>di</strong>camente me<strong>di</strong>ante l’introduzione <strong>di</strong> nuove sostanze che rispondano ad almeno due<br />

delle seguenti caratteristiche: a) migliorino la prestazione; b) rappresentino un rischio anche<br />

potenziale per la salute; c) il loro uso sia contrario allo spirito sportivo descritto nel Co<strong>di</strong>ce; d)<br />

mascherino altre sostanze proibite.<br />

Detta elencazione assume valenza anche per l’or<strong>di</strong>namento statuale italiano, in quanto la<br />

Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping, ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. b),<br />

della legge n. 376/2000, deve tenerne conto nel pre<strong>di</strong>sporre le classi delle sostanze vietate.<br />

3.2 Nel nostro Paese, già la legge 16 febbraio 1942, n. 426 (relativa alla costituzione del<br />

C.O.N.I. - Comitato olimpico <strong>nazionale</strong> italiano) stabilì – con principio fissato all’interno<br />

dell’or<strong>di</strong>namento sportivo e privo, comunque, <strong>di</strong> correlate sanzioni – che l’assunzione <strong>di</strong><br />

sostanze farmacologiche e chimiche, per migliorare le potenzialità fisiche dell’atleta, era<br />

contraria alle regole <strong>di</strong> lealtà, correttezza e probità sportiva correlate alla necessità <strong>di</strong><br />

intendere il perfezionamento atletico come connesso al miglioramento fisico e morale.<br />

Seguì, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> molti anni, la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (sulla tutela sanitaria delle<br />

attività sportive), i cui artt. 3 e 4 prev<strong>ed</strong>evano una serie <strong>di</strong> ipotesi configuranti illecito penale e<br />

sanzionate con la sola pena dell’ammenda. Veniva prevista, in particolare, la punibilità sia<br />

degli atleti che impiegassero sostanze che potessero risultare nocive per lo loro salute sia <strong>di</strong><br />

coloro che queste sostanze somministrassero, considerando quali aggravanti la qualità <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>rigenti o tecnici.<br />

Tale legge prev<strong>ed</strong>eva che, entro sei mesi, si sarebbe dovuto emanare un decreto contenente<br />

l’elenco delle sostanze proibite, le modalità tecniche per il prelievo dei campioni e i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

analisi, ma detto decreto venne pubblicato soltanto nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.<br />

259 del 29 settembre 1975.<br />

La normativa così fissata, in ogni caso, non produsse risultati sod<strong>di</strong>sfacenti per la carente<br />

pre<strong>di</strong>sposizione delle necessarie strutture e per un’oggettiva inadeguatezza della <strong>di</strong>sciplina<br />

m<strong>ed</strong>esima a fronte del progressivo affermarsi <strong>di</strong> nuove metodologie <strong>di</strong> doping, sempre più<br />

complesse e sofisticate <strong>ed</strong> idonee ad eludere i previsti controlli.<br />

A seguito del processo <strong>di</strong> depenalizzazione, realizzatosi con la legge 24 novembre 1981, n.<br />

689, le ipotesi contravvenzionali già previste dalla legge n. 1099/1971 <strong>di</strong>vennero, inoltre,<br />

semplici illeciti amministrativi.<br />

La legge 29 novembre 1995, n. 522 ha ratificato la Convenzione contro il doping, stipulata a<br />

Strasburgo il 16 novembre del 1989.<br />

3.3 La legge 14 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 376 ha apprestato, infine, la nuova Disciplina della tutela<br />

sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.<br />

L’art. 1 <strong>di</strong> tale legge stabilisce:<br />

-- al secondo comma, che “costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione <strong>di</strong><br />

96


farmaci o <strong>di</strong> sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la<br />

sottoposizione a pratiche me<strong>di</strong>che non giustificate da con<strong>di</strong>zioni patologiche <strong>ed</strong> idonee a<br />

mo<strong>di</strong>ficare le con<strong>di</strong>zioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine <strong>di</strong> alterare le<br />

prestazioni agonistiche degli atleti”;<br />

-- al terzo comma, che "sono equiparate al doping la somministrazione <strong>di</strong> farmaci o <strong>di</strong><br />

sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione <strong>di</strong> pratiche me<strong>di</strong>che non<br />

giustificate da con<strong>di</strong>zioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a mo<strong>di</strong>ficare i risultati<br />

dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche in<strong>di</strong>cati nel comma 2".<br />

L’art. 9 della stessa legge sanziona:<br />

- al primo comma, “chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> farmaci o <strong>di</strong> sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi<br />

nelle classi previste dall’art. 2, primo comma, che non siano giustificati da con<strong>di</strong>zioni<br />

patologiche e siano idonei a mo<strong>di</strong>ficare le con<strong>di</strong>zioni psicofisiche o biologiche<br />

dell’organismo, al fine <strong>di</strong> alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano <strong>di</strong>retti a<br />

mo<strong>di</strong>ficare i risultati dei controllo sull’uso <strong>di</strong> tali farmaci o sostanze”;<br />

- al secondo comma, “chi adotta o si sottopone alle pratiche me<strong>di</strong>che ricomprese nelle classi<br />

previste dall’art. 2, primo comma, non giustificate da con<strong>di</strong>zioni patologiche <strong>ed</strong> idonee a<br />

mo<strong>di</strong>ficare le con<strong>di</strong>zioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine <strong>di</strong> alterare le<br />

prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero <strong>di</strong>rette a mo<strong>di</strong>ficare i risultati dei controllo sul<br />

ricorso a tali pratiche”;<br />

- al settimo comma, “chiunque commercia i farmaci o le sostanze farmacologicamente o<br />

biologicamente attive ricompresi nelle classi <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 1, attraverso canali<br />

<strong>di</strong>versi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie osp<strong>ed</strong>aliere, dai <strong>di</strong>spensari aperti al<br />

pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci <strong>di</strong>rettamente destinati all’utilizzazione<br />

sul paziente”.<br />

Per quanto attiene alla delimitazione temporale della applicabilità della <strong>di</strong>sciplina penale<br />

anzidetta, si rende pertanto necessaria l’analisi del citato art. 2, 1° comma, ove si prev<strong>ed</strong>e che<br />

«i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche me<strong>di</strong>che, il<br />

cui impiego è considerato doping a norma dell’art. l, sono ripartiti, anche nel rispetto delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 ottobre 1995 n.<br />

522 e delle in<strong>di</strong>cazioni del Comitato inter<strong>nazionale</strong> Olimpico (CIO) e degli organismi<br />

internazionali preposti al settore sportivo, in classi <strong>di</strong> farmaci, <strong>di</strong>. sostanze o <strong>di</strong> pratiche<br />

me<strong>di</strong>che approvate con decreto del Ministro della Sanità [ora Ministro della salute] d’intesa<br />

con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza<br />

<strong>ed</strong> il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

3».<br />

L’organizzazione <strong>ed</strong> il funzionamento della prevista “Commissione per la vigilanza e il<br />

controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive” sono stati <strong>di</strong>sciplinati<br />

con il D.M. 31 ottobre 2001, n. 440 (in G.U. n. 295 del 20 <strong>di</strong>cembre 2001).<br />

Con il D.M. 15 ottobre 2002 (in G.U., suppl. ord. n. 217 del 27 novembre 2002) è stata<br />

approvata la prima lista <strong>di</strong> farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e<br />

pratiche me<strong>di</strong>che, “il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge 14 <strong>di</strong>cembre 2000,<br />

n. 376”. Successive mo<strong>di</strong>fiche sono state introdotte con i DD.MM. 30 <strong>di</strong>cembre 2002 (in G.U.<br />

n. 64 del 18 marzo 2003); 10 luglio 2003 (in G.U., suppl. ord. n. 154 del 24 settembre 2003);<br />

16 gennaio 2004 (in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2004); 13 aprile 2005 (in G.U., suppl. ord. n.<br />

104 del 3 giugno 2005).<br />

4. Nella <strong>giurisprudenza</strong> <strong>di</strong> questa Corte Suprema, la Sezione III, con la sentenza 2 <strong>di</strong>cembre<br />

2004, n. 46764, P.M. in proc. G.t, ha affermato che i reati <strong>di</strong> doping introdotti dalla legge n.<br />

376 del 2000 sono configurabili anche se i relativi fatti sono stati commessi prima della<br />

97


emanazione del previsto decreto ministeriale <strong>di</strong> ripartizione in classi delle sostanze “dopanti”,<br />

riconoscendo la imme<strong>di</strong>ata portata precettiva della norma <strong>di</strong> cui all’art. 9 della stessa legge –<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dall’emanazione del menzionato decreto ministeriale – purché riferita a<br />

sostanze già in<strong>di</strong>viduate <strong>ed</strong> espressamente in<strong>di</strong>cate nell’elenco delle classi farmacologiche <strong>di</strong><br />

sostanze e meto<strong>di</strong> dopanti allegato in appen<strong>di</strong>ce alla legge 29-11-1995 n. 522, <strong>di</strong> ratifica della<br />

Convenzione contro il doping adottata a Strasburgo il 16 novembre 1989: elenco che<br />

comprende “le classi <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong> doping e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping vietati dalle organizzazioni<br />

sportive internazionali” e che riproduce “le classi <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> doping e dei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping<br />

adottati dal CIO nell’aprile del 1989”.<br />

Il decreto ministeriale non sarebbe pertanto necessario per integrare, quale fonte tecnica<br />

secondaria, il precetto penale e l’attività <strong>di</strong> ripartizione in classi, “sulla base delle<br />

caratteristiche chimico farmacologiche”, delle sostanze dopanti, preventivamente in<strong>di</strong>viduate<br />

alla stregua della più volte richiamata legge <strong>di</strong> ratifica della Convenzione, avrebbe, in questa<br />

ottica, un carattere meramente ricognitivo e classificatorio.<br />

Lo stesso D.M. 15 ottobre 2002, del resto, nell’enunciare i criteri <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione e <strong>di</strong><br />

aggiornamento della lista delle classi delle sostanze dopanti, ha espressamente richiamato <strong>ed</strong><br />

applicato le <strong>di</strong>sposizioni della ratificata Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, l’emendamento 14 agosto<br />

200l all’allegato della Convenzione e le in<strong>di</strong>cazioni del CIO.<br />

Secondo la sentenza G.t, le conclusioni alle quali essa è pervenuta non intaccherebbero il<br />

principio della riserva <strong>di</strong> legge, poiché sussisterebbe comunque un ancoraggio a parametri<br />

normativi espressamente richiamati dalla legge n. 376/2000 (sicché al giu<strong>di</strong>ce non sarebbe<br />

attribuito alcun margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità per l’in<strong>di</strong>viduazione delle sostanze dopanti), né il<br />

principio <strong>di</strong> tassatività, perché il novum non potrebbe estendersi alla somministrazione o<br />

all’assunzione <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong>verse da quelle legalmente pr<strong>ed</strong>eterminate.<br />

Tale interpretazione è stata considerata, altresì, in linea con prec<strong>ed</strong>enti decisioni <strong>di</strong> questa<br />

Corte (Cass., Sez. III, 20 marzo 2002, n. 11277, P.M. in proc. G.; Sez. VI, 20 febbraio 2003,<br />

F.), che, pur non trattando specificamente la questione, avrebbero dato per scontata la<br />

sussistenza dei reati <strong>di</strong> doping in assenza del decreto <strong>di</strong> ripartizione in classi delle sostanze<br />

dopanti.<br />

4.1 La II Sezione – con or<strong>di</strong>nanza 29 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 49949, P. <strong>ed</strong> altri – ha ritenuto, con<br />

<strong>di</strong>ffuse argomentazioni, <strong>di</strong> non poter con<strong>di</strong>videre le affermazioni poste a base della decisione<br />

G.t, considerando che l’oggetto della legge n. 376 del 2000 e quello della Convenzione <strong>di</strong><br />

Strasburgo non possono <strong>di</strong>rsi coincidenti e sovrapponibili con riferimento alle specifiche<br />

finalità perseguite dalla stessa legge n. 376/2000, alla relativa “struttura” normativa, ai<br />

“modelli” cui essa si è ispirata <strong>ed</strong> all’oggetto giuri<strong>di</strong>co delle fattispecie penali.<br />

Qualora il legislatore del 2000 avesse inteso “recepire” imme<strong>di</strong>atamente, agli effetti penali,<br />

l’elenco dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche me<strong>di</strong>che considerate dopanti dalla<br />

Convenzione, lo avrebbe fatto con enunciazione espressa, affermando che sino alla<br />

emanazione dei decreti ministeriali, dovevano considerarsi iscritte nelle classi <strong>di</strong> cui all’art. 2,<br />

comma 1, della legge n. 376/2000 i farmaci, le sostanze e le pratiche me<strong>di</strong>che <strong>di</strong> cui<br />

all’appen<strong>di</strong>ce alla già citata Convenzione.<br />

L’orientamento secondo il quale la configurabilità delle ipotesi <strong>di</strong> reato previste dall’art. 9<br />

della legge n. 376/2000 andrebbe esclusa per i fatti commessi prima della emanazione del<br />

D.M. 15 ottobre 2002 – tenuto anche conto dei contributi della dottrina – si fonda sulle<br />

seguenti essenziali considerazioni:<br />

a) L’integrazione dei precetti posti dall’art. 9 della legge n. 376/2000 con l’elenco recepito<br />

dalla legge n. 522/1995 non è possibile, in quanto si tratterebbe <strong>di</strong> fonti con <strong>di</strong>verse finalità e<br />

con <strong>di</strong>versi beni giuri<strong>di</strong>ci tutelati.<br />

Gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, pur non essendo estranei alla logica<br />

98


<strong>di</strong> prevenire rischi per la salute degli atleti, consisterebbero infatti, prevalentemente, nella<br />

tutela del principio del “fair play” delle manifestazioni sportive e, perciò, nella<br />

pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti finalizzati ad assicurare la regolarità delle prestazioni.<br />

Del tutto <strong>di</strong>versa si presenterebbe, invece, la ratio della legge n. 376/2000, ove (come si ricava<br />

anche dai lavori parlamentari) le esigenze <strong>di</strong> tutela del bene della salute, presi<strong>di</strong>ato dall’art. 32<br />

Cost., costituiscono la ragion d’essere dell’intervento penale <strong>ed</strong> il nucleo essenziale dell’intero<br />

impianto normativo.<br />

b) Le fattispecie penali incriminatrici <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 7 dell’art. 9 della legge n. 376/2000<br />

costituirebbero tipiche ipotesi <strong>di</strong> norme penali in bianco, nelle quali il legislatore ha rinviato<br />

alla fonte dell’esecutivo (decreto ministeriale su proposta della Commissione per la vigilanza<br />

e il controllo sul doping) la in<strong>di</strong>viduazione delle sostanze e delle pratiche me<strong>di</strong>che destinate a<br />

integrare, entro il quadro <strong>di</strong> tipicità legale, gli oggetti materiali delle fattispecie.<br />

L’operazione <strong>di</strong> “ripartizione in classi”, che l’art. 2 della legge n. 376/2000 demanda ad un<br />

decreto ministeriale, non costituisce un mero rior<strong>di</strong>no delle sostanze già contemplate dalla<br />

legge n. 552 del 1995, ma un’operazione del tutto nuova per la quale è prevista pure la<br />

costituzione <strong>di</strong> un’apposita Commissione. La norma prev<strong>ed</strong>e che tale ripartizione debba<br />

avvenire “anche” nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo e della legge<br />

statale <strong>di</strong> ratifica, mentre, se il legislatore avesse voluto prev<strong>ed</strong>ere esclusivamente un’attività<br />

<strong>di</strong> semplice rior<strong>di</strong>no, con valore meramente ricognitivo dell’esistente, avrebbe espressamente<br />

affidato alla Commissione <strong>ed</strong> al decreto ministeriale il compito <strong>di</strong> effettuare una ripartizione<br />

in classi delle sostanze già in<strong>di</strong>cate dalla legge n. 552/1995.<br />

Fra l’altro una delle finalità della legge n. 376/2000 – come si evince dalla Relazione <strong>di</strong><br />

accompagnamento – è stata proprio quella <strong>di</strong> “adeguare le <strong>di</strong>sposizioni sanzionatorie penali ai<br />

principi costituzionali <strong>di</strong> tassatività e determinatezza”.<br />

c) L’art. 3 della legge n. 376/2000, che <strong>di</strong>sciplina il funzionamento e l’attività della<br />

Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping, nel prescrivere che tale organo<br />

“pre<strong>di</strong>spone le classi <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 1, e proc<strong>ed</strong>e alla revisione delle stesse, secondo<br />

le modalità <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 3”, configurerebbe, in capo alla Commissione m<strong>ed</strong>esima,<br />

compiti caratterizzati da una peculiare complessità proc<strong>ed</strong>urale, razionalmente incompatibile<br />

con la pretesa natura soltanto classificatoria e ricognitiva dell’attività <strong>di</strong> sua competenza.<br />

d) L’art. 6 della legge n. 376/2000 prev<strong>ed</strong>e che le F<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali, nell’ambito<br />

dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni <strong>di</strong>sciplinari per la<br />

somministrazione o l’assunzione <strong>di</strong> farmaci o <strong>di</strong> sostanze o per il ricorso a pratiche me<strong>di</strong>che<br />

rispondenti ai requisiti <strong>di</strong> cui alla definizione <strong>di</strong> doping “anche nel caso in cui questi non siano<br />

ripartiti nelle classi <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 1, a con<strong>di</strong>zione che tali farmaci, sostanze o<br />

pratiche siano considerati dopanti nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento inter<strong>nazionale</strong> vigente”.<br />

Tale previsione legislativa costituirebbe l’ulteriore riprova che l’in<strong>di</strong>viduazione ministeriale<br />

delle “classi” ha la funzione <strong>di</strong> porre un <strong>di</strong>scrimine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò<br />

che, invece, può rilevare unicamente in ambito <strong>di</strong>sciplinare.<br />

4.2 Tra i due opposti orientamenti giurisprudenziali <strong>di</strong> cui si è dato conto <strong>di</strong>anzi il primo va<br />

considerato più aderente al dato normativo.<br />

Alla interpretazione temporalmente restrittiva si contrappongono, infatti, le seguenti<br />

obiezioni:<br />

aa) Non può con<strong>di</strong>vidersi – ad evidenza – l’affermazione secondo la quale tra la Convenzione<br />

<strong>di</strong> Strasburgo e la legge n. 376 del 2000 perseguirebbero <strong>di</strong>verse finalità <strong>di</strong> tutela, in quanto la<br />

prima sarebbe rivolta a salvaguardare principalmente il principio del “fair play” nelle<br />

manifestazioni sportive.<br />

La Convenzione si pone la finalità “della riduzione e della successiva eliminazione del doping<br />

nello sport” (art. 1) e, nel suo preambolo, fa espresso richiamo alla consapevolezza che “lo<br />

99


sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute” <strong>ed</strong> alla preoccupazione<br />

indotta “dall’impiego sempre più <strong>di</strong>ffuso <strong>di</strong> prodotti e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping tra gli sportivi<br />

nell’ambiente dello sport e dalle sue conseguenze per la salute <strong>di</strong> coloro che li praticano”.<br />

Essa, più avanti nel preambolo, contiene un esplicito riferimento anche al “principio del “fair<br />

play” delle manifestazioni sportive ma si preoccupa <strong>di</strong> riba<strong>di</strong>re, nello stesso contesto,<br />

l’esigenza (già più volte enunciata) <strong>di</strong> “tutela della salute <strong>di</strong> coloro che partecipano a dette<br />

manifestazioni”.<br />

bb) L’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> farmaci, sostanze e pratiche me<strong>di</strong>che “il cui impiego è considerato<br />

doping” è operata dall’art. 1, 2° comma, della legge n. 376/2000 (<strong>di</strong>anzi trascritto).<br />

L’art. 2 della Convenzione europea <strong>di</strong> Strasburgo, ratificata dalla legge n. 522/1995, <strong>di</strong>spone:<br />

-- alla lettera b) del paragrafo 1, che “Per classi farmacologiche <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong> doping o <strong>di</strong><br />

meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso, le classi <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong><br />

doping e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping vietati dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti e<br />

che figurano su liste approvate dal Gruppo <strong>di</strong> vigilanza in virtù dell’articolo 11.1b”;<br />

-- al paragrafo 2, che “Fin quando una lista <strong>di</strong> classi farmacologiche vietate <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong><br />

doping e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping non è stata approvata dal Gruppo <strong>di</strong> vigilanza in virtù<br />

dell’articolo 11.1b sarà applicabile la lista <strong>di</strong> riferimento contenuta nell’Annesso alla presente<br />

Convenzione”.<br />

L’art. 2, comma 1, della legge n. 376/2000 demanda al decreto ministeriale da esso previsto<br />

non già l’in<strong>di</strong>viduazione, bensì la ripartizione in classi <strong>di</strong> “farmaci, sostanze biologicamente o<br />

farmacologicamente attive e pratiche me<strong>di</strong>che, il cui impiego è considerato doping a norma<br />

dell’articolo 1”, anche nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo e delle<br />

in<strong>di</strong>cazioni del Comitato inter<strong>nazionale</strong> olimpico (CIO) e degli organismi internazionali<br />

preposti al settore sportivo.<br />

Trattasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni <strong>ed</strong> in<strong>di</strong>cazioni che devono essere comunque rispettate e da ciò<br />

consegue che la ripartizione in classi non può escludere farmaci, sostanze e pratiche me<strong>di</strong>che<br />

vietate dalla Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo e dalle Organizzazioni sportive internazionali<br />

competenti.<br />

Appare utile rilevare, al riguardo, che già il D.M. 31 ottobre 2001, n. 440 (concernente<br />

l’organizzazione <strong>ed</strong> il funzionamento della Commissione per la vigilanza <strong>ed</strong> il controllo sul<br />

doping e per la tutela della salute nelle attività sportive), all’art. 8, lett. a), conferisce alla<br />

Commissione il compito <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre “le classi delle sostanze dopanti e delle pratiche<br />

me<strong>di</strong>che il cui impiego è considerato doping ai sensi dell’art. 1, 2° e 3° comma, legge 14<br />

<strong>di</strong>cembre 2000, n. 376, in conformità alla regolamentazione della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo<br />

del 16 novembre 1989, del Comitato inter<strong>nazionale</strong> olimpico (CIO) e dell’Agenzia mon<strong>di</strong>ale<br />

contro il doping o <strong>di</strong> altri organismi internazionali preposti al settore sportivo”.<br />

La lista <strong>di</strong> riferimento delle classi farmacologiche <strong>di</strong> sostanze dopanti e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> doping<br />

vietati, recepita dalla legge n. 522/1995, in<strong>di</strong>ca, per ciascuna classe, alcune sostanze ad essa<br />

appartenenti, specificando però che si tratta <strong>di</strong> una mera esemplificazione e ponendo un<br />

riferimento <strong>di</strong> chiusura con l’espressione “e sostanze affini” (con formulazione che riproduce<br />

quella già contenuta nella lista adottata dal CIO nell’aprile del 1989).<br />

L’affinità delle sostanze è determinata dalla struttura chimica e/o dagli effetti farmacologici<br />

delle stesse e produce la conseguenza <strong>di</strong> rendere le “sostanze affini” vietate anche se non<br />

espressamente incluse nella ripartizione in classi.<br />

Ne consegue che la ripartizione in classi operata dal decreto ministeriale previsto dall’art. 2<br />

della legge n. 376/2000 non è e non può essere tassativa, perché un “elenco chiuso” <strong>di</strong><br />

farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche me<strong>di</strong>che, il cui<br />

impiego è considerato doping non rispetterebbe le <strong>di</strong>sposizioni della Convenzione <strong>di</strong><br />

Strasburgo e le in<strong>di</strong>cazioni del Comitato inter<strong>nazionale</strong> olimpico – che consentono<br />

un’estensione in virtù della mera coincidenza degli effetti farmacologici e/o della<br />

100


composizione chimica – <strong>ed</strong> esorbiterebbe i limiti della delega conferita dal 1° comma dello<br />

stesso art. 2.<br />

A riprova <strong>di</strong> ciò va rilevato che il riferimento alle “sostanze affini” è contenuto in tutti i<br />

decreti ministeriali <strong>di</strong> ripartizione in classi succ<strong>ed</strong>utisi nel tempo.<br />

Né la situazione è cambiata con l’emanazione del D.M. 13 aprile 2005.<br />

Esso, pur non utilizzando le m<strong>ed</strong>esime parole, evidenzia, nella premessa, “la necessità <strong>di</strong><br />

armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2005, la lista dei farmaci, delle sostanze<br />

biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche me<strong>di</strong>che, il cui impiego è<br />

considerato doping, alla lista inter<strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> riferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della<br />

legge 14 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 376” e, a questo fine, inserisce nell’allegato I proprio la “lista<br />

adottata con l’emendamento all’appen<strong>di</strong>ce della Convenzione contro il doping nello sport<br />

ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2005”.<br />

Nell’allegato II stabilisce, poi, che “ove previsto dalla lista inter<strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> riferimento,<br />

devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a<br />

quelle espressamente in<strong>di</strong>cate e/o capaci <strong>di</strong> espletare attività farmacologica vietata per<br />

doping”.<br />

La lista inter<strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> riferimento contiene appunto previsioni siffatte attraverso plurimi<br />

richiami ad “altre sostanze con una struttura chimica simile o simili effetti biologici” [other<br />

substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s)].<br />

Analoghe testuali espressioni si rinvengono nella più recente lista pre<strong>di</strong>sposta dall’Agenzia<br />

mon<strong>di</strong>ale contro il doping (The 2006 prohibit<strong>ed</strong> list international standard).<br />

cc) Nella prospettiva <strong>di</strong>anzi enunciata possono trarsi elementi <strong>di</strong> conferma dallo svolgimento<br />

dei lavori preparatori relativi alla legge n. 376/00.<br />

Nel testo approvato dal Senato il 21 luglio 1992, infatti, l’art. 2, l° comma, prev<strong>ed</strong>eva che “i<br />

farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è<br />

considerato doping a norma dell’art. l, sono in<strong>di</strong>viduati in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni della<br />

Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, <strong>ed</strong><br />

alle in<strong>di</strong>cazioni del Comitato inter<strong>nazionale</strong> olimpico (CIO) e degli organismi internazionali<br />

preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa<br />

con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza<br />

<strong>ed</strong> il controllo sul doping <strong>di</strong> cui all’art. 3”.<br />

Successivamente, però, in data 19 luglio 2000, la Camera dei deputati mo<strong>di</strong>ficò questo testo<br />

nei termini dettati dalla legge oggi in vigore, ove alla formula “sono in<strong>di</strong>viduati” è sostituita<br />

quella “sono ripartiti”.<br />

Il confronto tra il testo approvato dal Senato il 21 luglio 1999 e il testo mo<strong>di</strong>ficato dalla<br />

Camera dei deputati il 19 luglio 2000 corrobora l’interpretazione secondo la quale l’intento<br />

del legislatore è stato quello <strong>di</strong> delegare al decreto ministeriale non l’in<strong>di</strong>viduazione dei<br />

farmaci, sostanze, pratiche me<strong>di</strong>che costituenti doping, bensì soltanto l’approvazione delle<br />

classi in cui siffatti farmaci, sostanze e pratiche me<strong>di</strong>che sono destinati a ripartirsi, il che<br />

costituisce un minus rispetto al prec<strong>ed</strong>ente.<br />

dd) Sotto questo profilo va riguardata la questione della integrazione della legge penale<br />

attraverso una normativa <strong>di</strong> carattere secondario e della sua compatibilità con i principi<br />

costituzionali della riserva <strong>di</strong> legge in materia penale e della determinatezza della fattispecie<br />

penale, poiché – alla stregua dell’esegesi <strong>di</strong>anzi prospettata – ben può affermarsi che la legge<br />

n. 376/2000, tra i <strong>di</strong>versi modelli <strong>di</strong> integrazione possibili, appare avere scelto quello<br />

maggiormente in linea con i citati canoni costituzionali, in quanto demanda ad una fonte<br />

normativa secondaria la mera specificazione, sul piano tecnico, <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fattispecie già<br />

essenzialmente delineati dalla legge.<br />

Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 282 del 1990 –<br />

ha affermato la illegittimità <strong>di</strong> una norma penale che deman<strong>di</strong> all’Amministrazione la<br />

101


determinazione <strong>di</strong> tutti i termini normativi rilevanti per la in<strong>di</strong>viduazione del fatto tipico,<br />

contrad<strong>di</strong>cendo l’esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con<br />

sufficiente precisione, gli estremi del fatto cui è riferita la sanzione penale.<br />

ee) L’interpretazione alla quale si aderisce non viene smentita dalla previsione dell’art. 6 della<br />

legge n. 376/2000, secondo la quale le F<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali, nell’ambito<br />

dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni <strong>di</strong>sciplinari per la<br />

somministrazione o l’assunzione <strong>di</strong> farmaci o <strong>di</strong> sostanze o per il ricorso a pratiche me<strong>di</strong>che<br />

rispondenti ai requisiti <strong>di</strong> cui alla definizione <strong>di</strong> doping “anche nel caso in cui questi non siano<br />

ripartiti nelle classi <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 1, a con<strong>di</strong>zione che tali farmaci, sostanze o<br />

pratiche siano considerati dopanti nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento inter<strong>nazionale</strong> vigente”.<br />

Tale previsione legislativa, infatti, va evidentemente riferita a quelle c.d. “sostanze<br />

specifiche”, che – pur considerate dopanti nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento inter<strong>nazionale</strong><br />

vigente, ove vengono definite “specifi<strong>ed</strong> substances” – possono essere o meno incluse nei<br />

regolamenti nazionali. Trattasi, per lo più, <strong>di</strong> sostanze “che sono particolarmente suscettibili<br />

<strong>di</strong> violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga <strong>di</strong>ffusione nei<br />

prodotti me<strong>di</strong>cinali, o che sono meno suscettibili <strong>di</strong> essere utilizzate con successo come agenti<br />

dopanti (“substances which are particularly susceptible to unintentional anti-doping rule<br />

violations because of their general availability in me<strong>di</strong>cinal products or which are less likely<br />

to be successfully abus<strong>ed</strong> as doping agents”).<br />

ff) Erronea appare la prospettazione secondo la quale la Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo non si<br />

riferirebbe ad ogni tipo <strong>di</strong> attività sportiva, atteso che l’art. 2 della stessa stabilisce, alla lettera<br />

a), che per “doping nello sport” “si intende la somministrazione agli sportivi o l’uso da parte<br />

<strong>di</strong> questi ultimi <strong>di</strong> classi farmacologiche <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong> doping o <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping”,<br />

precisando poi, alla lettera b), che per “sportivi” si intendono “le persone <strong>di</strong> entrambi i sessi<br />

che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate”.<br />

Arbitrariamente da tali formulazioni testuali viene d<strong>ed</strong>otto che obiettivo della Convenzione (e<br />

della seguente legge <strong>di</strong> ratifica) sarebbe stato quello <strong>di</strong> combattere il fenomeno doping<br />

esclusivamente nello sport praticato a livello professionale o quanto meno da parte <strong>di</strong> sportivi<br />

aderenti ad associazioni sportive ufficiali.<br />

gg) Elementi determinati <strong>di</strong> segno contrario non possono trarsi, infine, dalla ritenuta “parziale<br />

indeterminatezza” della lista <strong>di</strong> riferimento contenuta nell’annesso alla Convenzione <strong>di</strong><br />

Strasburgo, considerata compatibile solo in quanto funzionale al campo <strong>di</strong> operatività delle<br />

violazioni <strong>di</strong>sciplinari, che non sono soggette al principio “nullum crimen, nulla poena sine<br />

lege”.<br />

La lista recepita dalla legge n. 522/1995 sud<strong>di</strong>videva le “sostanze doping” nelle seguenti<br />

classi: a) stimolanti, b) narcotici, c) agenti anabolizzanti, d) betabloccanti, e) <strong>di</strong>uretici,<br />

f)ormoni pepti<strong>di</strong>ci e affini. A tali sostanze (tutt’altro che indeterminate e sempre in<strong>di</strong>cate<br />

come tali nella successive determinazioni ministeriali) <strong>ed</strong> ai relativi principi attivi va riferita la<br />

possibilità <strong>di</strong> applicazione – anteriormente alla vigenza del D.M. 15.10.2002 – della <strong>di</strong>sciplina<br />

penale introdotta dall’art. 9 della legge n. 376/2000 anteriormente all’emanazione del D.M.<br />

15.10.2002.<br />

Lo stesso vale per la in<strong>di</strong>viduazione dei “meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping”.<br />

5. Va affermato, conseguentemente, il principio secondo il quale “le ipotesi <strong>di</strong> reato previste<br />

dall’art. 9 della legge 14 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 376 (recante la <strong>di</strong>sciplina della tutela sanitaria<br />

delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti<br />

commessi prima della emanazione del decreto Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002,<br />

con il quale, in applicazione dell’art. 2 della stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci,<br />

le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche me<strong>di</strong>che il cui impiego è<br />

considerato doping.<br />

102


6. Alla stregua del principio <strong>di</strong>anzi enunciato, l’or<strong>di</strong>nanza impugnata deve essere annullata –<br />

nei confronti <strong>di</strong> R.I. e limitatamente all’esclusione del reato <strong>di</strong> cui all’art. 9, comma 7, legge<br />

n. 376/2000 – con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale <strong>di</strong> Napoli.<br />

PER QUESTI MOTIVI<br />

La Corte Suprema <strong>di</strong> Cassazione, a Sezioni Unite, visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., annulla<br />

l’or<strong>di</strong>nanza impugnata nei confronti <strong>di</strong> R.I. e limitatamente all’esclusione del reato <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 9, comma 7, legge n. 376/2000 e rinvia per nuovo esame al Tribunale <strong>di</strong> Napoli.<br />

Rigetta il ricorso nel resto<br />

103


GIURISPRUDENZA ITALIANA<br />

TAR CAMPANIA 18219/05 (CALCETTO)<br />

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione terza, Sentenza<br />

n. 18219/05<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza<br />

composto dai Giu<strong>di</strong>ci<br />

Giovanni De Leo - Presidente<br />

Angelo Scafuri - Consigliere rel. est.<br />

Maria Laura Maddalena - Referendario<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso n.6548/2000 R.G. proposto da M. V., rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv. M. Capece;<br />

c o n t r o<br />

il Comune <strong>di</strong> Pontecagnano Faiano (n.c.);<br />

per l'annullamento dell'or<strong>di</strong>nanza sindacale n. 40 del 30.6.2000 <strong>di</strong> cessazione imme<strong>di</strong>ata<br />

dell'attività <strong>di</strong> gestione dell'impianto sportivo sito alla via Dei Gla<strong>di</strong>atori e <strong>di</strong> tutti gli atti<br />

presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi il verbale <strong>di</strong> accertamento della Polizia<br />

Municipale n. 5/2000 e del relativo rapporto <strong>di</strong> servizio n. 664 del 2.6.2000;<br />

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />

VISTO gli atti tutti <strong>di</strong> causa;<br />

Alla pubblica u<strong>di</strong>enza del 7 luglio 2005 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati <strong>di</strong> cui<br />

al relativo verbale;<br />

RITENUTO e considerato in fatto e in <strong>di</strong>ritto quanto segue:<br />

FATTO<br />

Il ricorrente, proprietario <strong>di</strong> un'area sulla quale è stato realizzato un campo <strong>di</strong> calcetto gestito<br />

da società sportiva, si duole del provve<strong>di</strong>mento con il quale è stata <strong>di</strong>sposta la cessazione<br />

imme<strong>di</strong>ata dell'attività per mancanza dell'autorizzazione ex art. 86 del R.D. n. 773/1931.<br />

A sostegno del gravame l'interessato d<strong>ed</strong>uce l'incompetenza del sindaco, la violazione <strong>di</strong><br />

legge e l'eccesso <strong>di</strong> potere, evidenziando la natura non pubblica dell'attività in questione.<br />

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giu<strong>di</strong>zio.<br />

Alla pubblica u<strong>di</strong>enza del 7 luglio 2005 la causa è stata introitata per la decisione.<br />

DIRITTO<br />

Il ricorso è fondato sotto il profilo <strong>di</strong> carattere assorbente della non necessità della licenza <strong>di</strong><br />

pubblica sicurezza.<br />

104


Il provve<strong>di</strong>mento, sulla base del rapporto del Comando Polizia Municipale che ha accertato<br />

l'esistenza del "campo <strong>di</strong> calcetto sul quale vengono effettuate partite senza le prescritte<br />

autorizzazioni", sancisce la cessazione dell'attività in quanto non munita della "prescritta<br />

autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.".<br />

La struttura in questione è de<strong>di</strong>cata allo svolgimento del gioco del calcetto mentre non risulta<br />

né è stato contestato lo svolgimento, neppure in maniera saltuaria, <strong>di</strong> manifestazioni sportive<br />

ovvero <strong>di</strong> altri spettacoli <strong>di</strong> intrattenimento.<br />

Pertanto, in mancanza <strong>di</strong> specifici elementi contrari - non emergenti anche per la mancata<br />

costituzione del Comune - in via generale può <strong>di</strong>rsi che l'attività dl calcetto è notoriamente<br />

ristretta ai partecipanti alla gara.<br />

Ciò stante viene a mancare il presupposto indefettibile per l'applicazione della normativa <strong>di</strong><br />

pubblica sicurezza, che comunque deve essere riferita a pubblici esercizi.<br />

Invero sebbene l'elencazione delle fattispecie <strong>di</strong> cui all'art. 86 TULPS 1 sia da ritenersi<br />

esemplificativa - con conseguente possibilità dell'interpretazione analogica <strong>ed</strong> estensiva, per<br />

cui oltre alle attività specificamente <strong>ed</strong> espressamente in<strong>di</strong>cate possono ricomprendersi anche<br />

le ipotesi simili, prevalendo non già la ratio sanzionatoria bensì la <strong>di</strong>sciplina amministrativa <strong>di</strong><br />

particolari attività ritenute meritevoli <strong>di</strong> una più intensa e penetrante vigilanza da parte delle<br />

autorità competenti - nel dato normativo non è dato evincere alcuna fattispecie che sia anche<br />

minimamente accostabile a quella in esame, se non, per mera assonanza terminologica, quella<br />

<strong>di</strong> "sale pubbliche per bigliar<strong>di</strong> o altri giuochi leciti" (lett. G art. 86 TULPS), la quale però<br />

intuitivamente non può ricondursi alle attività sportive.<br />

D'altro canto, nell'ambito dello stesso testo unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza approvato<br />

con RD n. 773/1931, si rinviene l'art. 68 2 , il quale assoggetta a licenza <strong>di</strong> polizia tra gli altri<br />

gli "spettacoli <strong>di</strong> intrattenimento" <strong>di</strong> vario genere nonché l'esercizio <strong>di</strong> "circoli".<br />

1 L’art. 86 T.U.L.P.S. ("Testo unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza") è il seguente:<br />

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli <strong>di</strong>urni, locande, pensioni, trattorie,<br />

osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande<br />

anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliar<strong>di</strong> o per altri giuochi leciti o stabilimenti <strong>di</strong> bagni, ovvero locali<br />

<strong>di</strong> stallaggio e simili.<br />

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo <strong>di</strong> vino, <strong>di</strong> birra o <strong>di</strong> qualsiasi bevanda<br />

alcolica presso enti collettivi o circoli privati <strong>di</strong> qualunque specie, anche se la ven<strong>di</strong>ta o il consumo siano limitati<br />

ai soli soci.<br />

La licenza è altresì necessaria per l'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> apparecchi e congegni automatici, semiautomatici<br />

<strong>ed</strong> elettronici <strong>di</strong> cui al quinto comma dell'articolo 110, e <strong>di</strong> gestione, anche in<strong>di</strong>retta, dei m<strong>ed</strong>esimi apparecchi<br />

per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio <strong>di</strong> sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o<br />

congegni automatici, semiautomatici <strong>ed</strong> elettronici da gioco <strong>di</strong> cui al presente comma e la licenza per lo<br />

svolgimento delle attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione o <strong>di</strong> gestione, anche in<strong>di</strong>retta, <strong>di</strong> tali apparecchi, sono rilasciate previo<br />

nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli<br />

privati.<br />

2 L’art. 68, stesso testo, prev<strong>ed</strong>e quanto segue:<br />

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie,<br />

feste da ballo, corse <strong>di</strong> cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare<br />

circoli, scuole <strong>di</strong> ballo e sale pubbliche <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione.<br />

Per le gare <strong>di</strong> velocità <strong>di</strong> autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le <strong>di</strong>sposizioni delle <strong>leggi</strong> speciali<br />

105


Ma anche tale <strong>di</strong>sposizione non è applicabile al caso <strong>di</strong> specie, atteso che in linea generale<br />

essa, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.1970, n. 56, riguarda<br />

soltanto le attività ricreative organizzate in forma impren<strong>di</strong>toriale in luoghi aperti al pubblico<br />

e non già quelle esercitate nell'ambito <strong>di</strong> private associazioni.<br />

In definitiva, non emergendo lo svolgimento <strong>di</strong> attività ginnico - sportive a carattere <strong>di</strong><br />

manifestazioni o <strong>di</strong> intrattenimento pubblico, il ricorso deve essere accolto.<br />

Le spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio seguono la soccombenza.<br />

P.Q.M.<br />

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione III,<br />

ACCOGLIE<br />

nei sensi <strong>di</strong> cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. 6548/2000 e, per l'effetto, pronuncia<br />

l'annullamento dei provve<strong>di</strong>menti impugnati.<br />

Le spese del giu<strong>di</strong>zio, liquidate in euro 1.500,00.=(millecinquecento,00), sono poste a carico<br />

del Comune soccombente.<br />

Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Napoli nella camera <strong>di</strong> consiglio del 7 luglio 2005.<br />

IL PRESIDENTE<br />

IL CONSIGLIERE<br />

Depositata in Segreteria il 2 novembre 2005<br />

106


TRIBUNALE IVREA N. 544/05 - RESPONSABILITÀ PENALE<br />

DELL'ORGANIZZATORE DI UN RALLY<br />

TRIBUNALE DI IVREA<br />

N. 1974/01 R.G. Notizie <strong>di</strong> reato<br />

N. 968/03 R.G. Tribunale<br />

N. 1052/02 R.G. G.I.P.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce del Tribunale <strong>di</strong> Ivrea Dr. Giuseppe MARRA alla pubblica u<strong>di</strong>enza del 12.07.2005<br />

ha pronunciato e pubblicato me<strong>di</strong>ante lettura del <strong>di</strong>spositivo la seguente<br />

SENTENZA<br />

nel proce<strong>di</strong>mento penale contro<br />

1) LAVINO ZONA Enrico, nato a Cossato il 12.06.1964 elett. domiciliato ex art. 161 c.p.p.<br />

presso l’avv. Andrea BODO in Biella via Oberdan n. 3;<br />

- libero - contumace -<br />

2) DE MORI Lucio, nato a Alessandria il 03.05.1950, domicilio determinato ex art. 161<br />

comma 2 c.p.p in Trichiana, via Pial<strong>di</strong>er n. 137/E;<br />

- libero - assente -<br />

3) DI GREGORIO Alessandro, nato a Imperia il 23.02.1960, domicilio determinato ex art.<br />

161 c.p.p in Sanremo, Strada Alla Colla n. 129;<br />

- libero - assente -<br />

IMPUTATI<br />

Del reato <strong>di</strong> cui agli artt. 113, 589 comma primo e terzo c.p. perché, con<br />

condotte colpose <strong>di</strong> seguito meglio specificate, nel corso della gara<br />

agonistica denominata "Rally Lana" cagionavano la morte <strong>di</strong> Bertolino<br />

Domenico, Sado Paola Marta, Bertolino Simone e Bertolino Eleonora, intenti<br />

ad assistere alla manifestazione, e, in particolare:<br />

1 - il Lavino Zona:<br />

in qualità <strong>di</strong> concorrente, alla guida del veicolo Ford Escort RS 2000 tg.<br />

RI/168278, giunto all'altezza della progressiva km. 0+300 della S.P. n. 65,<br />

manteneva una traiettoria <strong>di</strong> marcia inadeguata e, in particolare,<br />

anticipava l'entrata in curva, quin<strong>di</strong> frenava repentinamente mentre<br />

l'autovettura si trovava ancora nella prima parte della curva stessa e con<br />

le ruote sterzate a destra, così provocando la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aderenza delle<br />

ruote, sì che, a causa <strong>di</strong> tale condotta non conforme al parametro <strong>di</strong><br />

perizia me<strong>di</strong>a richiesta per un pilota <strong>di</strong> rally, risultava vano ogni<br />

tentativo <strong>di</strong> manovra d'emergenza (controsterzata) <strong>ed</strong> il veicolo proseguiva<br />

con moto imbardato destrorso, fuoriusciva <strong>di</strong> strada dopo circa 26 m.,<br />

abbatteva un montante <strong>di</strong> un cartello stradale <strong>ed</strong> alcune piante e, infine,<br />

colpiva le persone offese provocandone decesso imme<strong>di</strong>ato, ovvero, nel caso<br />

<strong>di</strong> Bertolino Eleonora, durante il trasporto all'Osp<strong>ed</strong>ale;<br />

2 - il De Mori:<br />

in qualità <strong>di</strong> Direttore <strong>di</strong> Gara, ometteva <strong>di</strong> adottare tutte le misure <strong>di</strong> carattere organizzativo<br />

necessarie ad impe<strong>di</strong>re l'evento e, in particolare, non rispettava specifiche prescrizioni<br />

dell'autorizzazione prefettizia e dei relativi allegati, quali, in particolare, quelle <strong>di</strong> cui ai punti<br />

5, 17 e 18 dell'allegato al verbale del 25.7.2001 P.S. 4-7-10, concernenti:<br />

2.1 - la limitazione del numero <strong>di</strong> spettatori in maniera da evitare assembramento o calca;<br />

107


2.2 - la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cartelli in<strong>di</strong>canti la <strong>di</strong>citura "zona vietata al pubblico" nel luogo del<br />

sinistro o in quelli più vicini;<br />

2.3 - il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> permanenza del pubblico (e delle persone dec<strong>ed</strong>ute in particolare) a valle del<br />

percorso <strong>di</strong> gara, in zone non protette, non sopraelevate, a meno <strong>di</strong> sei metri dal ciglio stradale<br />

e, comunque, in posizione <strong>di</strong> assoluta sicurezza, anche in relazione alla velocità dei mezzi <strong>ed</strong><br />

alla pericolosità della postazione; il posizionamento degli sban<strong>di</strong>eratori o commissari <strong>di</strong><br />

percorso in modo da consentire tra loro una comunicazione a vista, ovvero me<strong>di</strong>ante ra<strong>di</strong>o;<br />

nonché, più in generale, ometteva, per colpa generica e specifica, <strong>di</strong> accertare costantemente il<br />

persistere delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza durante la gara e <strong>di</strong> dettare ulteriori prescrizioni atte<br />

alla salvaguar<strong>di</strong>a del pubblico;<br />

3 - il Di Gregorio:<br />

in qualità <strong>di</strong> sban<strong>di</strong>eratore o commissario <strong>di</strong> percorso, posizionato nella curva<br />

imme<strong>di</strong>atamente successiva al luogo del sinistro <strong>ed</strong> in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> percepire la posizione<br />

delle persone dec<strong>ed</strong>ute, ometteva, per colpa generica e specifica, <strong>di</strong> vietarne la sosta o, quanto<br />

meno, <strong>di</strong> segnalarne la situazione <strong>di</strong> pericolo.<br />

Reci<strong>di</strong>va specifica e infraquinquennale per il De Mori ex art. 99 co. 2 c.p..<br />

In Alice Superiore il 27.7.2001.<br />

Con l’intervento del Pubblico Ministero Dr. Celere SPAZIANTE V.P.O. come da delega in<br />

atti e dell’avv. Andrea BODO del Foro <strong>di</strong> Biella <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> fiducia dell’imputato Lavino<br />

Zona; dell’avv. Alessandro GIORGETTI del Foro <strong>di</strong> Milano (presente) co-<strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> fiducia<br />

dell’imputato De Mori, con l’avv. Salvatore ALEFFI del Foro <strong>di</strong> Trieste (assente) sostituito su<br />

delega dall’avv. Andrea BODO del Foro <strong>di</strong> Biella; dell’avv. Andrea BODO del Foro <strong>di</strong> Biella<br />

in sostituzione su delega dell’avv. Fer<strong>di</strong>nando FERRERO del Foro <strong>di</strong> Ivrea <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong><br />

fiducia dell’imputato Di Gregorio.<br />

Le parti hanno concluso come segue:<br />

IL P.M. chi<strong>ed</strong>e per Lavino Zona: anni 2 <strong>di</strong> reclusione. Per De Mori: anni 3 e mesi 6 <strong>di</strong><br />

reclusione. Per Di Gregorio: anni 1 <strong>di</strong> reclusione.<br />

I <strong>di</strong>fensori degli imputati chi<strong>ed</strong>ono:<br />

<strong>di</strong>fensore De Mori: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non<br />

costituisce reato.<br />

Difensore Di Gregorio: assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.<br />

Difensore Lavino Zona : assoluzione perché il fatto non costituisce reato.<br />

MOTIVAZIONE<br />

Con decreto emesso dal G.U.P. in data 6.11.2003 Lavino Zona Enrico, De Mori Lucio e Di<br />

Gregorio Alessandro venivano rinviati a giu<strong>di</strong>zio davanti il Tribunale <strong>di</strong> Ivrea in<br />

composizione monocratica per rispondere a vario titolo del reato <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o colposo, come<br />

meglio precisato in epigrafe.<br />

Nel corso dell’articolata istruttoria <strong>di</strong>battimentale, svoltasi nella contumacia <strong>di</strong> Lavino Zona,<br />

sono stati escussi i testi e consulenti citati dalle parti, <strong>ed</strong> acquisita la documentazione fornita<br />

dalle parti, tra cui in particolare due videocassette contenenti due <strong>di</strong>versi filmati relativi al<br />

rally in generale ma entrambi riproducenti il momento del sinistro, <strong>di</strong> cui uno realizzato da<br />

uno spettatore posto <strong>di</strong> fronte al punto <strong>di</strong> impatto dell’automobile guidata dal Lavino Zona<br />

con le persone offese, e l’altro effettuato da una videocamera posta all’interno del veicolo<br />

dell’imputato suddetto. I pr<strong>ed</strong>etti filmati sono stati poi riportati su supporti informatici ad<br />

opera del consulente tecnico del P.M. al fine <strong>di</strong> rendere possibile la visione anche a mezzo<br />

computer, <strong>ed</strong> anche tali supporti informatici sono stati acquisiti dopo la loro visione effettuata<br />

108


in contrad<strong>di</strong>ttorio nel corso del <strong>di</strong>battimento. All’u<strong>di</strong>enza del 25 gennaio 2005, il Giu<strong>di</strong>ce<br />

decideva poi <strong>di</strong> svolgere una perizia tecnica sulle modalità del sinistro, formulando a tal fine il<br />

seguente quesito: “<strong>di</strong>ca il perito, esaminati gli atti <strong>di</strong> causa e visionati i luoghi, tenuto conto<br />

del tipo <strong>di</strong> gara, del percorso e del mezzo condotto dall'imputato, se l'uscita <strong>di</strong> strada del<br />

veicolo guidato da Lavino Zona Enrico sia stata causata da una manovra <strong>di</strong> guida errata del<br />

conducente, <strong>ed</strong> in caso positivo, <strong>di</strong>ca il perito se tale manovra può considerarsi connotata da<br />

grave imperizia, al limite dell'abnormità, e non trovi perciò alcuna giustificazione, anche<br />

nell'ambito <strong>di</strong> una gara <strong>di</strong> velocità. Dica altresì il perito esaminata la documentazione presso<br />

la CSAI se in prec<strong>ed</strong>enza rispetto all’evento II Lavino Zona avesse gIà partecipato a rally o<br />

altre gare <strong>di</strong> velocità e nel caso positivo quali siano stati i suoi risultati nel limite <strong>di</strong> non oltre<br />

tre anni in<strong>di</strong>etro.”.<br />

All’u<strong>di</strong>enza del 12 luglio 2005, svoltosi nel frattempo l’esame del perito che depositava<br />

<strong>di</strong> seguito il proprio elaborato, il processo veniva <strong>di</strong>scusso e le parti formulavano le rispettive<br />

conclusioni sopra riportate.<br />

IL FATTO<br />

Il fatto storico è puntualmente descritto nel rapporto dei Carabinieri della Stazione <strong>di</strong> Vico<br />

Canavese intervenuti sul luogo del sinistro e che riportiamo testualmente: “la sera del 27<br />

luglio 2001, alle ore 19,30 circa, nella Frazione Gauna <strong>di</strong> Alice Superiore (TO), LAVINO<br />

ZONA Enrico, partecipante alla gara <strong>di</strong> rally in atto, durante la prova speciale (…)<br />

percorreva il tratto <strong>di</strong> strada che da Pecco conduce a Gauna, giunto in prossimità <strong>di</strong> una<br />

semi curva destrorsa sita in corrispondenza del garage contrassegnato dal numero civico 13,<br />

presumibilmente a causa <strong>di</strong> una errata manovra, fuoriusciva dalla s<strong>ed</strong>e stradale travolgendo<br />

BERTOLINO Domenico, SADO Paola Marta, BERTOLINO Simone e BERTOLINO Eleonora<br />

(…), che si trovavano raggruppati fuori dalla s<strong>ed</strong>e stradale, all’inizio <strong>di</strong> un bosco che<br />

costeggia la carreggiata ….”<br />

Nella fattispecie l’uscita <strong>di</strong> strada della vettura del Lavino si è quin<strong>di</strong> verificata sulla strada<br />

provinciale SP 65 nel comune <strong>di</strong> Alice Castello, in un tratto definito dall’Organizzatore <strong>di</strong><br />

“prova speciale P.S. 4/7 10 Lessolo” . Ad ulteriore precisazione si riporta la definizione <strong>di</strong><br />

Prova Speciale contenuta nel Regolamento Nazionale Sportivo, Norma Supplementare N.S.<br />

11 della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana : “Tratti <strong>di</strong> percorso<br />

obbligatoriamente chiusi al traffico da percorrersi a velocità cronometrata e compresa tra<br />

due controlli orari”.<br />

Va subito premesso che la documentazione acquisita <strong>ed</strong> utilizzabile ex art. 234 c.p.p., in<br />

particolare le videocassette <strong>ed</strong> i cd-rom che riportano le stesse immagini, hanno permesso a<br />

tutti <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ere esattamente come e dove avvennero i fatti, comprendendo ciò anche le<br />

manovre <strong>di</strong> guida del conducente Lavino Zona al momento del sinistro, dato che una<br />

videocamera era montata all’interno della sua automobile questa riprese il cruscotto <strong>ed</strong> i<br />

movimenti delle mani sul volante. Le immagini hanno poi evidenziato che in molte parti del<br />

percorso e sicuramente nel rettilineo dove avvenne l’incidente mortale, gli spettatori era<br />

posizionati un po’ ovunque, anche ai bor<strong>di</strong> della strada dove passavano le automobili a forte<br />

velocità, senza alcuna protezione che li potesse <strong>di</strong>fendere nel caso <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong> strada, come<br />

purtroppo è solito avvenire in tali gare.<br />

Quantomeno con riferimento agli imputati Lavino Zona, conducente dell’automobile<br />

causante la strage, e De Mori Lucio, tra gli organizzatori del Rally della Lana in qualità <strong>di</strong><br />

Direttore <strong>di</strong> Gara, le problematiche non attengono perciò tanto alla ricostruzione dei fatti<br />

storici, che sono sostanzialmente non contestabili data la presenza <strong>di</strong> filmati che hanno<br />

registrato gran parte della gara che si svolse quel giorno, quanto piuttosto alla corretta<br />

applicazione delle norme <strong>di</strong> legge, trattandosi <strong>di</strong> fatti avvenuti nel corso <strong>di</strong> un’attività sportiva<br />

autorizzata dall’or<strong>di</strong>namento e quin<strong>di</strong> lecita . Relativamente invece al terzo imputato, Di<br />

109


Gregorio Alessandro, commissario <strong>di</strong> percorso (vale a <strong>di</strong>re in gergo lo sban<strong>di</strong>eratore), poiché<br />

egli non venne ripreso dai filmati a <strong>di</strong>sposizione del Tribunale, si è invece dovuto<br />

necessariamente ricostruire la sua posizione <strong>ed</strong> il suo ruolo al momento del sinistro attraverso<br />

le testimonianze acquisite in <strong>di</strong>battimento.<br />

La responsabilità per colpa imputata al Lavino Zona presuppone una causalità <strong>di</strong> tipo<br />

commissivo <strong>di</strong>retto, mentre gli altri due imputati devono rispondere <strong>di</strong> un delitto omissivo<br />

colposo (rectius si tratta del c.d. reato omissivo improprio, ovvero secondo altra terminologia<br />

commissivo me<strong>di</strong>ante omissione) per non aver impe<strong>di</strong>to l’evento che essi avrebbero dovuto<br />

impe<strong>di</strong>re, ai sensi dell’art.40 c.p., nei rispettivi ruoli <strong>di</strong> Direttore <strong>di</strong> Gara e <strong>di</strong> Commissario <strong>di</strong><br />

percorso.<br />

Seguendo quest’or<strong>di</strong>ne si affronterà per prima la posizione dell’imputato Lavino Zona<br />

Enrico, il quale durante la prova speciale del Rally della Lana, uscendo <strong>di</strong> strada a causa <strong>di</strong><br />

una manovra <strong>di</strong> guida errata, cagionò in via <strong>di</strong>retta la morte delle quattro persone offese.<br />

Lavino Zona Enrico<br />

A) La condotta imperita<br />

È incontestato che la condotta dell’imputato è avvenuta nel corso <strong>di</strong> una gara <strong>di</strong> rally che era<br />

stata regolarmente autorizzata dal Prefetto <strong>di</strong> Torino; si trattava perciò <strong>di</strong> un’attività sportiva<br />

lecita anche se in astratto pericolosa, sia per i partecipanti sia per gli spettatori, poiché essa si<br />

svolgeva non in circuiti chiusi bensì su normali tratti <strong>di</strong> strada (ovviamente chiusi<br />

momentaneamente al traffico veicolare), nei quali gli spettatori, come detto, <strong>di</strong> regola si<br />

posizionano ai bor<strong>di</strong> della strada stessa, spesso senza particolari protezioni.<br />

Si è soliti affrontare la presente tematica evidenziando un dato preliminare e cioè che<br />

l’attività sportiva, per la sua indubbia utilità sociale, viene non solo ammessa ma anche<br />

promossa dallo Stato, malgrado in molti casi essa si presenti come un’attività intrinsecamente<br />

pericolosa.<br />

Di tale positiva valutazione ne è segno tangibile la legge 16 febbraio 1942 n. 426 che ha<br />

istituito un apposito ente pubblico (Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI), il quale<br />

per statuto è deputato (attraverso le f<strong>ed</strong>erazioni sportive, definite organi del CONI) alla<br />

promozione, <strong>di</strong>sciplina <strong>ed</strong> organizzazione delle attività sportive, ad ogni livello.<br />

È evidente che lo Stato ha quin<strong>di</strong> ponderato che nel bilanciamento degli interessi<br />

contrapposti, da un lato il rischio connesso all’attività sportiva (ovviamente più intenso in<br />

alcuni sport piuttosto che in altri) e dall’altro l’utilità sociale per il benessere psico-fisico che<br />

deriva dalla pratica sportiva alla popolazione, va data prevalenza a quest’ultimo profilo. Tale<br />

scelta è riscontrabile anche in altri campi, quale l’attività-me<strong>di</strong>co chirurgica, la circolazione<br />

stradale, l’attività industriale, tutti i quali si presentano con i requisiti della intrinseca<br />

pericolosità nei confronti dei soggetti coinvolti o ad<strong>di</strong>rittura della collettività, e malgrado ciò<br />

vengono tuttavia ammessi perché necessari allo sviluppo della società.<br />

In tali ipotesi l’or<strong>di</strong>namento si preoccupa però <strong>di</strong> limitare il rischio connesso allo<br />

svolgimento delle suddette attività, utili ma pericolose, in<strong>di</strong>viduando in maniera il più<br />

possibile puntuale delle norme cautelari, che per l’attività sportiva sono contenute all’interno<br />

dei singoli regolamenti sportivi, esistenti per ognuna delle <strong>di</strong>scipline sportive riconosciute <strong>ed</strong><br />

autorizzate dallo Stato.<br />

Nel caso dei rallies le regole <strong>di</strong> gara sono compen<strong>di</strong>ate all’interno del Regolamento<br />

della C.S.A.I., vale a <strong>di</strong>re la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, istituita presso<br />

l’A.C.I., ente pubblico demandato per statuto all’organizzazione delle gare automobilistiche.<br />

Senza potersi soffermare sul punto <strong>di</strong> più a causa dell’ampiezza dell’argomento, va<br />

sottolineato che le regole cautelari suscettive <strong>di</strong> venire in gioco in tali ipotesi non possono<br />

essere costruite in base ai tra<strong>di</strong>zionali criteri della preve<strong>di</strong>bilità <strong>ed</strong> evitabilità dell’evento -<br />

110


criteri che potrebbero ad<strong>di</strong>rittura condurre ad una regola <strong>di</strong> condotta che imponga l’astensione<br />

dall’attività consentita in quanto tale - ma debbono tener conto dell’esigenza <strong>di</strong> permettere lo<br />

svolgimento dell’attività ritenuta socialmente utile, mantenendo al contempo il livello <strong>di</strong><br />

pericolosità entro limiti accettabili: soltanto il superamento <strong>di</strong> tali limiti, o, secondo una<br />

terminologia particolarmente efficace, dei margini del cosiddetto “rischio consentito”, può<br />

pertanto essere fonte <strong>di</strong> responsabilità colposa.<br />

All’interno <strong>di</strong> quell’area del “rischio consentito” si possono quin<strong>di</strong> verificarsi delle<br />

condotte che in astratto integrano perfettamente delle fattispecie penali, le lesioni o<br />

l’omici<strong>di</strong>o, e che malgrado ciò non portano a nessuna responsabilità penale per l’autore, per<br />

l’evidente ragione che l’or<strong>di</strong>namento non può contrad<strong>di</strong>rsi, e così da un lato autorizzare ciò<br />

che è rischioso ma socialmente utile e dall’altro punire invece chi ha realizzato quel rischio<br />

che era del tutto preve<strong>di</strong>bile. In questo ambito trova quin<strong>di</strong> collocazione la problematica del<br />

cosiddetto illecito sportivo, che per le ragioni sin qui esposte, presenta profili del tutto<br />

peculiari rispetto ad un illecito comune e necessita perciò <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina autonoma, proprio<br />

al fine <strong>di</strong> consentire il maggior sviluppo <strong>di</strong> questa importante attività sociale. Fuori invece<br />

dall’area del “rischio consentito”, è evidente che si rieSpande la normale incidenza delle<br />

fattispecie penali, sotto i <strong>di</strong>versi profili del dolo e della colpa.<br />

Nella presente fattispecie non è controverso che l’imputato sia uscito <strong>di</strong> strada per aver<br />

errato manovra (non è mai stata neppure prospettata l’ipotesi <strong>di</strong> un guasto meccanico del<br />

mezzo, escluso comunque dalla perizia), ma ciò nonostante la <strong>di</strong>fesa dell’imputato ha<br />

invocato a chiare lettere l’assoluzione evidenziando il seguente assunto : la possibilità che i<br />

piloti sbaglino manovra è insita nel concetto <strong>di</strong> gara, soprattutto se essa è una gara <strong>di</strong> velocità,<br />

come sono le prove speciali all’interno dei rallies, nelle quali i conducenti per ottenere il<br />

miglior risultato sono indotti a tentare anche manovre azzardate e rischiose, non essendo<br />

ovviamente applicabili in tali casi i limiti del co<strong>di</strong>ce della strada, <strong>di</strong> cui l’or<strong>di</strong>namento ha<br />

autorizzato la deroga.<br />

La fondatezza <strong>di</strong> tale affermazione non può essere messa in dubbio, <strong>ed</strong> è fatto noto a chi segue<br />

le competizioni automobilistiche che anche i migliori piloti del mondo, nel corso delle gare <strong>di</strong><br />

velocità, hanno sbagliato manovra, uscendo <strong>di</strong> pista e mettendo a repentaglio la propria vita,<br />

quella degli altri concorrenti <strong>ed</strong> a volte anche quella degli spettatori.<br />

Tuttavia va evidenziato che <strong>di</strong> regola negli altri sports, quali ad esempio il calcio, il<br />

rugby, la pallacanestro ecc.ecc., cosiddetti sports a violenza eventuale, all’interno dei<br />

rispettivi regolamenti sportivi si trova una compiuta <strong>di</strong>sciplina delle condotte <strong>di</strong> gara degli<br />

atleti, con apposite norme <strong>di</strong> tipo cautelare (ad es. nel calcio è in<strong>di</strong>cato lo specifico <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

“entrare a gamba tesa”) che l’or<strong>di</strong>namento, nel caso <strong>di</strong> loro violazione, sanziona in prima<br />

battuta quale illecito sportivo e poi se ricorrono i presupposti anche come illecito penale; nel<br />

caso invece <strong>di</strong> rallies può constatarsi che il Regolamento della C.S.A.I., non in<strong>di</strong>ca quali siano<br />

le condotte <strong>di</strong> guida che il pilota <strong>di</strong> rally deve tenere per meglio raggiungere il proprio miglior<br />

risultato, pur sempre però nel rispetto dell’incolumità altrui. Non viene quin<strong>di</strong> detto come<br />

affrontare una curva a forte velocità, oppure come comportarsi nel caso <strong>di</strong> sbandamento<br />

dell’automobile per evitare la fuoriuscita della stessa dal percorso <strong>di</strong> gara ecc. ecc..<br />

Sotto questo profilo il parallelismo più adatto per l’attività sportiva del rally, non pare<br />

perciò essere quello con la maggior parte delle altre attività sportive, ma semmai quello con<br />

l’attività me<strong>di</strong>co-chirurgica, parimenti pericolosa ma socialmente utile. Anche per tale ultima<br />

attività non vi è alcuna norma cautelare scritta che in<strong>di</strong>chi al chirurgo come effettuare<br />

l’operazione; egli dovrà però agire secondo la miglior scienza <strong>ed</strong> esperienza del momento,<br />

parametrata non rispetto alle capacità o conoscenze personali dell’autore del fatto illecito, ma<br />

piuttosto alla perizia del c.d. agente modello (homo eiusdem professionis et con<strong>di</strong>cionis).<br />

Questo dato peculiare non sembra essere stato colto dalla <strong>di</strong>fesa dell’imputato Lavino<br />

Zona, la quale ha insistito nel rilevare che : poiché non vi era stata alcuna violazione delle<br />

111


norme del regolamento sportivo, anche solo per questo non vi poteva essere un addebito <strong>di</strong><br />

colpa in capo all’imputato, richiamando all’uopo quale prec<strong>ed</strong>ente giurisprudenziale<br />

l’archiviazione datata 29.10.1997 del Pretore <strong>di</strong> Biella relativa al pilota <strong>ed</strong> al navigatore <strong>di</strong><br />

un’auto partecipante sempre al Rally della Lana, anch’essi imputati <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o colposo in<br />

danno <strong>di</strong> uno spettatore (documento prodotto all’u<strong>di</strong>enza del 12 luglio).<br />

A parte la considerazione che tuttora è controverso se l’osservanza delle regole <strong>di</strong> gioco da<br />

parte degli atleti escluda sempre qualsiasi profilo <strong>di</strong> responsabilità colposa, anche laddove<br />

l’evento lesivo avrebbe potuto essere evitato utilizzando un grado <strong>di</strong> prudenza aggiuntiva, che<br />

in concreto era esigibile dall’agente nel caso <strong>di</strong> specie. Vi sono infatti prec<strong>ed</strong>enti<br />

giurisprudenziali <strong>di</strong> merito e <strong>di</strong> legittimità, tutti per la verità non recenti, i quali hanno ritenuto<br />

che l’osservanza delle regole dello sport esercitato non è sempre sufficiente ad escludere la<br />

responsabilità penale dell’atleta in caso <strong>di</strong> incidente colposo, nell’ipotesi in cui lo stesso<br />

avrebbe potuto astenersi da azioni, che seppur consentite dal regolamento sportivo, facciano<br />

insorgere <strong>di</strong> fatto un pericolo manifesto per l’avversario o per terzi (v<strong>ed</strong>asi in particolare Cass.<br />

sez. IV, 22 maggio 1967, n. 72, in Giust. pen. 1967, II, pag. 582; Cass. 9 ottobre 1950, in<br />

Giust. pen. 1951, II, pag. 232; App. Firenze, 17 gennaio 1983, in Giur. mer., 1987, pag. 218.<br />

In senso contrario e cioè che l’osservanza delle norme regolamentari esclude la responsabilità<br />

penale dell’atleta per i fatti lesivi da lui compiuti, v<strong>ed</strong>asi Cass., sez. V, 21 febbraio 2000, n.<br />

1951, Rolla, in Cass. pen. 2001, p. 3056, n. 1450; sez. V, 12 maggio 1993, Nasuti, in Riv. <strong>di</strong>r.<br />

sport, 1993, p. 321).<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie però va sottolineato che non vi fu alcuna violazione <strong>di</strong> norme del<br />

regolamento C.S.A.I., perché come detto esso non contiene norme <strong>di</strong>sciplinanti la condotta <strong>di</strong><br />

guida del pilota, il quale però, al pari del me<strong>di</strong>co-chirurgo, non può essere considerato legibus<br />

solutus nell’esercizio della propria attività intrinsecamente pericolosa, ma è invece tenuto<br />

all’osservanza della lex artis , in<strong>di</strong>viduabile secondo la miglior scienza <strong>ed</strong> esperienza del<br />

momento storico in relazione al c.d. agente modello.<br />

Solo all’interno dell’osservanza dei limiti <strong>di</strong> prudenza, perizia e <strong>di</strong>ligenza propri della<br />

lex artis <strong>di</strong> specie è possibile in<strong>di</strong>viduare <strong>di</strong> volta in volta la c.d. soglia del “rischio<br />

consentito”, entro il quale l’or<strong>di</strong>namento esclude la rilevanza penale <strong>di</strong> fatti che in astratto<br />

integrano gli estremi <strong>di</strong> fattispecie penali.<br />

Con riferimento quin<strong>di</strong> ai piloti dei rallies, essi sono esonerati dalla responsabilità<br />

penale e civile derivante dalle loro condotte causanti danni all’integrità fisica altrui, solo se<br />

hanno agito con quel livello <strong>di</strong> perizia, prudenza e <strong>di</strong>ligenza richiesta non al normale<br />

guidatore su strada, ma all’astratto pilota modello <strong>di</strong> un rally, tenuto conto ovviamente delle<br />

particolarità <strong>di</strong> ogni specifica gara e <strong>di</strong> ogni singolo mezzo utilizzato per correre. In tal senso,<br />

in una fattispecie analoga (ovvero con il pilota imputato per la morte <strong>di</strong> un altro concorrente a<br />

causa <strong>di</strong> un suo sorpasso imprudente) la Suprema Corte, sez. IV 29.01.1988 n.1021, ha<br />

affermato che i partecipanti ad una corsa automobilistica, se sono <strong>di</strong>spensati dall’osservanza<br />

delle norme sulla circolazione stradale, sono tuttavia tenuti ad osservare i fondamentali criteri<br />

<strong>di</strong> prudenza a tutela della incolumità in<strong>di</strong>viduale, per il generale principio del neminem<br />

la<strong>ed</strong>ere.<br />

In forza <strong>di</strong> tali assunti il Giu<strong>di</strong>ce ha perciò <strong>di</strong>sposto una perizia al fine <strong>di</strong> ottenere delle<br />

valutazioni tecniche in or<strong>di</strong>ne alle manovre <strong>di</strong> guida dell’imputato; il perito sulla base delle<br />

<strong>di</strong>chiarazioni rilasciate dal conduttore Lavino Zona e della navigatrice Camusso Elena, dei<br />

rilievi effettuati dai Carabinieri e dalle immagini riportate nei due video effettuati<br />

rispettivamente da uno spettatore presente sul luogo del sinistro e dalla “camera car”, ha<br />

ricostruito il sinistro nel seguente modo : “…il Lavino ha perso il controllo della propria<br />

vettura nell’approssimarsi della progressiva 0+300. La vettura ha manifestato, infatti,<br />

un’imbardata verso destra, a cui il conduttore ha reagito con una manovra <strong>di</strong> controsterzo e<br />

<strong>di</strong> frenatura. La manovra <strong>di</strong> controsterzo si d<strong>ed</strong>uce dal complesso <strong>di</strong> immagini costituite dalla<br />

112


sequenza in<strong>di</strong>cata come fig. 8, e ricavate dal filmato della camera car. La sequenza inizia nel<br />

momento in cui, in presenza <strong>di</strong> una curva verso destra, il Lavino Zona mette in atto un<br />

movimento dello sterzo verso sinistra, in<strong>di</strong>ce che sta reagendo ad un’imbardata della vettura<br />

verso l’interno della curva. La manovra <strong>di</strong> frenatura si d<strong>ed</strong>uce invece dalla successiva<br />

sequenza <strong>di</strong> immagini, in<strong>di</strong>cata come fig. 9, dove alla immagine numero 6, si nota che gli stop<br />

sono accesi segno inequivocabile che in quel punto il Lavino Zona aveva già iniziato la<br />

frenata.”<br />

Per sviluppare le considerazioni inerenti la qualità delle manovre messe in atto dal<br />

Lavino Zona, il perito ha sud<strong>di</strong>viso l’evento nella seguente sequenza: 1) inizio sbandata della<br />

vettura; 2) inizio controsterzo; 3) inizio della frenatura; 4) uscita <strong>di</strong> strada.<br />

Con riferimento al primo punto il perito ha affermato: “Non siamo in grado <strong>di</strong> fornire,<br />

nella specifica circostanza, una spiegazione sulla causa dell’insorgere del fenomeno del<br />

comportamento sovrasterzante, cioè <strong>di</strong> imbardata verso la destra del senso <strong>di</strong> marcia. In<br />

generale il sovrasterzo si innesca quando, durante la percorrenza <strong>di</strong> una curva, si determina<br />

una prevalenza <strong>di</strong> aderenza dell’asse anteriore a sfavore <strong>di</strong> quello posteriore.”<br />

Quanto alle ragioni dell’insorgere del sovrasterzo ha rilevato: “Il fenomeno <strong>di</strong><br />

sovrasterzo si può essere manifestato perchè il pilota ha:<br />

1. percorso la curva ad una velocità superiore a quella critica<br />

2. ha sollevato bruscamente il pi<strong>ed</strong>e dall’acceleratore determinando un repentino<br />

trasferimento <strong>di</strong> carico verso l’asse anteriore<br />

3. ha messo in atto una frenata<br />

4. ha inserito troppo bruscamente la vettura in curva<br />

Ci sentiamo <strong>di</strong> escludere, in via preliminare, che il Lavino abbia percorso la curva ad una<br />

velocità eccessiva, cioè superiore a quella critica… La velocità <strong>di</strong> approccio alla curva, che<br />

abbiamo ricavato essere tra i 126 e i 134 km/h, risulta sostanzialmente inferiore a quella<br />

critica = 157 km/h. Tutte e tre le ipotesi relative ai punti 2, 3 e 4 sono invece valide. In<br />

particolare la 3 è provata dalle immagini agli atti.”<br />

Ha poi spiegato la manovra <strong>di</strong> inizio controsterzo, rilevando che: “Ad una situazione <strong>di</strong><br />

per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aderenza per sovrasterzo il Lavino Zona ha reagito, come si v<strong>ed</strong>e nella sequenza <strong>di</strong><br />

immagini in<strong>di</strong>cata come fig. 8, con la manovra <strong>di</strong> sterzata verso sinistra (constrosterzo) per<br />

un cospicuo angolo <strong>di</strong> sterzo determinato da almeno un giro completo <strong>di</strong> volante. Il Lavino<br />

Zona ha agito correttamente.”<br />

Infine relativamente all’inizio della frenatura ha concluso affermando : “ La sequenza <strong>di</strong><br />

immagini in<strong>di</strong>cata nella fig. 9, in<strong>di</strong>ca come il pilota, contestualmente al controsterzo, o con<br />

un lasso <strong>di</strong> tempo fisiologico, abbia messo in atto anche una manovra <strong>di</strong> decisa frenatura.<br />

Questa manovra è errata in quanto, all’insorgere <strong>di</strong> una riduzione od ad<strong>di</strong>rittura per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />

aderenza del treno posteriore, non si debbono mettere in atto manovre che incrementino in<br />

maniera sostanziale questa tendenza. Trovandosi in particolare al volante <strong>di</strong> una vettura a<br />

trazione anteriore come la Ford Escort RS 2000, al manifestarsi <strong>di</strong> una tendenza<br />

sovrasterzante il pilota avrebbe dovuto evitare sia <strong>di</strong> ridurre la coppia al motore riducendo il<br />

gas sia <strong>di</strong> iniziare una frenata i cui effetti, nel primo caso, hanno determinavano un<br />

incremento <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> carico verso l’asse anteriore a sfavore del posteriore, e nel<br />

secondo caso, oltre a determinare un’ancora piè consistente trasferimento <strong>di</strong> carico hanno<br />

introdotto il bloccaggio delle ruote posteriori, effetto <strong>di</strong>mostrato dalle immagini agli atti.<br />

La manovra <strong>di</strong> frenatura, unita all’insorgere <strong>di</strong> un trasferimento <strong>di</strong> carico laterale<br />

dovuta all’imbardata, ha portato all’alleggerimento della ruota anteriore destra che ha<br />

iniziato a scivolare sul terreno esattamente come quelle dell’asse posteriore, determinando la<br />

completa per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> controllo del mezzo. L’uscita <strong>di</strong> strada finale verso la parte interna della<br />

curva ha rappresentato il risultato della incapacità, da parte del pilota, <strong>di</strong> mettere in atto<br />

113


efficaci manovre per contrastare il comportamento della vettura nella percorrenza della<br />

curva. ”<br />

La per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> controllo del mezzo non ha consentito all’imputato <strong>di</strong> evitare <strong>di</strong> schiantarsi<br />

addosso all’intera famiglia Bertolino–Sado, imprudentemente posizionata sul ciglio destro<br />

della strada.<br />

Alla domanda su che cosa avrebbe dovuto fare il pilota in questa circostanza per evitare<br />

il sinistro, il perito ha infine concluso : “ In caso <strong>di</strong> riduzione <strong>di</strong> aderenza del treno posteriore<br />

della vettura si debbono mettere in atto manovre che incrementino la stabilità complessiva<br />

della vettura. Oltre che agire sullo sterzo nella <strong>di</strong>rezione opposta all’insorgere<br />

dell’imbardata, come istintivamente anche il Lavino Zona ha fatto, occorreva evitare<br />

rigorosamente <strong>di</strong> introdurre azioni tali da sommarsi all’instabilità insorgente.<br />

Nella fattispecie, per invertire la tendenza <strong>ed</strong> andare verso una situazione <strong>di</strong> stabilità,<br />

occorreva incrementare livello <strong>di</strong> carico verticale sulle ruote posteriori mettendo in atto una<br />

manovra esattamente opposta a quella effettivamente avvenuta, cioè fornire coppia all’asse<br />

traente anteriore aumentando il gas e favorendo così il trasferimento <strong>di</strong> carico verso l’asse<br />

posteriore.<br />

Questa manovra avrebbe permesso una convergenza verso la situazione <strong>di</strong> stabilità tra<br />

l’altro evitando il progressivo bloccaggio delle ruote come si v<strong>ed</strong>e dalle immagini agli atti.”<br />

Di fronte all’iniziale per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> stabilità del mezzo all’imbocco della curva, non<br />

addebitale a manovre particolarmente errate, il Lavino Zona compì da un lato una manovra<br />

corretta ovvero controsterzare verso sinistra, ma dall’altro lato incorse in un evidente errore<br />

consistito nel frenare decisamente, anziché nell’aumentare leggermente la velocità per<br />

rimettere in veicolo in tendenziale stabilità.<br />

Nel corso della sua au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>battimentale il perito ing.Stirano, alla domanda<br />

specifica posta dal Giu<strong>di</strong>ce, se la condotta errata del Lavino Zona <strong>di</strong> frenare mentre<br />

l’automobile stava sbandando, fosse da considerare come un errore <strong>di</strong> guida grossolano ai<br />

limiti dell’abnormità, ha risposto che si trattava certamente <strong>di</strong> un “errore evidente”, pur non<br />

essendo in grado <strong>di</strong> qualificarlo come abnorme, evidenziando peraltro che la condotta del<br />

frenare in quei frangenti è comunque un’azione istintuale.<br />

La risposta un pò equivoca del perito non deve però trarre in inganno;<br />

l’errore del pilota <strong>di</strong> frenare mentre la macchina sbandava in curva è stato<br />

certamente uno sbaglio macroscopico, in quanto è nozione <strong>di</strong> comune<br />

esperienza per un comune guidatore <strong>ed</strong> a maggior ragione per un partecipante<br />

a gare <strong>di</strong> rally, che il frenare decisamente <strong>ed</strong> all’improvviso comporta <strong>di</strong><br />

regola il bloccaggio delle ruote dell’automobile, con la conseguente<br />

per<strong>di</strong>ta definitiva <strong>di</strong> controllo del mezzo (non deve ingannare il fatto che<br />

nella sch<strong>ed</strong>a tecnica del mezzo sia in<strong>di</strong>cata la presenza dell’ABS<br />

nell’impianto frenante, perché esso certamente era <strong>di</strong>sinserito, come<br />

<strong>di</strong>mostrano inequivocabilmente i segni <strong>di</strong> “scarrocciamento” sul manto<br />

stradale, incompatibili con la presenza dell’ABS).<br />

Che poi quello fosse un gesto umanamente istintivo, non sposta la valutazione <strong>di</strong> grave<br />

imperizia della manovra, ma semmai può anticipare la colpa del Lavino al momento della<br />

decisione <strong>di</strong> partecipare alla gara, la c.d. colpa per assunzione, per essersi egli assunto non<br />

essendone del tutto all’altezza, un compito oggettivamente pericoloso nel quale è necessario<br />

controllare gli impulsi e mantenere la giusta fr<strong>ed</strong>dezza nelle decisioni (per il riconoscimento<br />

del concetto <strong>di</strong> “colpa per assunzione”, ve<strong>di</strong> Cass. 6.12.1990, n.4793, in Foro it., 1992, II, 36).<br />

L’imperizia dell’imputato Lavino Zona appare ancor più grave se si tiene conto,<br />

in<strong>di</strong>viduando come parametro <strong>di</strong> riferimento la perizia del c.d. homo eiusdem professionis et<br />

con<strong>di</strong>cionis, che l’imputato aveva ottenuto dalla CSAI la licenza “ C Inter<strong>nazionale</strong>”, che<br />

presuppone l’aver ottenuto in prec<strong>ed</strong>enza piazzamenti in competizioni automobilistiche. La<br />

sua pregressa attività <strong>di</strong> pilota avrebbe dovuto certamente consentire al Lavino <strong>di</strong> apprendere<br />

114


quali fossero le corrette manovre <strong>di</strong> guida in tali casi, manovre che però si ripete sono<br />

pressoché <strong>di</strong> comune conoscenza già all’automobilista me<strong>di</strong>o.<br />

Si può quin<strong>di</strong> affermare quale principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, che seppure sussista la regola<br />

secondo cui non ad ogni condotta imperita e/o imprudente del pilota <strong>di</strong> rallies che cagioni dei<br />

danni a terzi corrisponda una sua responsabilità penale, tuttavia essa permane qualora<br />

l’imperizia e/o l’imprudenza dell’agente sia <strong>di</strong> tale gravità da superare la cosiddetta soglia del<br />

rischio consentito dall’or<strong>di</strong>namento, soglia in<strong>di</strong>viduata <strong>di</strong> volta in volta dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito,<br />

in ragione delle circostanze del caso concreto. Si tratterebbe ovviamente non <strong>di</strong> colpa<br />

specifica per violazione <strong>di</strong> norme cautelari scritte, bensì <strong>di</strong> c.d. colpa generica, che nella<br />

fattispecie avrebbe la sua centralità poiché l’or<strong>di</strong>namento sportivo <strong>di</strong> settore non ha regole<br />

cautelari specifiche in or<strong>di</strong>ne alle condotte <strong>di</strong> guida dei piloti <strong>di</strong> rallies.<br />

B) I presupposti della colpa : preve<strong>di</strong>bilità <strong>ed</strong> evitabilità dell’evento.<br />

Secondo una <strong>giurisprudenza</strong> non recente ( cfr. tra le altre Cass., sez. IV, 6 novembre 1990,<br />

n.14434; sez. IV, 9 giugno 1986, n.5288; sez.V, 10 <strong>di</strong>cembre 1982, imp. Trezzi), una volta<br />

accertata la condotta antigiuri<strong>di</strong>ca dell’agente <strong>ed</strong> il nesso causale con l’evento, ai fini<br />

dell’affermazione della colpa ex art.43 c.p. non è necessario accertare anche la preve<strong>di</strong>bilità<br />

dell’evento, tanto che la previsione <strong>di</strong> esso costituisce soltanto un elemento accidentale<br />

aggravante del reato.<br />

Secondo invece la dottrina e la <strong>giurisprudenza</strong> più recente presupposto perché la condotta del<br />

soggetto agente possa rilevare nei termini del reato colposo, è la «rappresentabilità» o<br />

«preve<strong>di</strong>bilità» dell'evento Ed è bene però precisare che «rappresentabilità» e «preve<strong>di</strong>bilità»<br />

non in<strong>di</strong>cano «rappresentazione» o «previsione», ma possibilità <strong>di</strong> rappresentazione o <strong>di</strong><br />

previsione. Si parla perciò <strong>di</strong> una potenziale attività psichico-intellettiva dell’agente, vale a<br />

<strong>di</strong>re, i cui limiti normativi sono fissati dal «mondo <strong>di</strong> conoscenza dell'autore del fatto quale<br />

esistente al momento della sua realizzazione», quin<strong>di</strong> con una valutazione da farsi in concreto.<br />

Secondo alcuni autorevoli autori altro presupposto, perché rilevi, nei termini del reato<br />

colposo, la condotta del soggetto agente è la «prevenibilità» o «evitabilità» sempre<br />

dell'evento; «giacché il risultato che il soggetto non è in grado <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re non gli può essere<br />

posto a carico, rappresentando nei suoi confronti una mera fatalità».<br />

Anche a voler aderire alle posizioni più garantiste in tema <strong>di</strong> colpa, si ritiene pur sotto<br />

questo profilo pienamente provata la responsabilità penale del Lavino. Infatti l’incidente è<br />

avvenuto durante il terzo giro della prova speciale, nel quale erano ormai evidenti a tutti le<br />

lacune organizzative che consentivano <strong>di</strong> fatto agli spettatori <strong>di</strong> occupare posizioni <strong>di</strong> estremo<br />

pericolo. Dal filmato, ma anche già solo dai fotogrammi contenuti all’interno della consulenza<br />

tecnica <strong>di</strong>sposta dal P.M., è possibile constatare con facilità la presenza <strong>di</strong> numerose persone<br />

su entrambi i bor<strong>di</strong> della strada, sia prima sia dopo la posizione occupata dalla famiglia<br />

Bertolino- Sado, tanto che il consulente ha ipotizzato che proprio la presenza <strong>di</strong> numerose<br />

persone sul lato sinistro della strada all’uscita della semicurva a destra avrebbe probabilmente<br />

indotto l’imputato a”chiudere” la curva troppo in anticipo, con la conseguenza dell’effetto<br />

sovrasterzo (ovvero la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> controllo della parte posteriore) e la conseguente uscita <strong>di</strong><br />

strada sulla destra.<br />

Il Lavino in quel momento era perciò nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> prev<strong>ed</strong>ere che una sua<br />

manovra sbagliata avrebbe potuto comportare il rischio concreto <strong>di</strong> investire una o più delle<br />

persone posizionate ai bor<strong>di</strong> della pista senza nessuna protezione. Sul punto è opportuno<br />

precisare quanto affermato dalla <strong>giurisprudenza</strong> <strong>di</strong> legittimità, ovvero che : “Ai fini del<br />

giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> preve<strong>di</strong>bilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar<br />

vita ad una situazione <strong>di</strong> danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante<br />

dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità <strong>ed</strong> estensione.”<br />

115


(ve<strong>di</strong> Cass., sez. IV, 06/12/1990, in Foro It., 1992, II, p.36; negli stessi termini anche App.<br />

Milano, 28 gennaio 1980, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1983, p.1559).<br />

Anche con riferimento al concetto <strong>di</strong> evitabilità o preve<strong>di</strong>bilità dell’evento, non paiono<br />

esserci particolari dubbi sul fatto che una manovra corretta dell’imputato avrebbe evitato il<br />

sinistro; sul punto il perito ha risposto in maniera piuttosto netta in <strong>di</strong>battimento, affermando<br />

che se il Lavino non avesse erroneamente frenato con decisione egli sarebbe stato nella piena<br />

possibilità tecnica <strong>di</strong> mantenere il veicolo all’interno della carreggiata e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> non<br />

investire le persone offese posizionate fuori dal manto stradale.<br />

C) La rilevanza del concorso <strong>di</strong> colpa delle persone offese.<br />

Né infine vale ad escludere la responsabilità dell’imputato la condotta imprudente delle<br />

persone offese, ipotizzando un’interruzione del nesso causale ex art.41 comma 3 c.p..<br />

Infatti dalle numerose massime della Cassazione in tema <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> colpa delle persone<br />

offese in materia <strong>di</strong> circolazione stradale o <strong>di</strong> infortunio sul lavoro, si può evincere il principio<br />

consolidato che la colpa della persona offesa vale ad interrompere il nesso causale tra la<br />

condotta illecita imputata all’agente e l’evento, solo se essa si presenta come un fattore<br />

interferente “ eccezionale <strong>ed</strong> impreve<strong>di</strong>bile, inseritosi in modo del tutto autonomo, come<br />

causa efficiente esclusiva dell’evento”. Infatti le prove documentali e testimoniali hanno<br />

evidenziato che erano numerosissimi gli spettatori posizionati un pòovunque ai bor<strong>di</strong> della<br />

strada, come se non vi fosse alcun pericolo incombente. Tale circostanza <strong>di</strong> fatto era sotto gli<br />

occhi <strong>di</strong> tutti, ragione per la quale non può evidentemente affermarsi che la condotta<br />

imprudente delle persone offese (in generale degli spettatori presenti quel giorno) si<br />

presentasse ai piloti come del tutto impreve<strong>di</strong>bile <strong>ed</strong> improvvisa, soprattutto al terzo giro.<br />

È peraltro dubbia la sussistenza <strong>di</strong> un vero e proprio concorso causale nell’evento da<br />

parte delle persone offese, con affermazione non incidentale <strong>di</strong> una loro colpa (pronuncia non<br />

necessaria in questo processo in quanto vi è stata la revoca della costituzione in giu<strong>di</strong>zio delle<br />

parti civili), dato che non è stato accertato se esse fossero state o meno informate della<br />

pericolosità del luogo e del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sostare in quel punto ( cfr. App. Bologna, 4 ottobre<br />

1989, imp. Gramellini, in Cass. pen., 1990, 999, 1191, che ha escluso per le stesse ragioni il<br />

concorso <strong>di</strong> colpa dei partecipanti persone offese).<br />

All’imputato possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto<br />

che nelle more sono stati in parte risarciti i danni ai parenti delle vittime, nonché del fatto <strong>di</strong><br />

essere il Lavino Zona persona incensurata; le circostanze attenuanti sono considerate solo<br />

equivalenti alla contestata aggravante <strong>di</strong> cui al comma 3 dell’art. 589 c.p., in ragione della<br />

estrema gravità dell’evento, che ha visto morire un’intera famiglia <strong>di</strong> quattro persone, <strong>di</strong> cui<br />

due minori.<br />

Alla luce dei criteri <strong>di</strong> cui all’art.133 c..p., in particolare tenuto conto della gravità della<br />

colpa imputata al Lavino Zona, appare congrua la pena <strong>di</strong> anni 1 e mesi 2 <strong>di</strong> reclusione, oltre<br />

al pagamento in solido con il De Mori delle spese processuali. Le spese <strong>di</strong> perizia sono però<br />

da addebitare unicamente al Lavino Zona in quanto essa è stata rivolta solo nei confronti delle<br />

sue condotte.<br />

Visti gli artt. 163 e 175 c.p. si or<strong>di</strong>na la sospensione dell’esecuzione della pena inflitta a<br />

Lavino Zona Enrico per la durata <strong>di</strong> anni cinque alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge e la non menzione<br />

della presente condanna nel certificato del casellario giu<strong>di</strong>ziale rilasciato a richiesta dei<br />

privati, poiché il delitto commesso è del tutto occasionale e si può quin<strong>di</strong> formulare una<br />

ragionevole prognosi <strong>di</strong> astensione futura dalla commissione <strong>di</strong> reati.<br />

De Mori Lucio<br />

A) La posizione <strong>di</strong> garanzia e la violazione degli obblighi connessi.<br />

116


In primo luogo nell’ambito <strong>di</strong> un’imputazione <strong>di</strong> omissione colposa con evento<br />

naturalistico, viene in considerazione la circostanza che il capoverso dell'art. 40 c.p., inerente<br />

le fattispecie omissive a forma libera, collega l'imputazione dell'offesa al requisito<br />

extracausale dell' obbligo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l'evento . Questo requisito è inteso dalla <strong>giurisprudenza</strong><br />

sia alla luce della concezione formale (che è la più vicina al tenore letterale della <strong>di</strong>sposizione<br />

co<strong>di</strong>cistica), come rinvio alla fonte legale o ad altre fonti <strong>di</strong> produzione normativa<br />

riconosciute dall'or<strong>di</strong>namento (è Cass., Sez. III, 16.5.2000; Cass., Sez. V, 18.4.1996; Cass.,<br />

Sez. IV, 12.7.1994; Cass., Sez. I, 21.9.1992; Cass., Sez. IV, 4.4.1984; Cass., Sez. I,<br />

13.12.1983; Cass., Sez. III, 24.2.1967; App. Milano, 4.8.1999; Trib. Sondrio 11.1.2001), sia<br />

alla luce della concezione sostanzialistica propria della dottrina delle posizioni <strong>di</strong> garanzia<br />

(Cass., Sez. IV, 1.12.2000; Cass., Sez. IV, 7.11.2000; Cass., Sez. IV, 12.10.2000; Cass., Sez.<br />

VI, 17.10.1994; Trib. Sondrio, 23.10.2000) in tema <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> rischio (Cass., Sez. IV,<br />

1.10.1993; Cass., Sez. IV, 31.10.1991) <strong>di</strong> omessa eliminazione <strong>di</strong> una fonte <strong>di</strong> pericolo (Cass.,<br />

Sez. IV, 18.11.1997; Cass., Sez. IV, 15.11.1986) e, soprattutto, <strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong> responsabilità<br />

per attività prec<strong>ed</strong>entemente svolta (Cass., Sez. IV, 21.8.1990; Trib. Ravenna, 23.7.1990) o<br />

più ampiamente, per una situazione <strong>di</strong> fatto che comunque origini un obbligo <strong>di</strong> attivazione<br />

(Cass., Sez. IV, 22.3.1995). È da notare come, nonostante la <strong>di</strong>fferenza concettuale fra rinvio<br />

formale a fonti normative e posizione sostanziale <strong>di</strong> garanzia, la <strong>giurisprudenza</strong> più recente<br />

tenda a fondere le due concezioni in una in<strong>di</strong>fferenziata sintesi linguistica (Cass., Sez. IV,<br />

13.6.2001; Cass., Sez. IV, 29.5.2001; Cass., Sez. IV, 25.5.2001; Cass., Sez. V, 19.10.2000;<br />

Cass., Sez. IV, 2.3.2000).<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie l’obbligo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l’evento trova fondamento nella legge e precisamente<br />

nell’art.9 del Co<strong>di</strong>ce della Strada, il quale, nella formulazione prec<strong>ed</strong>ente alla mo<strong>di</strong>fica<br />

avvenuta con il D.lgs. n.9/02, prev<strong>ed</strong>e che le competizioni sportive con veicoli a motore su<br />

strade pubbliche siano subor<strong>di</strong>nate al rilascio da parte del Prefetto competente <strong>di</strong> apposita<br />

autorizzazione, nella quale devono essere in<strong>di</strong>cate le prescrizioni ( per lo più <strong>di</strong> natura<br />

cautelare) che vincolano gli organizzatori.<br />

La fonte legale della posizione <strong>di</strong> garanzia <strong>di</strong> De Mori Lucio è quin<strong>di</strong> la legge, integrata<br />

dal provve<strong>di</strong>mento amministrativo a cui essa ha espressamente rinviato.<br />

Nella specie si è contestato all’imputato <strong>di</strong> non aver rispettato le<br />

specifiche prescrizioni dell'autorizzazione prefettizia e dei relativi<br />

allegati, quali, in particolare, quelle <strong>di</strong> cui ai punti 3, 5, 8, 17 e 18<br />

dell'allegato al verbale del 25.7.2001 P.S. 4-7-10 acquisito agli atti del<br />

processo, concernenti : il punto 3) la limitazione del numero <strong>di</strong> spettatori<br />

in maniera da evitare assembramento o calca, nonché il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

permanenza del pubblico a valle del percorso <strong>di</strong> gara, in zone non protette,<br />

non sopraelevate <strong>ed</strong> a meno <strong>di</strong> sei metri dal ciglio stradale; il punto 5) il<br />

posizionamento degli sban<strong>di</strong>eratori o commissari <strong>di</strong> percorso in modo da<br />

consentire tra loro una comunicazione a vista, ovvero me<strong>di</strong>ante ra<strong>di</strong>o; il<br />

punto 8) la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cartelli in<strong>di</strong>canti la <strong>di</strong>citura "zona vietata<br />

al pubblico" nel luogo del sinistro o in quelli più vicini; i punti 17) e<br />

18) in<strong>di</strong>canti il dovere specifico del <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> gara <strong>di</strong> controllare<br />

“costantemente” il persistere <strong>di</strong> tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, sia<br />

durante le prove sia durante la gara.<br />

Orbene è indubbio che al momento del sinistro la gara si svolgeva senza l’osservanza <strong>di</strong> molte<br />

delle regole prescritte dall’autorizzazione prefettizia, e ciò, come più volte sottolineato, è stato<br />

provato grazie ai documenti filmati e fotografici (v<strong>ed</strong>asi anche solo le fotogrammi alle pag.ne<br />

46,47,49 della consulenza tecnica effettuata dal P.M.) acquisiti, i quali <strong>di</strong>mostrano la presenza<br />

<strong>di</strong> numerose persone ai bor<strong>di</strong> della strada (ad<strong>di</strong>rittura alcuni entravano liberamente nella<br />

strada), senza che vi fosse alcuna protezione e che nessuno intervenisse per allontanarle.<br />

Quanto poi specificamente alle persone offese, esse furono investite mentre erano ferme a<br />

circa 2,5/3 metri dal margine destro della strada, in un punto leggermente ribassato rispetto al<br />

piano-strada, in cui non vi erano sopraelevazioni (a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> altro punto poco più avanti,<br />

117


però già occupato da altre persone) <strong>ed</strong> in cui <strong>di</strong>etro <strong>di</strong> esse vi era un falsopiano il cui limite<br />

praticabile <strong>di</strong>stava a circa 7 metri dal margine stradale (v<strong>ed</strong>asi per maggior chiarezza il<br />

<strong>di</strong>segno a pag.43 della consulenza tecnica effettuata dal P.M.). Non risultano sul luogo cartelli<br />

o segnali in<strong>di</strong>canti il pericolo ovvero la <strong>di</strong>citura "zona vietata al pubblico", né alcun tipo <strong>di</strong><br />

ostacolo all’accesso <strong>di</strong> persone in quel punto. È anche importante poi sottolineare che secondo<br />

il piano <strong>di</strong> sicurezza della gara pre<strong>di</strong>sposto dal comitato organizzatore, lungo il rettilineo in<br />

cui avvenne il sinistro, non era prevista la presenza <strong>di</strong> alcun commissario <strong>di</strong> percorso, mentre<br />

due <strong>di</strong> essi e precisamente l’imputato Di Gregorio <strong>ed</strong> il testimone Stillitano erano destinati a<br />

presi<strong>di</strong>are il fine corsa, posto due tornanti dopo il luogo dell’incidente. Il Di Gregorio venne<br />

poi spostato presso un tornante più a monte, <strong>ed</strong> i due commissari <strong>di</strong> percorso al momento della<br />

trage<strong>di</strong>a non erano perciò più posizionati a vista (v<strong>ed</strong>asi la testimonianza <strong>di</strong> Stillitano), né<br />

potevano comunicare tramite ra<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> cui erano sprovvisti (v<strong>ed</strong>asi sempre la testimonianza <strong>di</strong><br />

Stillitano).<br />

Orbene è evidente che molte delle prescrizioni <strong>di</strong> sicurezza in<strong>di</strong>cate nell’autorizzazione<br />

prefettizia del 25.7.2001 P.S. 4-7-10 non vennero osservate e tali violazioni sono <strong>di</strong>rettamente<br />

imputabile al Direttore <strong>di</strong> Gara Lucio De Mori, a cui espressamente era stato demandato il<br />

compito <strong>di</strong> farle osservare e <strong>di</strong> controllare “costantemente” il persistere <strong>di</strong> tutte le con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> sicurezza .<br />

In particolare : numerose persone tra cui le persone dec<strong>ed</strong>ute erano posizionate in luoghi<br />

non sopraelevati rispetto alla strada <strong>ed</strong> a <strong>di</strong>stanze inferiori ai sei metri dal ciglio; non risultano<br />

almeno in quel tratto <strong>di</strong> strada cartelli che avvisassero del pericolo e non vi erano comunque<br />

ostacoli all’accesso delle persone anche nei punti più pericolosi; sul luogo dell’incidente in<br />

origine, secondo il piano <strong>di</strong> sicurezza della gara, non erano previsti commissari <strong>di</strong> percorso<br />

che potessero intervenire per far rispettare le prescrizioni, e gli stessi peraltro al momento<br />

dell’incidente non erano posizionati a vista, né potevano comunicare via ra<strong>di</strong>o.<br />

Di fronte a questa schiacciante mole <strong>di</strong> inosservanze da parte dell’organizzazione nella quale<br />

l’imputato rivestiva la qualifica <strong>di</strong> Direttore <strong>di</strong> Gara, la <strong>di</strong>fesa del De Mori ha invocato una<br />

sorta <strong>di</strong> inesigibilità delle prestazioni giuri<strong>di</strong>che incombenti sul suo assistito. Si è perciò<br />

evidenziato che l’organizzazione non avrebbe poteri coercitivi nei confronti del pubblico<br />

in<strong>di</strong>sciplinato e che i carabinieri che potevano essere utilizzati per far osservare le prescrizioni<br />

erano molto pochi rispetto alla lunghezza del percorso. Inoltre la possibilità <strong>di</strong> controllo da<br />

parte del Direttore <strong>di</strong> Gara sarebbe <strong>di</strong> fatto esercitata per mezzo dei suoi collaboratori, i quali<br />

comunicano con lui a mezzo ra<strong>di</strong>o e gli descrivono la situazione, e sui quali egli deve fare<br />

affidamento; in particolare è stato provato che prima della partenza del terzo giro (quello nel<br />

corso del quale avvenne l’incidente) uno degli organizzatori, il teste Gubernati Emanuele, era<br />

stato incaricato dal Direttore <strong>di</strong> Gara <strong>di</strong> recarsi sul tornante successivo al luogo del sinistro,<br />

perché vi erano problemi con gli spettatori, e con l’aiuto del commissario <strong>di</strong> percorso Di<br />

Gregorio avrebbe provv<strong>ed</strong>uto a togliere le persone poste in situazioni <strong>di</strong> scarsa sicurezza,<br />

circa 25 minuti prima dell’inizio del terzo giro <strong>di</strong> gara. Si era in quel frangete poi deciso <strong>di</strong><br />

spostare il commissario <strong>di</strong> percorso Di Gregorio dal fine corsa al tornante successivo al luogo<br />

del sinistro, perché ritenuto in quel momento come posto concretamente rischioso. Sempre il<br />

teste Gubernati ha poi precisato che dove erano posizionate le persone offese, non era da<br />

considerare quale luogo pericoloso, in quanto appariva improbabile la presenza in quel luogo<br />

<strong>di</strong> spettatori in ragione della scarsa visibilità dovuta alla presenza <strong>di</strong> piante e alberi.<br />

Nessuna <strong>di</strong> queste circostanze è idonea a sollevare l’imputato dalle sue responsabilità.<br />

Infatti il grado <strong>di</strong> concreta esigibilità dei suoi obblighi è proporzionale ai mezzi messi a<br />

<strong>di</strong>sposizione dall’organizzazione (in cui egli aveva un ruolo <strong>di</strong> vertice), secondo scelte dettate<br />

ovviamente da ragioni economiche; in quel tratto <strong>di</strong> percorso non era prevista in origine la<br />

presenza <strong>di</strong> alcun commissario <strong>di</strong> percorso e solo successivamente fu spostato il Di Gregorio,<br />

peraltro con il compito <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>are il tornante successivo al rettilineo dove avvenne l’uscita<br />

118


<strong>di</strong> strada . Ciò vuol <strong>di</strong>re o che i commissari <strong>di</strong> percorso erano insufficienti o che gli<br />

organizzatori non furono in grado <strong>di</strong> valutare adeguatamente, in base alla loro esperienza non<br />

essendoci a tal fine criteri pr<strong>ed</strong>eterminati, la corretta <strong>di</strong>slocazione sul percorso delle persone<br />

addette alla sicurezza. L’accesso degli spettatori in luoghi pericolosi poteva poi essere<br />

impe<strong>di</strong>to dall’utilizzo <strong>di</strong> un consistente numero <strong>di</strong> persone addette a tale controllo; ciò<br />

ovviamente comportava per l’organizzazione costi esuberanti che non si potevano o volevano<br />

sopportare, ma questo è ovviamente altro <strong>di</strong>scorso rispetto al concetto <strong>di</strong> inesigibilità della<br />

condotta richiesta all’organizzatore <strong>di</strong> una gara <strong>di</strong> rally.<br />

È evidente poi che se gli addetti alla gara non hanno nei confronti degli spettatori<br />

in<strong>di</strong>sciplinati gli stessi poteri coercitivi delle forze dell’or<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong> cui però l’organizzazione<br />

può avvalersi a seconda delle necessità; essi hanno però la possibilità <strong>di</strong> far interrompere la<br />

gara per ristabilire le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, quando lo ritengano opportuno in base a scelte<br />

<strong>di</strong>screzionali, dando ovviamente prevalenza alla sicurezza delle persone e non all’interesse <strong>di</strong><br />

far concludere la competizione ad ogni costo.<br />

Non può poi invocarsi come esimente dell’imputato la circostanza che il Direttore <strong>di</strong> Gara,<br />

necessariamente, si avvale <strong>di</strong> collaboratori nel valutare il persistere delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

sicurezza durante tutto il tempo della gara, e che ad essi egli deve prestare affidamento. In<br />

primo luogo si deve affermare che la necessità <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> collaboratori, non esclude<br />

certamente il permanere, in capo al soggetto responsabile <strong>di</strong> fronte alla legge, <strong>di</strong> personali<br />

compiti <strong>di</strong> <strong>di</strong> vigilanza, anche nei confronti del corretto esercizio delle attività delegate ai<br />

propri sott’or<strong>di</strong>nati, anche se questi sono a loro volta titolari <strong>di</strong> un’autonoma posizione <strong>di</strong><br />

garanzia.<br />

La Cassazione (sez. IV, 01/12/2000, n.6816, in Riv. Pen., 2001, 357) ha ritenuto che:<br />

“In tema <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o colposo commesso me<strong>di</strong>ante omissione, qualora sussistano,<br />

relativamente alla stessa situazione <strong>di</strong> pericolo, più soggetti in posizione <strong>di</strong> garanzia, sia pure<br />

a titolo <strong>di</strong>verso, ciascuno <strong>di</strong> essi è per intero destinatario del compito <strong>di</strong> tutela demandatogli<br />

dalla legge <strong>ed</strong> autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia.”.<br />

Con riferimento al c.d. “principio <strong>di</strong> affidamento”, a cui la <strong>di</strong>fesa sembra aver<br />

genericamente fatto riferimento in relazione alla posizione del De Mori, è anche opportuno<br />

poi richiamare altra massima in tema <strong>di</strong> equivalenza delle cause, che ben si presta alla vicenda<br />

de quo; in particolare la Suprema Corte (27.02.2002, n.7725, in Riv. Pen., 2002, 849), ha<br />

affermato che: “Quando l’obbligo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l’evento ricade su più persone che debbano<br />

intervenire in tempi <strong>di</strong>versi, il nesso <strong>di</strong> causalità tra la condotta omissiva o commissiva del<br />

titolare della posizione <strong>di</strong> garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato<br />

intervento da parte <strong>di</strong> altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l’evento,<br />

configurandosi in tale ipotesi un concorso <strong>di</strong> cause ai sensi dell’art. 41 primo comma c.p.”.<br />

L’intervento del Gubernati nei confronti degli spettatori in<strong>di</strong>sciplinati, circa 25 minuti<br />

prima della partenza del terzo giro, non assume perciò alcun rilevanza particolare, perché<br />

l’eventuale impossibilità <strong>di</strong> tenere a freno l’esuberanza dei tifosi avrebbe dovuto indurre gli<br />

organizzatori a sospendere la gara e semmai a chi<strong>ed</strong>ere l’ausilio delle forze dell’or<strong>di</strong>ne; invece<br />

anche il terzo giro partì regolarmente, in una situazione <strong>di</strong> evidente pericolosità per tutti, <strong>ed</strong><br />

peraltro sempre in assenza <strong>di</strong> controlli sul rettilineo all’uscita della curva a destra (dove<br />

numerosi spettatori entravano nella strada), dato che il Di Gregorio, che pure venne spostato<br />

si doveva occupare del tornante successivo.<br />

Né infine vale osservare che la posizione occupata dalle persone offese non era in astratto<br />

pericolosa, poiché era molto più probabile che le automobile che imboccavano il rettilineo<br />

all’uscita della curva destrorsa potessero uscire <strong>di</strong> strada sul lato sinistro e non su quello<br />

destro. Infatti gli spettatori erano posizionati su entrambi i lati del rettilineo ai bor<strong>di</strong> della<br />

strada, e come ha rilevato il consulente del P.M., fu proprio la presenza <strong>di</strong> persone sul lato<br />

sinistro che con molta probabilità indusse il Lavino Zona a “chiudere” la curva troppo in<br />

119


anticipo, con la conseguenza dell’effetto sovrasterzo dell’auto (ovvero la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> controllo<br />

della parte posteriore) e la successiva uscita <strong>di</strong> strada sulla destra. L’omissione <strong>di</strong> cautele<br />

riguardò un intero tratto <strong>di</strong> strada, e non quin<strong>di</strong> solo quel punto specifico occupato dalle<br />

persone offese; la probabilità <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong> strada delle autovetture, anche per altre molteplici<br />

ragioni attinenti alla gara (ad es. manto stradale viscido per per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> olio <strong>di</strong> un veicolo<br />

prec<strong>ed</strong>ente, attraversamento da parte <strong>di</strong> un animale ecc.ecc.), era moltiplicata dal fatto che si<br />

trattava come detto <strong>di</strong> “prova speciale”, in cui i piloti marciano alla maggior velocità<br />

possibile. Vi era quin<strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> complessiva insicurezza per gli spettatori del Rally<br />

della Lana, per cui appare del tutto pretestuoso voler affermare che la specifica posizione<br />

occupata dalla famiglia Bertolino - Sado sarebbe stata invece sicura, perché l’uscita <strong>di</strong> strada<br />

in quel tratto si presentava come improbabile in relazione alla manovra compiuta dal Lavino.<br />

Infatti la valutazione circa la pericolosità della posizione occupata dalle persone offese, deve<br />

essere effettuata ex ante, in relazione a tutte le possibili e molteplici cause per le quali le<br />

automobili del rally in astratto avrebbero potuto uscire <strong>di</strong> strada, sia sulla sinistra sia sulla<br />

destra; la loro presenza in prossimità del bordo stradale concretava quin<strong>di</strong> oggettivamente una<br />

situazione <strong>di</strong> pericolo.<br />

Sotto questo profilo si deve affermare la piena responsabilità del De Mori, per non aver<br />

impe<strong>di</strong>to il verificarsi <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> pericolo, poi realizzatesi nell’incidente <strong>di</strong> cui è<br />

processo.<br />

B) Il nesso causale<br />

In tema <strong>di</strong> reato omissivo c.d. improprio deve poi essere valutata con rigore la ricorrenza del<br />

nesso causale, ovvero verificare con il c.d. giu<strong>di</strong>zio controfattuale, se nel caso in cui non ci<br />

fosse stata l’omissione contestata, l’evento con ragionevole certezza non si sarebbe poi<br />

verificato.<br />

In particolare sul punto la <strong>di</strong>fesa ha argomentato sostenendo che in ogni caso se le<br />

persone offese fossero state anche a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 6 metri, l’impatto si sarebbe comunque<br />

realizzato, poiché l’automobile uscendo <strong>di</strong> strada a quella velocità non avrebbe potuto<br />

arrestare entro i 6 metri il suo cammino (v<strong>ed</strong>asi la memoria tecnica prodotta dalla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> De<br />

Mori all’u<strong>di</strong>enza del 14 giugno 2005).<br />

A parte la considerazione appena sopra riportata, e cioè che fu proprio la presenza<br />

vietata <strong>di</strong> persone sul bordo sinistro della strada che con molta probabilità indusse il Lavino<br />

Zona a “chiudere” la curva troppo in anticipo e quin<strong>di</strong> ad uscire <strong>di</strong> strada sulla destra, le<br />

considerazioni tecniche per ultimo fornite dal De Mori sono dal punto <strong>di</strong> vista logico errate,<br />

come anche ritenuto dal perito in u<strong>di</strong>enza a seguito delle domande specifiche fattegli dalla<br />

<strong>di</strong>fesa dell’imputato.<br />

Infatti se è vero che l’automobile uscendo <strong>di</strong> strada non si sarebbe arrestata entro i 6<br />

metri seguendo la sua traiettoria <strong>di</strong> marcia (obliqua rispetto alla strada), appare logico al<br />

contempo affermare che se gli spettatori investiti fossero arretrati <strong>di</strong> sei metri dalla strada<br />

(seguendo una traiettoria <strong>di</strong> arretramento in linea retta), essi sarebbero usciti dalla <strong>di</strong>rezione<br />

percorsa dal veicolo.<br />

Va poi rilevato che quel punto non era in posizione sopraelevata né protetta, ma anzi<br />

<strong>di</strong>rettamente a contatto con il manto stradale <strong>ed</strong> in leggera <strong>di</strong>scesa, quin<strong>di</strong> comunque in<br />

posizione <strong>di</strong> evidente insicurezza.<br />

È stato rilevato dalla <strong>di</strong>fesa che la prescrizione della <strong>di</strong>stanza minima dei 6 metri per gli<br />

spettatori non poteva essere lì osservata, perché <strong>di</strong>etro le persone offese vi era un boschetto<br />

degradante, con un falsopiano il cui limite praticabile <strong>di</strong>stava a circa 7 metri dal margine<br />

stradale, che <strong>di</strong> fatto impe<strong>di</strong>va agli spettatori <strong>di</strong> rispettare la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> sicurezza in<strong>di</strong>cata dal<br />

Prefetto, perché arretrando oltre i 6 metri dal ciglio della strada essi sarebbero scesi a valle<br />

non potendo più v<strong>ed</strong>ere il passaggio delle macchine.<br />

120


Tale argomentazione <strong>di</strong>fensiva appare del tutto incomprensibile. Infatti la prescrizione<br />

dell’autorizzazione imponeva il rispetto dei 6 metri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza minima ovviamente laddove<br />

ciò fosse in natura possibile; nel caso in cui ciò invece <strong>di</strong> fatto non era possibile come nella<br />

fattispecie, la presenza degli spettatori era in ogni caso vietata se non in posizione <strong>di</strong> assoluta<br />

sicurezza, che certamente non era quella tenuta dalla famiglia Bertolino, fermi a pochi metri<br />

dalla strada <strong>ed</strong> in luogo non sopraelevato (anzi in leggera <strong>di</strong>scesa).<br />

Se quin<strong>di</strong> le persone offese non si fossero trovate in quel posto (dove non avrebbero<br />

potuto stare) al momento dell’uscita <strong>di</strong> strada dell’automobile del Lavino, l’evento<br />

naturalistico non si sarebbe verificato.<br />

C) I presupposti della colpa : preve<strong>di</strong>bilità <strong>ed</strong> evitabilità dell’evento<br />

Sul punto va in via preliminare evidenziato che a <strong>di</strong>fferenza della<br />

posizione del Lavino Zona, a cui è stata contestata una colpa generica per<br />

imperizia, nel caso <strong>di</strong> De Mori si è <strong>di</strong> fronte a colpa specifica per<br />

violazione <strong>di</strong> norme cautelari scritte.<br />

Si è soliti affermare che in tali ipotesi il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> preve<strong>di</strong>bilità <strong>ed</strong> evitabilità dell’evento è<br />

già contenuto nella norma cautelare, poiché essa essendo destinata a particolari categorie <strong>di</strong><br />

soggetti è stata concepita e costruita in rapporto alla preve<strong>di</strong>bilità <strong>ed</strong> evitabilità da parte<br />

dell’uomo giu<strong>di</strong>zioso della stessa professione e con<strong>di</strong>zione. La dottrina più attenta tuttavia, al<br />

fine <strong>di</strong> evitare che così ragionando si scivoli verso forme <strong>di</strong> responsabilità oggettiva, ha<br />

segnalato l’opportunità <strong>di</strong> svolgere questa <strong>di</strong>stinzione : l’inosservanza delle norme cautelari<br />

scritte comporta responsabilità colposa non per tutti gli eventi cagionati, ma solo per quelli del<br />

tipo che esse mirano a prevenire, cioè evitabili con la loro osservanza.<br />

Non pare in dubbio che le norme precauzionali <strong>di</strong> cui si è <strong>di</strong>mostrata la violazione erano<br />

volte a prevenire proprio quel tipo <strong>di</strong> rischio che si è poi verificato in ragione della loro<br />

inosservanza, vale a <strong>di</strong>re che spettatori posizionati in luoghi non sicuri venissero investiti da<br />

uno dei veicoli del rally, uscito <strong>di</strong> strada a causa <strong>di</strong> una qualsivoglia motivo connesso alla gara<br />

stessa. Le prescrizioni sulla collocazione del pubblico sono peraltro da considerare come<br />

norme cautelari c.d. rigide (in contrapposizioni a quelle c.d. elastiche per le quali permane un<br />

margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità in capo all’obbligato), poiché il Prefetto <strong>di</strong> Torino aveva in<strong>di</strong>cato<br />

senza possibilità <strong>di</strong> equivoci cosa intendesse per zona protetta, ovvero “sopraelevata <strong>ed</strong> a non<br />

meno <strong>di</strong> 6 metri dal ciglio stradale”.<br />

Pertanto un Direttore <strong>di</strong> Gara prudente <strong>ed</strong> esperto, cioè l’organizzatore modello,<br />

avrebbe dovuto prev<strong>ed</strong>ere o comunque era in grado <strong>di</strong> prev<strong>ed</strong>ere quel genere <strong>di</strong> evento nel<br />

caso <strong>di</strong> inosservanza delle prescrizioni imposte dal provve<strong>di</strong>mento prefettizio, tanto più come<br />

più volte rilevato che si trattava <strong>di</strong> una “prova speciale <strong>di</strong> rally” appartenente al genus delle<br />

gare <strong>di</strong> velocità.<br />

Anche sotto questo profilo appare perciò conclamata la ricorrenza <strong>di</strong> una responsabilità<br />

colposa in capo a De Mori Lucio.<br />

Vale la pena far presente che in casi del tutto analoghi a questo gli organizzatori sono<br />

stati condannati irrevocabilmente, con argomentazioni del tutto simili a quelle sin qui svolte<br />

(cfr. Trib. Bologna, sez.II, 20 gennaio 1989, imp. Gramellini, confermata da App. Bologna, 4<br />

ottobre 1989, entrambe in Cass. pen., 1990, 999, 1187 e ss., con nota <strong>di</strong> A.Calabria; Pret.<br />

Termini Imprese, sez. Cefalù, 4 luglio 2000, in www.giustiziasicilia.it/provve<strong>di</strong>menti).<br />

Anche a De Mori possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, tenuto<br />

conto del parziale risarcimento nelle more intervenuto in favore dei parenti delle vittime,<br />

nonché del comportamento comunque imprudente delle vittime che ha favorito il verificarsi<br />

dell’evento.<br />

Le attenuanti generiche possono considerarsi solamente equivalenti alla contestata<br />

aggravante, in ragione della particolare pregnanza <strong>di</strong> quest’ultima per l’alto numero <strong>di</strong><br />

vittime.<br />

121


Alla luce dei criteri <strong>di</strong> cui all’art. 133 c.p., in particolare tenuto conto della presenza <strong>di</strong> un<br />

prec<strong>ed</strong>ente penale specifico e recente, la pena congrua da infliggere a De Mori Lucio appare<br />

essere quella <strong>di</strong> anni 2 e mesi 2 <strong>di</strong> reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali in<br />

solido con Lavino Zona. Ricorre peraltro l’ipotesi dell’art. 168 co. 1 n. 1 e co. 4 c.p. <strong>di</strong> revoca<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto del beneficio della sospensione con<strong>di</strong>zionale della pena, concesso a De Mori Lucio<br />

con la sentenza emessa dal Pretore <strong>di</strong> Biella il 27.10.1999, <strong>di</strong>venuta irrevocabile il<br />

23.11.1999, in quanto il presente delitto è stato commesso entro i cinque anni del beneficio.<br />

La cooperazione colposa tra gli imputati.<br />

Le pene inflitte ai due imputati Lavino Zona e De Mori sono tra loro<br />

<strong>di</strong>fferenti, anche perché non sussiste un’ipotesi <strong>di</strong> cooperazione colposa<br />

tra i due, a cui l’imputazione sembra richiamare con il riferimento<br />

all’art.113 c.p.<br />

Infatti nella cooperazione colposa ognuno dei cooperanti ha la consapevolezza <strong>di</strong><br />

partecipare all'azione od omissione <strong>di</strong> altri che, insieme con la sua condotta, è causa<br />

dell'evento non voluto, mentre nel concorso <strong>di</strong> cause tra loro autonome si verifica coincidenza<br />

fortuita <strong>di</strong> azione od omissione nella produzione dello stesso evento, sicché ogni azione od<br />

omissione resta imputabile come fatto a sè stante importando separata responsabilità per<br />

<strong>di</strong>stinti reati (in tal senso Cass. pen. Sez.IV, 15.11.1986, in Riv. Pen., 1987, 980). Non risulta<br />

infatti alcuna prova che <strong>di</strong>mostra la consapevolezza <strong>di</strong> ciascuno dei due imputati condannati,<br />

della sua partecipazione alla condotta colposa dell’altro. Se tale consapevolezza può<br />

presumersi in capo al Lavino Zona, che era in grado <strong>di</strong> comprendere le gravi insufficienze<br />

dell’organizzazione, ciò invece non è pensabile per il De Mori, che certo non poteva essere<br />

consapevole per nessuna ragione dell’imperizia del pilota.<br />

Di Gregorio Alessandro<br />

Dalle testimonianze raccolte in <strong>di</strong>battimento (in particolare Stillitano e Gubernati), è emerso<br />

che l’imputato, destinato in origine a presi<strong>di</strong>are il fine corsa, posto due tornanti dopo al luogo<br />

dell’incidente, fu spostato dagli organizzatori prima dell’inizio del terzo giro più a monte, vale<br />

a <strong>di</strong>re al tornante imme<strong>di</strong>atamente prima, quello successivo rispetto al rettilineo in cui si<br />

verificò l’uscita <strong>di</strong> strada da parte del Lavino Zona, perché lì si presentavano forse i maggiori<br />

problemi con gli spettatori e non vi era nessun commissario <strong>di</strong> percorso ivi destinato.<br />

Da quella posizione egli in astratto avrebbe potuto certamente v<strong>ed</strong>ere il<br />

rettilineo dell’incidente, che era a lui frontale, ma forse non era in ogni<br />

caso in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ere la posizione delle persone offese, perché<br />

queste molto probabilmente erano coperte dagli alberi e cespugli esistenti<br />

su quel lato della strada (così ha <strong>di</strong>chiarato il Gubernati). I testi hanno<br />

inoltre detto che l’imputato probabilmente era intento a controllare gli<br />

spettatori che giungevano da <strong>di</strong>etro al tornante, in cui vi era una stra<strong>di</strong>na<br />

sterrata <strong>di</strong> accesso al percorso <strong>di</strong> gara, e non era quin<strong>di</strong> rivolto verso il<br />

rettilineo in cui successe la <strong>di</strong>sgrazia.<br />

Quello che si contesta all’imputato Di Gregorio (per la quale sola condotta può essere<br />

giu<strong>di</strong>cato) è che egli: “…in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> percepire la posizione delle persone dec<strong>ed</strong>ute,<br />

ometteva, per colpa generica e specifica, <strong>di</strong> vietarne la sosta o, quanto meno, <strong>di</strong> segnalarne la<br />

situazione <strong>di</strong> pericolo”. È evidente che se non vi è la prova certa del presupposto <strong>di</strong> fatto della<br />

sua omissione, e cioè la possibilità <strong>di</strong> percepire la posizione delle persone dec<strong>ed</strong>ute, egli non<br />

potrà rispondere <strong>di</strong> quanto gli viene addebitato, e cioè <strong>di</strong> aver omesso <strong>di</strong> vietarne la sosta o <strong>di</strong><br />

segnalare loro il pericolo.<br />

Forse imputazione migliore sarebbe stata quella <strong>di</strong> non aver egli segnalato agli<br />

organizzatori la generale situazione <strong>di</strong> pericolo incombente, da lui necessariamente<br />

percepibile in più punti del percorso sotto il suo controllo, e ciò al fine <strong>di</strong> far subito<br />

interrompere la gara. Tuttavia non essendo in suo potere quello <strong>di</strong> far interrompere la gara (se<br />

122


non in casi del tutto eccezionali) spettando questo agli organizzatori, la sua condotta positiva<br />

forse non avrebbe comunque evitato l’evento, o comunque non vi è ragionevole certezza che<br />

l’avrebbe evitato, poiché l’interruzione della gara sarebbe dovuta avvenire prima del<br />

passaggio dell’auto condotta dal Lavino Zona.<br />

Per tutte queste ragioni Di Gregorio Alessandro deve essere perciò assolto perché il<br />

fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell’art.530 comma 2 c.p.p.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale <strong>di</strong> Ivrea in composizione monocratica in persona del Dr.<br />

Giuseppe MARRA<br />

Visti gli artt. 533 e 535 Cass.p.p.<br />

DICHIARA<br />

Lavino Zona Enrico e De Mori Lucio colpevoli del reato a loro<br />

rispettivamente ascritto e, con la concessione ad entrambi delle<br />

circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata<br />

aggravante <strong>di</strong> cui al comma 3 dell’art. 589 c.p.,<br />

CONDANNA<br />

Lavino Zona Enrico alla pena <strong>di</strong> anni 1 e mesi 2 <strong>di</strong> reclusione, e De Mori<br />

Lucio alla pena <strong>di</strong> anni 2 e mesi 2 <strong>di</strong> reclusione, oltre al pagamento in<br />

solido delle spese processuali;<br />

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.<br />

Or<strong>di</strong>na la sospensione dell’esecuzione della pena inflitta a Lavino Zona Enrico per la durata<br />

<strong>di</strong> anni cinque alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge e la non menzione della presente condanna nel<br />

certificato del casellario giu<strong>di</strong>ziale rilasciato a richiesta dei privati.<br />

Visto l’art. 168 co. 1 n. 1 e co. 4 c.p.<br />

Revoca il beneficio della sospensione con<strong>di</strong>zionale della pena concesso a De Mori Lucio con<br />

la sentenza emessa dal Pretore <strong>di</strong> Biella il 27.10.1999, <strong>di</strong>venuta irrevocabile il 23.11.1999.<br />

Visto l’art. 530 co. 2 c.p.p.<br />

ASSOLVE<br />

Di Gregorio Alessandro dal reato a lui ascritto, perchè il fatto non sussiste.<br />

Visto l’art. 544 co. 3 c.p.p.<br />

In<strong>di</strong>ca in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.<br />

Ivrea il 12 luglio 2005<br />

IL GIUDICE<br />

Dr. Giuseppe MARRA<br />

123


TRIBUNALE TORINO 11/11/04 (ATTIVITÀ PERICOLOSA);<br />

TRIBUNALE TORINO, 11 novembre 2004 - SALVETTI Giu<strong>di</strong>ce unico. - Colasante (avv. ti<br />

Rossello, Barbieri) - Juventus s.p.a. (avv. Fossati).<br />

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Fattispecie - Ricorrenza (C. c. art. 2050).<br />

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Caso fortuito - Insussistenza.<br />

L'attività organizzativa <strong>di</strong> una partita <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> serie A va qualificata come attività<br />

pericolosa.<br />

Il comportamento <strong>di</strong> un tifoso che in occasione <strong>di</strong> una partita <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> serie A provoca un<br />

danno ad altro tifoso con il lancio <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>gno fumogeno, non può essere considerato fatto<br />

del terzo e, quin<strong>di</strong>, caso fortuito, ai fini dell'esonero della responsabilità per. attività<br />

pericolosa della società organizzatrice della partita.<br />

Omissis. - Svolgimento del processo: Con atto <strong>di</strong> citazione notificato il 22.03.2002 l'attore<br />

conveniva in giu<strong>di</strong>zio la Juventus F.C. s.p.a. chi<strong>ed</strong>endo l'accertamento della responsabilità<br />

della società e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dal m<strong>ed</strong>esimo in conseguenza<br />

del sinistro occorso in Torino, in data 6.5.2001, orario serale, allorché il Colasante si trovava<br />

all'interno dello sta<strong>di</strong>o «Delle Alpi» per assistere alla partita <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> serie A tra le squadre<br />

della Juventus e della Roma, programmata per le ore 20,30 e, prima ancora dell'inizio<br />

dell'incontro, era stato oggetto del lancio <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>gno fumogeno lanciato dall'opposta<br />

tifoseria, che lo aveva colpito ad una gamba, esplodendogli poi in mano nel tentativo <strong>di</strong><br />

allontanarlo della propria persona.<br />

Allegava l'attore <strong>di</strong> non avere potuto evitare il fumogeno e <strong>di</strong> non aver avuto alcuna<br />

possibilità <strong>di</strong> fuga, poiché aveva la gamba destra ingessata per un prec<strong>ed</strong>ente infortunio e che<br />

l'esplosione gli aveva cagionato gravi lesioni alla mano destra (amputazione secondo <strong>di</strong>to dx,<br />

fratture multiple esposte mano destra da scoppio).<br />

Allegava altresì che la responsabilità della Juventus <strong>di</strong>scendesse dalla sua qualità <strong>di</strong><br />

organizzatrice dell'incontro e formulava la complessiva richiesta risarcitoria <strong>di</strong> € 118.262,43.<br />

La parte convenuta non si costituiva, benché ritualmente citata, cosicché all'u<strong>di</strong>enza del<br />

11.06.2002 ne veniva <strong>di</strong>chiarata la contumacia.<br />

La Juventus s.p.a. si costituiva solamente in data 5.9.2002 in cancelleria, contestando ogni<br />

pretesa attorea sia in fatto che in <strong>di</strong>ritto, allegando che, in assenza <strong>di</strong> espressa qualificazione<br />

giu-ri<strong>di</strong>ca, si potesse ritenere richiamato solamente l'art. 2043 c.c. <strong>ed</strong> eccepiva la preventiva<br />

adozione da parte della Società <strong>di</strong> ogni possibile misura preventiva volta a tutelare gli<br />

spettatori, secondo le proprie competenze, essendo riservata la tutela dell'incolumità pubblica<br />

alle Forze dell'Or<strong>di</strong>ne.<br />

Eccepiva altresì che, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate nella stessa occasione.<br />

da altri tre tifosi della Roma, fosse ipotizzabile l'illecita detenzione <strong>di</strong> materiale esplodente<br />

proprio da parte della tifoseria romanista, <strong>ed</strong> anche da parte del Colasante, che era stato<br />

iscritto nel registro degli indagati a Torino proprio per detenzione <strong>di</strong> materiale esplodente.<br />

Contestava altresì l'entità delle pretese risarcitorie attoree. Invano era esperito il tentativo <strong>di</strong><br />

conciliazione.<br />

Con memoria autorizzata ex art. 183 u.c. c.p.c. depositata il 23.10.2002 la parte- attrice,<br />

contestate le avversarie eccezioni, qualificava la propria domanda alla stregua dell'art. 2050<br />

c.c., configurazione che la parte convenuta contestava con la memoria <strong>di</strong> replica 29.11.2002.<br />

Veniva esperita istruttoria testimoniale e per interpello, tramite ispezione dello Sta<strong>di</strong>o «Delle<br />

Alpi», nel corso della quale venivano anche scattate fotografie e tramite acquisizione della<br />

videocassetta relativa alle riprese dell'incontro calcistico effettuata in allora dalla Questura <strong>di</strong><br />

Torino, nonché <strong>di</strong> atti e documenti provenienti sempre dalla. m<strong>ed</strong>esima Questura.<br />

124


Amb<strong>ed</strong>ue le parti producevano documenti<br />

Quin<strong>di</strong> la causa era trattenuta a decisione sulle conclusioni <strong>di</strong> cui in epigrafe, rese all'u<strong>di</strong>enza<br />

del 08.06.2004.<br />

Motivi: Non vi sono questioni in rito. L'ampia istruttoria condotta in corso <strong>di</strong> causa ha<br />

condotto ad appurare con elevato grado <strong>di</strong> certezza lo svolgimento dei fatti, che possono<br />

essere sintetizzati come segue:<br />

In data 6.5.2001, in occasione della partita <strong>di</strong> calcio del campionato <strong>di</strong> serie A Juventus-Roma<br />

organizzata per tale data a Torino, presso lo sta<strong>di</strong>o Delle Alpi e con programmazione dell'ora<br />

<strong>di</strong> inizio alle ore 20,30, il sig. Colasante, tifoso romanista, giungeva a Torino a bordo <strong>di</strong> un<br />

pullmino da nove persone insieme ad alcuni amici giallorossi, fra cui i testi Pisani Gabriele e<br />

Flammini Filippo (amb<strong>ed</strong>ue escussi durante il sopralluogo effettuato all'interno dello sta<strong>di</strong>o),<br />

faceva ingresso allo sta<strong>di</strong>o nel tardo-pomeriggío sera, prima dell'inizio della partita, e si<br />

collocava nel. settore Est 3 dello sta<strong>di</strong>o, nona fila con seggiolini (punto evidenziato con -un<br />

puntino <strong>di</strong> colore azzurro nella planimetria C. n. 4 dello sta<strong>di</strong>o prodotta dalla parte convenuta,<br />

che si considera parte integrante della presente sentenza - cfr. interpello Colasante e<br />

deposizioni Pisani e Flammini e riscontro fotografico <strong>di</strong>gitale - foto n. 103-0395 IMG relativo<br />

al sopralluogo del 06.07.2003, raffigurante l'attore sul suo seggiolino).<br />

In tale occasione tutto il settore Est 3, che confina con la curva Nord destinata ai tifosi<br />

juventini, era stato riservato alla tifoseria ospite (cfr. settore delimitato con evidenziatore<br />

giallo sulla menzionata planimetria). Il Colasante era limitato nella deambulazione in quanto<br />

aveva una gamba ingessata o comunque bloccata da un fissatore esterno, in quanto fratturata<br />

per un prec<strong>ed</strong>ente infortunio e si trovava s<strong>ed</strong>uto sul suo seggiolino (cfr. testi Pisani e<br />

Flammini).<br />

Ancor prima che iniziasse la partita, in orario compreso fra le ore 19,30 e le 20, le tifoserie<br />

rivali avevano dato corso ad episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> violenza tramite lancio <strong>di</strong> oggetti <strong>di</strong> vario tipo<br />

(rondelle, mo-nete, bottiglie, fumogeni, ecc.) così come confermato da amb<strong>ed</strong>ue i già citati<br />

testi e come risultante dalle annotazioni <strong>di</strong> servizio della Questura <strong>di</strong> Torino contenute nel<br />

fascicolo relativo al proce<strong>di</strong>mento penale a carico del Colasante, archiviato, che è stato<br />

acquisito agli atti.<br />

Dalla visione della videocassetta relativa alle fasi antec<strong>ed</strong>enti all'inizio della partita realizzata<br />

dalla Questura <strong>di</strong> Torino, dalla m<strong>ed</strong>esima duplicata e trasmessa all'Ufficio si evince<br />

chiaramente il clima da «guerriglia» instauratosi all'interno dello Sta<strong>di</strong>o fra le opposte<br />

tifoserie: trattasi <strong>di</strong> riprese «a spezzoni» <strong>di</strong> fasi <strong>di</strong>fferenti, dalle quali si notano chiaramente<br />

lanci <strong>di</strong> vari oggetti da un settore all'altro, esplosioni, lanci <strong>di</strong> fumogeni (ad esempio nel primo<br />

filmato si notano lanci in orario compreso fra le ore 19:43:04 e le ore 19:43:51, in particolare:<br />

h 19:43:04 lanci <strong>di</strong> oggetti dal settore juventino a quello romanista; h 19:43:48 scia <strong>di</strong> un<br />

oggetto volante; h,19:43:51 fumo).<br />

Le turbolenze sono continuate anche dopo l'inizio della partita, degenerando ulteriormente<br />

(cfr. secondo spezzone <strong>di</strong> filmato h 21:27 e 21:28 cortina <strong>di</strong> fumogeni e terzo spezzone, senza<br />

ora in sovrimpressione, con lanci reciproci reiterati <strong>ed</strong> una vera e propria esplosione prec<strong>ed</strong>uta<br />

da un fuggi fuggi generale fra i tifosi romanisti nel settore Est).<br />

Più <strong>di</strong> un tifoso romanista, in tali frangenti, ha subito lesioni (cfr. annotazioni <strong>di</strong> Polizia<br />

citate).<br />

Verso le ore 20 (orario desumibile in parte dalla deposizione dell'attore; in parte dal verbale <strong>di</strong><br />

sommarie <strong>di</strong>chiarazioni dal m<strong>ed</strong>esimo rese nell'imme<strong>di</strong>atezza dei fatti alla Polizia, conte-nuto<br />

nel fascicolo penale, in parte dall'orario <strong>di</strong> ingresso al Pronto Soccorso, in<strong>di</strong>cato nelle ore<br />

20,40), dal secondo anello superiore, da un punto collocato dai testi Flammini e Pisani<br />

all'interno della curva Nord occupata dai tifosi juventini, viene lanciato, insieme ad altri, un<br />

fumogeno che urta al capo l'attore e cade davanti, alle sue gambe. Mentre gli amici si danno<br />

125


in qualche modo alla fuga o saltano in<strong>di</strong>etro, il Colasante, impe<strong>di</strong>to a muoversi a causa della<br />

gamba, si china in avanti nel tentativo <strong>di</strong> afferrare l'or<strong>di</strong>gno onde allontanarlo da sé, ma, in<br />

tale attimo, esso esplode, lesionandogli gravemente la mano destra, così come risulta dalla<br />

documentazione me<strong>di</strong>ca prodotta dalla parte attrice <strong>ed</strong> è stato confermato dalla CTU me<strong>di</strong>colegale<br />

<strong>di</strong>sposta in corso <strong>di</strong> lite.<br />

La parte convenuta non ha invece provato che, così come eccepito, il sig. Colasante si sia<br />

lesionato da solo nel maneggiare un or<strong>di</strong>gno esplosivo dal m<strong>ed</strong>esimo portato seco. Benché<br />

infatti la s<strong>ed</strong>e anatomica attinta e la curiosa coincidenza che tutti i tifosi romanisti feritisi<br />

prima dell'inizio <strong>di</strong> quella partita, abbiano subito lesioni alle mani (e, segnatamente i tifosi<br />

giallorossi De Bene<strong>di</strong>ctis Alessio, De Valeri Alessandro), con versione dei fatti identica a<br />

quella del Colasante, abbiano indotto gli inquirenti a denunciare a pi<strong>ed</strong>e libero anche il<br />

Colasante per illecita detenzione <strong>di</strong> materiale esplodente, il proce<strong>di</strong>mento penale è poi stato<br />

archiviato per insufficienza <strong>di</strong> elementi probatori a suo carico <strong>ed</strong> i testi escussi nel presente<br />

processo civile, che <strong>di</strong> per sé non possono <strong>di</strong>rsi inatten<strong>di</strong>bili solo perché amici dell'attore e<br />

tifosi giallo-rossi, hanno escluso un ruolo attivo del m<strong>ed</strong>esimo.<br />

Non consta inoltre che alcuno del gruppo <strong>di</strong> coloro che erano arrivati con il Colasante sia stato<br />

arrestato o sottoposto ad indagini per fattispecie <strong>di</strong> reato, nella m<strong>ed</strong>esima occasione.<br />

I danni allegati dall'attore, cagionati in via imme<strong>di</strong>ata e <strong>di</strong>retta (c.d. causalità materiale)<br />

dall'illecita condotta penalmente rilevante <strong>di</strong> un qualche tifoso, presumibilmente juventino,<br />

pur-troppo non identificato, risultano pertanto causalmente ricollegabili anche alla presenza<br />

del danneggiato all'interno dello sta<strong>di</strong>o in qualità <strong>di</strong> spettatore della partita <strong>di</strong> calcio<br />

organizzata dalla Juventus EC. s.p.a.<br />

Occorre, a questo punto, verificare se tali danni possano altresì essere considerati<br />

eziologicamente <strong>di</strong>pendenti, secondo il criterio della causalità giuri<strong>di</strong>ca, dall'attività <strong>di</strong><br />

organizzazione della partita intesa come evento-spettacolo, posta in essere dalla Società<br />

convenuta.<br />

Sembra infatti ovvio sottolineare che la fattispecie d<strong>ed</strong>otta in causa nulla ha a che fare con<br />

l'evento sportivo calcistico, in sé e per sé considerato né con le regole <strong>ed</strong> i rischi del gioco del<br />

calcio per i calciatori.<br />

Il ragionamento che seguirà, tuttavia, deve limitarsi a prendere in considerazione unicamente<br />

gli aspetti rilevanti in relazione all'impostazione giuri<strong>di</strong>ca della causa configurata dall'attore<br />

che in citazione e con la memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. si è richiamato alla normativa in tema<br />

<strong>di</strong> illecito extracontrattuale e in particolare all'art. 2050 c.c: (già implicitamente invocato in<br />

citazione con il riferimento alla qualità <strong>di</strong> organizzatrice dell'incontro della società).<br />

Su tale qualificazione la parte convenuta ha mosso unicamente contestazioni nel merito.<br />

Ci si muove pertanto esclusivamente nel campo dell'illecito extracontrattuale, segnatamente<br />

della responsabilità da attività pericolosa, restando precluso ogni richiamo alla responsabilità<br />

contrattuale, non d<strong>ed</strong>otta entro il termine <strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong> cui all'art. 183 u.c. c.p.c., decadenza<br />

che non può essere sanata, cosicché le osservazioni della <strong>di</strong>fesa attorea formulate per la prima<br />

volta in comparsa conclusionale circa gli aspetti contrattuali della vicenda sono inammissibili,<br />

senza facoltà per il giu<strong>di</strong>cante <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare d'ufficio il titolo della domanda.<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce non <strong>di</strong>spone, nell'ambito del suo potere <strong>di</strong> qualificazione giuri<strong>di</strong>ca del rapporto su<br />

cui la domanda è fondata, del potere <strong>di</strong> alterare il petitum o la causa peten<strong>di</strong> (cfr. Cass. Civ.<br />

sez. II 10.6.1998 n. 5719), poiché altrimenti si incorre nella violazione del principio <strong>di</strong><br />

corrispondenza fra il chiesto <strong>ed</strong> il pronunciato <strong>di</strong> cui all'art. 112 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ: sez. II,<br />

3.1.2002 n. 26, sez. 11115.5.2001 n. 6712).<br />

L'art. 2043 c.c. richi<strong>ed</strong>e, com'è noto, la prova a carico integrale del danneggiato della<br />

sussistenza <strong>di</strong> tutti gli elementi dell'illecito <strong>ed</strong> anche dell'elemento psicologico.<br />

In tema <strong>di</strong> art. 2050 c.c. è noto il tra<strong>di</strong>zionale orientamento giurisprudenziale secondo cui può<br />

considerarsi pericolosa ogni attività per cui particolari <strong>di</strong>sposizioni legislative impongano<br />

126


obblighi <strong>di</strong> cautela, ma anche quelle aventi in sé una pericolosità intrinseca da accertare in<br />

concreto sulla base della sua natura, delle caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua<br />

spiccata potenzialità offensiva.<br />

Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> pericolosità dev'essere dato secondo il criterio c.d. della «prognosi postuma»<br />

ovvero sulla base dell'esame delle circostanze <strong>di</strong> fatto che si presentavano note al titolare<br />

dell'attività ex ante in base alle sue conoscenze e competenze specifiche (cfr. Cass. Civ. sez<br />

III, 30.10.2002 n. 15288).<br />

Il requisito della pericolosità va altresì valutato tenendo conto della probabilità statistica <strong>di</strong><br />

eventi dannosi, dell'entità dei danni ragionevolmente preve<strong>di</strong>bili e della natura intrinseca dei<br />

mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività.<br />

La ratio <strong>di</strong> tale norma può identificarsi con la necessità <strong>di</strong> fornire un'equa tutela ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />

fronte ad attività che, pur legittime e consentite dall'or<strong>di</strong>namento, siano <strong>di</strong> per sé potenzialmente<br />

lesive <strong>ed</strong> in grado <strong>di</strong> provocare danni, tutela che si esplica nell'addossare sul<br />

soggetto che trae guadagno dalla gestione dell'attività il rischio.<br />

Si ritiene, tra<strong>di</strong>zionalmente, che l'attività debba costituire la causa del sinistro e non la<br />

semplice occasione del m<strong>ed</strong>esimo e che pertanto non sia pericolosa quell'attività nella quale la<br />

pe-ricolosità insorge per un fatto esterno (cfr. Cass. Civ. sez I 9.12.1996 n. 10951) anche del<br />

terzo o per il caso fortuito. Benché, nel caso <strong>di</strong> specie, sia pacifico che il rischio per<br />

l'incolumità degli spettatori <strong>di</strong> una partita <strong>di</strong> calcio non derivi né dall'incontro come evento<br />

sportivo né dallo spettacolo in sé e per sé, bensì dalle attività perturbatrici violente poste in<br />

essere dai gruppi <strong>di</strong> tifosi facinorosi fuori <strong>ed</strong> all'interno dello sta<strong>di</strong>o e dunque, a rigore, la<br />

pericolosità insorga proprio «per un fatto esterno» costituito dalla condotta illecita <strong>di</strong> taluni<br />

spettatori, l'attuale <strong>di</strong>ffusione, costanza <strong>ed</strong> abitualità <strong>di</strong> tali atti <strong>di</strong> teppismo in tutte le partite <strong>di</strong><br />

calcio professionistico, l'elevata e notoria frequenza statistica del fenomeno che confina con la<br />

certezza, nonché l'estrema violenza e la gravità dei danni fisici e materiali che spesso ne<br />

derivano consentono <strong>di</strong> affermare, in linea con due autorevoli prec<strong>ed</strong>enti della <strong>giurisprudenza</strong><br />

<strong>di</strong> merito, che fattività <strong>di</strong>. organizzazione <strong>di</strong> un incontro <strong>di</strong> calcio rientri nell'ambito <strong>di</strong><br />

applicazione delfart. 2050 c.c. (cfr. Tribunale Milano, sez VII civ., 11.6.1998-21.9.98 n.<br />

10037/98 Berutti c/Milan A.C. s.p.a., in Danno e resp., 1999, 234 con nota <strong>di</strong> De Marzo, C.<br />

Appello Milano, 18.5.2001 che conferma tale sentenza (in Foropad., 2002, h, 205) e Tribunale<br />

<strong>di</strong> Torino, G.U. Dr. Car-bone29.11.1999-19.01.2000 - causa Mocco C/Juventus s.p.a.).<br />

In un simile contesto, infatti, non appare più possibile <strong>di</strong>stinguere nettamente fra attività<br />

pericolosa intrinsecamente <strong>ed</strong> attività normalmente non nociva ma occasionalmente<br />

pericolosa a causa del comportamento <strong>di</strong> terzi estranei alla sfera organizzativa della società:<br />

gli atti <strong>di</strong> teppismo e <strong>di</strong> vandalismo da parte dei tifosi facinorosi e dei clubs <strong>di</strong> «ultras» che<br />

sopportano tutte le squadre <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> serie A assurgono infatti al rango <strong>di</strong> sistematica,<br />

preve<strong>di</strong>bile e costante fonte <strong>di</strong> danno per chi partecipi alla manifestazione in qualità <strong>di</strong><br />

spettatore (e spesso anche per gli stessi calciatori e per gli addetti delle Forze dell'or<strong>di</strong>ne).<br />

In altri termini si può <strong>di</strong>re che dall'esercizio dell'attività <strong>di</strong> organizzazione <strong>di</strong> un incontro <strong>di</strong><br />

calcio del campionato italiano in presenza <strong>di</strong> pubblico <strong>ed</strong> i danni all'incolumità fisica o alle<br />

cose degli spettatori sussiste un rapporto <strong>di</strong> sequenza costante, secondo un calcolo <strong>di</strong><br />

regolarità statistica basato sull'esperienza, per cui un evento dannoso del tipo <strong>di</strong> quello<br />

occorso a1 Sig. Colasante, si presenta come una conseguenza normale dell'antec<strong>ed</strong>ente. -<br />

L'attività in questione può tuttavia <strong>di</strong>rsi pericolosa anche in considerazione dell'esistenza <strong>di</strong><br />

plurima normativa volta a regolamentare gli aspetti organizzativi e <strong>di</strong> tutela dell'incolumità<br />

pubblica con imposizione <strong>di</strong> speciali cautele (si v<strong>ed</strong>a, ad esempio, il d.m. 25.8.89 in tema <strong>di</strong><br />

norme <strong>di</strong> sicurezza per- la costruzione e l'esercizio <strong>di</strong> impianti sportivi, tutto improntato sulla<br />

consapevolezza della pericolosità estrema delle manifestazioni agonistiche, la legge<br />

13.12.1989 n. 401, il dì 22.12.1994 ti. 717 e la più recente normativa penale finalizzata<br />

proprio alla prevenzione e repressione della violenza negli sta<strong>di</strong>).<br />

127


La delicatezza degli -aspetti organizzativi della partita Juventus-Roma oggetto <strong>di</strong> causa, in<br />

particolare, emerge in tutta evidenza, senza bisogno <strong>di</strong> commenti ulteriori; dal testo<br />

dell'or<strong>di</strong>nanza n. 1183/01 della Questura <strong>di</strong> Torino Ufficio <strong>di</strong> Gabinetto sez. la - Or<strong>di</strong>ne e<br />

Sicurezza Pubblica acquisita ex art. 213 c.p.c. riguardante il <strong>di</strong>spiegamento e la <strong>di</strong>slocazione<br />

del servizio d'Or<strong>di</strong>ne all'interno -dello Sta<strong>di</strong>o e in città, il ricevimento e la scorta ai gruppi <strong>di</strong><br />

tifosi giallo-rossi in arrivo, il controllo dei biglietti, 1'orario <strong>di</strong> apertura degli ingressi, le<br />

perquisizioni, la <strong>di</strong>stinzione degli accessi riservati alle opposte tifoserie, l'assegnazione <strong>ed</strong> il<br />

controllo del settore riservato agli ospiti, la bonifica dei cassonetti della spazzatura e dei<br />

parcheggi, ecc.<br />

Se si pensa che, come <strong>di</strong>chiarato dal teste Longo della Questura, in occasione <strong>di</strong> quella partita<br />

era previsto l'arrivo <strong>di</strong> circa 10.000.tifosi romanisti, <strong>di</strong> cui meno <strong>di</strong> 4000 dotati <strong>di</strong> regolare<br />

biglietto per il settore loro riservato, l'enormità del <strong>di</strong>spiegamento <strong>di</strong> forze, il <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />

denaro pubblico e mezzi e la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> gestione dell'apparato organizzativo ne risultano<br />

ancor più confermati.<br />

Più che la pre<strong>di</strong>sposizione del servizio d'Or<strong>di</strong>ne per un evento sportivo pare trattarsi <strong>di</strong> una<br />

strategia militare a prevenzione <strong>di</strong> un attacco bellico o terroristico!<br />

La stessa parte convenuta, del resto, sembra avere implicitamente riconosciuto la pericolosità<br />

delle partite per il pubblico, proprio con riferimento agli aspetti logistici <strong>ed</strong> organizzativi,<br />

allorché ha trasmesso alla Questura <strong>di</strong> Torino la lettera 1.2.1991 (doc. 9 - il cui ricevimento è<br />

stato confermato dal Vicario del Questore <strong>di</strong> Torino dr. Salvatore Longo, sentito come teste)<br />

con cui la Società ha segnalato alla Questura alcune problematiche e conseguenti<br />

suggerimenti al fine proprio <strong>di</strong> prevenire fatti violenti all'interno dello sta<strong>di</strong>o, dando atto che<br />

era ripreso l'arrivo a Torino <strong>di</strong> molti tifosi delle squadre ospiti sia in treno che in pullman privi<br />

<strong>di</strong> biglietti e che, come conseguenza costante, si verificava il tentativo abusivo dei facinorosi<br />

<strong>di</strong> entrare allo sta<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> introdurvi, malgrado i controlli, attraverso le sbarre del recinto<br />

fiscale, vari oggetti atti all'offesa.<br />

Il teste Opezzi Renato, ex responsabile <strong>di</strong>rigente della Juventus, sentito presso lo Sta<strong>di</strong>o ha in<br />

merito <strong>di</strong>chiarato che tale lettera si riferiva agli eventi calcistici aventi luogo a Torino in<br />

generale e non solo a quello Juventus/Roma. Ne <strong>di</strong>scende la certa applicabilità dell'art. 2050<br />

c.c.<br />

Nel merito, attesa la natura e le modalità del sinistro occorso al sig. Colasante, che è stato<br />

attinto da un fumogeno esplosivo lanciato da un livello superiore a quello ove il m<strong>ed</strong>esimo si<br />

tro-vava e proveniente dal settore occupato dai tifosi bianco-neri, confinante con quello<br />

destinato ai romanisti, rilevano specificamente i seguenti aspetti logistici: 1) controlli e<br />

perquisizioni dei tifosi agli ingressi; 2). sistema <strong>di</strong> separazione delle tifoserie avversarie; 3)<br />

collocazione dei tifosi giallo-rossi all'interno dello sta<strong>di</strong>o; 4) servizio d'Or<strong>di</strong>ne interno; 5)<br />

cautele volte ad evitare l'introduzione <strong>di</strong> abusivi, armi <strong>ed</strong> oggetti pericolosi tramite il recinto<br />

esterno dello sta<strong>di</strong>o; 6) cautele volte ad evitare che i tifosi collocati nel primo anello, più<br />

ampio <strong>di</strong> quelli superiori, fossero destinatari dei lanci e delle sassaiole da parte dei tifosi<br />

collocati più in alto.<br />

Molti degli elencati aspetti risultano essere stati <strong>di</strong>ligentemente presi in considerazione dalla<br />

Società, sulla base del protocollo <strong>di</strong> intervento stabilito dalla Pubblica Autorità <strong>di</strong> cui<br />

all'or<strong>di</strong>nanza n. 1183/2001 della Questura <strong>di</strong> Torino.<br />

È stato provato, in particolare, che la Società ha comunicato tempestivamente, in data<br />

30.04.2001 alla Direzione S.I.A.E, alla Croce Rossa Italiana, alla Questura, al Prefetto, al<br />

Comando dei Vigili del Fuoco, alla Digos <strong>ed</strong> alla Polizia Municipale <strong>di</strong> Torino la data <strong>ed</strong> il<br />

luogo dell'evento sportivo (cfr. docc. da 1 a 8 <strong>di</strong> parte convenuta 9), che ha scrupolosamente<br />

rispettato. l'or<strong>di</strong>ne della Pubblica Autorità <strong>di</strong> riservare alla tifoseria ospite i tre anelli del<br />

settore Est 3 e del primo anello del SottoSettore Est 3, con delimitazione degli spalti e <strong>di</strong> tali<br />

settori con strutture fisse e transennamenti mobili, in allora costituiti da griglie metalliche (cfr.<br />

128


interpello Colasante e <strong>di</strong>chiarazioni del tecnico AEM Faini, ve<strong>di</strong> foto <strong>di</strong>gitali n. 103-0397,<br />

103-0399, 103-0400 IMG), solo ora affiancate da barriere <strong>di</strong> vetro o plexiglass fatte apporre<br />

successivamente su or<strong>di</strong>ne della Questura <strong>di</strong> Torino allo scopo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re i contatti fisici fra<br />

le opposte tifoserie (cfr. <strong>di</strong>chiarazioni Opezzi, Longo e fotografie <strong>di</strong>gitali cit.).<br />

Risulta altresì che la Juventus s.p.a. ha venduto ai tifosi romanisti solamente il numero <strong>di</strong><br />

biglietti espressamente in<strong>di</strong>cato dalle Pubbliche Autorità, più elevato del solito, proprio al fine<br />

<strong>di</strong> garantire la concentrazione degli ospiti in un solo settore e non farli infiltrare in mezzo agli<br />

juventini, nonché che ha pre<strong>di</strong>sposto il consueto servizio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne interno a mezzo <strong>di</strong> proprie<br />

«maschere» tuttavia non abilitate, in quanto soggetti privati, a perquisire o ispezionare il<br />

pubblico, né a sequestrare oggetti, ma .solamente a controllare i taglian<strong>di</strong> <strong>di</strong> ingresso <strong>ed</strong> a<br />

coa<strong>di</strong>uvare i Poliziotti presenti nello sta<strong>di</strong>o nella vigilanza sul rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong><br />

sicurezza, senza <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> alcun potere coercitivo.<br />

È bene precisare subito che nel 2001 la società non era proprietaria della struttura, locata dal<br />

Comune <strong>di</strong> Torino e che, come società sportiva, aveva «piena giuris<strong>di</strong>zione» solamente su<br />

quanto accadeva sul campo <strong>di</strong> calcio e negli spogliatoi (cfr. testi Longo <strong>ed</strong> Opezzi).<br />

Nessun potete aveva (allora come adesso) in merito alla tutela dell'Or<strong>di</strong>ne Pubblico, tutela<br />

riservata per legge alle Forze <strong>di</strong> Polizia.<br />

Si riporta, per la sua chiarezza <strong>ed</strong> esaustività, con sottolineatura delle sue parti salienti, la<br />

deposizione del Vicario del Questore <strong>di</strong> Torino, dr. Longo, circa le misure <strong>di</strong> sicurezza<br />

adottate in occasione dell'incontro <strong>ed</strong> i poteri della società convenuta:<br />

1). confermo la circostanza, sia in generale ché con riferimento a questa partita, preciso che la<br />

Juventus e tutte le società comunicano alla Questura, poi noi autonomamente <strong>di</strong>amo notizia<br />

dell'evento alle altre autorità menzionate nel capo 1)<br />

2) è vero, preciso che per questa partita in particolare, che era «a rischio» sia con riferimento<br />

all'epoca che alla squadra avversaria, era data come «rischio 3» che è il massimo, mi pare, ci<br />

eravamo mossi fin dalla fine <strong>di</strong> marzo, mentre normalmente cominciamo solo <strong>di</strong>eci-quin<strong>di</strong>ci<br />

giorni prima dell'evento. Vi fu una serie <strong>di</strong> riunioni tecniche sia in Questura che in Prefettura<br />

con l'intervento dei vertici della Società per assicurare alcune cose. Sempre quando gioca la<br />

Juventus i tifosi ospiti vengono concentrati nel settore Est 3 su tre livelli, che<br />

complessivamente hanno una capienza <strong>di</strong> circa 4000 posti (meno <strong>di</strong> 4000) a s<strong>ed</strong>ere. Eravamo<br />

preoccupati perché all'epoca la Roma quando si muoveva viaggiava con circa 10.000<br />

spettatori. Sulla base <strong>di</strong> questi dati confermatici dalla Questura <strong>di</strong> Roma furono indette varie<br />

riunioni anche con i vertici della Juventus. La nostra preoccupazione era <strong>di</strong> dare la possibilità<br />

ad un numero piú elevato <strong>di</strong> tifosi della Roma <strong>di</strong> assistere alla partita, perché altrimenti si<br />

rischiava l'acquisto <strong>di</strong> biglietti <strong>di</strong> altri settori e la com-mistione con i tifosi <strong>di</strong> casa.<br />

3) La Juventus scrisse formalmente che il settore ospiti era <strong>di</strong> circa 3.900 posti, anche ai sensi<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni f<strong>ed</strong>erali in materia che prev<strong>ed</strong>ono la cessione alla tifoseria ospite <strong>di</strong> un<br />

numero <strong>di</strong> posti non superiore al 5%, onde garantire alla società <strong>di</strong> casa la possibilità <strong>di</strong> avere<br />

la massima <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti.<br />

Nel caso concreto l'esigenza <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico prevalse e quin<strong>di</strong> la Juventus mise a<br />

<strong>di</strong>sposizione il primo livello del settore attiguo all'Est 3 aumentando il numero <strong>di</strong> posti per i<br />

tifosi della Roma e garantendo un ingresso della tifoseria ospite separato da quello <strong>di</strong> casa e<br />

pre<strong>di</strong>sponendo su richiesta nostra la separazione fra il settore occupato dalla tifoseria<br />

romanista <strong>ed</strong> il settore occupato dagli Juventini con delle griglie fissate a terra imbullonate ad<br />

altezza tale da poter teoricamente garantire che non venissero scavalcate.<br />

Adr: queste griglie furono appositamente montate qualche giorno prima della partita, come ho<br />

personalmente constatato, erano <strong>di</strong> metallo, ovvero dei grigliati imbullonati, non ricordo<br />

l'altezza. Ci fu anche una riunione della Commissione Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza per i Pubblici<br />

spettacoli, trattandosi <strong>di</strong> una mo<strong>di</strong>fica strutturale dello sta<strong>di</strong>o, che avrebbe potuto creare<br />

129


problemi anche per la sicurezza, in termini <strong>di</strong> occlusione delle vie <strong>di</strong> fuga, anche se in realtà le<br />

vie <strong>di</strong> fuga erano tutte garantite.<br />

Adr: non furono montati ripari aerei onde impe<strong>di</strong>re il lancio <strong>di</strong> oggetti dall'alto. In quello<br />

sta<strong>di</strong>o è impossibile adottare una simile misura, perché gli ingegneri <strong>ed</strong> architetti sulla base <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong> fatti, lo hanno escluso, non so perché.<br />

4) all'epoca dei fatti lo sta<strong>di</strong>o era gestito dal Comune e immagino che la Juventus acquisisse <strong>di</strong><br />

volta in volta il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> far svolgere ivi la partita: Solo quest'anno lo sta<strong>di</strong>o è stato c<strong>ed</strong>uto<br />

alla Società.<br />

Adr: la Juventus allora come ora <strong>di</strong>sponeva <strong>di</strong> un servizio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne privato che <strong>di</strong>sponeva dei<br />

seguenti poteri <strong>di</strong> controllo: controllò dell'accesso tramite verifica dei taglian<strong>di</strong> <strong>di</strong> ingresso,<br />

con-trollo delle uscite <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> tutti i cancelli esistenti che consentono il passaggio da<br />

un settore all'altro, tutti da loro presi<strong>di</strong>ati, presenza all'interno dei settori per garantire che tutte<br />

le scale siano lasciate libere e consentire l'eventuale arrivo <strong>di</strong> soccorsi, invece alla Questura<br />

competevano i servizi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico e <strong>di</strong> controllo generale, man mano che si rendevano<br />

necessari. In quel caso in particolare furono effettuati controlli e perquisizioni agli accessi del<br />

settore Est 3 Nord e Sud. Ovviamente le perquisizioni vennero fatte a campione, o, quando<br />

arrivano i gruppi <strong>di</strong> tifosi esagitati si proc<strong>ed</strong>eva al controllo su tutto il gruppo. Aggiungo che<br />

in queste partite il controllo viene fatto anche prec<strong>ed</strong>entemente nei luoghi ove si radunano le<br />

tifoserie avversarie, ad esempio i caselli autostradali, negli aeroporti <strong>ed</strong> alle stazioni.<br />

Quel giorno i primi arrivi furono alle sette del mattino su un treno in arrivo da Roma e<br />

trovammo circa cento tifosi senza biglietto <strong>di</strong> ingresso allo sta<strong>di</strong>o che furono portati in<br />

Questura.<br />

Adr: teoricamente è possibile che tifosi rimasti fuori dello sta<strong>di</strong>o passino or<strong>di</strong>gni o altre cose a<br />

quelli che sono entrati, attraverso la cinta esterna che non è chiusa ma a sbarre metalliche,<br />

tant'è che noi chie<strong>di</strong>amo che i vigilanti della Squadra ospite che si trovano all'interno dello<br />

sta<strong>di</strong>o esercitino una particolare vigilanza per impe<strong>di</strong>re questo passaggio <strong>di</strong> cose dall'esterno e<br />

che nel momento in cui ci siano passaggi o scavalcamenti dall'esterno chie<strong>di</strong>amo che ci<br />

chiamino, in quanto essendo privati non <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> poteri coercitivi.<br />

Aggiungo che questa faccenda del passaggio <strong>di</strong> oggetti dall'esterno all'interno dello Sta<strong>di</strong>o è<br />

questione nota-alla Juventus, non posso ricordare se lo fosse anche all'epoca dei fatti,<br />

comunque è un fatto notorio, tanto che attualmente con .lo sta<strong>di</strong>o nuovo la Juventus ha in<br />

programma <strong>di</strong> chiudere la cinta esterna, in modo che non sia possibile più il passaggio <strong>di</strong><br />

oggetti dall'esterno all'interno, visto che ora lo sta<strong>di</strong>o è suo, non so <strong>di</strong>re se prima lo abbia<br />

fatto.<br />

5) è vero,<br />

7) ho già risposto,<br />

8) è -vero,<br />

9) è vero<br />

10) per esigenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico la Questura quando si rende necessario presentava<br />

richieste al Comune che a volte le accettava a volte- no, poi occorreva l'intervento della<br />

Struttura Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza. Noi per esempio abbiamo chiesto che il settore Est 3 <strong>ed</strong> Est<br />

4 (del Torino) venisse separato dalla curva attigua con elementi <strong>di</strong> separazione trasparenti <strong>ed</strong><br />

infrangibili con creazione <strong>di</strong> corridoi. Tale mo<strong>di</strong>fica venne però attuata dopo la partita per cui<br />

è causa, mi pare.<br />

11) Mi viene rammostrato il doc 9 prodotto dall'avv. FOSSATI, confermo che si tratta <strong>di</strong> una<br />

nota da noi ricevuta, ma non ne ricordo l'epoca.<br />

12) È vero;<br />

13) È vero, tant'é vero che poi il Comune è intervenuto, ma solo in vista del campionato 2002-<br />

2003, sicuramente creando il corridoio <strong>di</strong> rispetto che prima non c'era ma veniva: creato <strong>di</strong><br />

volta in volta mettendo sbarramenti costituiti da Forze dell'Or<strong>di</strong>ne i quali <strong>di</strong>ventavano<br />

130


cuscinetto fra migliaia <strong>di</strong> persone, lo sbarramento trasparente fu affiancato a quello<br />

preesistente, non ricordo se lo sbarramento rigido trasparente fosse o meno superiore in<br />

altezza a quello preesistente.<br />

14) Ho già risposto;<br />

15) su questo argomento posso <strong>di</strong>re che vi era stato un progetto su iniziativa del Comune per<br />

installazione <strong>di</strong> una rete-tetto <strong>di</strong> protezione dall'alto, ma- la tendenza è quella <strong>di</strong> abolirli e <strong>di</strong><br />

creare barriere con fossati, nonché <strong>di</strong> ridurre i posti destinati alle tifoserie ospiti. Non so <strong>di</strong>re<br />

perché questo progetto non sia stato ultimato. .<br />

16) Non cr<strong>ed</strong>o che a questa comunicazione (doc 9) abbiamo risposto espressamente per scritto<br />

alla Società.<br />

Adr: sicuramente ci fu la richiesta nostra <strong>di</strong> creare lo spazio <strong>di</strong> rispetto e la barriera <strong>di</strong> cui ho<br />

già parlato, ma non posso <strong>di</strong>re se ciò sia conseguenza della menzionata missiva della<br />

Juventus.<br />

Adr: a seguito dei controlli preventivi <strong>di</strong> cui ho detto lo Sta<strong>di</strong>o quella volta fu ritenuto idoneo<br />

a far <strong>di</strong>sputare la partita oggetto <strong>di</strong> causa.<br />

Attualmente vi è uno stu<strong>di</strong>o in corso al <strong>di</strong>partimento <strong>di</strong> P.S. per attribuire una qualifica <strong>di</strong>versa<br />

alle società sportive per renderle maggiormente partecipi dei problemi.<br />

A domanda dell'avv. Rossello: "all'epoca <strong>ed</strong> anche ora non era possibile che venissero venduti<br />

più biglietti dei posti a <strong>di</strong>sposizione della tifoseria romanista. 13900 biglietti venivano dati a<br />

<strong>di</strong>sposizione dei clubs romanisti che li spartivano. Ovviamente è un numero <strong>di</strong> biglietti<br />

insufficiente per quella tifoseria. È dunque possibile che alcuni gruppi <strong>di</strong> romanisti andassero<br />

a rifornirsi <strong>di</strong> biglietti in<strong>di</strong>pendentemente, ad esempio comprando quelli riservati ai tifosi della<br />

Juventus, per questo noi chi<strong>ed</strong>emmo l'estensione dei posti riservati ai tifosi ospiti.<br />

Preciso che i tifosi <strong>di</strong> una squadra sono normalmente facilmente identificabili sulla base<br />

dell'abbigliamento e della condotta".<br />

Si evince poi dal tenore dell'or<strong>di</strong>nanza della Questura acquisita che, in occasione della partita<br />

de qua la costruzione <strong>di</strong> adeguati sbarramenti <strong>di</strong> separazione delle due tifoserie, il mantenimento<br />

<strong>di</strong> un'adeguata zona <strong>di</strong> rispetto al primo anello fra il settore Est e la curva Nord, nonché<br />

il punteggiamento della balconata del livello Est 1 <strong>ed</strong> Est 2 al fine <strong>di</strong> prevenire il lancio degli<br />

oggetti da parte dei tifosi bianconeri sulla tifoseria ospite presente al primo anello, non<br />

coperta dalle balconate superiori (cfr. riscontro fotogr. <strong>di</strong>gitali 103-0395 Img e 103-0398<br />

IMG) era espressamente demandato ad un reparto della Polizia <strong>di</strong> Stato (cfr. or<strong>di</strong>nanza<br />

Questura 5.5.2001 pag. 16).<br />

In concreto non è noto come sia entrato allo Sta<strong>di</strong>o delle Alpi l'or<strong>di</strong>gno che fu lanciato contro<br />

il sig. Colasante, e cioè se esso sia stato introdotto da un tifoso non perquisito all'ingresso (la<br />

perquisizione avveniva infatti a cura esclusivamente delle Forze dell'Or<strong>di</strong>ne <strong>ed</strong> a «campione»)<br />

o se sia stato passato dall'esterno attraverso il c.d. recinto fiscale, costituito solamente da<br />

sbarre e dunque non protetto integralmente da una barriera fissa.<br />

La sassaiola <strong>ed</strong> i lanci verificatisi copiosamente prima dell'inizio della partita, testimoniata dai<br />

due amici del Colasante escussi e dalle video-riprese, rendono evidente che tutto l'apparato <strong>di</strong><br />

protezione si è rivelato insufficiente ad impe<strong>di</strong>re gli eventi <strong>di</strong> questo tipo.<br />

Questo rilievo <strong>di</strong> per sé non implica in re ipsa la sussistenza <strong>di</strong> una colpa concreta della<br />

Società organizzatrice ex art. 2043 c.c. e nemmeno il fallimento automatico della prova<br />

liberatoria <strong>di</strong> cui all'art. 2050 c.c. richiesta alla m<strong>ed</strong>esima, perché altrimenti, per qualsiasi<br />

evento lesivo, la sua verificazione renderebbe impossibile fornire una qualsiasi prova<br />

liberatoria (c.d. «probatio <strong>di</strong>abolica»). Tale prova non può nemmeno limitarsi al caso fortuito.<br />

Nello specifico, se il fallimento delle misure <strong>di</strong> protezione fosse dovuto esclusivamente ad<br />

una lacuna del sistema <strong>di</strong> perquisizione o all'insufficienza del numero <strong>di</strong> Poliziotti <strong>di</strong>slocati<br />

nella «zona <strong>di</strong> rispetto» e ai lati del settore riservato agli ospiti, il <strong>di</strong>fetto non sarebbe<br />

imputabile alla Società qui convenuta, trattandosi <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> tutela pubblica interdetta ai<br />

131


suoi <strong>di</strong>pendenti e dunque addebitabile, eventualmente, esclusivamente alla Questura<br />

competente <strong>ed</strong> in ultimo allo Stato.<br />

Nel nostro caso, invece, si deve avere riguardo anche all'oggettiva <strong>di</strong>mostrata insufficienza e<br />

non integrità del recinto fiscale esterno, così come alla mancanza <strong>di</strong> ripari orizzontali fissi o<br />

mobili che ostacolassero i lanci reciproci <strong>di</strong> oggetti fra tifosi avversari e dunque, in generale,<br />

all'inadeguatezza delle strutture dello Sta<strong>di</strong>o delle Alpi, nel 2001, ad impe<strong>di</strong>re gli eventi<br />

dannosi del tipo <strong>di</strong> quello che si è verificato ai danni dell'attore, con i seguenti rilievi:<br />

1) è stato illustrato testimonialmente che lo Sta<strong>di</strong>o era <strong>di</strong> proprietà del Comune, che la Società<br />

lo affittava <strong>di</strong> volta in volta, previa approvazione della Commissione Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza,<br />

<strong>di</strong> cui fa parte anche la Questura, riguardante l'agibilità, la conformità normativa e<br />

l'idoneità alla sicurezza degli spettatori, che la Juventus non .poteva intervenire in alcun modo<br />

in mo<strong>di</strong>fica delle strutture, nemmeno apponendo barriere verticali fisse, ma che poteva al più<br />

rendersi: promotrice <strong>di</strong> richieste destinate al Comune, suscettibili <strong>di</strong> approvazione, tuttavia,<br />

sia da parte del Comune che della Commissione <strong>di</strong> Vigilanza (cfr. testi Longo <strong>ed</strong> Opezzi);<br />

2) è stato altresì provato documentalmente (doc. 9 <strong>di</strong> parte convenuta) è per testi chela Società<br />

calcistica, avendo ben presente il rischio connesso con le suddette lacune strutturali, ha inviato<br />

alla Questura la lettera 1.2.2001 con cui faceva presente l'inadeguatezza del recinto esterno sia<br />

con riferimento all'altezza che alle sbarre, nonché la limitata altezza del separatore tra il<br />

settore Ospiti (Est 3) e la Curva Nord <strong>ed</strong> il Settore Est 1-2, in<strong>di</strong>cata come causa del fitto e<br />

reciproco lancio <strong>di</strong> razzi, petar<strong>di</strong>, bottigliette d'acqua. eccetera e proponeva <strong>di</strong> adottare alcune<br />

misure cautelative, fra cui la chiusura con fogli <strong>di</strong> lamiera dello zoccolo fino alla cima del<br />

recinto fiscale, l'innalzamento del recinto <strong>di</strong> delimitazione dei suddetti settori <strong>ed</strong> il<br />

posizionamento <strong>di</strong> reti apposite (gabbia totale) che impe<strong>di</strong>ssero o limitassero il lancio fra i<br />

settori (gabbie mobili che secondo l'attore sono talvolta utilizzate in altri sta<strong>di</strong> italiani), la<br />

collocazione <strong>di</strong> un secondo recinto opacizzato fra i due settori.<br />

A tale missiva non è nemmeno stata fornita risposta.<br />

Ed allora, senza entrare nel merito della possibilità tecnica <strong>di</strong> contemporanea adozione <strong>di</strong> tutte<br />

queste misure all'interno dello Sta<strong>di</strong>o delle Alpi in rapporto alla sua tipologia architettonica<br />

(secondo il dr. Longo <strong>ed</strong> il sig. Opezzi, ad esempio, la gabbia mobile sarebbe ancora piú<br />

pericolosa per l'incolumità pubblica, potendo cadere per effetto <strong>di</strong> pressioni o movimenti <strong>di</strong><br />

massa sugli stessi spettatori e i ripari fissi non sarebbero compatibili con le caratteristiche<br />

progettuali della struttura) si può tuttavia escludere la sussistenza <strong>di</strong> una responsabilità<br />

colposa ex art. 2043 c.c. in capo alla convenuta, dal momento che ha <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> avere<br />

<strong>di</strong>ligentemente seguito, nell'organizzazione dell'incontro <strong>di</strong> calcio, tutte le prescrizioni<br />

normative e dell'Autorità <strong>di</strong> P.S. e <strong>di</strong> avere agito con idonea prudenza nel richi<strong>ed</strong>ere la facoltà<br />

<strong>di</strong> ulteriori interventi, facoltà negatale senza sua colpa. La Società era altresì in possesso <strong>di</strong><br />

tutte le autorizzazioni pubbliche e del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> idoneità dello Sta<strong>di</strong>o alla partita e certa del<br />

<strong>di</strong>spiegamento del servizio d'Or<strong>di</strong>ne.<br />

Ma l'art. 2050 c.c. pretende un qualcosa in più, dal momento che la prova a <strong>di</strong>scarico ivi<br />

richiesta riguarda l'effettiva adozione <strong>di</strong> «tutte le misure idonee ad evitare il danno», secondo<br />

le conoscenze proprie della Società ex ante.<br />

È dunque doveroso chi<strong>ed</strong>ersi se la società avrebbe potuto e dovuto, oltre a quanto ha<br />

<strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> avere fatto, invio della lettera compresa, fare ancora qualcos'altro.<br />

A fronte del mancato accoglimento delle proprie legittime richieste e stante la preve<strong>di</strong>bilità<br />

concreta del pericolo, così come risulta dal documento n. 9 proveniente dalla Juventus, si<br />

ritiene che la società avrebbe potuto e dovuto, in occasione <strong>di</strong> una partita così a rischio, senza<br />

rinunciare, naturalmente, a far <strong>di</strong>sputare l'incontro, ricorrere ad una struttura <strong>di</strong>versa dallo<br />

Sta<strong>di</strong>o delle Alpi, la quale, in allora, così come rilevato anche dal G.u. dr. Carbone nella più<br />

volte menzionata sentenza, riguardante un'identica fattispecie, era una «struttura<br />

oggettivamente priva <strong>di</strong> sufficienti caratteristiche <strong>di</strong> sicurezza, nella quale all'indubbio pregio<br />

132


architettonico non corrisponde adeguata funzionalità nella preclusione <strong>di</strong> un fenomeno - il<br />

lancio degli oggetti dei settori prossimi e da quelli sovrastanti - dal quale non si può<br />

prescindere, in quanto preve<strong>di</strong>bile, nella ripartizione delle tribune e nella stessa strutturazione<br />

dell'impianto».<br />

Non risulta infatti provata in causa la sussistenza <strong>di</strong> un vincolo contrattuale stabile che legasse<br />

con vincolo obbligatorio la Juventus al Comune <strong>di</strong> Torino per l'utilizzo dello Sta<strong>di</strong>o delle Alpi<br />

per tutte le partite, anzi, i testi Opezzi e Longo in<strong>di</strong>cati dalla stessa Juventus hanno <strong>di</strong>chiarato<br />

che la società acquisiva i <strong>di</strong>ritti sullo Sta<strong>di</strong>o volta per volta.<br />

Dunque soltanto ovvii e presumibilmente rilevanti interessi economici (la Juventus<br />

attualmente è una s.p.a. con fini <strong>di</strong> lucro), nonché le prassi sportive hanno impe<strong>di</strong>to alla<br />

Società <strong>di</strong> utilizzare sta<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi presenti sul territorio <strong>nazionale</strong> maggiormente dotati sul<br />

piano della sicurezza, in occasione delle partite più a rischio, come quella <strong>di</strong>sputata fra la<br />

Juventus e la Roma (squadre entrambe i cui rispettivi supporters <strong>ed</strong> ultras sono notoriamente<br />

particolarmente virulenti e nemici fra loro) il 6.5.2001, che era una partita «a rischio 3» (cfr.<br />

teste dr. Longo).<br />

Ma gli interessi economici debbono soccombere a fronte dell'esigenza primaria del <strong>di</strong>ritto<br />

degli spettatori alla propria incolumità fisica <strong>ed</strong> alla tutela della salute, che è un bene<br />

costituzio-nalmente garantito.<br />

Non si ritiene pertanto che la Juventus E C. abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art.<br />

2050 c.c., la cui «ratio» è proprio, come s'è già detto, quella <strong>di</strong> contemperare gli interessi<br />

(economici) del soggetto che esercita una determinata attività pericolosa con l'interesse<br />

preminente della tutela dell'incolumità delle persone é delle cose tramite la voluta scelta <strong>di</strong><br />

porre il rischio dei danni derivanti da tale attività su coloro che ne traggono lucro.<br />

La parte convenuta deve pertanto rispondere <strong>di</strong> tutti i danni provati in causa, patiti dal sig.<br />

Colasante in occasione del sinistro de quo.<br />

Necessitano tuttavia alcune premesse.<br />

Per quanto concerne la natura e l'entità delle conseguenze risarcibili, infatti, le recenti<br />

innovazioni giurisprudenziali in tema <strong>di</strong> danno biologico, morale <strong>ed</strong> esistenziale rendono<br />

opportuna una rivisitazione della materia <strong>ed</strong> una nuova classificazione delle. singole voci <strong>di</strong><br />

danno, optando i Giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> questa sezione per l'adeguamento ai principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

sanciti dalla Consulta e dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione, sebbene non a Sezioni Unite.<br />

La S.C. sezione III civile, infatti, con le note sentenze nn. 7281, 7282 e 7283%03, in<br />

fattispecie riguardanti danni da circolazione da veicoli e da attività pericolose, con particolare<br />

riferi-mento ai prossimi congiunti della vittima principale dei sinistri, ha superato i<br />

tra<strong>di</strong>zionali limiti risarcitori prima ricondotti all'art. 2059 c.c. <strong>ed</strong> è giunta a riconoscere la<br />

risarcibilità del danno morale ogniqualvolta sia ravvisabile in astratto una fattispecie <strong>di</strong> reato,<br />

pur nei casi <strong>di</strong> colpa presunta e non accertata in concreto civilisticamente.<br />

Con le successive sentenze sempre della III Sez. Civ. n. 8827 e 8828 dal 31.05.2003, la<br />

Cassazione, confermando tale orientamento, ha affermato l'estensione della nozione <strong>di</strong> «danno<br />

non patrimoniale «inteso come danno da lesione <strong>di</strong> valori inerenti alla persona» e non più solo<br />

come «danno morale soggettivo», e richiesto il ristoro anche dell'irreversibile per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un<br />

prossímo congiunto all'interno del nucleo parentale garantito e protetto dalla Carta<br />

Costituzionale.<br />

A sua volta la Corte Costituzionale con la sentenza 11.07.2003 n. 233, aderendo a tale<br />

orientamento, ha ritenuto tramontata «la tra<strong>di</strong>zionale affermazione secondo cui il danno non<br />

patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale<br />

soggettivo» ha impostato concettualmente le categorie del danno in modo nuovo, sostituendo<br />

alla vecchia tripartizione 1) danno patrimoniale 2) danno biologico 3) danno morale, un<br />

sistema bipolare costituito da:<br />

133


1) danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante): 2) danno non patrimoniale (inteso<br />

come ogni danno <strong>di</strong> natura non patrimoniale derivante da lesione <strong>di</strong> valori inerenti alla<br />

persona) nel quale fa rientrare il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità fisica e<br />

psichica della persona) <strong>ed</strong> il danno morale in senso lato, inteso come il riflesso soggettivo del<br />

danno, che a sua volta ricomprende il C.D. danno morale in senso stretto (o patema d'animo<br />

transeunte) e il danno c.d. esistenziale o alla vita <strong>di</strong> relazione (incidente sulle esplicazioni<br />

della personalità nelle formazioni sociali, famiglia, ecc. in rapporto a interessi<br />

costituzionalmente rilevanti).<br />

Le due sentenze della S.C. n. 8827 e 8828/2003, peraltro, oltre a richi<strong>ed</strong>ere che il danno c.d.<br />

«esistenziale» sia allegato e provato, suggeriscono anche criteri per la liquidazione delle varie<br />

voci del danno patrimoniale, richiamando il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. e<br />

consentendo il cumulo fra danno morale in senso stretto e danno esistenziale (o alla vita <strong>di</strong><br />

rela-zione), ma precisando che, in caso <strong>di</strong> duplice liquidazione, il quantum per il danno<br />

morale puro andrà contenuto, stante la «sua più limitata funzione <strong>di</strong> ristoro della sofferenza<br />

contingente che gli va riconosciuta» e l'opportunità <strong>di</strong> un «giusto equilibrio fra le varie voci<br />

che concorrono a determinare il complessivo risarcimento».<br />

Non viene prescritto invece alcun sistema tabellare pr<strong>ed</strong>eterminato <strong>di</strong> liquidazione.<br />

A questo punto il vecchio sistema risarcitorio tabellare seguito da questa Sezione per il danno<br />

non patrimoniale, parzialmente inadeguato alla nuova classificazione, viene integrato come<br />

segue:<br />

1) i danni all'integrità psicofisica della persona, intesi come meri danni anatomo-funzionali<br />

valutabili con accertamento me<strong>di</strong>co-legale, si ritengono ristorabili in base agli or<strong>di</strong>nari criteri<br />

<strong>di</strong> liquidazione adottati dalla <strong>giurisprudenza</strong> <strong>di</strong> questa Sezione a far tempo dal maggio<br />

dell'anno 2004 espressi in euro, riferiti alla data o<strong>di</strong>erna (criteri aggiornati annualmente sulla<br />

base degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />

svalutazione della moneta), con valutazione equitativa rigorosa dell'età del danneggiato per un<br />

abbattimento o un aumento del valore del «punto» tabellare entro il 50%;<br />

2) invali<strong>di</strong>tà temporanee, i valori interme<strong>di</strong> degli scaglioni relativi all'invali<strong>di</strong>tà temporanea<br />

vengono calcolati con criteri <strong>di</strong> progressività rispetto ai due parametri tabellari estremi,<br />

sempre secondo le vecchie tabelle;<br />

3) i riflessi oggettivi del danno biologico, apprezzabili principalmente tramite accertamento<br />

me<strong>di</strong>co legale (incidenza su sport, attività fisiche, maggior usura al lavoro, ecc.) sono valutati<br />

me<strong>di</strong>ante eventuale incremento ulteriore dei valori <strong>di</strong> cui al prec<strong>ed</strong>ente paragrafo, fino al 50%;<br />

4) il danno morale in senso stretto inteso come il mero «patema d'animo» viene liquidato, per<br />

lesioni sofferte dallo stesso danneggiato, nella percentuale ricompresa fra 1/4 e 1/2 <strong>di</strong> quanto<br />

liquidato a titolo <strong>di</strong> danno biologico (sommatoria del danno da invali<strong>di</strong>tà permanente con<br />

quello da invali<strong>di</strong>tà temporanea), per lesioni sofferte da un congiunto o per per<strong>di</strong>ta del<br />

congiunto, invece, in via equitativa, secondo le specifiche con<strong>di</strong>zioni, come dalle vecchie<br />

tabelle <strong>di</strong> questa Sezione;<br />

5) il danno esistenziale (o <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> relazione) che ora ricomprende anche alcune voci che in<br />

prec<strong>ed</strong>enza venivano liquidate tramite il sistema del c.d. «punto pesante» verrà liquidato, qualora<br />

sorretto da rigorosa istruttoria, con una percentuale variabile fra 1/6 e 1/3 del danno<br />

morale.<br />

Tutti i valori del danno morale in senso lato permangono, ovviamente incrementabili o<br />

<strong>di</strong>minuibili fino al 50% in considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso,<br />

fra cui l'età delle parti, le modalità della fattispecie che ha dato corso al danno, le<br />

caratteristiche peculiari dei rapporti parentali, e, segnatamente, la natura <strong>ed</strong> intensità dei<br />

legami affettivi, ecc.<br />

134


Si precisa che si è ritenuto <strong>di</strong> calcolare il danno morale in senso stretto come percentuale del<br />

danno biologico nel suo complesso e non piú solo con riferimento alla mera invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente, in considerazione dell'accento puntato dalla citata <strong>giurisprudenza</strong> sulla centralità<br />

del danno rispetto all'elemento soggettivo dell'autore del fatto, e dunque della necessità <strong>di</strong><br />

tenere conto della sofferenza dei danneggiati conseguente ai ricoveri, all'impossibilità <strong>di</strong><br />

muoversi <strong>ed</strong> ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> inabilità parziale.<br />

Si conferma, infine, che i criteri riguardanti le invali<strong>di</strong>tà temporanee e quelle permanenti<br />

persistono a trovare applicazione con riferimento:<br />

- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione <strong>di</strong> veicoli avvenuti<br />

anteriormente all'entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57, in<strong>di</strong>pendentemente dall'entità<br />

del danno biologico;<br />

- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione <strong>di</strong> veicoli avvenuti<br />

posteriormente all'entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57 dalle quali sia derivato un<br />

danno biologico pari o superiore al 10%; a tutte le altre ipotesi <strong>di</strong> responsabilità contrattuale o<br />

extracontrattuale non concernenti la circolazione <strong>di</strong> veicoli.<br />

In applicazione <strong>di</strong> tali criteri, il danno all'integrità fisica patito da Colasante Walter, viene così<br />

quantificato, sulla base dell'esito della CTU me<strong>di</strong>co-legale <strong>di</strong>sposta in corso <strong>di</strong> causa, le citi<br />

risultanze adottate dal CTU in accordo con il ctp <strong>di</strong> parte convenuta (mentre parte attrice non<br />

ha nominato alcun CTP), in quanto. logiche, tecniche <strong>ed</strong> adeguatamente motivate, si<br />

con<strong>di</strong>vidono:<br />

- invali<strong>di</strong>tà temporanea totale in regime <strong>di</strong> ricovero osp<strong>ed</strong>aliero (100%): giorni 2, per<br />

complessivi curo 104,4; -invali<strong>di</strong>tà temporanea parziale (50%): giorni 50, per complessivi<br />

curo 1044;<br />

- invali<strong>di</strong>tà temporanea minima (25%): giorni 4.0, per complessivi curo 417,6;<br />

- postumi permanenti (consistenti in esiti <strong>di</strong> trauma da scoppio con lesioni plurime alla mano<br />

destra - amputazione del II <strong>di</strong>to e plurime fratture a carico del pollice, 111e IV <strong>di</strong>to della.<br />

mano m<strong>ed</strong>esima) ritenuti liquidabili, in considerazione dell'età e <strong>di</strong> ogni altra circostanza<br />

suscettibile <strong>di</strong> essere assunta a parametro <strong>di</strong> determinazione, nella misura <strong>di</strong> curo 2.200 a<br />

punto, con aumento a 2.300 a punto in applicazione del c.d. «punto pesante» tenuto conto<br />

della riscontrata incidenza della menomazione, in termini <strong>di</strong> maggior <strong>di</strong>sagio, sulle attività<br />

della :vita che richi<strong>ed</strong>ono la presa a pugno con sforzo della mano destra in soggetto<br />

destrimane: 26%, per complessivi curo 59.800. Non è stata riscontrata maggior usura in<br />

relazione ad eventuale attività lavorativa confacente al titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del Colasante.<br />

Danni morali, ritenuti liquidabili - attesa l'antigiuri<strong>di</strong>cità penale, per lo meno astratta, in linea<br />

con le citate sentenze della Cassazione, della condotta generatrice del sinistro e in considerazione<br />

del grado <strong>di</strong> afflizione che ne è derivato, da valutarsi non elevatissimo, sia in<br />

considerazione del mancato accertamento della colpa concreta sia valutato il contesto in cui è<br />

av-venuto il fatto - in complessivi curo 20.455,33 riferiti alla data o<strong>di</strong>erna.<br />

Non è, invece, suscettibile <strong>di</strong> liquidazione alcunché a titolo <strong>di</strong> danno patrimoniale.<br />

L'attore non ha infatti documentato alcuna spesa me<strong>di</strong>ca e, in assenza <strong>di</strong> riscontro me<strong>di</strong>colegale<br />

sull'incapacità lavorativa specifica, non è liquidabile nemmeno questa voce <strong>di</strong> danno.<br />

Il sig. Colasante era del resto <strong>di</strong>soccupato al momento del sinistro e non ha comunque provato<br />

che dai postumi derivanti del sinistro sia conseguita in concreto una <strong>di</strong>minuzione dei suoi<br />

r<strong>ed</strong><strong>di</strong>ti o della capacità <strong>di</strong> guadagno.<br />

I danni complessivamente suscettibili <strong>di</strong> risarcimento ammontano pertanto ad curo 61.366 per<br />

danno biologico e ad curo 20.455,33 per danno morale corrispondenti - previa devalutazione<br />

<strong>di</strong> tali componenti <strong>di</strong> danno non patrimoniale liquidate con riferimento ai parametri o<strong>di</strong>erni - a<br />

complessivi curo 76.194,45 alla data del fatto.<br />

135


Trattandosi <strong>di</strong> una forma <strong>di</strong> risarcimento per equivalente e in assenza <strong>di</strong> specifica prova<br />

sull'entità del pregiu<strong>di</strong>zio sofferto dalla parte cre<strong>di</strong>trice, si ritiene - conformemente alla<br />

costante <strong>giurisprudenza</strong> <strong>di</strong> legittimità - <strong>di</strong> liquidare il danno emergente in via equitativa<br />

attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli in<strong>di</strong>ci I.S.T.A.T. (cosí da reintegrarne il<br />

valore iniziale, compensando la successiva per<strong>di</strong>ta del potere d'acquisto della moneta) <strong>ed</strong> il<br />

lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi nella misura<br />

del tasso legale, i quali, al fine <strong>di</strong> evitare l'ingiustificata locupletazione della parte cre<strong>di</strong>trice,<br />

vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come<br />

prec<strong>ed</strong>entemente affermato in giuri-sprudenza, sul capitale già integralmente rivalutato.<br />

In base a tali parametri i danni risultano liquidabili, alla data della pronuncia della presente<br />

sentenza in curo 90.119,40, <strong>di</strong> cui curo 76.194,45 per capitale, curo 5.626,81 per rivalutazione<br />

<strong>ed</strong> curo 8.298,14 per interessi.<br />

Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà della causa<br />

<strong>ed</strong> ogni altro elemento <strong>di</strong> determinazione, vengono liquidate come in <strong>di</strong>spositivo, previa<br />

verifica delle singole voci.<br />

Anche le spese <strong>di</strong> C.T.U. vengono poste integralmente a carico della parte convenuta<br />

soccombente, nella misura liquidata in corso <strong>di</strong> lite.<br />

P.Q.M.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce istruttore in funzione <strong>di</strong> Giu<strong>di</strong>ce Unico, definitivamente pronunciando, <strong>di</strong>sattesa<br />

ogni <strong>di</strong>versa istanza, eccezione e d<strong>ed</strong>uzione, visto l'art. 2050 c.c., ritenuta la responsabilità<br />

della parte convenuta Juventus EC. s.p.a. in or<strong>di</strong>ne al sinistro per cui è causa,<br />

- <strong>di</strong>chiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento in favore <strong>di</strong> Colasante Walter<br />

della somma <strong>di</strong> curo 90.119,40, <strong>di</strong> cui curo 76.194,45 per capitale, curo 5.626,81 per<br />

rivalutazione <strong>ed</strong> curo 8.298,14 per interessi, oltre ad interessi legali dalla data della presente<br />

sentenza al saldo;<br />

- condanna la convenuta Juventus EC. s.p.a. a pagare le spese <strong>di</strong> causa che liquida in<br />

complessivi curo 9.450,09, <strong>di</strong> cui curo 675,09 per spese, curo 1.800 per <strong>di</strong>ritti, curo 6.000 per<br />

onorari <strong>ed</strong> curo 975 per rimborso forfettario delle spese generali nella Misura del 12,5% ex<br />

art. 15 TE;<br />

- pone altresì le spese della CTU me<strong>di</strong>co-legale condotta in corso <strong>di</strong> causa a carico integrale<br />

della parte convenuta, - Omissis.<br />

136


DECISIONI SUL "CASO GENOA"<br />

Decisione della Commissione Disciplinare della Figc<br />

La Commissione Disciplinare costituita dal prof. Clau<strong>di</strong>o Franchini, Presidente, dall’avv.<br />

Salvatore Lo Giu<strong>di</strong>ce, V.Presidente, dall’avv. Emilio Battaglia, dal dott. Oliviero Drigani e<br />

dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l’assistenza <strong>di</strong> Stefania Ginesio e la<br />

partecipazione, per quanto <strong>di</strong> competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. sig. Moreno<br />

Frigerio, del Procuratore F<strong>ed</strong>erale prof. Emi<strong>di</strong>o Frascione e del Sostituto Procuratore<br />

F<strong>ed</strong>erale, dott. Stefano Palazzi, nel corso della riunione del 23-24-25-26-27 luglio 2005 ha<br />

assunto le seguenti decisioni:<br />

“ “ “ N. 34<br />

Deferimenti del Procuratore F<strong>ed</strong>erale<br />

a carico:<br />

Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6 commi<br />

1 e 5 C.G.S.;<br />

Sig. Matteo PREZIOSI – Collaboratore Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6<br />

commi 1 e 5 C.G.S.;<br />

Sig. Stefano CAPOZUCCA – Direttore Generale Genoa Cricket and Football Club violazione<br />

art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;<br />

Sig. Francesco DAL CIN – Amministratore Delegato A.C. Venezia 1907 violazione art. 6<br />

commi 1 e 5 C.G.S.;<br />

Sig. Michele DAL CIN – Direttore Generale A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5<br />

C.G.S.;<br />

Sig. Giuseppe PAGLIARA – General Manager A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e<br />

5 C.G.S.;<br />

Sig. Martin LEJSAL – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;<br />

Sig. Massimo BORGOBELLO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5<br />

C.G.S.;<br />

Con l’aggravante <strong>di</strong> cui all’art. 6 comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento<br />

e del risultato della gara.<br />

Soc. GENOA violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità<br />

<strong>di</strong>retta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi <strong>di</strong>rigenti e tesserati;<br />

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2<br />

commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità <strong>di</strong>retta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo<br />

Amministratore Delegato e ai suoi <strong>di</strong>rigenti e tesserati;<br />

Sig. Massimiliano ESPOSITO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 1 comma 1<br />

C.G.S.;<br />

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per<br />

responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi al suo calciatore;<br />

Sig. Roberto CRAVERO – Direttore Sportivo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.<br />

1) Il deferimento<br />

Con provve<strong>di</strong>mento del 16 luglio 2004, il Procuratore F<strong>ed</strong>erale ha deferito a questa<br />

Commissione:<br />

1. Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB<br />

S.P.A.;<br />

2. Matteo PREZIOSI, collaboratore della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL<br />

CLUB S.P.A.;<br />

137


3. Stefano CAPOZUCCA, <strong>di</strong>rettore generale della società GENOA CRICKET AND<br />

FOOTBALL CLUB S.P.A.;<br />

4. Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;<br />

5. Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE CALCIO<br />

VENEZIA 1907 S.R.L., abitualmente in<strong>di</strong>cato come Franco DAL CIN;<br />

6. Michele DAL CIN, <strong>di</strong>rettore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO<br />

VENEZIA 1907 S.R.L.;<br />

7. Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE<br />

CALCIOVENEZIA 1907 S.R.L.;<br />

8. Massimo BORGOBELLO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società<br />

ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;<br />

9. Martin LEJSAL, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE<br />

CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;<br />

10. Massimiliano ESPOSITO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società<br />

ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;<br />

11. ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore fallimentare<br />

dott. Nerio DE BORTOLI;<br />

Roberto CRAVERO, <strong>di</strong>rettore sportivo;<br />

per rispondere:<br />

A) Enrico PREZIOSI, Matteo PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN,<br />

Michele DAL CIN, Giuseppe PAGLIARA, Massimo BORGOBELLO e Martin LEJSAL della<br />

violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia Sportiva per avere, prima della gara<br />

GENOA – VENEZIA dell’11/6/2005, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non<br />

identificati, posto in essere atti <strong>di</strong>retti ad alterare lo svolgimento <strong>ed</strong> il risultato della gara<br />

suddetta, e, in particolare: tutti i tesserati sopra in<strong>di</strong>cati prendendo contatti <strong>ed</strong> accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>retti ad<br />

alterare lo svolgimento <strong>ed</strong> il risultato della gara pr<strong>ed</strong>etta, come specificato nella parte motiva<br />

del presente provve<strong>di</strong>mento e nella relazione dell’Ufficio Indagini; chi<strong>ed</strong>endo il LEJSAL, su<br />

richiesta dei <strong>di</strong>rigenti del VENEZIA Michele DAL CIN e Giuseppe PAGLIARA, la<br />

sostituzione al termine del primo tempo, adducendo un infortunio inesistente; consegnando<br />

Enrico PREZIOSI a Giuseppe PAGLIARA la somma <strong>di</strong> euro 250.000 in contanti senza alcun<br />

lecito fondamento causale. Con l’aggravante <strong>di</strong> cui all’art. 6, comma 6, C.G.S. della effettiva<br />

alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;<br />

B) la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong>retta<br />

<strong>ed</strong> oggettiva, ai sensi dell’ art. 6, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli<br />

addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi <strong>di</strong>rigenti e tesserati sopra in<strong>di</strong>cati;<br />

C) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del<br />

Curatore fallimentare, <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong>retta <strong>ed</strong> oggettiva, ai sensi<br />

dell’ art. 6, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli<br />

addebiti mossi al suo Amministratore delegato e ai suoi <strong>di</strong>rigenti e<br />

tesserati sopra in<strong>di</strong>cati;<br />

D) il calciatore Massimiliano ESPOSITO, tesserato per la Società ASSOCIAZIONE<br />

CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., della violazione dei principi <strong>di</strong> lealtà, correttezza e<br />

probità <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 1, del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia Sportiva, per avere tenuto una<br />

condotta contraria all’art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi Inquirenti f<strong>ed</strong>erali<br />

<strong>di</strong>chiarazioni reticenti e non veritiere;<br />

E) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore<br />

fallimentare, <strong>di</strong> responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli<br />

addebiti mossi al suo calciatore sopra in<strong>di</strong>cato;<br />

F) il <strong>di</strong>rettore sportivo Roberto CRAVERO della violazione dei principi <strong>di</strong> lealtà,<br />

correttezza e probità <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 1, del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia Sportiva, per<br />

138


avere tenuto una condotta contraria all’art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi<br />

Inquirenti f<strong>ed</strong>erali <strong>di</strong>chiarazioni reticenti e non veritiere.<br />

A fondamento <strong>di</strong> tale deferimento la Procura F<strong>ed</strong>erale ha posto le risultanze<br />

dell’attività svolta dall’Ufficio Indagini (riportate nella relazione in<br />

data 12 luglio 2005, n. 358, con i relativi allegati), a seguito della<br />

acquisizione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 401/1989, della<br />

documentazione (intercettazioni telefoniche e ambientali <strong>ed</strong> altro)<br />

trasmessa dalla Procura della Repubblica <strong>di</strong> Genova nell’ambito del<br />

proce<strong>di</strong>mento penale n. 11613/04/21 r.g.<br />

In estrema sintesi, in tale relazione viene evidenziato, tra l’altro, che:<br />

- tra i <strong>di</strong>rigenti <strong>ed</strong> i collaboratori del GENOA era insorta una notevole preoccupazione in<br />

vista della decisiva gara contro il VENEZIA, a causa del notevole calo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento<br />

manifestato dalla squadra e delle tensioni sorte la Società e l’allenatore,<br />

- le preoccupazioni erano ulteriormente aumentate dopo la gara <strong>di</strong>sputata<br />

contro il PIACENZA, nel corso della quale i <strong>di</strong>rigenti e i calciatori del<br />

GENOA avevano avuto il sospetto <strong>di</strong> un inusitato accanimento agonistico<br />

degli avversari e, soprattutto, dopo una telefonata fatta da CRAVERO,<br />

che fino a pochi mesi prima aveva operato per il TORINO, a CAPOZUCCA<br />

riguardante voci su una ipotizzata offerta da parte del TORINO <strong>di</strong> un<br />

premio a vincere in favore del VENEZIA, successiva avversaria del GENOA,<br />

per stimolarne un maggiore impegno agonistico;<br />

- nei giorni successivi si susseguirono numerose telefonate e vari appuntamenti tra tesserati<br />

e collaboratori <strong>di</strong> GENOA, TORINO e VENEZIA;<br />

- il Presidente Enrico PREZIOSI <strong>di</strong><strong>ed</strong>e <strong>di</strong>sposizioni agli organi amministrativi della propria<br />

Società <strong>di</strong> prelevare denaro contante per euro 200.000 e <strong>di</strong>spose <strong>di</strong> lasciare a<br />

<strong>di</strong>sposizione, in contanti, altri euro 50.000 provenienti dall’incasso della gara contro il<br />

VENEZIA;<br />

- nei giorni prec<strong>ed</strong>enti la gara vi furono colloqui e incontri tra calciatori e <strong>di</strong>rigenti del<br />

VENEZIA che evidenziarono, con specifico riferimento ad accor<strong>di</strong> intercorsi fra le due<br />

Società, il <strong>di</strong>sinteresse <strong>di</strong> molti <strong>di</strong> essi a prendere parte alla gara stessa, in previsione <strong>di</strong> una<br />

sconfitta già prestabilita;<br />

- in particolare, il calciatore LEJSAL, che non aveva alcuna intenzione <strong>di</strong> partecipare alla<br />

gara, venne indotto a giocare sia da PAGLIARA sia da Michele DAL CIN, allo scopo <strong>di</strong><br />

non provocare l’intervento dell’Ufficio Indagini, tra l’altro garantendogli che ad un suo<br />

cenno convenzionale sarebbe stato imme<strong>di</strong>atamente sostituito;<br />

- vi furono poi altre telefonate fra i protagonisti della vicenda, sia<br />

durante la gara, sia imme<strong>di</strong>atamente dopo la sua conclusione;<br />

- nei giorni successivi si verificarono ulteriori telefonate fra PAGLIARA, da una parte, e<br />

Matteo PREZIOSI e CAPOZUCCA, dall’altra, aventi ad oggetto la pretesa del primo <strong>di</strong><br />

incontrare il Presidente Enrico PREZIOSI, come effettivamente avvenne in seguito;<br />

- il giorno 14/6/2005, a seguito <strong>di</strong> un controllo effettuato dai Carabinieri sull’autovettura <strong>di</strong><br />

PAGLIARA, dopo che questi si era recato presso l’azienda <strong>di</strong> Enrico PREZIOSI, venne<br />

sequestrata la somma <strong>di</strong> euro 250.000, unitamente ad altra documentazione, fra cui un accordo<br />

relativo alla cessione del calciatore Maldonado e la quietanza <strong>di</strong> ricevuta <strong>di</strong> un assegno <strong>di</strong> euro<br />

450.000 rilasciato a garanzia dell’accordo;<br />

- ulteriori conversazioni intercettate nei giorni seguenti ebbero ad oggetto, da una parte, le<br />

giustificazioni del possesso del denaro in capo a PAGLIARA e il tentativo <strong>di</strong> non<br />

coinvolgere i tesserati del GENOA e, dall’altra, le possibili versioni da rendere per<br />

<strong>di</strong>fendersi da eventuali incolpazioni.<br />

Dalle suddette risultanze, nonché da altri elementi probatori, la Procura<br />

F<strong>ed</strong>erale ha d<strong>ed</strong>otto che le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti<br />

erano finalizzate all’alterazione dello svolgimento e del risultato della<br />

gara Genoa–Venezia dell’11/6/2005 per motivi <strong>di</strong> classifica, cioè per<br />

139


consentire al GENOA l’ottenimento della promozione in serie A senza dover<br />

partecipare ai play off.<br />

2) Le memorie <strong>di</strong>fensive<br />

Nei termini assegnati nell'atto <strong>di</strong> convocazione, gli incolpati hanno fatto<br />

pervenire memorie <strong>di</strong>fensive.<br />

In sintesi:<br />

- Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e il GENOA hanno eccepito l’inutilizzabilità delle<br />

intercettazioni telefoniche e ambientali, la nullità del deferimento per parzialità,<br />

manchevolezza e <strong>di</strong>screzionalità “del capo <strong>di</strong> incolpazione e delle indagini”, nonché<br />

l’insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti; hanno negato ogni addebito,<br />

chi<strong>ed</strong>endo il proscioglimento; in via istruttoria hanno proposto istanza <strong>di</strong> prova<br />

testimoniale;<br />

- Francesco DAL CIN, pur rilevando <strong>di</strong> non essere più tesserato a seguito della revoca<br />

della affiliazione del VENEZIA, ha <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> voler sottostare al proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong>sciplinare, negando ogni addebito e chi<strong>ed</strong>endo il proscioglimento; in via istruttoria, ha<br />

proposto istanza <strong>di</strong> prova testimoniale;<br />

- Michele DAL CIN, pur rilevando <strong>di</strong> non essere più tesserato a seguito della revoca della<br />

affiliazione del VENEZIA, ha <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> voler sottostare al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare,<br />

negando ogni addebito e chi<strong>ed</strong>endo il proscioglimento;<br />

- PAGLIARA ha <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> non essere tesserato <strong>ed</strong> ha eccepito l’inutilizzabilità delle<br />

intercettazioni telefoniche e ambientali, chi<strong>ed</strong>endo il proscioglimento;<br />

- BORGOBELLO ha eccepito l’inutilizzabilità dei dati personali tratti dalle intercettazioni<br />

telefoniche e ambientali e l’illegittimità del loro trattamento, l’omessa comunicazione<br />

della conclusione delle indagini, la genericità dell’incolpazione, la contrad<strong>di</strong>ttorietà e il<br />

travisamento dei fatti, chi<strong>ed</strong>endo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza<br />

<strong>di</strong> prova testimoniale;<br />

- LEJSAL ha eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e, in<br />

via istruttoria, ha proposto istanza <strong>di</strong> acquisizione del supporto integrale della<br />

intercettazione ambientale a lui riferita e istanza <strong>di</strong> prova testimoniale;<br />

- ESPOSITO ha rilevato la contrad<strong>di</strong>ttorietà degli elementi probatori posti alla base del<br />

deferimento <strong>ed</strong> eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con riferimento<br />

all’ipotesi <strong>di</strong> violazione dell’art. 1 del C.G.S., negando ogni addebito e chi<strong>ed</strong>endo il<br />

proscioglimento;<br />

- CRAVERO ha negato ogni addebito, chi<strong>ed</strong>endo il proscioglimento; in via istruttoria, ha<br />

proposto istanza <strong>di</strong> prova testimoniale;<br />

- il VENEZIA ha chiesto la <strong>di</strong>chiarazione del <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione a seguito della revoca<br />

della affiliazione adottata dalla FIGC con provve<strong>di</strong>mento del Presidente F<strong>ed</strong>erale del<br />

14/7/2005, C.U. n. 6/A.<br />

Nessuna memoria è pervenuta nell’interesse <strong>di</strong> Matteo PREZIOSI.<br />

3) Il <strong>di</strong>battimento<br />

Al <strong>di</strong>battimento, svoltosi nei giorni 23 e 24 luglio 2005, sono comparsi:<br />

- il Vice Procuratore F<strong>ed</strong>erale Stefano Palazzi e il Sostituto Procuratore Alessandro<br />

Avagliano;<br />

- i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e LEJSAL, assistiti dai propri <strong>di</strong>fensori,<br />

nonché il GENOA, rappresentato dal Presidente, assistito dal proprio <strong>di</strong>fensore.<br />

- i <strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> Matteo PREZIOSI, PAGLIARA, BORGOBELLO, ESPOSITO e<br />

CRAVERO;<br />

- Francesco DAL CIN e Michele DAL CIN, senza l’assistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fensori.<br />

140


Il VENEZIA non è comparso, né è stato assistito.<br />

È comparso altresi il <strong>di</strong>fensore della società terza interessata TREVISO.<br />

Preliminarmente, la Commissione ha esaminato le questioni concernenti la<br />

comunicazione dell’atto <strong>di</strong> convocazione dei deferiti Matteo PREZIOSI,<br />

Michele DAL CIN, PAGLIARA e BORGOBELLO, sulle quali ha provv<strong>ed</strong>uto con<br />

l’or<strong>di</strong>nanza n. 1, <strong>di</strong> seguito integralmente riprodotta:<br />

“In or<strong>di</strong>ne alle questioni concernenti la nullità delle notificazioni dell’atto <strong>di</strong> convocazione<br />

sollevate dai <strong>di</strong>fensori dei deferiti Matteo PREZIOSI, Massimo BORGOBELLO, Giuseppe<br />

PAGLIARA e Michele DAL CIN, la Commissione premesso<br />

- che la Commissione ritiene <strong>di</strong> attenersi al principio secondo cui l’atto che ha raggiunto il<br />

proprio scopo non può ritenersi invalido anche se posto in essere in violazione <strong>di</strong> norme<br />

proce<strong>di</strong>mentali (C.A.F. 7.8.9./9/2004, C.U. 7/C),<br />

rilevato<br />

- che i deferiti Massimo BORGOBELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN hanno<br />

esercitato il proprio <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa me<strong>di</strong>ante l’invio, nei termini previsti, <strong>di</strong> memoria<br />

<strong>di</strong>fensiva, attività che assorbe in sé ogni questione attinente alla ritualità della<br />

convocazione, tanto più che in tale memoria (la quale implica, a tutta evidenza, la<br />

effettiva conoscenza del proce<strong>di</strong>mento) non è stata sollevata nessuna eccezione sul punto;<br />

- che per contro quanto a Matteo PREZIOSI, l’atto <strong>di</strong> convocazione - a cui non è seguita<br />

nessuna attività <strong>di</strong>fensionale - è stato inviato a mezzo del servizio postale al domicilio<br />

eletto in M<strong>ed</strong>a, ma è stato ricevuto oltre il termine previsto dall’art. 37, comma 2, C.G.S.,<br />

né potendo assumere rilevanza il fatto che altra copia sia stata inviata, a mezzo fax in data<br />

17.7.2005, presso la s<strong>ed</strong>e della Società GENOA, luogo che, nel caso <strong>di</strong> specie, non<br />

sod<strong>di</strong>sfa i requisiti <strong>di</strong> rito; né, per le m<strong>ed</strong>esime ragioni, può riconoscersi efficacia alla<br />

“consegna” effettuata nella m<strong>ed</strong>esima data, presso gli uffici della LNP, a persona<br />

“incaricata”;<br />

P.Q.M.<br />

1) rigetta le eccezioni sollevate dai deferiti Massimo BORGOBELLO, Giuseppe<br />

PAGLIARA e Michele DAL CIN;<br />

2) <strong>di</strong>chiara la nullità della notifica dell’atto <strong>di</strong> convocazione nei confronti <strong>di</strong> Matteo<br />

PREZIOSI e <strong>di</strong>spone la separazione della relativa posizione.”<br />

In seguito, la Commissione ha esaminato le richieste pregiu<strong>di</strong>ziali e preliminari, sollevate<br />

nelle memorie e in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> <strong>di</strong>battimento.<br />

Dopo ampia <strong>di</strong>scussione, al termine della quale la Procura F<strong>ed</strong>erale ha chiesto il rigetto delle<br />

richieste e delle eccezioni proposte dai deferiti, la Commissione ha provv<strong>ed</strong>uto con<br />

l’or<strong>di</strong>nanza n. 2, <strong>di</strong> seguito integralmente riprodotta:<br />

“In or<strong>di</strong>ne alle richieste, alle eccezioni <strong>ed</strong> alle questioni pregiu<strong>di</strong>ziali e preliminari sollevate<br />

dai deferiti la Commissione osserva quanto segue:<br />

a) quanto alla richiesta <strong>di</strong> revoca della Or<strong>di</strong>nanza n. 1, nella parte concernente la<br />

separazione della posizione processuale <strong>di</strong> Matteo PREZIOSI, nessuna violazione<br />

sussiste rispetto alla tutela delle esigenze <strong>di</strong>fensive <strong>ed</strong> alla integrità del contrad<strong>di</strong>ttorio,<br />

in quanto la posizione concorsuale ascritta allo stesso non implica la necessaria<br />

contestualità della relativa fase <strong>di</strong>battimentale, ferma restando la facoltà delle parti <strong>di</strong><br />

chi<strong>ed</strong>erne l’au<strong>di</strong>zione, ove ritenuta rilevante e pertinente;<br />

b) con provve<strong>di</strong>mento del Presidente F<strong>ed</strong>erale del 14/7/2005, C.U. n. 6/A, adottato ai sensi<br />

dell’art. 16, comma 6, delle N.O.I.F. è stata <strong>di</strong>sposta la revoca della affiliazione della<br />

ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L. Ne deriva che tale Società non essendo<br />

più soggetto dell’or<strong>di</strong>namento f<strong>ed</strong>erale non può essere chiamata a rispondere dei propri<br />

comportamenti <strong>di</strong>nnanzi agli Organi della giustizia sportiva;<br />

141


c) la Società TREVISO risulta portatrice <strong>di</strong> interessi in<strong>di</strong>retti per ragioni <strong>di</strong> classifica, ai<br />

sensi dell’art. 37, comma 7, del C.G.S. Ne deriva che la sua partecipazione al<br />

<strong>di</strong>battimento è ammissibile;<br />

d) la legge n. 280/2003 stabilisce espressamente che i rapporti tra l’or<strong>di</strong>namento sportivo e<br />

l’or<strong>di</strong>namento statale sono regolati secondo il principio <strong>di</strong> autonomia, “salvi i casi <strong>di</strong><br />

rilevanza per l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co della Repubblica <strong>di</strong> situazioni giuri<strong>di</strong>che<br />

soggettive, connesse con l’or<strong>di</strong>namento sportivo” (art. 1, comma 2). In relazione a tale<br />

principio viene riservata all’or<strong>di</strong>namento sportivo la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> particolari questioni,<br />

quali quelle relative alla <strong>di</strong>sciplina dell’attività sportiva <strong>ed</strong> agonistica e i comportamenti<br />

<strong>di</strong>sciplinari e le relative sanzioni (art. 2). Tale autonomia degli Organi della giustizia<br />

sportiva consente <strong>di</strong> escludere ogni ipotesi <strong>di</strong> formale pregiu<strong>di</strong>zialità tra il proce<strong>di</strong>mento<br />

instaurato <strong>di</strong>nnanzi all’Autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria e quello promosso in s<strong>ed</strong>e sportiva.<br />

Infatti, l’art. 1 della legge n. 401/1989 prev<strong>ed</strong>e espressamente che, in ipotesi <strong>di</strong> frode<br />

sportiva, la m<strong>ed</strong>esima condotta possa essere valutata parallelamente, in quanto<br />

“l’esercizio dell’azione penale e la sentenza che definisce il relativo giu<strong>di</strong>zio non<br />

influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né su ogni altro provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> competenza degli organi sportivi” (comma 1) e “l’inizio del proce<strong>di</strong>mento non<br />

preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong>sciplinare sportivo” (comma 2). Ne deriva che non si ravvisano i presupposti per la<br />

sospensione del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, quale che ne sia la d<strong>ed</strong>otta finalità;<br />

e) nel caso <strong>di</strong> specie, non si riscontra alcuna violazione delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel<br />

d.lgs. n. 196/2003, sicchè non sussite la necessità <strong>di</strong> sospensione del proce<strong>di</strong>mento in<br />

attesa delle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e della Corte<br />

F<strong>ed</strong>erale;<br />

f) per quanto attiene alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche <strong>ed</strong><br />

ambientali eseguite nell’ambito del proce<strong>di</strong>mento penale avviato dalla Procura della<br />

Repubblica <strong>di</strong> Genova si rileva innanzitutto che il proce<strong>di</strong>mento per illecito sportivo<br />

(artt. 36 e segg. C.G.S.) è connotato da una accentuata specialità nell’ambito del più<br />

ampio genus <strong>di</strong>sciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla<br />

legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l’esclusione <strong>di</strong> ogni<br />

pregiu<strong>di</strong>zialità del proce<strong>di</strong>mento penale rispetto a quello <strong>di</strong>sciplinare sportivo (art. 2) e<br />

– per quanto più <strong>di</strong>rettamente rileva in questa s<strong>ed</strong>e – la stessa possibilità <strong>di</strong> attingere dal<br />

primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest’ottica, della<br />

loro assunzione in conformità dell’art. 268 c.p.p. Ed invero, nessuna limitazione<br />

all’utilizzo <strong>di</strong> un simile materiale processuale può derivare dal <strong>di</strong>sposto dell’art. 270<br />

c.p.p. richiamato dalle <strong>di</strong>fese dei deferiti, in quanto siffatta limitazione opera soltanto<br />

nell’ambito del processo penale ai sensi del relativo co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito, non essendo invece<br />

preclusa la utilizzazione <strong>di</strong> trascrizioni, legittimamente acquisite, in proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>versi<br />

da quello penale stesso, come è appunto quello <strong>di</strong>sciplinare. Questa interpretazione (già<br />

da tempo con<strong>di</strong>visa anche dal Garante perla protezione dei dati personali, come da<br />

provve<strong>di</strong>mento del 27/6/2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18) non viene smentita dal<br />

prec<strong>ed</strong>ente giurisprudenziale richiamato dalla <strong>di</strong>fesa del GENOA (Cass., Sez. Un. Civ.,<br />

n. 5895/1998), in quanto nella presente fattispecie opera il combinato <strong>di</strong>sposto degli<br />

articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 27 (<strong>ed</strong> eventualmente anche 21) del d.lgs.<br />

n. 196/2003.<br />

Tale articolato normativo, infatti, realizza una evidente <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> settore relativa alle<br />

fro<strong>di</strong> nelle competizioni sportive, configurando cioè una regola <strong>di</strong> carattere speciale che –<br />

per quanto qui rileva – legittima gli organi della <strong>di</strong>sciplina sportiva a richi<strong>ed</strong>ere (e,<br />

conseguentemente, ad utilizzare) copia degli atti del proce<strong>di</strong>mento penale ai sensi dell’art.<br />

116 c.p.p. Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali<br />

142


in ambito penale, dall’art. 270 c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del<br />

principio – contenuto in fonte legislativa <strong>di</strong> pari rango - secondo cui “ il trattamento <strong>di</strong><br />

dati giu<strong>di</strong>ziari da parte <strong>di</strong> privati o <strong>di</strong> soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato<br />

da espressa <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge”, quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della<br />

legge n. 401/1989. Si deve comunque rilevare che gli atti cosi acquisiti riguardano<br />

specificamente condotte e situazioni <strong>di</strong> cui al deferimento, non essendo state trasmesse<br />

trascrizioni <strong>di</strong> contenuto <strong>di</strong>verso o estraneo al presente proce<strong>di</strong>mento. Si osserva infine -<br />

per quanto può eventualmente rilevare in questa s<strong>ed</strong>e - che non dà luogo a inutilizzabilità<br />

dei risultati <strong>di</strong> intercettazioni eseguite in altri proce<strong>di</strong>menti, ai sensi dell’art. 270 c.p.p., il<br />

mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti <strong>di</strong><br />

intercettazione, atteso che tali inosservanze non rientrano tra quelle in<strong>di</strong>cate – con<br />

carattere <strong>di</strong> tassatività – dall’art. 271 c.p.p. (cosi Cass., Sez. I pen., 15.11.2002 n. 9245);<br />

g) quanto alla richiesta <strong>di</strong> inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali formulata dalla<br />

<strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> Massimiliano ESPOSITO, l’assunto è infondato, posto che l’incolpazione, pur<br />

a <strong>di</strong>verso titolo rispetto alle altre posizioni processuali, rileva nell’ambito <strong>di</strong> un unico<br />

proce<strong>di</strong>mento per illecito sportivo;<br />

h) quanto alle richieste <strong>di</strong> acquisizione delle copie autentiche degli atti del processo penale,<br />

ivi comprese le registrazioni, valgono le considerazioni espresse in prec<strong>ed</strong>enza, anche<br />

con riguardo alla loro genuinità;<br />

i) quanto a Francesco DAL CIN (al quale risulta che, in data 5.5.2005, sono stati conferiti,<br />

in qualità <strong>di</strong> amministratore delegato, i poteri <strong>di</strong> gestione dell’attività sportiva per la<br />

stagione 2004/05 e la rappresentanza della Società presso gli organi f<strong>ed</strong>erali sino al<br />

30/6/2005) e a Michele DAL CIN (che è stato <strong>di</strong>rigente sino alla data del fallimento<br />

della Società), i quali hanno comunque <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> non volersi sottrarre al giu<strong>di</strong>zio<br />

della Commissione, va riba<strong>di</strong>to il principio, costantemente affermato dalla C.A.F. (tra le<br />

altre, 16/1/1997, C.U. 16/C), secondo cui la giuris<strong>di</strong>zione degli Organi della giustizia<br />

sportiva non viene meno nei confronti <strong>di</strong> un soggetto non più tesserato della FIGC,<br />

rilevando lo status <strong>di</strong> tesserato al momento del fatto contestato;<br />

j) quanto a Giuseppe PAGLIARA, secondo l’orientamento della C.A.F. (da ultimo,<br />

7.8.9/9/2004, C.U. 7/C), i collaboratori delle società sono tenuti, in base all’art. 22,<br />

comma 1, e all’art. 27, comma 1, all’osservanza delle norme f<strong>ed</strong>erali, con la<br />

conseguenza che essi sono assoggettati alla giuris<strong>di</strong>zione degli Organi della giustizia<br />

sportiva;<br />

k) quanto alla richiesta <strong>di</strong> sospensione per incompletezza delle indagini, ogni decisione<br />

viene rinviata all’esito del <strong>di</strong>battimento;<br />

l) quanto alla richiesta <strong>di</strong> assistenza da parte <strong>di</strong> un interprete formulata dalla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong><br />

Martin LEJSAL, non risulta accoglibile, tenuto conto che nessuna particolare <strong>di</strong>fficoltà<br />

<strong>di</strong> comprensione e <strong>di</strong> eloquio è emersa in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni rese innanzi all’Ufficio<br />

Indagini;<br />

m) quanto alla eccepita genericità del capo <strong>di</strong> incolpazione formulata dalla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> Martin<br />

LEJSAL, la condotta ascritta allo stesso risulta dettagliatamente enucleata nei suoi<br />

elementi costitutivi;<br />

P.Q.M.<br />

1) <strong>di</strong>chiara il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione nei confronti della ASSOCIAZIONE CALCIO<br />

VENEZIA 1907 S.R.L.;<br />

2) <strong>di</strong>chiara ammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 7, la partecipazione al <strong>di</strong>battimento<br />

della Società TREVISO;<br />

3) <strong>di</strong>chiara la propria giuris<strong>di</strong>zione nei confronti <strong>di</strong> Francesco DAL CIN, Michele DAL<br />

CIN e Giuseppe PAGLIARA;<br />

143


4) riserva ogni decisione in or<strong>di</strong>ne alla richiesta <strong>di</strong> sospensione per incompletezza delle<br />

indagini;<br />

5) respinge tutte le altre richieste, eccezioni e questioni pregiu<strong>di</strong>ziali e preliminari proposte<br />

dai deferiti”.<br />

La Commissione ha quin<strong>di</strong> esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha<br />

provv<strong>ed</strong>uto con l’or<strong>di</strong>nanza n. 3, <strong>di</strong> seguito integralmente riprodotta:<br />

“In or<strong>di</strong>ne alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti la Commissione <strong>di</strong>spone quanto<br />

segue:<br />

1) ammette tutta la produzione documentale, ad eccezione della lettera dell’avv. Marta<br />

Valentini in data 12/7/2005 prodotta dalla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> Massimo BORGOBELLO, in quanto<br />

inconferente;<br />

2) ammette la seguenti prove testimoniali:<br />

- quanto ai deferiti Enrico PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA e Società<br />

GENOACRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.: capitoli da 8 a 12, teste<br />

Alessandro Moggi;<br />

- quanto al deferito Massimo BORGOBELLO: capitoli A e B, teste Leonardo Grosso;<br />

3) <strong>di</strong>chiara inammissibili i capitoli K, L, M proposti dal deferito Massimo BORGOBELLO;<br />

4) rinvia ogni decisione sulle altre istanze istruttorie all’esito del <strong>di</strong>battimento.”<br />

A questo punto, i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, BORGOBELLO e GENOA<br />

hanno <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> rinunciare alla au<strong>di</strong>zione dei testi ammessi.<br />

Sono stati poi ascoltati i deferiti LEJSAL, Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e<br />

Francesco DAL CIN.<br />

Al termine dell’au<strong>di</strong>zione dei deferiti, la Commissione, sciogliendo la<br />

riserva <strong>di</strong> cui alla or<strong>di</strong>nanza n. 3, ha <strong>di</strong>chiarato chiusa l’istruttoria<br />

<strong>di</strong>battimentale e invitato le parti a concludere.<br />

4) Le richieste della Procura F<strong>ed</strong>erale e dei deferiti<br />

Al termine della <strong>di</strong>scussione, la Procura F<strong>ed</strong>erale ha chiesto la<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti<br />

sanzioni:<br />

- per Enrico PREZIOSI: inibizione per 4 anni;<br />

- per Stefano CAPOZUCCA: inibizione per 3 anni e 1 mese;<br />

- per la Società GENOA: in caso <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong>retta, in via principale, retrocessione<br />

all’ultimo posto in classifica del campionato <strong>di</strong> serie B e, in subor<strong>di</strong>ne, esclusione dal<br />

campionato <strong>di</strong> serie A con assegnazione da parte del Consiglio F<strong>ed</strong>erale ad uno dei<br />

campionati <strong>di</strong> categoria inferiore; in caso <strong>di</strong> responsabilità oggettiva, penalizzazione <strong>di</strong><br />

punti in classifica ovvero retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato <strong>di</strong><br />

serie B ovvero esclusione dal campionato <strong>di</strong> serie A con assegnazione da Parte del<br />

Consiglio F<strong>ed</strong>erale ad uno dei campionati <strong>di</strong> categoria inferiore;<br />

- per Francesco DAL CIN: inibizione per 4 anni;<br />

- per Michele DAL CIN: inibizione per 3 anni e 1 mese;<br />

- per Giuseppe PAGLIARA: inibizione per 3 anni e 1 mese;<br />

- per Massimo BORGOBELLO: squalifica per 3 anni e 1 mese;<br />

- per Martin LEJSAL: squalifica per 1 anno;<br />

- per Massimiliano ESPOSITO: squalifica per 6 mesi;<br />

- per Roberto CRAVERO: inibizione per 6 mesi.<br />

Il <strong>di</strong>fensore del TREVISO si è rimesso alle decisioni della Commissione.<br />

Le <strong>di</strong>fese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti<br />

contestati, ribadendo la richiesta <strong>di</strong> un supplemento <strong>di</strong> istruttoria.<br />

PAGLIARA ha reso spontanee <strong>di</strong>chiarazioni, affermando la propria innocenza.<br />

Al termine, la Commissione si è riunita in camera <strong>di</strong> consiglio per<br />

deliberare.<br />

144


5) I motivi della decisione<br />

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.<br />

5.1. L’elemento paradossale emerso in questo proce<strong>di</strong>mento - esplicitato con franchezza da<br />

Enrico PREZIOSI non meno che da Francesco DAL CIN e che ha costituito il crinale lungo il<br />

quale si è sviluppata in particolare la linea <strong>di</strong>fensiva dei deferiti facenti capo al GENOA - è<br />

rappresentato dalla circostanza che si è dato, e si dà, per scontato e per accettato il fatto che<br />

una squadra, giunta a fine campionato senza particolari stimoli <strong>di</strong> classifica o <strong>di</strong> necessità <strong>di</strong><br />

risultato, debba - ove impegnata in una gara con un avversario che invece sia spinto da tali<br />

stimoli o necessità - mantenere un comportamento <strong>di</strong> giuoco <strong>ed</strong> un atteggiamento “allineati”<br />

alle aspettative dell’avversario stesso.<br />

In quest’ottica - palesemente incompatibile con i principi <strong>di</strong> lealtà,<br />

correttezza e probità ai quali l’or<strong>di</strong>namento sportivo non può ab<strong>di</strong>care,<br />

pena la sua irrime<strong>di</strong>abile caduta <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>bilità e financo la sua stessa<br />

sopravvivenza - viene dunque considerata essere condotta del tutto normale<br />

e adeguata al caso (una sorta <strong>di</strong> “legittima <strong>di</strong>fesa” preventiva) quella con<br />

cui, <strong>di</strong> fronte al timore che il proprio antagonista in classifica (nel caso<br />

<strong>di</strong> specie il TORINO) possa essersi attivato promettendo un premio a vincere<br />

al proprio avversario nella gara successiva (nel caso <strong>di</strong> specie il<br />

VENEZIA), si “reagisce” ponendo concretamente in essere atti <strong>di</strong>retti ad<br />

assicurarsi il placido e non bellicoso atteggiamento <strong>di</strong> quest’ultimo, cioè<br />

a ripristinarne il suo fisiologico e “doveroso” <strong>di</strong>stacco agonistico.<br />

È una logica, questa, che - anche a voler tacere ogni considerazione<br />

correlata alla purtroppo desueta attenzione regolamentare che impone a<br />

tutti i tesserati <strong>di</strong> provv<strong>ed</strong>ere alla leale e tempestiva denuncia <strong>di</strong> ogni<br />

illecito sportivo (reale o presunto che sia) <strong>di</strong> cui egli viene a conoscenza<br />

(art. 6, comma 7, C.G.S.) - svuota <strong>di</strong> significato l’essenza stessa della<br />

competizione sportiva, in quanto <strong>di</strong> fronte all’inattesa motivazione<br />

agonistica dell’avversario (motivazione che in realtà non dovrebbe mai<br />

essere “inattesa”) l’unica autentica reazione (altro che legittima <strong>di</strong>fesa<br />

…) deve essere semplicemente quella <strong>di</strong> dare il massimo e sconfiggere sul<br />

campo l’avversario, a prescindere dalle “sospette” motivazioni da cui<br />

quest’ultimo possa essere animato per impegnarsi al meglio nella gara.<br />

È evidente, dunque, che nessuna legittimazione può essere data nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento<br />

sportivo - tanto meno nella valutazione <strong>di</strong> un illecito <strong>di</strong>sciplinare – al concetto secondo cui un<br />

tesserato (e, per <strong>di</strong> più, un <strong>di</strong>rigente al massimo livello societario) possa fornire ad un altro<br />

tesserato la “garanzia” che il comportamento della propria squadra nella gara tra le rispettive<br />

formazioni sarà “normale”, intendendosi la normalità (nella migliore delle ipotesi) in quella<br />

accezione <strong>di</strong> “non particolare intensità agonistica” che - come rilevato - è assolutamente<br />

incompatibile con i già richiamati principi <strong>di</strong> lealtà, correttezza e probità.<br />

L’unica e legittima forma <strong>di</strong> garanzia (sembra paradossale doverlo<br />

sottolineare) è rappresentata dal pieno rispetto dalle norme<br />

comportamentali a cui debbono attenersi tutti i tesserati, a cominciare<br />

proprio dai <strong>di</strong>rigenti: dovendosi cioè stigmatizzare - al <strong>di</strong> là della<br />

spontaneità e della vivacità con cui alcuni dei deferiti hanno espresso il<br />

proprio pensiero - l’assunto secondo cui “se la squadra senza troppe<br />

motivazioni gioca con eccessivo impeto contro quella che deve solo vincere<br />

quello è illecito sportivo” (cfr. <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> Francesco DAL CIN nel<br />

<strong>di</strong>battimento), assunto che inaccettabilmente presuppone la “normalità” <strong>di</strong><br />

un ridotto impegno <strong>ed</strong> implica la conseguente patologia rappresentata dalla<br />

necessità <strong>di</strong> “vigilare” perché tale normalità sia rispettata e l’amico<br />

<strong>di</strong>rigente della squadra avversaria sia “garantito” e “tranquillizzato”.<br />

Ad avviso della Commissione, le pr<strong>ed</strong>ette considerazioni preliminari valgono<br />

a evidenziare l’intrinseca gravità dei fatti e le aberranti conseguenze a<br />

cui conduce quel modo <strong>di</strong> concepire la competizione sportiva <strong>ed</strong> i rapporti<br />

tra le società partecipanti ai campionati e tra tesserati, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni<br />

145


valutazione in or<strong>di</strong>ne alla intensità dell’elemento psicologico che ha<br />

connotato l’agire dei singoli deferiti, alla condotta preesistente,<br />

simultanea e successiva all’illecito, <strong>ed</strong> alle motivazioni che lo hanno<br />

ispirato.<br />

Nel contempo - sempre in termini anticipativi <strong>di</strong> quelle che saranno le valutazioni in or<strong>di</strong>ne al<br />

trattamento sanzionatorio della vicenda in esame – va sottolineato il fatto che anche in questa<br />

vicenda è emerso il clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati e tra i<br />

tesserati m<strong>ed</strong>esimi <strong>ed</strong> il “sottobosco” dei vari pseudoappassionati, come è <strong>di</strong>mostrato, da un<br />

lato, dalla parziale ritrattazione in cui il calciatore LEJSAL si è spinto in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong>battimentale<br />

dopo le leali <strong>di</strong>chiarazioni rese ai collaboratori dell’Ufficio Indagini (<strong>di</strong>chiarazioni alla cui<br />

verbalizzazione - giova precisarlo - erano presenti due <strong>di</strong>fensori, i quali hanno sottoscritto<br />

l’atto senza sollevare alcuna riserva); dall’altro, dall’oscuro atteggiamento processuale tenuto<br />

da PAGLIARA, presentatosi in u<strong>di</strong>enza - quando già era in corso la <strong>di</strong>scussione - per<br />

rilasciare brevi “<strong>di</strong>chiarazioni spontanee”, peraltro <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità pari a zero, e per poi<br />

rifiutarsi, allontanandosi, <strong>di</strong> rispondere alle domande <strong>di</strong> chiarimento che la Commissione<br />

avrebbe voluto rivolgergli.<br />

Ciò premesso, va ricordato che l’illecito sportivo delineato dall’art. 6,<br />

comma 1, C.G.S. si connota quale fattispecie <strong>di</strong>sciplinare “a consumazione<br />

anticipata” <strong>ed</strong> “a condotta libera”, nel senso che esso si consuma in base<br />

al mero compimento, con qualsiasi mezzo, <strong>di</strong> “atti <strong>di</strong>retti ad alterare lo<br />

svolgimento o il risultato <strong>di</strong> una gara ovvero ad assicurare a chiunque un<br />

vantaggio in classifica”: alterazione e raggiungimento <strong>di</strong> un vantaggio che<br />

sono già insiti nel fatto che Enrico PREZIOSI e Francesco DAL CIN si siano<br />

accordati <strong>ed</strong> attivati al fine <strong>di</strong> “normalizzare” le prestazioni sportive<br />

della squadra del VENEZIA, onde assicurarsi che l’esito della gara (e,<br />

conseguentemente, le sorti del Campionato <strong>di</strong> serie B) fosse quello “che<br />

doveva essere”: vittoria del GENOA, sconfitta del VENEZIA.<br />

Su questa situazione - che già <strong>di</strong> per sé viene a configurare il fatto <strong>di</strong><br />

illecito sportivo – si innesta, in termini che aggravano e connotano <strong>di</strong><br />

particolare ulteriore illiceità le condotte in esame, la vicenda relativa<br />

alla dazione <strong>di</strong> denaro da parte <strong>di</strong> Enrico PREZIOSI e dei suoi collaboratori<br />

a PAGLIARA, nuovo general manager del VENEZIA, vicenda che i deferiti hanno<br />

(peraltro vanamente) cercato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssimulare quale autonomo momento<br />

esecutivo della sottostante pattuizione per la cessione al GENOA del<br />

calciatore Maldonado. Infatti, a prescindere dal rilievo che tale cessione<br />

si appalesa - come si evidenzierà - come un mero artifizio volto a<br />

mascherare l’intrinseca illiceità degli accor<strong>di</strong> intercorsi tra GENOA e<br />

VENEZIA (quali che siano stati i soggetti che hanno agito per<br />

quest’ultima), si deve ritenere, in linea generale, che una pur<br />

eventualmente lecita (trattativa <strong>di</strong>) cessione si traduce necessariamente in<br />

illecito sportivo ove essa venga assunta – nell’inten<strong>di</strong>mento dei contraenti<br />

- quale componente sinallagmatica da inserirsi nel più ampio contesto <strong>di</strong><br />

“normalizzazione” della gara e del suo risultato.<br />

5.2. Alla luce delle risultanze <strong>di</strong>battimentali, la tesi <strong>di</strong>fensiva si risolve sostanzialmente nella<br />

lecita causale della dazione della somma <strong>di</strong> euro 250.000, avvenuta nelle circostanze <strong>di</strong> tempo<br />

e <strong>di</strong> luogo sopra evidenziate.<br />

Ad avviso della Commissione, tale tesi deve ritenersi del tutto<br />

inatten<strong>di</strong>bile per un coacervo <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zioni e illogicità che la<br />

inficiano.<br />

Infatti, è del tutto incongruente:<br />

- che la consegna del denaro, <strong>di</strong>sposta da Enrico PREZIOSI asseritamene in<br />

considerazione delle gravi <strong>di</strong>fficoltà economiche in cui versava il VENEZIA quale<br />

anticipazione del pagamento <strong>di</strong> quanto dovuto per l’acquisto del calciatore Maldonado,<br />

sia stata prec<strong>ed</strong>uta da una serie <strong>di</strong> telefonate <strong>di</strong> PAGLIARA ad Enrico PREZIOSI, a<br />

Matteo PREZIOSI e a CAPOZUCCA, dai toni pressanti <strong>ed</strong> esplicitamente rivelatorie del<br />

comune illecito perpetrato (“se no li faccio tornare in B <strong>di</strong>rettamente”);<br />

146


- che soltanto l’euforia per la vittoria abbia potuto giustificare un cosi ra<strong>di</strong>cale mutamento<br />

<strong>di</strong> quell’atteggiamento <strong>di</strong> chiusura manifestato un paio <strong>di</strong> giorni prima da Enrico<br />

PREZIOSI nei confronti dei richi<strong>ed</strong>enti, soprattutto se si considera che Francesco DAL<br />

CIN lo aveva consigliato <strong>di</strong> non assecondarli (“non fare nulla prima <strong>di</strong> parlare con lui”);<br />

- che la dazione della somma <strong>di</strong> euro 250.000 non sia stata accompagnata dal rilascio <strong>di</strong><br />

alcuna idonea ricevuta;<br />

- che la dazione <strong>di</strong> tale ingente somma a titolo <strong>di</strong> anticipo non sia stata accompagnata dalla<br />

concreta e <strong>di</strong>mostrata restituzione dell’assegno <strong>di</strong> euro 450.000 rilasciato a garanzia o,<br />

quantomeno, dal rilascio <strong>di</strong> un assegno <strong>di</strong> importo corrispondente al conguaglio da<br />

onorare;<br />

- che tale dazione <strong>di</strong> denaro in contanti, non corr<strong>ed</strong>ata da adeguato riscontro documentale,<br />

abbia avuto per beneficiari persone (PAGLIARA e Gallo) nei confronti delle quali<br />

Enrico PREZIOSI nutriva profonda <strong>di</strong>sistima tanto da affermare al <strong>di</strong>battimento che con<br />

quei due non avrebbe mai fatto un affare, perché li riteneva inaffidabili per un fatto <strong>di</strong><br />

sensibilità “a pelle”;<br />

- che <strong>di</strong> tale assegno non sia stata rinvenuta alcuna traccia (come risulta dalla relazione<br />

dell’Ufficio Indagini);<br />

- che sia Enrico PREZIOSI, sia CAPOZUCCA si siano totalmente <strong>di</strong>sinteressati della<br />

sorte dell’assegno;<br />

- che PAGLIARA, il quale materialmente aveva acquisito l’assegno, non sia stato in grado<br />

<strong>di</strong> (o non abbia voluto) <strong>di</strong>re che fine abbia fatto, tentando maldestramente, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>chiarazioni rese nel corso del <strong>di</strong>battimento, <strong>di</strong> “collocarlo nelle casse” del VENEZIA,<br />

rifiutandosi <strong>di</strong> fornire ulteriori chiarimenti e interrompendosi in modo brusco;<br />

- che al momento del sequestro PAGLIARA non abbia <strong>di</strong>chiarato che la somma<br />

sequestrata non costituiva altro che un legittimo corrispettivo della compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un<br />

calciatore - censurabile per profili rilevanti soltanto in s<strong>ed</strong>e sportiva e non certo rilevanti<br />

per gli Organi <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria - mentre affermava che era denaro proprio e lo<br />

riba<strong>di</strong>va anche nel corso <strong>di</strong> una telefonata con Matteo PREZIOSI;<br />

- che, anche tralasciando le palesi contrad<strong>di</strong>zioni riscontrabili tra le versioni rese da Enrico<br />

PREZIOSI e dai suoi collaboratori Bignone, Nicora e Scapini circa le modalità <strong>di</strong><br />

<strong>raccolta</strong> della somma in questione (cosi come ben evidenziato e ricostruito nella<br />

relazione dell’Ufficio Indagini), nella conversazione telefonica intercorsa,<br />

nell’imme<strong>di</strong>atezza del sequestro, tra Francesco DAL CIN e PAGLIARA il prezzo<br />

pattuito per la cessione <strong>di</strong> Maldonado venga in<strong>di</strong>cato nel maggiore ammontare <strong>di</strong> euro<br />

700.000 rispetto a quello <strong>di</strong> euro 450.000 in<strong>di</strong>cato nel contratto preliminare <strong>di</strong> cessione e<br />

più volte riba<strong>di</strong>to (ammontare “stranamente” corrispondente alla somma <strong>di</strong> euro 250.000<br />

<strong>di</strong> cui al contante sequestrato con euro 450.000 <strong>di</strong> cui al contratto preliminare e portato<br />

nell’assegno);<br />

- che, nel periodo imme<strong>di</strong>atamente successivo al sequestro, Matteo PREZIOSI, Francesco<br />

DAL CIN e PAGLIARA abbiano <strong>di</strong>ssertato con smaccata finalità <strong>di</strong> inquinamento<br />

probatorio sulle <strong>di</strong>verse possibili versioni da fornire agli inquirenti circa l’origine della<br />

somma sequestrata, quando l’asserita finalità della consegna del denaro avrebbe dovuto<br />

costituire la più naturale giustificazione;<br />

- che nel corso delle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra i protagonisti della<br />

vicenda nei giorni antec<strong>ed</strong>enti il sequestro del denaro non è mai stato fatto riferimento al<br />

calciatore Maldonado quale oggetto <strong>di</strong> una trattativa in corso, mentre nel periodo<br />

successivo al sequestro si fa sistematicamente riferimento all’accordo <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> tale<br />

calciatore (e pare inverosimile che l’interessato e il suo procura tore non ne fossero<br />

neppure a conoscenza, come confermato da Vagheggi, procuratore del calciatore).<br />

Per le considerazioni suddette la Commissione ritiene che la dazione <strong>di</strong><br />

denaro <strong>di</strong> cui trattasi non possa essere imputabile al parziale pagamento<br />

147


del prezzo pattuito per l’acquisto del calciatore Maldonado, su cui – come<br />

rilevato – si fonda nella sostanza ogni argomentazione <strong>di</strong>fensiva.<br />

Al contrario, l’effettiva causale della dazione <strong>di</strong> cui trattasi non può che evincersi da una serie<br />

<strong>di</strong> circostanze pacificamente riscontrate:<br />

- nei giorni antec<strong>ed</strong>enti la gara, nella <strong>di</strong>rigenza del GENOA era maturato<br />

il sospetto che il TORINO, <strong>di</strong>retta concorrente per l’imme<strong>di</strong>ata<br />

promozione in serie A, stesse ponendo in essere sollecitazioni <strong>di</strong>rette<br />

ad incentivare il VENEZIA; in estrema sintesi, questo convincimento si<br />

fondava su tre <strong>di</strong>versi elementi: il prec<strong>ed</strong>ente comportamento agonistico<br />

del Piacenza, quanto riferito dal CRAVERO al CAPOZUCCA (“la macchina del<br />

TORINO <strong>di</strong>retta in laguna”) e quanto specificato da una fonte non<br />

in<strong>di</strong>viduata (premio a vincere <strong>di</strong> euro 150.000 offerto al VENEZIA tramite<br />

Padovano e Borrello, oggetto del colloquio intercorso tra il Presidente<br />

del TORINO Romero <strong>ed</strong> Enrico PREZIOSI, come riferito dal primo<br />

all’Ufficio Indagini e dal secondo in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong>battimentale);<br />

- tale clima <strong>di</strong> sospetto aveva indotto Enrico PREZIOSI ad attivare<br />

CAPOZUCCA per verificare la fondatezza delle “voci ricorrenti” e, anche<br />

e soprattutto, ad attivarsi personalmente onde determinare la <strong>di</strong>rigenza<br />

del TORINO a desistere da ogni eventuale iniziativa antiregolamentare e<br />

quella del VENEZIA a fornire “idonee garanzie” per attenersi ad un<br />

comportamento “normale”;<br />

- se il contatto con la <strong>di</strong>rigenza del TORINO si era esaurito nel colloquio con il Presidente<br />

Romero, ben più ampia incisività <strong>ed</strong> insistenza assunsero gli interventi nei confronti della<br />

<strong>di</strong>rigenza del VENEZIA, in virtù degli stretti rapporti, anche <strong>di</strong> amicizia e <strong>di</strong> fiducia, con<br />

Francesco DAL CIN, al quale <strong>di</strong> fatto Enrico PREZIOSI attribuiva la concreta capacità e<br />

possibilità - al <strong>di</strong> là della sua veste formale mutata a seguito della acquisizione della<br />

Società da parte <strong>di</strong> Gallo - <strong>di</strong> incidere sul comportamento della squadra e dei singoli<br />

calciatori;<br />

- il ruolo e l’atteggiamento assunto da Francesco DAL CIN nei confronti <strong>di</strong> Enrico<br />

PREZIOSI è stato quello del “garante”, come esplicitamente richiesto dal secondo <strong>ed</strong><br />

accettato (oltre che effettivamente esercitato e riven<strong>di</strong>cato) dal primo, anche tramite<br />

l’attività del figlio Michele DAL CIN;<br />

- dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, <strong>di</strong> contenuto grave,preciso e<br />

concordante, e dalle <strong>di</strong>chiarazioni degli stessi protagonisti emerge la concretezza e<br />

l’effettività del ruolo svolto da Francesco DAL CIN. Tale ruolo si è estrinsecato, tra l’altro,<br />

nel tenere costantemente monitorata la situazione; nell’intervenire <strong>di</strong>rettamente ove<br />

necessario per neutralizzare qualsiasi eventuale turbativa; nell’essere l’interlocutore unico<br />

nei confronti dei calciatori del VENEZIA sui quali la nuova <strong>di</strong>rigenza (soprattutto Gallo e<br />

PAGLIARA) esercitava minore influenza; nel suggerire a Enrico PREZIOSI<br />

l’atteggiamento e la strategia da adottare in concreto nei rapporti con PAGLIARA e Gallo<br />

(“non pagare finchè ci sono io”); nell’assicurare un controllo <strong>di</strong>retto sul comportamento dei<br />

calciatori del VENEZIA anche attraverso il figlio Michele DAL CIN persino durante la<br />

gara; nell’intervenire in tempo reale durante lo svolgimento della gara, alla quale assisteva<br />

davanti alla televisione, chiamando Paglioni, procuratore del calciatore Vicente, per il<br />

sorprendente <strong>ed</strong> inatteso ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> quest’ultimo, concretizzatosi “ad<strong>di</strong>rittura” nella<br />

realizzazione <strong>di</strong> un goal, evento incompatibile con la “normalità” garantita; nel suggerire le<br />

strategie <strong>di</strong>fensive successivamente al sequestro, in<strong>di</strong>cando come più praticabile “quella <strong>di</strong><br />

Maldonado”; nel rappresentare la ben <strong>di</strong>versa valenza <strong>di</strong> manipolazione <strong>di</strong>fensiva che<br />

avrebbe avuto l’utilizzare come schermo <strong>di</strong> copertura il riferimento ad un contratto relativo<br />

ad un calciatore <strong>di</strong> valore <strong>di</strong> mercato notevolmente inferiore a quello <strong>di</strong> Maldonado;<br />

- dal colloquio tra i calciatori LEJSAL e BORGOBELLO (nel corso del quale i due<br />

affermano che “si sono messi d’accordo tra le due società”, “anche Michele lo ha detto”,<br />

“ci sono sol<strong>di</strong> in ballo, ma non si sa chi li prende”, “li prende la Società”, “Lulù ha detto<br />

che devono perdere 3-0”, “c’è un vecchio accordo”) emerge la chiara consapevolezza che<br />

148


era stata raggiunta una intesa, che la partita si doveva perdere e che, proprio per questo,<br />

nessuno voleva scendere in campo;<br />

- l’esito dell’incontro a Milano tra Enrico PREZIOSI, PAGLIARA e i nuovi <strong>di</strong>rigenti del<br />

VENEZIA, già <strong>di</strong> per se stesso anomalo perché svoltosi quarantotto ore prima della gara,<br />

per quanto riferito in termini criptici e gergali dai protagonisti, aveva consentito a Enrico<br />

PREZIOSI <strong>di</strong> affermare che “è tutto a posto”, manifestando in tal modo l’attenuarsi <strong>di</strong><br />

uno stato <strong>di</strong> ansia e <strong>di</strong> preoccupazione, riba<strong>di</strong>to dalle rassicuranti parole <strong>di</strong> Francesco<br />

DAL CIN (“stai tranquillo è tutto OK; meglio <strong>di</strong> cosi non potevamo fare”); non a caso,<br />

del resto, identico stato d’animo Enrico PREZIOSI ha comunicato alla propria consorte<br />

(“anche se è tutto tranquillo, sono in apprensione per la partita”);<br />

- la contestualità tra la conclusione della gara (terminata con il risultato prefigurato) e le<br />

rassicurazioni fornite da Enrico PREZIOSI (cfr. <strong>di</strong>chiarazioni nel <strong>di</strong>battimento) al<br />

PAGLIARA della consegna del denaro entro brevissimo tempo è sintomatica della<br />

correlazione tra risultato della gara e <strong>di</strong>sponibilità all’adempimento, puntualmente<br />

verificatosi il marte<strong>di</strong> successivo.<br />

Sulla base <strong>di</strong> tali circostanze, singolarmente considerate nella loro specifica significanza,<br />

nonché unitariamente valutate nel loro complessivo intersecarsi, la Commissione ritiene che<br />

la dazione <strong>di</strong> denaro configuri una concreta captatio benevolentiae nei confronti dei <strong>di</strong>rigenti<br />

del VENEZIA, non soltanto affinché costoro rifiutassero qualsiasi premio a vincere contro il<br />

GENOA, ma anche perché garantissero il tanto atteso risultato a favore del GENOA.<br />

In tale ottica ogni approfon<strong>di</strong>mento circa l’effettività (ovvero la simulazione) <strong>di</strong> una<br />

contestuale trattativa avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Maldonado è del tutto<br />

irrilevante.<br />

Parimenti del tutto irrilevante ai fini della presente decisione risulta ogni eventuale e ulteriore<br />

approfon<strong>di</strong>mento in or<strong>di</strong>ne ai rapporti effettivamente intercorsi tra TORINO e VENEZIA,<br />

stante l’assoluta ininfluenza che tali rapporti presentano rispetto alla valutazione della<br />

responsabilità degli o<strong>di</strong>erni deferiti.<br />

5.3. Dalla accertata sussistenza degli estremi dell’illecito sportivo deriva la responsabilità<br />

dei singoli deferiti che va puntualizzata nei seguenti termini.<br />

Per quanto attiene a Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN e PAGLIARA è<br />

<strong>di</strong> solare evidenza il loro rispettivo apporto causale alla realizzazione dell’illecito: essi, seppur<br />

in termini e con modalità <strong>di</strong>fferenti, correlati al loro <strong>di</strong>verso ruolo, vi hanno<br />

inequivocabilmente preso parte, in modo <strong>di</strong>retto, operativo e concorsuale, sia nella fase<br />

ideativa, sia in quella esecutiva, sia in quella successiva come emerge dalla ricostruzione dei<br />

fatti prec<strong>ed</strong>entemente esposti. Se, infatti, <strong>di</strong> Enrico PREZIOSI e <strong>di</strong> Francesco DAL CIN si è<br />

<strong>di</strong>ffusamente descritto il reciproco interagire, frutto <strong>di</strong> concorde intento illecito innestatosi su<br />

pregresso e ra<strong>di</strong>cato rapporto <strong>di</strong> amicizia, non <strong>di</strong> meno <strong>di</strong> CAPOZUCCA e <strong>di</strong> PAGLIARA<br />

deve essere sottolineato l’apporto coessenziale alle loro funzioni <strong>di</strong>rigenziali <strong>ed</strong> alla loro<br />

partecipazione operativa in quasi tutti i segmenti dell’azione illecita. Infatti, Enrico<br />

PREZIOSI ha promosso l’accordo finalizzato a “normalizzare” il risultato della gara;<br />

Francesco DAL CIN, senza alcuna esitazione, ha fornito la propria <strong>di</strong>sponibilità per il<br />

conseguimento <strong>di</strong> tale finalità; CAPOZUCCA e PAGLIARA sono intervenuti sin dal primo<br />

momento nell’evolversi dei contatti e nello sviluppo della vicenda, partecipando<br />

personalmente alla conclusiva dazione della somma <strong>di</strong> euro 250.000. Si aggiunga che è stato<br />

CAPOZUCCA a “muoversi” per accertarsi della con<strong>di</strong>zione dei calciatori del VENEZIA e<br />

della loro <strong>di</strong>sponibilità ad allinearsi alla logica <strong>di</strong> “normalizzazione” del risultato, cosi come<br />

PAGLIARA ha riscosso materialmente il denaro in contante.<br />

Anche Michele DAL CIN, pur non rivestendo una posizione apicale, ha avuto un ruolo<br />

determinante nella commissione dell’illecito, in quanto alter ego del padre Francesco DAL<br />

149


CIN (“è come se fossi io”), sia intrattenendo i rapporti con i calciatori del VENEZIA<br />

finalizzati a “normalizzare” la gara (come evidenziato nelle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> LEJSAL), sia<br />

presenziando alla stessa quale garante del suo svolgimento nei termini concordati.<br />

Per quanto riguarda LEJSAL la Commissione ritiene sussistente la<br />

responsabilità in considerazione delle ammissioni rese <strong>di</strong>nnanzi alla<br />

Autorità giu<strong>di</strong>ziaria e all’Ufficio Indagini (la cui valenza probatoria non<br />

è stata inficiata dalla successiva condotta <strong>di</strong>battimentale), ammissioni che<br />

- giova sottolineare - hanno offerto alla ricostruzione dei fatti e allo<br />

sviluppo delle indagini un contributo <strong>di</strong> rilievo in un clima - come già<br />

osservato - <strong>di</strong> evidente omertà. Infatti, LEJSAL ha consentito <strong>di</strong> rendere<br />

note condotte <strong>ed</strong> iniziative <strong>di</strong> altri tesserati altrimenti non agevolmente<br />

rilevabili, fornendo altresi una chiave <strong>di</strong> lettura degli elementi probatori<br />

acquisiti (intercettazioni telefoniche e ambientali). In particolare, egli<br />

ha riferito tre specifiche e significative circostanze: l’invito a giocare<br />

rivoltogli da PAGLIARA e da Michele DAL CIN non tanto per assicurare alla<br />

squadra la copertura <strong>di</strong> un ruolo decisivo, ma per non offrire all’Ufficio<br />

Indagini motivi <strong>di</strong> sospetto; le pressioni da parte del GENOA riferitegli<br />

dal PAGLIARA affinché non giocasse; l’intesa per essere sostituito ad un<br />

“segnale convenzionale” che ha determinato l’effettivo abbandono del<br />

terreno <strong>di</strong> giuoco, il che concretizza il suo apporto causale alla<br />

realizzazione del risultato della gara. La Commissione deve comunque<br />

rilevare che tale atteggiamento <strong>di</strong> lealtà e <strong>di</strong> collaborazione è stato<br />

parzialmente affievolito in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> <strong>di</strong>battimento: ciò nonostante, il<br />

contributo <strong>di</strong> LEJSAL va valutato nel suo complesso e in relazione al<br />

contributo probatorio, per cui ricorrono i presupposti per<br />

l’applicazione della attenuante prevista dall’art. 14, n. 5.<br />

In relazione alla posizione <strong>di</strong> BORGOBELLO, infine, la Commissione non ritiene che<br />

sussistano elementi probatori sufficienti ad affermarne la responsabilità a titolo <strong>di</strong> concorso<br />

nella commissione dell’illecito sportivo. Tuttavia, il comportamento del deferito integra<br />

palesemente l’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 7, in termini <strong>di</strong> omessa denuncia. Se, per un<br />

verso, nessun riscontro è emerso circa la sua volontà <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre il <strong>di</strong>segno illecito volto<br />

all’accomodamento del risultato (o, ancor peggio, al suo mercimonio), per l’altro, le<br />

intercettazioni telefoniche e ambientali (in particolare, quella con LEJSAL) rivelano come<br />

egli fosse perfettamente consapevole che, con riferimento alla gara Genoa-Venezia, vi fossero<br />

stati già da tempo tentativi <strong>di</strong> illecito e, ad<strong>di</strong>rittura, che quest’ultimo fosse già statoconcordato<br />

a livello delle rispettive <strong>di</strong>rigenze.<br />

5.4. Quanto alle altre posizioni <strong>di</strong> cui al deferimento, la Commissione osserva quanto segue.<br />

Per quanto attiene al comportamento <strong>di</strong> CRAVERO, esso è censurabile non sotto il profilo<br />

della violazione dell’art. 1, quanto sotto quello della violazione dell’art. 6, comma 7, del<br />

C.G.S. Infatti, secondo quanto risulta dagli atti, il CRAVERO ha riferito al CAPOZUCCA <strong>di</strong><br />

essere venuto a conoscenza <strong>di</strong> un comportamento sospetto riconducibile al TORINO<br />

finalizzato a con<strong>di</strong>zionare le prestazioni agonistiche del VENEZIA nella gara che si doveva<br />

<strong>di</strong>sputare a Genova. Secondo la normativa regolamentare, laddove un tesserato venga a sapere<br />

che stia per essere compiuto un illecito sportivo, ha l’obbligo <strong>di</strong> informare senza indugio gli<br />

Organi f<strong>ed</strong>erali: obbligo che il deferito non ha rispettato.<br />

Per quanto riguarda, infine, ESPOSITO, la Commissione rileva che le<br />

<strong>di</strong>chiarazioni rilasciate in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>nnanzi all’Ufficio Indagini<br />

non risultano nella sostanza in contrasto con quelle rilasciate dal Gallo e<br />

dal Migliarina, salvo che per aspetti marginali, mancando del resto<br />

qualsiasi riscontro alla veri<strong>di</strong>cità dell’una o dell’altra versione dei<br />

fatti.<br />

6) La determinazione delle sanzioni<br />

150


Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società, a norma dell’art. 6, comma 3, del<br />

C.G.S., in caso <strong>di</strong> illecito sportivo, se viene accertata la responsabilità <strong>di</strong>retta della società ai<br />

sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni <strong>di</strong> cui all'art. 13, comma 1, lettere<br />

g) o h), salva la maggiore sanzione in caso <strong>di</strong> pratica inefficacia <strong>di</strong> tale pena.<br />

In particolare, la lettera g) dell’art. 13 prev<strong>ed</strong>e la sanzione della<br />

“retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato <strong>di</strong> competenza<br />

o <strong>di</strong> qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria”, mentre la<br />

lettera h) prev<strong>ed</strong>e la sanzione della “esclusione dal campionato <strong>di</strong><br />

competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con<br />

assegnazione da parte del Consiglio F<strong>ed</strong>erale ad uno dei campionati <strong>di</strong><br />

categoria inferiore”.<br />

La scelta tra la prima e la seconda sanzione è lasciata alla valutazione degli Organi della<br />

giustizia sportiva in relazione “alla natura e alla gravità dei fatti commessi” (art. 13, comma 1,<br />

primo capoverso), tenendo conto che l’art. 13 elenca le sanzioni in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> gravità, cioè<br />

secondo un criterio incrementale, partendo dalla lettera a), per la sanzione più lieve, sino a<br />

giungere alla lettera l), per la sanzione più pesante.<br />

Va precisato che, con riferimento alla sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera g), per<br />

“campionato <strong>di</strong> competenza” deve intendersi quello <strong>di</strong> appartenenza al momento della<br />

realizzazione dell’illecito (nel caso specifico il campionato <strong>di</strong> serie B). Diversamente, si<br />

giungerebbe alla aberrante conclusione che la società che ha conseguito un risultato positivo<br />

(nel caso specifico: la promozione in serie A) me<strong>di</strong>ante la consumazione <strong>di</strong> un illecito<br />

sportivo, verrebbe sanzionata esclusivamente con la privazione <strong>di</strong> quel vantaggio (la<br />

promozione, appunto), senza ulteriori conseguenze <strong>di</strong> natura affittiva.<br />

Infatti, l’esigenza che la sanzione inflitta determini un concreto effetto affittivo, desumibile<br />

quale principio <strong>di</strong> carattere generale dal <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all’art. 13, lett. f), C.G.S., comporta<br />

che la collocazione all’ultimo posto del campionato <strong>di</strong> competenza acquisti il concreto portato<br />

sanzionatorio solo in quanto tradotta nella sua naturale consequenzialità, ovvero nella<br />

retrocessione nella categoria inferiore rispetto a quella “<strong>di</strong> competenza”.<br />

Ad abundantiam, la Commissione osserva che del resto non avrebbe alcun senso collocare<br />

una società all’ultimo posto della classifica <strong>di</strong> un campionato che deve ancora iniziare e nella<br />

quale, all’inizio della stagione sportiva, tutte le squadre sono evidentemente poste alla pari.<br />

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni a carico dei tesserati, l’art. 6, comma 5, <strong>di</strong>spone che “i<br />

<strong>di</strong>rigenti, i soci <strong>di</strong> associazione <strong>ed</strong> i tesserati riconosciuti responsabili <strong>di</strong> illecito sportivo sono<br />

puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo <strong>di</strong><br />

tre anni” (ma, comunque, per effetto <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 14, comma 2, non superiore a<br />

5 anni).<br />

Si aggiunga che “se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il<br />

vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate” (art. 6, comma 6).<br />

In tal caso, con riferimento ai <strong>di</strong>rigenti, ove l’infrazione venga ritenuta<br />

<strong>di</strong> “particolare gravità”, tanto da determinare l’applicazione della<br />

sanzione prevista dalla lettera e) dell’art. 14 nella misura massima<br />

prevista, l’Organo <strong>di</strong> giustizia sportiva può anche formulare proposta al<br />

Presidente F<strong>ed</strong>erale perché venga <strong>di</strong>chiarata la preclusione alla permanenza<br />

in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2).<br />

Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni, la Commissione rileva, in via generale,<br />

che, nel caso in questione, deve necessariamente tenersi conto della aggravante prevista<br />

dall’art. 6, comma 6, in quanto lo svolgimento e il risultato della gara sono stati alterati e,<br />

comunque, il vantaggio in classifica è stato conseguito. Pertanto, le sanzioni previste dall’art.<br />

13 vanno aggravate.<br />

Ai fini della concreta quantificazione <strong>di</strong> esse, poi, la Commissione deve evidenziare come le<br />

modalità stesse dell’illecito - sia nella componente correlata alla inaccettabile violazione delle<br />

regole <strong>di</strong> lealtà, correttezza e probità insita nella logica <strong>di</strong> “normalizzazione” delle gare (che<br />

offende anche gli interessi statuali in materia <strong>di</strong> gestione dei concorsi a premi), sia ovviamente<br />

151


in quella che trova espressione nella mercificazione corruttiva della attività sportiva -<br />

suscitino un rilevante allarme sociale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato<br />

<strong>di</strong> calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’or<strong>di</strong>ne pubblico.<br />

In particolare, in relazione alle singole posizioni la Commissione ritiene<br />

che assumano particolare rilievo:<br />

- quanto a Enrico PREZIOSI, la carica <strong>di</strong> Presidente e il livello <strong>di</strong> responsabilità ad essa<br />

connesso, la partecipazione attiva alla commissione dell’illecito nel ruolo <strong>di</strong> promotore e<br />

l’interesse primario alla sua realizzazione;<br />

- quanto a Francesco DAL CIN, la partecipazione attiva alla commissione dell’illecito e il<br />

ruolo in concreto esercitato nella vicenda, in<strong>di</strong>pendentemente dalla veste formale<br />

ricoperta in ambito societario;<br />

- quanto a CAPOZUCCA e a PAGLIARA, la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente e il ruolo nella vicenda;<br />

- quanto a Michele DAL CIN, la partecipazione <strong>di</strong> carattere essenzialmente esecutivo<br />

rispetto alle in<strong>di</strong>cazioni ricevute da Francesco DAL CIN;<br />

- quanto a LEJSAL, la limitata partecipazione alla vicenda e l’atteggiamento <strong>di</strong> lealtà <strong>di</strong><br />

fronte all’Ufficio Indagini;<br />

- quanto a BORGOBELLO e CRAVERO, l’antidoverosità della condotta e il<br />

comportamento processuale;<br />

- quanto alla Società GENOA, il coinvolgimento del Presidente e dei vertici <strong>di</strong>rigenziali.<br />

Sanzioni eque, tenuto conto <strong>di</strong> quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della<br />

giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle <strong>di</strong> cui al <strong>di</strong>spositivo.<br />

7) Il <strong>di</strong>spositivo<br />

Per tali motivi, la Commissione <strong>di</strong>chiara:<br />

- Enrico PREZIOSI responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;<br />

- Stefano CAPOZUCCA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;<br />

- Società GENOA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;<br />

- Giuseppe PAGLIARA responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;<br />

- Massimo BORGOBELLO responsabile della violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S.;<br />

- Francesco DAL CIN responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;<br />

- Michele DAL CIN responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.;<br />

- Martin LEJSAL responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., con<br />

l’attenuante <strong>di</strong> cui all’art. 14, comma 5;<br />

- Roberto CRAVERO responsabile della violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S.;<br />

e, <strong>di</strong> conseguenza, delibera <strong>di</strong> infliggere:<br />

- a Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL<br />

CLUB S.P.A., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14,<br />

comma 2) con proposta al Presidente F<strong>ed</strong>erale <strong>di</strong> preclusione alla permanenza in<br />

qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2);<br />

- a Stefano CAPOZUCCA, <strong>di</strong>rettore generale della società GENOA CRICKET AND<br />

FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5<br />

e 6, e art. 14, comma 2);<br />

- a Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE<br />

CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6,<br />

comma 5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente F<strong>ed</strong>erale <strong>di</strong> preclusione alla<br />

permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2);<br />

- a Michele DAL CIN, <strong>di</strong>rettore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO<br />

VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per tre anni e un mese (art. 6, comma<br />

5 e 6);<br />

152


- a Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIO<br />

VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell’inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6,<br />

e art. 14, comma 2);<br />

- a Massimo BORGOBELLO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società<br />

ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per<br />

cinque mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g);<br />

- a Roberto CRAVERO, <strong>di</strong>rettore sportivo, la sanzione dell’inibizione per quattro mesi<br />

(art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. e);<br />

- a Martin LEJSAL, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE<br />

CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per sei mesi (art. 6, comma<br />

5 e 6, e art. 14, comma 1, lett. g), e comma 5).<br />

- alla Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. la sanzione della<br />

retrocessione all’ultimo posto del campionato <strong>di</strong> Serie B per la stagione agonistica<br />

2004/2005 (art. 13, lett. g) e quella della penalizzazione <strong>di</strong> tre punti in classifica da<br />

scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, comma 6, e art. 13, lett. f).<br />

La Commissione proscioglie dall’addebito contestato Massimiliano ESPOSITO, calciatore<br />

all’epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.<br />

La Commissione <strong>di</strong>chiara il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione nei confronti della<br />

ASSOCIAZIONECALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.<br />

Il Presidente: f.to prof. Clau<strong>di</strong>o Franchini<br />

“ “ “<br />

_________________________________________<br />

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 LUGLIO 2005<br />

IL PRESIDENTE<br />

Adriano Galliani<br />

153


Decisione del Garante per la Privacy (3.8.2005)<br />

Nella riunione o<strong>di</strong>erna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,<br />

presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.<br />

Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.<br />

Giovanni Buttarelli, segretario generale;<br />

Vista la segnalazione presentata da Massimo Borgobello in data 5 luglio 2005 e le<br />

memorie integrative <strong>ed</strong> istanze presentate il 9 e il 20 luglio e il 2 agosto 2005 dal suo<br />

<strong>di</strong>fensore avv. Maurizio S. Mascia;<br />

Rilevato che tale segnalazione ha per oggetto unicamente la contestata comunicazione<br />

<strong>di</strong> alcuni atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale <strong>di</strong> Genova ha inviato alla<br />

F<strong>ed</strong>erazione italiana giuoco calcio-Ufficio indagini per presunti episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> illecito sportivo<br />

autorizzando l'acquisizione <strong>di</strong> copia <strong>di</strong> alcune trascrizioni <strong>di</strong> intercettazioni telefoniche e<br />

ambientali, effettuate in relazione ad un proce<strong>di</strong>mento penale in corso, nelle quali sono<br />

riportati brani <strong>di</strong> conversazioni che il segnalante ritiene attinenti esclusivamente alla propria<br />

sfera privata e, quin<strong>di</strong>, non pertinenti rispetto ai fatti esaminati dagli organi <strong>di</strong> giustizia<br />

sportiva;<br />

Visti gli atti acquisiti dall'Ufficio e, in particolare, le informazioni e i documenti<br />

trasmessi dalla pr<strong>ed</strong>etta F<strong>ed</strong>erazione e dalla menzionata Procura;<br />

Rilevato, da concordanti attestazioni <strong>di</strong> queste ultime, che i dati personali <strong>di</strong> Massimo<br />

Borgobello riportati nelle pr<strong>ed</strong>ette trascrizioni sono stati formalmente richiesti dalla<br />

F<strong>ed</strong>erazione, e da questa acquisiti presso la Procura in attuazione della <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge<br />

sulla correttezza nello svolgimento <strong>di</strong> manifestazioni sportive che permette agli organi della<br />

<strong>di</strong>sciplina sportiva <strong>di</strong> chi<strong>ed</strong>ere copia degli atti <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento penale ai fini esclusivi della<br />

propria competenza funzionale (art. 2, comma 3, l. 13 <strong>di</strong>cembre 1989, n. 401 in riferimento a<br />

quanto previsto dall'art. 116 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura penale e fermo restando il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

pubblicazione <strong>di</strong> cui all'art. 114 del m<strong>ed</strong>esimo co<strong>di</strong>ce);<br />

Rilevato che la F<strong>ed</strong>erazione ha <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> aver acquisito in tale forma il materiale<br />

probatorio senza pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui essa può avvalersi nel proce<strong>di</strong>mento penale in<br />

qualità <strong>di</strong> persona offesa dal reato, in riferimento ai m<strong>ed</strong>esimi documenti che risultano già<br />

messi a <strong>di</strong>sposizione delle parti del m<strong>ed</strong>esimo proce<strong>di</strong>mento penale me<strong>di</strong>ante deposito;<br />

Rilevato che la pr<strong>ed</strong>etta Procura ha precisato che, accogliendo la richiesta della<br />

F<strong>ed</strong>erazione, ha trasmesso "stralci delle trascrizioni e dei brogliacci inerenti i fatti oggetto<br />

d'indagine", in relazione ad intercettazioni autorizzate o convalidate dal giu<strong>di</strong>ce delle indagini<br />

preliminari; rilevato che nella relazione dell'Ufficio indagini della F<strong>ed</strong>erazione "si da atto (…)<br />

che, in accordo con il P.M. (…), alcune delle trascrizioni delle conversazioni del calciatore<br />

Borgobello operate dalla p.g., e riportate sul brogliaccio delle intercettazioni allegato alla<br />

presente, vengono stralciate perchè <strong>di</strong> natura prettamente privata" (p. 43);<br />

Rilevato, anche dall'attestazione del capo dell'Ufficio indagini della<br />

F<strong>ed</strong>erazione, che "per quanto riguarda la trascrizione della intercettazione<br />

ambientale (all. 3), la stessa è stata utilizzata esclusivamente per la<br />

parte riguardante l'evento sportivo, mentre le parti <strong>di</strong> natura privata sono<br />

state interamente cassate e non sono state utilizzate";<br />

Constatato che il brano <strong>di</strong> conversazione intercettata ambientalmente il 10 giugno 2005,<br />

<strong>di</strong> cui è contestata la pertinenza rispetto ai fatti all'esame della giustizia sportiva e che<br />

figurava nel brogliaccio acquisito delle operazioni <strong>di</strong> ascolto (all. 3 pr<strong>ed</strong>etto), risulta già<br />

integralmente espunto nella relazione conclusiva e nei relativi allegati che l'Ufficio indagini<br />

ha trasmesso il 12 luglio 2005 alla Procura f<strong>ed</strong>erale della F<strong>ed</strong>erazione;<br />

Constatato, dal comunicato ufficiale del 25 luglio 2005 della Lega <strong>nazionale</strong><br />

professionisti calcio, che nelle decisioni della commissione <strong>di</strong>sciplinare del 21-24 luglio 2005<br />

non figurano brani <strong>di</strong> conversazione <strong>di</strong> natura esclusivamente privata relativi al segnalante,<br />

considerato anche l'obbligo generale <strong>di</strong> rispettare il menzionato <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pubblicazione,<br />

154


nonchè i <strong>di</strong>ritti del segnalante in or<strong>di</strong>ne a possibili articoli <strong>di</strong> cronaca che devono rispettare la<br />

sua riservatezza;<br />

Preso altresi atto, dalle attestazioni del segretario della F<strong>ed</strong>erazione, che secondo le<br />

norme organizzative f<strong>ed</strong>erali l'attività degli organi <strong>di</strong> giustizia sportiva non prev<strong>ed</strong>e alcuna<br />

forma <strong>di</strong> pubblicità degli atti e che la partecipazione al proce<strong>di</strong>mento è consentita ai soli<br />

soggetti interessati;<br />

Ritenuto, allo stato degli atti e sulla base delle attestazioni acquisite <strong>di</strong> cui la legge<br />

sanziona la non veri<strong>di</strong>cità (art. 168 del Co<strong>di</strong>ce), che non emergono gli estremi per adottare un<br />

provve<strong>di</strong>mento inibitorio dell'ulteriore trattamento dei dati personali relativi al segnalante;<br />

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi<br />

dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;<br />

Relatore il dott. Mauro Paissan;<br />

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:<br />

<strong>di</strong>chiara non luogo a provv<strong>ed</strong>ere sulla segnalazione.<br />

Roma, 3 agosto 2005<br />

IL PRESIDENTE Pizzetti<br />

IL RELATORE Paissan<br />

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli<br />

155


AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA – PROVV. 14878/05 (PLAY OFF<br />

SERIE B)<br />

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - I650 –<br />

LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF<br />

Provve<strong>di</strong>mento n. 14878<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA<br />

ADUNANZA del 23 novembre 2005;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;<br />

VISTA la propria delibera del 7 giugno 2005, con la quale è stata avviata un’istruttoria, ai<br />

sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Lega Nazionale Professionisti,<br />

volta ad accertare eventuali violazioni dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;<br />

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata in data 29 settembre 2005;<br />

VISTE le memorie della Lega Nazionale Professionisti presentate in data 10 giugno e 24<br />

ottobre 2005;<br />

SENTITI i rappresentanti della Lega Nazionale Professionisti in data 8 luglio 2005;<br />

VISTI gli altri atti del proce<strong>di</strong>mento;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LA PARTE<br />

La Lega Nazionale Professionisti (<strong>di</strong> seguito, la Lega) è l’associazione a carattere privatistico<br />

delle società calcistiche iscritte ai Campionati <strong>di</strong> Serie A e B. La sua funzione istituzionale è<br />

rappresentata dall’organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali <strong>di</strong><br />

calcio <strong>di</strong> Serie A e <strong>di</strong> Serie B, del torneo <strong>di</strong> Coppa Italia, della gara <strong>di</strong> SuperCoppa <strong>di</strong> Lega,<br />

nonché <strong>di</strong> alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra <strong>di</strong> calcio rappresentativa<br />

della stessa Lega [1].<br />

La Lega provv<strong>ed</strong>e, sulla base <strong>di</strong> criteri mutualistici, alla ripartizione dei proventi tra le società<br />

associate derivanti dalla ven<strong>di</strong>ta dei <strong>di</strong>ritti televisivi, nonché degli introiti derivanti dal<br />

C.O.N.I., attraverso la F<strong>ed</strong>erazione Italiana Giuoco Calcio (<strong>di</strong> seguito, FIGC), per i concorsi a<br />

pronostico, così come quelli derivanti da altre attività commerciali gestite dalla Lega<br />

m<strong>ed</strong>esima [2].<br />

In merito alla sua struttura organizzativa interna, l’art. 7 del Regolamento <strong>di</strong> Lega prev<strong>ed</strong>e che<br />

gli organi della stessa siano: i) l’Assemblea Generale; ii) le Assemblee <strong>di</strong> categoria; iii) il<br />

Presidente; iv) il Comitato <strong>di</strong> Presidenza; v) il Consiglio <strong>di</strong> Lega; vi) il Collegio dei Revisori, e<br />

vii) la Commissione In<strong>di</strong>pendente per la regolazione dei Rapporti Economici tra le Società.<br />

La Lega, con riferimento all’esercizio chiuso al 30 giugno 2004, ha registrato entrate<br />

complessive pari a 108.106.385 euro.<br />

FATTO<br />

II. LE DELIBERE ASSUNTE DALLA LEGA<br />

L’art. 8 del Regolamento <strong>di</strong> Lega, titolato "Le Assemblee", prev<strong>ed</strong>e, al comma 1), che le<br />

assemblee <strong>di</strong> Lega sono: a) l’Assemblea Generale Or<strong>di</strong>naria e l’Assemblea Generale<br />

Straor<strong>di</strong>naria; b) le Assemblee <strong>di</strong> categoria. Il successivo comma 2 prev<strong>ed</strong>e espressamente che<br />

"Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle<br />

società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per<br />

quelle <strong>di</strong>ssenzienti" [3].<br />

156


L’art. 16 del Regolamento, dal titolo la "Pubblicità delle deliberazioni degli Organi esecutivi"<br />

della Lega, prev<strong>ed</strong>e poi che "tutte le deliberazioni adottate dagli Organi esecutivi, che<br />

interessano l’attività sportiva <strong>ed</strong> organizzativa della Lega, devono essere portate<br />

tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo <strong>di</strong> comunicati ufficiali"; tali comunicati<br />

ufficiali, in base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, "sono inviati in copia ad<br />

ogni singola società".<br />

L’art. 7, comma 3, dello Statuto della FIGC demanda alle Leghe "l’organizzazione<br />

dell’attività agonistica me<strong>di</strong>ante i campionati delle <strong>di</strong>verse categorie".<br />

Le delibere assunte dalla Lega, in quanto soggetto espressamente delegato dal citato articolo<br />

7, comma 3, dello Statuto della FIGC, sono assistite da un sistema sanzionatorio <strong>di</strong> cui al<br />

Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia Sportiva, Titolo II, che, in particolare, all’art. 13 prev<strong>ed</strong>e che le violazioni<br />

alle suddette <strong>di</strong>sposizioni siano punite con una, o più, delle seguenti sanzioni: "a)<br />

ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con <strong>di</strong>ffida; d) obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sputare una o più gare a<br />

porte chiuse; e) squalifica del campo per una o più giornate <strong>di</strong> gara o a tempo determinato,<br />

fino a due anni; f) penalizzazione <strong>di</strong> uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul<br />

punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta<br />

scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; g) retrocessione all'ultimo<br />

posto in classifica del campionato <strong>di</strong> competenza o <strong>di</strong> qualsiasi altra competizione agonistica<br />

obbligatoria; h) esclusione dal campionato <strong>di</strong> competenza o da qualsiasi altra competizione<br />

agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio F<strong>ed</strong>erale ad uno dei<br />

campionati <strong>di</strong> categoria inferiore; i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo <strong>di</strong><br />

campione d'Italia o <strong>di</strong> vincente del campionato, del girone <strong>di</strong> competenza o <strong>di</strong> competizione<br />

ufficiale; l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni".<br />

L’art. 15, comma 2, del Co<strong>di</strong>ce prev<strong>ed</strong>e altresì che gli Organi <strong>di</strong> giustizia sportiva possano<br />

<strong>di</strong>sporre "la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è<br />

instaurato o è in corso un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare". Quanto all’esecuzione delle sanzioni<br />

m<strong>ed</strong>esime, si rileva che le sanzioni irrogate dagli organi <strong>di</strong> giustizia sportiva (art. 17, comma<br />

12, del Co<strong>di</strong>ce) "sono imme<strong>di</strong>atamente esecutive anche se contro <strong>di</strong> esse sia stato presentato<br />

reclamo".<br />

III. I COMUNICATI UFFICIALI DELLA LEGA DEL 16 SETTEMBRE 2004 E DEL 3<br />

GIUGNO 2005<br />

Con la delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004 [4], "Adempimenti<br />

economico-finanziari delle società per la stagione sportiva 2004/2005", nella parte titolata<br />

"Gare <strong>di</strong> spareggio, play-off e play-out <strong>di</strong> Serie B TIM, Supercoppa <strong>di</strong> Lega (art. 33<br />

Regolamento LNP)", la Lega ha previsto che "L’incasso lordo <strong>di</strong> ogni gara, al netto degli<br />

oneri fiscali, d<strong>ed</strong>otte sia le spese <strong>di</strong> affitto del campo sia le spese <strong>di</strong> organizzazione,<br />

determinate forfettariamente nel 10% dell’incasso netto, è sud<strong>di</strong>viso al 50% fra le due Società<br />

in gara. I prezzi dei biglietti delle gare <strong>di</strong> play-off e playout <strong>di</strong> Serie B TIM vengono fissati<br />

dalla Lega Nazionale Professionisti". Con la successiva delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato<br />

Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005 [5], la Lega, "preso atto del parere favorevole<br />

dell’Assemblea delle società della Lega Nazionale Professionisti", ha "<strong>di</strong>sposto [<strong>di</strong>spone] che<br />

i prezzi dei biglietti delle gare <strong>di</strong> play-off e play-out del Campionato <strong>di</strong> Serie B […]<br />

2004/2005 fossero [siano] i seguenti: biglietti prima fascia euro 40.00; biglietti seconda fascia<br />

euro 20.00; biglietti terza fascia euro 10.00".<br />

IV. IL CAMPIONATO DI SERIE B E LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT<br />

157


IV. a) Il Campionato <strong>di</strong> Serie B<br />

I Campionati <strong>di</strong> calcio in Italia, professionistici [6] e <strong>di</strong>lettantistici [7], sono regolati dal Titolo<br />

III delle Norme Organizzative Interne della FIGC (<strong>di</strong> seguito, NOIF), titolato "Or<strong>di</strong>namento<br />

dei Campionati e delle Gare". In particolare, l’art. 49, titolato "Or<strong>di</strong>namento dei Campionati",<br />

prev<strong>ed</strong>e che il Campionato <strong>di</strong> Serie B, la cui organizzazione è demandata alla Lega, sia<br />

composto da 22 squadre.<br />

L’art. 51 delle NOIF, titolato "Formazione delle Classifiche", prev<strong>ed</strong>e inoltre che "I<br />

campionati sono <strong>di</strong>sputati con gare <strong>di</strong> andata e ritorno" (comma 1), e che "La classifica è<br />

stabilita per punteggio, con attribuzione <strong>di</strong> tre punti per la gara vinta, <strong>di</strong> un punto per la gara<br />

pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti" (comma 2). L’art. 51, al<br />

successivo comma 3, afferma poi che "Al termine <strong>di</strong> ogni Campionato, in caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong><br />

punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato me<strong>di</strong>ante spareggio<br />

da effettuarsi sulla base <strong>di</strong> una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari<br />

e calci <strong>di</strong> rigore" [8].<br />

Nell’ipotesi in cui invece si arrivasse, a termine <strong>di</strong> un campionato, ad una situazione <strong>di</strong> parità<br />

<strong>di</strong> punteggio fra tre o più squadre, l’art. 51, comma 4, delle NOIF, prev<strong>ed</strong>e che si proc<strong>ed</strong>a alla<br />

compilazione <strong>di</strong> una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, la quale<br />

tiene conto, nell’or<strong>di</strong>ne, i) dei punti conseguiti negli incontri <strong>di</strong>retti; ii) a parità <strong>di</strong> punti, della<br />

<strong>di</strong>fferenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. Nell’ambito del Campionato i<br />

prezzi dei biglietti delle gare dal vivo vengono determinati autonomamente dalle singole<br />

società.<br />

IV. b) La delibera della F<strong>ed</strong>erazione Italiana Giuoco Calcio del 7 settembre 2004<br />

La formazione della classifica finale <strong>di</strong> un campionato, in alternativa alle regole <strong>di</strong> cui al<br />

citato art. 51 delle NOIF, può avvenire anche a seguito della <strong>di</strong>sputa <strong>di</strong> competizioni<br />

aggiuntive - rispetto ai previsti incontri <strong>di</strong> andata e ritorno tra tutte le squadre (<strong>di</strong> seguito, la<br />

stagione regolare) - definite play-off e play-out, le quali, pertanto, rappresentano un’appen<strong>di</strong>ce<br />

al Campionato <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> Serie B (<strong>di</strong> seguito, il Campionato). In tal senso, la FIGC, preso<br />

atto della proposta dell’Assemblea <strong>di</strong> categoria <strong>di</strong> Serie B, con delibera del 7 settembre 2004<br />

[9], ha deciso <strong>di</strong> istituire, a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2004-05, la formula dei<br />

play-off e dei play-out al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare, tra le società partecipanti al Campionato, quelle<br />

da promuovere alla serie superiore (Serie A) e quelle da retroc<strong>ed</strong>ere alla serie inferiore (Serie<br />

C/1).<br />

La formula dei play-off e play-out, già ampiamente adottata in altri sport professionistici in<br />

Italia (ad esempio pallacanestro e pallavolo), è stata pertanto utilizzata per la prima volta nel<br />

campionato <strong>di</strong> Serie B per la stagione 2004-05. In particolare, la formula adottata dalla FIGC<br />

prev<strong>ed</strong>eva che le società classificate al 1° e 2° posto al termine della stagione regolare<br />

avrebbero acquisito automaticamente il titolo sportivo per richi<strong>ed</strong>ere l’ammissione al<br />

campionato <strong>di</strong> Serie A per la stagione seguente [10].<br />

La società 3a classificata avrebbe invece acquisito <strong>di</strong>rettamente il titolo sportivo per<br />

l’ammissione alla Serie A solo nel caso in cui il suo <strong>di</strong>stacco dalla 4a classificata – maturato a<br />

termine della stagione regolare – fosse stato superiore ai 9 punti.<br />

Viceversa, nell’ipotesi <strong>di</strong> un <strong>di</strong>stacco inferiore, la terza società "neopromossa" sarebbe stata<br />

in<strong>di</strong>viduata in esito allo svolgimento <strong>di</strong> un torneo a parte, denominato appunto "play-off" [11].<br />

Con riferimento, invece, all’in<strong>di</strong>viduazione delle società da retroc<strong>ed</strong>ere alla serie minore, la<br />

delibera del 7 settembre 2004 della FIGC ha stabilito che sarebbero retrocesse <strong>di</strong>rettamente le<br />

società classificate al 20°, 21° e 22°posto [12].<br />

158


La squadra 19a classificata sarebbe retrocessa automaticamente alla Serie C/1 nel caso in cui<br />

il suo <strong>di</strong>stacco dalla 18a – maturato a termine della stagione regolare – fosse stato superiore ai<br />

4 punti. Viceversa, nell’ipotesi <strong>di</strong> un <strong>di</strong>stacco inferiore, la quarta società retrocessa alla Serie<br />

C/1 sarebbe stata in<strong>di</strong>viduata ad esito dello svolgimento <strong>di</strong> un torneo a parte,<br />

denominato"play-out" [13].<br />

Le competizioni <strong>di</strong> play-off e play-out, nella formula adottata dalla FIGC, si caratterizzano<br />

pertanto per l’incertezza in merito alla loro effettiva <strong>di</strong>sputa, atteso che il loro svolgimento è<br />

in funzione dell’effettivo <strong>di</strong>stacco tra i punteggi realizzati dalle società a termine della<br />

stagione regolare, ossia una volta che siano stati <strong>di</strong>sputati tutti gli incontri previsti dal<br />

calendario <strong>di</strong> Lega ad inizio Campionato.<br />

Con la delibera del 7 settembre 2004, la FIGC ha altresì stabilito che alle gare <strong>di</strong> play-off e<br />

play-out si applica la normativa <strong>di</strong> cui all’art. 57 delle NOIF, intitolato "Gare effettuate a cura<br />

degli organi f<strong>ed</strong>erali".<br />

In particolare, l’art. 57, comma 1, delle NOIF, in<strong>di</strong>vidua la competenza delle Leghe nel<br />

<strong>di</strong>sporre l’effettuazione delle seguenti tipologie <strong>di</strong> gara: a) gare <strong>di</strong> qualificazione; b) gare da<br />

ripetersi per effetto <strong>di</strong> annullamento; c) gare da ripetersi perché sospese dopo l’inizio del<br />

secondo tempo. L’art. 57, al successivo comma 2, prev<strong>ed</strong>e che, con riferimento a tali gare, gli<br />

incassi delle stesse, depurati delle spese <strong>di</strong> organizzazione, siano ripartiti secondo le modalità<br />

stabilite dall’organo che ne <strong>di</strong>spone l’effettuazione, ovvero dalla Lega [14].<br />

IV. c) Le gare <strong>di</strong> play-off e play-out nella stagione 2004-05<br />

Al termine della stagione regolare del Campionato, in data 11 giugno 2005, la classifica<br />

evidenziava (cfr. Tab. 1) un <strong>di</strong>stacco tra le società 3a e 4a classificata inferiore a 9 punti,<br />

rendendosi così necessaria l’effettuazione delle gare <strong>di</strong> play-off per in<strong>di</strong>viduare la terza società<br />

che avrebbe avuto il titolo sportivo per l’ammissione alla Serie A.<br />

Tab. 1 Classifica finale stagione regolare 2004-05 (prime sei posizioni)<br />

Posizione Società Punti Situazione<br />

1a Genoa 76 Ammessa <strong>di</strong>rettamente in Serie<br />

A<br />

2a Empoli 74 Ammessa <strong>di</strong>rettamente in Serie<br />

A [15]<br />

3a Perugia 74 play-off<br />

4a Torino 74 play-off<br />

5a Treviso 64 play-off<br />

6a Ascoli 62 play-off<br />

La classifica evidenziava inoltre un <strong>di</strong>stacco tra le società 18a e 19a classificata inferiore a 4<br />

punti (cfr. Tab. 2), rendendosi pertanto necessaria l’effettuazione delle gare <strong>di</strong> play-out per<br />

in<strong>di</strong>viduare la quarta società che sarebbe retrocessa in serie C/1.<br />

Tab. 2 Classifica finale stagione regolare 2004-05 (ultime cinque posizioni)<br />

Posizione Società Punti Situazione<br />

18a Vicenza 49 play-out<br />

19a Triestina 48 play-out<br />

20a Pescara 46 Retrocessa <strong>di</strong>rettamente<br />

21a Venezia 35 Retrocessa <strong>di</strong>rettamente<br />

22a Catanzaro 26 Retrocessa <strong>di</strong>rettamente<br />

159


Come evidenziato nelle due tabelle prec<strong>ed</strong>enti, le società Perugia, Torino, Treviso e Ascoli<br />

hanno conseguentemente <strong>di</strong>sputato i play-off, mentre le società Vicenza e Triestina le gare <strong>di</strong><br />

play-out. L’inizio delle relative gare è stato fissato per il 16 giugno 2005, così come da<br />

delibera del Consiglio <strong>di</strong> Lega <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 303 del 13 aprile 2005.<br />

V. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO<br />

V. a) L’avvio del proce<strong>di</strong>mento<br />

Con le delibere <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004 e al Comunicato<br />

Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha dapprima <strong>di</strong>sposto la propria competenza alla<br />

fissazione dei prezzi dei biglietti e, successivamente, ha fissato effettivamente i prezzi dei<br />

biglietti delle gare <strong>di</strong> play-off e play-out <strong>di</strong> Serie B per la stagione 2004/05.<br />

Tali delibere delineavano un contesto in cui la Lega, quale associazione <strong>di</strong> imprese, fissava il<br />

prezzo delle gare <strong>di</strong> playoff e play-out, che avrebbe dovuto essere autonomamente<br />

determinato dalle singole società <strong>di</strong> calcio associate, facendo così ritenere che le stesse<br />

delibere potessero costituire un’intesa avente per oggetto o per effetto <strong>di</strong> restringere o falsare<br />

la concorrenza in maniera consistente all’interno del settore del calcio professionistico in<br />

Italia. Pertanto, l’Autorità, in data 7 giugno 2005, ha deliberato l’avvio <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento<br />

nei confronti della Lega per presunta violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90. In<br />

data 14 giugno 2005 è stata inviata una richiesta <strong>di</strong> informazioni alle società coinvolte nelle<br />

gare <strong>di</strong> play-off e playout, ovvero Ascoli, Perugia, Torino, Treviso, Triestina e Vicenza, alle<br />

quali è stata chiesta copia: i) della corrispondenza tra le stesse e la Lega avente ad oggetto i<br />

prezzi dei biglietti delle suddette gare; ii) <strong>di</strong> deliberazioni della società, eventualmente assunte<br />

in merito prec<strong>ed</strong>entemente all’intervento della Lega, iii) nonché <strong>di</strong> eventuali comunicati<br />

stampa o articoli a stampa in merito alla fissazione dei prezzi dei biglietti delle gare <strong>di</strong> playoff<br />

o play-out. Infine, è stato chiesto alle società <strong>di</strong> fornire iv) copia delle decisioni assunte<br />

dalle stesse in merito ai prezzi dei biglietti delle suddette gare, con specificazione delle<br />

<strong>di</strong>fferenti fasce <strong>di</strong> prezzo.<br />

V. b) La posizione della Lega<br />

La Lega ha esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti del proce<strong>di</strong>mento in data 1 luglio<br />

2005, ha depositato memorie [16] <strong>ed</strong> è stata sentita in au<strong>di</strong>zione [17].<br />

In merito alle contestazioni sollevate dall’Autorità attraverso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> avvio del<br />

presente proce<strong>di</strong>mento, la Lega ha anzitutto fatto presente che i play-off e i play-out sono stati<br />

istituiti per la prima volta nella stagione 2004-05, con comunicazione della FIGC del 7<br />

settembre 2004, la quale "ne fissava i paletti e ne definiva la formula" [18]. Da tale<br />

comunicazione si evinceva che le gare <strong>di</strong> play-off e play-out non avrebbero rappresentano<br />

un’appen<strong>di</strong>ce certa del Campionato, poiché si sarebbero realizzate solo al verificarsi <strong>di</strong><br />

determinate situazioni <strong>di</strong> punteggio a fine campionato.<br />

Detta circostanza avrebbe fatto sì che, fino all’ultima giornata della stagione regolare del<br />

Campionato, non si poteva sapere se ci sarebbe stata l’esigenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sputare o meno le gare <strong>di</strong><br />

play-off e play-out. In tale contesto, la Lega ha affermato [19] che le delibere in questione<br />

"non avrebbero la caratteristica dell’intesa" in quanto, non essendo possibile prev<strong>ed</strong>ere quali<br />

squadre avrebbero preso parte ai play-off e ai play-out, né l’eventuale svolgimento delle stesse<br />

gare, le stesse delibere, "rivolgendosi a soggetti non in<strong>di</strong>viduabili", sarebbero indeterminate<br />

nell’oggetto. In particolare, la Lega afferma che tali gare costituiscono "oggetto <strong>di</strong>verso dal<br />

normale Campionato" [20], anche per il fatto che ad essi si applica, in base alla normativa<br />

f<strong>ed</strong>erale da tempo in vigore, la <strong>di</strong>sciplina prevista dall’art. 57 delle NOIF, laddove si parla<br />

160


espressamente <strong>di</strong> gare la cui effettuazione compete alle Leghe, le quali possono,<br />

eventualmente, affidarne l’organizzazione ad una società.<br />

Tali gare, a detta della Lega, sono assimilabili ad uno spareggio che, anziché <strong>di</strong>sputarsi in<br />

gara unica in campo neutro "nel qual caso non vi sarebbero alternative all’organizzazione<br />

dell’evento da parte della Lega" [21], viene <strong>di</strong>sputato attraverso una formula più complessa<br />

che prev<strong>ed</strong>e partite <strong>di</strong> andata e ritorno, con regole <strong>di</strong>verse da quelle comunemente adottate<br />

nelle partite <strong>di</strong> Campionato, quali, ad esempio, "l’azzeramento delle ammonizioni conseguite<br />

in campionato" [22].<br />

Per le gare <strong>di</strong> play-off e play-out, con la delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16<br />

settembre 2004, la Lega ha peraltro previsto un <strong>di</strong>verso criterio <strong>di</strong> ripartizione degli incassi<br />

rispetto a quello adottato per le partite del Campionato (in base al quale la squadra ospite<br />

riceve il 18% degli incassi al botteghino). Nei play-off e play-out, infatti, è previsto che alla<br />

squadra ospite vada il 50% degli incassi realizzati [23].<br />

Proprio in ragione <strong>di</strong> dette specificità, la Lega ritiene che l’affermazione contenuta nel<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento in oggetto, secondo cui "i prezzi dei biglietti delle<br />

partite dei campionati <strong>di</strong> calcio vengono autonomamente determinati dalle singole società",<br />

non si estenderebbe automaticamente "alle gare <strong>di</strong> spareggio (e simili) che rientrano nel<br />

campo <strong>di</strong> applicazione dell’art. 57 delle NOIF" [24], il quale ne affida l’organizzazione alle<br />

Leghe.<br />

In tal senso, nella memoria del 15 giugno 2005, la Lega ha osservato come all’interno <strong>di</strong> tali<br />

demandate funzioni organizzative rientrerebbe "anche la facoltà <strong>di</strong> fornire elementi in<strong>di</strong>cativi<br />

per la determinazione dei prezzi dei biglietti degli incontri effettuati" [25].<br />

Come esposto nel corso dell’au<strong>di</strong>zione, la Lega ha interpretato il ruolo <strong>di</strong> organizzatore <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 57 delle NOIF "come ricomprendente anche la possibilità <strong>di</strong> fissare i prezzi" [26].<br />

Tuttavia, la stessa Lega ha altresì precisato che i prezzi fissati nella delibera del 3 giugno 2005<br />

avrebbero rappresentato dei tetti massimi "volti a non creare speculazioni" [27].<br />

La Lega ha comunque sottolineato come, dopo l’emanazione della suddetta delibera, siano<br />

pervenute richieste <strong>di</strong> precisazione da parte delle società [28], che l’avrebbero indotta a<br />

ritenere necessario un chiarimento in merito al contenuto della stessa. Detto chiarimento è<br />

stato fornito con la Circolare n. 25 [29] dell’8 giugno 2005, in<strong>di</strong>rizzata a tutte le società <strong>di</strong><br />

Serie B.<br />

In tale Circolare si legge che, "facendo seguito alle richieste <strong>di</strong> chiarimenti pervenute dalle<br />

stesse società in merito all’applicazione del Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005", i<br />

prezzi riportati nel m<strong>ed</strong>esimo "devono intendersi in<strong>di</strong>cativi, in forza delle funzioni attribuite<br />

alla Lega dal combinato <strong>di</strong>sposto del Comunicato Ufficiale FIGC n. 97/A del 7 settembre<br />

2004 e dell’art. 57 delle NOIF, ivi richiamato, in merito all’effettuazione delle gare in<br />

oggetto". Nella stessa circolare si precisa altresì che "resta comunque impregiu<strong>di</strong>cato il <strong>di</strong>ritto<br />

delle società […] <strong>di</strong> determinare categorie <strong>di</strong> prezzi <strong>di</strong>versi" [30]. Ad avviso della Lega dalla<br />

suddetta Circolare emergerebbe come i prezzi in<strong>di</strong>cati nella delibera dovevano essere intesi<br />

come "tetti massimi" [31].<br />

La Lega ha inoltre affermato <strong>di</strong> non aver mai dato in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> prezzo alle società in passato,<br />

cosa che, peraltro, sarebbe stata anche oggetto <strong>di</strong> critiche da parte delle tifoserie organizzate,<br />

dalle quali sarebbero spesso provenute richieste <strong>di</strong> calmierazione dei prezzi dei biglietti. A tal<br />

proposito, è stato fatto cenno ad un tavolo <strong>di</strong> trattative in corso tra la stessa Lega, la FIGC e le<br />

tifoserie organizzate, le quali chi<strong>ed</strong>erebbero <strong>di</strong> fissare prezzi massimi e più bassi della me<strong>di</strong>a<br />

almeno per una parte dei biglietti <strong>di</strong> curva, richiesta a fronte della quale la stessa Lega ha<br />

sottolineato la sua forte contrarietà.<br />

In ogni caso, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione, la Lega ha assunto l’impegno, per la stagione 2005-06, <strong>di</strong><br />

sottoporre all’attenzione dell’Autorità la bozza del comunicato che regolerà le prossime gare<br />

<strong>di</strong> play-off e play-out, la quale "non conterrà in<strong>di</strong>cazioni in materia <strong>di</strong> prezzi" [32].<br />

161


In tal senso, in data 6 ottobre 2005 la Lega ha adottato il Comunicato Ufficiale n. 103 [33],<br />

intitolato "Adempimenti economico-finanziari delle società per la stagione sportiva<br />

2005/2006", il quale, tra le altre cose, fa riferimento alle gare <strong>di</strong> play-off e play-out <strong>di</strong> Serie B<br />

per la stagione 2005/06. In particolare, il Comunicato in oggetto [34] si occupa delle sole<br />

previsioni in merito alla sud<strong>di</strong>visione degli incassi tra la società ospite e la società ospitata,<br />

non facendo alcun riferimento ai prezzi dei biglietti per le stesse gare.<br />

Inoltre, la Lega ha sostenuto nella memoria che l’in<strong>di</strong>cazione dei prezzi alle società sarebbe<br />

derivata anche dall’esigenza <strong>di</strong> ottemperare alla precisa <strong>di</strong>sposizione del Ministero<br />

dell’Interno, valida per l’intera stagione sportiva, che impe<strong>di</strong>sce, per ragioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico, <strong>di</strong> mettere in ven<strong>di</strong>ta biglietti destinati alle tifoserie ospiti ad un prezzo largamente<br />

inferiore a quello <strong>di</strong> mercato.<br />

La Lega ha altresì rilevato [35] come, in ogni caso, il Comunicato Ufficiale n. 364 del 3<br />

giugno 2005 non aveva l’efficacia vincolante attribuitogli, ma doveva costituire<br />

un’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> massima, atteso che non si era perfezionato l’iter formativo dell’atto<br />

mancando l’assunzione della delibera stessa da parte dell’Assemblea Generale Or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong><br />

Lega. In pratica, a detta della parte, la mancanza del perfezionamento della fase formale<br />

dell’atto renderebbe inopponibile alla Lega, anche sotto il profilo antitrust, la delibera in<br />

oggetto.<br />

In merito alla rilevanza dell’intesa, la Lega ha inoltre sottolineato come le gare in oggetto<br />

siano solo 8 su 470 partite del Campionato, rappresentando pertanto l’1,7% delle gare<br />

annualmente in programma, e che i possibili incassi derivanti dalla ven<strong>di</strong>ta dei biglietti delle<br />

stesse gare peserebbero, sul totale degli incassi <strong>di</strong> Serie B, appena lo 0,4% del fatturato totale<br />

del Campionato della stessa Serie B.<br />

Quanto all’entità dei prezzi <strong>di</strong> cui alla delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3<br />

giugno 2005, la Lega ha affermato che tali valori sarebbero stati in<strong>di</strong>viduati ad esito <strong>di</strong><br />

un’attività <strong>di</strong> monitoraggio effettuata tra i prezzi annunciati ad inizio campionato dalle società<br />

che presumibilmente – sulla base della situazione <strong>di</strong> classifica fin lì determinatasi – avrebbero<br />

potuto acc<strong>ed</strong>ere ai play-off e ai play-out stessi.<br />

Tale attività <strong>di</strong> monitoraggio ha portato alla determinazione <strong>di</strong> un prezzo per ciascuna fascia,<br />

il quale risultava essere, come affermato in au<strong>di</strong>zione, "appena al <strong>di</strong> sotto del prezzo massimo<br />

così come in<strong>di</strong>viduato" dal monitoraggio stesso, che si attestava sui 55-60 euro per le tribune e<br />

sui 12 euro per le curve (prezzi me<strong>di</strong>). I prezzi riportati nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3<br />

giugno 2005, come sostiene la parte, sarebbero da ritenersi "inferiori a quelli <strong>di</strong> mercato"<br />

[36].<br />

Quanto agli effetti della delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la<br />

Lega ha osservato come i prezzi concretamente applicati dalle società siano stati<br />

effettivamente più bassi rispetto a quelli in<strong>di</strong>cati nello stesso Comunicato. La Lega ha anche<br />

rilevato, nel corso dell’au<strong>di</strong>zione, che la volontà delle società <strong>di</strong> praticare prezzi cosiddetti<br />

"popolari", con l’obiettivo <strong>di</strong> massimizzare le presenze negli sta<strong>di</strong>, era un’esigenza che la<br />

stessa Lega non aveva – in quel momento - particolarmente avvertito, soprattutto con<br />

riferimento alla tribuna e alle fasce alte <strong>di</strong> prezzo in genere.<br />

La Lega, infine, ha contestato che la delibera del 3 giugno 2005 potesse essere il risultato <strong>di</strong><br />

un’intesa, in quanto tale decisione sarebbe stata assunta, "all’unanimità dall’Assemblea delle<br />

Società <strong>di</strong> Serie B", "nell’esercizio delle funzioni demandate ex art. 57 NOIF, impregiu<strong>di</strong>cato<br />

ovviamente il <strong>di</strong>ritto delle società [..] <strong>di</strong> definire autonomamente i prezzi" [37].<br />

Nel corso dell’au<strong>di</strong>zione dell’8 luglio è stato richiesto alla Lega <strong>di</strong> fornire i dati relativi: i)<br />

all’incasso totale riferibile all’intero Campionato <strong>di</strong> Serie B, stagione 2004/05; ii) al totale<br />

degli incassi realizzato nel Campionato da parte delle società Ascoli, Perugia, Torino,<br />

Treviso, Triestina e Vicenza; iii) all’incasso totale realizzato in occasione delle competizioni<br />

<strong>di</strong> play-off e play-out stagione 2004-05. Con risposta del 20 luglio 2005, la Lega ha fornito i<br />

162


dati richiesti [38], dai quali emerge che l’incasso lordo totale [39] del Campionato nella<br />

stagione 2004-05 è stato pari a 29.523.871 euro, mentre l’incasso totale delle otto gare <strong>di</strong><br />

play-off e play-out sarebbe stato pari a 1.236.281 euro.<br />

In data 5 luglio 2005, la Lega ha inviato all’Autorità copia delle decisioni [40] adottate dal<br />

Ministero dell’Interno (Dipartimento <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza) in merito alla gestione della<br />

preven<strong>di</strong>ta dei biglietti per le tifoserie ospiti, alle quali la Lega ha fatto riferimento nella<br />

memoria del 10 giugno 2005. In particolare, il provve<strong>di</strong>mento d’urgenza adottato dal<br />

Ministero in data 22 settembre 2003 pone il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei biglietti per la tifoseria<br />

ospite il giorno stesso della gara, ritenendo tale limitazione in<strong>di</strong>spensabile per evitare episo<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> violenza. Inoltre, il punto 2 del provve<strong>di</strong>mento in questione prev<strong>ed</strong>e che "le società non<br />

potranno porre in ven<strong>di</strong>ta biglietti per la tifoseria ospite a "prezzo politico" e comunque a<br />

costo largamente inferiore ai prezzi <strong>di</strong> mercato" [41].<br />

V. c) Le informazioni fornite dalle società che hanno preso parte ai play-off e ai play-out<br />

Dalle risposte fornite alla richiesta <strong>di</strong> informazioni <strong>di</strong> cui sopra è emerso quanto segue.<br />

La società Torino Calcio S.p.A. (in seguito, il Torino) ha prodotto [42] una serie <strong>di</strong> articoli <strong>di</strong><br />

stampa dai quali emerge la volontà della società <strong>di</strong> praticare "prezzi popolari" con l’obiettivo<br />

<strong>di</strong> realizzare il maggior numero <strong>di</strong> spettatori allo sta<strong>di</strong>o nel corso delle gare <strong>di</strong> play-off. In<br />

particolare, un articolo del quoti<strong>di</strong>ano "Tutto sport" del 17 maggio 2005 [43] riporta<br />

l’intenzione della società <strong>di</strong> praticare una politica <strong>di</strong> prezzo "incentivante" in modo da attrarre<br />

allo sta<strong>di</strong>o anche "i più <strong>di</strong>ffidenti". L’importanza per la società degli incontri <strong>di</strong> play-off<br />

emerge dalle <strong>di</strong>chiarazioni a stampa dei suoi <strong>di</strong>rigenti, i quali affermano che "non tornare in A<br />

sarebbe un <strong>di</strong>sastro". In tal senso, nello stesso articolo, si esprime anche il presidente del<br />

Torino, laddove afferma che "La serie B è un <strong>di</strong>sastro finanziario. Prendete solo i <strong>di</strong>ritti<br />

televisivi. In A è stato stimato che una squadra come il Toro vale dai 10 ai 15 milioni: [..]<br />

quest’anno ne abbiamo preso uno. E pensate agli effetti a catena sugli sponsor. Restare in<br />

Serie B? Sarebbe preoccupante". Infine, il Torino ha allegato il listino dei prezzi che avrebbe<br />

applicato in occasione della gara <strong>di</strong> play-off "Torino-Ascoli" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 3).<br />

Tab. 3 Prezzi biglietti play-off Torino-Ascoli<br />

Fascia €<br />

Poltroncine Blu 40<br />

Poltroncine Blu (under 16) [44] 20<br />

Tribuna ovest 20<br />

Tribuna famiglie laterale 20<br />

Distinti est 10<br />

Curva Maratona e Curva sud 5<br />

Settore ospiti 5<br />

La società U.S. Triestina Calcio S.r.l. (in seguito, la Triestina) ha anzitutto fatto presente <strong>di</strong><br />

non aver formulato richieste <strong>di</strong> precisazione alla Lega in merito alla natura dei prezzi <strong>di</strong> cui al<br />

Comunicato Ufficiale n. 364 [45].<br />

La Triestina ha inoltre specificato che gli abbonamenti – relativi alle partite del Campionato –<br />

non sarebbero stati vali<strong>di</strong> per le gare <strong>di</strong> play-out, conc<strong>ed</strong>endo come unico vantaggio ai<br />

possessori dei m<strong>ed</strong>esimi <strong>di</strong> esercitare una prelazione sull’acquisto dei biglietti. La società ha<br />

inoltre fornito copia <strong>di</strong> un articolo pubblicato sul quoti<strong>di</strong>ano "Il Piccolo" del 15 giugno 2005,<br />

nel quale si legge che "la società è riuscita a superare le imposizioni sui biglietti della Lega<br />

calcio e a riproporre anche contro il Vicenza (gara <strong>di</strong> play-out) i prezzi popolari e le<br />

agevolazioni per le famiglie che tanto successo hanno riscosso nelle prec<strong>ed</strong>enti uscite" [46].<br />

163


Infine, la Triestina ha allegato il listino dei prezzi che avrebbe applicato in occasione della<br />

gara <strong>di</strong> play-out "Triestina- Vicenza" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 4).<br />

Tab. 4 Prezzi biglietti play-out Triestina-Vicenza<br />

Fascia €<br />

Tribuna autorità intero 29<br />

Tribuna autorità per gli abbonati in prelazione [47] 25<br />

Tribuna autorità ridotto donne 14,50<br />

Tribuna autorità ridotto donne abbonate 12,50<br />

Tribuna centrale intero 12,50<br />

Tribuna centrale per gli abbonati in prelazione 10,50<br />

Tribuna centrale ridotto donne 6<br />

Tribuna centrale ridotto donne abbonate 5<br />

Tribuna Grezar intero 8<br />

Tribuna Grezar per gli abbonati in prelazione 7<br />

Tribuna Grezar ridotto donne 4<br />

Tribuna Grezar ridotto donne abbonate 3,50<br />

Curve intero 5,50<br />

Curve per gli abbonati in prelazione 4,50<br />

Curve ridotto donne 3<br />

Curve ridotto donne abbonate 2,50<br />

Sempre in merito ai prezzi applicati dalla Triestina, quest’ultima ha inoltre precisato <strong>di</strong> aver<br />

previsto, quale ulteriore incentivo, l’ingresso gratuito per tutti gli spettatori <strong>di</strong> età inferiore ai<br />

18 anni; nel caso in cui gli stessi sono stati accompagnati da un genitore o da un parente,<br />

anche quest’ultimo ha avuto <strong>di</strong>ritto all’ingresso gratuito. Stessa agevolazione, infine, è stata<br />

estesa anche agli studenti universitari.<br />

Nella sua risposta la società Treviso Football Club 1993 S.r.l. (in seguito, il Treviso) ha<br />

<strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> aver sì richiesto chiarimenti alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364,<br />

ma esclusivamente in relazione alla vali<strong>di</strong>tà degli accre<strong>di</strong>ti e alla possibilità <strong>di</strong> biglietti<br />

omaggio [48].<br />

Il Treviso ha inoltre affermato <strong>di</strong> aver fissato autonomamente i prezzi dei biglietti per le gare<br />

dei play-off, "ad un livello che risulta <strong>di</strong> fatto inferiore a quelli solitamente da noi praticati e<br />

quin<strong>di</strong> nello spirito <strong>di</strong> facilitare i nostri tifosi" [49].<br />

Inoltre, ha specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati vali<strong>di</strong>,<br />

riconoscendo tuttavia ai titolari degli abbonamenti stessi il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione della conferma<br />

del loro abituale posto all’interno dello sta<strong>di</strong>o.<br />

Infine, la società ha allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara <strong>di</strong> play-out<br />

"Treviso-Perugia" del 16 giugno 2005 (cfr. Tab. 5).<br />

Tab. 5 Prezzi biglietti play-off Treviso-Perugia<br />

Fascia €<br />

Tribuna centrale 40<br />

Tribuna Laterale 20<br />

Distinti 20<br />

Curva 10<br />

Curva ospiti 10<br />

Anche la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. (in seguito, l’Ascoli) ha comunicato <strong>di</strong> non aver<br />

richiesto chiarimenti alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364 [50] precisando<br />

164


altresì <strong>di</strong> non aver mai emanato alcuna deliberazione o comunicazione in relazione a tale<br />

delibera, né <strong>di</strong> aver mai commentato, attraverso la stampa, tale decisione. L’Ascoli ha altresì<br />

specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati vali<strong>di</strong>. Infine, la<br />

società ha allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara <strong>di</strong> play-off "Ascoli-<br />

Torino" del 16 giugno 2005 (cfr. Tab. 6).<br />

Tab. 6 Prezzi biglietti play-off Ascoli-Torino<br />

Fascia €<br />

Poltroncina gialla 40<br />

Poltroncina rossa interi 20<br />

Poltroncina rossa ridotti 14<br />

Tribuna scoperta interi 10<br />

Tribuna scoperta ridotti 5<br />

Distinti e curve interi 5<br />

Distinti e curve ridotti 1<br />

Settore ospiti 5<br />

Nella sua lettera <strong>di</strong> risposta la società A.C. Perugia Calcio S.p.A. (in seguito, il Perugia) ha<br />

comunicato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati vali<strong>di</strong> [51],<br />

allegando inoltre il listino dei prezzi applicati in occasione della gara <strong>di</strong> play-off "Perugia-<br />

Treviso" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 7).<br />

Tab. 7 Prezzi biglietti play-off Perugia-Treviso<br />

Fascia €<br />

Tribuna ovest poltroncine 40<br />

Tribuna ovest laterale 30<br />

Tribuna est 20<br />

Curve 10<br />

La società Vicenza Calcio S.p.A. (in seguito, il Vicenza), oltre a comunicare <strong>di</strong> non aver mai<br />

richiesto alcun chiarimento alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364 [52], ha altresì<br />

specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati vali<strong>di</strong>,<br />

consentendo tuttavia ai titolari <strong>di</strong> acquistare i biglietti ad un prezzo ridotto.<br />

La società ha inoltre fornito copia <strong>di</strong> un articolo pubblicato sul quoti<strong>di</strong>ano "Il Giornale <strong>di</strong><br />

Vicenza" del 21 luglio 2005, intitolato "Iniziative per riempire lo sta<strong>di</strong>o", nel quale si legge<br />

che "l’obiettivo [della società] è l’esaurito nella partita che decide tutto un campionato e<br />

nella quale il sostegno del popolo del Menti [53] sarà certamente decisivo" [54].<br />

Per tale motivo il Vicenza ha pre<strong>di</strong>sposto una serie <strong>di</strong> iniziative <strong>di</strong> prezzo finalizzate alla<br />

massima presenza <strong>di</strong> tifosi in occasione della gara <strong>di</strong> play-out.<br />

La società ha inoltre allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara <strong>di</strong> play-out<br />

"Vicenza-Triestina" del 25 giugno 2005 (cfr. Tab. 8).<br />

Tab. 8 Prezzi biglietti play-out Vicenza-Triestina<br />

Fascia Intero Ridotto (abbonati e<br />

donne)<br />

Tribuna centrale numerata 20 10 10<br />

Distinti 10 5 --<br />

Tribuna Famiglia 5 2,5 --<br />

Gra<strong>di</strong>nata Sud/Nord 5 2,5 --<br />

165<br />

Ragazzi [55]


V. d) Le informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria<br />

Nel corso del proce<strong>di</strong>mento sono state raccolte ulteriori informazioni in merito alla politica<br />

dei prezzi attuata dalle società <strong>di</strong> calcio professionistiche.<br />

In tal senso, in data 25 ottobre è stata acquisita agli atti del presente proce<strong>di</strong>mento copia <strong>di</strong><br />

alcuni documenti del proce<strong>di</strong>mento n. IC/27, <strong>ed</strong> in particolare sono state acquisite le risposte<br />

<strong>di</strong> alcune società <strong>di</strong> Serie A e B [56]. Da tale documentazione emerge che tra i criteri <strong>di</strong><br />

definizione dei prezzi dei biglietti le società in<strong>di</strong>viduano anche i "prezzi praticati dalle<br />

squadre dello stesso campionato dalle simili potenzialità tecniche […] e <strong>di</strong> bacino" [57] .<br />

Inoltre, le società praticherebbero riduzioni <strong>di</strong> prezzo "al fine <strong>di</strong> incrementare il numero <strong>di</strong><br />

spettatori" [58]. Infine, dalla documentazione acquisita emerge che "esiste relazione tra prezzi<br />

praticati e presenze allo sta<strong>di</strong>o" [59]. In merito alle politiche <strong>di</strong> prezzo delle società, si rileva<br />

da ultimo come lo stesso Presidente della FIGC, in occasione <strong>di</strong> un seminario sulla violenza<br />

negli sta<strong>di</strong> organizzato a Roma dalla FIGC e dall’Ambasciata britannica, ha in<strong>di</strong>viduato, tra le<br />

ragioni alla base del calo degli spettatori negli sta<strong>di</strong>, il livello dei prezzi. A tal proposito il<br />

presidente della FIGC ha affermato che "bisogna applicare una politica <strong>di</strong>versa, se c’è un<br />

incontro allo sta<strong>di</strong>o e la visibilità non è ottima, piuttosto che pagare un determinato prezzo per<br />

il biglietto le persone preferiscono guardarla in tv" [60].<br />

VI. IL MERCATO RILEVANTE AI FINI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO<br />

Preliminarmente si rileva che nel caso <strong>di</strong> intese la definizione del mercato rilevante è<br />

essenzialmente volta a in<strong>di</strong>viduare le caratteristiche del contesto economico e giuri<strong>di</strong>co nel<br />

quale si colloca l’accordo o la pratica concordata fra imprese [61].<br />

Tale definizione è dunque funzionale "alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può<br />

restringere o falsare il meccanismo concorrenziale" [62], <strong>ed</strong> è dunque "funzionale alla<br />

decifrazione del suo grado <strong>di</strong> offensività" [63].<br />

Le delibere oggetto del presente proce<strong>di</strong>mento riguardano la fissazione, da parte della Lega,<br />

dei prezzi dei biglietti delle gare <strong>di</strong> play-off e play-out, che hanno rappresentato la parte<br />

conclusiva del campionato <strong>di</strong> Serie B per la stagione 2004- 05.<br />

L’obiettivo del Campionato è quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le squadre da promuovere alla serie<br />

maggiore (Serie A) e quelle da retroc<strong>ed</strong>ere alla serie minore (Serie C/1); il Campionato,<br />

quin<strong>di</strong>, può <strong>di</strong>rsi concluso solo nel momento in cui tali squadre, sulla base dei risultati in<br />

classifica, siano state in<strong>di</strong>viduate. Nel caso <strong>di</strong> specie, attese le peculiarità del consumatore<br />

quale "tifoso", ancorché si può sostenere che, dal punto <strong>di</strong> vista della domanda, le partite dal<br />

vivo <strong>di</strong> un m<strong>ed</strong>esimo campionato non appaiono sostituibili tra loro, non è tuttavia da<br />

escludersi che esista tra le stesse una qualche relazione in termini <strong>di</strong> determinazione del<br />

livello dei prezzi dei biglietti. Le competizioni <strong>di</strong> play-off e play-out, pur in presenza <strong>di</strong><br />

elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione rispetto alle altre gare <strong>di</strong> Campionato, quali ad esempio il <strong>di</strong>verso<br />

meccanismo <strong>di</strong> ripartizione degli incassi realizzati al botteghino [64], non sembrano<br />

comunque poter costituire un mercato del prodotto a sé stante, atteso che sono volte al<br />

raggiungimento dell’obiettivo stesso <strong>di</strong> ogni campionato, ovvero l’in<strong>di</strong>viduazione delle<br />

squadre da promuovere alla serie maggiore e quelle da retroc<strong>ed</strong>ere alla serie minore. In tale<br />

contesto, ancorché l’intesa abbia concretamente riguardato un numero ridotto <strong>di</strong> gare [65], in<br />

ragione del fatto che i play-off e play-out, nell’ambito del Campionato <strong>di</strong> Serie B, rivestono<br />

un’importanza strategica per le società in quanto determinano promozioni e retrocessioni,<br />

l’intesa in oggetto interessa comunque una parte rilevante del mercato interessato.<br />

Qualora invece si volesse adottare la definizione <strong>di</strong> mercato rilevante che la Lega sembra<br />

suggerire nella sua memoria, ovvero quella secondo cui le gare <strong>di</strong> play-off e play-out<br />

166


costituirebbero "oggetto <strong>di</strong>verso dal normale Campionato" [66], in ragione delle specificità<br />

che caratterizzano tali competizioni, l’intesa riguarderebbe l’intero mercato rilevante. In<br />

entrambe le ipotesi, pertanto, l’intesa avrebbe rilievo ai fini antitrust, in quanto riguarderebbe<br />

o una parte rilevante del mercato o l’intero mercato.<br />

Nel caso in esame non si ritiene tuttavia necessario ad<strong>di</strong>venire ad una più precisa definizione<br />

del mercato in ragione del fatto che si è in presenza <strong>di</strong> un’intesa posta in essere dalla Lega in<br />

rappresentanza della totalità delle società partecipanti ai campionati <strong>di</strong> Serie A e B e che ha<br />

avuto ad oggetto la fissazione <strong>di</strong> prezzi. Infatti, come sopra evidenziato, la definizione del<br />

mercato rilevante nel caso <strong>di</strong> intese è volta alla sola in<strong>di</strong>viduazione delle caratteristiche del<br />

contesto economico e giuri<strong>di</strong>co nel quale si colloca l’accordo, essendo essenzialmente<br />

funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il<br />

meccanismo concorrenziale.<br />

VALUTAZIONI GIURIDICHE<br />

Oggetto del presente proce<strong>di</strong>mento sono le delibere <strong>di</strong> cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16<br />

settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, assunte dalla Lega in qualità <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong><br />

tutte le società <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> Serie A e B, in merito alla fissazione dei prezzi per le gare <strong>di</strong> playoff<br />

e play-out per la stagione 2004-05, quale fase conclusiva del campionato italiano <strong>di</strong> calcio<br />

<strong>di</strong> Serie B.<br />

VII. L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2, COMMA 1, LEGGE N. 287/90<br />

VII. a) La natura <strong>di</strong> imprese delle società calcistiche<br />

Le società calcistiche possono essere qualificate imprese in relazione alla <strong>di</strong>sciplina antitrust.<br />

La consolidata nozione <strong>di</strong> impresa, rilevante per il <strong>di</strong>ritto della concorrenza, risulta avere una<br />

portata più ampia <strong>di</strong> quella riconosciuta dall’or<strong>di</strong>namento civilistico <strong>nazionale</strong> poiché<br />

ricomprende, nella sua definizione, qualsiasi ente che eserciti attività <strong>di</strong> natura economica,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dalla sua forma giuri<strong>di</strong>ca e dalle modalità <strong>di</strong> finanziamento [67].<br />

Per costante <strong>giurisprudenza</strong> della Corte <strong>di</strong> Giustizia delle Comunità Europee, rappresenta una<br />

"attività <strong>di</strong> natura economica" qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a<br />

prescindere dalla ricerca del profitto [68] e quin<strong>di</strong>, in ultima analisi, in<strong>di</strong>pendentemente dal<br />

perseguimento <strong>di</strong> uno scopo <strong>di</strong> lucro.<br />

La riconducibilità delle società <strong>di</strong> calcio a tale nozione <strong>di</strong> impresa appare evidente in relazione<br />

alla loro attività <strong>di</strong> organizzatori <strong>di</strong> spettacoli rappresentati da incontri <strong>di</strong> calcio [69]. Le<br />

società <strong>di</strong> calcio, infatti, analogamente ad altre imprese, sopportano costi <strong>ed</strong> effettuano<br />

investimenti (l’acquisto dei calciatori, gli stipen<strong>di</strong> e i premi partita corrisposti agli stessi, le<br />

spese relative al personale, etc.) al fine <strong>di</strong> offrire tali spettacoli, assumendosi il relativo rischio<br />

d’impresa <strong>ed</strong> eventualmente il fallimento. I loro ricavi <strong>di</strong>scendono essenzialmente dallo<br />

sfruttamento economico dello spettacolo offerto, ossia dalla ven<strong>di</strong>ta dei biglietti <strong>di</strong><br />

ammissione allo sta<strong>di</strong>o, dalla ven<strong>di</strong>ta dei <strong>di</strong>ritti televisivi e ra<strong>di</strong>ofonici, dalle sponsorizzazioni<br />

tecniche e commerciali, dal merchan<strong>di</strong>sing.<br />

La natura <strong>di</strong> impresa delle società calcistiche ai fini del <strong>di</strong>ritto della concorrenza è stata<br />

peraltro riconosciuta dalla Commissione [70], la quale ha altresì constatato che la FIFA<br />

(associazione delle f<strong>ed</strong>erazioni calcistiche nazionali) e la stessa FIGC [71] (sotto l’egida della<br />

quale opera la Lega) costituiscono a loro volta imprese [72].<br />

Pertanto, alla luce della nozione <strong>di</strong> impresa affermatasi con riferimento alla normativa<br />

antitrust comunitaria e <strong>nazionale</strong> [73], le società calcistiche possono essere qualificate quali<br />

imprese.<br />

167


L’art. 1, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, stabilisce che la<br />

Lega "associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano ai<br />

Campionati <strong>di</strong> Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni <strong>di</strong> calciatori<br />

professionisti". Conseguentemente, la Lega può essere qualificata quale associazione <strong>di</strong><br />

imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, legge n. 287/1990.<br />

VII. b) L’esistenza dell’intesa<br />

Le delibere assunte dalla Lega, <strong>di</strong> cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n.<br />

364 del 3 giugno 2005, con le quali la stessa ha fissato i prezzi dei biglietti delle gare <strong>di</strong> playoff<br />

e play-out <strong>di</strong> Serie B per la stagione 2004-05, possono essere qualificate quali<br />

deliberazioni <strong>di</strong> un’associazione <strong>di</strong> imprese, costituendo un’intesa ai sensi e per gli effetti<br />

dell’art. 2, comma 1, legge n. 287/1990.<br />

Si osservi, più in generale, come già rilevato dall’Autorità nel provve<strong>di</strong>mento finale relativo al<br />

caso I362-Ven<strong>di</strong>ta Diritti Televisivi, che ogni deliberazione dei principali organi della Lega<br />

(Assemblea, Consiglio e Presidente) che desse esecuzione, o comunque si conformasse alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni del Regolamento della stessa Lega, può essere considerata intesa ai fini del <strong>di</strong>ritto<br />

antitrust in quanto deliberazione <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> imprese [74]. In merito al Comunicato<br />

Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, non può essere con<strong>di</strong>viso quanto sostenuto dalla Lega [75]<br />

circa la non opponibilità alla m<strong>ed</strong>esima dell’atto, atteso che lo stesso non sarebbe stato<br />

formalmente adottato dall’Assemblea Generale Or<strong>di</strong>naria. In particolare, infatti, deve rilevarsi<br />

come la delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, oltre a richiamare il<br />

prec<strong>ed</strong>ente Comunicato Ufficiale n. 66/2004, specifica chiaramente l’acquisizione del parere<br />

favorevole dell’Assemblea delle società della Lega. Pertanto, al <strong>di</strong> là dell’esistenza <strong>di</strong><br />

eventuali rilievi formali circa il perfezionamento dell’atto, dal punto <strong>di</strong> vista sostanziale la<br />

delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 364/2005 deve essere chiaramente ascrivibile alla<br />

Lega. Inoltre, va rilevato come tale delibera sia stata resa nota alle società destinatarie nella<br />

forma del comunicato ufficiale, ovvero secondo le modalità previste per le deliberazioni<br />

regolarmente assunte dagli organi esecutivi della Lega, <strong>di</strong> cui al ricordato art. 16 del<br />

Regolamento <strong>di</strong> Lega. Pertanto, le delibere <strong>di</strong> cui ai Comunicati Ufficiali n. 66/2004 e n.<br />

364/2005, ai fini antitrust, devono ritenersi pienamente ascrivibili alla Lega.<br />

VII. c) La stabilità dell’intesa<br />

L’intesa tra le società calcistiche per la fissazione dei prezzi dei biglietti dei play-off e dei<br />

play-out <strong>di</strong> Serie B per la stagione 2004-05 appare caratterizzata da un elevato grado <strong>di</strong><br />

stabilità in virtù della presenza <strong>di</strong> un efficace sistema sanzionatorio.<br />

In particolare, la delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005 è stata<br />

assunta dopo aver acquisito il parere favorevole dell’Assemblea delle società della Lega, le<br />

cui deliberazioni, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento <strong>di</strong> Lega, "sono vincolanti, anche per le<br />

società assenti e per quelle <strong>di</strong>ssenzienti" [76]. Tale vincolo è rafforzato dalla previsione <strong>di</strong> un<br />

articolato sistema sanzionatorio atto a garantire l’osservanza delle delibere degli organi <strong>di</strong><br />

Lega da parte delle società associate. In proposito, si evidenzia che, sulla base <strong>di</strong> quanto<br />

previsto all’art. 27, comma 2, dello Statuto della FIGC, le società affiliate alla Lega "in<br />

ragione della loro appartenenza all’or<strong>di</strong>namento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con<br />

la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia <strong>di</strong> qualsiasi<br />

provve<strong>di</strong>mento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie<br />

comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività f<strong>ed</strong>erale.." (sottolineatura aggiunta).<br />

168


A tal proposito, bisogna rilevare come l’art. 7, comma 3, dello Statuto della FIGC prev<strong>ed</strong>e<br />

infatti espressamente che la FIGC "demanda alle Leghe [..] l’organizzazione dell’attività<br />

agonistica me<strong>di</strong>ante i campionati delle <strong>di</strong>verse categorie".<br />

Quest’ultima previsione statutaria qualifica pertanto la Lega come soggetto delegato dalla<br />

FIGC all’organizzazione dei campionati, ai sensi del citato art. 27, comma 2, dello Statuto<br />

della FIGC. Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia Sportiva prev<strong>ed</strong>e sanzioni graduate in relazione alla natura<br />

e alla gravità dei "fatti commessi" dalle società <strong>di</strong> calcio, che vanno dalla semplice<br />

ammonizione fino a misure estremamente gravi quali la retrocessione all’ultimo posto in<br />

classifica del campionato <strong>di</strong> appartenenza della stessa società o l’esclusione dallo stesso<br />

campionato e la conseguente assegnazione a campionati <strong>di</strong> categoria inferiore. Si tratta con<br />

ogni evidenza <strong>di</strong> misure dal carattere particolarmente coercitivo, certamente idonee ad<br />

assicurare il rispetto delle delibere assunte dagli organi della Lega, e quin<strong>di</strong> atte a conferire<br />

all’intesa un carattere <strong>di</strong> particolare stabilità. In tal senso soccorre altresì il carattere <strong>di</strong><br />

imme<strong>di</strong>ata esecutività delle sanzioni irrogate dagli organi <strong>di</strong> giustizia sportiva, <strong>di</strong> cui all’art.<br />

17, comma 12, del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia Sportiva. Accanto al sistema sanzionatorio è prevista<br />

anche la possibilità <strong>di</strong> adottare misure cautelari. L’art. 15 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia Sportiva,<br />

infatti, al comma 2 prev<strong>ed</strong>e la possibilità, da parte degli Organi <strong>di</strong> giustizia sportiva, <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sporre "la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è<br />

instaurato o è in corso un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare".<br />

Anche questo strumento deve considerarsi un efficace deterrente, per le società <strong>di</strong> calcio, ad<br />

adottare comportamenti autonomi rispetto a quanto <strong>di</strong>sposto nei comunicati ufficiali <strong>di</strong> Lega.<br />

VII. d) La consistenza dell’intesa<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie, le imprese coinvolte nell’intesa sono tutte le società <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> Serie A e<br />

<strong>di</strong> Serie B, dal momento che è stata la Lega, che le associa tutte, a fissare con proprie<br />

deliberazioni i prezzi dei biglietti per le gare <strong>di</strong> play-off e play-out <strong>di</strong> Serie B per il 2004-05.<br />

Pertanto, le parti dell’accordo rappresentano la totalità degli operatori presenti sul mercato<br />

rilevante, qualunque sia la definizione che si voglia dare dello stesso. Si consideri inoltre che<br />

l’intesa ha riguardato la fissazione <strong>di</strong> prezzi, in relazione alla quale, per costante orientamento<br />

comunitario [77] non si esclude l’applicabilità del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> intese restrittive della<br />

concorrenza neppure qualora la quota <strong>di</strong> mercato aggregata detenuta dalle parti dell’accordo<br />

sia inferiore al 10%.<br />

VIII. L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2, COMMA 2, LEGGE N. 287/90<br />

VIII. a) L’oggetto dell’intesa: i Comunicati Ufficiali della lega n. 66 del 16 settembre 2004 e<br />

n. 364 del 3 giugno 2005<br />

Con le delibere <strong>di</strong> cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3<br />

giugno 2005, la Lega ha fissato i prezzi dei biglietti per le gare <strong>di</strong> play-off e play-out per il<br />

Campionato <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> Serie B, stagione 2004-05. Attraverso tali delibere, pertanto, la Lega,<br />

quale associazione delle società <strong>di</strong> Serie A e B, è pervenuta alla fissazione concertata del<br />

prezzo, che costituisce una delle variabili più significative dell’attività economica delle<br />

imprese, sopprimendo quel grado <strong>di</strong> autonomia decisionale che caratterizza strutture <strong>di</strong><br />

mercato concorrenziali. Quanto al fatto che tale fissazione <strong>di</strong> prezzi troverebbe la sua ratio, ad<br />

avviso della Lega, nell’art. 57 delle NOIF, che nell’attribuire alla Lega il potere <strong>di</strong> organizzare<br />

le gare <strong>di</strong> qualificazione (come i play-off e i play-out) finirebbe per conferirle "anche la<br />

possibilità <strong>di</strong> fissare i prezzi" [78], si osserva che tale interpretazione non può essere<br />

con<strong>di</strong>visa. In primo luogo, la norma non fa riferimento specifico ai prezzi e, in ogni caso,<br />

169


ilevate le caratteristiche delle gare <strong>di</strong> playoff e play-out, ovvero l’assenza <strong>di</strong> un campo neutro,<br />

non sussistevano ragioni per <strong>di</strong>scostarsi dalle regole vigenti per le altre gare del Campionato,<br />

per le quali la fissazione del prezzo del biglietto è rimessa alle singole società. Si rileva,<br />

infatti, che la fissazione dei prezzi dei biglietti delle partite <strong>di</strong> campionato, quale tipica<br />

espressione della libertà <strong>di</strong> impresa, viene autonomamente assunta dalle singole società.<br />

Parimenti inaccoglibile risulta la giustificazione secondo cui l’in<strong>di</strong>cazione dei prezzi alle<br />

società sarebbe derivata anche dalle <strong>di</strong>sposizioni del Ministero dell’Interno in tema <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico. Infatti, tali <strong>di</strong>sposizioni hanno ad oggetto la gestione della preven<strong>di</strong>ta dei biglietti<br />

per le sole tifoserie ospiti e si occupano solo marginalmente <strong>di</strong> prezzi e al solo fine <strong>di</strong> evitare<br />

problemi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico che potrebbero verificarsi qualora si mettessero in ven<strong>di</strong>ta i<br />

biglietti destinati alle tifoserie ospiti ad un prezzo largamente inferiore a quello <strong>di</strong> mercato. In<br />

tal caso, semmai, la delibera avrebbe dovuto in<strong>di</strong>care i prezzi minimi e non i massimi, come<br />

invece sostenuto dalla Lega. Secondo la Lega, i prezzi fissati nella delibera del 3 giugno 2005<br />

avrebbero rappresentato dei tetti massimi, la cui unica finalità sarebbe stata quella <strong>di</strong> "non<br />

creare speculazioni" in occasione della gare in oggetto. Al riguardo si rileva che,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal loro carattere vincolante, le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> prezzo svolgono una<br />

funzione <strong>di</strong> orientamento per il coor<strong>di</strong>namento del comportamento concorrenziale,<br />

suggerendo le linee <strong>di</strong>rettrici dell'azione degli associati in merito ad una variabile<br />

concorrenziale <strong>di</strong> primaria importanza, la cui alterazione in senso collusivo configura un<br />

grave pregiu<strong>di</strong>zio per il libero funzionamento del mercato [79].<br />

In assenza delle previsioni contenute nelle delibere <strong>di</strong> cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16<br />

settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, le singole società avrebbero potuto fissare<br />

liberamente i prezzi dei biglietti per le gare <strong>di</strong> play-off e play-out, come confermato dalla<br />

stessa Lega in au<strong>di</strong>zione, là dove afferma <strong>di</strong> non aver mai dato, in passato, in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong><br />

prezzo alle società, le quali hanno pertanto determinato sempre autonomamente i prezzi dei<br />

biglietti.<br />

Quanto all’oggetto dell’intesa si riscontra dunque la sua idoneità ad eliminare l’autonomia<br />

contrattuale delle società <strong>di</strong> calcio in merito alla fissazione dei prezzi dei biglietti relativi alle<br />

gare <strong>di</strong> play-off e play-out <strong>di</strong> Serie B per il 2004-05.<br />

Pertanto, la fissazione dei prezzi operata dalla Lega attraverso le delibere riportate nei<br />

Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, costituisce<br />

un’intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90.<br />

VIII. b) Effetti e gravità dell’intesa<br />

L’intesa fissa i prezzi dei biglietti per le gare <strong>di</strong> play-off e play-out <strong>di</strong> Serie B, stagione 2004-<br />

05, nei seguenti valori: biglietti prima fascia euro 40.00; biglietti seconda fascia euro 20.00;<br />

biglietti terza fascia euro 10.00. Successivamente all’avvio del presente proce<strong>di</strong>mento,<br />

avvenuto con delibera del 7 giugno 2005 notificata in pari data alla parte, quest’ultima, in data<br />

8 giugno 2005, ha provv<strong>ed</strong>uto a comunicare alle società <strong>di</strong> Serie B, attraverso l’emanazione<br />

della Circolare n. 25, che i prezzi riportati nel Comunicato Ufficiale n. 364 avrebbero dovuto<br />

essere intesi come prezzi in<strong>di</strong>cativi, e che le società avrebbero potuto comunque "[…]<br />

determinare categorie <strong>di</strong> prezzi <strong>di</strong>versi".<br />

Ai fini della valutazione degli effetti dell’intesa occorre considerare che la tempestività<br />

dell’intervento dell’Autorità è stata dettata proprio dalla necessità <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re che le delibere<br />

in questione esplicassero il loro effetto restrittivo, atteso che le gare <strong>di</strong> play-off e play-out<br />

avrebbero avuto inizio in data 16 giugno 2005. Ed in effetti a seguito dell’avvio del presente<br />

proce<strong>di</strong>mento la parte già il giorno seguente ha trasmesso alle società <strong>di</strong> Serie B la citata<br />

Circolare n. 25. Dagli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, <strong>ed</strong> in particolare dalle<br />

informazioni fornite dalle società che hanno preso parte alle gare <strong>di</strong> play-off e play-out, è<br />

170


emerso che le stesse, a seguito della citata Circolare n. 25, hanno provv<strong>ed</strong>uto a determinare<br />

prezzi <strong>di</strong>fferenti e spesso ampiamente inferiori a quelli in<strong>di</strong>viduati dalla Lega nel Comunicato<br />

Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005.<br />

Pertanto, la Circolare ha consentito alle società <strong>di</strong> fissare autonomamente i prezzi dei biglietti<br />

delle gare in oggetto. A titolo esemplificativo, basti osservare che la Triestina [80] ha<br />

previsto, per la tribuna, assimilabile alla "prima fascia" <strong>di</strong> cui al Comunicato n. 364, per la<br />

quale era fissato un prezzo <strong>di</strong> 40 euro, prezzi variabili da un massimo <strong>di</strong> 29 euro (Tribuna<br />

Autorità Intero) ad un minimo <strong>di</strong> 5 euro (Tribuna centrale ridotto donne abbonate). La stessa<br />

società, per le curve, assimilabili alla "terza fascia" <strong>di</strong> cui al Comunicato n. 364, per la quale<br />

era fissato un prezzo <strong>di</strong> 10 euro, ha invece determinato prezzi che vanno da un massimo <strong>di</strong> 5,5<br />

euro (curva intera) a un minimo <strong>di</strong> 2,5 euro (curva ridotto donne abbonate).<br />

L’Ascoli [81], per le tribune, pur avendo mantenuto il prezzo <strong>di</strong> 40 euro per le "Poltroncine<br />

gialle", ha tuttavia previsto prezzi per la "Tribuna scoperta" <strong>di</strong> 10 euro (biglietto intero) e 5<br />

euro (biglietto ridotto); quanto alle curve, i prezzi dei biglietti sono stati pari a 5 euro<br />

(biglietto intero) e 1 euro (biglietto ridotto). Infine, il Vicenza [82], ha previsto che il massimo<br />

prezzo della tribuna fosse <strong>di</strong> 20 euro ("Tribuna Centrale"), mentre quello delle curve <strong>di</strong> 5<br />

euro.<br />

L’intesa posta in essere dalla Lega, che ha avuto ad oggetto la fissazione dei prezzi dei<br />

biglietti delle gare <strong>di</strong> play-off e play-out per la stagione 2004-05, identificando un’intesa <strong>di</strong><br />

natura orizzontale, ha inciso su una variabile significativa dal punto <strong>di</strong> vista concorrenziale,<br />

costituita dal prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei biglietti.<br />

Va comunque tenuto conto della circostanza per cui la stessa non ha prodotto effetti, atteso<br />

che le società che hanno <strong>di</strong>sputato le gare in esame hanno fissato autonomamente i propri<br />

prezzi, i quali sono risultati <strong>di</strong>fferenti e spesso ampiamente inferiori a quelli in<strong>di</strong>viduati nel<br />

Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005. Infine, si deve anche rilevare il<br />

comportamento assunto dalla Lega nel corso del proce<strong>di</strong>mento, così come evidenziato in<br />

fatto, consistente nell’assunzione della delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 103/2005,<br />

attraverso la quale, nel regolare le gare <strong>di</strong> play-off e play-out per la prossima stagione sportiva<br />

(2005/06), con particolare riferimento agli aspetti economici, <strong>di</strong>fferentemente da quanto<br />

contenuto nell’analogo Comunicato n. 66/04, emanato per il campionato prec<strong>ed</strong>ente, la Lega<br />

ha eliminato qualsiasi riferimento in merito alla definizione dei prezzi dei biglietti.<br />

IX. LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

In or<strong>di</strong>ne alla quantificazione della sanzione, tenuto conto anche dei criteri dettati dall’articolo<br />

11 della legge n. 689/81, va fatto riferimento alla gravità dell’infrazione, all’opera svolta<br />

dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione e alle sue<br />

con<strong>di</strong>zioni economiche. Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione valgono le<br />

considerazioni svolte ai paragrafi che prec<strong>ed</strong>ono.<br />

Ai fini della quantificazione della sanzione, deve altresì essere considerato il particolare<br />

contesto entro cui sono state assunte le due delibere oggetto del presente proce<strong>di</strong>mento.<br />

La formula dei play-off e play-out ha anzitutto rappresentato una novità nell’ambito del<br />

Campionato <strong>di</strong> calcio italiano <strong>di</strong> Serie B.<br />

Assumono poi rilevanza <strong>di</strong>verse circostanze, più ampiamente rappresentate nella parte in<br />

fatto, quali l’assenza <strong>di</strong> concreti effetti restrittivi a seguito dell’avvio del presente<br />

proce<strong>di</strong>mento, nonché il successivo comportamento della Lega, consistente nell’aver assunto<br />

la delibera <strong>di</strong> cui al Comunicato Ufficiale n. 103/2005, nel quale non è contenuta alcuna<br />

in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> prezzo per le gare <strong>di</strong> play-off e play-out della stagione 2005/06. Sulla base <strong>di</strong><br />

tutti questi elementi si ritiene <strong>di</strong> irrogare alla Lega, per la violazione commessa, una sanzione<br />

in misura pari a 2.000 euro.<br />

171


Tutto ciò premesso e considerato:<br />

DELIBERA<br />

a) che il comportamento posto in essere dalla Lega Nazionale Professionisti, consistente<br />

nell’aver fissato i prezzi dei biglietti delle gare <strong>di</strong> play-off e play-out del campionato <strong>di</strong> calcio<br />

italiano <strong>di</strong> Serie B, stagione 2004/05, costituisce una violazione dell’articolo 2, comma 2,<br />

lettera a), della legge n. 287/90;<br />

b) che la Lega Nazionale Professionisti si astenga dal porre in essere intese che possono avere<br />

oggetto o effetto <strong>di</strong> contenuto analogo a quello accertato nel presente proce<strong>di</strong>mento;<br />

c) che nei confronti della Lega Nazionale Professionisti è applicata, per l’infrazione <strong>di</strong> cui alla<br />

lettera a), una sanzione <strong>di</strong> 2.000 euro.<br />

La sanzione amministrativa <strong>di</strong> cui alla prec<strong>ed</strong>ente lettera c) deve essere pagata entro il termine<br />

<strong>di</strong> novanta giorni dalla notificazione del presente provve<strong>di</strong>mento, con versamento <strong>di</strong>retto al<br />

concessionario del servizio della riscossione oppure me<strong>di</strong>ante delega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il modello allegato al presente provve<strong>di</strong>mento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il pr<strong>ed</strong>etto termine, per il periodo <strong>di</strong> ritardo inferiore ad un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi <strong>di</strong> mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso <strong>di</strong> ulteriore<br />

ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma<br />

dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata <strong>di</strong> un decimo per ogni semestre a decorrere dal<br />

giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è<br />

trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli<br />

interessi <strong>di</strong> mora maturati nel m<strong>ed</strong>esimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data<br />

imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio <strong>di</strong> copia del modello attestante il<br />

versamento effettuato.<br />

Il presente provve<strong>di</strong>mento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato<br />

ai sensi <strong>di</strong> legge.<br />

Avverso il presente provve<strong>di</strong>mento può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio, ai sensi<br />

dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla data<br />

<strong>di</strong> notificazione del provve<strong>di</strong>mento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Fabio Cintioli<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà<br />

NOTE<br />

[1] Nota Autorità: Denominata Rappresentativa Under 21 <strong>di</strong> B della Lega.<br />

[2] Nota Autorità: In particolare, l’art. 1, comma 3, del Regolamento della Lega, intitolato<br />

"Natura e attribuzioni", prev<strong>ed</strong>e che la Lega: a) 1. stabilisce i calendari delle<br />

competizioni ufficiali e fissa date <strong>ed</strong> orari; 2. regolamenta, per la tutela della regolarità<br />

tecnica e <strong>di</strong>sciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le<br />

modalità <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong> operatori e ra<strong>di</strong>ocronisti negli spazi soggetti ai poteri degli<br />

ufficiali <strong>di</strong> gara; 3. regolamenta, per la tutela della regolarità tecnica e <strong>di</strong>sciplinare delle<br />

competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi <strong>di</strong><br />

informazione per il solo esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cronaca ra<strong>di</strong>ofonica e televisiva e per<br />

assicurare le modalità <strong>di</strong> accesso in conformità alle vigenti <strong>leggi</strong>; 4. assicura la<br />

172


<strong>di</strong>stribuzione interna delle risorse finanziarie; b) definisce, d'intesa con le categorie<br />

interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre<br />

forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli<br />

stessi; c) rappresenta le società nella stipula degli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> lavoro e nella<br />

pre<strong>di</strong>sposizione dei relativi contratti-tipo; d) rappresenta, su delega specifica rilasciata<br />

per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle<br />

competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione per la <strong>di</strong>ffusione sul solo<br />

territorio italiano: - dei <strong>di</strong>ritti televisivi degli highlights in chiaro e in <strong>di</strong>fferita dei<br />

Campionati <strong>di</strong> Serie A e <strong>di</strong> Serie B. Per <strong>di</strong>fferita s’intende, ovunque nel presente<br />

regolamento e ai fini <strong>di</strong> quanto previsto sub art. 46, la trasmissione d’immagini <strong>di</strong> gare<br />

nei termini <strong>di</strong>latori applicati nella stagione sportiva 1998/99; - dei <strong>di</strong>ritti ra<strong>di</strong>ofonici, con<br />

esclusione dell’ambito locale, dei Campionati <strong>di</strong> Serie A e <strong>di</strong> Serie B; per la <strong>di</strong>ffusione<br />

senza limitazioni territoriali: - dei <strong>di</strong>ritti televisivi e ra<strong>di</strong>ofonici, sia in chiaro sia in<br />

criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione <strong>di</strong>retta. In ogni caso i<br />

contratti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei suddetti <strong>di</strong>ritti televisivi e ra<strong>di</strong>ofonici conclusi dalla Lega in<br />

rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni,<br />

per quanto concerne i <strong>di</strong>ritti televisivi degli highlights in chiaro e dei <strong>di</strong>ritti ra<strong>di</strong>ofonici<br />

dei Campionati <strong>di</strong> serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i <strong>di</strong>ritti televisivi e<br />

ra<strong>di</strong>ofonici relativi al torneo <strong>di</strong> Coppa Italia; e) rappresenta le società associate nei loro<br />

rapporti con la FIGC, con le altre Leghe e, previo rilascio <strong>di</strong> delega specifica da ogni<br />

singola società, con i terzi; f) detta norme <strong>di</strong> gestione delle società, nell'interesse<br />

collettivo, e riscontra l’osservanza <strong>di</strong> queste e delle <strong>di</strong>sposizioni emanate in materia<br />

dalla FIGC da parte delle società stesse; g) fatto salvo quanto previsto alle prec<strong>ed</strong>enti<br />

lettere d) <strong>ed</strong> e), rappresenta le società associate nella tutela <strong>di</strong> ogni altro interesse<br />

collettivo.<br />

[3] Nota Autorità: Cfr. punto 2, art. 8, del Regolamento della Lega.<br />

[4] Nota Autorità: Doc. n. I.50 agli atti del fascicolo.<br />

[5] Nota Autorità: Doc. n. I.51 agli atti del fascicolo.<br />

[6] Nota Autorità: I campionati <strong>di</strong> calcio professionistici sono il campionato <strong>di</strong> Serie A, il<br />

campionato <strong>di</strong> Serie B e i campionati <strong>di</strong> Serie C/1 e C/2.<br />

[7] Nota Autorità: I campionati <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong>lettantistici sono il Campionato Nazionale<br />

Dilettanti (organizzato in nove gironi nazionali), i Campionati Regionali(Eccellenza,<br />

Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria e Campionato Regionale Juniores "Under 18")<br />

e i Campionati Provinciali (3a Categoria, 3° Categoria "Under 21", 3a Categoria "Under<br />

18"e Provinciale Juniores "Under 18").<br />

[8] Nota Autorità: In merito, lo stesso comma prev<strong>ed</strong>e che "nelle competizioni della Lega<br />

Nazionale Professionisti, salvo deroghe <strong>di</strong>sposte dalla Lega stessa per specifiche<br />

esigenze <strong>di</strong> calendario, lo spareggio deve essere <strong>di</strong>sputato, previo sorteggio della<br />

squadra ospitante per prima, con gare <strong>di</strong> andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale<br />

caso, si applicano le seguenti regole: si aggiu<strong>di</strong>ca lo spareggio la squadra che ha<br />

realizzato, nelle due partite, il maggior numero <strong>di</strong> reti o, a parità <strong>di</strong> reti, il maggior<br />

numero <strong>di</strong> reti in trasferta. In caso <strong>di</strong> parità anche delle reti in trasferta, si <strong>di</strong>sputano<br />

due tempi supplementari <strong>di</strong> 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in<br />

trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi<br />

supplementari, si eseguono i calci <strong>di</strong> rigore".<br />

[9] Nota Autorità: Comunicato Ufficiale n. 97/A del Consiglio F<strong>ed</strong>erale FIGC, all. 1, doc.<br />

I.2.<br />

[10] Nota Autorità: In base all’art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, per<br />

"titolo sportivo" si intende il riconoscimento, da parte della stessa FIGC, delle<br />

173


con<strong>di</strong>zioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle<br />

norme f<strong>ed</strong>erali, la partecipazione <strong>di</strong> una società ad un determinato Campionato.<br />

[11] Nota Autorità: Ai play-off prendono parte le società classificate 3a, 4a, 5a e 6a. La<br />

squadra 3a classificata <strong>di</strong>sputa un doppio incontro con la squadra 6a classificata, il<br />

primo dei quali viene effettuato sul campo <strong>di</strong> quest’ultima; parimenti, la squadra 4a<br />

classificata incontra due volte la squadra 5a classificata, e il primo incontro si svolge nel<br />

campo <strong>di</strong> quest’ultima. A conclusione <strong>di</strong> questi quattro incontri, risultano vincenti le<br />

squadre che hanno realizzato il maggior numero <strong>di</strong> punti; in caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> punteggio,<br />

per determinare la squadra vincete si fa ricorso alla <strong>di</strong>fferenza reti. In caso <strong>di</strong> ulteriore<br />

parità, viene considerata vincente la società meglio piazzata nel corso della stagione<br />

regolare del Campionato. Le due squadre vincenti a termine <strong>di</strong> questi quattro incontri<br />

<strong>di</strong>sputano, infine, un ulteriore doppio incontro, il primo dei quali viene <strong>di</strong>sputato sul<br />

campo della società in peggiore posizione <strong>di</strong> classifica al termine del Campionato. A<br />

conclusione dei due incontri, sarà considerata vincente la squadra che ha realizzato il<br />

maggior numero <strong>di</strong> punti. In caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> punteggio, si terrà conto della <strong>di</strong>fferenza<br />

reti <strong>ed</strong>, in caso <strong>di</strong> ulteriore parità, si farà ricorso alla <strong>di</strong>sputa <strong>di</strong> due tempi supplementari<br />

(<strong>di</strong> 15 minuti ciascuno). In caso <strong>di</strong> ulteriore parità acc<strong>ed</strong>erà alla serie superiore la<br />

squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare del Campionato.<br />

[12] Nota Autorità: Le società che hanno preso parte al Campionato per la stagione 2004-05<br />

sono state 22.<br />

[13] Nota Autorità: I play-out si compongono <strong>di</strong> una gara <strong>di</strong> andata e una <strong>di</strong> ritorno tra le<br />

società 18a e 19a classificata al termine della stagione regolare del Campionato, la<br />

prima delle quali <strong>di</strong>sputata sul campo della 19a classificata. Ottiene la permanenza in<br />

Serie B la squadra che, a termine dei due incontri, ottiene il maggior numero <strong>di</strong> punti. In<br />

caso <strong>di</strong> parità, si tiene conto della <strong>di</strong>fferenza reti. In caso <strong>di</strong> ulteriore parità, ottiene la<br />

permanenza in Serie B la squadra 18a classificata al termine della stagione regolare del<br />

Campionato (a <strong>di</strong>fferenza che nei play-off, non è prevista la <strong>di</strong>sputa <strong>di</strong> tempi<br />

supplementari).<br />

[14] Nota Autorità: L’art. 57, comma 3, prev<strong>ed</strong>e infine che "In caso <strong>di</strong> sospensione <strong>di</strong><br />

qualsiasi gara lo spettatore non ha <strong>di</strong>ritto al rimborso del prezzo del biglietto o al<br />

riconoscimento della vali<strong>di</strong>tà del biglietto stesso in occasione della successiva<br />

effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l’inizio del secondo tempo".<br />

[15] Nota Autorità: Nonostante la parità <strong>di</strong> punti (74) tra le società Empoli, Perugia e Torino,<br />

l’Empoli si è classificata seconda – con ammissione <strong>di</strong>retta alla Serie A – in virtù <strong>di</strong><br />

quanto previsto dalla delibera della FIGC del 7 settembre 2004, secondo la quale, in<br />

caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> punti tra due o più società, si proc<strong>ed</strong>e alla compilazione <strong>di</strong> una speciale<br />

graduatoria (c.d. "classifica avulsa") tra le squadre interessate, la quale tiene conto,<br />

nell’or<strong>di</strong>ne: i) dei punti conseguiti negli incontri <strong>di</strong>retti tra tutte le squadre delle c.d.<br />

"classifica avulsa"; ii) della <strong>di</strong>fferenza tra reti segnate e subite nei m<strong>ed</strong>esimi incontri; iii)<br />

della <strong>di</strong>fferenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; iv) del maggior numero<br />

<strong>di</strong> reti segnate nell’intero Campionato; v) del sorteggio.<br />

[16] Nota Autorità: Docc. I.2 del 10 giugno 2005 e I.38 del 24 ottobre 2005.<br />

[17] Nota Autorità: In data 8 luglio 2005, doc. I.28.<br />

[18] Nota Autorità: Cfr. verbale au<strong>di</strong>zione Lega – doc. I.28.<br />

[19] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega, doc. I.38.<br />

[20] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.<br />

[21] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.<br />

[22] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.<br />

174


[23] Nota Autorità: Tale deroga sarebbe dovuta alle <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni degli sta<strong>di</strong> tra le<br />

varie società, le quali si compenserebbero nell’arco <strong>di</strong> un intero campionato ma non nel<br />

caso <strong>di</strong> un doppio incontro come nel caso <strong>di</strong> play-off e play-out.<br />

[24] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.<br />

[25] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega – doc. I.2.<br />

[26] Nota Autorità: Cfr. verbale au<strong>di</strong>zione Lega, doc. I.28.<br />

[27] Nota Autorità: Cfr. verbale au<strong>di</strong>zione Lega, doc. I.28.<br />

[28] Nota Autorità: In s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione (cfr. doc .I.28) la Lega ha precisato che si<br />

tratterebbe <strong>di</strong> due richieste pervenute telefonicamente alla Lega, una riguardante<br />

chiarimenti in merito alla possibilità <strong>di</strong> prev<strong>ed</strong>ere ulteriori fasce <strong>di</strong> prezzo rispetto a<br />

quelle in<strong>di</strong>cate nella stessa delibera, l’altra in merito alla possibilità <strong>di</strong> utilizzare la<br />

formula dei biglietti ridotti<br />

[29] Nota Autorità: Agli atti del proce<strong>di</strong>mento, all. 4, doc. I.2.<br />

[30] Nota Autorità: Cfr. all. 4, doc. I.2.<br />

[31] Nota Autorità: Cfr. verbale au<strong>di</strong>zione Lega, doc. I.28.<br />

[32] Nota Autorità: Cfr. verbale au<strong>di</strong>zione Lega, doc. I.28.<br />

[33] Nota Autorità: Doc. n. I.39, agli atti del proce<strong>di</strong>mento.<br />

[34] Nota Autorità: Tale comunicato è il corrispondente del Comunicato n. 66 del 16<br />

settembre 2004, contenente la prima delibera oggetto del presente proce<strong>di</strong>mento.<br />

[35] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega, doc. I.38.<br />

[36] Nota Autorità: Cfr. doc. I.2.<br />

[37] Nota Autorità: Cfr. doc. I.2.<br />

[38] Nota Autorità: Cfr. doc. I.29.<br />

[39] Nota Autorità: Per incasso lordo totale si intende la somma dell’incasso derivante dagli<br />

spettatori paganti e dagli abbonati.<br />

[40] Nota Autorità: Cfr. doc. I.26.<br />

[41] Nota Autorità: Cfr. doc. I.26.<br />

[42] Nota Autorità: Cfr. lettera <strong>di</strong> risposta del 15 giugno 2005, doc. I.14.<br />

[43] Nota Autorità: Cfr. all. 1, doc. I.14.<br />

[44] Nota Autorità: Ovvero, riduzione per gli spettatori <strong>di</strong> età minore ai 16 anni.<br />

[45] Nota Autorità: Cfr. lettera <strong>di</strong> risposta del 20 giugno 2005, doc. I.16.<br />

[46] Nota Autorità: Cfr. all. 3, doc. I.16.<br />

[47] Nota Autorità: Senza <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> preven<strong>di</strong>ta.<br />

[48] Nota Autorità: Cfr. lettera <strong>di</strong> risposta del 21 giugno 2005, doc. I.17.<br />

[49] Nota Autorità: Cfr. doc. I.17.<br />

[50] Nota Autorità: Cfr. lettera <strong>di</strong> risposta del 21 giugno 2005, doc. I.18.<br />

[51] Nota Autorità: Cfr. lettera <strong>di</strong> risposta del 23 giugno 2005, doc. I.21.<br />

[52] Nota Autorità: Cfr. lettera <strong>di</strong> risposta del 7 luglio 2005, doc. I.27.<br />

[53] Nota Autorità: Sta<strong>di</strong>o "Romeo Menti".<br />

[54] Nota Autorità: Cfr. all. 4, doc. I.27.<br />

[55] Nota Autorità: I ragazzi fino a 16 anni avevano <strong>di</strong>ritto all’ingresso gratuito in tutti i<br />

settori ad esclusione della Tribuna centrale numerata.<br />

[56] Nota Autorità: Docc. n. I.40, I.41 e I.42 agli atti del proce<strong>di</strong>mento.<br />

[57] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.41.<br />

[58] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.40.<br />

[59] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.41.<br />

[60] Nota Autorità: Cfr. doc. n. I.48.<br />

[61] Nota Autorità: In tal senso Corte <strong>di</strong> Giustizia, sent. 16 <strong>di</strong>cembre 1975, Suiker<br />

Unie/Commissione, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/75; 10 marzo 1992,<br />

Siv/Commissione, T-68/92.<br />

175


[62] Nota Autorità: Cfr. Consiglio <strong>di</strong> Stato, VI, sent. n. 1189/2001 e sent. n. 1191/2001.<br />

[63] Nota Autorità: Cfr., da ultimo, Tar Lazio, sent. n. 1790/2003, Pellegrini/Consip.<br />

[64] Nota Autorità: Tra gli altri elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione si cita la previsione<br />

dell’azzeramento delle ammonizioni conseguite da ciascun giocatore fino a quel<br />

momento nel corso del Campionato.<br />

[65] Nota Autorità: Le partite <strong>di</strong> play-off e play-out sono state 8 su un totale <strong>di</strong> 470<br />

programmate per il Campionato <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> Serie B, stagione 2004-05.<br />

[66] Nota Autorità: Cfr. doc. I.2.<br />

[67] Nota Autorità: Corte <strong>di</strong> Giustizia, causa 36/74, Walrave/UCI, del 12 <strong>di</strong>cembre 1974;<br />

causa C-41/90, Hoefner e Elser/Macroton, del 23 aprile 1991; causa 41/83<br />

Italia/Commissione - BritishTelecommunications, sentenza del 20 marzo 1985.<br />

[68] Nota Autorità: Corte <strong>di</strong> Giustizia, causa 41/83, Italia/Commissione. Conforme,<br />

Commissione UE, dec. IV/33.384 e 33.378, Distribuzione <strong>di</strong> pacchetti turistici in<br />

occasione della Coppa del Mondo <strong>di</strong> calcio 1990, del 27 ottobre 1992, par. 43.<br />

[69] Nota Autorità: In proposito si evidenzia che la natura <strong>di</strong> impresa commerciale<br />

dell’attività <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>di</strong> una squadra <strong>di</strong> calcio risulta ormai acquisita<br />

anche nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento privatistico. In particolare, "....le associazioni<br />

professionistiche già affiliate alla F<strong>ed</strong>erazione Italiana Gioco Calcio, costituite in<br />

forma <strong>di</strong> società per azioni, sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazione,<br />

<strong>ed</strong> è da qualificare come impren<strong>di</strong>toriale l’attività economica che esse esercitano nel<br />

promuovere <strong>ed</strong> organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti<br />

del pubblico cui sono destinate, nell’allestimento, nella produzione e nell’offerta <strong>di</strong><br />

spettacoli sportivi. Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l’azienda che<br />

dell’impresa è l’aspetto strumentale (art. 2555 cod. civ.)." (Corte <strong>di</strong> Cassazione, S.U.,<br />

sent. n. 174/1971. Nello stesso senso Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma, sent. 10 novembre<br />

1980; Tribunale <strong>di</strong> Roma, sent. 21 luglio 1978).<br />

[70] Nota Autorità: 92/521/CEE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativa<br />

ad una proc<strong>ed</strong>ura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378) -<br />

Distribuzione <strong>di</strong> pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo <strong>di</strong> calcio 1990.<br />

Conforme, Tribunale <strong>di</strong> Primo Grado, causa T- 46/92, Scottish Football Association-<br />

Commissione, sent. 9 novembre 1994<br />

[71] Nota Autorità: La <strong>giurisprudenza</strong> amministrativa <strong>nazionale</strong> ritiene che la FIGC, così<br />

come le altre f<strong>ed</strong>erazioni sportive, rivesta la duplice natura <strong>di</strong> soggetto privato (in<br />

quanto associazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato alla quale aderiscono le società calcistiche e le<br />

leghe) e <strong>di</strong> soggetto pubblico (in quanto organo del Comitato Olimpico Nazionale<br />

Italiano), da valutarsi nel caso concreto con riferimento alla natura dell’attività svolta da<br />

parte della stessa f<strong>ed</strong>erazione e degli interessi dalla stessa <strong>di</strong> volta in volta perseguiti con<br />

la sua azione. Cons. <strong>di</strong> Stato, sez. VI, sent. n. 1050, 30 settembre 1995; Cons. Giust.<br />

Amm. Sic., sez. giuris<strong>di</strong>z., sent. n. 536, 9 ottobre 1993 TAR Lazio, sez. III, sent. n.<br />

1361, 23 giugno 1994.<br />

[72] Nota Autorità: Secondo l’Avvocato Generale Lenz della Corte <strong>di</strong> Giustizia, la<br />

qualificazione <strong>di</strong> impresa deve essere riconosciuta nei confronti delle società calcistiche<br />

sia considerate singolarmente sia nell’ambito delle f<strong>ed</strong>erazioni e delle Leghe, le quali,<br />

costituendo associazioni <strong>di</strong> categoria delle società calcistiche, possono essere a loro<br />

volta considerate quali associazioni <strong>di</strong> imprese ovvero come imprese (cfr. conclusioni<br />

Avvocato Generale Lenz relative alla causa C-415/93, caso "Bosman" del 15 <strong>di</strong>cembre<br />

1995).<br />

[73] Nota Autorità: Cfr. proce<strong>di</strong>mento I362-Ven<strong>di</strong>ta Diritti Televisivi.<br />

[74] Nota Autorità: Cfr. § 146, Provv. n. 7340 dell’1 luglio 1999, in Boll. n. 26/99.<br />

[75] Nota Autorità: Cfr. memoria Lega, doc. I.38.<br />

176


[76] Nota Autorità: Cfr. punto 2, art. 8, del Regolamento della Lega Nazionale<br />

Professionisti.<br />

[77] Nota Autorità: In linea, peraltro, con la prassi applicativa della Commissione e con<br />

quanto previsto dalla Comunicazione relativa agli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> importanza minore che<br />

non sono contemplati dall’art. 81, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità<br />

Europea (in G.U.C.E. n. C/368 del 22 <strong>di</strong>cembre 2001).<br />

[78] Nota Autorità: Cfr. verbale au<strong>di</strong>zione Lega, doc. I.28.<br />

[79] Nota Autorità: La Corte <strong>di</strong> Giustizia delle Comunità Europee ha avuto modo più volte<br />

<strong>di</strong> affermare che "la fissazione <strong>di</strong> un prezzo - sia pure meramente in<strong>di</strong>cativo - pregiu<strong>di</strong>ca<br />

il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante <strong>di</strong> prev<strong>ed</strong>ere quasi<br />

con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti". Cfr. sentenza del 17<br />

ottobre 1972, causa n. 8/72, Vereeniging Van Cementhandelaren / Commissione; in tal<br />

senso anche la decisione della Commissione del 5 giugno 1996, caso IV/34.983,<br />

FENEX.3. Tale orientamento risulta confermato dalla sentenza del TAR del Lazio del<br />

25 ottobre 1995, n. 476/96, concernente il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale<br />

<strong>di</strong> Amministratori Immobiliari avverso il provve<strong>di</strong>mento dell'Autorità del 14 <strong>di</strong>cembre<br />

1994 n. 2550, Tariffe Amministratori Condomini.<br />

[80] Nota Autorità: La Triestina ha preso parte ai play-out <strong>di</strong> Serie B.<br />

[81] Nota Autorità: L’Ascoli ha preso parte ai play-off <strong>di</strong> Serie B.<br />

[82] Nota Autorità: Il Vicenza ha preso parte ai play-out <strong>di</strong> Serie B.<br />

177


TAR ESTIVI SULLE AMMISSIONI AI CAMPIONATI DEL 2 AGOSTO 2005<br />

BENEVENTO<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA<br />

SEZIONE TERZA TER<br />

Registro Or<strong>di</strong>nanze:<br />

Registro Generale: 7158/2005<br />

nelle persone dei Signori:<br />

STEFANO BACCARINI Presidente<br />

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.<br />

STEFANO FANTINI Primo Ref. , relatore<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella Camera <strong>di</strong> Consiglio del 02 Agosto 2005<br />

Visto il ricorso 7158/2005 proposto da:<br />

SOC FC SPORTING BENEVENTO SRL<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa da:<br />

MICALI AVV. FABIO<br />

STRADOLINI AVV. GENNARO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA ARCHIMEDE,120<br />

presso<br />

MICALI AVV. FABIO<br />

contro<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PO, 9<br />

presso<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,<br />

- della decisione (lodo arbitrale) della Camera <strong>di</strong> Conciliazione <strong>ed</strong> Arbitrato per lo Sport<br />

presso il CONI resa nota esclusivamente nella parte <strong>di</strong>spositiva il 26.7.2005;<br />

- della deliberazione del Consiglio F<strong>ed</strong>erale della FIGC del 15 luglio 2005 <strong>di</strong> cui al<br />

Comunicato Ufficiale n. 14/a del 15 luglio 2005, trasmesso a mezzo telefax al Benevento in<br />

pari data, con cui la FIGC ha deliberato <strong>di</strong> “respingere il ricorso della FC Sporting Benevento<br />

srl e, conseguentemente, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre la non ammissione della stessa al Campionato <strong>di</strong> Serie C1<br />

(stagione Sportiva 2005/2006)”, e – <strong>di</strong> tutti gli atti prop<strong>ed</strong>eutici <strong>di</strong> cui all’in<strong>di</strong>cata delibera del<br />

Consiglio F<strong>ed</strong>erale della FIGC <strong>ed</strong> in particolare della decisione della CO.A.VI.SO.C. della<br />

FIGC del 14.7.2005;<br />

- nonchè, ove occorra, per la <strong>di</strong>sapplicazione e/o la nullità e/o l’annullamento e/o per la<br />

riforma del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005 della FIGC; nonchè <strong>di</strong> ogni<br />

altro atto in<strong>di</strong>cato nell’epigrafe del ricorso.<br />

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />

Vista la domanda <strong>di</strong> sospensione della esecuzione del provve<strong>di</strong>mento impugnato, presentata<br />

in via incidentale dal ricorrente;<br />

178


Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>:<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

U<strong>di</strong>to il relatore Primo Ref. STEFANO FANTINI e u<strong>di</strong>ti altresì per le parti gli avvocati come<br />

da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17<br />

agosto 1907, n. 642;<br />

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, anche a prescindere<br />

dai profili <strong>di</strong> inammissibilità del ricorso per mancata evocazione <strong>di</strong> almeno un<br />

controinteressato, oltre che nella parte in cui impugna il lodo arbitrale in data 26/7/2005 della<br />

Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in ragione della sua natura negoziale, il<br />

gravame non prospetta sufficienti profili <strong>di</strong> fumus boni iuris, non risultando assolto l’onere<br />

documentale gravante sulla d<strong>ed</strong>ucente relativo alla prova della sussistenza dei requisiti<br />

prescritti dal C.U. n. 189/A del 15/3/05 per l’ammissione al campionato <strong>di</strong> appartenenza;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />

Respinge la suin<strong>di</strong>cata domanda incidentale <strong>di</strong> sospensione.<br />

La presente or<strong>di</strong>nanza sarà eseguita dalla Amministrazione <strong>ed</strong> è depositata presso la<br />

Segreteria del Tribunale che provv<strong>ed</strong>erà a darne comunicazione alle parti.<br />

ROMA , li 02 Agosto 2005<br />

Il Presidente: Stefano BACCARINI<br />

Il Relatore: Stefano FANTINI<br />

179


MESSINA<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA<br />

SEZIONE TERZA TER<br />

Registro Or<strong>di</strong>nanze:/<br />

Registro Generale: 7148/2005<br />

nelle persone dei Signori:<br />

STEFANO BACCARINI Presidente<br />

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.<br />

GIULIA FERRARI Primo Ref. , relatore<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella Camera <strong>di</strong> Consiglio del 02 Agosto 2005<br />

Visto il ricorso 7148/2005 proposto da:<br />

SOC FC MESSINA PELORO SRL<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa da:<br />

BRIGUGLIO CARMELO<br />

SCOCA AVV. FRANCO GAETANO<br />

GIANNOTTA AVV. MARIO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA G. PAISIELLO, 55<br />

presso<br />

SCOCA AVV. FRANCO GAETANO<br />

contro<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PO, 9<br />

presso<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

CONI<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

ANGELETTI AVV. ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA G PISANELLI, 2<br />

presso la sua s<strong>ed</strong>e<br />

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

CLARIZIA AVV. ANGELO<br />

FANTINI AVV ALBERTO<br />

PUOTI AVV. GIOVANNI<br />

TONUCCI AVV. MARIO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7<br />

180


presso<br />

TONUCCI AVV. MARIO<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC. NAPOLI SOCCER SPA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

SANTORI MAURIZIO<br />

MINERVINI AVV PAOLO<br />

CHIACCHIO AVV. EDOARDO<br />

VINTI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA EMILIA, 88<br />

presso<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

TIGANO ALDO<br />

TOMMASINI AVV. RAFFAELE<br />

MARCHETTI ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA TACITO, N.90<br />

presso<br />

MARCHETTI ALBERTO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

COMUNE DI MESSINA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

TIGANO ALDO<br />

TOMMASINI AVV. RAFFAELE<br />

MARCHETTI ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA TACITO, N.90<br />

presso<br />

MARCHETTI ALBERTO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

REGIONE SICILIA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

PITRUZZELLA AVV GIOVANNI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA MARGHERA, 36<br />

presso REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

PITRUZZELLA AVV GIOVANNI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA MARGHERA, 36<br />

presso REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

MARTORANA ANTONINO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

181


INGRASSIA AVV. MARCELLO<br />

D'ANGELO AVV. MAURILIO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA GIACOMO GIRI, 3<br />

presso<br />

D'ANGELO AVV. MAURILIO<br />

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,<br />

1) della delibera del Consiglio F<strong>ed</strong>erale della FIGC assunta in data 15 luglio 2005 con<br />

Comunicato Ufficiale n. 9/A pubblicato in pari data, con il quale il Consiglio F<strong>ed</strong>erale della<br />

FIGC, conformandosi al parere sfavorevole della Co.A.Vi.Soc.C. del 14 luglio 2005, ha<br />

respinto il ricorso presentato dalla società F.C. Messina Peloro srl avverso la prec<strong>ed</strong>ente<br />

comunicazione della Co.Vi.So.C. dell’8 luglio 2005 con la quale è stato comunicato il parere<br />

reso nella s<strong>ed</strong>uta del 7 luglio 2005, e conseguentemente ha deliberato la non ammissione della<br />

società ricorrente al Campionato <strong>di</strong> serie A stagione sportiva 2005/2006;<br />

2) del relativo parere negativo della Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2005 e della nota <strong>di</strong><br />

comunicazione della stessa Co.Vi.So.C. prot. n. 4653.04/GC dell’8 luglio 2005;<br />

3) del relativo parere negativo della Co.A.Vi.Soc.C. del 14 luglio 2005;<br />

4) ove occorra e per quanto d’interesse del Comunicato Ufficiale 189-A del 15 marzo 2005<br />

della FIGC con particolare riferimento al paragrafo I/B/7 <strong>ed</strong> al paragrafo IV) ricorsi e <strong>di</strong> ogni<br />

altra parte <strong>di</strong> tale Comunicato Ufficiale lesiva degli interessi e <strong>di</strong>ritti della ricorrente;<br />

5) del <strong>di</strong>spositivo del lodo arbitrale emesso dalla Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrato per lo<br />

Sport del CONI in data 26 luglio 2005, prot. n. 1095, e comunicato in pari data, con nota prot.<br />

1095/LS, con il quale sono state rigettate le domande avanzate dal FC Messina Peloro srl con<br />

l’istanza <strong>di</strong> arbitrato ex art. 1 lett. B) del “Regolamento particolare” anno 2005 per le<br />

iscrizioni ai campionati nazionali <strong>di</strong> calcio professionistico, avanzata in data 18 luglio 2005 e<br />

del conseguente lodo arbitrale;<br />

6) del provve<strong>di</strong>mento della Camera <strong>di</strong> Conciliazione <strong>ed</strong> Arbitrato per lo Sport presso il CONI<br />

con il quale è stato ammesso l’intervento del Bologna Football Club 1909 spa nella pr<strong>ed</strong>etta<br />

istanza <strong>di</strong> arbitrato avanzata dal FC Messina Peloro srl;<br />

7) <strong>di</strong> ogni altro atto e/o provve<strong>di</strong>mento presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale;<br />

nonchè <strong>di</strong> ogni altro atto in<strong>di</strong>cato nell’epigrafe del ricorso.<br />

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />

Vista la domanda <strong>di</strong> sospensione della esecuzione del provve<strong>di</strong>mento impugnato, presentata<br />

in via incidentale dal ricorrente;<br />

Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>:<br />

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE<br />

COMUNE DI MESSINA<br />

CONI<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

MARTORANA ANTONINO<br />

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA<br />

REGIONE SICILIA<br />

SOC BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA<br />

SOC. NAPOLI SOCCER SPA<br />

U<strong>di</strong>to il relatore Primo Ref. GIULIA FERRARI e u<strong>di</strong>ti altresì per le parti gli avvocati come da<br />

verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17<br />

agosto 1907, n. 642;<br />

182


Ritenuto che il ricorso incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club 1909, nella parte<br />

volto a denunciare vizi della transazione, è inammissibile per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione del<br />

giu<strong>di</strong>ce a<strong>di</strong>to;<br />

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che lo stesso ricorso<br />

incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club 1909, nella parte volta a contestare il<br />

mancato rispetto da parte della Co.A.Vi.So.C., del termine del 30 giugno 2005, non pare<br />

assistito da sufficienti elementi <strong>di</strong> fumus boni juris atteso che detto termine ha una valenza<br />

relativamente perentoria nel senso che deve essere interpretato alla stregua del principio <strong>di</strong><br />

proporzionalità e <strong>di</strong> imputabilità del mancato rispetto alla parte onerata, e ciò in conformità<br />

all’in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025);<br />

Ritenuto che, nella specie, la F.C. Messima Peloro aveva chiesto la transazione sin dal<br />

novembre 2004;<br />

Visto il ricorso principale nella parte volto a censurare la scelta, da parte della Co.A.Vi.So.C.,<br />

del nuovo termine finale <strong>di</strong> presentazione dell’atto transattivo, dopo aver ritenuto - per<br />

<strong>di</strong>chiarate ragioni <strong>di</strong> giustizia sostanziale - <strong>di</strong> poter prescindere da quello fissato dal Consiglio<br />

F<strong>ed</strong>erale con il C.U. n. 189/A per il deposito dei documenti attinenti alla posizione debitoria<br />

nei confronti dell’Erario;<br />

Ritenuta assistita da sufficiente fumus boni juris la censura d<strong>ed</strong>otta dalla ricorrente principale<br />

contro il parere reso in parte qua dalla Commissione, atteso che non è esatto che l’unica data<br />

certa, da assumere in sostituzione <strong>di</strong> quella fissata dal cit. C.U. e ripu<strong>di</strong>ata, sarebbe quella<br />

prevista per la presentazione del reclamo avverso il parere reso dalla Co.Vi.So.C., tesi<br />

con<strong>di</strong>visibile solo ove la Co.A.Vi.So.C. fosse chiamata a svolgere una funzione<br />

giuris<strong>di</strong>zionale nel rispetto del contrad<strong>di</strong>ttorio e della par con<strong>di</strong>cio delle parti in causa, ma che<br />

<strong>di</strong>venta priva <strong>di</strong> pregio ove si consideri che l’organo in questione è investito <strong>di</strong> una funzione<br />

meramente consultiva e, in misura ridotta, anche istruttoria, <strong>ed</strong> è chiamata a pronunciare sulla<br />

base degli elementi <strong>di</strong> conoscenza <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone;<br />

Ritenuto infatti non ragionevole che l’organo in questione, pur essendo in possesso, al<br />

momento del suo inse<strong>di</strong>amento, <strong>di</strong> un documento al quale riconosce rilievo assorbente <strong>ed</strong><br />

esaustivo del parere che è chiamato a rendere, possa rifiutarsi <strong>di</strong> prenderlo in esame e <strong>di</strong><br />

valutarlo solo perché depositato dopo la data che contestualmente (id est al momento della<br />

decisione che assumeva) ha ritenuto <strong>di</strong> essere legittimato a fissare;<br />

Considerato, in altri termini, che la declaratoria <strong>di</strong> irricevibilità del documento comprovante<br />

l’intervenuta transazione consegue non ad un riscontrato ritardo rispetto ad una data<br />

prefissata, che la ricorrente avrebbe dovuto assumere come regola del suo operare, ma al<br />

mancato rispetto della data che la Commissione per la prima volta fissava nel momento in cui<br />

<strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong> non sentirsi vincolata da quella prefissata dal Consiglio F<strong>ed</strong>erale e prendeva<br />

posizione sulla tempestività dell’avvenuto deposito dell’atto transattivo.<br />

Ritenuto infatti conforme a regole <strong>di</strong> ragionevolezza che, in conseguenza del modus<br />

proc<strong>ed</strong>en<strong>di</strong> prescelto, la Commissione fosse tenuta a considerare elemento <strong>di</strong> conoscenza,<br />

utile al fine del parere che era chiamata ad esprimere, ogni documento <strong>di</strong> cui poteva <strong>di</strong>sporre<br />

al momento in cui si riuniva per iniziare i lavori, e ciò anche al fine <strong>di</strong> assicurare coerenza fra<br />

la determinazione da prendere e la premessa da cui era partita nel rifiutare il termine<br />

perentorio prefissato dal Consiglio F<strong>ed</strong>erale, e cioè la <strong>di</strong>fficoltà per il privato istante <strong>di</strong> influire<br />

sulla tempistica degli uffici tributari.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />

Accoglie la suin<strong>di</strong>cata domanda incidentale <strong>di</strong> sospensione.<br />

La presente or<strong>di</strong>nanza sarà eseguita dalla Amministrazione <strong>ed</strong> è depositata presso la<br />

Segreteria del Tribunale che provv<strong>ed</strong>erà a darne comunicazione alle parti.<br />

ROMA , li 02 Agosto 2005<br />

183


Il Presidente: Stefano BACCARINI __________________<br />

Il Relatore: Giulia FERRARI __________________<br />

184


NAPOLI<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA<br />

SEZIONE TERZA TER<br />

Registro Or<strong>di</strong>nanze:<br />

Registro Generale: 7272/2005<br />

nelle persone dei Signori:<br />

STEFANO BACCARINI Presidente<br />

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore<br />

GIULIA FERRARI Primo Ref.<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella Camera <strong>di</strong> Consiglio del 02 Agosto 2005<br />

Visto il ricorso 7272/2005 proposto da:<br />

SOC NAPOLI SOCCER SPA<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa da:<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

MINERVINI AVV PAOLO<br />

SANTORI AVV. MAURIZIO<br />

CHIACCHIO AVV. EDOARDO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA EMILIA, 88<br />

presso<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

contro<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PO, 9<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

CONI<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

ANGELETTI AVV. ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA G PISANELLI, 2<br />

presso la sua s<strong>ed</strong>e<br />

CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC A.C. AREZZO SRL<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

STINCARDINI AVV. RUGGERO<br />

STEVANATO AVV. LUCA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA DOMENICO CIMAROSA,13<br />

presso<br />

185


DE STEFANO AVV. RAFFAELE<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI L.N.P.<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

ROSSELLO AVV. CRISTINA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PANAMA, 12<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

PONE AVV VINCENZO<br />

LA PECCERELLA AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA IV NOVEMBRE, 144<br />

presso<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

COME DI NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

BARONE AVV. EDOARDO<br />

COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46<br />

presso<br />

GREZ AVV GIAMMARCO<br />

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del Consiglio<br />

F<strong>ed</strong>erale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio 2005 con la quale è stata deliberata la<br />

ammissione della AC Arezzo srl ai Campionati <strong>di</strong> calcio professionistici per la stagione<br />

2005/2006; nonchè <strong>di</strong> ogni altro atto in<strong>di</strong>cato nell’epigrafe del ricorso.<br />

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />

Vista la domanda <strong>di</strong> sospensione della esecuzione del provve<strong>di</strong>mento impugnato, presentata<br />

in via incidentale dal ricorrente;<br />

Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>:<br />

CONI<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI L.N.P.<br />

SOC A.C. AREZZO SRL<br />

U<strong>di</strong>to il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e u<strong>di</strong>ti altresì per le parti gli avvocati<br />

come da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17<br />

agosto 1907, n. 642;<br />

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame e al<strong>di</strong>là d’ogni<br />

considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all’attualità dell’interesse ai fini<br />

concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da<br />

giustificare l’invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova<br />

186


dell’effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l’INAIL – sulla cui<br />

natura previdenziale nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi<br />

rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione <strong>di</strong><br />

pagamenti a favore <strong>di</strong> tale Ente;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />

Respinge la suin<strong>di</strong>cata domanda incidentale <strong>di</strong> sospensione.<br />

La presente or<strong>di</strong>nanza sarà eseguita dalla Amministrazione <strong>ed</strong> è depositata presso la<br />

Segreteria del Tribunale che provv<strong>ed</strong>erà a darne comunicazione alle parti.<br />

ROMA , li 02 Agosto 2005<br />

Il Presidente: Stefano BACCARINI __________________<br />

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO __________________<br />

187


REPUBBLICA ITALIANA<br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA<br />

SEZIONE TERZA TER<br />

Registro Or<strong>di</strong>nanze:<br />

Registro Generale: 7268/2005<br />

nelle persone dei Signori:<br />

STEFANO BACCARINI Presidente<br />

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore<br />

GIULIA FERRARI Primo Ref.<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella Camera <strong>di</strong> Consiglio del 02 Agosto 2005<br />

Visto il ricorso 7268/2005 proposto da:<br />

SOC NAPOLI SOCCER SPA<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa da:<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

MINERVINI AVV PAOLO<br />

SANTORI AVV. MAURIZIO<br />

CHIACCHIO AVV. EDOARDO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA EMILIA, 88<br />

presso<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

contro<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PO, 9<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

CONI<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

ANGELETTI AVV. ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA G PISANELLI, 2<br />

presso la sua s<strong>ed</strong>e<br />

CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC VICENZA CALCIO SPA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

SCIACCA AVV. GIOVANNI CRISOSTOMO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA DELLA VITE, 7<br />

presso la sua s<strong>ed</strong>e<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

188


MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

ROSSELLO AVV. CRISTINA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PANAMA, 12<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

PONE AVV VINCENZO<br />

LA PECCERELLA AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA IV NOVEMBRE, 144<br />

presso<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

COMUNE DI NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

BARONE AVV. EDOARDO<br />

COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46<br />

presso<br />

GREZ AVV GIAMMARCO<br />

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,<br />

della deliberazione del Consiglio F<strong>ed</strong>erale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio<br />

2005 con la quale è stata deliberata la ammissione del Vicenza Calcio spa ai Campionati <strong>di</strong><br />

calcio professionistici per la stagione 2005/2006;<br />

nonchè <strong>di</strong> ogni altro atto in<strong>di</strong>cato nell’epigrafe del ricorso.<br />

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />

Vista la domanda <strong>di</strong> sospensione della esecuzione del provve<strong>di</strong>mento impugnato, presentata<br />

in via incidentale dal ricorrente;<br />

Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>:<br />

CONI<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP<br />

SOC VICENZA CALCIO SPA<br />

U<strong>di</strong>to il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e u<strong>di</strong>ti altresì per le parti gli avvocati<br />

come da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17<br />

agosto 1907, n. 642;<br />

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame e al<strong>di</strong>là d’ogni<br />

considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all’attualità dell’interesse ai fini<br />

concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da<br />

giustificare l’invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova<br />

dell’effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l’INAIL – sulla cui<br />

natura previdenziale nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi<br />

189


ilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione <strong>di</strong><br />

pagamenti a favore <strong>di</strong> tale Ente;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />

Respinge la suin<strong>di</strong>cata domanda incidentale <strong>di</strong> sospensione.<br />

La presente or<strong>di</strong>nanza sarà eseguita dalla Amministrazione <strong>ed</strong> è depositata presso la<br />

Segreteria del Tribunale che provv<strong>ed</strong>erà a darne comunicazione alle parti.<br />

ROMA , li 02 Agosto 2005<br />

Il Presidente: Stefano BACCARINI __________________<br />

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO __________________<br />

190


REPUBBLICA ITALIANA<br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA<br />

SEZIONE TERZA TER<br />

Registro Or<strong>di</strong>nanze:<br />

Registro Generale: 7269/2005<br />

nelle persone dei Signori:<br />

STEFANO BACCARINI Presidente<br />

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore<br />

GIULIA FERRARI Primo Ref.<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella Camera <strong>di</strong> Consiglio del 02 Agosto 2005<br />

Visto il ricorso 7269/2005 proposto da:<br />

SOC NAPOLI SOCCER SPA<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa da:<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

MINERVINI AVV PAOLO<br />

SANTORI AVV. MAURIZIO<br />

CHIACCHIO AVV. EDOARDO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA EMILIA, 88<br />

presso<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

contro<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PO, 9<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

CONI<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

ANGELETTI AVV. ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA G PISANELLI, 2<br />

presso la sua s<strong>ed</strong>e<br />

CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC PESCARA CALCIO SPA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

CICHELLA AVV. GIUSEPPE<br />

PUZZELLO AVV. FERRUCCIO<br />

SIBILLA AVV. FRANCESCO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA NOMENTANA, 251<br />

presso<br />

GRILLO AVV. GIUSEPPE<br />

191


e nei confronti <strong>di</strong><br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

ROSSELLO AVV. CRISTINA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PANAMA, 12<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

PONE AVV VINCENZO<br />

LA PECCERELLA AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA IV NOVEMBRE, 144<br />

presso<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

COMUNE DI NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

BARONE AVV. EDOARDO<br />

COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46<br />

presso<br />

GREZ AVV GIAMMARCO<br />

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,<br />

della deliberazione del Consiglio F<strong>ed</strong>erale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio<br />

2005 con la quale è stata deliberata la ammissione del Pescara Calcio spa ai Campionati <strong>di</strong><br />

calcio professionistici per la stagione 2005/2006;<br />

nonchè <strong>di</strong> ogni altro atto in<strong>di</strong>cato nell’epigrafe del ricorso.<br />

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />

Vista la domanda <strong>di</strong> sospensione della esecuzione del provve<strong>di</strong>mento impugnato, presentata<br />

in via incidentale dal ricorrente;<br />

Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>:<br />

CONI<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP<br />

SOC PESCARA CALCIO SPA<br />

U<strong>di</strong>to il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e u<strong>di</strong>ti altresì per le parti gli avvocati<br />

come da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17<br />

agosto 1907, n. 642;<br />

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame e al<strong>di</strong>là d’ogni<br />

considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all’attualità dell’interesse ai fini<br />

concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da<br />

giustificare l’invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova<br />

192


dell’effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l’INAIL – sulla cui<br />

natura previdenziale nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi<br />

rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione <strong>di</strong><br />

pagamenti a favore <strong>di</strong> tale Ente;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />

Respinge la suin<strong>di</strong>cata domanda incidentale <strong>di</strong> sospensione.<br />

La presente or<strong>di</strong>nanza sarà eseguita dalla Amministrazione <strong>ed</strong> è depositata presso la<br />

Segreteria del Tribunale che provv<strong>ed</strong>erà a darne comunicazione alle parti.<br />

ROMA , li 02 Agosto 2005<br />

Il Presidente: Stefano BACCARINI __________________<br />

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO __________________<br />

193


REPUBBLICA ITALIANA<br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA<br />

SEZIONE TERZA TER<br />

Registro Or<strong>di</strong>nanze:<br />

Registro Generale: 7267/2005<br />

nelle persone dei Signori:<br />

STEFANO BACCARINI Presidente<br />

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore<br />

GIULIA FERRARI Primo Ref.<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella Camera <strong>di</strong> Consiglio del 02 Agosto 2005<br />

Visto il ricorso 7267/2005 proposto da:<br />

SOC NAPOLI SOCCER SPA<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa da:<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

MINERVINI AVV PAOLO<br />

SANTORI AVV. MAURIZIO<br />

CHIACCHIO AVV. EDOARDO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA EMILIA, 88<br />

presso<br />

VINTI AVV. STEFANO<br />

contro<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PO, 9<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

CONI<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

ANGELETTI AVV. ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA G PISANELLI, 2<br />

presso la sua s<strong>ed</strong>e<br />

CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC ASCOLI CALCIO 1898 SPA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

STINCARDINI AVV. RUGGERO<br />

FRUSCIONE AVV. ALESSANDRO<br />

STEVANATO AVV. LUCA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA DOMENICO CIMAROSA,13<br />

presso<br />

DE STEFANO AVV. RAFFAELE<br />

194


e nei confronti <strong>di</strong><br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

ROSSELLO AVV. CRISTINA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PANAMA, 12<br />

presso<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC . NON NOTIFICATI)<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

PONE AVV VINCENZO<br />

LA PECCERELLA AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA IV NOVEMBRE, 144<br />

presso<br />

TEDESCO EMIDIO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

COMUNE DI NAPOLI (ATTO NON NOTIFICATO) + ALLEGATI<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

BARONE AVV. EDOARDO<br />

COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46<br />

presso<br />

GREZ AVV GIAMMARCO<br />

e con l'intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong><br />

SOCIETA' HELLAS VERONA S.P.A. (DEP. ATTO + 12 DOC. NON NOTIF<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

LUBRANO AVV. FILIPPO<br />

LUBRANO AVV. ENRICO<br />

ALLORIO AVV. CARLO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA FLAMINIA, 79<br />

presso<br />

LUBRANO AVV. FILIPPO<br />

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,<br />

della deliberazione del Consiglio F<strong>ed</strong>erale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio<br />

2005 con la quale è stata deliberata la ammissione dell’Ascoli Calcio 1898 spa ai Campionati<br />

<strong>di</strong> calcio professionistici per la stagione 2005/2006;<br />

nonchè <strong>di</strong> ogni altro atto in<strong>di</strong>cato nell’epigrafe del ricorso.<br />

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />

Vista la domanda <strong>di</strong> sospensione della esecuzione del provve<strong>di</strong>mento impugnato, presentata<br />

in via incidentale dal ricorrente;<br />

Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>:<br />

COMUNE DI NAPOLI (ATTO NON NOTIFICATO) + ALLEGATI<br />

CONI<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

195


I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC . NON NOTIFICATI)<br />

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP<br />

SOC ASCOLI CALCIO 1898 SPA<br />

U<strong>di</strong>to il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e u<strong>di</strong>ti altresì per le parti gli avvocati<br />

come da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17<br />

agosto 1907, n. 642;<br />

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame e al<strong>di</strong>là d’ogni<br />

considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all’attualità dell’interesse ai fini<br />

concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da<br />

giustificare l’invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova<br />

dell’effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l’INAIL – sulla cui<br />

natura previdenziale nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi<br />

rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione <strong>di</strong><br />

pagamenti a favore <strong>di</strong> tale Ente;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />

Respinge la suin<strong>di</strong>cata domanda incidentale <strong>di</strong> sospensione.<br />

La presente or<strong>di</strong>nanza sarà eseguita dalla Amministrazione <strong>ed</strong> è depositata presso la<br />

Segreteria del Tribunale che provv<strong>ed</strong>erà a darne comunicazione alle parti.<br />

ROMA , li 02 Agosto 2005<br />

Il Presidente: Stefano BACCARINI __________________<br />

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO __________________<br />

196


PERUGIA<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA<br />

SEZIONE TERZA TER<br />

Registro Or<strong>di</strong>nanze:<br />

Registro Generale: 7127/2005<br />

nelle persone dei Signori:<br />

STEFANO BACCARINI Presidente<br />

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore<br />

GIULIA FERRARI Primo Ref.<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

nella Camera <strong>di</strong> Consiglio del 02 Agosto 2005<br />

Visto il ricorso 7127/2005 proposto da:<br />

SOC ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA SPA<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa da:<br />

RAMPINI AVV MARIO<br />

FANTUSATI AVV. PAOLO<br />

ARIOTI BRANCIFORTI AVV. MARCELLA<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA COLA DI RIENZO, 180<br />

presso<br />

FIORILLI AVV. PAOLO GIUSEPPE<br />

contro<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

MEDUGNO AVV. LUIGI<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA PO, 9<br />

presso<br />

GALLAVOTTI AVV. MARIO<br />

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

ANGELETTI AVV. ALBERTO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA G PISANELLI, 2<br />

presso la sua s<strong>ed</strong>e<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC VICENZA CALCIO SPA<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC TREVISO FBC 1993 SRL<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

STILO AVV. FRANCESCO<br />

GALEA AVV. EZIO<br />

RACITI AVV. SALVATORE<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI, 1<br />

presso<br />

197


ABBATE AVV. CARLO<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC US CATANZARO SPA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

CARVELLI AVV. GERARDO<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA DELLA GIULIANA 50<br />

presso CARVELLI AVV. FEDERICO<br />

e nei confronti <strong>di</strong><br />

SOC. NAPOLI SOCCER SPA<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso da:<br />

SANTORI MAURIZIO<br />

MINERVINI AVV PAOLO<br />

CHIACCHIO AVV. EDOARDO<br />

VINTI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

P.ZZA AUGUSTO IMPERATORE, 22<br />

presso<br />

MINERVINI AVV PAOLO<br />

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,<br />

a) l’accertamento del <strong>di</strong>ritto della società Associazione Calcio Perugia spa ad ottenere<br />

l’iscrizione al campionato <strong>di</strong> calcio professionisti per la stagione 2005-2006 nella categoria <strong>di</strong><br />

competenza;<br />

b) <strong>ed</strong> in quanto occorra per l’annullamento delle determinazioni della FIGC-Co.Vi.So.C e<br />

Co.A.Vi.So.C- <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> iscrizione dell’AC Perugia spa al campionato <strong>di</strong> calcio<br />

professionisti per la stagione 2005-2006 nella categoria B in data 8.7.2005 e 15.7.2005 (C.U.<br />

n. 11/A), nonchè del lodo arbitrale emesso dalla Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrale per lo<br />

Sport del CONI in data 26.7.2005, comunicato alle ore 18,30 dello stesso giorno, del<br />

comunicato ufficiale FIGC (C.U.) n. 189/a del 15.3.2005 (e del 31.1.2005 in esso richiamato),<br />

limitatamente alla parte in cui prev<strong>ed</strong>e la perentorietà del termine del 30.6.2005 per gli<br />

adempimenti <strong>di</strong> cui al punto 7 e <strong>di</strong> ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o<br />

collegato.<br />

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />

Vista la domanda <strong>di</strong> sospensione della esecuzione del provve<strong>di</strong>mento impugnato, presentata<br />

in via incidentale dal ricorrente;<br />

Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>:<br />

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT<br />

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO<br />

SOC TREVISO FBC 1993 SRL<br />

SOC US CATANZARO SPA<br />

SOC. NAPOLI SOCCER SPA<br />

U<strong>di</strong>to il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e u<strong>di</strong>ti altresì per le parti gli avvocati<br />

come da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17<br />

agosto 1907, n. 642;<br />

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame, non assistito da elementi <strong>di</strong><br />

fondatezza tali da giustificare l’invocata misura cautelare, in quanto, anzitutto, <strong>di</strong>fetta nella<br />

specie una lite attuale o possibile, <strong>di</strong> natura non temeraria con il fisco nella misura in cui il<br />

contenuto sostanziale dell’esposizione attorea verso quest’ultimo si basa su debiti scaduti <strong>ed</strong><br />

inerenti al persistente inadempimento della ricorrente <strong>di</strong> proprie obbligazioni <strong>di</strong>chiarate e non<br />

198


onorate ben prima della scadenza del termine <strong>di</strong> cui al C.U. n. 189 del 2005, non già per<br />

insolvenza, bensì per mera morosità;<br />

Ritenuto in secondo luogo che, a tutto conc<strong>ed</strong>ere, la transazione tra la ricorrente <strong>ed</strong> il fisco<br />

non è a tutt’oggi definita a’ sensi dell’art. 3, c. 3 del D.L. 138/2002, onde neppure è possibile<br />

verificare allo stato se <strong>ed</strong> in qual misura i debiti scaduti <strong>di</strong>anzi citati saranno, o no rimessi, in<br />

tutto o in parte, a favore della ricorrente m<strong>ed</strong>esima;<br />

Ritenuto infine che la ricorrente ammette e non contesta l’esistenza <strong>di</strong> ulteriori esposizioni,<br />

che tuttavia afferma <strong>di</strong> non voler onorare, a suo <strong>di</strong>re perchè ciò violerebbe la par con<strong>di</strong>cio<br />

cre<strong>di</strong>torum, mentre tale inadempimento riguarda debiti muniti <strong>di</strong> privilegio con or<strong>di</strong>ne<br />

ad<strong>di</strong>rittura superiore a quello dei debiti verso l’Erario;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />

Respinge la suin<strong>di</strong>cata domanda incidentale <strong>di</strong> sospensione.<br />

La presente or<strong>di</strong>nanza sarà eseguita dalla Amministrazione <strong>ed</strong> è depositata presso la<br />

Segreteria del Tribunale che provv<strong>ed</strong>erà a darne comunicazione alle parti.<br />

ROMA , li 02 Agosto 2005<br />

Il Presidente: Stefano BACCARINI __________________<br />

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO __________________<br />

199


SALERNITANA<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza<br />

Composto dai Magistrati:<br />

Stefano BACCARINI Presidente<br />

Silvestro Maria RUSSO Componente<br />

Stefano FANTINI Componente relatore<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso n. 7147 del 2005 Reg. Gen. proposto da Salernitana Sport S.p.a., in persona del<br />

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli Avv.ti Antonio Brancaccio,<br />

Guglielmo Scarlato, Giuseppe Matteo Masoni e Raffaele Izzo, presso quest’ultimo<br />

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cicerone n. 28;<br />

CONTRO<br />

- F<strong>ed</strong>erazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore ,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli Avv.ti Luigi M<strong>ed</strong>ugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo<br />

elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n.9;<br />

- Consiglio f<strong>ed</strong>erale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non<br />

costituito in giu<strong>di</strong>zio;<br />

- Commissione sulla Vigilanza delle società <strong>di</strong> calcio professionistiche - CO.VI.SO.C, in<br />

persona del legale rappresentante pro tempore, non<br />

costituita in giu<strong>di</strong>zio;<br />

- Commissione <strong>di</strong> Appello sulla Vigilanza delle società <strong>di</strong> calcio professionistiche –<br />

Co.A.Vi.So.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giu<strong>di</strong>zio;<br />

- Collegio arbitrale della Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.,<br />

in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giu<strong>di</strong>zio;<br />

- Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del legale<br />

rappresentante pro tempore, non costituita in giu<strong>di</strong>zio;<br />

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del presidente pro tempore,<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’Avv.to Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente<br />

domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;<br />

- Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non<br />

costituita in giu<strong>di</strong>zio;<br />

e nei confronti<br />

- <strong>di</strong> U.S. Catanzaro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e<br />

<strong>di</strong>fesa dall’Avv.to Gerardo Carvelli, <strong>ed</strong> elettivamente domiciliata presso l’avv.to F<strong>ed</strong>erico<br />

Carvelli in Roma, via della Giuliana n.50;<br />

- <strong>di</strong> Napoli Soccer spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e<br />

<strong>di</strong>fesa dagli avv.ti Paolo Minervini, Stefano Vinti, Edoardo Chiacchio e Maurizio Santori,<br />

presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma alla via Emilia n. 88;<br />

- <strong>di</strong> Vicenza Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli avv.ti Gian Luigi Polato, Giovanni Sciacca e Piero d’Amelio,<br />

presso gli ultimi due elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della Vite n. 7;<br />

- Pescara Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e<br />

<strong>di</strong>fesa dagli Avv.ti Giuseppe Cicchella, Francesco Sibilla e Ferruccio Puzzello, presso questi<br />

ultimi elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Nomentana n. 251, che è anche intervenuta<br />

ad opponendum;<br />

200


e con l’intervento ad a<strong>di</strong>uvandum<br />

- del Centro <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Salernitana Clubs, in persona del Presidente pro tempore sig.<br />

Salvatore Orilia, rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli Avv.ti Carlo Di Ruocco, Italo Rocco, e Massimo<br />

Gennatiempo, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale <strong>di</strong> Villa Grazioli n. 13, presso lo<br />

stu<strong>di</strong>o dell’Avv. G. Giuffrè;<br />

- della LI.RA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e <strong>di</strong>fesa<br />

dagli Avv.ti Ennio De Vita e Sabato Criscuolo, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via<br />

Gallia n. 122, presso Carmine De Vita;<br />

- della Provincia <strong>di</strong> Salerno in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e <strong>di</strong>fesa<br />

dall’Avv. Lorenzo Lentini, <strong>ed</strong> elettivamente domiciliata in Roma, al Viale <strong>di</strong> Villa Grazioli n.<br />

13, presso lo stu<strong>di</strong>o dell’Avv. Giuffrè;<br />

- del Comune <strong>di</strong> Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli<br />

Avv.ti Paolo e Diego Vaiano, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, al<br />

Lungotevere Marzio n. 3;<br />

per l’annullamento<br />

- della delibera del Consiglio f<strong>ed</strong>erale della F.I.G.C. <strong>di</strong> cui al comunicato ufficiale n. 12/A del<br />

15/7/2005, che ha <strong>di</strong>sposto la non ammissione della Salernitana al campionato <strong>di</strong> serie B per<br />

la stagione sportiva 2005/2006;<br />

- del parere della Co.A.Vi.So.C. reso nella s<strong>ed</strong>uta del 14/7/2005;<br />

- della decisione della CO.VI.SO.C. adottata nella s<strong>ed</strong>uta del 7/7/2005;<br />

- ove occorra, del C.U. della F.I.G.C. n. 189/A del 15/3/2005, relativamente al punto 7, lett. B;<br />

- ove occorra, del C.U. della F.I.G.C. n. 162/A del 31/1/2005;<br />

- del lodo - provve<strong>di</strong>mento reso dal Collegio arbitrale della Camera <strong>di</strong> Conciliazione e<br />

Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.;<br />

- nonché per l’accertamento del <strong>di</strong>ritto della Salernitana Sport a partecipare al campionato <strong>di</strong><br />

serie B per l’anno 2005/2006;<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visti gli atti <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio della F.I.G.C., del C.O.N.I., della Napoli Soccer spa, e<br />

della U.S. Catanzaro spa;<br />

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Salernitana;<br />

Visto il ricorso incidentale proposto dal Vicenza Calcio spa;<br />

Visti gli atti <strong>di</strong> intervento ad a<strong>di</strong>uvandum del Centro <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Salernitana Club,<br />

della LI.RA. srl, della Provincia <strong>di</strong> Salerno, del Comune <strong>di</strong> Salerno;<br />

Visto l’atto <strong>di</strong> intervento ad opponendum del Pescara Calcio spa;<br />

Visti gli atti tutti della causa;<br />

Relatore, alla camera <strong>di</strong> consiglio del 2.8.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;<br />

U<strong>di</strong>ti i <strong>di</strong>fensori delle parti come da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza.<br />

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza<br />

in forma semplificata in virtù del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della legge<br />

17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;<br />

Ritenuto preliminarmente che devono essere <strong>di</strong>chiarate inammissibili le censure d<strong>ed</strong>otte nel<br />

punto sub B) del ricorso avverso il lodo arbitrale emesso in data 26/7/2005 dalla Camera <strong>di</strong><br />

Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura negoziale,<br />

impugnabile solamente per incapacità delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale,<br />

violenza, dolo <strong>ed</strong> eccesso <strong>di</strong> potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza<br />

possibilità <strong>di</strong> prospettare errores in iu<strong>di</strong>cando (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005,<br />

n. 2571);<br />

Ritenuto altresì che deve essere <strong>di</strong>chiarato il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> legittimazione passiva del C.O.N.I., in<br />

quanto, a termini dell’art. 20 del Regolamento della Camera, “il lodo è imputabile<br />

esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della<br />

201


Camera o del C.O.N.I.”;<br />

Ritenuto che non risultano fondate le plurime censure, <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne formale e sostanziale, svolte<br />

nei confronti dei provve<strong>di</strong>menti gravati che, nel ritenere non assolto, da parte della Salernitana<br />

Sport S.p.a., il requisito del pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31/3/05,<br />

derivanti dai rapporti <strong>di</strong> lavoro con tesserati, lavoratori <strong>di</strong>pendenti e collaboratori addetti al<br />

settore sportivo, non avrebbero tenuto in adeguata considerazione la nota del Direttore<br />

dell’Ufficio <strong>di</strong> Salerno dell’Agenzia delle Entrate in data 23/6/2005;<br />

Considerato infatti che detta nota reca l’attestazione del Direttore “che da un esame<br />

preliminare della documentazione acquisita, sussistono tutti i presupposti e requisiti <strong>di</strong> legge<br />

per ad<strong>di</strong>venire al perfezionamento dell’accordo <strong>di</strong> transazione e <strong>di</strong>lazione dell’intero carico<br />

tributario …”, con la premessa “che è in corso l’attività istruttoria per l’esame della<br />

documentazione … ai fini del perfezionamento della transazione per il successivo inoltro alla<br />

Direzione Centrale”;<br />

Ritenuto dunque che da tale nota non si inferisce affatto l’intervenuta transazione tributaria, la<br />

quale, a termini dell’art. 3, III comma, del D.L. 8/7/2002, n. 138, convertito nella legge<br />

8/8/2002, n. 178, richi<strong>ed</strong>e un atto approvato dal <strong>di</strong>rettore dell’Agenzia, su conforme parere<br />

obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, acquisiti altresì gli altri pareri<br />

obbligatoriamente prescritti dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge;<br />

Ritenuto dunque che risulta documentata solamente una <strong>di</strong>sponibilità dell’Amministrazione<br />

finanziaria ad ad<strong>di</strong>venire alla transazione, ancora in fase istruttoria, come confermato anche<br />

dalla successiva nota dell’Agenzia delle Entrate in data 8/7/2005;<br />

Considerato ancora che, peraltro, anche la transazione, <strong>di</strong> per sé, non è documentazione<br />

comprovante la pendenza <strong>di</strong> una lite non temeraria, in quanto, contrariamente a quanto<br />

asserito da parte ricorrente, la circolare n. 8 in data 4/3/2005 dell’Agenzia delle Entrate -<br />

Direzione Centrale Accertamento, in conformità con la causa del contratto <strong>di</strong> transazione,<br />

chiarisce, recependo il parere del Consiglio <strong>di</strong> Stato, che alla transazione può pervenirsi non<br />

solo in caso <strong>di</strong> sussistenza <strong>di</strong> liti attuali, ma anche, in attuazione del principio <strong>di</strong> economicità<br />

dell’azione amministrativa, in presenza <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei<br />

confronti <strong>di</strong> contribuenti rilevatisi insolventi, evitando così la stessa insorgenza <strong>di</strong> episo<strong>di</strong><br />

contenziosi, <strong>ed</strong> avendo come obiettivo la maggiore economicità e proficuità dello strumento<br />

transattivo rispetto all’attività <strong>di</strong> riscossione coattiva;<br />

Ritenuto che deve essere <strong>di</strong>sattesa anche la censura con cui si lamenta la violazione dei<br />

principi in tema <strong>di</strong> formazione della volontà degli organi collegiali, con riguardo al parere<br />

espresso dalla Co.A.Vi.So.C. in data 14/7/2005 nell’assenza <strong>di</strong> due componenti (il prof.<br />

Maurizio Dallocchio <strong>ed</strong> il dr. Salvo Spinello), seppure sentiti telefonicamente;<br />

Ritenuto infatti che la Co.A.Vi.So.C. (Commissione <strong>di</strong> appello sulla Vigilanza delle Società <strong>di</strong><br />

Calcio Professionistiche), in considerazione della sua composizione e delle sue competenze,<br />

entrambe desumibili dalla previsione dell’art. 90 bis delle N.O.I.F., si configura come collegio<br />

virtuale, che può dunque funzionare anche in assenza <strong>di</strong> alcuni componenti, purchè sia<br />

rispettato il quorum strutturale;<br />

Considerato ancora che in tale senso depone inequivocabilmente la previsione dell’art. 7 delle<br />

N.O.I.F., che, in tema <strong>di</strong> funzionamento degli organi collegiali, al quarto comma, stabilisce<br />

che ”sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le<br />

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti <strong>ed</strong> in caso <strong>di</strong> parità prevale il voto del<br />

Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti <strong>di</strong><br />

video e teleconferenza”;<br />

Considerato, ad integrazione <strong>di</strong> quanto prec<strong>ed</strong>e, che il criterio residuale per in<strong>di</strong>viduare<br />

quando un organo collegiale debba ritenersi “perfetto” è quello che assegna tale connotazione<br />

al Collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti<br />

supplenti (allo scopo <strong>di</strong> consentire al Collegio <strong>di</strong> svolgere le sue operazioni con continuità e<br />

202


tempestività, senza che il suo agire sia impe<strong>di</strong>to o ritardato dall’impe<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> taluno dei<br />

suoi componenti) (Cons. Stato, Sez. VI, 2/2/2004 n. 324);<br />

Osservato che, con riguardo alla Co.A.Vi.So.C. il citato art. 90 bis delle N.O.I.F. non prev<strong>ed</strong>e<br />

membri supplenti;<br />

Ritenuto che non appare meritevole <strong>di</strong> positiva valutazione neppure il motivo con cui si<br />

d<strong>ed</strong>uce la violazione dell’art. 10 bis della legge generale sul proce<strong>di</strong>mento amministrativo,<br />

come mo<strong>di</strong>ficata dalla legge 11/2/2005, n. 15, atteso che nel proce<strong>di</strong>mento in esame, costituito<br />

da vari atti pr<strong>ed</strong>ecisori (della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C.) non occorre il preavviso <strong>di</strong><br />

rigetto, la cui funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scovery delle valutazioni dell’Amministrazione appare inutile, in<br />

quanto l’interessato ha già acquisito aliunde la conoscenza dei motivi ostativi all’ammissione<br />

al campionato;<br />

Ritenuto ancora che i controlli effettuati dalla Co.Vi.So.C. non violano la norma <strong>di</strong> cui all’art.<br />

12 della legge 23/3/1981, n. 91, in quanto sono finalizzati proprio a verificare l’equilibrio<br />

finanziario delle società al solo scopo <strong>di</strong> garantire il regolare svolgimento dei campionati<br />

sportivi, che verrebbe impe<strong>di</strong>to dall’eventuale stato <strong>di</strong> insolvenza delle società calcistiche;<br />

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale deve essere respinto per l’infondatezza dei<br />

motivi d<strong>ed</strong>otti;<br />

Ritenuto che, allo stesso modo, deve essere respinto anche il ricorso per motivi aggiunti,<br />

evincendosi dalle stesse allegazioni della ricorrente la inconfigurabilità <strong>di</strong> un’identità <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zioni tra la Salernitana e le altre Società che hanno asseritamente fruito della possibilità<br />

<strong>di</strong> un breve <strong>di</strong>fferimento del termine per il pagamento dei soli debiti previdenziali;<br />

Ritenuto, <strong>di</strong> conseguenza, che risulta inammissibile per carenza <strong>di</strong> interesse il ricorso<br />

incidentale proposto dal Vicenza Calcio, tendente ad ottenere l’esclusione della ricorrente<br />

principale anche per mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’E.N.P.A.L.S., in quanto<br />

la reiezione del ricorso principale rende inutile l’esame del ricorso incidentale, che è in<br />

rapporto <strong>di</strong> accessorietà con il primo;<br />

Ritenuto che sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese <strong>di</strong><br />

giu<strong>di</strong>zio;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III, definitivamente<br />

pronunciando, respinge il ricorso principale e quello per motivi aggiunti; <strong>di</strong>chiara<br />

inammissibile il ricorso incidentale.<br />

Compensa tra le parti le spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Roma, nella camera <strong>di</strong> consiglio del 2.8.2005.<br />

Stefano Baccarini Presidente<br />

Stefano Fantini Componente, Est.<br />

203


TORINO<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza<br />

Composto dai Magistrati:<br />

Stefano BACCARINI Presidente<br />

Silvestro Maria RUSSO Componente<br />

Stefano FANTINI Componente relatore<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso n. 7094 del 2005 Reg. Gen. proposto da Torino Calcio S.p.a., in persona del legale<br />

rappresentante pro tempore, rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli Avv.ti Angelo Benessia, Pietro<br />

Adonnino, Vincenzo Cerulli Irelli, Stefano Gattamelata e F<strong>ed</strong>erico Vecchio, presso<br />

quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ludovisi n. 16;<br />

CONTRO<br />

- F<strong>ed</strong>erazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore ,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli Avv.ti Luigi M<strong>ed</strong>ugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo<br />

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;<br />

- Consiglio f<strong>ed</strong>erale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non<br />

costituito in giu<strong>di</strong>zio;<br />

- Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del legale<br />

rappresentante pro tempore, non costituita in giu<strong>di</strong>zio;<br />

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del presidente pro tempore,<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso dall’avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato<br />

in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;<br />

- Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli avv.ti Luigi M<strong>ed</strong>ugno e Cristina Rossello, presso quest’ultima<br />

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 12;<br />

e nei confronti<br />

<strong>di</strong> Treviso Football Club 1993 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />

rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli avv.ti Francesco Stilo, Ezio Galea, Salvatore Raciti e Carlo<br />

Abbate, elettivamente domiciliata presso l’ultimo <strong>di</strong>fensore, in Roma, alla via Fulcieri<br />

Paulucci De’Calboli n. 1;<br />

<strong>di</strong> Napoli Soccer S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e<br />

<strong>di</strong>fesa dagli avv.ti Paolo Minervini, Stefano Vinti, Edoardo Chiacchio e Maurizio Santori,<br />

presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilia n. 88;<br />

e con l’intervento ad a<strong>di</strong>uvandum<br />

<strong>di</strong> Russo Roberto, rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv.ti Fabio Viglione, Giancarlo Viglione e<br />

Cataldo D’Andria, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo stu<strong>di</strong>o Viglione, alla via<br />

Ovi<strong>di</strong>o n. 32;<br />

per l’annullamento<br />

- della delibera del Consiglio f<strong>ed</strong>erale della F.I.G.C. <strong>di</strong> cui al comunicato ufficiale n. 10/A del<br />

15/7/2005, che ha <strong>di</strong>sposto la non ammissione della ricorrente al campionato <strong>di</strong> serie A per la<br />

stagione sportiva 2005/2006;<br />

- <strong>di</strong> tutti i provve<strong>di</strong>menti a quelli sopra richiamati e connessi, presupposti e/o conseguenti, tra<br />

cui vanno ricompresi anche le determinazioni adottate dalla Co.Vi.So.C in data 8/7/2005 e<br />

dalla Co.A.Vi.So.C in data non conosciuta, e, per quanto necessario, del C.U. n. 189/A del<br />

15/3/2005 della F.I.G.C.;<br />

- del lodo reso dal Collegio arbitrale della Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrato per lo Sport<br />

204


presso il C.O.N.I. in data 26/7/2005;<br />

- nonché per l’accertamento del <strong>di</strong>ritto del Torino Calcio S.p.a. a partecipare al campionato <strong>di</strong><br />

serie A per la stagione sportiva 2005/2006, e per il risarcimento del danno subito<br />

dall’illegittima non ammissione alla partecipazione al suddetto torneo;<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio della F.I.G.C., del CONI, del Treviso Football Club<br />

s.r.l. e della Napoli Soccer spa;<br />

Visto l’atto <strong>di</strong> intervento ad a<strong>di</strong>uvandum <strong>di</strong> Russo Roberto;<br />

Visti gli atti tutti della causa;<br />

Relatore, alla camera <strong>di</strong> consiglio del 2.8.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;<br />

U<strong>di</strong>ti i <strong>di</strong>fensori delle parti come da verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza;<br />

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza<br />

in forma semplificata in virtù del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della legge<br />

17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;<br />

Ritenuto preliminarmente che il ricorso deve essere <strong>di</strong>chiarato inammissibile nella parte in cui<br />

impugna il lodo arbitrale emesso in data 26/7/2005 dalla Camera <strong>di</strong> Conciliazione e Arbitrato<br />

per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura negoziale, impugnabile solamente per<br />

incapacità delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo <strong>ed</strong> eccesso <strong>di</strong> potere<br />

con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilità <strong>di</strong> prospettare errores in<br />

iu<strong>di</strong>cando (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);<br />

Ritenuto altresì che deve essere <strong>di</strong>chiarato il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> legittimazione passiva del C.O.N.I., in<br />

quanto, a termini dell’art. 20 del Regolamento della Camera, “il lodo è imputabile<br />

esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della<br />

Camera o del C.O.N.I.”;<br />

Considerato che, ai fini del decidere, non occorre risolvere la questione relativa alla effettiva<br />

perentorietà (prima ancora della legittimità) dei termini previsti nel C.U. n. 189/A della<br />

F.I.G.C. per scan<strong>di</strong>re gli adempimenti concernenti l’ammissione ai campionati professionistici<br />

2005/2006, in quanto, in ogni caso, <strong>di</strong>fettano, anche alla data o<strong>di</strong>erna, così come alla data <strong>di</strong><br />

conclusione del proce<strong>di</strong>mento amministrativo, taluni dei requisiti prescritti dallo stesso<br />

Comunicato Ufficiale, e rilevati dalla Co.Vi.So.C. con la nota in data 8/7/05;<br />

Ritenuto, in primo luogo, che, anche a seguire le argomentazioni, sia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne formale che<br />

sistematico, <strong>di</strong> parte ricorrente circa il carattere or<strong>di</strong>natorio del termine del 30/6/05, non può<br />

ritenersi superato il mancato possesso del requisito del pagamento dei debiti nei confronti<br />

dell’Erario, scaduti al 31/3/05, in quanto con la nota in data 11/7/05 l’Agenzia delle Entrate <strong>di</strong><br />

Torino non ha accolto l’istanza (presentata in pari data dal Torino Calcio S.p.a.) <strong>di</strong><br />

rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, ma si è limitata a comunicare che<br />

“provv<strong>ed</strong>erà a conc<strong>ed</strong>ere la rateazione <strong>di</strong> quanto interamente dovuto … contestualmente alla<br />

produzione <strong>di</strong> idonea garanzia fideiussoria”, conc<strong>ed</strong>endo a tale fine 30 giorni (a scadere il<br />

prossimo 10/8/2005);<br />

Ritenuto, d’altro canto, che non può assumere rilievo la circostanza che con prec<strong>ed</strong>enti<br />

provve<strong>di</strong>menti dell’Ufficio <strong>di</strong> Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate del 26/5/05 la ricorrente<br />

aveva ottenuto la ripartizione del pagamento del proprio debito fiscale in sessanta rate<br />

mensili, atteso che detto provve<strong>di</strong>mento è stato poi superato (con conseguente reiscrizione<br />

della garanzia ipotecaria) a causa dell’invali<strong>di</strong>tà della polizza fideiussoria;<br />

Considerato, ancora, che il fatto che quest’ultima sia risultata falsificata a danno della<br />

ricorrente è privo in questa s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> spessore giuri<strong>di</strong>co, in quanto, come noto, in tema <strong>di</strong><br />

riscossione delle imposte, non trova applicazione il principio <strong>di</strong> cui all’art. 1218 c.c. (relativo<br />

all’ammissibilità della prova da parte del debitore dell’impossibilità <strong>di</strong> adempiere la<br />

prestazione, derivante da causa non imputabile), essendo le relative proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong>sciplinate da<br />

<strong>di</strong>sposizioni specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto tributario, che si<br />

205


instaura tra un soggetto privato <strong>ed</strong> uno pubblico (in termini Cass., Sez. trib., 17/9/2001, n.<br />

11659);<br />

Ritenuto che, sebbene anche l’assenza <strong>di</strong> uno solo dei requisiti previsti dalla normativa<br />

f<strong>ed</strong>erale legittima il <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> iscrizione al campionato, peraltro nel caso <strong>di</strong> specie il bilancio<br />

della società al 31/12/2004 è accompagnato da una relazione della società <strong>di</strong> revisione (sulla<br />

conformità dello stato patrimoniale ai criteri <strong>di</strong> r<strong>ed</strong>azione raccomandati dalla F.I.G.C.)<br />

PricewaterhouseCooper in data 11/7/05, che esprime “un’oggettiva incertezza - (in or<strong>di</strong>ne al<br />

fatto) - che la società sia in grado <strong>di</strong> continuare la propria attività come azienda in<br />

funzionamento”;<br />

Considerato, con riguardo alle ulteriori censure d<strong>ed</strong>otte, che non appare meritevole <strong>di</strong> positiva<br />

valutazione la doglianza con la quale si lamenta la mancata allegazione, al provve<strong>di</strong>mento<br />

f<strong>ed</strong>erale gravato, del parere sfavorevole della Co.A.Vi.So.C., in conformità del consolidato<br />

in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale secondo cui il mancato rilascio degli atti citati nella parte motiva<br />

non rende illegittimo il provve<strong>di</strong>mento motivato per relationem (Cons. Stato, Sez. V,<br />

21/1/1997, n. 23), e rileva, piuttosto, in quanto impe<strong>di</strong>sce il decorso del termine per ricorrere<br />

(Cons. Stato, Sez. IV, 24/9/1997, n. 1004);<br />

Ritenuto, ancora, che non appare configurabile il d<strong>ed</strong>otto vizio motivazionale, atteso che le<br />

ragioni della mancata ammissione del Torino Calcio S.p.a. al campionato <strong>di</strong> serie A per la<br />

stagione 2005/2006 sono chiaramente riconducibili alle osservazioni critiche svolte dalla<br />

Co.Vi.So.C., recepite dal provve<strong>di</strong>mento gravato, e fatte oggetto <strong>di</strong> puntuali censure da parte<br />

della ricorrente;<br />

Osservato, inoltre, al riguardo, che, per costante <strong>giurisprudenza</strong>, la garanzia <strong>di</strong> adeguata tutela<br />

delle proprie ragioni non viene meno per il solo fatto che nel provve<strong>di</strong>mento finale non<br />

risultano chiaramente e compiutamente esplicitate in motivazione le ragioni sottese alla scelta,<br />

allorché le stesse possano essere colte dalla lettura degli atti afferenti alle <strong>di</strong>verse fasi nella<br />

quale si articola il proce<strong>di</strong>mento, e contestate attraverso appropriate censure (in termini Cons.<br />

Stato, Sez. IV, 22/12/1998, n. 1866);<br />

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere in parte <strong>di</strong>chiarato inammissibile, <strong>ed</strong> in<br />

parte respinto, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio;<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III, definitivamente<br />

pronunciando, in parte respinge, <strong>ed</strong> in parte <strong>di</strong>chiara inammissibile il ricorso.<br />

Compensa tra le parti le spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Roma, nella camera <strong>di</strong> consiglio del 2.8.2005.<br />

Stefano Baccarini Presidente<br />

Stefano Fantini Componente, Est.<br />

206


GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE<br />

DECISIONI DEL TAS SUL "CASO MEXES"<br />

TAS 2005/A/902 Mexès & AS Roma c/AJ Auxerre - TAS 2005/A/903 AJ Auxerre c/<br />

Mexès & AS Roma<br />

SENTENCE ARBITRALE<br />

rendue par le<br />

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT<br />

siégeant dans la composition suivante:<br />

Président: Me Olivier Carrard, Avocat, Genève, Suisse<br />

Arbitres: Me José Juan Pintó, Avocat, Barcelone, ESpagne<br />

Me Bernard Hanotiau, Avocat, Bruxelles, Belgique<br />

Greffière ad hoc: Me Sidonie Morvan, avocate, Genève, Suisse<br />

dans les procédures opposant<br />

M. Philippe MEXES, représenté par Me Jean-Louis Dupont, Avocat, Liège, Belgique, en<br />

l’Etude duquel il a fait élection de domicile<br />

Appelant dans la procédure TAS 2005/A/902<br />

Intimé dans la procédure TAS 2005/A/903<br />

et<br />

AS ROMA, ayant son siège à Rome, Italie, représentée par Maître Juan de Dios Crespo<br />

Pérez, Avocat à Valence, ESpagne<br />

Appelante dans la procédure TAS 2005/A/902<br />

Intimée dans la procédure TAS 2005/A/903<br />

et<br />

S.A.O.S, AJ Auxerre Football, ayant son siège à Auxerre, France, représentée par Maître<br />

Patricia Moyersoen, Avocate, Paris, France<br />

Intimée dans la procédure TAS 2005/A/902<br />

Appelante dans la procédure TAS 2005/A/903<br />

I. PREAMBULE<br />

La Formation précise à titre liminaire que la présente procédure concerne uniquement les<br />

questions liées à l’indemnité pour rupture de contrat prononcée à l’encontre de Monsieur<br />

Philippe MEXES et l’AS ROMA par la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA (ciaprès<br />

CRL), une sanction <strong>di</strong>sciplinaire ayant déjà été infligée au joueur pour le même<br />

complexe de faits dans une décision du 31 août 2004, confirmée en appel par le Tribunal<br />

Arbitral du Sport dans une sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713).<br />

La question relative à la sanction sportive encourue par l’AS ROMA pour une éventuelle<br />

incitation à rupture du contrat fait l’objet d’une procédure <strong>di</strong>stincte et parallèle devant le<br />

Tribunal Arbitral du Sport de sorte que celle-ci ne sera pas abordée dans la présente écriture<br />

(TAS 2005/A/916).<br />

Le cadre des débats est ainsi strictement limité à l’analyse de la justification et du montant de<br />

la compensation financière prononcée par la CRL dans sa décision du 13 mai 2005, notifiée<br />

aux parties le 9 juin 2005 et condamnant le joueur, subsi<strong>di</strong>airement le Club italien, à verser<br />

une indemnité de € 8'000'000.-- à l’AJ AUXERRE.<br />

Bien que le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après TAS) ait déjà examiné les faits de manière<br />

complète et précise dans sa sentence du 11 mars 2005, laquelle a acquis force de chose jugée,<br />

la Formation procédera ci-dessous, pour la clarté des débats, à un rappel des faits du litige<br />

ainsi qu’à un rappel des éléments essentiels la procédure.<br />

207


II. RAPPEL DES FAITS<br />

1. L’AJ AUXERRE est un Club français, de renommée internationale, évoluant en 1 ère<br />

Ligue française. Son Président est Monsieur Jean-Claude HAMEL. L’entraîneur de<br />

l’équipe professionnelle était Monsieur Guy ROUX jusqu’au 8 juin 2005, date à<br />

laquelle Monsieur Jacques SANTINI l’a remplacé sur le banc auxerrois.<br />

2. Monsieur Philippe MEXES, né le 30 mars 1982 à Toulouse est un footballeur<br />

professionnel qui occupe le poste de défenseur. Il est arrivé au Club de l’AJ AUXERRE<br />

en 1997, après avoir évolué 7 saisons au TOULOUSE FC, soit de 1991 à 1997. Après<br />

une première saison à l’AJ AUXERRE, il a signé le 13 mai 1998 un contrat de joueur<br />

espoir pour une durée de 5 ans.<br />

3. Le 20 juin 2000, le contrat de joueur espoir a été remplacé par un contrat de joueur<br />

professionnel conclu pour une période de 5 années expirant à la fin de la saison 2004-<br />

2005. (…).<br />

4. Le 15 décembre 2002, soit après avoir évolué deux saisons en qualité de joueur<br />

professionnel à l’AJ AUXERRE, M. MEXES et le Club français ont convenu de<br />

prolonger d’une saison le contrat professionnnel les liant, soit jusqu’au terme de la<br />

saison 2005-2006.<br />

En échange de la prolongation de son contrat durant une saison supplémentaire, M.<br />

MEXES était mis au bénéfice d’une augmentation de ses con<strong>di</strong>tions salariales avec<br />

effet rétroactif au 1er juillet 2002. (…). Enfin, pour tenir compte des années<br />

d’ancienneté du joueur dans le Club, une prime de mutation devait être versée par le<br />

Club en cas de tansfert. L’article 5 du Protocole d’accord prévoyait que le contrat<br />

professionnel liant les parties était dans son intégralité, régi par le Règlement de la<br />

FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1er septembre<br />

2001.<br />

5. Le lendemain de la signature du protocole d’accord, soit le 16 décembre 2002, les<br />

parties ont signé un nouveau document intitulé « contrat » dont l’objet était de préciser<br />

les modalités du versement de la prime de mutation prévue à l’article 4 du Protocole<br />

d’accord et certains termes de ce document. Il convient de mettre en exergue le fait<br />

qu’au terme de ce dernier document, le joueur s’était engagé à honorer son contrat de<br />

manière irrévocable jusqu’à la fin de la saison 2004-2005 au minimum.<br />

6. Des procédures ont été intentées auprès des instances juri<strong>di</strong>ctionnelles de la LFLP suite<br />

à un litige entre le joueur et le Club auxerrois concernant l’homologation de ce nouveau<br />

contrat. Celles-ci ont abouti à une décision de la Commission Nationale Paritaire<br />

d’Appel du 16 juillet 2003. Un avenant au contrat de joueur professionnel du 20 juin<br />

2000 a été signé entre le joueur et l’AJ AUXERRE le 4 août 2003, reprenant les termes<br />

des accords du 15 décembre 2002 et du 16 décembre 2002. Cet avenant a été<br />

homologué par la Ligue de Football Professionnelle le 12 août 2003, la page 2 précisant<br />

en particulier que :<br />

« Le Club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant les parties depuis<br />

le 1er juillet 2000 et ce, désormais jusqu’au 30 juin 2006, est dans son intégralité régi<br />

par le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en<br />

vigueur le 1er septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords précédents.<br />

Cet avenant relate l’intégralité des accords entre les parties. »<br />

7. Durant la saison 2003-2004, M. MEXES et l’AJ AUXERRE ont échangé plusieurs<br />

correspondances concernant le montant de l’indemnité de transfert réclamée par le Club<br />

en cas de résiliation anticipée à l’amiable du contrat de travail. En réponse aux courriers<br />

du joueur qui demandait à connaître le montant de l’indemnité réclamée aux éventuels<br />

clubs acquéreurs, l’AJ AUXERRE s’est contentée de lui in<strong>di</strong>quer que son contrat de<br />

travail avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2006.<br />

208


8. Le 25 mai 2004, l’AS ROMA, Club de football évoluant en Série A italienne, a fait part<br />

à l’AJ AUXERRE de son intérêt pour le joueur Philippe MEXES et de son intention<br />

d’initier les <strong>di</strong>scussions en vue d’un éventuel transfert avec le Club et le joueur.<br />

9. Par télécopie du 4 juin 2004, l’AS ROMA a fait parvenir à l’AJ AUXERRE une offre<br />

de transfert concernant Philippe MEXES pour un montant de € 4'500'000.--.<br />

10. La veille, le conseil de M. MEXES, se référant aux courriers déjà adressés par le joueur<br />

le 28 novembre 2003 et le 26 avril 2004, a adressé une lettre aux <strong>di</strong>rigeants de l’AJ<br />

AUXERRE les mettant formellement en demeure de lui faire connaître le montant de<br />

l’indemnité à laquelle le Club prétendait avoir raisonnablement droit sur la base des<br />

<strong>di</strong>spositions légales applicables dans l’hypothèse où M. MEXES viendrait à décider de<br />

mettre un terme à son contrat d’emploi. Le jour même, Monsieur Jean- Claude<br />

HAMEL, Président de l’AJ AUXERRE FOOTBALL, réitéra les termes de ses<br />

précédents courriers des 18 décembre 2003 et 5 mai 2004 dans lesquels il se bornait à<br />

rappeler l’échéance du contrat fixée au 30 juin 2006.<br />

11. Le 7 juin 2004, le conseil du joueur, s’adressant au conseil de l’AJ AUXERRE, in<strong>di</strong>qua<br />

que M. MEXES ferait officiellement part de sa position quant à une éventuelle<br />

cessation de la relation de travail.<br />

12. A la même date, Monsieur Jean-Claude HAMEL adressa une lettre au <strong>di</strong>recteur sportif<br />

de l’AS ROMA, Monsieur Franco BALDINI, accusant réception de l’offre formulée<br />

par le Club italien pour le transfert du joueur convoité, prenant acte de l’intérêt de l’AS<br />

ROMA et rappelant que le joueur était sous contrat avec l’AJ AUXERRE jusqu’en<br />

2006.<br />

13. Le 10 juin 2004, une rencontre eut lieu entre Monsieur Franco <strong>di</strong>recteur sportif de l’AS<br />

ROMA et Monsieur Jean-Claude HAMEL. Aucun accord concernant le montant de<br />

l’indemnité de transfert ne fut trouvé, les négociations n’étant toutefois pas rompues.<br />

14. Le 11 juin 2004, le joueur a informé les <strong>di</strong>rigeants de l’AJ AUXERRE par lettre<br />

recommandée du fait qu’il considérait que son contrat de travail avait été rompu, se<br />

référant à l’offre de € 4'500'000.-- formulée par l’AS ROMA pour son transfert ainsi<br />

qu’à ce qu’il considérait être une obstruction de la part de son Club quant aux<br />

con<strong>di</strong>tions dans lesquelles il entendait négocier une résiliation anticipée de son contrat.<br />

Dans ce même courrier, M. MEXES in<strong>di</strong>quait qu’il saisirait les instances compétentes<br />

pour qu’il soit statué sur les conséquences de la<strong>di</strong>te rupture, faisant grief à l’AJ<br />

AUXERRE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles.<br />

15. Le jour même, Monsieur Philippe MEXES a adressé à la CRL une demande fondée sur<br />

l’art. 42 du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs. Le joueur<br />

sollicitait notamment de la CRL qu’elle constate que l’attitude de blocage de l’AJ<br />

AUXERRE en vue d’un départ amiable était assurément constitutive d’une faute<br />

justifiant la rupture du contrat intervenant aux torts et griefs du Club. M. MEXES se<br />

soumettait à l’appréciation de la CRL quant à la détermination de l’indemnité qu’il<br />

estimait lui être due par l’AJ AUXERRE. A titre subsi<strong>di</strong>aire et dans l’hypothèse où la<br />

CRL estimait que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de M.<br />

MEXES, celui-ci sollicitait qu’il soit constaté que la charge de la preuve du préju<strong>di</strong>ce<br />

incombait à l’AJ AUXERRE.<br />

16. Le lendemain, soit le 12 juin 2004, l’AS ROMA et Monsieur Philippe MEXES ont<br />

signé un contrat de joueur professionnel pour quatre saisons sportives, soit de la saison<br />

2004-2005 jusqu’à la saison 2007-2008. Le contrat prévoyait un salaire échelonné sur 4<br />

ans (…).<br />

17. (…)<br />

18. Le 16 juin 2004, Monsieur HAMEL adressa une télécopie à Monsieur BALDINI<br />

l’informant qu’il restait dans l’attente des nouvelles du Club romain, celui-ci lui ayant<br />

209


in<strong>di</strong>qué à l’issue de la réunion du 10 juin 2004 qu’il devait consulter le Conseil<br />

d’administration avant de reprendre contact.<br />

19. Le 21 juin 2004, Monsieur HAMEL réagit à la lettre de rupture de contrat de Monsieur<br />

Philippe MEXES du 11 juin 2004 et lui in<strong>di</strong>qua que la signature du contrat de joueur<br />

professionnel avec l’AS ROMA, apprise par voie de presse, constituait une<br />

contravention grave aux règlements en vigueur et engagements contractuels. L’AJ<br />

AUXERRE demandait à Monsieur Philippe MEXES de reprendre l’entraînement sans<br />

délai, cette injonction lui ayant encore été rappelée dans une nouvelle télécopie du 1er<br />

juillet 2004.<br />

20. Le 8 juillet 2004, l’AJ AUXERRE demanda à sa Fédération de porter ce litige devant les<br />

instances compétentes de la FIFA afin que celles-ci statuent par application du<br />

Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs.<br />

III. RAPPEL DE LA PROCEDURE<br />

21. La Chambre de Résolution des litiges de la FIFA a rendu une décision le 31 août 2004<br />

dans laquelle elle a admis que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat de<br />

travail avec l’AJ AUXERRE sans justes motifs et pendant la période de stabilité prévue<br />

par le Règlement de la FIFA. Conformément à l’art. 23 al. 1 let. a du Règlement sur le<br />

statut et le transfert des joueurs, é<strong>di</strong>tion 2001, la CRL a prononcé à titre de sanction<br />

<strong>di</strong>sciplinaire à l’encontre de Philippe MEXES une suspension de 6 semaines à compter<br />

de la reprise du Championat italien, soit dès le 12 septembre 2004 pour tenir compte des<br />

circonstances exceptionnelles du cas. Ces circonstances exceptionnelles, prévues à l’art.<br />

23 du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs, consistaient notamment<br />

dans la stabilité contractuelle de la relation entre le joueur et l’AJ AUXERRE ainsi que<br />

dans le fait que le Club avait fait preuve d’un refus persistant de collaboration concernant<br />

les con<strong>di</strong>tions du transfert.<br />

22. L’AS ROMA et M. MEXES ont fait appel de cette décision le 3 septembre 2004 en<br />

sollicitant du TAS qu’il annule la sanction imposée au joueur.<br />

23. Le 10 septembre 2004, l’AJ AUXERRE fit également appel de cette décision, de sorte<br />

que les procédure furent jointes.<br />

24. Dans une sentence du 11 mars 2005, dont le <strong>di</strong>spositif avait été communiqué aux parties<br />

le 16 février 2005, le TAS confirma la sanction imposée au joueur par la CRL.<br />

Dans cette même décision, le TAS sans statuer sur la responsabilité éventuelle du Club<br />

italien et l’agent de M. MEXES, confirma la présomption de culpabilité dans la rupture<br />

du contrat retenue à leur encontre par la CRL.<br />

25. Au vu du résultat de la procédure arbitrale et conformément à l’art. 4 du <strong>di</strong>spositif de la<br />

décision de la CRL du 31 août 2004, l’AJ AUXERRE a été invitée à soumettre à la<br />

FIFA ses prétentions financières contre le joueur pour rupture du contrat. Par ailleurs,<br />

l’AJ AUXERRE a saisi cette même Chambre d’une plainte contre l’AS ROMA<br />

concernant la question de l’incitation à la rupture du contrat.<br />

26. Pour des raisons d’économie de procédure, le litige entre Monsieur Philippe MEXES et<br />

l’AJ AUXERRE relatif à l’indemnité pour rupture de contrat et celui entre l’AS ROMA<br />

et la FIFA au sujet de l’examen d’une éventuelle incitation à rompre le contrat ont été<br />

instruits dans un premier temps parallèlement. Pour <strong>di</strong>fférents motifs sur lesquels il n’y<br />

a pas lieu de renvenir, notamment l’absence excusée des représentants de l’AS ROMA<br />

lors de l’au<strong>di</strong>ence unique initialement agendée le 13 mai 2005, deux décisions <strong>di</strong>stinctes<br />

ont finalement été rendues.<br />

27. Aussi, par décision datée du 23 juin 2005, notifiée aux parties le 30 juin 2005, la CRL<br />

statuant sur la question de la responsabilité de l’AS ROMA dans la rupture du contrat de<br />

Monsieur Philippe MEXES envers l’AJ AUXERRE a retenu la responsabilité du Club<br />

210


italien et l’a condamné à l’inter<strong>di</strong>ction de recruter des nouveaux joueurs, tant nationaux<br />

qu’internationaux, durant deux périodes de transferts consécutives à compter de la<br />

notification de sa décision. L’AS ROMA a fait appel de cette décison auprès du TAS le<br />

4 juillet 2005. Comme in<strong>di</strong>qué en préambule de la présente sentence, la procédure est<br />

actuellement pendante devant le TAS et a fait l’objet d’une instruction <strong>di</strong>stincte.<br />

Décision de la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA du 13 mai 2005<br />

28. S’agissant de la procédure relative à l’indemnité pour rupture de contrat due par la<br />

joueur à l’AJ AUXERRE, soit l’objet du présent litige, la CRL a rendu une décision le<br />

13 mai 2005, notifiée aux parties le 9 juin 2005, dans laquelle elle a condamné le joueur<br />

à payer la somme de € 8'000'000.-- au Club de l’AJ AUXERRE conformément à l’art.<br />

22 du Règlement.<br />

29. Dans le cadre de la procédure instruite par la FIFA, il ressort de la décision dont il est fait<br />

appel que l’AJ AUXERRE avait déjà réclamé une indemnité de € 18'000'000.--,<br />

demandant au surplus que la condamnation au règlement de ce montant soit assortie de<br />

garanties bancaires de premier ordre.<br />

30. L’AJ AUXERRE justifiait ses prétentions par le fait le joueur avait obtenu dans son<br />

nouveau contrat avec l’AS ROMA une augmentation considérable de ses con<strong>di</strong>tions<br />

salariales. Le Club français insistait également sur les investissements importants qu’il<br />

avait consenti lors de la prolongation du contrat du joueur en décembre 2002 formalisés<br />

dans l’avenant du 12 août 2003. Celui-ci se prévalait principalement du fait que son<br />

dommage consistait dans le fait d’avoir été privé du montant de l’indemnité de transfert<br />

qu’il aurait pu percevoir concernant le joueur.<br />

31. Le joueur avait, quant à lui, sollicité de la CRL qu’elle ne le condamne pas à une<br />

indemnité en faveur de l’AJ AUXERRE supérieure à une fourchette se situant entre €<br />

2'120'000.-- et € 3'580'000.--. Selon le joueur, le seul dommage causé par la rupture<br />

fautive du contrat consistait dans le fait qu’il ne pouvait rester au Club durant les deux<br />

années résiduelles de contrat.<br />

32. L’AS ROMA avait quant à elle insisté sur les circonstances exceptionnelles qui avaient<br />

été retenues par la CRL et confirmées par le TAS ayant permis la réduction de la<br />

sanction sportive contre le joueur. L’AS ROMA revenait également sur les<br />

circonstances ayant amené M. Philippe MEXES à rompre son contrat, en particulier<br />

l’obstruction de l’AJ AUXERRE à lui communiquer le montant réclamé pour son<br />

indemnité de transfert, ce qui devait conduire la CRL à fixer une indemnité financière<br />

en faveur de l’AJ AUXERRE proportionnée et cohérente avec la décision du TAS<br />

rendue le 11 mars 2005.<br />

33. Dans sa décision du 13 mai 2005, et après avoir pris en considération les positions des<br />

parties, la CRL a examiné les critères objectifs énumérés à l’article 22 du Règlement afin<br />

de vérifier leur pertinence et leur applicabilité au cas d’espèce.<br />

34. Celle-ci s’est fondée en premier lieu sur le critère de la rémunération et des autres<br />

bénéfices dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat prévu à l’article 22,<br />

chiffre 1 du Règlement. La CRL a ainsi pris en compte l’augmentation salariale obtenue<br />

par le joueur lors de la prolongation de son contrat le 15 décembre 2002 ainsi que les<br />

primes exceptionnelles au titre de la prolongation de son contrat. Elle a considéré que la<br />

valeur résiduelle du contrat entre l’AJ AUXERRE et Philippe MEXES devait être de €<br />

2'403’614.-, durant les deux années restantes de contrat.<br />

35. Par ailleurs, pour fixer l’indemnité, la CRL a également pris en compte le nouveau<br />

salaire perçu par le joueur à l’AS ROMA, lequel avait considérablement augmenté par<br />

rapport à son salaire à l’AJ AUXERRE. Pour établir le préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE, la<br />

Chambre de résolution des litiges a estimé qu’il se justifiait de prendre en compte les<br />

211


spécificités du monde du football, soit en l’espèce le fait que l’AJ AUXERRE est un<br />

club renommé pour la formation de nouveaux joueurs et que celui-ci a réussi à faire de<br />

Philippe MEXES un joueur reconnu sur le plan international. La CRL a ainsi rappelé<br />

que le joueur français avait été entraîné et formé par l’AJ AUXERRE durant sept ans et,<br />

précisément de l’âge de 15 ans à 22 ans.<br />

36. La CRL a enfin estimé que les circonstances atténuantes retenues dans la décision du 31<br />

août 2004 pour <strong>di</strong>minuer la sanction sportive infligée à M. MEXES ne devaient pas<br />

s’appliquer dans le cadre du présent litige, celui-ci ne tendant pas à réexaminer la<br />

responsabilité du joueur mais à établir le préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE.<br />

37. Ayant rappelé que la base et le point de départ du préju<strong>di</strong>ce était la valeur résiduelle du<br />

contrat du joueur avec l’AJ AUXERRE, soit € 2'403'614.-, la CRL a condamné le<br />

joueur et l’AS ROMA à payer la somme de € 8'000'000.- à l’AJ AUXERRE.<br />

38. la décision a été notifiée aux parties le 9 juin 2005.<br />

Procédures devant le Tribunal Arbitral du Sport<br />

39. Le 17 juin 2005, Monsieur Philippe MEXES et le Club AS ROMA ont adressé au TAS,<br />

dans le même acte, cosigné par leurs conseils respectifs, une déclaration d’appel contre<br />

la décision de la CRL du 13 mai 2005.<br />

40. La FIFA était désignée comme intimée dans la déclaration d’appel.<br />

41. A la même date, l’AJ AUXERRE interjeta appel contre la décision susmentionnée,<br />

désignant également comme partie intimée la FIFA, aux côtés de MONSIEUR MEXES<br />

et de l’AS ROMA.<br />

42. M. Philippe MEXES motiva son appel dans un mémoire du 29 juin 2005, accompagné<br />

de neuf pièces annexes.<br />

43. En date du 30 juin 2005, l’AS ROMA a développé ses moyens dans un mémoire<br />

d’appel accompagné de cinq pièces, alignant sa position sur celle développée par<br />

MONSIEUR MEXES dans son mémoire d’appel du 29 juin 2005.<br />

44. Dans le délai légal, l’AJ AUXERRE fit également parvenir au TAS son mémoire<br />

d’appel accompagné d’un bordereau de 60 pièces.<br />

45. Par lettre du 22 juin 2005, le Greffe du TAS interpella les parties sur la désignation de la<br />

FIFA comme partie intimée dans leurs appels respectifs et leur suggéra, afin d’éviter des<br />

demandes d’intervention de part et d’autre, la jonction des deux procédures d’appel en<br />

une seule, ceci ayant l’avantage de simplifier la procédure arbitrale, en particulier<br />

concernant la constitution d’un seul panel.<br />

46. Les parties ayant donné leur accord à la jonction des procédures par lettres séparées du<br />

12 juillet 2005 pour M. MEXES et l’AS ROMA et du 13 juillet 2005 pour l’AJ<br />

AUXERRE, le Greffe du TAS leur confirma le 19 juillet 2005 que la FIFA n’était plus<br />

intimée dans aucune des procédures engagées par Philippe MEXES et l’AS ROMA<br />

d’une part, et l’AJ AUXERRE d’autre part.<br />

47. Me François KLEIN, arbitre désigné par l’AJ AUXERRE, a renoncé le 12 août 2005 à<br />

siéger au sein de la formation arbitrale. Me Bernard HANOTIAU, Avocat au Barreau de<br />

Bruxelles, fut désigné en remplacement par l’AJ AUXERRE en date du 25 août 2005.<br />

48. Le 29 août 2005, l’AJ AUXERRE a répondu aux appels de M. MEXES et de l’AS<br />

ROMA. Un bordereau complémentaire comprenant 9 pièces était joint au mémoire en<br />

réplique. De leur côté M. Philippe MEXES et l’AJ ROMA ont répondu à la même date<br />

à l’appel de l’AJ AUXERRE, sans joindre de pièces nouvelles.<br />

49. L’au<strong>di</strong>ence de jugement s’est tenue à Genève le 4 octobre 2005.<br />

50. Le joueur était présent à l’au<strong>di</strong>ence, assisté de ses Conseils Me Jean-Louis DUPONT et<br />

Martin HISSEL ainsi que de l’agent du joueur M. Olivier JOUANNEAUX. L’AS<br />

ROMA était représenté par Mme Rosella SENSI, Administrateur déléguée de l’AS<br />

212


ROMA et de la Directrice financière Mme Cristina MAZZOLENI. Mme Christiane<br />

GONET, fonctionnait en qualité d’interprète pour ces dernières. Mmes SENSI et<br />

MAZZOLENI étaient assistées de leur Conseil, Me Juan CRESPO et Me Antonio<br />

CONTE.<br />

51. L’AJ AUXERRE était quant à elle représentée par son Président M. Jean-Claude<br />

HAMEL et par son Directeur financier M. Christian ROLLET, tous deux assistés des<br />

Conseils du club, Me Patricia MOYERSOEN et Me Jean-Claude GOURVES.<br />

52. La FIFA n’était pas présente celle-ci ne faisant plus partie de la procédure depuis le 19<br />

juillet 2005 pour les raisons évoquées ci-dessus.<br />

53. Après instruction de la cause, les parties ont exposé oralement leurs arguments.<br />

54. La Formation a délibéré à l’issue de l’au<strong>di</strong>ence.<br />

IV. CONCLUSIONS ET POSITION DES PARTIES<br />

Position de M. Philippe MEXES<br />

55. Dans son appel, M. Philippe MEXES a conclu à l’annulation de la décision rendue par<br />

la Chambre de résolution des litiges le 13 mai 2005, et à ce qu’il soit constaté que l’AJ<br />

AUXERRE n’a pas établi l’existence d’un quelconque préju<strong>di</strong>ce suite à son départ. M.<br />

MEXES a sollicité en conséquence que les coûts et les frais de la procédure d’appel<br />

soient mis à la charge de l’AJ AUXERRE.<br />

56. Il fait principalement grief à la CRL de ne pas avoir déterminé au préalable quel était le<br />

droit national applicable, alors que celui-ci est selon l’article 22 du Règlement de la<br />

FIFA l’un des critères à prendre en considération pour calculer l’indemnité pour rupture<br />

de contrat due par le joueur ou le club. M. MEXES considère que ce défaut total de<br />

prise en compte du droit national applicable a notamment eu pour effet une violation<br />

flagrante des règles en matière de charges de la preuve, la CRL se substituant selon lui<br />

en quelque sorte d’autorité à l’AJ AUXERRE. Le joueur considère ainsi que la CRL a<br />

excédé les limites de sa compétence.<br />

57. Le joueur estime également que la CRL a eu un raisonnement contra<strong>di</strong>ctoire en<br />

admettant qu’elle ne pouvait pas tenir compte des circonstances exceptionnelles ayant<br />

permis l’atténuation de la sanction sportive à son encontre dans sa décision du 31 août<br />

2004 mais en prenant ensuite en considération des circonstances qu’il qualifie<br />

d’aggravantes. M. MEXES est ainsi d’avis que la stabilité de sa relation contractuelle<br />

avec l’AJ AUXERRE, qui a été retenue comme une circonstance exceptionnelle<br />

permettant la réduction de la sanction sportive, a été retenue à titre contra<strong>di</strong>ctoire<br />

comme circonstance aggravante dans la fixation de l’indemnité.<br />

58. Au surplus, le joueur reproche à la Chambre de résolution des litiges d’avoir accordé<br />

une importance <strong>di</strong>sproportionnée dans la fixation de l’indemnité au rôle de club<br />

formateur joué par l’AJ AUXERRE. En effet, selon M. MEXES, ce rôle ne peut être<br />

pris en compte à double titre, compte tenu du fait que le règlement concernant le statut<br />

et le transfert des joueurs prévoit déjà une indemnité de formation de € 290'000.-. Le<br />

joueur estime en outre que le montant du salaire perçu de l’AS ROMA n’est pas<br />

pertinent dans la fixation de l’indemnité.<br />

59. Plus globalement, dans la critique de la décision attaquée, M. MEXES insiste<br />

particulièrement sur le fait que le seul préju<strong>di</strong>ce dont pourrait se prévaloir l’AJ<br />

AUXERRE est le fait qu’il n’a pas presté durant ses deux dernières années de contrat, la<br />

prétendue perte de chance d’un transfert frustré n’entrant selon lui pas en matière.<br />

60. Par ailleurs, selon le joueur, la décision attaquée souffre d’une absence de motivation, la<br />

Chambre de résolution des litiges ayant refusé de raisonner en terme de préju<strong>di</strong>ce<br />

effectivement établi par l’AJ AUXERRE et en ayant substitué à ce concept celui de «<br />

213


valeur du joueur X sur le marché des transferts à un moment Y ». Pour le surplus, le<br />

joueur a repris l’argumentation qu’il avait développée devant la CRL.<br />

Position de l’AS ROMA<br />

61. L’AS ROMA a pris des conclusions identiques à celles du joueur, soit à l’annulation de<br />

la décision attaquée avec condamnation de l’AJ AUXERRE aux coûts et frais de la<br />

procédure d’appel.<br />

62. La motivation de l’appel déposé par l’AS ROMA est calquée sur celle adoptée par M.<br />

Philippe MEXES.<br />

63. En substance, l’AS ROMA reproche à la CRL de n’avoir pas répondu aux arguments<br />

soulevés et de ne pas avoir déterminé au préalable quel était le droit national applicable,<br />

ceci ayant selon ce Club des conséquences sur le fardeau de la preuve.<br />

L’AS ROMA fait grief à la CRL d’avoir retenu un préju<strong>di</strong>ce de € 8'000'000.- alors que<br />

l’AJ AUXERRE n’a pas démontré l’existence de son dommage.<br />

Position de l’AJ AUXERRE<br />

64. Dans son mémoire d’appel du 29 juin 2005, l’AJ AUXERRE a conclu à ce qu’il lui soit<br />

alloué à titre d’indemnité une somme supérieure à celle sollicitée au début des<br />

négociations avec l’AS ROMA. Ce faisant, l’AJ AUXERRE a conclu à ce que lui soit<br />

accordée à titre d’indemnité pour rupture de contrat la somme de € 18'000'000.- assortie<br />

de garantie de paiement de premier ordre à fournir par l’AS ROMA, cette condamnation<br />

devant être prononcée conjointement contre l’AS ROMA et M. MEXES. L’AJ<br />

AUXERRE a également sollicité la condamnation de l’AS ROMA à rembourser à l’AJ<br />

AUXERRE les frais déboursés depuis plus d’un an pour assurer sa défense devant la<br />

FIFA et devant le TAS.<br />

65. L’AJ AUXERRE reproche à la CRL de ne pas lui avoir alloué l’indemnisation de la<br />

totalité de son préju<strong>di</strong>ce. Le club français considère qu’en arrêtant à € 8'000'000.- le<br />

montant de l’indemnisation qui lui est due par le joueur, la CRL n’a pas tenu compte de<br />

son préju<strong>di</strong>ce total pour les raisons suivantes:<br />

- Le club a été privé d’un de ses meilleurs joueurs, plus particulièrement d’un grand<br />

défenseur pour <strong>di</strong>sputer le championnat de première <strong>di</strong>vision et la Coupe d’Europe<br />

UEFA;<br />

- L’AJ AUXERRE in<strong>di</strong>que avoir été placé dans l’impossibilité de remplacer ce<br />

joueur, ne <strong>di</strong>sposant pas du financement qui aurait dû normalement résulter de son<br />

transfert ;<br />

- L’AJ AUXERRE allègue avoir été privé de la possibilité de négocier librement le<br />

transfert de son joueur sur le marché de l’inter saison 2004 ;<br />

- L’AJ AUXERRE a été privée de la possibilité de préférer garder le joueur dans son<br />

effectif pour la saison 2004 – 2005 ;<br />

- L’investissement réalisé par l’AJ AUXERRE lors de la prolongation du contrat se<br />

trouvait réduit à néant par le départ anticipé du joueur.<br />

66. Se fondant sur les critères énumérés à l’article 22 du Règlement, l’AJ AUXERRE a fait<br />

référence à l’article 122.3.8 du Code de travail français concernant le préju<strong>di</strong>ce subi par<br />

l’employeur en cas d’annulation par le travailleur, le droit français retenant comme un<br />

des éléments de calcul du préju<strong>di</strong>ce causé par le salarié à son employeur, le montant des<br />

salaires et avantages que ce dernier aurait perçus jusqu’au terme de son contrat de<br />

travail. L’AJ AUXERRE a rappelé qu’en contrepartie de la prolongation de son contrat<br />

professionnel jusqu’au 30 juin 2006, le joueur avait obtenu des avantages financiers<br />

importants. Le Club français estime ainsi avoir investi, charges sociales incluses, €<br />

6'500'000.- pour la prolongation du contrat. L’AJ AUXERRE a également rappelé les<br />

214


onnes con<strong>di</strong>tions salariales du joueur à l’AS ROMA et la durée de la période restante<br />

du contrat en cours, soit deux années.<br />

67. Dans son raisonnement tendant à établir son dommage et le montant réclamé, l’AJ<br />

AUXERRE s’est essentiellement fondée sur les opérations de transfert réalisées durant<br />

l’été 2004, faisant notamment référence au transfert de Djibril CISSE pour la somme de<br />

€ 21'000'000.-.<br />

68. Dans leurs écritures responsives, les parties ont essentiellement repris l’argumentation<br />

développée dans leur mémoire d’appel.<br />

V. EN DROIT<br />

A. RECEVABILITE<br />

a. La compétence du TAS<br />

69. En vertu de l’art.R.47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), un<br />

appel contre une décision d’une fédération, d’une association ou d’un autre organisme<br />

sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements du<strong>di</strong>t organisme sportif le<br />

prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la<br />

mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il <strong>di</strong>spose<br />

en vertu des statuts ou règlements du<strong>di</strong>t organisme sportif.<br />

70. La réglementation de la FIFA prévoit la voie de l’appel au TAS à l’art. 60.1 de ses<br />

statuts en vertu duquel :<br />

« Le TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou<br />

sanction <strong>di</strong>sciplinaire prises en dernier ressort par toute autorité juri<strong>di</strong>ctionnelle de la<br />

FIFA, d’une confédération, d’un membre ou d’une ligue. Le recours doit être déposé au<br />

TAS dans les <strong>di</strong>x jours suivant la communication de la décision. »<br />

71. En l’espèce, les déclarations d’appel du 17 juin 2005 de M. MEXES et de l’AS ROMA<br />

d’une part et de l’AJ AUXERRE d’autre part sont <strong>di</strong>rigées contre la décision de la CRL<br />

du 13 mai 2005 condamnant M. MEXES à payer une indemnité de € 8'000'000.-- à l’AJ<br />

AUXERRE, dans les 30 jours suivant la notification de la décision.<br />

72. La CRL étant l’autorité qui statue en dernier ressort au sein de la FIFA, la voie de l’<br />

appel au TAS est ouverte, celle-ci étant au demeurant expressément prévue au chiffre 7<br />

du <strong>di</strong>spositif de la décision en cause. Au surplus, les parties ont signé l’ordonnance de<br />

procédure datée du 29 septembre 2005 admettant ainsi sans réserves la compétence du<br />

TAS pour juger des appels formés contre la décision du 13 mai 2005.<br />

73. Par conséquent, en vertu de l’article R.47 du Code et de l’article 60 des statuts de la<br />

FIFA, la Formation constate que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.<br />

b. La recevabilité des appels<br />

74. Selon l’article R.49 du Code :<br />

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de<br />

l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière<br />

préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la<br />

décision faisant l’objet de l’appel (…)»<br />

75. Dans le cas particulier, un délai d’appel de <strong>di</strong>x jours suivant la communication de la<br />

décision est fixé par l’art. 60.1 des statuts de la FIFA.<br />

76. Les délais fixés dans le Code sont respectés si les communications effectuées par les<br />

parties sont expé<strong>di</strong>ées le jour de l’échéance avant minuit (art. R32).<br />

77. In casu, la décision entreprise a été notifiée par la CRL aux appelants par télécopie du 9<br />

juin 2005 de sorte que les appels formés par M. MEXES, l’AS ROMA et l’AJ<br />

215


AUXERRE le 17 juin 2005 sont recevables à la forme, ayant été interjetés dans les<br />

délais utiles.<br />

78. Au surplus, les déclarations d’appel des parties satisfont aux con<strong>di</strong>tions de forme<br />

requises par les art. R.48 et R.51 du Code.<br />

79. Par conséquent, les appels de M. MEXES, de l’AS ROMA et de l’AJ AUXERRE sont<br />

recevables.<br />

c. Le droit applicable<br />

80. L’art. R58 du Code prévoit que :<br />

« La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit<br />

choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la<br />

fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a<br />

son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application<br />

appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »<br />

81. En l’espèce, en sus des statuts de la FIFA, le règlement applicable est celui concernant<br />

le statut et le transfert des joueurs, E<strong>di</strong>tion 2001 et son Règlement d’application. Les<br />

parties ont expressement accepté de soumettre le litige à cette réglementation, celles-ci<br />

faisant toutes référence dans leurs écritures à sa version 2001. Au surplus, l’avenant du<br />

4 août 2004 du contrat de joueur professionnel de M. MEXES à l’AJ AUXERRE<br />

précisait que :<br />

« Le Club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant les parties depuis<br />

le 1er juillet 2000 et ce, désormais jusqu’au 30 juin 2006, est dans son intégralité régi<br />

par le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en<br />

vigueur le 1er septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords précédents.<br />

Cet avenant relate l’intégralité des accords entre les parties. »<br />

82. Par ailleurs, la détermination du droit applicable au fond pour les questions non résolues<br />

par la seule application du Règlement avait été examinée par le TAS dans la procédure<br />

relative à la sanction sportive prononcée contre le joueur (TAS 2004/A/708/709/713). Le<br />

TAS avait alors admis que la Charte du Football Professionnel et le droit français du<br />

travail étaient applicable concernant l’interprétation et/ou l’appréciation du contrat de<br />

travail de M. Philippe MEXES, le contrat de joueur professionnel précisant<br />

expresssément que «Club et Joueur s’engagent à respecter toutes les <strong>di</strong>spositions de la<br />

Charte du Football professionnel ». Le droit français n’était ainsi retenu que sous l’angle<br />

limité de l’interprétation et/ou de l’appréciation du contrat de travail de M. Philippe<br />

MEXES.<br />

83. Pour le surplus, le TAS avait admis que les autres questions sur le fond du litige<br />

devaient être résolues en application du droit suisse, conformément tant à l’art. 59 al.2,<br />

seconde phrase des Statuts de la FIFA, (application du droit suisse à titre supplétif) qu’à<br />

l’art. 58 du Code de l’arbitrage en matière de sport qui prévoit que la Formation statue<br />

selon le droit du pays dans lequel la fédération ayant rendu la décision attaquée a son<br />

domicile.<br />

84. Dans le cas particulier, cette solution s’impose également car les parties ont accepté de<br />

se soumettre aux statuts de la FIFA et celle-ci a son siège social à Zürich. Le droit suisse<br />

est ainsi applicable à titre supplétif selon l’art. 59 al. 2 des statuts et selon l’art. 58 du<br />

Code de l’arbitrage.<br />

85. La présente procédure est au demeurant régie par les art. R47 et ss du Code.<br />

d. Effet suspensif<br />

86. Dans leur déclaration commune d’appel du 17 juin 2005, M. MEXES et l’AS ROMA<br />

ont demandé que l’effet suspensif de l’appel soit confirmé par la Formation. A l’appui<br />

216


de leur demande, ceux-ci faisaient référence à la jurisprudence constante du TAS<br />

concernant l’absence de force exécutoire des décisions d’associations sportives (telle la<br />

FIFA) condamnant au paiement de sommes d’argent (CAS 2004/A/625, CAS<br />

2003/O/460, CAS 2003/O/469).<br />

87. Dans les motivations de leurs appels respectifs, les parties n’ont pas pris des conclusions<br />

formelles concernant l’effet suspensif de l’appel.<br />

88. Par courrier du 13 juillet 2005, le Conseil de l’AJ AUXERRE a fait part à la Formation<br />

de son opposition à l’effet suspensif de l’appel. Le 24 août 2005, celui-ci s’est enquis de<br />

savoir si la Formation avait suspendu la sanction financière prononcée à l’encontre du<br />

joueur par la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA dans sa décision du 13 mai<br />

2005. Le TAS lui a répondu par courrier du 26 août 2005 que la question n’avait pas<br />

encore été tranchée, la Formation arbitrale étant incomplète.<br />

89. Dans son mémoire de réponse du 29 août 2004, l’AJ AUXERRE n’a pas réitéré son<br />

opposition à l’effet suspensif et n’a pris aucune conclusion en ce sens.<br />

90. En l’absence de conclusions formelles des parties sur l’effet suspensif, la Formation<br />

pourrait se <strong>di</strong>spenser d’aborder ce point.<br />

91. Toutefois, la Formation souhaite clarifier cette question en rappelant que, selon une<br />

jurisprudence bien établie, une décision d’une association sportive condamnant au<br />

paiement d’une somme d’argent n’a pas force exécutoire au sens du droit suisse dès lors<br />

qu’un appel a été intenté à son encontre et que la cause est pendante devant l’autorité<br />

d’appel. La Formation s’appuie notamment sur le raisonnement complet et détaillé fait<br />

par le TAS à ce sujet dans une sentence du 16 juin 2003 (CAS 2003/O/460, § 5.3) dans<br />

laquelle il a été jugé que : "The Panel has conclud<strong>ed</strong> that itne<strong>ed</strong> not make any ruling on<br />

this application. The Decision is one made by a Swiss private association, and as such it<br />

cannot be legally enforc<strong>ed</strong>, if it is challeng<strong>ed</strong>, either before the or<strong>di</strong>nary courts,<br />

pursuant to Art. 75 of the Swiss Civil Code, or, as in the present case, before an arbitral<br />

tribunal, such as the CAS (see MARGARETTA BADDELEY, L'association sportive<br />

face au droit – Les limites de son autonomie, Basel 1994, pp. 224-226 and pp. 309-312;<br />

JEAN-FRANÇOIS PERRIN, Droit de l'association (art. 60-79 CC), Fribourg 1990, pp.<br />

141-142)."] (cf. aussi CAS 2003/0/460; CAS 2003/0/469; CAS 2003/0/482).<br />

B. AU FOND<br />

1. Responsabilité de M. MEXES<br />

92. La responsabilité de M. MEXES dans la rupture unilatérale du contrat qui le liait à l’AJ<br />

AUXERRE a déjà été tranchée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005. Il a été<br />

admis que la rupture du contrat était intervenue aux torts du joueur. Il n’appartient ainsi<br />

plus à la Formation d’examiner la question de l’inexécution ou de la mauvaise<br />

exécution du contrat et de la faute du joueur.<br />

93. La Formation a dès lors pour seule mission de fixer le montant du dommage subi par<br />

l’AJ AUXERRE suite à la violation du contrat par M. MEXES.<br />

2. Fixation du dommage de l’AJ AUXERRE<br />

a. Critère de la Conformité au droit national<br />

94. La CRL a condamné M. MEXES et l’AS ROMA à payer la somme de € 8'000'000.—à<br />

l’AJ AUXERRE à titre d’indemnité pour rupture de contrat sur la base de l’art. 22 du<br />

Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs.<br />

95. Selon l’art. 22 du Règlement :<br />

«Sans préju<strong>di</strong>ce des <strong>di</strong>spositions relatives à l’indemnité de formation fixée à l’article 13<br />

217


et suivants, et si rien n’est spécifiquement prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture<br />

de contrat par le joueur ou le club devra être calculée conformément au droit national,<br />

aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas, tel:<br />

1) Rémunération et autres bénéfices dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau<br />

contrat<br />

2) Durée de la période restante du contrat en cours (jusqu’à cinq ans maximum)<br />

3) Montant de tous les frais payés par l’ancien club amortis au pro rata sur le<br />

nombre d’années du contrat<br />

4) Si la rupture intervient pendant les «périodes protégées», définies sous 21.1»<br />

96. Comme allégué dans la partie en fait, l’AS ROMA et M. MEXES font grief à la<br />

Chambre de Résolution des litiges d’avoir, dans la décision attaquée, fixé le montant de<br />

l’indemnité pour rupture du contrat sans avoir au préalable déterminé quel était le droit<br />

national applicable alors que c’est selon ce droit que l’indemnité devait être calculée à<br />

teneur de l’art. 22 du Règlement.<br />

97. Le joueur et le club italien considèrent que l’absence de prise en considération du critère<br />

de la conformité au droit national a eu pour conséquence une violation des règles en<br />

matière de charge de la preuve, la CRL s’étant, selon eux, substituée à l’AJ AUXERRE<br />

au lieu de constater la violation de son obligation d’établir son préju<strong>di</strong>ce.<br />

98. La Formation constate que la CRL a fait l’économie de l’examen du droit national<br />

applicable alors qu’il s’agit d’un des trois critères principaux prévus à l’art. 22 du<br />

Règlement.<br />

99. Sans doute, celle-ci n’a-t-elle pas jugé utile d’examiner lequel du droit suisse ou du droit<br />

français était applicable dans le cas particulier, compte tenu du fait que l’établissement et<br />

la composition du préju<strong>di</strong>ce sont régis dans les deux droits nationaux selon des principes<br />

similaires.<br />

100. La Chambre a estimé superflu de procéder une nouvelle fois à l’examen du droit<br />

applicable dès lors que le TAS s’était penché sur cette question.<br />

101. Il convient de rappeler que les parties n’ont pas choisi quel était le droit applicable pour<br />

la fixation de l’indemnité pour rupture du contrat, l’avenant du contrat de joueur<br />

professionnel de M. MEXES à l’AJ AUXERRE du 4 août 2004 prévoyant uniquement<br />

que:<br />

«Le Club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant les parties depuis le<br />

1er juillet 2000 et ce, désormais jusqu’au 30 juin 2006, est dans son intégralité régi par<br />

le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur<br />

le 1er septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords précédents. Cet<br />

avenant relate l’intégralité des accords entre les parties.»<br />

102. L’AS ROMA et M. MEXES ont évoqué in<strong>di</strong>fféremment dans leurs écritures les<br />

<strong>di</strong>spositions de droit suisse et de droit français en matière de contrat de travail ou de<br />

responsabilité contractuelle. L’AJ AUXERRE s’est quant à elle uniquement référée au<br />

droit français. Entendues lors de l’au<strong>di</strong>ence de jugement du 4 octobre 2005, les conseils<br />

des parties ont in<strong>di</strong>qué qu’ils acceptaient in<strong>di</strong>fféremment l’application du droit suisse ou<br />

du droit français.<br />

103. Tant l’AS ROMA et M. MEXES d’une part que l’AJ AUXERRE d’autre part arrivent à<br />

la conclusion dans leurs écritures que, la preuve du préju<strong>di</strong>ce doit être apportée par celui<br />

qui en réclame la réparation que l’on applique le droit suisse ou le droit français.<br />

104. Toutes les parties à la présente procédure ayant accepté de se soumettre aux statuts de la<br />

FIFA et au Code de l’arbitrage (signature de l’ordonnance du 29 septembre 2005), la<br />

Formation considère que l’établissement du préju<strong>di</strong>ce doit être réglé selon le droit<br />

suisse.<br />

105. En tout état et comme les parties l’ont retenu à bon droit, les éléments du dommage et le<br />

218


calcul du préju<strong>di</strong>ce s’effectue selon les mêmes principes des deux droits nationaux.<br />

106. En effet, tant l’art. L 122-3-8 du Code du travail français que l’art. 337 d du Code des<br />

Obligations Suisse prévoient la réparation du préju<strong>di</strong>ce subi par l’employeur en cas de<br />

rupture fautive du contrat par le salarié.<br />

107. Dans le système suisse, pour fixer l’étendue de la réparation découlant de l’inexécution<br />

ou de la mauvaise exécution d’un contrat, l’art. 99 al. 3 du Code des Obligations (ciaprès:<br />

CO) opère un renvoi aux art. 42 et ss CO, à savoir aux règles relatives à la<br />

responsabilité dérivant d’actes illicites. Ces règles prévoient:<br />

S’agissant du calcul du préju<strong>di</strong>ce subi:<br />

L’art. 42 al. 1 CO prévoit que le créancier doit établir le montant du préju<strong>di</strong>ce qu’il subit<br />

(art. 42 al. 1 CO). Selon la doctrine «Ce montant constitue le maximum de l’indemnité à<br />

laquelle il peut avoir droit. Lorsque l’existence ou le montant du dommage ne peut être<br />

établi, l’art. 42 II autorise le juge à se prononcer en considération du cours or<strong>di</strong>naire<br />

des choses (ATF 98 II 37 ; sur ces questions cf. notamment Deschenaux/Tercier, 202.)» 1<br />

S’agissant de la fixation de l’indemnité :<br />

«Le débiteur n’est pas nécessairement tenu de verser au créancier une indemnité<br />

correspondant à la totalité du préju<strong>di</strong>ce subi. En vertu de l’art. 43 I, il appartient au<br />

juge de fixer l’indemnité « d’après les circonstances et la gravité de la faute ». On<br />

tiendra donc compte comme en responsabilité extracontractuelle, des facteurs de<br />

réduction reconnus par la loi : la légèreté de la faute (CO 43 I), la faute concomitante<br />

du créancier (CO 44 I), ou d’autres circonstances (cf. à ce sujet, Deschenaux/Tercier,<br />

236 ss.)» 2<br />

108. A l’appui de ce qui précède, l’absence de qualification du droit national applicable par<br />

la CRL n’a pas eu d’incidence sur le fardeau de la preuve, les deux droits nationaux<br />

imputant la charge de la preuve à l’AJ AUXERRE. Autre est la question de savoir si la<br />

CRL a admis des faits non prouvés concernant l’établissement du préju<strong>di</strong>ce.<br />

109. La Formation examinera ainsi les critères de l’art. 22 du Règlement et ceux retenus pour<br />

le surplus par la Chambre de Résolution des litiges pour fixer le montant du préju<strong>di</strong>ce<br />

de l’AJ AUXERRE à la lumière des règles susmentionnées.<br />

____________________<br />

1<br />

GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, Tome II, Ed.<br />

Schulthess, 1979, Zurich, p. 78<br />

2<br />

GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, Tome II, Ed.<br />

Schulthess, 1979, Zurich, p. 78<br />

219


. Examen des critères objectifs de l’art. 22 du Règlement retenus par la Chambre<br />

110. Comme allégué précédemment, l’art. 22 du Règlement stipule que l’indemnité pour<br />

rupture de contrat doit être calculée conformément au droit national, aux spécificités du<br />

sport et de tout critère objectif inhérent au cas, dont certains sont énumérés dans la<br />

<strong>di</strong>sposition légale.<br />

111. Le TAS a déjà eu l’occasion de relever dans une procédure CAS 2003/O/482, Ariel<br />

ORTEGA c./FENERBAHCE & FIFA, que la formulation de l’art. 22 du Règlement, en<br />

particulier de la «conformité au droit national» n’était pas sans poser des problèmes, eu<br />

égard à la composition <strong>di</strong>stincte des éléments du dommage dans les <strong>di</strong>fférents droits<br />

nationaux. Dans l’affaire susmentionnée, le TAS avait admis qu’en l’absence de toute<br />

référence au droit national applicable par la Chambre, il convenait de partir du postulat<br />

que les critères du préju<strong>di</strong>ce pris en compte par la CRL reflétaient «whatever national<br />

law is applicable». Il convient dans le cas particulier de faire de même.<br />

112. La Formation estime néanmoins que cette liste exemplative de critères objectifs doit<br />

uniquement la guider dans la fixation du dommage, celle-ci restant libre de fixer le<br />

préju<strong>di</strong>ce en fonction d’autres éléments.<br />

113. Dans la décision attaquée, la CRL a d’abord établi ce qu’elle considérait être<br />

«l’investissement» de l’AJ AUXERRE suite à la prolongation du contrat de M. MEXES<br />

pour une saison supplémentaire selon les con<strong>di</strong>tions financières définies dans les<br />

accords des 15 décembre et 16 décembre 2002 et reprises dans l’avenant du contrat de<br />

travail du 4 août 2003.<br />

114. La Chambre a fait premièrement la somme des salaires convenus contractuellement<br />

pour le joueur durant les saisons 2002/2003 à 2005/2006 (…). Elle a ensuite pris en<br />

compte les primes exceptionnelles (…). Enfin, la commission (…) versée à l’agent de<br />

joueur a été prise en considération.<br />

La Chambre a ainsi estimé que l’AJ AUXERRE avait réalisé un «investissement» de €<br />

5'209'044.--, lors de la prolongation du contrat avec le joueur le 15 décembre 2002,<br />

mêlant ainsi les critères de l’art. 22 ch. 1 et ch. 3 du Règlement.<br />

115. Après avoir examiné les nouvelles con<strong>di</strong>tions salariales de M. MEXES à l’AS ROMA et<br />

établi que la durée de la période restante du contrat en cours était de deux ans, la<br />

Chambre a ensuite in<strong>di</strong>qué, sans fournir les bases de calcul lui permettant d’arriver au<br />

montant retenu, que la valeur résiduelle du contrat entre M. MEXES et l’AJ AUXERRE<br />

était de € 2'403'614.<br />

116. La Formation ne peut que constater l’absence de motivation de la décision attaquée.<br />

Ce défaut de motivation est d’autant plus gênant que ce montant est utilisé comme point<br />

de départ par la CRL pour l’établissement du préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE.<br />

117. Or, la Formation ne parvient pas au même montant. En effet, en ad<strong>di</strong>tionnant le montant<br />

des salaires et des avantages qu’aurait perçus le joueur jusqu’au terme de son contrat<br />

(…) et en ajoutant la prime exceptionnelle qu’il devait recevoir le 1er juillet 2004 (…),<br />

la Formation arrive à un total de € 2'279'114.--.<br />

118. En tout état, la Formation considère quant à elle que le point de départ du dommage de<br />

l’AJ AUXERRE correspond au coût qu’elle a effectivement assumé en raison de la<br />

prolongation du contrat durant la saison 2005/2006 jusqu’au départ du joueur, soit un<br />

total de € 2'289'644.-- . Cette somme [inclut les postes suivants]:<br />

a) prime exceptionnelle pour la prolongation du contrat,<br />

b) <strong>di</strong>fférence entre l’ancien salaire et le salaire revalorisé pour les saisons 2002/2003<br />

et 2003/2004,<br />

c) arriérés de salaires de juillet à décembre 2002,<br />

d) commission versée à l’agent de joueur M. Olivier JOUANNEAUX.<br />

119. C’est de ce montant qu’il convient de tenir compte comme point de départ dans le calcul<br />

220


du dommage de l’AJ AUXERRE. En effet, ces montants ont uniquement été investis<br />

par le club pour obtenir les services du joueur durant une saison supplémentaire. Ces<br />

frais n’auraient pas été dépensés si le joueur ne s’était pas engagé pour une année<br />

supplémentaire ainsi que s’il n’avait pas donné l’assurance d’honorer son contrat de<br />

manière irrévocable jusqu’au 30 juin 2005 (accord du 16 décembre 2005).<br />

120. La Formation souligne l’argumentation incohérente du joueur qui, en première instance,<br />

avait admis l’existence d’un dommage limité de l’AJ AUXERRE consistant en la<br />

privation de ses services pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006, et qui dans son appel<br />

conclut aujourd’hui au déboutement de l’AJ AUXERRE, faute de tout préju<strong>di</strong>ce. En<br />

effet, il est rappelé que devant la CRL, le joueur avait même pris, à teneur de la décision<br />

attaquée, des conclusions tendant à ce que le préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE soit fixé à<br />

une indemnité entre € 2'120'000.-- et € 3'580'000.--. Devant la CRL, M.<br />

JOUANNEAUX avait d’ailleurs ré<strong>di</strong>gé des observations dans lesquelles il proposait six<br />

méthodes de calcul pour évaluer le préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE. Ces observations sont<br />

produites par le joueur sous annexe 2 de son mémoire d’appel. Dans la quatrième<br />

méthode proposée par l’agent de joueur, il était in<strong>di</strong>qué que si le joueur était resté à l’AJ<br />

AUXERRE jusqu’au 30 juin 2006, il aurait perçu une rémunération brute de €<br />

2'280'000.-- et en conclusion que «Selon le principe d’équilibre paritaire<br />

employeur/salarié prôné par la FIFPRO, la valeur des deux dernières non accomplies<br />

au sein de l’AJ AUXERRE par M. MEXES s’élève à 2, 28 M€.»<br />

121. Dans la procédure d’appel, le Conseil de M. MEXES a encore produit sous chiffre 1 de<br />

ses annexes, des observations de l’agent du joueur, démontrant sur 6 pages que le<br />

montant de l’éventuelle indemnité fixée devrait dans tous les cas être inférieur à €<br />

3'580'000.-- et vraisemblablement égale à € 2'400'000.--, indemnité de formation<br />

comprise. Dans de contexte, il est peu compréhensible que dans leur appel M. MEXES<br />

et l’AS ROMA aient conclu à l’absence de tout préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE.<br />

c. Examen du critère des « Spécificités du Sport »<br />

Eléments retenus par la Chambre de Résolution des litiges à titre de «Spécificités du<br />

Sport»<br />

- Circonstances aggravantes<br />

122. Parmi les autres critères pris en compte par la CRL pour l’évaluation du préju<strong>di</strong>ce de<br />

l’AJ AUXERRE figure celui des spécificités du sport, soit de ses connaissances<br />

spécifiques et de son expérience en la matière. Sur cette base, la CRL s’est livrée à<br />

l’examen du rôle formateur joué par l’AJ AUXERRE dans la carrière professionnelle du<br />

joueur. Celle-ci a notamment insisté sur le fait que M. MEXES était arrivé à l’AJ<br />

AUXERRE à l’âge de 15 ans et qu’il y avait été formé durant sept ans :<br />

« It was observ<strong>ed</strong> that Mr Philippe Mexes was 15 years old when he first register<strong>ed</strong><br />

with AJ Auxerre and that the French club play<strong>ed</strong> a fundamental role in the player’s<br />

training and <strong>ed</strong>ucation. In actual fact, it is not contest<strong>ed</strong> that the French player has<br />

been train<strong>ed</strong> and develop<strong>ed</strong> by AJ Auxerre during seven years, i.e. between the ages of<br />

15 and 22. Taking into account the considerably long period of stay with AJ Auxerre, it<br />

is evident that, apart from his personal talent, the player’s positive development has to<br />

be essentially attribut<strong>ed</strong> to the training and <strong>ed</strong>ucation he receiv<strong>ed</strong> from the French<br />

club.”<br />

123. La CRL a également noté que l’amélioration des con<strong>di</strong>tions salariales du joueur<br />

convenues lors de la prolongation de son contrat en décembre 2002 dénotait la haute<br />

estime qui lui était portée par les <strong>di</strong>rigeants du Club. A l’appui de ces éléments et ayant<br />

rappelé que la rupture du contrat était intervenue lors d’une période protégée, la CRL a<br />

in<strong>di</strong>qué que le préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE était de € 8'000’0000.--, sans fournir<br />

d’explications permettant aux parties de comprendre comment est calculé le dommage.<br />

221


124. Alors qu’elle avait retenu une base objective à la fixation du dommage à hauteur de €<br />

2'403'614.--, la CRL a ainsi attribué au rôle de club formateur joué par l’AJ AUXERRE<br />

et au fait que la rupture du contrat était intervenue durant la période protégée la valeur<br />

de € 5'596'386.--. Cette conclusion, non motivée, ne saurait être suivie par la Formation.<br />

Il est regrettable que la Chambre n’ait pas détaillé son calcul ou in<strong>di</strong>qué aux parties<br />

qu’elle statuait ex aequo et bono.<br />

125. M. MEXES et l’AS ROMA ont considéré à juste titre que la CRL avait fait preuve d’un<br />

raisonnement contra<strong>di</strong>ctoire compte tenu du fait que certaines circonstances relatives à<br />

la relation contractuelle entre l’AJ AUXERRE et M. MEXES (durée de la relation<br />

contractuelle, jeune âge du joueur lors de son arrivée au club auxerrois) semblaient<br />

jouer ici une fonction aggravante alors que ces mêmes circonstances avaient mené la<br />

CRL puis le TAS à atténuer la sanction <strong>di</strong>sciplinaire contre le joueur (cf. TAS<br />

2004/A/708/709/713/, p. 19-81).<br />

126. La Formation est ainsi d’avis que la stabilité contractuelle, soit les sept années durant<br />

lesquelles M. MEXES a évolué à l’AJ AUXERRE ou le jeune âge du joueur ne peuvent<br />

lui être opposés pour alour<strong>di</strong>r l’indemnité pour rupture de contrat, contrairement à l’avis<br />

de la Chambre de résolution des litiges. Il sera tenu compte de ce qui précède dans la<br />

fixation du montant de l’indemnité, sous point « e » ci-dessous.<br />

- Rôle formateur de l’AJ AUXERRE<br />

127. La Formation doit en revanche admettre que le rôle formateur de l’AJ AUXERRE est<br />

manifestement un élément du calcul du dommage. En effet, selon l’art. 18 du Règlement<br />

:<br />

« Si un joueur est transféré alors qu’il est sous contrat, mais avant d’avoir atteint l’âge<br />

de 23 ans, une indemnité de formation et d’éducation devra être payée. Cette indemnité<br />

sera calculée conformément aux critères énoncés dans le Règlement d’application.<br />

Toutefois, en cas de rupture unilatérale de contrat, il conviendra, sans préju<strong>di</strong>ce,<br />

d’appliquer les <strong>di</strong>spositions de l’art. 22 ci-après ».<br />

128. Aussi, l’indemnité de formation doit être calculée en application de l’art. 22 du<br />

Règlement. La rédaction peu claire de l’art. 18 in fine du Règlement amène à déterminer<br />

si l’indemnité de formation est une composante de l’indemnité pour rupture du contrat<br />

ou si elle est cumulative, sa fixation s’opérant selon l’art. 22 du Règlement.<br />

La Formation est d’avis que c’est cette seconde hypothèse qui doit être suivie, l’art. 22<br />

du Règlement commençant par l’expression «Sans préju<strong>di</strong>ce des <strong>di</strong>spositions relatives à<br />

l’indemnité de formation fixée 13 et suivants, …». L’indemnité de Formation doit ainsi<br />

s’ajouter à l’indemnité pour rupture de contrat, la première étant calculée selon les<br />

mêmes critères que la seconde.<br />

- Circonstances exceptionnelles<br />

129. La CRL a considéré dans la décision attaquée qu’il convenait de ne pas tenir compte des<br />

circonstances exceptionnelles retenues dans la procédure <strong>di</strong>sciplinaire contre le joueur.<br />

130. Or, s’il est vrai que l’art. 22 du Règlement ne fait pas état de « circonstances<br />

exceptionnelles » à l’instar de l’art. 23 du Règlement, il a été vu ci-dessus que<br />

l’indemnité devait être calculée conformément au droit national. Le droit national choisi<br />

par les parties à titre supplétif est le droit suisse et celui-ci prévoit la possibilité de tenir<br />

compte dans la fixation du dommage de facteurs de réduction reconnus par la loi, tels la<br />

légèreté de la faute (CO 43 I), la faute concomitante du créancier (CO 44 I), ou d’autres<br />

circonstances.<br />

131. Dans l’affaire <strong>di</strong>sciplinaire, les circonstances ayant amené le joueur à résilier son contrat<br />

avaient été qualifiées de circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la<br />

sanction <strong>di</strong>sciplinaire. Avaient été considérées comme des circonstances exceptionnelles<br />

le fait que le club auxerrois avait fait obstruction à la communication au joueur des<br />

222


con<strong>di</strong>tions dans lesquelles il souhaitait négocier son transfert. En effet, il avait été jugé<br />

que :<br />

« En outre et bien que M. Mexès n’ait pas su apporter le degré de preuve suffisant pour<br />

emporter la conviction de la Formation sur l’existence d’un accord verbal entre les<br />

parties sur le départ de M. Mexès à la fin de la saison 2004, la Formation considère<br />

que le refus persistant de collaboration de l’AJ Auxerre vis-à-vis d’un joueur de<br />

parfaite bonne foi doit être pris en compte dans l’appréciation de la durée de la<br />

sanction. » (cf. TAS 2004/A/708/709/713/, p. 19-81).<br />

132. Par conséquent, il convient également de tenir compte de cette faute concomitante de<br />

l’AJ AUXERRE dans la fixation de l’indemnité sur la base de l’art. 44 al. 1 CO,<br />

figurant sous lettre «e» ci-dessous.<br />

Eléments non retenus par la Chambre de Résolution des litiges à titre de «<br />

Spécificités du Sport »<br />

133. L’AJ AUXERRE allègue que le critère des « Spécificités du sport » est une invitation à<br />

prendre en compte tous les éléments liés au marché des transferts.<br />

134. Celle-ci invoque dans ses écritures les qualités du joueur, en particulier sa grande<br />

expérience malgré son jeune âge, résultant notamment du fait qu’il a <strong>di</strong>sputé 133<br />

matches en première <strong>di</strong>vision avec son club formateur.<br />

135. L’AJ AUXERRE in<strong>di</strong>que que pour évaluer la valeur réelle de ce joueur sur le marché<br />

des transferts, il convient de se référer aux opérations de transfert réalisées durant l’été<br />

2004 avec le même type de joueurs. Le Club auxerrois se livre à l’analyse de toute une<br />

série d’opérations de transfert pour des joueurs tels que CISSE, SAMUEL ou encore<br />

ROONEY pour arriver à la conclusion que:<br />

«Donc si l’on se réfère aux qualités du joueur Philippe MEXES, à son jeune âge et à sa<br />

grande expérience, aux prix du marché des transferts de l’été 2004, aux moyens dont<br />

<strong>di</strong>sposent les grands clubs européens et aux évaluations données par les parties, on<br />

constate que le prix de 15'000'000.-- Euros que l’AJ AUXERRE a toujours annoncé à<br />

tous les clubs qui s’intéressaient à ce joueur n’était pas excessif.»<br />

136. Bien que la CRL n’en ait pas fait état dans son raisonnement, la Formation considère<br />

que l’AJ AUXERRE a subi un préju<strong>di</strong>ce résultant du fait qu’il a été privé du transfert de<br />

son joueur.<br />

137. En effet, selon le droit suisse applicable à titre supplétif, la réparation du dommage<br />

comprend toute <strong>di</strong>minution involontaire du patrimoine d'une personne 3 . Cette<br />

<strong>di</strong>minution comprend toutes les incidences que l'inexécution ou la violation du contrat<br />

ont eues sur le patrimoine du créancier, à savoir la valeur de la prestation due, les frais<br />

encourus et tout autre dommage résultant de l'inexécution. Le dommage comprend<br />

également le gain manqué, soit le dommage résultant du fait que le patrimoine du<br />

créancier ne s'est pas accru. Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse : « si le<br />

lésé est frustré d’un profit qui doit être considéré comme usuel ou qu’il eût<br />

vraisemblablement réalisé suivant le cours or<strong>di</strong>naire des choses, le dommage réside<br />

dans un manque à gagner». 4<br />

138. En l’espèce, il est rappelé que le club romain a négocié parallèlement avec le club<br />

français avant de conclure un contrat de quatre ans avec M. MEXES. Il a déjà été<br />

allégué dans la partie en fait que l’AS ROMA avait, par télécopie du 4 juin 2004, offert<br />

à l’AJ AUXERRE la somme de € 4'500'000.-- pour le transfert anticipé du joueur. Le 7<br />

juin 2004, M. HAMEL, informait les <strong>di</strong>rigeants de l’AS ROMA que le joueur était sous<br />

contrat jusqu’en 2006 et proposait une rencontre. Le 9 juin 2004, l’offre de € 4'500'000.-<br />

- était confirmée avec la précision que celle-ci comprenait l’indemnité de formation. Il<br />

est enfin rappelé que le 10 juin 2004, les <strong>di</strong>rigeants des clubs s’étaient rencontrés sans<br />

parvenir à un accord. Le 12 juin 2004, soit 2 jours après que les <strong>di</strong>rigeants des deux<br />

223


clubs se soient rencontrés sans parvenir à un accord mais sans mettre un terme aux<br />

négociations et le lendemain de l’annonce de rupture du contrat par le joueur l’AS<br />

ROMA et M. MEXES ont signé un contrat de quatre ans.<br />

139. Il est ainsi manifeste que la violation du contrat par M. MEXES a eu pour conséquence<br />

de priver le club français d’obtenir une indemnité de transfert, lequel avait fait l’objet<br />

d’une offre concrète de l’AS ROMA à hauteur de € 4'500'000.--. Cet élément du<br />

dommage est étayé par pièces (Pièces 15 et 20 de l’AJA).<br />

140. La Formation estime toutefois que le montant du préju<strong>di</strong>ce lié au transfert frustré<br />

allégué par l’AJ AUXERRE est infondé. En effet, le raisonnement de l’AJ AUXERRE<br />

repose sur un prix hypothétique de transfert en fonction d’opérations de transfert<br />

réalisées sur d’autres joueurs. Le montant allégué est infondé en ce qu’il est incertain et<br />

qu’il repose uniquement sur des estimations.<br />

____________________<br />

3 (ATF 116 II 441 c. 3a, aa, JdT 1991 I 166)<br />

4 ATF 90 II 417, JT 1965 I 226<br />

224


141. La Formation considère que le dommage lié au transfert frustré de l’AJ AUXERRE est<br />

ainsi au moins équivalent à l’offre qui lui avait été faite par l’AS ROMA, cette offre<br />

comprenant les indemnités de Formation. En effet, ce montant correspond à l’estimation<br />

qu’avait faite le club romain de la valeur du joueur. M. MEXES et l’AS ROMA devront<br />

ainsi réparer le gain manqué de l’AJ AUXERRE causé par la rupture de contrat d’un<br />

montant minimum à concurrence de € 4'500'000.--, ce montant incluant l’indemnité de<br />

formation. En l’état seul ce montant est démontré, toute somme supérieure étant<br />

représentée par de simples estimations.<br />

d. Autres critères objectifs allégués par l’AJ AUXERRE<br />

142. L’AJ AUXERRE a encore allégué comme composantes de son dommage le préju<strong>di</strong>ce<br />

commercial et sportif lié au départ du joueur « dans des con<strong>di</strong>tions déplorables pour<br />

l’AJ AUXERRE ».<br />

143. Le Club français ne produit aucune pièce pour étayer son dommage qui n’est au<br />

demeurant pas chiffré. Le préju<strong>di</strong>ce commercial allégué ne peut ainsi être retenu, à<br />

défaut pour l’AJ AUXERRE d’avoir apporté la preuve de son dommage.<br />

144. Il en va de même du préju<strong>di</strong>ce sportif prétendument lié à l’absence du joueur dans<br />

l’effectif du Club et à l’impossibilité dans laquelle le Club se serait trouvé de le<br />

remplacer. En effet, le lien de causalité entre la rupture du contrat par M. MEXES et les<br />

mauvais résultats sportifs du club français n’est pas établi.<br />

145 S’agissant des intérêts financiers sur la somme que l’AJ AUXERRE estime qu’elle<br />

aurait dû percevoir depuis juin 2004, cette argumentation ne résiste pas à l’examen<br />

compte tenu du fait qu’il n’a aucune créance exigible depuis cette date.<br />

e. Le montant du préju<strong>di</strong>ce<br />

146. A l’appui de ce qui précède, la Formation est en désaccord avec les critères retenus par<br />

la CRL pour le calcul du dommage de l’AJ AUXERRE et s’écartera ainsi de son<br />

raisonnement, ce d’autant plus que les critères objectifs dont la CRL a fait application<br />

ne permettent pas de comprendre comment elle est parvenue à un montant de €<br />

8'000'000.--.<br />

147. Par conséquent, conformément à l’art. 22 du Règlement et en vertu de son plein pouvoir<br />

d’examen, la Formation retient comme éléments objectifs du préju<strong>di</strong>ce de l’AJ<br />

AUXERRE les points suivants :<br />

- Le coût effectivement assumé par l’AJ AUXERRE en raison de la prolongation du<br />

contrat de M. MEXES pour la saison 2005/2006 s’est élevé à un total de €<br />

2'289'644.-- (cf. § 118). Cet investissement est une pure perte pour le club français<br />

suite au départ anticipé du joueur et partant du fait qu’il a été privé de ses services<br />

pour la saison sur laquelle portait la prolongation du contrat.<br />

- L’AS ROMA a formulé une offre de € 4'500'000.-- pour le transfert du joueur, de<br />

sorte que la Formation considère qu’il s’agit d’une valeur minimum du joueur sur le<br />

marché des transferts en juin 2004 mais qui ne peut être retenue qu’à titre in<strong>di</strong>catif.<br />

En effet, l’AJ AUXERRE a clairement refusé l’offre de € 4'500'000.-- estimant que<br />

la valeur du joueur était supérieure. Hormis le fait que les éléments supplémentaires<br />

du dommage allégué par l’AJ AUXERRE n’ont pas été établis par celle-ci, la<br />

Formation retient comme élément objectif pour la fixation du dommage le fait que<br />

le club auxerrois n’a pas coopéré à développer un climat favorable aux négociations<br />

en refusant de communiquer au joueur, malgré ses demandes, les con<strong>di</strong>tions de son<br />

transfert. Le club français n’a pas non plus associé le joueur à des <strong>di</strong>scussions<br />

transactionnelles avec certains clubs, tels MANCHESTER ou CHELSEA alors que<br />

des contacts avait été initiés. En empêchant ainsi le développement d’une<br />

225


coopération avec le joueur qui aurait peut-être permis d’obtenir des offres plus<br />

élevées pour son transfert, l’AJ AUXERRE a contribué, par son comportement à<br />

créer une situation complexe, alors même que la prolongation du contrat in<strong>di</strong>quant<br />

que le joueur auquel il restait deux saisons à effectuer, en garantissait une, ce qui, a<br />

contrario, signifie que les parties avaient clairement envisagé de négocier ensemble<br />

son transfert. Le club auxerrois a ainsi commis une faute concomitante en<br />

particulier dans son manque de tranSparence quant aux con<strong>di</strong>tions financières<br />

exigées pour le transfert, justifiant l’application de l’art. 44 al. 1 CO.<br />

- La Formation retient comme autre élément objectif l’investissement personnel<br />

important du joueur dans les performances réalisées par le club français, avec lequel<br />

il a évolué durant sept ans. La décision attaquée n’a retenu que l’élément relatif au<br />

rôle formateur de l’AJ AUXERRE comme critère d’évaluation du dommage sans<br />

que cet élément ne soit mis en balance avec l’apport considérable résultant des<br />

services de M. MEXES pour l’AJ AUXERRE. Cet apport ne peut être contesté,<br />

l’AJ AUXERRE faisant elle-même référence dans ses écritures aux 133 matchs que<br />

le joueur a <strong>di</strong>sputé avec elle, aux 16 matchs en Coupe d’Europe, aux 7 matchs en<br />

Champions’ League et en soulignant le fait que M. MEXES a été reconnu meilleur<br />

joueur d’AUXERRE, avec Djibril CISSE sur toutes les compétitions jouées par le<br />

club sur la saison 2003/2004.<br />

- M. MEXES a admis devant la CRL l’existence d’un dommage limité de l’AJ<br />

AUXERRE consistant en la privation de ses services pour les saisons 2004-2005 et<br />

2005-2006. Il a même pris, à teneur de la décision attaquée, des conclusions tendant<br />

à ce que le préju<strong>di</strong>ce de l’AJ AUXERRE soit fixé à une indemnité entre €<br />

2'120'000.--et € 3'580'000.<br />

- En faisant une offre de € 4'500'000.--, l’AS ROMA a reconnu qu’elle quantifiait à<br />

ce montant la valeur minimum du joueur. La Formation relève toutefois que cette<br />

offre, trop basse, était un coup de force de l’AS ROMA qui n’avait en réalité pas<br />

sérieusement l’intention de négocier avec l’AJ AUXERRE mais de provoquer une<br />

situation de rupture pour obtenir le joueur convoité. Une telle attitude est<br />

évidemment contraire aux relations que les clubs doivent entretenir dans un tel<br />

contexte et porte atteinte au principe de la stabilité des contrats.<br />

148. En conclusion, prenant comme point de départ du préju<strong>di</strong>ce le coût de la<br />

prolongation du contrat de € 2'289'644.-- et la perte de gain de l’AJ AUXERRE<br />

résultant du transfert frustré de M. MEXES d’un montant minimum de € 4'500'000.-- ,<br />

puis procédant à une appréciation sur la base des critères objectifs énoncés ci-dessus, la<br />

Formation fixe le montant du dommage de l’AJ AUXERRE, dû par M. MEXES, à €<br />

7'000'000.--, indemnité de formation comprise.<br />

149. Selon l’art. 14 al. 3 du Règlement d’application, si le joueur ne paie pas l’indemnité<br />

pour rupture de contrat arrêtée à € 7'000'000.-- dans le délai d’un mois suivant la<br />

notification de la décision, l’AS ROMA sera considérée comme coresponsable de son<br />

paiement.<br />

3. Les frais<br />

150. Vu le sort de la cause et conformément à l’art. R64.4 et R64.5 du Code, les frais de<br />

l’arbitrage, seront supportés pour moitié par M. MEXES et l’AS ROMA, solidairement,<br />

et pour moitié par l’AJ AUXERRE, ceci pour tenir compte du fait que chaque partie a<br />

une justification à son appel, aucune des parties n’ayant obtenu la totalité de ses<br />

conclusions.<br />

151. En outre et par souci d’équité, chaque partie supporte ses propres frais en application de<br />

l’art. R64.3 du Code.<br />

226


PAR CES MOTIFS<br />

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contra<strong>di</strong>ctoirement :<br />

1. Dit que l’appel déposé par M. MEXES et l’AS ROMA 17 juin 2005 à l’encontre de la<br />

décision du 13 mai 2005, notifiée le 9 juin 2005, de la Chambre de Résolution des<br />

litiges de la FIFA est recevable à la forme.<br />

2. Dit que l’appel déposé par l’AJ AUXERRE le 17 juin 2005 à l’encontre de la décision<br />

du 13 mai 2005, notifiée le 9 juin 2005, de la Chambre de Résolution des litiges de la<br />

FIFA est recevable à la forme.<br />

3. Réforme partiellement la décision de la Chambre de Résolution des Litiges du 13 mai<br />

2005 en réduisant le montant de l’indemnité pour rupture du contrat prononcée sur la<br />

base de l’art. 22 du Règlement à € 7'000'000.--.<br />

4. Cela fait, condamne M. Philippe MEXES à payer à l’AJ AUXERRE dans les 30 jours<br />

suivant la notification de la décision la somme de € 7'000'000.--.<br />

5. Dit que si la somme susmentionnée n’est pas payée dans le délai imparti, un intérêt de<br />

5% par an sera perçu et le présent litige sera soumis au Comité de <strong>di</strong>scipline de la FIFA,<br />

qui déterminera les sanctions applicables.<br />

6. Dit que si la somme susmentionnée n’est pas payée dans les 30 jours à compter de la<br />

notification de la décision, l’AS ROMA sera solidairement responsable du paiement.<br />

7. Dit que les frais de l’arbitrage, qui seront calculés par le Greffe du TAS et<br />

communiqués par acte séparé, seront mis à la charge de l’AS ROMA et M. MEXES<br />

solidairement pour moitié, l’AJ AUXERRE supportant l’autre moitié.<br />

8. Dit que chaque partie supporte ses propres frais.<br />

Lausanne, le 5 décembre 2005<br />

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT<br />

Olivier Carrard, Président de la Formation<br />

José Juan Pintó, arbitre<br />

Bernard Hanotiau, arbitre<br />

227


TAS 2005/A/916 AS Roma c/FIFA<br />

SENTENCE ARBITRALE<br />

rendue par le<br />

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT<br />

siégeant dans la composition suivante:<br />

Président: Me Olivier Carrard, Avocat, Genève, Suisse<br />

Arbitres: Me José Juan Pintó, Avocat, Barcelone, ESpagne<br />

Me Michele Bernasconi, avocat, Zurich, Suisse<br />

Greffière ad hoc: Me Sidonie Morvan, avocate, Genève, Suisse<br />

dans la procédure d’appel entre<br />

AS ROMA, Rome, Italie<br />

représenté par Maître Juan de Dios Crespo Pérez, Avocat à Valence, ESpagne<br />

Appelant<br />

et<br />

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zürich, Suisse représentée par M.<br />

Heinz Tännler, Département juri<strong>di</strong>que de la FIFA, et M. Gianpaolo Monteneri, Conseiller<br />

juri<strong>di</strong>que, Zurich, Suisse<br />

Intimée<br />

I. PREAMBULE<br />

A titre liminaire, la Formation souligne que la présente procédure concerne uniquement la<br />

question de l’éventuelle responsabilité de l’AS ROMA pour l’incitation à la rupture du contrat<br />

qui liait Monsieur Philippe MEXES au Club de l’AJ AUXERRE.<br />

En effet, il est rappelé que, dans une sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713), la<br />

Formation a reconnu l’existence d’une rupture unilatérale du contrat sans justes motifs ou<br />

sans juste cause sportive par le joueur Philippe MEXES et a confirmé la suspension de six<br />

semaines qui lui avait été infligée par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA dans<br />

sa décision du 31 août 2004.<br />

Il est également précisé qu’une autre procédure est pendante devant le Tribunal Arbitral du<br />

Sport (ci-après TAS) relative à l’indemnité pour rupture de contrat qui a fait l’objet d’une<br />

décision séparée de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après CRL) du 13 mai 2005<br />

notifiée aux parties le 9 juin 2005 (Affaire TAS 2005/A/902 et TAS 2005/A/903).<br />

Dès lors, par souci de concision, la Formation se limitera à l’examen des questions pertinentes<br />

en rapport avec la détermination d’une éventuelle responsabilité du Club dans l’incitation à<br />

rompre le contrat de Monsieur Philippe MEXES.<br />

II. FAITS<br />

�<br />

Faits à l’origine du litige<br />

1. M. Philippe MEXES (ci-après «Le joueur» ou «Monsieur MEXES»), est né le 30 mars<br />

1982 à Toulouse en France.<br />

2. Le 10 mai 1998, Monsieur MEXES a signé son premier contrat de joueur espoir avec<br />

l’AJ AUXERRE pour une durée de cinq saisons, le contrat débutant le 1er juillet 1998.<br />

3. En signant un contrat de joueur professionnel le 20 juin 2000, Monsieur MEXES s’est<br />

engagé à pratiquer le football en qualité de joueur professionnel au Club de l’AJ<br />

AUXERRE à dater du 1er juillet 2000 pendant une période de cinq années expirant à la<br />

fin de la saison 2004-2005.<br />

4. Le joueur et le Club ont établi le 15 décembre 2002 un protocole d’accord prévoyant<br />

notamment la prolongation du contrat pour une saison ad<strong>di</strong>tionnelle, à savoir la saison<br />

2005-2006, reportant ainsi l’échéance au 30 juin 2006.<br />

228


5. Cet accord prévoyait également une amélioration des con<strong>di</strong>tions salariales de Monsieur<br />

MEXES, le versement d’une prime exceptionnelle brute (…) échelonnée dans le temps<br />

et l’engagement du Club de verser une prime de mutation en cas de transfert.<br />

6. Le 16 décembre 2002, soit le lendemain de la signature du protocole d’accord,<br />

Monsieur MEXES et l’AJ AUXERRE représenté par son Président, Monsieur Jean-<br />

Claude HAMEL, ont établi un deuxième document intitulé « Contrat ». A teneur de<br />

celui-ci, et après avoir rappelé que les parties étaient liées jusqu’à la fin de la saison<br />

sportive 2005-2006, le joueur s’engageait à honorer son contrat de manière irrévocable<br />

jusqu’à la fin de la saison 2004-2005 au minimum.<br />

7. Les parties avaient également convenu que, dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée<br />

consensuelle au terme de la saison 2004-2005, le joueur bénéficierait d’une participation<br />

fixée à 8% de l’indemnité de transfert versée par le Club acquéreur. Il était précisé que<br />

cet engagement serait caduc en cas de transfert du joueur avant le terme de la saison<br />

sportive 2004-2005 sauf décision unilatérale du Club.<br />

8. Les mois suivant la signature de ces accords, Monsieur MEXES s’est adressé, à<br />

plusieurs reprises, à Monsieur Jean-Claude HAMEL, Président du Club, afin d’obtenir<br />

des informations financières relatives à l’indemnité de transfert souhaitée par le Club en<br />

cas de libération du joueur avant l’échéance contractuelle (lettre du 28 novembre 2003,<br />

lettre du 26 avril 2004, lettre de Me DUPONT du 3 juin 2004).<br />

9. Le Club n’a jamais pris position à ce sujet, se contentant de répondre au joueur qu’il<br />

était sous contrat jusqu’au 30 juin 2006 (lettre du 18 décembre 2003, lettre du 5 mai<br />

2004, lettre du 3 juin 2004).<br />

10. Le 25 mai 2004, M. Franco BALDINI, Directeur sportif de l’AS ROMA, adressa une<br />

télécopie à Monsieur Jean-Claude HAMEL pour l’informer de l’intérêt porté par le Club<br />

AS ROMA au joueur Philippe MEXES et de son intention d’initier les <strong>di</strong>scussions<br />

d’une part avec le joueur et d’autre part avec l’AJ AUXERRE.<br />

11. Le 26 mai 2004, Monsieur HAMEL prit note du fait qu’un contact avait été établi avec<br />

Monsieur Philippe MEXES.<br />

12. A la même date, Monsieur BALDINI précisa que l’AS ROMA avait uniquement pour<br />

intention d’établir un contact avec le joueur in<strong>di</strong>qué mais qu’elle ne l’avait pas encore<br />

fait.<br />

13. Par télécopie du 4 juin 2004, Monsieur BALDINI, pour le compte de l’AS ROMA, fit<br />

une proposition à l’AJ AUXERRE à hauteur de € 4'500'000.-- pour le transfert de<br />

Philippe MEXES à l’AS ROMA.<br />

14. Le 7 juin 2004, Monsieur HAMEL accusa réception de l’offre du club italien dans les<br />

termes suivants :<br />

«Il apparaît clairement que l’AS ROMA est intéressée par le recutement de ce joueur<br />

qui est sous contrat avec notre club jusqu’en 2006.» (Pièce 19 AJA).<br />

Celui-ci proposa ainsi une rencontre entre les <strong>di</strong>rigeants des deux Clubs.<br />

15. Le 9 juin 2004, Monsieur Franco BALDINI a confirmé à l’AJ AUXERRE sa présence à<br />

la réunion du 10 juin 2004 au Sofitel de l’Aéroport de Roissy et a réitéré l’offre du Club<br />

à hauteur de € 4'500'000.--, en précisant que ce montant s’entendait indemnité de<br />

formation comprise. Les responsables des deux Clubs, Messieurs HAMEL et BALDINI<br />

se sont ensuite rencontrés le 10 juin 2004 en vue de négocier le montant de l’indemnité<br />

de transfert.<br />

Ceux-ci ne sont pas parvenus à un accord.<br />

16. Par lettre recommandée du 11 juin 2004, Monsieur Philippe MEXES, faisant grief à<br />

l’AJ AUXERRE de ne pas avoir accepté la proposition de l’AS ROMA pour son<br />

transfert et de ne pas vouloir lui communiquer le montant de l’indemnité qui serait<br />

réclamée à ce titre, informa Monsieur HAMEL qu’il considérait que son contrat de<br />

229


travail avait été rompu. Il in<strong>di</strong>qua également son intention de saisir les instances<br />

compétentes pour qu’il soit statué sur les conséquences de la «rupture» de son contrat,<br />

provoquée selon lui par l’AJ AUXERRE.<br />

17. Le jour même, le joueur a saisi la Chambre des règlements des litiges de la FIFA à cet<br />

effet.<br />

18. Le lendemain, soit le 12 juin 2004, Monsieur Philippe MEXES et l’AS ROMA ont<br />

signé un contrat de joueur professionnel pour quatre saisons sportives, soit dès la saison<br />

2004/2005 et jusqu’à la saison 2007/2008. (…).<br />

19. Le 16 juin 2004, Monsieur HAMEL adressa une télécopie à Monsieur BALDINI<br />

l’informant qu’il restait dans l’attente des nouvelles du club romain, celui-ci lui ayant<br />

in<strong>di</strong>qué, à l’issue de la réunion du 10 juin 2004, qu’il devait consulter le conseil<br />

d’administration et rappeler l’AJ AUXERRE le same<strong>di</strong> 12 juin 2004.<br />

20. Le 21 juin 2004, Monsieur HAMEL réagit à la lettre de rupture de contrat de Monsieur<br />

Philippe MEXES du 11 juin 2004 et lui in<strong>di</strong>qua que la signature du contrat de joueur<br />

professionnel avec l’AS ROMA, apprise par voie de presse, constituait une<br />

contravention grave aux règlements en vigueur et une violation des engagements<br />

contractuels. L’AJ AUXERRE demandait à Monsieur Philippe MEXES de reprendre<br />

l’entraînement sans délai.<br />

21. Le 1er juillet 2004, l’AJ AUXERRE renouvela sa mise en demeure en exigeant le retour<br />

immé<strong>di</strong>at du joueur.<br />

22. Le 8 juillet 2004, l’AJ AUXERRE demanda à sa Fédération de porter ce litige devant<br />

les instances compétentes de la FIFA afin que celle-ci statue par application de son<br />

Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs.<br />

�<br />

Rappel procédural<br />

23. Saisie du litige, la CRL de la FIFA a rendu une décision le 31 août 2004 dans laquelle<br />

elle a admis que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat de travail avec l’AJ<br />

AUXERRE sans justes motifs et pendant la période de stabilité prévue par le Règlement<br />

de la FIFA. Cette rupture injustifiée a amené la CRL à prononcer une sanction<br />

<strong>di</strong>sciplinaire à l’encontre de Philippe MEXES, à savoir une suspension du joueur limitée<br />

à six semaines à compter de la reprise du Championnat italien, soit dès le 12 septembre<br />

2004, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles du cas.<br />

24. Sur appel de Monsieur MEXES et de l’AS ROMA du 3 septembre 2004, tendant à<br />

l’annulation de la sanction imposée au joueur, le TAS a confirmé la décision de la FIFA<br />

du 31 août 2004 dans sa sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713).<br />

25. La Formation du TAS a ainsi reconnu l’existence d’une rupture unilatérale du contrat<br />

par Monsieur Philippe MEXES sans justes motifs ou sans juste cause durant une<br />

période de stabilité et a confirmé la suspension de six semaines prononcée à l’encontre<br />

du joueur en retenant l’existence de « circonstances exceptionnelles » en sa faveur<br />

permettant de justifier une suspension inférieure aux quatre mois prévus par l’article 23,<br />

alinéa 1, lettre a du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs, E<strong>di</strong>tion 2001 (ciaprès:<br />

le Règlement).<br />

26. Celle-ci a ainsi estimé, s’agissant des circonstances exceptionnelles, que la durée de la<br />

relation contractuelle entre l’AJ AUXERRE et Monsieur Philippe MEXES, ainsi que les<br />

circonstances ayant amené à la résiliation de son contrat, devaient être prises en compte<br />

à titre de circonstances exceptionnelles dans l’appréciation de la durée de la sanction. Le<br />

refus persistant de collaboration de l’AJ AUXERRE vis-à-vis d’un joueur de parfaite<br />

bonne foi de même que le fait que le joueur avait évolué pour l’AJ AUXERRE pendant<br />

sept ans avant de mettre un terme à son contrat, constituaient selon le TAS de telles<br />

circonstances.<br />

230


27. Dans sa sentence du 11 mars 2005, le TAS ne s’est pas penché sur la question de la<br />

responsabilité de l’AS ROMA pour incitation à la rupture du contrat mais a toutefois<br />

confirmé la présomption de culpabilité retenue par la CRL de la FIFA en in<strong>di</strong>quant que :<br />

«Compte tenu du résultat auquel elle aboutit, la Formation ne peut que confirmer la<br />

présomption de culpabilité retenue par la Chambre, tout en précisant que cette question<br />

devra être examinée au fond dans le cadre de la procédure actuellement pendante<br />

devant la FIFA» (allégué 85, page 19, sentence TAS 2004/A/708/709/713).<br />

Au vu de la sentence et conformément à l’article 4 du <strong>di</strong>spositif de la décision de la<br />

CRL du 31 août 2004, l’AJ AUXERRE était invitée à soumettre à la FIFA ses<br />

prétentions financières contre le joueur pour rupture de contrat.<br />

28. Par ailleurs, l’AJ AUXERRE a saisi cette même CRL d’une plainte contre l’AS ROMA<br />

concernant la question de l’incitation à la rupture du contrat.<br />

29. Le litige entre Monsieur Philippe MEXES et l’AJ AUXERRE relatif à l’indemnité pour<br />

rupture de contrat et celui entre l’AS ROMA et la FIFA au sujet de l’examen d’une<br />

éventuelle incitation à rompre le contrat par le club italien ont été instruits<br />

parallèlement, ceci par économie de procédure.<br />

30. Pour <strong>di</strong>fférents motifs au sujet desquels il n’y a pas lieu de revenir, notamment<br />

l’absence excusée des représentants de l’AS ROMA lors de l’au<strong>di</strong>ence unique<br />

initialement agendée, deux décisions <strong>di</strong>stinctes ont finalement été rendues par la CRL.<br />

31. Par décision du 13 mai 2005, notifiée aux parties le 9 juin 2005, la CRL a condamné le<br />

joueur Philippe MEXES à payer la somme de € 8'000'000.-- au Club AJ AUXERRE<br />

conformément à l’article 22 du Règlement. Le 17 juin 2005, chacune des parties a fait<br />

appel de cette décision au TAS.<br />

32. La procédure est actuellement pendante et a fait l’objet d’une instruction <strong>di</strong>stincte.<br />

33. Dans une décision datée du 23 juin 2005, notifiée aux parties le 30 juin 2005, la CRL de<br />

la FIFA, statuant sur la question de la responsabilité de l’AS ROMA dans la rupture du<br />

contrat de Monsieur Philippe MEXES envers l’AJ AUXERRE, a retenu la<br />

responsabilité du Club italien estimant que ce dernier avait incité le joueur à rompre son<br />

contrat avec son ancien club. La CRL a notamment considéré que le laps de temps<br />

extrêmement court séparant la lettre d’annonce de rupture du contrat envoyée par<br />

Monsieur MEXES à l’AJ AUXERRE le 11 juin 2004 et la signature de son nouveau<br />

contrat pour une période de quatre années consécutives avec l’AS ROMA le 12 juin<br />

2004 démontrait que le joueur était en négociation avec l’AS ROMA depuis une longue<br />

période et que la signature du contrat, le 12 juin 2004, n’était que la concrétisation de<br />

l’accord qui était déjà trouvé depuis un certain temps entre le joueur et le Club<br />

acquéreur.<br />

34. Au surplus, la CRL, se basant sur les pièces versées au dossier, a estimé que l’AS<br />

ROMA avait démontré de l’intérêt pour le joueur déjà un certain temps avant de signer<br />

le contrat le 12 juin 2004, de sorte que l’appelant était parfaitement conscient des liens<br />

contractuels unissant Monsieur MEXES au Club AJ AUXERRE pour encore deux<br />

années.<br />

35. A l’appui de ce qui précède, la CRL a estimé que l’AS ROMA ne s’était pas limitée à<br />

inciter Philippe MEXES à se départir de son contrat de travail avec l’AJ AUXERRE<br />

mais qu’elle avait même joué un rôle déterminant dans la rupture du contrat en l’ayant<br />

elle-même provoquée. La CRL a également insisté sur le fait que l’AS ROMA était un<br />

Club de rang international conscient de la réglementation applicable et des<br />

conséquences prévues pour la rupture d’un contrat de sorte qu’il avait conscience des<br />

sanctions sportives auxquelles il s’exposait en incitant le joueur à rompre le contrat.<br />

36. Sur la base de ces considérations, la CRL a prononcé une sanction <strong>di</strong>sciplinaire sportive<br />

à l’encontre du Club italien sur la base de l’article 23, alinéa 2, lettre a), du Règlement<br />

231


soit l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux<br />

jusqu’à l’échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de sa<br />

décision.<br />

37. S’agissant de la quotité de la sanction, la CRL a estimé qu’il ne se justifiait pas de faire<br />

bénéficier le Club des «circonstances exceptionnelles» accordées à Monsieur MEXES<br />

(TAS 2004/A/708/709/713).<br />

38. La possibilité de faire appel au TAS a été expressément in<strong>di</strong>quée dans le point 3 du<br />

<strong>di</strong>spositif de la décision.<br />

�<br />

Procédure devant le TAS<br />

39. Le 4 juillet 2005, le Club AS ROMA, sous la plume de son Conseil, Me Juan de Dios<br />

CRESPO PEREZ, a envoyé une déclaration d’appel au TAS <strong>di</strong>rigée contre la décision<br />

de la CRL de la FIFA du 23 juin 2005.<br />

Une requête d’effet suspensif était contenue dans la déclaration d’appel, le Club faisant<br />

valoir l’existence d’un dommage irréparable pour le cas où la sanction infligée serait<br />

maintenue jusqu’à droit jugé sur le fond du litige.<br />

40. Invitée par la Formation à se déterminer sur la<strong>di</strong>te requête, la FIFA a déposé des<br />

observations le 18 juillet 2005 concluant au rejet de la demande de l’AS ROMA de<br />

surseoir à l’exécution de la sanction sportive, in<strong>di</strong>quant en substance que celle-ci<br />

n’empêchait pas le Club de transférer des joueurs actuellement sous contrat vers<br />

d’autres Clubs mais uniquement l’inter<strong>di</strong>ction de recruter de nouveaux joueurs.<br />

41. En date du 25 juillet 2005, le Président de la Chambre d’appel du TAS a rendu une<br />

ordonnance rejetant la demande d’effet suspensif de l’AS ROMA estimant notamment<br />

que le report d’une telle sanction pourrait permettre au Club sanctionné de constituer<br />

son équipe de manière à pouvoir faire face à une éventuelle future inter<strong>di</strong>ction de<br />

recrutement.<br />

42. En date du 2 août 2005, l’intimée a soumis une nouvelle requête d’effet suspensif<br />

devant la Formation du TAS constituée dans l’intervalle, invoquant notamment un<br />

certain nombre de faits nouveaux.<br />

43. Le 5 août 2005, la FIFA a déposé des observations concernant la nouvelle requête<br />

d’effet suspensif de l’AS ROMA et a conclu à son irrecevabilité, subsi<strong>di</strong>airement à son<br />

rejet.<br />

44. Après avoir rappelé clairement que la Formation ne fonctionnait pas comme juri<strong>di</strong>ction<br />

d’appel contre les ordonnances sur effet suspensif rendues par le Président de la<br />

Chambre d’appel du TAS et que, partant, elle n’avait à ce titre aucun pouvoir<br />

réformatoire, la Formation s’était déclarée compétente pour examiner la nouvelle<br />

requête d’effet suspensif en raison des faits nouveaux survenus depuis la première<br />

ordonnance.<br />

45. Le 8 août 2005, le Président de la Formation a communiqué son ordonnance aux parties<br />

les informant que l’effet suspensif demandé par l’AS ROMA était accordé et que la<br />

motivation de l’ordonnance suivrait.<br />

46. Par ordonnance du 23 août 2005, le TAS, statuant à huis clos et par voie de mesures<br />

urgentes, a accordé l’effet suspensif demandé par l’AS ROMA le 29 juillet 2005 portant<br />

sur la décision de la FIFA du 23 juin 2005. A l’appui de sa décision, le TAS avait<br />

considéré que l’AS ROMA avait rendu vraisemblable dans sa nouvelle requête d’effet<br />

suspensif l’existence d’un dommage pouvant être irréparable que lui causerait<br />

l’exécution immé<strong>di</strong>ate de la sanction de la CRL du 23 juin 2005 sur la base des faits<br />

nouveaux avancés dans sa deuxième requête d’effet suspensif.<br />

47. La Formation a ainsi estimé que les intérêts des parties étaient sauvegardés par une<br />

mesure de suspension de l’inter<strong>di</strong>ction de recrutement durant les périodes de transfert<br />

232


jusqu’à droit jugé sur le fond du litige.<br />

48. S’agissant du fond du litige, l’appelant a envoyé au TAS , par télécopie du 19 juillet<br />

2005, la motivation de son appel alors que, de son côté, la FIFA a répondu le 15 août<br />

2005.<br />

49. La Formation, siégeant dans une composition <strong>di</strong>fférente de celle ayant statué sur la<br />

question de l’effet suspensif, Me Michele BERNASCONI ayant remplacé Me François<br />

KLEIN, s’est réunie le 7 octobre 2005, date à laquelle elle a tenu au<strong>di</strong>ence en présence<br />

des représentants des deux parties.<br />

50. A cette occasion, la Formation a attiré l’attention des parties sur le fait qu’elle avait<br />

connaissance de l’ensemble du dossier compte tenu du fait que la CRL avait, dans un<br />

premier temps, instruit l’affaire <strong>di</strong>sciplinaire et l’affaire économique en parallèle et s’est<br />

assurée que les parties ne voyaient pas d’objection à ce que les pièces des deux dossiers<br />

soient prises en compte dans la présente procédure. Les parties ont confirmé leur<br />

accord.<br />

51. Au vu de la détermination des parties contenue dans leurs écritures et de leurs<br />

plaidoiries lors de l’au<strong>di</strong>ence de jugement du 7 octobre 2005, leur position peut être<br />

résumée comme suit :<br />

a. Position de l’AS ROMA:<br />

52. L’AS ROMA fait grief à la CRL d’entrer en contra<strong>di</strong>ction avec l’article 13 du règlement<br />

d’application du Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs en estimant<br />

que celle-ci avait admis que l’élément de la négociation entre le Club et le joueur était<br />

une faute. Le Club italien a également invoqué l’erreur de l’appréciation de la CRL<br />

quant à l’approche du Club vers le joueur, l’AS ROMA se prévalant du fait qu’elle n’a<br />

rien fait pour rompre le contrat, celui-ci ayant déjà rompu ses relations contractuelles<br />

avec l’AJ AUXERRE lors de la signature le 12 juin 2004.<br />

53. A l’occasion de l’au<strong>di</strong>ence du 7 octobre 2005, le Conseil de l’AS ROMA a repris cette<br />

argumentation en insistant sur le fait que l’AS ROMA avait respecté la réglementation<br />

applicable quant à l’approche concernant les négociations pour le transfert du joueur<br />

convoité et que, depuis le 25 mai 2004, elle avait mené des négociations parallèles avec<br />

le joueur de sorte qu’elles avaient duré <strong>di</strong>x-sept jours avant la signature du contrat.<br />

L’appelant a également soutenu que le contrat conclu avec l’AS ROMA était un contrat<br />

«très simple» de sorte qu’il était tout à fait plausible de fixer toutes les modalités et de<br />

signer un tel contrat en une journée.<br />

54. Par ailleurs, l’AS ROMA a reproché à la CRL de ne pas avoir pris en compte son<br />

argumentation relative à la période protégée entraînant des sanctions <strong>di</strong>fférentes. A été<br />

contesté en particulier, le fait d’avoir admis qu’il était irrelevant de savoir si la rupture<br />

du contrat était intervenue pendant ou en dehors d’une période protégée, compte tenu du<br />

fait que l’incitation à rompre le contrat est une infraction en soi. L’AS ROMA a allégué<br />

que la période protégée avait une influence déterminante sur la sanction faisant<br />

référence à l’article 23, alinéa 2, lettre b), du Règlement.<br />

55. Dans la motivation de son appel, l’AS ROMA a également fait grief à la CRL de ne pas<br />

être parvenue à établir que l’AS ROMA avait incité le joueur à rompre son contrat avec<br />

l’AJ AUXERRE de sorte qu’elle devait supporter le risque de l’absence de preuves<br />

selon l’article 8 du Code civil.<br />

56. Enfin, à titre subsi<strong>di</strong>aire et concernant la quotité de la sanction, l’appelant a relevé que,<br />

contrairement à ce qu’avait retenu la CRL de la FIFA, il se justifiait de faire bénéficier<br />

le Club des «circonstances exceptionnelles» accordées au joueur par la CRL puis par le<br />

TAS dans sa sentence du 11 mars 2005. L’AS ROMA a allégué que ces circonstances<br />

atténuantes exceptionnelles ne devaient pas être considérées comme des circonstances<br />

233


spécifiques au joueur et que le Club devait ainsi en bénéficier.<br />

57. L’appelant a également fait référence à certaines <strong>di</strong>spositions prévues dans le Code<br />

pénal suisse (ci après CPS) sur l’instigation ou l’incitation, soit l’article 24 CPS, afin de<br />

démontrer qu’il ne se justifiait pas de traiter plus sévèrement l’instigateur que l’auteur<br />

de l’infraction, soit M. MEXES.<br />

58. L’AS ROMA a enfin conclu à l’annulation de la décision de la CRL, la FIFA n’ayant,<br />

selon elle pas établi la responsabilité du Club dans la rupture du contrat et la sanction<br />

étant, à son avis, <strong>di</strong>sproportionnée au regard de celle qui a été prise à l’encontre de<br />

Monsieur MEXES, motif pris de la non-application des circonstances exceptionnelles.<br />

A titre subsi<strong>di</strong>aire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit condamné au paiement d’une<br />

amende ou tout au plus à l’inter<strong>di</strong>ction d’une seule période d’enregistrement.<br />

b. Position de la FIFA:<br />

59. Dans son mémoire-réponse du 15 août 2005, la FIFA a repris l’argumentation<br />

développée par la CRL dans la décision du 23 juin 2005. L’intimée a ainsi fait valoir<br />

que l’AS ROMA s’était intéressée au joueur français déjà longtemps avant de signer<br />

avec lui si bien que le Club italien semblait avoir pleinement conscience de la situation<br />

contractuelle entre Monsieur MEXES et l’AJ AUXERRE. Celle-ci a insisté sur le fait<br />

que l’AS ROMA avait tout d’abord pris contact puis signé avec le joueur qui était<br />

encore lié par un contrat de travail à l’AJ AUXERRE. Celle-ci a souligné le fait que, 24<br />

heures après avoir rompu le contrat avec l’AJ AUXERRE sans aucune raison valable, le<br />

joueur avait déjà signé un nouveau contrat avec l’AS ROMA.<br />

60. Me Gianpaolo Monteneri a insisté, lors de l’au<strong>di</strong>ence de jugement, sur le fait que même<br />

si l’on admettait que l’AS ROMA n’avait pas connaissance du fait que le joueur était<br />

encore lié au Club d’AJ AUXERRE pendant deux ans, celle-ci avait fait preuve de<br />

négligence en acceptant les possibles conséquences d’une rupture de contrat par le<br />

joueur.<br />

61. Il a également souligné qu’un joueur de la qualité de Philippe MEXES bénéficiant de<br />

con<strong>di</strong>tions salariales intéressantes n’aurait pas pris le risque de rompre son contrat avec<br />

l’AJ AUXERRE sans avoir au préalable reçu la garantie d’être engagé à l’AS ROMA.<br />

Pour démontrer l’existence d’une incitation à la rupture du contrat de la part du Club<br />

italien, la FIFA a rappelé que, pour qu’un contrat de travail puisse être signé, des<br />

négociations sont nécessaires lesquelles sont généralement longues de sorte qu’il<br />

apparaissait que l’AS ROMA était entré depuis longtemps en négociations avec le<br />

joueur. La signature du contrat du 12 juin 2004 de l’accord n’était qu’une formalité.<br />

Celle-ci a également rappelé que, selon elle, l’AS ROMA est un Club d’une renommée<br />

internationale qui ne peut ignorer les règlements en vigueur et les conséquences<br />

potentielles d’une infraction. La FIFA a ensuite rappelé l’importance du principe du<br />

maintien de la stabilité contractuelle prévu dans le règlement.<br />

III. EN DROIT<br />

A. RECEVABILITE<br />

a. La compétence du TAS<br />

62. En vertu de l’art. R47 du Code, un appel contre une décision d’une fédération, d’une<br />

association ou d’un autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou<br />

règlements du<strong>di</strong>t organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une<br />

convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les<br />

voies de droit préalables à l’appel dont il <strong>di</strong>spose en vertu des statuts ou règlements<br />

234


du<strong>di</strong>t organisme sportif.<br />

63. Dans le présent cas, la réglementation de la FIFA prévoit la voie de l’appel au TAS à<br />

l’art. 60.1 de ses statuts en vertu duquel :<br />

« Le TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou<br />

sanction <strong>di</strong>sciplinaire prises en dernier ressort par toute autorité juri<strong>di</strong>ctionnelle de la<br />

FIFA, d’une confédération, d’un membre ou d’une ligue. Le recours doit être déposé au<br />

TAS dans les <strong>di</strong>x jours suivant la communication de la décision. »<br />

64. En l’espèce, la déclaration d’appel du 4 juillet 2005 de l’AS ROMA est <strong>di</strong>rigée contre la<br />

décision de la CRL de la FIFA du 23 juin 2005 infligeant une sanction <strong>di</strong>sciplinaire<br />

sportive à l’encontre du Club italien sur la base de l’article 23, alinéa 2, lettre a), du<br />

Règlement, soit l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou<br />

internationaux jusqu’à l’échéance de la deuxième période de transfert suivant la<br />

notification de sa décision.<br />

65. La CRL de la FIFA a statué en qualité d’autorité juri<strong>di</strong>ctionnelle de dernière instance de<br />

sorte que l’appel au TAS est recevable.<br />

Au surplus, les parties ont signé l’ordonnance de procédure datée du 29 septembre<br />

2005, admettant ainsi sans réserves la compétence du TAS pour juger de l’appel formé<br />

contre la décision de la CRL du 23 juin 2005.<br />

Partant, en vertu de l’article R.47 du Code et de l’article 60 des statuts de la FIFA, la<br />

Formation constate que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.<br />

b. La recevabilité de l’appel<br />

66. L’article 60.1 des statuts de la FIFA <strong>di</strong>spose que le recours doit être déposé au TAS<br />

dans les <strong>di</strong>x jours suivant la communication de la décision.<br />

67. La décision entreprise a été notifiée par la CRL de la FIFA à l’appelant par télécopie du<br />

30 juin 2005 de sorte que l’appel formé par l’AS ROMA le 4 juillet 2005 est recevable à<br />

la forme, celui-ci ayant été déposé dans les délais utiles.<br />

68. Au surplus, la déclaration d’appel satisfait aux con<strong>di</strong>tions de forme requises par les art.<br />

R.48 et R.51 du Code.<br />

69. Par conséquent, l’appel est recevable.<br />

c. Le droit applicable<br />

70. Conformément à l’art. R58 du Code:<br />

«La formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit<br />

choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la<br />

fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a<br />

son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application<br />

appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.»<br />

71. En l’espèce, en sus des statuts de la FIFA, le règlement applicable est le Règlement<br />

concernant le statut et le transfert des joueurs, E<strong>di</strong>tion 2001 et son Règlement<br />

d’application.<br />

Les parties ont expressement accepté de soumettre le litige à cette réglementation,<br />

celles-ci faisant toutes deux référence dans leurs écritures au Règlement dans sa version<br />

2001.<br />

72. Le nouveau Règlement concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le<br />

1er juillet 2005 n’est pas applicable, celui-ci prévoyant dans ses <strong>di</strong>spositions<br />

transitoires, soit l’art. 26 al. 1:<br />

«Tous les cas soumis à la FIFA avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont<br />

régis par la version précédente du présent règlement.»<br />

73. Par ailleurs, la FIFA ayant son siège social à Zürich, le droit suisse est applicable à titre<br />

235


supplétif au fond du litige en vertu de l’art. R58 du Code.<br />

74. La présente procédure est au demeurant régie par les art. R47 et ss du Code.<br />

B. AU FOND<br />

a. Responsabilité de l’AS ROMA dans la rupture injustifiée du contrat par M.<br />

MEXES envers l’AJ AUXERRE<br />

75. Comme allégué en préambule, le cadre du litige est limité à la détermination d’une<br />

éventuelle responsabilité du club appelant dans la rupture du contrat par le joueur envers<br />

l’AJ AUXERRE et le cas échéant à la sanction <strong>di</strong>sciplinaire encourrue, étant rappelé<br />

que la responsabilité du joueur a été retenue par le TAS dans une précédente décision<br />

(TAS 2004/A/708/709/713).<br />

76. La Formation précise qu’elle a un pouvoir d’examen complet, celle-ci pouvant<br />

librement revoir les faits et le droit selon l’art. R57 du Code de l’arbitrage. Ainsi, elle ne<br />

s’estime pas formellement liée par la présomption de culpabilité retenue par le TAS<br />

dans la sentence du 11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713).<br />

77. Pour ce dernier et à teneur de l’art. 23 al. 2 du Règlement, une sanction sportive n’est<br />

infligée que « Dans le cas d’une rupture de contrat de la part du club ou dans le cas où<br />

le club incite à une rupture de contrat . »<br />

78. La CRL a considéré dans sa décision du 23 juin 2005 que l’AS ROMA ne s’était pas<br />

seulement bornée à inciter M. MEXES à rompre son contrat avec l’AJ AUXERRE mais<br />

qu’elle avait provoqué cette rupture de sorte que sa responsabilité était établie.<br />

79. La Formation est du même avis.<br />

80. Contrairement à ce que soutient l’AS ROMA, les pourparlers entre le club romain et le<br />

joueur n’ont pas été retenus comme une faute de celui-ci, mais comme un élément<br />

déterminant pour établir le fait que la rupture du contrat avec l’AJ AUXERRE le 11 juin<br />

2004 a été <strong>di</strong>ctée par la signature du contrat de quatre ans intervenue moins d’un jour<br />

après.<br />

En d’autre termes, le joueur n’aurait pas résilié son contrat s’il n’était pas parvenu à un<br />

accord avec l’AS ROMA avec lequel il était en <strong>di</strong>scussions depuis plus de 17 jours,<br />

selon les propos tenus par le club appelant lui-même.<br />

81. Il est rappelé que le joueur bénéficiait d’une situation relativement confortable à l’AJ<br />

AUXERRE tant sur le plan sportif que sur le plan financier. En effet, M. MEXES<br />

<strong>di</strong>sputait de nombreux matchs avec son club formateur et avait négocié une<br />

augmentation de son salaire deux ans auparavant ainsi que le versement d’une prime<br />

pour la prolongation de son contrat.<br />

82. Dans ce contexte et au vu des réalités du monde footbalistique, la Formation estime<br />

qu’il n’est pas plausible qu’un joueur de la qualité de M. MEXES accepte de prendre le<br />

risque de rompre son contrat avant d’avoir l’assurance d’être engagé dans le club<br />

acquéreur.<br />

83. La chronologie des faits, soit la lettre de rupture du contrat de M. MEXES le vendre<strong>di</strong><br />

11 juin 2004 et la signature du contrat le 12 juin 2004 le confirme.<br />

84. Par ailleurs, il résulte des déclarations de Mme MAZZOLINI, <strong>di</strong>rectrice financière de<br />

l’AS ROMA, entendue lors de l’au<strong>di</strong>ence de jugement, que le joueur était assisté de son<br />

Conseil, Me DUPONT et de son agent M. JOUANNEAUX, ce dernier étant présent lors<br />

des <strong>di</strong>scussions du 10 au 12 juin 2004 à Rome.<br />

85. La rupture de contrat de M. MEXES semble donc plutôt être intervenue à des fins<br />

stratégiques afin de construire une argumentation tendant à atténuer la responsabilité du<br />

club italien.<br />

86. En outre, s’agissant du grief de l’appelant à l’encontre de la décision attaquée portant<br />

236


sur l’«erreur sur les temps de négociation», la Formation souligne que la question de<br />

savoir si l’appelant a d’abord approché le club employeur ou le joueur ou encore les<br />

deux simultanément peut être laissée ouverte, aucune sanction n’ayant été infligée à<br />

l’AS ROMA par la CRL sur la base de l’art. 13 du Règlement d’application.<br />

87. L’AS ROMA ne peut non plus être suivie dans son raisonnement lorsqu’elle in<strong>di</strong>que<br />

qu’elle croyait que M. MEXES avait le droit de rompre son contrat et partant qu’il était<br />

libre de signer le 12 juin 2004.<br />

88. La position défendue par le club appelant est insoutenable compte tenu du fait que les<br />

représentants de l’AS ROMA et de l’AJ AUXERRE ont négocié durant près de trois<br />

semaines avant que l’AJ AUXERRE ne soit confronté à la rupture du contrat par le<br />

joueur.<br />

89. Les deux clubs ont échangé plusieurs correspondances et se sont même rencontrés le 10<br />

juin 2004, de sorte que le club italien connaissait la durée résiduelle du contrat liant le<br />

joueur à l’AJ AUXERRE. Il ne pouvait l’ignorer compte tenu du fait que, par<br />

mesure de précaution, Monsieur HAMEL l’avait expressément précisé dans son fax du<br />

7 juin 2004: «Il apparait clairement que l’AS ROMA est intéressée par le recrutement<br />

de ce joueur qui est sous contrat avec notre club jusqu’en 2006.» (Pièce 19 AJA).<br />

90. C’est ainsi en connaissance de cause que l’AS ROMA a fait une offre à l’AJ<br />

AUXERRE de _ 4'500'000.-- le 4 juin 2004.<br />

91. Celle-ci ne conteste d’ailleurs pas qu’au moment de son offre à l’AJ AUXERRE, le<br />

joueur était toujours sous contrat. Prétendre le contraire n’aurait aucun sens car l’AS<br />

ROMA n’aurait pas pris la peine de négocier avec l’AJ AUXERRE si le joueur avait été<br />

libre.<br />

92. L’AS ROMA, qui est un club de renommée internationale et qui n’en est pas à son<br />

premier transfert de joueurs n’est pas cré<strong>di</strong>ble lorsqu’elle affirme que deux jours<br />

seulement après avoir recontré M. HAMEL le 10 juin 2004 à l’aéroport de Roissy pour<br />

négocier le transfert du joueur, elle pensait que le joueur n’était plus sous contrat.<br />

93. Même dans cette hypothèse, la responsabilité de l’AS ROMA n’en serait pas moindre,<br />

car en s’abstenant de prendre la précaution d’appeler les représentants de l’AJ<br />

AUXERRE pour s’assurer que le joueur n’était plus sous contrat avant la signature,<br />

l’appelant a fait preuve de négligence et a accepté de s’exposer aux sanctions prévues<br />

dans le Règlement sur le statut et le transfert des joueurs.<br />

94. Les éléments du dossier démontrent que l’AS ROMA a procédé à un calcul de risques<br />

en acceptant les éventuelles sanctions encourrues.<br />

95. A l’appui de ce qui précède, il est manifeste que l’appelant a incité le joueur à rompre<br />

son contrat avec l’AJ AUXERRE.<br />

96. Selon l’art. 23 al. 2 let c du Règlement :<br />

«Un club souhaitant enregistrer un joueur convaincu de rupture unilatérale de contrat<br />

pendant les «périodes protégées», telles que définies à l’article 21.1 sera présumé avoir<br />

incité à une rupture de contrat.»<br />

97. Le Règlement instaure ainsi une présomption légale, soit l’incitation à rompre le contrat.<br />

98. L’appelant estime à tort que le droit suisse, applicable à titre supplétif selon l’art. R58<br />

du Code, en particulier l’art. 8 CC, inter<strong>di</strong>t de mettre le fardeau de la preuve à la charge<br />

de l’AS ROMA.<br />

99. Or, selon le droit suisse, dès lors qu’il existe une présomption légale, il appartient à<br />

celui qui n’est pas au bénéfice de la présomption d’apporter la preuve du contraire du<br />

fait présumé, seul le fait-prémisse<br />

devant être prouvé par le bénéficiaire de la présomption.<br />

En effet, selon la doctrine:<br />

«Les présomptions légales ont partiellement un effet de renversement du fardeau de la<br />

237


preuve : seul le fait-prémisse doit être prouvé par le demandeur, le fardeau de la preuve<br />

du fait (ou du droit) présumé étant reporté sur le défendeur, qui doit alors tenter la<br />

preuve du contraire. La preuve du contraire étant une preuve principale, elle doit<br />

atteindre le degré de preuve requis pour ce genre de preuve et donc convaincre le juge<br />

de l’inexistence du fait (ou du droit) présumé. Il ne suffit donc pas de susciter des<br />

doutes dans l’esprit du juge.» 1<br />

100. En l’espèce, le fait-prémisse, soit la rupture unilatérale du contrat sans juste cause par le<br />

joueur a été établi par l’intimé.<br />

101. Dès lors, la CRL a retenu à bon droit qu’il appartenait à l’AS ROMA de prouver qu’elle<br />

n’avait pas incité M. MEXES à rompre son contrat avec l’AJ AUXERRE.<br />

102. La Formation a déjà établi ci-dessus que les arguments avancés par le club appelant ne<br />

permettaient pas de renverser la présomption.<br />

103. L’AS ROMA supporte ainsi le risque de l’absence de preuve alors qu’il en avait la<br />

charge.<br />

104. Par conséquent, la décision de la CRL du 23 juin 2005 doit être confirmée quant au<br />

principe de la responsabilité du club appelant, celui-ci ayant manifestement incité M.<br />

MEXES à rompre son contrat sans juste cause avec l’AJ AUXERRE, alors qu’il était lié<br />

pour encore deux ans.<br />

b. Sanction applicable<br />

105. La CRL a condamné le club italien à la sanction sportive prévue à l’art. 23 al. 2 let a du<br />

Règlement. Selon cette <strong>di</strong>sposition:<br />

«Si la rupture intervient à la fin de la première ou de la deuxième année du contrat, la<br />

sanction sera l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou<br />

internationaux, jusqu’à échéance de la deuxième période de transfert suivant la date à<br />

laquelle la rupture est devenue définitive. Dans tous les cas, aucune restriction pour<br />

rupture unilatérale de contrat n’excèdera une période de 12 mois suivant la rupture ou<br />

l’incitation à la rupture.»<br />

106. La CRL a ainsi considéré que la rupture du contrat était intervenue durant la période<br />

protégée visée par l’art. 23 al. 2 let a du Règlement.<br />

107. L’AS ROMA reproche à la CRL d’avoir admis qu’il était irrelevant de déterminer si la<br />

rupture du contrat était intervenue pendant ou en dehors d’une période protégée, celuici<br />

estimant que la période protégée a une influence déterminante sur la sanction et faisant<br />

référence à l’article 23, alinéa 2, lettre b), du Règlement.<br />

108. A l’appui de ses allégués, le club appelant rappelle un passage de la sentence du TAS du<br />

11 mars 2005 dans lequel la Formation avait in<strong>di</strong>qué qu’il lui était <strong>di</strong>fficile de procéder<br />

à une appréciation claire de la légitimité ou de l’illégitimité du départ d’une nouvelle<br />

période de stabilité pour la signature de ces accords (TAS 2004/A/708/709/713, §61 p.<br />

15). L’appelant omet toutefois d’in<strong>di</strong>quer que le TAS avait conclu que la signature de<br />

l’accord étendant la durée du contrat en décembre 2002 avait bien eu pour effet de faire<br />

courir une nouvelle période de stabilité pour M. MEXES (TAS 2004/A/708/709/713,<br />

§63 p. 15 et §67 p. 16).<br />

109. Cette question a ainsi déjà été tranchée par le TAS de manière définitive de sorte que<br />

l’application de l’art. 23 al. 2 let b du Règlement invoquée par l’AS ROMA doit être<br />

rejetée.<br />

110. Il doit en aller de même des conclusions de l’appelant concernant sa condamnation<br />

subsi<strong>di</strong>aire à une amende.<br />

111. En effet, en vertu de l’art. 23 al 2 let. c du Règlement, l’amende fait partie des sanctions<br />

sportives supplémentaires que peut prononcer la Commission de Discipline de la FIFA.<br />

Il ne s’agit ainsi pas d’une alternative à la sanction prévue à l’art.23 al. 2 let. a du<br />

238


Règlement mais d’une sanction ad<strong>di</strong>tionnelle.<br />

112. L’AS ROMA procède dès lors à une mauvaise interprétation du Règlement.<br />

c. Quotité de la sanction<br />

113. Il a été établi ci-dessus que la CRL avait à juste titre prononcé une sanction <strong>di</strong>sciplinaire<br />

sur la base de l’art. 23 al. 2 let. a du Règlement, cette <strong>di</strong>sposition prévoyant à titre de<br />

sanction l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou internationaux,<br />

durant deux périodes de transfert.<br />

114. Le Règlement prévoit ainsi une sanction fixe durant deux périodes consécutives de<br />

transfert, l’objectif recherché étant de <strong>di</strong>ssuader les clubs d’obtenir le transferts de<br />

joueurs par la force en les incitant à rompre leur contrat, ceci afin de préserver le<br />

principe de stabilité contractuellle.<br />

115. Lorsqu’un club a été reconnu responsable d’avoir incité le joueur à rompre son contrat<br />

durant la période protégée la règle est ainsi l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer de nouveaux<br />

joueurs nationaux ou internationaux durant deux périodes consécutives.<br />

116. L’art. 23 du Réglement, dans son libellé introductif précédant les alinéas 1 et 2 stipule<br />

que:<br />

«Des sanctions <strong>di</strong>sciplinaires pour rupture unilatérale de contrat sans juste motif ou<br />

juste cause sportive seront sauf circonstances exceptionnelles prononcées.»<br />

117. Il ressort de la systématique de la loi, que ces circonstances exceptionnelles peuvent<br />

s’appliquer tant au joueur qu’au club.<br />

118. S’agissant de l’appréciation de la durée de la sanction pour les «circonstances<br />

exceptionnelles» prévues à l’art. 23 du Règlement, la question a déjà été débattue et<br />

tranchée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005 dans laquelle il a été admis que<br />

si le Règlement prévoyait une sanction fixe, la référence à des circonstances<br />

exceptionnelles ouvrait la porte à une certaine flexibilité.<br />

119. Il convient de noter que la notion de «circonstances exceptionnelles» a été totalement<br />

supprimée dans le nouveau Règlement, l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer des joueurs durant<br />

deux périodes d’enregistrement étant désormais la règle absolue (art. 17 al. 4 du<br />

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, E<strong>di</strong>tion 2005).<br />

120. Compte tenu de ce qui précède, l’atténuation de la sanction pour «circonstances<br />

exceptionnelles» doit rester l’exception, l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer des joueurs durant<br />

deux périodes d’enregistrement étant le principe. Ces deux périodes successives<br />

constituent en revanche un maximum.<br />

121. L’AS ROMA allègue dans ses écritures que la sanction qui lui a été infligée est<br />

<strong>di</strong>sproportionnée et reproche à la CRL de la FIFA de ne pas l’avoir mis au bénéfice des<br />

circonstances exceptionnelles prévues à l’art. 23 du Règlement, lesquelles ont été<br />

accordées à M. MEXES dans la décision de la CRL du 31 août 2004, cette décision<br />

ayant été confirmée par le TAS dans sa sentence du 11 mars 2005.<br />

122. Avaient notamment été retenues à titre de circonstances exceptionnelles la durée de la<br />

relation contractuelle entre M. MEXES et l’AJ AUXERRE (7 ans), l’âge auquel le<br />

joueur était arrivé au club (15 ans), les bonnes relations entre le joueur et l’AJ<br />

AUXERRE et les circonstances ayant amené à la résiliation de son contrat.<br />

123. Dans la décision dont il est fait appel, la CRL a jugé qu’il ne se justifiait pas d’accorder<br />

une réduction de la sanction du club sur la base de ces «circonstances exceptionnelles»,<br />

celles-ci ne concernant que la relation liant M. MEXES à l’AJ AUXERRE.<br />

124. La Formation confirme ces conclusions, les circonstances évoquées ci-dessus ne<br />

concernant en aucune façon le club romain.<br />

125. L’AS ROMA ne démontre d’ailleurs pas en quoi ces circonstances exceptionnelles<br />

devraient lui être applicables mais se contente d’évoquer certaines règles du Code pénal<br />

239


suisse concernant l’instigation.<br />

126. Sur cette base, l’appelante in<strong>di</strong>que qu’en sa qualité d’instigateur, le club ne peut être<br />

sanctionné plus sévèrement que le joueur.<br />

127. Ce raisonnement ne peut être suivi compte tenu du fait que les circonstances<br />

exceptionnelles peuvent s’appliquer de façon indépendante à l’alinéa 1 et/ou à l’alinéa 2<br />

de l’art. 23 du Règlement.<br />

128. L’application de circonstances exceptionnelles propres au joueur n’a ainsi aucun effet<br />

sur l’examen de la même question concernant le club ayant incité à la rupture du<br />

contrat.<br />

129. A titre superfétatoire, même si l’on suivait la <strong>di</strong>stinction faite par l’AS ROMA entre sa<br />

qualité d’ «instigateur» et celle de M. MEXES comme «auteur de l’infraction» sur la<br />

base d’un rapprochement opéré avec l’art. 24 du Code pénal suisse, le résultat ne serait<br />

pas <strong>di</strong>fférent.<br />

En effet l’art. 26 du Code pénal suisse prévoit que:<br />

«Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l’effet est<br />

d’augmenter, de <strong>di</strong>minuer ou d’exclure la peine, n’auront cet effet qu’à l’égard de<br />

l’auteur, instigateur ou complice qu’elles concernent.»<br />

130. Dès lors, eu égard à cette <strong>di</strong>sposition, l’AS ROMA ne peut invoquer pour son propre<br />

compte les circonstances exceptionnelles propres au joueur et à sa relation avec son<br />

ancien club.<br />

131. Toutefois et malgré le principe réaffirmé de l’application stricte de la sanction prévue à<br />

l’art. 23 al. 2 let a du Règlement, la Formation considère que l’AS ROMA bénéficie de<br />

circonstances exceptionnelles qui lui sont propres dans le présent cas.<br />

132. En effet, le club appelant a reçu le 30 juin 2005 la décision de la CRL de la FIFA lui<br />

inter<strong>di</strong>sant d’enregistrer des joueurs, à savoir la veille de l’ouverture du marché estival<br />

des transferts.<br />

133. Le <strong>di</strong>spositif de la décision prévoyait que l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrement durant deux<br />

périodes consécutives commençait à courir dès la notification de la décision.<br />

134. Comme examiné dans la partie en fait, l’appelant a soumis une première requête d’effet<br />

suspensif, contenue dans son appel du 4 juillet 2004, au Président de la Chambre<br />

d’appel du TAS qui l’a rejetée par ordonnance du 25 juillet 2005, soit 3 semaines plus<br />

tard.<br />

135. En date du 2 août 2005, l’appelant a soumis une nouvelle requête d’effet suspensif<br />

devant la Formation du TAS invoquant notamment un certain nombre de faits<br />

nouveaux. Le 8 août 2005, le TAS a rendu une ordonnance dans laquelle il a accordé<br />

l’effet suspensif demandé par l’AS ROMA en raison des<strong>di</strong>ts faits nouveaux.<br />

136. Sachant que la période estivale de transfert a lieu en Europe du 1er juillet au 31 août, la<br />

notification de la décision de la FIFA la veille du début de la période de transfert a eu<br />

pour conséquence de faire courir la sanction jusqu’à l’octroi de l’effet suspensif le 8<br />

août 2005.<br />

137. Il serait inéquitable de ne pas tenir compte de cette période durant laquelle le club<br />

romain n’a pu procéder à l’enregistrement de nouveaux joueurs même si la période<br />

allant du 8 août 2005 au 31 août 2005 a pu avoir un effet «guérisseur» atténuant par là<br />

même les aléas de cette première phase d’inter<strong>di</strong>ction.<br />

138. En effet, si le club appelant a pu, suite à la levée provisoire de la sanction le 8 août 2005<br />

être actif sur le marché des transferts dans les trois dernières semaines d’août et<br />

procéder à l’enregistrement de joueurs, celui-ci a tout de même été pénalisé, les joueurs<br />

convoités par les grands clubs étant généralement approchés dès le début de la période<br />

de transferts.<br />

139. L’AS ROMA a ainsi d’une certaine manière subi des inconvénients dans le cadre de<br />

240


cette période partielle de transfert qui équivalent à une forme de sanction.<br />

140. Il s’agit de circonstances exceptionnelles dont la Formation doit tenir compte dans<br />

l’appréciation de la sanction.<br />

141. Compte tenu du fait que le Règlement prévoit un maximum de deux périodes<br />

consécutives de transfert, le maintien de la quotité de la sanction prononcée par la CRL<br />

aurait pour effet de faire subir à l’AS ROMA une sanction allant au-delà du maximum<br />

légal, le club ayant déjà subi 5 semaines d’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrement de joueurs<br />

durant la période du 1er juillet 2005 au 8 août 2005.<br />

142. La Formation considère ainsi qu’il se justifie de limiter l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer de<br />

nouveaux joueurs nationaux ou internationaux à une période entière de transfert, soit<br />

durant la prochaine saison à compter de la notification de la décision.<br />

143. La Formation souligne qu’elle ne souhaite pas procéder à des fractionnements à<br />

l’intérieur des périodes de transfert, le but de la sanction n’étant atteint que si le club est<br />

sanctionné sur une période pleine de transfert.<br />

144. En effet, dans le cas contraire, les clubs avertis de la sanction sur une partie limitée de la<br />

période de transfert suivant la notification de la décision pourraient signer avec les<br />

joueurs convoités et les enregistrer dès la levée de la sanction, annihilant ainsi le but<br />

mêne de la sanction sportive.<br />

145. Enfin , il est également relevé que l’AS ROMA n’a pas contesté le point de départ de la<br />

sanction.<br />

146. (…)<br />

PAR CES MOTIFS<br />

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contra<strong>di</strong>ctoirement, décide:<br />

1. L’appel déposé par l’AS ROMA le 4 juillet 2005 à l’encontre de la décision du 23 juin<br />

2005 de la CRL de la FIFA est recevable à la forme.<br />

2. L’appel est partiellement admis sur la question de la quotité de la sanction sportive et<br />

est rejeté pour le surplus.<br />

3. La sanction prononcée par la CRL le 23 juin 2005 est réduite à une période entière de<br />

transfert.<br />

4. En application du ch. 3 ci-dessus, l’AS ROMA a l’inter<strong>di</strong>ction d’enregistrer de<br />

nouveaux joueurs nationaux ou internationaux durant la prochaine période de transfert<br />

suivant la notification de la décision.<br />

5. (…)<br />

Lausanne, le 5 décembre 2005<br />

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT<br />

Olivier Carrard,<br />

Président de la Formation<br />

José Juan Pintó, arbitre Michele Bernasconi, arbitre<br />

___________________<br />

1 Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II, E<strong>di</strong>tions Staempfli, Berne, 2002, p. 228<br />

241


LA VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI FIFA IN RIFERIMENTO ALLE<br />

LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI<br />

CAS 2005/A/955 CÀDIZ C.F., SAD V/FIFA AND ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE<br />

FÚTBOL<br />

CAS 2005/A/956 CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO V/FIFA AND<br />

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL<br />

ARBITRAL AWARD<br />

Pronounc<strong>ed</strong> by the<br />

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT<br />

Sitting in the following composition:<br />

President: Mr François Carrard, Attorney-at-law, Lausanne, Switzerland<br />

Arbitrators: Mr Massimo Coccia, Attorney-at-law, Roma, Italy<br />

Mr José J. Pintó, Attorney-at-law, Barcelona, Spain<br />

Ad hoc Clerk: Mr Nicolas Cottier, Attorney-at-law, Lausanne, Switzerland<br />

in the arbitration between<br />

Cá<strong>di</strong>z C.F.,S.A.D., Cá<strong>di</strong>z, Spain<br />

Represent<strong>ed</strong> by Mr Martín José García Sánchez, Cá<strong>di</strong>z, Spain and Mr Juan de Dios Crespo<br />

Pérez, Valencia, Spain, attorneys-at-law,<br />

As Appellant in proc<strong>ed</strong>ure CAS 2005/A/955<br />

and<br />

Carlos Javier Acuña Caballero, Cá<strong>di</strong>z, Spain<br />

Represent<strong>ed</strong> by his mother Mrs Blanca Caballero Caceres, Cá<strong>di</strong>z, Spain, and Mr Francisco<br />

Javier García Marichal, Valencia, Spain<br />

As Appellant in proc<strong>ed</strong>ure CAS 2005/A/956<br />

and<br />

FIFA, Zurich, Switzerland<br />

As Respondent in proc<strong>ed</strong>ures CAS 2005/A/955 and 956<br />

1. Parties<br />

* * *<br />

I. FACTUAL BACKGROUND<br />

1.1 Cá<strong>di</strong>z C.F.,S.A.D.(hereinafter "the Club") is a football club with its register<strong>ed</strong> office in<br />

Cá<strong>di</strong>z, Spain. It is a member of the Royal Spanish F<strong>ed</strong>eration of Football (Real<br />

F<strong>ed</strong>eración Española de Fútbol, RFEF) which is affiliat<strong>ed</strong> with FIFA since 1904.<br />

1.2 The football player Carlos Javier Acuña Caballero (hereinafter "the Player") is a<br />

Paraguayan citizen currently domicil<strong>ed</strong> in Cá<strong>di</strong>z, Spain.<br />

1.3 FIFA is the International F<strong>ed</strong>eration of Football (Fédération Internationale de Football<br />

Association) with its register<strong>ed</strong> office in Zurich, Switzerland.<br />

2. Facts<br />

2.1 The Player Carlos Javier Acuña Caballero was born on 23 June 1988.<br />

242


2.2 The Player grew up and learn<strong>ed</strong> to play football in Encarnación, a small city in<br />

Paraguay.<br />

2.3 Around the age of 15 he left Encarnación and join<strong>ed</strong> the football Club Olimpia de<br />

Paraguay (hereinafter "Olimpia") locat<strong>ed</strong> in Paraguay's capital city, Asunción.<br />

2.4 At the end of January 2005, the Player took part in an international Under 20<br />

tournament in Colombia. The Player was successful during the tournament. Mr Alvaro<br />

Torres, a FIFA agent, contact<strong>ed</strong> him at his hotel and want<strong>ed</strong> to know whether the<br />

Player would agree to be represent<strong>ed</strong> by him and if he was interest<strong>ed</strong> in playing in<br />

another club, in particular in Europe.<br />

2.5 On 14 February 2005 the Player, his mother and his younger brother left Paraguay for<br />

Cá<strong>di</strong>z, Spain.<br />

2.6 The Club and the Player, represent<strong>ed</strong> by his mother, sign<strong>ed</strong> on 17 February 2005,<br />

when the Player was sixteen years and eight months old, a contract of employment for<br />

a period of six and half years.<br />

2.7 The Club and Olimpia sign<strong>ed</strong> on the same day a transfer agreement. Accor<strong>di</strong>ng to the<br />

terms of this agreement, Olimpia agre<strong>ed</strong> on the transfer of the Player and requir<strong>ed</strong><br />

from the Paraguayan Football F<strong>ed</strong>eration the issue of an International Transfer<br />

Certificate (ITC).<br />

2.8 On 20 February 2005, one week after the Player and the Player's mother sign<strong>ed</strong> the<br />

contract of employment with the Club, the Player's mother sign<strong>ed</strong> a contract of<br />

employment with a restaurant. As provid<strong>ed</strong> under the clause "clausulas ad<strong>di</strong>cionales",<br />

such contract was subject to the con<strong>di</strong>tion that the Player's mother be grant<strong>ed</strong> all<br />

necessary authorisations in order to work in Spain.<br />

2.9 On 21 June 2005, the Spanish F<strong>ed</strong>eration request<strong>ed</strong> the Paraguayan Football<br />

Association to issue the Player's ITC in order to register him with the Club.<br />

2.10 On 22 June 2005 the Paraguayan Football Association refus<strong>ed</strong> to issue the ITC due to<br />

the Player's age.<br />

2.11 Upon the Club's request, the Spanish F<strong>ed</strong>eration address<strong>ed</strong> a formal request to FIFA<br />

on 12 July 2005 and transmitt<strong>ed</strong> a statement from the Club dat<strong>ed</strong> 11 July 2005. In this<br />

statement the Club alleg<strong>ed</strong> in essence that the Player's mother was in a very <strong>di</strong>fficult<br />

financial situation and thus intend<strong>ed</strong> to move to Spain. In that context, the continuation<br />

of the Player's football activity was a big problem ("El gran problema era la<br />

continuidad de la práctiva deportiva de su hijo") and, with the agreement of the<br />

Player's father, she start<strong>ed</strong> to look for a club where the Player could continue with its<br />

football activity ("inició( … ) la búsqu<strong>ed</strong>a de un club donde el joven pu<strong>di</strong>era continuar<br />

su práctica del fútbol"). The Club appear<strong>ed</strong> to be the best choice among all the<br />

available solutions due to the atmosphere and the population of Cá<strong>di</strong>z ("de todas la<br />

posibilidades (…) fue la del Ca<strong>di</strong>z CF SAD la que major se adecuó (…) por el<br />

ambiente y calidez de la gente de esta ciudad"). The Club explains then in its<br />

statement that the Player's mother and her partner finally chose the Club as the city of<br />

243


Cá<strong>di</strong>z appear<strong>ed</strong> to be favourable to their job's search due to their <strong>ed</strong>ucation in<br />

gastronomy and the importance of tourism in Cá<strong>di</strong>z ("para el tipo de qualificación<br />

laboral de la madre y su actual compañero (gastronomía), la ciudad de Ca<strong>di</strong>z, por ser<br />

une ciudad turistica, se presentaba como favorable para la obtencion de un empleo").<br />

2.12 On 27 July 2005, the management of FIFA inform<strong>ed</strong> the two associations involv<strong>ed</strong><br />

that the ITC could not be issu<strong>ed</strong> as the con<strong>di</strong>tions of Art. 12 of the Regulations for the<br />

Status and Transfer of Players (2001 Version) and of Art. 19 of the Regulations for the<br />

Status and Transfer of Players (2005 Version) had not been met.<br />

2.13 On 1 August 2005, the Club sent a copy of a residency authorization and a work<br />

permit in favour of the Player's mother and request<strong>ed</strong> a formal decision from FIFA.<br />

2.14 On 4 August 2005, the Club submitt<strong>ed</strong> to FIFA a new contract of employment dat<strong>ed</strong> 2<br />

August 2005 between the Player's mother and the restaurant. Accor<strong>di</strong>ng to this<br />

contract, the Player's mother could start working on the same day. No salary was fix<strong>ed</strong><br />

in the contract.<br />

2.15 A few days later, the Club submitt<strong>ed</strong> to FIFA an ad<strong>di</strong>tional document issu<strong>ed</strong> by the<br />

Police of Cá<strong>di</strong>z, dat<strong>ed</strong> 5 August 2005, which confirm<strong>ed</strong> that the Player's mother, the<br />

Player, his brother as well as his mother's partner liv<strong>ed</strong> together in an apartment in<br />

Cá<strong>di</strong>z.<br />

* * *<br />

2.16 Bas<strong>ed</strong> on the documents hand<strong>ed</strong> over to FIFA, the Single Judge of the FIFA Players'<br />

Status Committee issu<strong>ed</strong> his decision on 26 August 2005, stating the following, in<br />

relevant parts:<br />

- "[…] The Single Judge took due notice of the age of the player, i.e. 17 years old. To<br />

this respect, the Single Judge highlight<strong>ed</strong> that, pursuant to Article 19 of these<br />

Regulations [i.e. The 2005 version of the Regulations for the Status and Transfer of<br />

Players], international transfers of players are only permitt<strong>ed</strong> when the player<br />

reaches the age of 18. However these Regulations provide for three exceptions. In<br />

virtue thereof, the Single Judge express<strong>ed</strong> that obviously the exceptions stipulat<strong>ed</strong> in<br />

Art. 19 par.2 letter b) and letter c) of the Regulations do not apply to this case.<br />

However the Single Judge consider<strong>ed</strong> necessary to check a possible authorization for<br />

the player to be transferr<strong>ed</strong> accor<strong>di</strong>ng to Art. 19 par.2 letter a) of the Regulations.<br />

- By virtue of the above, the Single Judge start<strong>ed</strong> by examining the content of the<br />

employment contract formaliz<strong>ed</strong> between the Cá<strong>di</strong>z C.F., S.A.D. club and the Player<br />

Acuña […].To this respect, the Single Judge stress<strong>ed</strong> in particular that the<br />

documentation submitt<strong>ed</strong> was not proof that the player would work in Spain in any<br />

other activity than football. In effect, there was no mention anywhere of the player's<br />

intention to continue his school or academic <strong>ed</strong>ucation.<br />

- […] The contract [between the Player's mother and the restaurant] stipulat<strong>ed</strong> that it<br />

would take force on the date the player's mother obtain<strong>ed</strong> her residence authorization<br />

and her work permit. Besides the contract <strong>di</strong>d not provide for salary. […]<br />

- Referring to Art. 19 para. 2 letter a) of the Regulations, the Single Judge emphasis<strong>ed</strong> that a<br />

valid reason to allow for an exception to the principle laid down in Article 19 para. 2 letter a)<br />

was that the parents of the player chang<strong>ed</strong> their domicile to the country where the new club<br />

[was locat<strong>ed</strong>] for reasons not link<strong>ed</strong> to football and the player had limit<strong>ed</strong> to follow her for<br />

244


those reasons which are not link<strong>ed</strong> to football. In this state of things, the Single Judge<br />

conclud<strong>ed</strong> that the situation is just the opposite, i.e., the mother would have follow<strong>ed</strong> the<br />

player after the Spanish club had express<strong>ed</strong> their special interest in the player.<br />

- The Single Judge highlight<strong>ed</strong> that the protection of minors is one of the fundamental<br />

principles of the Regulations and, thus, watching its observance is essential to protect<br />

his best interest in so far as he is a "minor". Only by applying the appropriate<br />

provisions consequently and systematically will positive effects continue to be<br />

generat<strong>ed</strong>, thus avoi<strong>di</strong>ng an affection of the rights of minors. As a consequence of the<br />

arguments put forward, the Single Judge conclud<strong>ed</strong> that a strict application of Art. 19<br />

para 2 letter a) of the Regulations was the most pertinent in order to avoid possible<br />

attempts of elusions.<br />

- Bas<strong>ed</strong> on the afore-said, the Single Judge decid<strong>ed</strong> (having appli<strong>ed</strong> the above<br />

mention<strong>ed</strong> Regulations strictly) to refuse the request of the Royal Spanish Football<br />

F<strong>ed</strong>eration of registering the player Carlos Javier Acuña with their affiliate club,<br />

Cá<strong>di</strong>z C.F., S.A.D.<br />

2.17 For the above-mention<strong>ed</strong> reasons, the Single Judge of the FIFA Players' Status<br />

Committee decid<strong>ed</strong> the following:<br />

"1. Refuse the request of the Royal Spanish Football Association.<br />

2. Pursuant to the provisions of Art. 60 section 1 of the FIFA Statutes, this<br />

decision can be appeal<strong>ed</strong> against before the Court of Arbitration for Sport<br />

(CAS). The appeal must be fil<strong>ed</strong> within 10 days further to the receipt of the<br />

notification of the decision, pursuant to point 2 of the proc<strong>ed</strong>ural rules<br />

publish<strong>ed</strong> by the CAS, a copy of which is herein enclos<strong>ed</strong>. […]."<br />

2.18 The decision issu<strong>ed</strong> by the Single Judge of the FIFA Players' Status Committee (the<br />

"Decision") was notifi<strong>ed</strong> on 31 August 2005 to the Club and on 1 September 2005 to<br />

the Player.<br />

3. Procee<strong>di</strong>ngs before the Court of Arbitration for Sport<br />

3.1 On 8 September 2005, the Club fil<strong>ed</strong> a statement of appeal with the CAS. It<br />

challeng<strong>ed</strong> the Decision, submitting the following request for relief:<br />

FIRST- To previously consider the request of provisional granting of the<br />

International Transfer Certificate of the player Mr. Carlos Javier Acuna Guerrero,<br />

in order for the object of this appeal to take the appropriate effects, which is the<br />

issuing of the International Transfer Certificate of the said player, consequently being<br />

able to register him as a player of the appellant party for this championship, and<br />

given that the provisional granting of our request does not affect third parties in<br />

<strong>di</strong>sagreement, we request that our request be grant<strong>ed</strong> as a provisional measure,<br />

bearing in mind that such granting will guarantee the effectiveness of the future<br />

decision which this Court shall adopt and to protect the rights to which Mr. Acuna<br />

Caballero is entitl<strong>ed</strong> to as a person and as a worker in the regulations invok<strong>ed</strong> in this<br />

appeal and to avoid the preju<strong>di</strong>ce which is being caus<strong>ed</strong> to him at this moment, which<br />

would be <strong>di</strong>fficult to rectify if our request was not accept<strong>ed</strong>.<br />

SECOND.- That not having taken into account the specific circumstances of this case,<br />

which have been put forward herein, it is not appropriate to apply the abovemention<strong>ed</strong><br />

Article 19 of the Regulations for the Status and Transfer of Players in<br />

245


force, because its application would entail a clear contravention of the equality and<br />

non-<strong>di</strong>scrimination principle because of sex, nationality, race and because it implies<br />

likewise an infringement of the in<strong>di</strong>vidual right of the player in so far as he is selfemploy<strong>ed</strong>,<br />

as he is a professional sportsman, and the said regulation violates his<br />

right to develop his professional activity.<br />

THIRD.- That the refusal decision of the Paraguayan Football Association to grant<br />

the International Transfer Certificate contravenes the regulations in force at the time<br />

when the request was made, for as mention<strong>ed</strong> earlier, there was no risk of exploitation<br />

for the minor, as requir<strong>ed</strong> by the afore-mention<strong>ed</strong> Circular letter number 801 of the<br />

FIFA. This error is also incurr<strong>ed</strong> in by the Players' Status Committee and the Single<br />

Judge of the FIFA on the decision which is the object of this appeal. Thus it is<br />

appropriate for the said Court to declare null and void the decision appeal<strong>ed</strong> against,<br />

as the Rules for the Transfer of Player of July 2005 are unduly appli<strong>ed</strong>, when their<br />

decision should have been govern<strong>ed</strong> by the Rules of 2001 and Circular letter<br />

number 801 which amends it. By applying these Rules and the Circular letter we<br />

request the Court to grant the International Transfer Certificate of the player to<br />

enable my client to register him in the Royal Spanish Football F<strong>ed</strong>eration. Likewise<br />

for the grounds explain<strong>ed</strong> above, we request the Court to decide that, although once<br />

their decision has been made and the <strong>di</strong>spute has been settl<strong>ed</strong> the registration period<br />

will have finish<strong>ed</strong>, the player Mr. Carlos Javier Acuna Caballero will be allow<strong>ed</strong> to be<br />

register<strong>ed</strong> in the Royal Spanish Football F<strong>ed</strong>eration as a member and player of the<br />

team my client owns, thus enabling Mr. Acuna Caballero to take part in the <strong>di</strong>fferent<br />

official competitions which CADIZ CF. will be playing in the next season.<br />

FOURTH.- That, subsi<strong>di</strong>arily, if the previous grounds for appeal are <strong>di</strong>smiss<strong>ed</strong> and<br />

after having prov<strong>ed</strong> the veracity of the work relation between the player's mother<br />

and the company, which exist<strong>ed</strong> prior to the work relation enter<strong>ed</strong> into between the<br />

player and the club, which is in force to this date, and having <strong>di</strong>stort<strong>ed</strong> the alleg<strong>ed</strong><br />

lack of financial content in the contract sign<strong>ed</strong> between the player's mother and the<br />

company, having consequently prov<strong>ed</strong> that the relation between the minor and my<br />

client is a consequence of the change of residence of the player's mother, due to<br />

employment reasons, the provisions of Art. 19 of the Regulations for the Status and<br />

Transfer of Players in its 2005 version are applicable and in force to this case. Thus,<br />

we request this Court of Arbitration to accor<strong>di</strong>ngly grant the International Transfer<br />

Certificate of Mr. Javier Acuna Caballero, in order to register him as a player of the<br />

CÁDIZ, C.F., S.A.D, in the Royal Spanish Football F<strong>ed</strong>eration, reiterating that,<br />

likewise, we request the Court to decide that, although once their decision has been<br />

made and the <strong>di</strong>spute has been settl<strong>ed</strong> the registration period may have finish<strong>ed</strong>, the<br />

player Mr. Carlos Javier Acuna Caballero will be allow<strong>ed</strong> to be register<strong>ed</strong> as a<br />

member and player of the CÁDIZ C.F., SAD team, thus enabling Mr. Acuna Caballero<br />

to take part in the <strong>di</strong>fferent official competitions which the said will be playing this<br />

season.<br />

3.2 On 8 September 2005, the Player fil<strong>ed</strong> a statement of appeal with the CAS. It<br />

challeng<strong>ed</strong> the Decision, submitting the following request for relief:<br />

1.- To render void and invalidate Article 19 of the Regulations for the Status and Transfer of<br />

Players in force, as this Article <strong>di</strong>rectly infringes the in<strong>di</strong>vidual rights of the player in so far as<br />

246


he is a worker, contravening the basic rules of fre<strong>ed</strong>om to work by limiting his ability to access<br />

the labour market.<br />

Likewise, the decision contravenes the free right to develop his personality and<br />

represents an infringement of the possibility of a normal development of his<br />

personality, a right which is clearly protect<strong>ed</strong> in the Swiss Civil Code, which must be<br />

observ<strong>ed</strong> by the FIFA as it is an organization govern<strong>ed</strong> by Swiss Law.<br />

2.- The invalidation of Article 19.2 of the Rules for the Status and Transfer of Players and,<br />

precisely, the invalidation of the geographical limit laid down for transfers inside the European<br />

Union or the European Economic Area, in order to allow only in those cases for players<br />

between 16 and 18 years old to be hir<strong>ed</strong>, as such limitation utterly <strong>di</strong>scriminates the rest of the<br />

players outside the said territories, which contravenes the fundamental principle of equality<br />

before the law.<br />

3.- Consequently, the reversal of the decision made by the Players' Status Committee, which is<br />

the object of this appeal, and for the Court to pass a ruling which admits that the player can<br />

register with the CÁDIZ C.F., S.A.D. in the Royal Spanish Football F<strong>ed</strong>eration, having<br />

previously been grant<strong>ed</strong> the International Transfer Certificate, as the player meets the legal<br />

employment requirements laid down by the national legislation of the origin and destination<br />

countries as well as the Swiss employment legislation.<br />

4.- To grant CÁDIZ C.F., S.A.D. an extension on the registration period of the player with the<br />

REFE and this club to enable the player to register in December this year and play in the<br />

2005/2006 season.<br />

3.3 The Club's and the Player's (hereinafter together referr<strong>ed</strong> as "the Appellants")<br />

submissions, in essence, may be summariz<strong>ed</strong> as follows:<br />

3.3.1 The Appellants first consider that if any Regulations for the Status and Transfer of<br />

Players were applicable to the case, it would be the version of 2001 (hereinafter "the<br />

Players' Regulations 2001").<br />

3.3.2 On the substance, the Appellants' main point is that the Player's mother had decid<strong>ed</strong> to<br />

move from Paraguay before knowing about the possibility for the Player to play<br />

abroad. She had appli<strong>ed</strong> for a job in Cá<strong>di</strong>z as one of her friends in San Roque, a small<br />

town not far from Cá<strong>di</strong>z, recommend<strong>ed</strong> her to search for a job in that city. When an<br />

agent show<strong>ed</strong> interest in the Player, the Player's agent in Paraguay, the Player and the<br />

Player's mother ask<strong>ed</strong> specifically that they look for a club in the region of Cá<strong>di</strong>z.<br />

3.3.3 On page 13 of the English version of the Club's statement of Appeal, the Club<br />

mentions in particular: "Having already determin<strong>ed</strong> that his [i.e. the Player] work<br />

destination would be Spain and in possession of Carlos Javier's father authorisation,<br />

who does not live with them (see Annex 8), the search of a new club where the young<br />

player could continue playing football in con<strong>di</strong>tions favourable to his training and<br />

<strong>ed</strong>ucation start<strong>ed</strong>. From all the possibilities, the offer made by CÁDIS C.F. S.A.D. was<br />

the most suit<strong>ed</strong> to his parents' wishes, due to the warmth and atmosphere of Ga<strong>di</strong>tan<br />

people.<br />

Moreover, the tourist city of Cá<strong>di</strong>z was favourable for his mother and his current partner to<br />

find employment bearing in mind their qualifications (gastronomy), which was the main<br />

reason why the family mov<strong>ed</strong> to Spain. "<br />

3.3.4 Bas<strong>ed</strong> on the foregoing, the Appellants confirm<strong>ed</strong> the version explain<strong>ed</strong> to FIFA and<br />

repeat<strong>ed</strong> that the Player had follow<strong>ed</strong> his mother and not the opposite.<br />

3.3.5 In ad<strong>di</strong>tion, the Appellants stress<strong>ed</strong> that the Player's personal situation in Asuncion<br />

247


was very <strong>di</strong>fficult as - his parents being <strong>di</strong>vorc<strong>ed</strong> - he was far away from his mother<br />

living in Encarnación and, therefore, left alone in a small stu<strong>di</strong>o apartment at his<br />

agent's house. The move to Spain had been very positive for the Player and his family.<br />

Accor<strong>di</strong>ng to the Appellants, the FIFA decision lead to the paradoxical result that with<br />

the objective of protecting young players, FIFA was about to destroy a family and the<br />

career of the Player.<br />

3.3.6 Furthermore, the Appellants contest<strong>ed</strong> at length the vali<strong>di</strong>ty of the FIFA regulations<br />

considering them as contrary to Spanish, Swiss and international employment and<br />

human rights legislations.<br />

3.4 On 24 November 2005, FIFA submitt<strong>ed</strong> the following answer to CAS:<br />

"1.- To reject the appellants' request for Spanish as language of the present<br />

procee<strong>di</strong>ngs in front of CAS.<br />

2.- To reject the appellants' request for stay of execution of the challeng<strong>ed</strong> decision<br />

and for provisional registration of the player..<br />

3.- To reject the appellants' appeal against the decision pass<strong>ed</strong> by the Single Judge of<br />

the Players' Status Committee on 26 August 2005, and to confirm the challeng<strong>ed</strong><br />

decision.<br />

4.- To order the appellants to bear all the costs of the present proc<strong>ed</strong>ure, as well as all<br />

legal costs by the Respondent FIFA in the present proc<strong>ed</strong>ure."<br />

3.5 FIFA's submission, in essence, may be summaris<strong>ed</strong> as follows:<br />

3.5.1 The facts submitt<strong>ed</strong> to the Single Judge prove clearly that the move of the Player's<br />

family to Spain was link<strong>ed</strong> to football. Therefore the exception provid<strong>ed</strong> under article<br />

19.2 a) of the version 2005 of the Regulations (hereinafter the "Players' Regulations<br />

2005"), which FIFA considers as applicable as the case has been brought before FIFA<br />

on 12 July 2005, is not applicable to the present case.<br />

3.6 A hearing was held on 17 December 2005 in Lausanne.<br />

The Player attend<strong>ed</strong> and was represent<strong>ed</strong> by Mr Francisco Javier Garcia Marechal,<br />

attorney-at-law.<br />

The Club was represent<strong>ed</strong> by its attorneys-at-law, Mr Juan de Dios Crespo Perez and<br />

Mr Martin Jose Garcia Sanchez.<br />

The Appellants were assist<strong>ed</strong> by Mrs Emilia Surico, who act<strong>ed</strong> as interpreter.<br />

FIFA was represent<strong>ed</strong> by Mr Vitus Derungs and Ms Melanie Velasco, internal<br />

lawyers.<br />

3.7 During the hearing, the Parties made full oral submissions, confirming their<br />

written submissions. Both parties confirm<strong>ed</strong> that they accept<strong>ed</strong> that the cases be<br />

join<strong>ed</strong>. FIFA confirm<strong>ed</strong> that although, in its opinion, the Players' Regulations 2005<br />

would be applicable there was in practice no <strong>di</strong>fference between the Players'<br />

Regulations 2001 and the Players' Regulations 2005 with regard to the rules on<br />

protection of minors, and that the jurisprudence develop<strong>ed</strong> under the Players'<br />

Regulations 2001 as well as the FIFA Circular Letters issu<strong>ed</strong> before 1 July 2005 on<br />

article 12 of the Players' Regulations 2005 were still applicable. In that context,<br />

invit<strong>ed</strong> to do so by the Chairman of the Panel, FIFA brought clarifications regar<strong>di</strong>ng<br />

its Circular Letter no. 995 on Art. 26 para. 2 of the Players' Regulations 2005, which is<br />

relat<strong>ed</strong> to the transitional measures.<br />

248


3.8 The Player was ask<strong>ed</strong> several questions by the Parties' representatives and the Panel.<br />

He confirm<strong>ed</strong> the version of the facts present<strong>ed</strong> in front of FIFA and add<strong>ed</strong> some<br />

further information. In particular, his personal situation in Asuncion was apparently<br />

not easy. He claim<strong>ed</strong> to have nobody who would really take care of him, Olimpia <strong>di</strong>d<br />

not provide for any support regar<strong>di</strong>ng <strong>ed</strong>ucation or other activities. His financial ne<strong>ed</strong>s<br />

were met through financial support from his agent or little jobs in Asuncion. He<br />

explain<strong>ed</strong> that between December 2004 and January 2005, his mother had told him<br />

that she want<strong>ed</strong> to move to Spain and that he was very affect<strong>ed</strong> by the news as he<br />

understood that it would be even more <strong>di</strong>fficult to keep in contact with her.<br />

3.9 The Player explain<strong>ed</strong> that when Mr Alvaro Torres contact<strong>ed</strong> him during the<br />

tournament in Colombia, he <strong>di</strong>rectly gave him his mother's telephone number in order<br />

for them to <strong>di</strong>scuss how he could move to a European club.<br />

3.10 The following persons were call<strong>ed</strong> to testify:<br />

• Mrs Blanca Beatriz Caballero Cáceres, the Player's mother<br />

• Manuel Perez, the employer of the Player's mother<br />

• Alvaro Torres, FIFA agent<br />

• Alberto Benito, the Club's manager<br />

• Carlos Guillen, Psychologist<br />

The testimony of each witness may be summaris<strong>ed</strong> as follows.<br />

3.11 Mrs Blanca Beatriz Caballero Cáceres, the Player's mother<br />

The Player's mother confirm<strong>ed</strong> the facts as stat<strong>ed</strong> by the Club before FIFA. She<br />

explain<strong>ed</strong> that at the end of 2004, she was living in Encarnación, Paraguay with her<br />

youngest son, who was around one and a half year old at that time. She was <strong>di</strong>vorc<strong>ed</strong><br />

and unemploy<strong>ed</strong> after 10 years spent as a cook in <strong>di</strong>fferent local colleges. She was<br />

separat<strong>ed</strong> from her older son, the Player, who was living on his own in Asuncion. She<br />

had some contact with him by telephone and they were able to see each other only two<br />

or three times per year. She told the Panel that she was looking for jobs in Cá<strong>di</strong>z after<br />

having <strong>di</strong>scuss<strong>ed</strong> it with one of her friends who was living in San Roque, close to<br />

Cá<strong>di</strong>z.<br />

The Player's mother claim<strong>ed</strong> that she had sent e-mails to various restaurants in Cá<strong>di</strong>z<br />

with the help of a friend in Encarnación who had a computer. A CV was attach<strong>ed</strong> to<br />

the email. She said that she receiv<strong>ed</strong> only one reply from a Mr Manuel Perez, the<br />

owner of the restaurant she is currently working for. Accor<strong>di</strong>ng to the Player's mother,<br />

Mr Perez sent an offer in the beginning of February.<br />

At the same time she got a phone call from Mr Alvaro Torres, a FIFA agent, who was<br />

interest<strong>ed</strong> in the Player. She provid<strong>ed</strong> him with the telephone number of the Player's<br />

agent in Asuncion, Mr Alfr<strong>ed</strong>o Mendoza. She claim<strong>ed</strong> to have ask<strong>ed</strong> Mr Mendoza to<br />

do the maximum in order to find a club close to Cá<strong>di</strong>z because she was about to get a<br />

job there.<br />

Accor<strong>di</strong>ng to the Player's mother, several days pass<strong>ed</strong> before the Player got offers<br />

from clubs. In the meantime she had receiv<strong>ed</strong> the offer from the restaurant. Prior to<br />

that, she had <strong>di</strong>scuss<strong>ed</strong> it verbally with the owner of the restaurant by telephone at<br />

which point he had in<strong>di</strong>cat<strong>ed</strong> to her the terms and con<strong>di</strong>tions of employment, inclu<strong>di</strong>ng<br />

the salary she would get.<br />

The Panel ask<strong>ed</strong> the Player's mother why she <strong>di</strong>d not choose San Roque, where her<br />

friend was living, instead of Cá<strong>di</strong>z. The Player's mother answer<strong>ed</strong> that her friend had<br />

told her that Cá<strong>di</strong>z was bigger and that it would thus be easier to find a job there.<br />

249


When the Panel ask<strong>ed</strong> her whether she intend<strong>ed</strong> to move to Spain if her son had not<br />

found a job there, the Player's mother repli<strong>ed</strong> that she would have mov<strong>ed</strong> alone,<br />

leaving her youngest son with her parents and in order to first settle there and then let<br />

her children come to join her afterwards.<br />

The Panel ask<strong>ed</strong> her if she was sure that she would be hir<strong>ed</strong> by the restaurant when she<br />

first left Cá<strong>di</strong>z with the Player. The Player's mother explain<strong>ed</strong> that at that moment she<br />

had call<strong>ed</strong> the restaurant in order to finalize the agreement.<br />

She also said that the Club <strong>di</strong>d not pay for her first flight ticket to Spain. The<br />

representatives of the Club pick<strong>ed</strong> them up at the airport and she went on her own to<br />

the restaurant where she was suppos<strong>ed</strong> to work.<br />

She confirm<strong>ed</strong> that her monthly salary was up to around EUR 1,500 for the good<br />

months. Between 50 and 100 Euros per month were d<strong>ed</strong>uct<strong>ed</strong> from it in order to<br />

reimburse a down payment made by her employer in order to finance the other flights<br />

to be made between Paraguay and Spain in order to finalize the permit proc<strong>ed</strong>ure.<br />

The Player's mother insist<strong>ed</strong> on the fact that her son's dream was to play football in<br />

Europe, notably in Germany, and that she was very surpris<strong>ed</strong> and mov<strong>ed</strong> to see that<br />

her son accept<strong>ed</strong> to play for the Club in order to live with her.<br />

3.12 Mr Manuel Perez, manager of the restaurant:<br />

The Panel then heard Mr Manuel Perez, the manager of the restaurant where the<br />

Player's mother is working. Mr Manuel Perez confirm<strong>ed</strong> that the Player's mother has<br />

been working in his restaurant since August 2005 when she got her work permit.<br />

Accor<strong>di</strong>ng to the witness, the Player's mother had sent him in January 2005 a simple<br />

email, without attachment, in<strong>di</strong>cating that she was interest<strong>ed</strong> in working in his<br />

restaurant. He explain<strong>ed</strong> to the Panel that he then repli<strong>ed</strong> to her that there was a place<br />

as a cook for her from August 2005 which is the high season in Cá<strong>di</strong>z. The witness<br />

then said that the Player's mother repli<strong>ed</strong> to him confirming her interest in working in<br />

Cá<strong>di</strong>z and the witness claim<strong>ed</strong> that he then had had a telephone call with her during<br />

which he in<strong>di</strong>cat<strong>ed</strong> the terms and con<strong>di</strong>tions of employment of the Player's mother. Mr<br />

Perez and the Player's mother met in February and finalis<strong>ed</strong> the contract of<br />

employment at that moment. Accor<strong>di</strong>ng to the witness, it was plann<strong>ed</strong> that the Player's<br />

mother would start her job in August due to the time require to obtain the work permit.<br />

The witness told the Panel that he had no relationship with the Club.<br />

3.13 Mr Alvaro Torres, FIFA Agent<br />

The third witness confirm<strong>ed</strong> that he had had contacts with the Player during the<br />

tournament which took place in Colombia at the end of January. He maintain<strong>ed</strong> that he<br />

had had at that moment no specific contacts with Cá<strong>di</strong>z and was only interest<strong>ed</strong> in the<br />

Player with the purpose of contacting various clubs which might be ready to hire him.<br />

He claim<strong>ed</strong> that he had been instruct<strong>ed</strong> by the Player's agent and the Player's mother to<br />

find clubs in Spain. He explain<strong>ed</strong> that he had thus contact<strong>ed</strong> Sevilla, Betis, Malaga,<br />

Real Madrid and Cá<strong>di</strong>z. The witness stat<strong>ed</strong> that Real Madrid had made a very good<br />

offer but that the Player chose Cá<strong>di</strong>z because her mother was working there.<br />

When FIFA ask<strong>ed</strong> him during the hearing why he sign<strong>ed</strong> a representation contract<br />

with the Player knowing that he was less than 18 years old, Mr Torres answer<strong>ed</strong> that<br />

he was interest<strong>ed</strong> in representing him also in South America and that it was only later<br />

that Spain had been mention<strong>ed</strong> as a possible place of transfer.<br />

3.14 Mr Alberto Benito, the Club's Manager:<br />

Mr Alberto Benito, the fourth witness, confirm<strong>ed</strong> the version of the Player and of his<br />

250


mother. He claim<strong>ed</strong> that there were other offers from other clubs and that the Player<br />

chose the Club because his mother was working there. He maintain<strong>ed</strong> that he had had<br />

the first contact with the Player's agent between the end of January and the beginning<br />

of February. Mr Benito welcom<strong>ed</strong> the Player and the Player's mother at the airport and<br />

the Club made all necessary arrangements during their stay in Cá<strong>di</strong>z.<br />

Mr Benito confirm<strong>ed</strong> that the Club was provi<strong>di</strong>ng support to the Player for his<br />

<strong>ed</strong>ucation. Apparently the Player was suffering a lot due to the situation and had had<br />

to follow a treatment with a psychologist. The witness explain<strong>ed</strong> that the level of the<br />

player was good enough for playing imme<strong>di</strong>ately in the Spanish League and even for<br />

playing with the Paraguayan national team at the next World Cup.<br />

When FIFA ask<strong>ed</strong> him if he knew the age of the Player and if he was aware of the<br />

rules on the transfer of young players, Mr Benito stat<strong>ed</strong> that he knew that the Player<br />

was under 18 but maintain<strong>ed</strong> that he had been told right from the beginning that the<br />

Player's mother was moving to Spain.<br />

FIFA then ask<strong>ed</strong> about the statements on the Club's website regar<strong>di</strong>ng the<br />

circumstances of the Player's transfer, in particular regar<strong>di</strong>ng the fact that the Club had<br />

apparently follow<strong>ed</strong> the Player for a long time. Mr Benito maintain<strong>ed</strong> that friends of<br />

his had notic<strong>ed</strong> the Player and not the Club's representatives. Mr Benito repeat<strong>ed</strong> that<br />

he consider<strong>ed</strong> that the Club had respect<strong>ed</strong> the FIFA rules as they had been told from<br />

the beginning that the Player's mother had work in Cá<strong>di</strong>z.<br />

3.15 Mr Carlos Guillen, Psychologist:<br />

The last witness, Mr Carlos Guillen, was then heard on the personal situation of the<br />

Player. In brief, the psychologist confirm<strong>ed</strong> that the Player was suffering a lot from the<br />

situation. He was depress<strong>ed</strong>, had lost confidence and was easily irritat<strong>ed</strong>. No<br />

me<strong>di</strong>cation had been decid<strong>ed</strong> at the moment as, accor<strong>di</strong>ng to the psychologist, the best<br />

treatment for the Player is to be allow<strong>ed</strong> to play again. When ask<strong>ed</strong> by the Panel, the<br />

witness confirm<strong>ed</strong> that the situation of the Player could be compar<strong>ed</strong> to that of a player<br />

who suffers from a bad injury and is thus prevent<strong>ed</strong> to play for a long period.<br />

3.16 Several documents have been brought by the Appellant before FIFA and before CAS.<br />

Some of them appear to be contra<strong>di</strong>ctory and others have been fil<strong>ed</strong> by the Appellants<br />

in reaction to FIFA's preliminary statements. FIFA express<strong>ed</strong> doubts on the<br />

truthfulness of some documents or statements. In that context, the Panel consider<strong>ed</strong>,<br />

with caution, the documentation provid<strong>ed</strong>. In particular, the Panel only consider<strong>ed</strong> a<br />

document to be cre<strong>di</strong>ble when it had been specifically approv<strong>ed</strong> by all the parties or<br />

when other hard evidence corroborat<strong>ed</strong> the information contain<strong>ed</strong> in the document, in<br />

particular its date, which, in this particular case, is important for the decision. In<br />

ad<strong>di</strong>tion, no copies of any of the emails alleg<strong>ed</strong> by the witnesses and by the Appellants<br />

have been produc<strong>ed</strong> either to FIFA or to CAS. Neither have any copies of any alleg<strong>ed</strong><br />

offers by any other clubs been produc<strong>ed</strong>. With regard to the date of the signature of the<br />

employment contract by the Player's mother, the oldest official document - bearing the<br />

stamp of the Spanish authorities fully proving the date - has a later date than the date<br />

of the signature of the agreement between the Player and the Club.<br />

3.17 Bas<strong>ed</strong> on the foregoing, the offer dat<strong>ed</strong> 25 January 2005 will in particular not be taken<br />

into consideration, as the Panel deems that the Appellants <strong>di</strong>d not prove that it had<br />

ever been sent and receiv<strong>ed</strong> and, even less, that it was truly receiv<strong>ed</strong> at the end of<br />

January.<br />

251


II. IN LAW<br />

4. CAS Juris<strong>di</strong>ction<br />

4.1 The juris<strong>di</strong>ction of CAS, which is not <strong>di</strong>sput<strong>ed</strong>, derives from art. 59 ff. of the FIFA<br />

Statutes 2004 and art. R47 of the Code of Sport-relat<strong>ed</strong> arbitration (hereinafter the<br />

"Code"). It is further confirm<strong>ed</strong> by the order of proc<strong>ed</strong>ure duly sign<strong>ed</strong> by the Parties.<br />

4.2 Consequently, CAS has juris<strong>di</strong>ction to decide the present <strong>di</strong>spute.<br />

4.3 Under Art. R57 of the Code, the Panel has the full power to review the facts and the<br />

law. The Panel <strong>di</strong>d not therefore examine only the formal aspects of the appeal<strong>ed</strong><br />

decision but held a trial de novo, evaluating all facts, inclu<strong>di</strong>ng new facts, which had<br />

not been mention<strong>ed</strong> by the Parties before the Single Judge of the FIFA Players' Status<br />

Committee, and all legal issues involv<strong>ed</strong> in the <strong>di</strong>spute.<br />

5. Applicable law<br />

5.1 Art. R58 of the Code provides the following:<br />

The Panel shall decide the <strong>di</strong>spute accor<strong>di</strong>ng to the applicable regulations and the rules<br />

of law chosen by the Parties or, in the absence of such a choice, accor<strong>di</strong>ng to the<br />

law of the country in which the f<strong>ed</strong>eration, association or sports-relat<strong>ed</strong> body<br />

which has issu<strong>ed</strong> the challeng<strong>ed</strong> decision is domicil<strong>ed</strong> or accor<strong>di</strong>ng to the rules of<br />

law, the application of which the Panel deems appropriate. In the latter case, the<br />

Panel shall give reasons for its decision.<br />

5.2 Art. 59 par. 2 of the FIFA Statutes further provides for the application of the various<br />

regulations of FIFA or, if applicable, of the Conf<strong>ed</strong>erations, Members, Leagues and<br />

clubs, and, ad<strong>di</strong>tionally, Swiss law.<br />

5.3 In the present matter, the Parties have agre<strong>ed</strong> during the hearing on the application of<br />

the rules and regulations of FIFA, primarily, and Swiss law, subsi<strong>di</strong>arily. Therefore,<br />

the Panel confirms that the rules and regulations of FIFA shall apply primarily and<br />

Swiss law shall apply subsi<strong>di</strong>arily.<br />

6. Admissibility<br />

6.1 The appeals were fil<strong>ed</strong> within the deadline provid<strong>ed</strong> by art. 60 of the FIFA Statutes<br />

and in<strong>di</strong>cat<strong>ed</strong> in the Decision, i.e. within 10 days after notification of such decision.<br />

6.2 It follows that the appeals are admissible, which is also un<strong>di</strong>sput<strong>ed</strong>.<br />

7. Main Issues<br />

7.1 Applicable Regulations<br />

The events in question occurr<strong>ed</strong> between December 2004 and August 2005. The<br />

Player's contract at stake has been sign<strong>ed</strong> on 17 February 2005 and the case has been<br />

brought to FIFA on 12 July 2005. Accor<strong>di</strong>ng to article 26 of the Players' Regulations<br />

2005 and the Circular Letter no. 995 of the FIFA dat<strong>ed</strong> 23 September 2005, the<br />

Players' Regulations 2005 are applicable. The Panel notes, however, that FIFA itself<br />

confirm<strong>ed</strong> that the jurisprudence and the FIFA Circular Letters, namely the Circular<br />

Letter no. 801, bas<strong>ed</strong> on the Players' Regulations 2001 remain<strong>ed</strong> applicable as far as<br />

Art. 19 of the Players' Regulations 2005 is concern<strong>ed</strong>. The Panel notes, and FIFA<br />

confirm<strong>ed</strong> it, that this article does not substantially <strong>di</strong>ffer from article 12 of the<br />

Players' Regulations 2001 which dealt with the same subject. The Panel will therefore<br />

apply article 19 of the Players' Regulations 2005 on the basis of such jurisprudence<br />

and of the relat<strong>ed</strong> Circular Letters of FIFA.<br />

7.2 The vali<strong>di</strong>ty of the FIFA rules on the protection of minors<br />

252


7.2.1 The Appellants argu<strong>ed</strong> that the FIFA rules regar<strong>di</strong>ng the protection of minors are void,<br />

as they are private rules of an association in conflict with mandatory provisions of<br />

public policy, which cannot be limit<strong>ed</strong> by private parties. For this purpose, the<br />

Appellants invoke the applicability of several provisions of public international law, of<br />

Swiss law and of Spanish law. FIFA obviously objects to such construction.<br />

7.2.2 The Panel, having examin<strong>ed</strong> carefully the contest<strong>ed</strong> FIFA rules limiting the<br />

international transfer of players who are less than 18 years old, has come to the<br />

conclusion that those FIFA rules do not violate any mandatory principle of public<br />

policy ("ordre public") under Swiss law or any other national or international law,<br />

insofar as:<br />

i) they pursue a legitimate objective, namely the protection of young players from<br />

international transfers which could <strong>di</strong>srupt their lives, particularly if, as often happens<br />

the football career eventually fails or, anyways, is not as successful as expect<strong>ed</strong>;<br />

ii) they are proportionate to the objective sought, as they provide for some reasonable<br />

exceptions.<br />

7.2.3 Accor<strong>di</strong>ngly, the Panel considers that the FIFA rules on the protection of minors are<br />

valid.<br />

7.3 The main issues to be resolv<strong>ed</strong> by the Panel are:<br />

- Was the move of the mother relat<strong>ed</strong> to the transfer of her son to Cá<strong>di</strong>z?<br />

- Is the exception of article 19 paragraph 2 letter a) applicable?<br />

7.3.1 Was the move of the mother relat<strong>ed</strong> to the transfer of her son to Ca<strong>di</strong>z? After having<br />

closely review<strong>ed</strong> all the documents at hand and after having carefully listen<strong>ed</strong> to the<br />

witnesses, the Panel came to the conclusion that the Player's decision to move to Spain<br />

was made first and that the Player's mother decision to move to Spain was thus<br />

<strong>di</strong>rectly link<strong>ed</strong> to the contract sign<strong>ed</strong> between the Player and the Club.<br />

7.3.2 The Panel stresses that the witness statements were inconsistent with each other on<br />

several points and were inconsistent with previous documents or written statements<br />

fil<strong>ed</strong> before FIFA. The Panel is of the opinion that the Appellants' version of the facts,<br />

as develop<strong>ed</strong> by the Club and the Player before FIFA and CAS, has been evolving on<br />

the basis of the requests for evidence made by FIFA during its own proc<strong>ed</strong>ure.<br />

7.3.3 The circumstances of the Player's mother's job search are not clear and the Appellants'<br />

version is not convincing. In that context, the Panel not<strong>ed</strong> contra<strong>di</strong>ctions on the very<br />

details provid<strong>ed</strong> by the Player's mother and the manager of the restaurant, with regard<br />

to the employment application. In one version, the mother's CV was attach<strong>ed</strong> to her email<br />

to the potential employer while in another one, it was not. By trying to strengthen<br />

their version of the story, the Appellants also brought about inconsistencies. Before<br />

the Panel, the mother contend<strong>ed</strong> that it was important to her to work in Cá<strong>di</strong>z, many<br />

cities in Spain meeting the alleg<strong>ed</strong> expectations of the Player and the Player's mother,<br />

such as a good football club and tourism infrastructure. She explain<strong>ed</strong> that she had<br />

contacts with a friend in San Roque and that she had appli<strong>ed</strong> for positions in Cá<strong>di</strong>z<br />

before any contact had been made with the Club. Before FIFA the Appellants<br />

explain<strong>ed</strong> that the family had decid<strong>ed</strong> to move to Spain and that they were looking for<br />

the right place to live, bearing in mind the ne<strong>ed</strong> for the Player to find a good club.<br />

7.3.4 The Player's mother explain<strong>ed</strong> that she expressly ask<strong>ed</strong> the Player's agents to find a<br />

club in or close to Cá<strong>di</strong>z. The documents produc<strong>ed</strong> by the parties show that the<br />

Player's mother had not yet conclud<strong>ed</strong> any final employment agreement when the<br />

Player and the Club sign<strong>ed</strong> the contract. The Panel does not understand, therefore,<br />

why the Player, as he alleges, would have <strong>di</strong>sregard<strong>ed</strong> offers from other clubs while it<br />

was not sure for the mother that she would get a job in Cá<strong>di</strong>z.<br />

253


7.3.5 The Panel is in fact of the opinion that the Player's mother could have work<strong>ed</strong><br />

anywhere in Spain and that the Player <strong>di</strong>d not ne<strong>ed</strong> to refuse other offers.<br />

7.3.6 By insisting on Cá<strong>di</strong>z, as the only suitable place, the Appellants confirm<strong>ed</strong> the Panel's<br />

opinion that the Player first found a club and that the Player's mother then start<strong>ed</strong> to<br />

look for a job when she was in Cá<strong>di</strong>z, accompanying her son. The statement of the<br />

Club in its written submission appears to confirm that it was the Club's offer made to<br />

the Player that determin<strong>ed</strong> the place where his mother would search for a job in Spain:<br />

"From all the possibilities, the offer made by CÁDIS C.F. S.A.D. was the most suit<strong>ed</strong><br />

to his parents' wishes, due to the warmth and atmosphere ofGa<strong>di</strong>tan people.<br />

Moreover, the tourist city of Cá<strong>di</strong>z was favourable for his mother and his current<br />

partner to find employment bearing in mind their qualifications (gastronomy), which<br />

was the main reason why the family mov<strong>ed</strong> to Spain."<br />

7.3.7 Bas<strong>ed</strong> on the foregoing, taking into account the various <strong>di</strong>screpancies between the<br />

statements of the witnesses as well as the lack of document<strong>ed</strong> evidence as to the exact<br />

chronology of the steps taken by the Player's mother, the Panel considers that the<br />

Appellants fail<strong>ed</strong> to prove that the Player's mother was specifically looking for a job in<br />

Cá<strong>di</strong>z before her son was contact<strong>ed</strong> by the Club.<br />

7.3.8 Is the exception of Art. 19 para. 2 letter a) Players' Regulations 2005 applicable? On<br />

the basis of the clear wor<strong>di</strong>ng of both Art. 12 para. 1 letter (a) of the Players'<br />

Regulations 2001 and Art. 19 para. 2 letter a of the Players' Regulation 2005, the Panel<br />

is of the view that the Appellants cannot benefit from the exception, given that the<br />

Panel has conclud<strong>ed</strong> that the Player's family has mov<strong>ed</strong> to Spain for reasons link<strong>ed</strong> to<br />

football.<br />

7.3.9 Accor<strong>di</strong>ng to its Circular Letter no. 801, dat<strong>ed</strong> 28 March 2002, FIFA insists on the<br />

strict application of the rules on the protection of minors.<br />

7.3.10 The Appellants claim that the strict application of the rule would lead to serious<br />

consequences for the Player and that the purpose of the protection of the minors would<br />

thus not be reach<strong>ed</strong>. The Panel stresses, first, that the task of the CAS is not to revise<br />

the content of the applicable rules but only to apply them. Second, it must be ascrib<strong>ed</strong><br />

to the Appellants, especially the Club, the responsibility for not having taken into<br />

consideration the clear rules, however strict, set by FIFA with regard to the protection<br />

of minors, which rules were also appli<strong>ed</strong> by the Paraguayan Football Association by<br />

denying the issuance of the ITC. It seems to the Panel that the Club was too light in<br />

organising the Player's move to Spain without applying in advance for the exception<br />

provid<strong>ed</strong> by both Players' Regulations 2001 and 2005. Should there be any adverse<br />

consequences on the Player deriving from the refusal to allow the imme<strong>di</strong>ate<br />

registration of the Player for the Club, it is the attitude of the Appellants and not the<br />

content and the implementation of the rule that should be blam<strong>ed</strong>. In any event, it is<br />

doubtful that the Player will have to face such adverse serious consequences for long;<br />

he will be prevent<strong>ed</strong> to play for the Club for only half a season, as he will turn 18 in<br />

less than six months from now, in June 2006.<br />

7.3.11 Therefore, bas<strong>ed</strong> on the facts present<strong>ed</strong> by the parties, the Panel considers that the<br />

Single Judge of FIFA correctly appli<strong>ed</strong> the FIFA rules and concurs with him that there<br />

are no valid reasons to grant any exception to the Player and to the Club. It follows<br />

that the appeal shall be <strong>di</strong>smiss<strong>ed</strong>.<br />

8. Costs<br />

8.1 Art. R64.4 of the Code provides:<br />

At the end of the procee<strong>di</strong>ngs, the Court Office shall determine the final amount of<br />

the cost of arbitration, which shall include the CAS Court Office fee, the<br />

254


administrative costs of the CAS calculat<strong>ed</strong> in accordance with the CAS scale, the<br />

costs and fees of the arbitrators calculat<strong>ed</strong> in accordance with the CAS fee scale, a<br />

contribution towards the expenses of the CAS, and the costs of witnesses, experts<br />

and interpreters. The final account of the arbitration costs may either be includ<strong>ed</strong><br />

in the award or communicat<strong>ed</strong> separately to the Parties.<br />

8.2 Art. R64.4 of the Code provides:<br />

The arbitral award shall determine which Party shall bear the arbitration costs or in<br />

which proportion the Parties shall share them. As a general rule, the award shall grant<br />

the prevailing Party a contribution towards its legal fees and other expenses incurr<strong>ed</strong><br />

in connection with the procee<strong>di</strong>ngs and, in particular, the costs of witnesses and<br />

interpreters. When granting such contribution, the Panel shall take into account the<br />

outcome of the procee<strong>di</strong>ngs, as well as the conduct and the financial resources of the<br />

Parties.<br />

8.3 The outcome of this appeal is that FIFA prevails. Therefore, the costs of this<br />

arbitration should be borne by the other parties. However, in light of the circumstances<br />

of the present matter and taking into consideration, particularly, the Player's personal<br />

financial situation, the Panel determines that all the arbitration costs shall be borne by<br />

the Club.<br />

8.4 As FIFA was represent<strong>ed</strong> by its in house lawyers and thus <strong>di</strong>d not incur any actual cost<br />

for legal assistance, the Panel considers that FIFA shall not be grant<strong>ed</strong> any<br />

contribution toward such legal fees.<br />

ON THESE GROUNDS<br />

The Court of Arbitration for Sport rules:<br />

1. The Appeals fil<strong>ed</strong> by Cá<strong>di</strong>z C.F., S.A.D. and Carlos Javier Acuña Caballero are<br />

<strong>di</strong>smiss<strong>ed</strong>.<br />

2. The costs of the arbitration, to be determin<strong>ed</strong> and serv<strong>ed</strong> on the Parties by the CAS<br />

Court Office, shall be borne by Cá<strong>di</strong>z C.F., S.A.D.<br />

3. Each Party shall bear all of its own legal and other costs incurr<strong>ed</strong> in connection with<br />

this arbitration.<br />

Done in Lausanne, 30 December 2005<br />

THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT<br />

President of the Panel<br />

François Carrard<br />

Massimo Coccia José J. Pintó<br />

Arbitrator Arbitrator<br />

Nicolas Cottier<br />

Ad hoc Clerk<br />

255


CIRCOLARI<br />

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO NR. 555/O.P./2177/2005/CNIMS DEL<br />

25/08/2005<br />

25 AGOSTO 2005<br />

MINITERO DELL’INTERNO<br />

PREFETTI REPUBBLICA LORO SEDI<br />

COMMISSARIO DEL GOVERNO PROVINCIA DI TRENTO<br />

COMMISSARIO DEL GOVERNO PROVINCIA DI BOLZANO<br />

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D’AOSTA AOSTA<br />

QUESTORI REPUBBLICA LORO SEDI<br />

L’imminente avvio dei campionati nazionali <strong>di</strong> calcio pone l’esigenza <strong>di</strong> garantire la piena<br />

attuazione delle misure previste dalla recente normativa <strong>di</strong> settore.<br />

IMPIANTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 10.000 SPETTATORI<br />

In particolare per gli impianti sportivi destinati al gioco del calcio, con capienza superiore a<br />

10.000 spettatori, per i quali la normativa richi<strong>ed</strong>e interventi organizzativi e strutturali sin<br />

dall’avvio del campionato, si richiama l’attenzione dei prefetti e dei questori sull’esigenza <strong>di</strong><br />

esercitare le funzioni <strong>di</strong> controllo previste, sia attraverso i meccanismi <strong>di</strong> attiva partecipazione<br />

alla importante fase <strong>di</strong> pianificazione per il governo degli eventi calcistici, sia me<strong>di</strong>ante la<br />

verifica della rispondenza degli interventi alle previsioni normative. in ossequio al dettato<br />

normativo, per quanto concerne gli interventi strutturali <strong>di</strong> cui al decreto del ministro<br />

dell’interno 6 giugno 2005, i prefetti potranno conc<strong>ed</strong>ere proroghe non superiori a 6 mesi, per<br />

comprovate esigenze <strong>di</strong> completamento dei lavori desumibili anche dalla progettazione<br />

preliminare degli interventi. a tale riguardo si ravvisa anche l’opportunità <strong>di</strong> valutare la<br />

concessione <strong>di</strong> brevi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> proroga, al termine dei quali aggiornare la valutazione sullo<br />

stato dei lavori.<br />

Per quanto concerne invece gli interventi previsti nei decreti interministeriali del 6 giugno<br />

2005 in materia <strong>di</strong> biglietti e video sorveglianza, come noto <strong>di</strong>scendenti dal decreto legge<br />

24/2/2003 n. 28 convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 24/4/2003 n. 88 <strong>ed</strong> anch’essi<br />

applicabili ad impianti destinati al gioco del calcio con capienza superiore a 10.000 spettatori<br />

non vige, come noto, alcun regime <strong>di</strong> proroga. la norma prev<strong>ed</strong>e un sistema sanzionatorio che<br />

consente la gradualità delle misure che vanno dalla semplice sanzione pecuniaria sino alla<br />

revoca delle concessioni per l’utilizzo degli impianti sportivi che <strong>di</strong> conseguenza non<br />

potranno essere utilizzati per ospitare incontri <strong>di</strong> calcio organizzati dalla f<strong>ed</strong>erazione italiana<br />

gioco calcio (art.1 quinquies comma 4 d.l. 24/02/2003 n.28 convertito nella legge n.88/2003).<br />

in caso <strong>di</strong> inadempienze, pertanto, andranno applicate le sanzioni previste proc<strong>ed</strong>endo con la<br />

opportuna gradualità in relazione alle violazioni rilevate.<br />

IMPIANTI CON CAPIENZA INFERIORE AI 10.000 SPETTATORI<br />

Agli impianti sportivi con capienza inferiore a 10.000 spettatori, come noto, salvo espresse<br />

previsioni, non si applicano le <strong>di</strong>sposizioni del decreto del ministro dell’interno e dei decreti<br />

interministeriali del 6 giugno 2005. al riguardo, nei numerosi casi in cui è stata richiesta<br />

l’agibilità per una capienza inferiore a 10.000 spettatori, benchè la capacità dello sta<strong>di</strong>o sia<br />

superiore, si richiama l’attenzione dei prefetti sull’opportunità che, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> rilascio<br />

256


dell’agibilità dell’impianto, vengano imposte le seguenti prescrizioni:<br />

• chiusura, sino a nuova valutazione, dei settori non agibili;<br />

• numerazione dei posti a s<strong>ed</strong>ere, già prevista all’art.6 del decreto del ministro dell’interno 18<br />

marzo 1996;<br />

• <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> taglian<strong>di</strong> in numero superiore ai 10.000;<br />

• ogni altra misura ritenuta necessaria in<strong>di</strong>viduabile, per analogia, tra quelle previste dalla<br />

normativa <strong>di</strong> settore .<br />

IMPIEGO DELLE FORZE DI POLIZIA<br />

In relazione alle situazioni <strong>di</strong> criticità strutturali degli impianti, che in passato, sono state<br />

colmate anche con l’impiego delle forze <strong>di</strong> polizia, nel richiamare il contenuto della circolare<br />

555/op/1110/2005/cnims/calcio del 15 aprile u.s., si riba<strong>di</strong>sce ai sigg. questori che detto<br />

improprio impiego non potrà più essere consentito.<br />

Il Ministro<br />

(Pisanu)<br />

257


DECRETI MINISTERIALI<br />

D.M. MINISTERO INTERNO 6 GIUGNO 2005 (VIDEOSORVEGLIANZA, NUOVI<br />

BIGLIETTI STADIO E NORME SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI)<br />

Modalità per l’emissione, <strong>di</strong>stribuzione e ven<strong>di</strong>ta dei titoli <strong>di</strong> accesso agli impianti sportivi<br />

<strong>di</strong> capienza superiore alle <strong>di</strong>ecimila unità, in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive riguardanti<br />

il gioco del calcio<br />

IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />

<strong>di</strong> concerto con<br />

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI<br />

e<br />

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE<br />

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (*), recante «Disposizioni urgenti per<br />

contrastare i fenomeni <strong>di</strong> violenza in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive», convertito con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;<br />

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>ed</strong><br />

integrazioni, recante «Norme <strong>di</strong> sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti<br />

sportivi», <strong>ed</strong> in particolare gli articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati<br />

agli<br />

spettatori <strong>ed</strong> i settori in cui possono essere sud<strong>di</strong>visi;<br />

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori<br />

durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite <strong>di</strong> calcio, pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;<br />

Visto la risoluzione del Consiglio del 6 <strong>di</strong>cembre 2001, concernente un manuale <strong>di</strong><br />

raccomandazioni per la cooperazione tra Forze <strong>di</strong> polizia e misure per prevenire e combattere<br />

la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni in occasione delle partite <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione inter<strong>nazionale</strong> alle<br />

quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle<br />

Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;<br />

Viste le <strong>di</strong>sposizioni in<strong>di</strong>cate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA, recepito<br />

dalla F<strong>ed</strong>erazione italiana giuoco calcio;<br />

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella s<strong>ed</strong>uta del 4<br />

maggio 2005;<br />

Ritenuto <strong>di</strong> dover stabilire le modalità <strong>di</strong> attuazione dell’art. 1-quater, comma 1, del decretolegge<br />

24 febbraio 2003, n. 28,<br />

Ritenuto altresì necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela Legislazione<br />

Nazionale dell’or<strong>di</strong>ne pubblico in occasione <strong>di</strong> competizioni riguardanti il gioco del calcio,<br />

abbinare agli altri requisiti quello della nominatività dei titoli <strong>di</strong> accesso negli sta<strong>di</strong>, almeno<br />

fino a quando permarranno le attuali con<strong>di</strong>zioni dell’or<strong>di</strong>ne e della sicurezza pubblica in<br />

occasione <strong>di</strong> dette competizioni;<br />

Adotta il seguente decreto:<br />

Articolo 1 - Emissione, <strong>di</strong>stribuzione, ven<strong>di</strong>ta e cessione<br />

1. Le società organizzatrici <strong>di</strong> competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili<br />

della emissione, <strong>di</strong>stribuzione, ven<strong>di</strong>ta e cessione dei titoli <strong>di</strong> accesso agli impianti sportivi<br />

ove tali competizioni si <strong>di</strong>sputano.<br />

2. Le società organizzatrici <strong>di</strong> cui al comma 1 devono assicurare che:<br />

a) l’emissione, <strong>di</strong>stribuzione e ven<strong>di</strong>ta dei titoli <strong>di</strong> accesso sia conforme alla <strong>di</strong>sciplina del<br />

presente decreto;<br />

b) nei luoghi in cui sono <strong>di</strong>stribuiti o posti in ven<strong>di</strong>ta i titoli <strong>di</strong> accesso siano affisse apposite<br />

258


avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo <strong>leggi</strong>bile, il regolamento <strong>di</strong> utilizzo<br />

dell’impianto e gli altri avvisi <strong>di</strong> cui al successivo art. 4, comma 2;<br />

c) negli impianti sportivi siano chiaramente in<strong>di</strong>cati, con apposite segnalazioni <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata<br />

comprensibilità, l’ubicazione dei settori e dei posti, nonché i percorsi per acc<strong>ed</strong>ervi.<br />

Articolo 2 - Con<strong>di</strong>zioni e modalità per l’emissione e la <strong>di</strong>stribuzione<br />

1. Il numero dei titoli <strong>di</strong> accesso emessi e <strong>di</strong>stribuiti non può essere superiore alla capienza <strong>di</strong><br />

ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione provinciale o locale <strong>di</strong><br />

vigilanza sui locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo in base agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro<br />

dell’interno 18 marzo 1996, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>ed</strong> integrazioni.<br />

2. Fermi restando i limiti <strong>di</strong> capienza <strong>di</strong> cui al comma 1, in occasione <strong>di</strong> competizioni ad alto<br />

rischio o quando si prev<strong>ed</strong>e un notevole afflusso <strong>di</strong> tifosi, la capienza <strong>di</strong> ciascun settore e, <strong>di</strong><br />

conseguenza, il numero <strong>di</strong> taglian<strong>di</strong> <strong>di</strong> accesso emettibili per ciascuno <strong>di</strong> essi, sono sottoposti<br />

alle decisioni, rispettivamente, delle competenti autorità provinciali <strong>di</strong> pubblica sicurezza o<br />

dalle competenti leghe nazionali professionisti o <strong>di</strong>lettanti.<br />

3. L’emissione e la <strong>di</strong>stribuzione dei titoli <strong>di</strong> accesso sono soggette alle seguenti con<strong>di</strong>zioni e<br />

modalità:<br />

a) i titoli <strong>di</strong> accesso devono essere numerati e devono recare le generalità dell’utilizzatore,<br />

l’in<strong>di</strong>cazione del posto assegnato e le altre in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui all’art. 4;<br />

b) negli impianti sportivi con capienza superiore alle 10.000 persone i titoli <strong>di</strong> accesso<br />

destinati al pubblico saranno <strong>di</strong>stinti da quelli rilasciati a titolo <strong>di</strong> omaggio o <strong>di</strong> accre<strong>di</strong>to per il<br />

personale <strong>di</strong> servizio e per quello <strong>di</strong> supporto agli spettatori;<br />

c) al fine <strong>di</strong> agevolare le operazioni <strong>di</strong> accoglienza, in<strong>di</strong>rizzamento e controllo degli spettatori<br />

in fase <strong>di</strong> afflusso, i titoli <strong>di</strong> accesso destinati al pubblico dovranno essere <strong>di</strong> colore <strong>di</strong>verso<br />

per ciascun settore dello sta<strong>di</strong>o. Di colore <strong>di</strong>verso dovranno essere, in ogni caso, quelli<br />

destinati ai sostenitori della squadra ospite;<br />

d) fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e sicurezza<br />

pubblica, le variazioni <strong>di</strong> settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla<br />

società organizzatrice dell’evento, il quale apporterà le necessarie mo<strong>di</strong>ficazioni o<br />

integrazioni del titolo <strong>di</strong> accesso, anche me<strong>di</strong>ante timbratura appositamente vi<strong>di</strong>mata, nel<br />

rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale<br />

documentazione;<br />

e) i titoli <strong>di</strong> accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere <strong>di</strong> numero pari alla<br />

capienza del settore ospiti e saranno emessi e <strong>di</strong>stribuiti almeno cinque giorni prima della<br />

competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori<br />

delle due compagini che <strong>di</strong>sputano l’incontro.<br />

Articolo 3 Obblighi delle società organizzatrici dell’evento<br />

1. Le società organizzatrici devono dotarsi <strong>di</strong> moderni sistemi <strong>di</strong> emissione, <strong>di</strong>stribuzione e<br />

ven<strong>di</strong>ta dei titoli <strong>di</strong> accesso in grado <strong>di</strong>:<br />

a) emettere, per ciascun settore, un numero <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> accesso non superiore al numero <strong>di</strong><br />

posti a s<strong>ed</strong>ere realmente <strong>di</strong>sponibile in esso;<br />

b) registrare il numero <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> accesso emessi <strong>di</strong>visi per abbonamenti, giornalieri e<br />

«accre<strong>di</strong>ti»;<br />

c) rendere <strong>di</strong>sponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità <strong>di</strong> pubblica sicurezza;<br />

d) avere <strong>di</strong>sponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia<br />

(abbonamenti/giornalieri/accre<strong>di</strong>ti), dei titoli <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong>stribuiti e venduti o c<strong>ed</strong>uti a titolo<br />

gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità <strong>di</strong> pubblica sicurezza;<br />

e) associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del riven<strong>di</strong>tore o<br />

c<strong>ed</strong>ente;<br />

f) associare a ciascun biglietto venduto o c<strong>ed</strong>uto le generalità dell’acquirente o cessionario<br />

memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.<br />

259


Articolo 4 - Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo<br />

1. Ciascun titolo <strong>di</strong> accesso dovrà chiaramente in<strong>di</strong>care:<br />

a) la società organizzatrice responsabile della emissione e della <strong>di</strong>stribuzione;<br />

b) il nome e l’ubicazione dell’impianto sportivo a cui si autorizza l’ingresso;<br />

c) la competizione e la partita o le partite <strong>di</strong> calcio per cui è valido, ovvero il periodo <strong>di</strong><br />

vali<strong>di</strong>tà (stagione calcistica – singolo incontro);<br />

d) il numero progressivo <strong>di</strong> rilascio;<br />

e) la lettera o il numero del varco <strong>di</strong> accesso all’impianto sportivo attraverso il quale il titolare<br />

dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti;<br />

f) il settore <strong>ed</strong> il numero della fila e del posto a s<strong>ed</strong>ere che il possessore del titolo <strong>di</strong> accesso<br />

sarà tenuto ad occupare sugli spalti.<br />

2. Ciascun titolo <strong>di</strong> accesso dovrà inoltre riportare l’avviso che, con l’atto d’acquisto, il<br />

titolare si è impegnato a prendere visione <strong>ed</strong> a rispettare tutti i punti del regolamento <strong>di</strong><br />

utilizzo dell’impianto, affisso presso tutti i punti ven<strong>di</strong>ta. Dovrà essere comunque evidenziato:<br />

a) che l’utilizzazione del titolo <strong>di</strong> acquisto comporta l’accettazione delle norme del<br />

regolamento;<br />

b) che il rispetto <strong>di</strong> tali norme è con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>spensabile per l’accesso e la permanenza degli<br />

spettatori nell’impianto sportivo;<br />

c) che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a<br />

controlli <strong>di</strong> prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al<br />

seguito, finalizzati esclusivamente ad impe<strong>di</strong>re l’introduzione Legislazione Nazionale nello<br />

sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili <strong>di</strong> indurre o provocare atti <strong>di</strong><br />

violenza;<br />

d) che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce in<br />

materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali e del presente decreto, in<strong>di</strong>cando il responsabile del<br />

trattamento.<br />

3. Ciascun titolo <strong>di</strong> accesso dovrà riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un<br />

co<strong>di</strong>ce realizzato con caratteri riconoscibili otticamente <strong>ed</strong> un co<strong>di</strong>ce bi-<strong>di</strong>mensionale, o altro<br />

sistema <strong>leggi</strong>bile tramite lettori <strong>di</strong> prossimità, ove siano registrati, oltre alle informazioni <strong>di</strong><br />

cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate <strong>di</strong>gitalmente e cifrate, l’identità<br />

del titolare (nome, cognome, data e luogo <strong>di</strong> nascita, residenza), nonché gli estremi del<br />

ricevitore o c<strong>ed</strong>ente (denominazione, ragione sociale, s<strong>ed</strong>e legale); tali dati, relativi ai soli<br />

titoli <strong>di</strong> accesso effettivamente venduti o c<strong>ed</strong>uti, dovranno essere trasferibili automaticamente<br />

ad una banca dati accessibile al sistema <strong>di</strong> controllo degli accessi.<br />

4. I titoli <strong>di</strong> accesso recanti la <strong>di</strong>citura «V.I.P.», rilasciati in numero non superiore alla<br />

capienza del settore comunemente denominato «Tribuna V.I.P.» daranno accesso al solo<br />

settore «Tribuna V.I.P.» con ingresso da un unico varco riservato e <strong>di</strong>stinto. Ai titolari <strong>di</strong><br />

tessere speciali per l’ingresso allo sta<strong>di</strong>o emesse a vario titolo, all’inizio <strong>di</strong> ciascuna stagione,<br />

da enti competenti (CONI, F<strong>ed</strong>erazioni sportive) dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un<br />

biglietto o un accre<strong>di</strong>to che in<strong>di</strong>chi il posto da occupare, sempre nel rispetto della capienza<br />

dell’impianto e del settore. I possessori <strong>di</strong> tali titoli <strong>di</strong> accesso sono comunque soggetti allo<br />

stesso regolamento d’uso e d’esercizio dell’impianto destinato al resto degli spettatori.<br />

5. Al personale <strong>di</strong> servizio all’interno dell’impianto, in<strong>di</strong>cato nelle apposite liste, compilate<br />

dalla società organizzatrice almeno un giorno prima dell’evento, deve essere rilasciato uno<br />

specifico titolo <strong>di</strong> accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni svolte, le aree<br />

dell’impianto cui dà accesso e la vali<strong>di</strong>tà temporale. I titoli rilasciati per più gare dovranno<br />

contenere anche la fotografia del titolare.<br />

Articolo 5 - Divieto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei biglietti<br />

1. Dalle ore 19 del giorno prec<strong>ed</strong>ente lo svolgimento degli incontri è vietata la ven<strong>di</strong>ta o<br />

cessione dei titoli <strong>di</strong> accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno <strong>di</strong> svolgimento <strong>di</strong><br />

260


qualsiasi competizione calcistica è vietata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei biglietti nell’aera <strong>di</strong> servizio<br />

esterna dell’impianto sportivo.<br />

2. Le società organizzatrici, in relazione allo spazio <strong>di</strong>sponibile, dovranno posizionare<br />

all’esterno dell’intero perimetro dell’impianto sportivo una recinzione, anche temporanea,<br />

lungo la quale pre<strong>di</strong>sporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del<br />

pubblico, <strong>di</strong> regolare titolo <strong>di</strong> accesso allo sta<strong>di</strong>o, nonché per in<strong>di</strong>rizzare lo spettatore al varco<br />

<strong>di</strong> accesso al settore assegnato.<br />

3. Il possesso del titolo <strong>di</strong> ingresso valido, con l’in<strong>di</strong>cazione corretta dei dati personali,<br />

costituirà requisito in<strong>di</strong>spensabile per l’accesso degli spettatori all’area <strong>di</strong> servizio esterna,<br />

definita dal decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>ed</strong><br />

integrazioni, nonché per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli<br />

spettatori in<strong>di</strong>cato nel titolo stesso.<br />

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali<br />

1. Per lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 1 e, particolarmente, per quelle<br />

relative all’associazione a ciascun titolo <strong>di</strong> accesso delle generalità dell’acquirente o utente, le<br />

società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività, sono tenuti:<br />

a) ad in<strong>di</strong>viduare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono<br />

essere riportati in modo <strong>leggi</strong>bile sul titolo <strong>di</strong> accesso;<br />

b) ad osservare le <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali e <strong>di</strong> quelle<br />

ivi richiamate;<br />

c) ad assicurare l’imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong>sponibilità dei dati da parte dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria o <strong>di</strong><br />

pubblica sicurezza <strong>ed</strong> ufficiali <strong>di</strong> pubblica sicurezza o <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria espressamente<br />

designati.<br />

2. Per lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> cui all’art. 4, comma 3, i dati sono raccolti e trattati dalla<br />

società organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attività, i cui dati devono<br />

essere riportati in modo <strong>leggi</strong>bile, anche a <strong>di</strong>stanza, su appositi cartelli applicati in prossimità<br />

dei varchi controllati. I titolari <strong>ed</strong> i responsabili del trattamento sono tenuti all’osservanza<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 1, lettere b) e c). Essi sono altresì tenuti alla imme<strong>di</strong>ata<br />

comunicazione agli organi <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera c), delle mo<strong>di</strong>ficazioni o integrazioni<br />

previste dall’art. 2, comma 3, lettera d), del presente decreto.<br />

3. I soggetti <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a<br />

quelle espressamente previste dal presente decreto.<br />

4. Fatti salvi i trattamenti per finalità <strong>di</strong> pubblica sicurezza o giu<strong>di</strong>ziaria, per i dati acquisiti a<br />

norma dei commi 1 e 2, i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto sono<br />

cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell’evento calcistico cui si riferiscono.<br />

Articolo 7 - Disposizioni finali<br />

1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data <strong>di</strong> inizio della<br />

stagione calcistica 2005-2006.<br />

2. Dopo una fase <strong>di</strong> prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data del presente<br />

decreto l’Osservatorio <strong>nazionale</strong> sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte<br />

per l’eventuale revisione delle <strong>di</strong>sposizioni del presente decreto.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />

Roma, 6 giugno 2005<br />

Legislazione Nazionale<br />

261


Modalità per l’installazione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> videosorveglianza negli impianti sportivi <strong>di</strong><br />

capienza superiore alle <strong>di</strong>ecimila unità, in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive riguardanti il<br />

gioco del calcio<br />

IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />

<strong>di</strong> concerto con<br />

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI<br />

e<br />

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE<br />

Visto il testo unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno<br />

1931, n. 773, <strong>ed</strong> il relativo regolamento <strong>di</strong> esecuzione;<br />

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i<br />

fenomeni <strong>di</strong> violenza in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive”, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;<br />

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 recante “Norme <strong>di</strong> sicurezza<br />

per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<br />

integrazioni, <strong>ed</strong> in particolare l’art. 18, riguardante i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> controllo;<br />

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985(*) sulla violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli<br />

spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite <strong>di</strong> calcio, pubblicata<br />

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;<br />

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 <strong>di</strong>cembre 2001, concernente un manuale <strong>di</strong><br />

raccomandazioni per la cooperazione tra Forze <strong>di</strong> polizia e misure per prevenire e combattere<br />

la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni in occasione delle partite <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione inter<strong>nazionale</strong> alle<br />

quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle<br />

Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;<br />

Viste le <strong>di</strong>sposizioni in<strong>di</strong>cate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA, recepito<br />

dalla F<strong>ed</strong>erazione italiana giuoco calcio;<br />

Visto il provve<strong>di</strong>mento del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004,<br />

sulla videosorveglianza;<br />

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella s<strong>ed</strong>uta del 4<br />

maggio 2005;<br />

Ritenuto <strong>di</strong> dover stabilire le modalità <strong>di</strong> attuazione dell’art.1-quater, comma 3, del decretolegge<br />

24 febbraio 2003, n. 28, sopra in<strong>di</strong>cato,<br />

Adotta il seguente decreto:<br />

Articolo 1 - Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione, dotazione<br />

e caratteristiche<br />

1. Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una<br />

capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> ripresa e<br />

registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all’interno<br />

dell’impianto che nelle sue imme<strong>di</strong>ate vicinanze. Essi dovranno prev<strong>ed</strong>ere la dotazione <strong>di</strong>:<br />

a) sistemi <strong>di</strong> alimentazione sussi<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>spositivi installati, per il caso <strong>di</strong> interruzione<br />

della corrente <strong>di</strong> rete;<br />

b) un apparato <strong>di</strong> regia delle riprese collocato nell’ambito <strong>di</strong> una sala <strong>di</strong> controllo<br />

appositamente pre<strong>di</strong>sposta e presi<strong>di</strong>ata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la<br />

visuale completa dell’interno dell’impianto sportivo al fine <strong>di</strong> assicurare la verifica costante<br />

delle con<strong>di</strong>zioni generali <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> utilizzo dell’impianto stesso e, in caso <strong>di</strong> necessità,<br />

l’ottimale gestione delle emergenze. La sala dovrà avere capienza adeguata per ospitare oltre<br />

all’apparato <strong>di</strong> regia <strong>ed</strong> al personale tecnico a<strong>di</strong>bito, i componenti del «Centro per la gestione<br />

della sicurezza delle manifestazioni sportive»;<br />

c) apparecchi <strong>di</strong> ripresa (telecamere ottiche, ovvero <strong>di</strong>gitali) per la video-sorveglianza del<br />

262


pubblico nelle fasi <strong>di</strong> afflusso, permanenza e deflusso dell’impianto, protetti dai rischi <strong>di</strong><br />

danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere agevolmente tutti i varchi <strong>di</strong><br />

accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, esclusi i locali igienici, nonchè le aree<br />

interne comunque accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni <strong>di</strong><br />

prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi fotografici <strong>di</strong>gitali;<br />

d) impianto <strong>di</strong> illuminazione in grado <strong>di</strong> assicurare, oltre alla piena <strong>ed</strong> efficace visibilità<br />

dell’area <strong>di</strong> gioco, l’illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche esterne,<br />

interessate al transito o stazionamento del pubblico.<br />

2. La dotazione minima dell’apparato <strong>di</strong> regia è costituita da:<br />

a) registratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la<br />

registrazione/riproduzione delle immagini riprese all’esterno dello sta<strong>di</strong>o, uno per quelle<br />

riprese al suo interno <strong>ed</strong> uno <strong>di</strong> riserva;<br />

b) un numero <strong>di</strong> monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese <strong>di</strong> tutte le<br />

telecamere in funzione, più un monitor per ogni operatore del Centro;<br />

c) sistemi <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> manovra delle telecamere e degli apparati <strong>di</strong><br />

registrazione/riproduzione;<br />

d) postazioni <strong>di</strong> lavoro complete <strong>di</strong> personal computer per i componenti del Centro;<br />

e) due stampanti termiche;<br />

f) apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle sale operative della Questura e del<br />

Comando provinciale dei Vigili del fuoco;<br />

g) canali ra<strong>di</strong>o, linee telefoniche e personal computer connessi ad internet in numero<br />

sufficiente a sod<strong>di</strong>sfare le esigenze <strong>di</strong> comunicazione, anche contemporanea, <strong>di</strong> tutte le<br />

amministrazioni, enti, aziende <strong>ed</strong> altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo <strong>di</strong> sicurezza<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 19-ter del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996.<br />

3. Le apparecchiature da ripresa dovranno:<br />

a) consentire il movimento orizzontale e verticale e la variazione dell’angolo <strong>di</strong> ripresa, con<br />

sistema <strong>di</strong> comando della sala regia;<br />

b) assicurare una risoluzione delle immagini, all’ingran<strong>di</strong>mento massimo, equivalente ad<br />

almeno 1024 x 768 pixel per i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> cattura fotografica e <strong>di</strong> 768 x 576 pixel o, se in<br />

formato <strong>di</strong>gitale, a 720 x 756 pixel per i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> ripresa televisiva;<br />

c) avere un CCD non inferiore a ½” e ottiche <strong>di</strong> focale non inferiori a 75 mm, con possibilità<br />

<strong>di</strong> ingran<strong>di</strong>mento ottico <strong>di</strong> almeno 5 x; d) avere luminosità sufficiente ad assicurare la<br />

riconoscibilità dei tratti somatici <strong>di</strong> ogni singolo spettatore, anche in orario notturno <strong>ed</strong> anche<br />

a fotogramma singolo;<br />

e) avere protocolli <strong>di</strong> trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall’Osservatorio<br />

<strong>nazionale</strong> sulle manifestazioni sportive.<br />

Articolo 2 - Approvazione <strong>ed</strong> uso dei sistemi <strong>di</strong> ripresa<br />

1. Le realizzazioni <strong>di</strong> cui all’art. 1 concernenti l’illuminazione dell’impianto, l’adozione <strong>di</strong><br />

sistemi <strong>di</strong> alimentazione elettrica sussi<strong>di</strong>aria e la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una sala controllo, per le<br />

finalità <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 1, lettera b), costituiscono elementi essenziali per il rilascio<br />

della licenza <strong>di</strong> cui all’art. 68 del testo unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

2. Le ulteriori realizzazioni <strong>di</strong> cui al pr<strong>ed</strong>etto art. 1 costituiscono prescrizioni ai fini della<br />

utilizzazione dell’impianto, <strong>di</strong> capienza superiore a 10.000 spettatori, per lo svolgimento <strong>di</strong><br />

competizioni agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire, anche in parte,<br />

prescrizioni ai fini dell’utilizzazione del m<strong>ed</strong>esimo impianto per altri spettacoli o<br />

trattenimenti.<br />

3. Nell’ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale <strong>di</strong> vigilanza <strong>di</strong> cui all’art. 142<br />

del “Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza”, il<br />

Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalità delle<br />

realizzazioni inerenti al sistema <strong>di</strong> video-ripresa e registrazione <strong>di</strong> cui all’art. 1.<br />

263


Articolo 3 - Fasce orarie delle registrazioni<br />

1. La registrazione delle immagini e dell’au<strong>di</strong>o complessivo dell’evento calcistico è<br />

obbligatoria dall’apertura fino alla chiusura dell’impianto sportivo <strong>ed</strong> in occasione<br />

dell’eventuale accesso <strong>di</strong> persone per la preparazione <strong>di</strong> coreografie.<br />

Articolo 4 - Tempi <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a delle registrazioni<br />

1. Le società organizzatrici dell’evento calcistico assicurano la conservazione dei dati e dei<br />

supporti <strong>di</strong> registrazione fino a sette giorni, adottando le misure <strong>di</strong> sicurezza prescritte. Le<br />

stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a <strong>di</strong>sposizione delle autorità giu<strong>di</strong>ziaria e<br />

<strong>di</strong> pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali <strong>di</strong> pubblica sicurezza o <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria<br />

espressamente designati.<br />

2. I dati non utilizzati a norma del comma prec<strong>ed</strong>ente sono cancellati trascorsi i sette giorni.<br />

Articolo 5 - Accessibilità alle immagini: limiti<br />

1. Il delegato delle leghe nazionali professionisti o <strong>di</strong>lettanti può acc<strong>ed</strong>ere alle immagini<br />

registrate dal sistema <strong>di</strong> video-vigilanza esclusivamente per scopi <strong>di</strong> giustizia sportiva e può<br />

chi<strong>ed</strong>erne copia, per estratto, nel rispetto del co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali.<br />

Articolo 6 - Informazione<br />

1. Nei luoghi oggetto <strong>di</strong> vigilanza è obbligatoria l’affissione, in punti e con modalità ben<br />

visibili, <strong>di</strong> un avviso conforme al modello allegato al provve<strong>di</strong>mento del Garante per la<br />

protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se<br />

possibile, anche in lingua straniera.<br />

Articolo 7 - Disposizioni <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />

1. Per gli impianti sportivi <strong>di</strong>versi da quelli in<strong>di</strong>cati all’art. 1 si applicano le <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell’art. 18 del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996.<br />

2. Il Prefetto potrà valutare, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> comitato Provinciale per l’or<strong>di</strong>ne e la sicurezza<br />

pubblica, la possibilità <strong>di</strong> utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi <strong>di</strong> video -<br />

sorveglianza citta<strong>di</strong>na per il controllo degli spettatori <strong>di</strong> competizioni calcistiche in occasione<br />

del loro arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica italiana.<br />

Roma, 6 giugno 2005<br />

Il Ministro dell’interno<br />

Pisanu<br />

Il Ministro per i beni e le attività culturali<br />

Buttiglione<br />

Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie<br />

Stanca<br />

(*) Convenzione europea sulla violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori durante le<br />

manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite <strong>di</strong> calcio:<br />

Strasburgo, 19 agosto 1985<br />

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati parte nella Convenzione culturale<br />

europea, firmatari della presente Convenzione, Considerato che lo scopo del Consiglio<br />

d’Europa è <strong>di</strong> attuare una più stretta unione tra i suoi Membri;<br />

Preoccupati dalla violenza e dai <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori durante le manifestazioni sportive,<br />

segnatamente nelle partite <strong>di</strong> calcio, e dalle conseguenze che ne derivano;<br />

Consapevoli che tale problema minaccia i principi sanciti dalla Risoluzione (76) 41 del<br />

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nota come la «Carta europea dello sport per<br />

tutti»;<br />

Sottolineando l’importante contributo che lo sport e, in particolare, le partite <strong>di</strong> calcio tra le<br />

squadre nazionali e locali degli Stati europei, in virtù della loro frequenza, recano alla<br />

264


comprensione inter<strong>nazionale</strong>;<br />

Considerato che sia le autorità pubbliche sia le organizzazioni sportive in<strong>di</strong>pendenti hanno<br />

responsabilità <strong>di</strong>stinte ma complementari nella lotta contro la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli<br />

spettatori, tenuto conto che le organizzazioni sportive hanno anche responsabilità in materia <strong>di</strong><br />

sicurezza e che, in special modo, devono garantire il normale svolgimento delle<br />

manifestazioni organizzate; considerato peraltro che le stesse devono a tal fine accomunare gli<br />

sforzi a tutti i livelli;<br />

Considerato che la violenza è un fenomeno sociale <strong>di</strong> attualità e <strong>di</strong> vasta portata, le cui origini<br />

sono sostanzialmente estranee allo sport, e che lo sport è spesso teatro <strong>di</strong> manifestazioni <strong>di</strong><br />

violenza;<br />

Risoluti a cooperare e a intraprendere azioni comuni allo scopo <strong>di</strong> prevenire e controllare la<br />

violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori durante le manifestazioni sportive, hanno convenuto<br />

quanto segue:<br />

Articolo 1 – Scopo della Convenzione<br />

1. Al fine <strong>di</strong> prevenire e controllare la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori durante le partite<br />

<strong>di</strong> calcio, le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive <strong>di</strong>sposizioni costituzionali, a<br />

prendere i<br />

provve<strong>di</strong>menti necessari per rendere effettive le <strong>di</strong>sposizioni della presente Convenzione.<br />

2. Le Parti applicano le <strong>di</strong>sposizioni della presente Convenzione ad altri sport e<br />

manifestazioni sportive, tenuto conto delle loro esigenze specifiche, durante i quali si temano<br />

violenze o <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori.<br />

Articolo 2 – Coor<strong>di</strong>namento sul piano interno<br />

Le Parti coor<strong>di</strong>nano le politiche e le azioni intraprese dai propri ministeri e dagli altri enti<br />

pubblici contro la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori, me<strong>di</strong>ante l’istituzione, qualora si<br />

riveli necessario, <strong>di</strong> organi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento.<br />

Articolo 3 – Provve<strong>di</strong>menti<br />

1. Le Parti si impegnano a garantire l’elaborazione e l’attuazione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti atti a<br />

prevenire e controllare la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori, in particolare a:<br />

a. accertarsi che servizi d’or<strong>di</strong>ne adeguati siano mobilitati per far fronte alle manifestazioni <strong>di</strong><br />

violenza e ai <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni sia negli sta<strong>di</strong> sia nelle loro imme<strong>di</strong>ate vicinanze e lungo le vie <strong>di</strong><br />

accesso utilizzate dagli spettatori;<br />

b. facilitare una stretta cooperazione e uno scambio <strong>di</strong> informazioni appropriate tra le forze <strong>di</strong><br />

polizia delle varie località interessate o che potrebbero esserlo;<br />

c. applicare o, se del caso, adottare una legislazione che commini pene appropriate o,<br />

all’occorrenza, provve<strong>di</strong>menti amministrativi appropriati alle persone riconosciute colpevoli<br />

<strong>di</strong> reati legati alla violenza o <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori.<br />

2. Le Parti si impegnano a promuovere l’organizzazione responsabile e il comportamento<br />

corretto dei club <strong>di</strong> tifosi e la nomina al loro interno <strong>di</strong> agenti incaricati <strong>di</strong> facilitare il<br />

controllo e l’informazione degli spettatori durante le partite e <strong>di</strong> accompagnare i gruppi <strong>di</strong><br />

tifosi che si recano alle partite in trasferta.<br />

3. Le Parti promuovono il coor<strong>di</strong>namento, per quanto giuri<strong>di</strong>camente possibile,<br />

dell’organizzazione delle trasferte con la collaborazione dei club, della tifoseria organizzata e<br />

delle agenzie <strong>di</strong> viaggio, allo scopo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re ai potenziali istigatori <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> partire<br />

per assistere alle partite.<br />

4. Qualora si temano esplosioni <strong>di</strong> violenza o <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni da parte degli spettatori, le Parti<br />

provv<strong>ed</strong>ono, se necessario introducendo una legislazione appropriata che prev<strong>ed</strong>a sanzioni per<br />

inosservanza o altri provve<strong>di</strong>menti adeguati, affinché le organizzazioni sportive e i club<br />

nonché, all’occorrenza, i proprietari degli sta<strong>di</strong> e le autorità pubbliche, sulla base delle<br />

competenze definite dalla legislazione interna, prendano provve<strong>di</strong>menti concreti nelle<br />

imme<strong>di</strong>ate vicinanze degli sta<strong>di</strong> e all’interno <strong>di</strong> essi, per Prevenire e controllare tale violenza o<br />

265


tali <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni, e segnatamente: a. fare in modo che la progettazione e la struttura degli sta<strong>di</strong><br />

garantiscano la sicurezza degli spettatori, non favoriscano la violenza tra <strong>di</strong> essi, permettano<br />

un efficace controllo della folla, siano dotati <strong>di</strong> cancelli e recinzioni adeguati e permettano<br />

l’intervento dei servizi <strong>di</strong> soccorso e delle forze dell’or<strong>di</strong>ne;<br />

b. separare efficacemente i gruppi <strong>di</strong> tifosi rivali riservando ai tifosi ospiti, qualora siano<br />

ammessi, tribune <strong>di</strong>verse;<br />

c. garantire tale separazione me<strong>di</strong>ante un rigoroso controllo della ven<strong>di</strong>ta dei biglietti e<br />

prendere particolari precauzioni nel periodo imme<strong>di</strong>atamente prec<strong>ed</strong>ente la partita;<br />

d. non ammettere negli sta<strong>di</strong> e alle partite, nella misura in cui si riveli giuri<strong>di</strong>camente<br />

possibile, gli istigatori <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni potenziali o noti e le persone sotto l’effetto dell’alcool o<br />

delle droghe, oppure vietarne loro l’entrata;<br />

e. dotare gli sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> un efficace sistema <strong>di</strong> comunicazione con il pubblico e provv<strong>ed</strong>ere<br />

affinché se ne faccia pienamente uso, nonché <strong>di</strong> programmi delle partite e altre pubblicazioni,<br />

per indurre gli spettatori a comportarsi correttamente;<br />

f. vietare che gli spettatori introducano bevande alcoliche negli sta<strong>di</strong>; limitare e,<br />

preferibilmente, vietare la ven<strong>di</strong>ta e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> bevande alcoliche negli sta<strong>di</strong> e<br />

accertarsi che tutte le bevande <strong>di</strong>sponibili siano contenute in confezioni non pericolose;<br />

g. garantire controlli al fine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re agli spettatori <strong>di</strong> introdurre negli sta<strong>di</strong> oggetti che<br />

potrebbero essere utilizzati per atti <strong>di</strong> violenza, o petar<strong>di</strong> o oggetti simili;<br />

h. garantire che gli agenti <strong>di</strong> collegamento collaborino con le autorità competenti prima delle<br />

partite, riguardo alle <strong>di</strong>sposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i<br />

regolamenti pertinenti grazie ad un’azione concertata.<br />

5. Le Parti prendono i provve<strong>di</strong>menti adeguati in materia sociale <strong>ed</strong> <strong>ed</strong>ucativa, tenendo conto<br />

del potenziale contributo dei mass me<strong>di</strong>a, per prevenire la violenza nello sport o durante le<br />

manifestazioni sportive, segnatamente promuovendo l’ideale sportivo me<strong>di</strong>ante campagne<br />

<strong>ed</strong>ucative e d’altro genere, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, allo<br />

scopo <strong>di</strong> favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori e tra gli sportivi e incoraggiando inoltre<br />

una maggiore partecipazione attiva nello sport.<br />

Articolo 4 – Cooperazione inter<strong>nazionale</strong><br />

1. Le Parti cooperano strettamente nelle materie contemplate dalla presente Convenzione e<br />

promuovono un’analoga cooperazione, qualora si riveli appropriata, tra le autorità sportive<br />

nazionali competenti.<br />

2. Prima delle partite o dei tornei internazionali tra club e squadre<br />

rappresentative, le Parti interessate invitano le loro autorità competenti,<br />

segnatamente le organizzazioni sportive, ad in<strong>di</strong>viduare le partite durante<br />

le quali siano da temere atti <strong>di</strong> violenza o <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori.<br />

Qualora venga segnalata una partita <strong>di</strong> questo tipo, le autorità competenti<br />

del Paese ospite prendono i provve<strong>di</strong>menti per una concertazione tra le<br />

autorità interessate. Tale concertazione deve tenersi appena possibile;<br />

essa dovrebbe aver luogo al più tar<strong>di</strong> due settimane prima della data<br />

prevista per la partita e deve includere le <strong>di</strong>sposizioni, i provve<strong>di</strong>menti e<br />

le precauzioni da prendere prima, durante e dopo le partite, compresi, se<br />

del caso, provve<strong>di</strong>menti complementari a quelli previsti dalla presente<br />

Convenzione.<br />

Articolo 5 – Identificazione e trattamento dei trasgressori<br />

1. Le Parti, nel rispetto delle proc<strong>ed</strong>ure giuri<strong>di</strong>che e del principio dell’in<strong>di</strong>pendenza del potere<br />

giu<strong>di</strong>ziario, provv<strong>ed</strong>ono ad accertarsi che gli spettatori che commettono atti <strong>di</strong> violenza o altri<br />

atti riprensibili siano identificati e perseguiti conformemente alla legge.<br />

2. All’occorrenza, segnatamente nel caso <strong>di</strong> spettatori ospiti, e conformemente agli accor<strong>di</strong><br />

internazionali applicabili, le Parti prev<strong>ed</strong>ono <strong>di</strong>:<br />

a. demandare ai Paesi <strong>di</strong> residenza i proce<strong>di</strong>menti intentati contro le persone arrestate a causa<br />

<strong>di</strong> atti <strong>di</strong> violenza o altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive;<br />

266


. chi<strong>ed</strong>ere l’estra<strong>di</strong>zione delle persone sospettate <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> violenza o <strong>di</strong> altri atti riprensibili<br />

commessi durante le manifestazioni sportive;<br />

c. trasferire nel Paese appropriato, per scontarvi la pena, le persone riconosciute colpevoli <strong>di</strong><br />

atti <strong>di</strong> violenza o <strong>di</strong> altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive.<br />

Articolo 6 – Disposizioni complementari<br />

1. Le Parti si impegnano a cooperare strettamente con le loro organizzazioni sportive<br />

nazionali e con i club competenti nonché, eventualmente, con i proprietari degli sta<strong>di</strong>, per<br />

quanto riguarda le <strong>di</strong>sposizioni concernenti la pianificazione e l’esecuzione delle mo<strong>di</strong>fiche<br />

della struttura materiale degli sta<strong>di</strong>, o <strong>di</strong> altri cambiamenti opportuni, compreso l’accesso agli<br />

sta<strong>di</strong>, allo scopo<br />

<strong>di</strong> migliorare la sicurezza e prevenire la violenza.<br />

2. Le Parti si impegnano a promuovere, all’occorrenza e nei casi appropriati, un sistema <strong>di</strong><br />

criteri per la selezione degli sta<strong>di</strong> che tengono conto della sicurezza degli spettatori e della<br />

prevenzione della violenza tra <strong>di</strong> essi, soprattutto per quanto riguarda gli sta<strong>di</strong> in cui le partite<br />

possono attirare un pubblico numeroso o turbolento.<br />

3. Le Parti si impegnano a promuovere presso le loro organizzazioni sportive nazionali la<br />

revisione permanente dei loro regolamenti allo scopo <strong>di</strong> controllare i fattori che possano<br />

provocare esplosioni <strong>di</strong> violenza da parte <strong>di</strong> sportivi o <strong>di</strong> spettatori.<br />

Articolo 7 – Comunicazione delle informazioni<br />

Ogni Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in una delle lingue<br />

ufficiali del Consiglio d’Europa, tutte le informazioni pertinenti relative alla legislazione e<br />

alle altre misure, concernenti il calcio o altri sport, che la stessa ha preso al fine <strong>di</strong><br />

conformarsi alle <strong>di</strong>sposizioni della presente Convenzione.<br />

Articolo 8 – Comitato permanente<br />

1. Ai fini della presente Convenzione è istituito un Comitato permanente.<br />

2. Ogni parte può farsi rappresentare nel Comitato permanente da uno o più delegati.<br />

Ciascuna Parte ha <strong>di</strong>ritto ad un voto.<br />

3. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o Parte nella Convenzione culturale europea,<br />

che non è Parte nella Convenzione, può farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore.<br />

4. Il Comitato permanente può, all’unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del<br />

Consiglio d’Europa che non è Parte nella Convenzione e qualsiasi organizzazione sportiva<br />

interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o varie sue riunioni.<br />

5. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La<br />

prima volta si riunirà entro un anno dall’entrata in vigore della Convenzione.<br />

Successivamente si riunirà una volta all’anno. Si riunisce, inoltre, qualora la maggioranza<br />

delle Parti lo richi<strong>ed</strong>a.<br />

6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del<br />

Comitato permanente.<br />

7. Salvo le <strong>di</strong>sposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il proprio<br />

regolamento interno e l’adotta per consenso.<br />

Articolo 9<br />

1. Il Comitato permanente è incaricato <strong>di</strong> seguire l’applicazione della presente Convenzione.<br />

In particolare può:<br />

a. riv<strong>ed</strong>ere permanentemente le <strong>di</strong>sposizioni della presente Convenzione <strong>ed</strong> esaminare le<br />

mo<strong>di</strong>fiche che potessero essere necessarie;<br />

b. promuovere consultazioni con le organizzazioni sportive competenti;<br />

c. presentare alle Parti raccomandazioni sui provve<strong>di</strong>menti da prendere per l’attuazione della<br />

presente Convenzione;<br />

d. raccomandare i provve<strong>di</strong>menti appropriati per garantire al pubblico l’informazione sui<br />

lavori intrapresi nell’ambito della presente Convenzione;<br />

267


e. presentare al Comitato dei Ministri raccomandazioni circa l’opportunità <strong>di</strong> invitare gli Stati<br />

non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione;<br />

f. fare qualsiasi proposta intesa a migliorare l’efficacia della presente Convenzione.<br />

2. Per l’adempimento della sua missione, il Comitato permanente può, <strong>di</strong> propria iniziativa,<br />

prev<strong>ed</strong>ere riunioni <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> periti.<br />

Articolo 10<br />

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio<br />

d’Europa un rapporto sui propri lavori e sul funzionamento della Convenzione.<br />

Articolo 11 – Emendamenti<br />

1. Una Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione me<strong>di</strong>ante il Comitato dei<br />

Ministri del Consiglio d’Europa o il Comitato permanente.<br />

2. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunica qualsiasi proposta <strong>di</strong><br />

emendamento agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati parte nella<br />

Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato non membro che abbia aderito o che sia<br />

stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell’articolo 14.<br />

3. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al<br />

Comitato permanente almeno due mesi prima della riunione durante la quale l’emendamento<br />

deve essere esaminato. Il Comitato permanente sottopone al Comitato dei Ministri il suo<br />

parere sull’emendamento proposto dopo aver consultato, se del caso, le organizzazioni<br />

sportive competenti.<br />

4. Il Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto nonché qualsiasi parere<br />

sottoposto dal Comitato permanente, e può adottare l’emendamento.<br />

5. Il testo <strong>di</strong> qualsiasi emendamento adottato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso per<br />

accettazione alle Parti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.<br />

6. Qualsiasi emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entra<br />

in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> un mese dopo la<br />

data in cui tutte le Parti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale.<br />

Articolo 12<br />

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e<br />

degli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, che acconsentano ad essere<br />

vincolati da:<br />

a. la firma senza riserva <strong>di</strong> ratifica, accettazione o approvazione,<br />

b. la firma con riserva <strong>di</strong> ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione<br />

o approvazione.<br />

2. Gli strumenti <strong>di</strong> ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il<br />

Segretario Generale del Consiglio d’Europa.<br />

Articolo 13<br />

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza <strong>di</strong> un<br />

periodo <strong>di</strong> un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno dato<br />

il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell’articolo 12.<br />

2. La Convenzione entra in vigore nei confronti <strong>di</strong> qualsiasi Stato firmatario che esprimesse<br />

successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, il primo giorno successivo allo<br />

scadere <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento <strong>di</strong><br />

ratifica, d’accettazione o d’approvazione.<br />

Articolo 14<br />

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio<br />

d’Europa può consultate le Parti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non<br />

membro del Consiglio d’Europa, con decisione presa a maggioranza, come previsto<br />

268


nell’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei<br />

rappresentanti degli Stati contraenti aventi il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare alle s<strong>ed</strong>ute del Comitato dei<br />

Ministri.<br />

2. Per qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese<br />

successivo allo scadere <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> un mese dopo la data <strong>di</strong> deposito dello strumento <strong>di</strong><br />

adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.<br />

Articolo 15<br />

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento <strong>di</strong> ratifica,<br />

d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori cui si applica la presente<br />

Convenzione.<br />

2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, estendere l’applicazione della presente<br />

Convenzione, me<strong>di</strong>ante una <strong>di</strong>chiarazione in<strong>di</strong>rizzata al Segretario del Consiglio d’Europa, a<br />

qualsiasi altro territorio designato nella <strong>di</strong>chiarazione. La Convenzione entra in vigore nei<br />

confronti <strong>di</strong> tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> un<br />

mese dopo la data <strong>di</strong> ricevimento <strong>di</strong> detta <strong>di</strong>chiarazione da parte del Segretario Generale.<br />

3. Qualsiasi <strong>di</strong>chiarazione fatta in virtù dei due prec<strong>ed</strong>enti paragrafi può essere ritirata, per<br />

quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale <strong>di</strong>chiarazione, con notifica in<strong>di</strong>rizzata al<br />

Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere <strong>di</strong> un<br />

periodo <strong>di</strong> sei mesi dopo la data <strong>di</strong> ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.<br />

Articolo 16<br />

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione me<strong>di</strong>ante<br />

notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.<br />

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> sei<br />

mesi dopo la data <strong>di</strong> ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.<br />

Articolo 17<br />

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio<br />

d’Europa, agli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato che ha<br />

aderito alla presente Convenzione:<br />

a. ogni firma conformemente all’articolo 12;<br />

b. il deposito <strong>di</strong> ogni strumento <strong>di</strong> ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione,<br />

conformemente agli articoli 12 o 14;<br />

c. ogni data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13 e<br />

14;<br />

d. ogni informazione comunicata in virtù delle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 7;<br />

e. ogni rapporto elaborato in virtù delle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 10;<br />

f. ogni proposta <strong>di</strong> emendamento e ogni emendamento adottato conformemente all’articolo<br />

11, e la data in cui tale emendamento entra in vigore;<br />

g. ogni <strong>di</strong>chiarazione fatta in virtù delle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 15;<br />

h. ogni notifica fatta in virtù delle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 16 e la data in cui la denuncia ha<br />

effetto.<br />

In f<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.<br />

Fatto a Strasburgo, il 19 agosto 1985, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente<br />

f<strong>ed</strong>e, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il<br />

Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a<br />

ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato parte nella Convenzione<br />

culturale europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.<br />

269


Mo<strong>di</strong>fiche <strong>ed</strong> integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme <strong>di</strong><br />

sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.<br />

IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />

Visto il testo unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno<br />

1931, n. 773, <strong>ed</strong> il relativo regolamento <strong>di</strong> esecuzione;<br />

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 2 aprile<br />

1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;<br />

Viste le <strong>leggi</strong> 27 <strong>di</strong>cembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per<br />

l’organizzazione dei servizi antincen<strong>di</strong>;<br />

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246,<br />

concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo <strong>nazionale</strong> dei vigili del<br />

fuoco;<br />

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo or<strong>di</strong>namento della amministrazione<br />

della pubblica sicurezza»;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante<br />

«Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong><br />

vigilanza antincen<strong>di</strong>»;<br />

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i<br />

fenomeni <strong>di</strong> violenza in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive», convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni,<br />

dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;<br />

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme <strong>di</strong> sicurezza<br />

per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», come mo<strong>di</strong>ficato e integrato dal<br />

decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 2001;<br />

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori<br />

durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite <strong>di</strong> calcio, pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;<br />

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 <strong>di</strong>cembre 2001, concernente un manuale <strong>di</strong><br />

raccomandazioni per la cooperazione inter<strong>nazionale</strong> tra Forze <strong>di</strong> polizia e misure per<br />

prevenire e combattere la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni in occasione delle partite <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mensione inter<strong>nazionale</strong> alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;<br />

Viste le <strong>di</strong>sposizioni in<strong>di</strong>cate nel manuale per l’ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla<br />

F<strong>ed</strong>erazione italiana giuoco calcio;<br />

Rilevata la necessità <strong>di</strong> apportare mo<strong>di</strong>fiche <strong>ed</strong> integrazioni al pr<strong>ed</strong>etto decreto del Ministro<br />

dell’interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell’ambito degli impianti sportivi <strong>di</strong><br />

spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all’attività sportiva e per la<br />

gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove<br />

si <strong>di</strong>sputano competizioni relative al gioco del calcio;<br />

Ravvisata l’opportunità <strong>di</strong> emanare un testo coor<strong>di</strong>nato delle norme <strong>di</strong> sicurezza per la<br />

costruzione e l’esercizio <strong>di</strong> impianti sportivi;<br />

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione<br />

incen<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,<br />

per gli aspetti <strong>di</strong> prevenzione degli incen<strong>di</strong>;<br />

Adotta il seguente decreto:<br />

Articolo 1 - Mo<strong>di</strong>fiche <strong>ed</strong> integrazioni<br />

1. Al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996(*), recante «Norme <strong>di</strong> sicurezza per la<br />

costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», sono apportate le mo<strong>di</strong>fiche e le integrazioni<br />

<strong>di</strong> cui agli articoli seguenti.<br />

Articolo 2 - Mo<strong>di</strong>fiche dell’art. 2<br />

270


1. All’art. 2 sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>fiche:<br />

a) tra le definizioni <strong>di</strong> «Complesso sportivo» e <strong>di</strong> «Area <strong>di</strong> servizio annessa» è inserita la<br />

seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi<br />

destinati ad altre attività, <strong>di</strong>verse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale,<br />

strutturale <strong>ed</strong> impiantistica»;<br />

b) la definizione <strong>di</strong> «Area <strong>di</strong> servizio esterna» è sostituita dalla seguente: «Area pubblica o<br />

aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso<br />

sportivo me<strong>di</strong>ante recinzione fissa o mobile».<br />

Articolo 3 Mo<strong>di</strong>fica dell’art. 3<br />

1. All’art. 3, comma primo, dopo il punto 6) è aggiunto il seguente:<br />

«7) relazione tecnica descrittiva del progetto, r<strong>ed</strong>atta con riferimento al decreto del Presidente<br />

della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e <strong>di</strong>sposizioni collegate, nonchè alla presente regola<br />

tecnica».<br />

Articolo 4 - Mo<strong>di</strong>fiche dell’art. 4<br />

1. All’art. 4, sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>fiche: al comma terzo, alla fine, prima del punto,<br />

sono aggiunte le seguenti parole: «, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo<br />

spazio <strong>di</strong> attività sportiva, in modo che sia possibile coor<strong>di</strong>nare gli interventi per la sicurezza<br />

delle manifestazioni.».<br />

2. Dopo il comma ottavo dell’art. 4 è aggiunto il seguente:<br />

«Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l’ubicazione delle attività <strong>di</strong> cui ai<br />

punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell’interno 16<br />

febbraio 1982, sia all’esterno del volume degli impianti che all’interno. In questo ultimo caso<br />

si applicano le con<strong>di</strong>zioni stabilite ai prec<strong>ed</strong>enti commi quarto e quinto e quelle ulteriori <strong>di</strong><br />

seguito in<strong>di</strong>cate:<br />

a) i locali commerciali <strong>di</strong> esposizione e ven<strong>di</strong>ta devono essere protetti da impianti <strong>di</strong><br />

spegnimento automatico e <strong>di</strong> rivelazione <strong>di</strong> fumo, nonché dotati <strong>di</strong> aerazione naturale in<br />

ragione <strong>di</strong> almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, <strong>di</strong>ffusa in maniera uniforme onde<br />

evitare zone con ventilazione ridotta o impe<strong>di</strong>ta;<br />

b) il carico d’incen<strong>di</strong>o degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq <strong>di</strong> legna<br />

standard equivalente;<br />

c) le superfici <strong>di</strong> aerazione naturale delle attività <strong>di</strong>verse da quella sportiva non devono<br />

sfociare in zone con presenza <strong>di</strong> persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da<br />

evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiu<strong>di</strong>zio al complesso sportivo.<br />

Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà proc<strong>ed</strong>ersi alla compensazione me<strong>di</strong>ante<br />

la realizzazione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> estrazione <strong>di</strong> fumo e calore <strong>di</strong> tipo meccanico, <strong>di</strong> caratteristiche<br />

idonee a sod<strong>di</strong>sfare le seguenti specifiche tecniche:<br />

1) portata or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell’intero volume,<br />

incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso <strong>di</strong> emergenza, previo asservimento<br />

ad impianto <strong>di</strong> rivelazione <strong>di</strong> fumo, nonché a <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> azionamento manuale;<br />

2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400<br />

°C;<br />

3) separazione delle condotte aerotermiche <strong>di</strong> mandata e ripresa rispetto ad altri locali, <strong>di</strong><br />

caratteristiche <strong>di</strong> resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;<br />

4) funzionamento coor<strong>di</strong>nato con il pertinente impianto <strong>di</strong> rivelazione <strong>di</strong> fumo e con quello <strong>di</strong><br />

spegnimento automatico;<br />

5) alimentazione <strong>di</strong> emergenza per almeno 60’ in caso <strong>di</strong> mancanza dell’energia elettrica<br />

or<strong>di</strong>naria;<br />

6) sfogo delle condotte aerotermiche <strong>di</strong> estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da<br />

non determinare rischio per il pubblico;<br />

d) gli accessi, le uscite, il sistema <strong>di</strong> vie d’uscita <strong>ed</strong> i servizi relativi ad ogni attività devono<br />

271


essere, in caso <strong>di</strong> concomitanza <strong>di</strong> esercizio dell’impianto sportivo, tra loro funzionalmente<br />

in<strong>di</strong>pendenti e separati.».<br />

Articolo 5 - Mo<strong>di</strong>fica dell’art. 5<br />

1. L’art. 5, comma primo, terzo periodo, è sostituito dal seguente:<br />

«La delimitazione dell’area <strong>di</strong> servizio deve essere <strong>di</strong>stanziata almeno 6,00 metri dal<br />

perimetro dell’impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonchè<br />

avere varchi <strong>di</strong> larghezza equivalente a quella delle uscite dall’impianto tenuto conto delle<br />

<strong>di</strong>verse capacità <strong>di</strong> deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso<br />

impianto; per le caratteristiche tecniche <strong>di</strong> tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI<br />

10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare<br />

deflusso del pubblico».<br />

Articolo 6 - Sistemi <strong>di</strong> separazione<br />

1. Dopo l’art. 6 è inserito il seguente:<br />

«Art. 6-bis (Sistemi <strong>di</strong> separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva). - 1. La<br />

separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società<br />

utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:<br />

a) l’installazione <strong>di</strong> un parapetto <strong>di</strong> altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano <strong>di</strong> imposta,<br />

conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;<br />

b) la realizzazione <strong>di</strong> un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà non<br />

minore <strong>di</strong> 2,50 metri rispetto al piano <strong>di</strong> calpestio del pubblico e larghezza non minore <strong>di</strong> 2,50<br />

metri.<br />

Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio <strong>di</strong> attività sportiva da<br />

idonei parapetti aventi altezza non minore <strong>di</strong> 1,10 metri misurata dal piano <strong>di</strong> calpestio e <strong>di</strong><br />

caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;<br />

c) la realizzazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>slivello, <strong>di</strong> altezza pari ad 1 metro, tra il piano <strong>di</strong> calpestio degli<br />

spettatori e lo spazio <strong>di</strong> attività sportiva. La parte superiore del <strong>di</strong>slivello deve essere protetta<br />

da un parapetto <strong>di</strong> altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano <strong>di</strong> riferimento e <strong>di</strong><br />

caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.<br />

2. Almeno uno dei parapetti <strong>di</strong> cui al comma 1, deve essere munito <strong>di</strong> separatori realizzati in<br />

materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona <strong>di</strong> attività sportiva,<br />

conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado <strong>di</strong> elevare la separazione fino ad<br />

un’altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano <strong>di</strong> imposta. L’elevazione dei<br />

separatori è realizzata me<strong>di</strong>ante guide altri accorgimenti costruttivi, <strong>ed</strong> è stabilita <strong>di</strong> volta in<br />

volta dal questore, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della<br />

manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza <strong>di</strong> cui al successivo art. 19-ter.<br />

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti <strong>di</strong> almeno<br />

uno degli elementi <strong>di</strong> separazione <strong>di</strong> cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze,<br />

nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni<br />

sportive, rilevato dal questore della provincia, può essere <strong>di</strong>sposta la realizzazione <strong>di</strong> tutti gli<br />

elementi <strong>di</strong> separazione <strong>di</strong> cui al comma 1, ovvero <strong>di</strong> ulteriori misure <strong>di</strong> sicurezza.<br />

4. In aggiunta a quanto previsto nei commi prec<strong>ed</strong>enti può essere <strong>di</strong>sposta la perimetrazione<br />

della zona <strong>di</strong> attività sportiva me<strong>di</strong>ante il presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> personale appositamente formato e messo<br />

a <strong>di</strong>sposizione dagli organizzatori, in ragione <strong>di</strong> venti unità ogni <strong>di</strong>ecimila spettatori e<br />

comunque non meno <strong>di</strong> trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca <strong>di</strong> colore<br />

giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.<br />

5. Per la <strong>di</strong>stanza delle pr<strong>ed</strong>ette separazioni dallo spazio <strong>di</strong> attività sportiva, si rimanda ai<br />

regolamenti del CONI e delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali.».<br />

Articolo 7 - Mo<strong>di</strong>fica dell’art. 7<br />

1. L’art. 7 è sostituito dal seguente:<br />

«1. Al fine <strong>di</strong> realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti<br />

272


all’aperto con un numero <strong>di</strong> spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero <strong>di</strong><br />

spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori sud<strong>di</strong>viso in<br />

settori, <strong>di</strong> cui uno appositamente de<strong>di</strong>cato agli ospiti, con ingressi, vie <strong>di</strong> uscita <strong>ed</strong> aree <strong>di</strong><br />

parcheggio in<strong>di</strong>pendenti e separate. La capienza <strong>di</strong> ciascun settore non può essere superiore a<br />

10.000 spettatori per impianti all’aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.<br />

2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi <strong>di</strong> separazione idonei<br />

a:<br />

a) impe<strong>di</strong>re che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli<br />

spettatori si spostino da un settore all’altro;<br />

b) permettere, ove necessario, la realizzazione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>visione all’interno <strong>di</strong> uno stesso<br />

settore, tra gruppi <strong>di</strong> spettatori, fermo restando il rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni relative al sistema<br />

delle vie d’uscita.<br />

3. La finalità <strong>di</strong> cui alla lettera a) deve essere perseguita me<strong>di</strong>ante l’istallazione permanente <strong>di</strong><br />

elementi <strong>di</strong> separazione in materiale incombustibile e <strong>di</strong> caratteristiche conformi alla norma<br />

UNI 10121-2 o equivalenti.<br />

La finalità <strong>di</strong> cui alla lettera b) deve essere perseguita me<strong>di</strong>ante sistemi <strong>di</strong> separazione<br />

modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori <strong>ed</strong> in<strong>di</strong>viduabili<br />

in una delle misure <strong>di</strong> seguito riportate o in una loro combinazione:<br />

a) istallazione <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> separazione in materiale incombustibile aventi altezza e<br />

caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;<br />

b) creazione <strong>di</strong> zone temporaneamente sottoposte a <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> stazionamento e movimento,<br />

occupate esclusivamente da personale addetto all’accoglienza, all’in<strong>di</strong>rizzamento <strong>ed</strong> alla<br />

osservazione degli spettatori, posto a <strong>di</strong>sposizione dalle società organizzatrici della<br />

manifestazione sportiva.<br />

4. La sud<strong>di</strong>visione in settori deve essere conforme ai regolamenti del CONI e delle<br />

F<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi <strong>di</strong><br />

vie <strong>di</strong> uscita in<strong>di</strong>pendenti chiaramente identificabili con segnaletica <strong>di</strong> sicurezza conforme alla<br />

vigente normativa e alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alla <strong>di</strong>rettiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I<br />

settori per i posti in pie<strong>di</strong> devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.<br />

5. Negli impianti all’aperto in<strong>di</strong>cati nell’allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati<br />

con un asterisco, non è necessario realizzare la sud<strong>di</strong>visione in settori; qualora tale<br />

sud<strong>di</strong>visione si renda necessaria per aspetti organizzativi e <strong>di</strong> pubblica sicurezza, i rispettivi<br />

settori devono essere realizzati con l’osservanza delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma secondo<br />

del presente articolo».<br />

Articolo 8 - Aree <strong>di</strong> sicurezza e varchi<br />

1. Dopo l’art. 8 è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 8-bis (Aree <strong>di</strong> sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del <strong>di</strong>mensionamento e della finalità<br />

delle vie <strong>di</strong> uscita, oltre a quanto previsto dall’art. 8, devono essere realizzate, a cura della<br />

società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree <strong>di</strong> sicurezza<br />

in cui devono essere ammessi solo i titolari <strong>di</strong> regolare titolo <strong>di</strong> accesso all’impianto, così<br />

strutturate:<br />

a) “area <strong>di</strong> massima sicurezza”, comprende l’impianto sportivo e l’area <strong>di</strong> servizio annessa,<br />

ove sono collocati i varchi <strong>di</strong> accesso all’impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo<br />

<strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o<br />

equivalenti;<br />

b) “area riservata”, realizzata nell’ambito dell’area <strong>di</strong> servizio esterna, <strong>di</strong> cui all’art. 2 del<br />

presente decreto, <strong>ed</strong> opportunamente recintata, all’interno della quale è consentito l’accesso<br />

esclusivamente agli aventi <strong>di</strong>ritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi <strong>di</strong><br />

separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o<br />

equivalenti; è ammessa la separazione me<strong>di</strong>ante elementi mobili in materiale incombustibile.<br />

273


Per consentire la separazione delle tifoserie all’interno dell’area riservata, la stessa deve<br />

essere <strong>di</strong>visa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, <strong>di</strong><br />

capienza non inferiore a quella minima stabilita dall’organizzazione sportiva per il settore<br />

corrispondente, delimitati a mezzo <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> separazione in materiale incombustibile e<br />

conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.<br />

2. Il numero dei varchi <strong>di</strong> ingresso presenti lungo la delimitazione dell’area <strong>di</strong> massima<br />

sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque<br />

in ragione <strong>di</strong> almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento<br />

delle operazioni <strong>di</strong> afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un’ora e<br />

mezza prima dell’inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari<br />

all’effettuazione dei controlli <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> verifica della regolarità del titolo <strong>di</strong> accesso.<br />

Tali varchi <strong>di</strong> ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben<br />

visibili dall’esterno <strong>ed</strong> analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo <strong>di</strong> accesso<br />

all’impianto.<br />

3. I varchi <strong>di</strong> ingresso all’area <strong>di</strong> massima sicurezza devono essere dotati <strong>di</strong> preselettori <strong>di</strong><br />

incanalamento tali da evitare pressioni nella fase <strong>di</strong> obliterazione del titolo <strong>di</strong> accesso con<br />

corsia <strong>di</strong> ritorno per gli spettatori non abilitati all’ingresso, nonchè <strong>di</strong> tornelli «a tutta altezza»<br />

che permettono l’accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo <strong>di</strong><br />

rotazione da attivarsi successivamente all’avvenuta verifica della regolarità del titolo <strong>di</strong><br />

accesso.<br />

4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole <strong>di</strong> buona tecnica, devono essere<br />

invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni <strong>di</strong> violenza,<br />

anche organizzata, da parte <strong>di</strong> soggetti che non siano in possesso <strong>di</strong> un titolo valido.<br />

5. I varchi <strong>di</strong> ingresso dotati <strong>di</strong> preselettori e <strong>di</strong> tornelli devono essere separati e in<strong>di</strong>pendenti<br />

dal sistema <strong>di</strong> vie d’uscita <strong>di</strong> cui all’art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere<br />

ubicate fuori dell’area riservata.<br />

6. Il sistema <strong>di</strong> afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque<br />

sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.».<br />

Articolo 9 - Mo<strong>di</strong>fiche dell’art. 12<br />

1. L’art. 12, comma secondo, è mo<strong>di</strong>ficato come segue:<br />

«Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona <strong>di</strong> attività sportiva o comunque siano<br />

ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l’impianto sportivo, la capienza, la<br />

<strong>di</strong>stribuzione interna e il <strong>di</strong>mensionamento delle vie <strong>di</strong> uscita devono rispondere alle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui ai prec<strong>ed</strong>enti articoli per gli impianti all’aperto, mentre per gli impianti al<br />

chiuso la capacità <strong>di</strong> deflusso delle <strong>di</strong>verse zone dell’impianto deve essere commisurata ai<br />

parametri stabiliti dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti per i locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo».<br />

Articolo 10 - Mo<strong>di</strong>fiche dell’art. 18<br />

1. All’art. 18 sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>fiche: il comma primo è sostituito dal seguente:<br />

«Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in<br />

occasione <strong>di</strong> manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito<br />

chiuso che consenta, da un locale appositamente pre<strong>di</strong>sposto e presi<strong>di</strong>ato, l’osservazione della<br />

zona spettatori e dell’area <strong>di</strong> servizio annessa all’impianto e dei relativi accessi, con<br />

registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona<br />

dell’impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e <strong>di</strong>retta della<br />

zona <strong>di</strong> attività sportiva e della zona spettatori».<br />

2. Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:<br />

«L’impianto <strong>di</strong> videosorveglianza <strong>di</strong> cui al comma primo deve essere conforme alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni del decreto del Ministro dell’interno, <strong>di</strong> concerto con i Ministri per i beni e le<br />

attività culturali e dell’innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione<br />

dell’art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge<br />

274


24 aprile 2003, n. 88».<br />

Articolo 11 - Mo<strong>di</strong>fica dell’art. 19<br />

1. L’art. 19 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 19 (Gestione della sicurezza antincen<strong>di</strong>o). 1. I criteri in base ai quali deve essere<br />

organizzata e gestita la sicurezza antincen<strong>di</strong>o sono enunciati negli specifici punti del decreto<br />

del Ministro dell’interno <strong>di</strong> concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in<br />

data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali <strong>di</strong> sicurezza antincen<strong>di</strong>o e per la gestione<br />

dell’emergenza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro».<br />

2. Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli<br />

impianti <strong>di</strong> capienza superiore ai 10.000 posti ove si <strong>di</strong>sputino incontri <strong>di</strong> calcio, sono<br />

rispettivamente responsabili del mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza. Il titolare o il<br />

legale rappresentante possono avvalersi <strong>di</strong> una persona appositamente incaricata, che deve<br />

essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi <strong>di</strong> afflusso e <strong>di</strong> deflusso<br />

degli spettatori.<br />

3. I soggetti <strong>di</strong> cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare<br />

la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un piano finalizzato al mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, al<br />

rispetto dei <strong>di</strong>vieti, delle limitazioni e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio <strong>ed</strong> a garantire la sicurezza<br />

delle persone in caso <strong>di</strong> emergenza.<br />

4. Il piano <strong>di</strong> cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla<br />

Commissione <strong>di</strong> vigilanza sui locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo e deve:<br />

a) <strong>di</strong>sciplinare le attività <strong>di</strong> controllo per prevenire gli incen<strong>di</strong>;<br />

b) prev<strong>ed</strong>ere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le<br />

esercitazioni sull’uso dei mezzi antincen<strong>di</strong>o e sulle proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> evacuazione in caso <strong>di</strong><br />

emergenza;<br />

c) contemplare le informazioni agli spettatori <strong>ed</strong> agli atleti sulle proc<strong>ed</strong>ure da seguire in caso<br />

<strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o o altra emergenza;<br />

d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> controllo degli<br />

spettatori <strong>di</strong> cui all’art. 18;<br />

e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie <strong>di</strong> esodo;<br />

f) garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincen<strong>di</strong>o;<br />

g) garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della<br />

zona <strong>di</strong> attività sportiva e della zona spettatori;<br />

h) garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti;<br />

i) contenere l’in<strong>di</strong>cazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del<br />

fuoco <strong>ed</strong> al personale a<strong>di</strong>bito al soccorso in caso <strong>di</strong> emergenza; l) prev<strong>ed</strong>ere l’istituzione <strong>di</strong> un<br />

registro dei controlli perio<strong>di</strong>ci ove annotare gli interventi <strong>di</strong> manutenzione <strong>ed</strong> i controlli<br />

relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione <strong>di</strong> sicurezza, dei presi<strong>di</strong><br />

antincen<strong>di</strong>o, dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> controllo, delle aree a rischio specifico e<br />

dell’osservanza della limitazione dei carichi <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o nei vari ambienti dell’attività ove tale<br />

limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla<br />

formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto<br />

costantemente aggiornato <strong>ed</strong> esibito ad ogni richiesta degli organi <strong>di</strong> vigilanza.<br />

5. La segnaletica <strong>di</strong> sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.<br />

493, e consentire, in particolare, la in<strong>di</strong>viduazione delle vie <strong>di</strong> uscita, dei servizi <strong>di</strong> supporto,<br />

dei posti <strong>di</strong> pronto soccorso, nonchè dei mezzi e impianti antincen<strong>di</strong>o.<br />

Appositi cartelli devono in<strong>di</strong>care le prime misure <strong>di</strong> pronto soccorso. All’ingresso<br />

dell’impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni<br />

relative al comportamento del personale e del pubblico in caso <strong>di</strong> sinistro <strong>ed</strong> una planimetria<br />

generale per le squadre <strong>di</strong> soccorso che in<strong>di</strong>chi la posizione:<br />

a) delle scale e delle vie <strong>di</strong> esodo;<br />

275


) dei mezzi e degli impianti <strong>di</strong> estinzione <strong>di</strong>sponibili;<br />

c) dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> arresto degli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas e dell’elettricità;<br />

d) del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> arresto del sistema <strong>di</strong> ventilazione;<br />

e) del quadro generale del sistema <strong>di</strong> rilevazione e <strong>di</strong> allarme;<br />

f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;<br />

g) degli spazi calmi.<br />

6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie<br />

<strong>di</strong> esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.<br />

In prossimità dell’uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene<br />

in vista, devono in<strong>di</strong>care il comportamento da tenere in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o e devono essere<br />

accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che in<strong>di</strong>chi schematicamente la<br />

posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie <strong>di</strong> esodo. Le istruzioni devono<br />

attirare l’attenzione sul <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> usare gli ascensori in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o.<br />

7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi in<strong>di</strong>cati, deve essere pre<strong>di</strong>sposto e tenuto<br />

aggiornato un piano <strong>di</strong> emergenza, che deve in<strong>di</strong>care, tra l’altro:<br />

a) l’organigramma del servizio <strong>di</strong> sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con<br />

in<strong>di</strong>cazione dei nominativi e delle relative funzioni;<br />

b) le modalità delle comunicazioni ra<strong>di</strong>o e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione<br />

dell’emergenza, nonchè quelle previste per il responsabile interno della sicurezza <strong>ed</strong> i<br />

rappresentanti delle Forze dell’or<strong>di</strong>ne, dei Vigili del fuoco e degli enti <strong>di</strong> soccorso sanitario;<br />

c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso <strong>di</strong> emergenza;<br />

d) le proc<strong>ed</strong>ure per l’esodo del pubblico.<br />

Il piano <strong>di</strong> emergenza deve essere aggiornato in occasione <strong>di</strong> ogni utilizzo dell’impianto per<br />

manifestazioni temporanee <strong>ed</strong> occasionali <strong>di</strong>verse da quelle or<strong>di</strong>nariamente previste al suo<br />

interno.<br />

8. Per il necessario coor<strong>di</strong>namento delle operazioni da effettuare in situazioni <strong>di</strong> emergenza,<br />

deve essere pre<strong>di</strong>sposto un apposito centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze istituito<br />

rispettivamente nei locali <strong>di</strong> cui all’art. 4, comma terzo, <strong>ed</strong> all’art. 19-ter, comma terzo, lettera<br />

a).<br />

Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all’aperto il<br />

centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente<br />

compartimento antincen<strong>di</strong>o e dotato <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong>retto dall’esterno a cielo libero. Il centro<br />

deve essere dotato <strong>di</strong> strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al<br />

servizio antincen<strong>di</strong>o su tutte le aree dell’impianto <strong>ed</strong> all’esterno, nonchè <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ffusione sonora me<strong>di</strong>ante altoparlanti in modo da consentire la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere<br />

comunicati per il pubblico.<br />

Lo stesso centro <strong>di</strong> gestione deve essere inoltre dotato <strong>di</strong> apparati ricetrasmittenti in numero<br />

congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell’or<strong>di</strong>ne, dei Vigili del fuoco e degli<br />

enti <strong>di</strong> soccorso sanitario.<br />

All’interno dei locali destinati al centro <strong>di</strong> gestione e controllo devono essere installate le<br />

centrali <strong>di</strong> controllo e segnalazione degli impianti <strong>di</strong> videosorveglianza e <strong>di</strong> sicurezza<br />

antincen<strong>di</strong>o, nonché quant’altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.<br />

All’interno del centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze devono essere custo<strong>di</strong>te le planimetrie<br />

dell’intera struttura riportanti l’ubicazione delle vie <strong>di</strong> uscita, dei mezzi e degli impianti <strong>di</strong><br />

estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con<br />

l’in<strong>di</strong>cazione dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> arresto, il piano <strong>di</strong> emergenza, l’elenco completo del personale,<br />

i numeri telefonici necessari in caso <strong>di</strong> emergenza, <strong>ed</strong> ogni altra in<strong>di</strong>cazione necessaria.<br />

Il centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze deve essere presi<strong>di</strong>ato durante l’esercizio delle<br />

manifestazioni sportive da personale all’uopo incaricato, e possono acc<strong>ed</strong>ere il personale<br />

276


esponsabile della gestione dell’emergenza, gli appartenenti alle Forze dell’or<strong>di</strong>ne <strong>ed</strong> ai Vigili<br />

del fuoco.<br />

Articolo 12 - Gestione della sicurezza antincen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> complessi sportivi multifunzionali<br />

1. Dopo l’art. 19 è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> complessi sportivi multifunzionali). - 1. I<br />

complessi sportivi multifunzionali hanno l’obbligo <strong>di</strong> istituire l’unità gestionale, cui compete<br />

il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincen<strong>di</strong>o<br />

previsti dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

2. Per tali complessi deve essere in<strong>di</strong>viduato il titolare, responsabile della gestione della<br />

sicurezza antincen<strong>di</strong>o dell’intero complesso, ai fini dell’attuazione degli adempimenti <strong>di</strong> cui al<br />

presente decreto e <strong>di</strong> ogni altra <strong>di</strong>sposizione vigente in materia.<br />

3. Il titolare esercita anche attività <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento dei responsabili <strong>di</strong> altre specifiche<br />

attività all’interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze<br />

gestionali <strong>ed</strong> organizzative specifiche delle singole attività.<br />

4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>verse. In tal<br />

caso dovranno essere formalizzate le <strong>di</strong>chiarazioni congiunte <strong>di</strong> delega <strong>ed</strong> accettazione, da<br />

prodursi ai competenti organi <strong>di</strong> vigilanza.<br />

5. Il titolare, ai fini dell’attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo,<br />

può avvalersi <strong>di</strong> una persona appositamente incaricata, o <strong>di</strong> un suo sostituto preventivamente<br />

designato, che deve essere sempre presente durante l’esercizio del complesso, ivi comprese le<br />

fasi <strong>di</strong> afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni <strong>di</strong> responsabile interno della sicurezza.<br />

6. Il piano <strong>di</strong> emergenza generale <strong>di</strong> cui all’art. 19, comma 7, deve essere coor<strong>di</strong>nato con<br />

quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l’organicità<br />

degli adempimenti e delle proc<strong>ed</strong>ure.<br />

7. In caso <strong>di</strong> esercizio parziale del complesso devono essere pre<strong>di</strong>sposte pianificazioni <strong>di</strong><br />

emergenza corrispondenti alle singole configurazioni <strong>di</strong> effettivo utilizzo e congruenti con<br />

queste.».<br />

Articolo 13 - Gestione dell’or<strong>di</strong>ne e della sicurezza pubblica<br />

1. Dopo l’art. 19-bis è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 19-ter (Gestione dell’or<strong>di</strong>ne e della sicurezza pubblica all’interno degli impianti dove si<br />

<strong>di</strong>sputano incontri <strong>di</strong> calcio). - 1. Per ciascun impianto <strong>di</strong> capienza superiore ai 10.000 posti<br />

ove si <strong>di</strong>sputino incontri <strong>di</strong> calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, <strong>di</strong> seguito<br />

denominato G.O.S., coor<strong>di</strong>nato da un funzionario <strong>di</strong> Polizia designato dal questore e<br />

composto:<br />

a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;<br />

b) dal responsabile del mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza dell’impianto della società<br />

sportiva;<br />

c) da un rappresentante del Servizio sanitario;<br />

d) da un rappresentante dei Vigili urbani;<br />

e) dal responsabile del pronto intervento strutturale <strong>ed</strong> impiantistico all’interno dello sta<strong>di</strong>o;<br />

f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);<br />

g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.<br />

2. Il G.O.S., che si riunirà perio<strong>di</strong>camente per gli aspetti <strong>di</strong> carattere generale e, in ogni caso,<br />

alla vigilia degli incontri, avrà cura <strong>di</strong>:<br />

a) verificare la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione<br />

ad eventuali prescrizioni imposte;<br />

b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

sicurezza, r<strong>ed</strong>atto dalla società utilizzatrice;<br />

c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni <strong>di</strong> criticità, fatte salve le<br />

<strong>di</strong>rettive in materia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.<br />

277


3. Al fine <strong>di</strong> creare con<strong>di</strong>zioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la<br />

tutela dell’or<strong>di</strong>ne e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto <strong>di</strong> capienza superiore ai<br />

10.000 posti ove si <strong>di</strong>sputino incontri <strong>di</strong> calcio, a cura della società utilizzatrice dell’impianto,<br />

in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti: a) un locale con visibilità sullo<br />

spazio riservato agli spettatori e sullo spazio <strong>di</strong> attività sportiva, che dovrà ospitare il centro<br />

per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coor<strong>di</strong>nato dall’ufficiale <strong>di</strong><br />

P.S. designato con or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> servizio del questore, d’intesa con il rappresentante dei Vigili<br />

del fuoco per l’emergenza antincen<strong>di</strong>o e composto dai rappresentanti <strong>di</strong> tutte le componenti<br />

del G.O.S.;<br />

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto <strong>di</strong> polizia con annessi<br />

locali idonei a consentire gli adempimenti <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria relativi ad eventuali persone<br />

fermate o arrestate; c) spazi idonei per l’informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi<br />

ecc.) al fine <strong>di</strong> garantire la conoscenza del «regolamento d’uso» dell’impianto che dovrà<br />

riguardare le modalità <strong>di</strong> utilizzo dello sta<strong>di</strong>o, con particolare riferimento alla <strong>di</strong>sciplina degli<br />

accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonchè gli obblighi <strong>ed</strong> i <strong>di</strong>vieti che devono<br />

essere osservati dagli spettatori, con l’avvertenza che la loro inosservanza comporterà:<br />

1) l’imme<strong>di</strong>ata risoluzione del contratto <strong>di</strong> prestazione e la conseguente espulsione del<br />

contravventore;<br />

2) l’applicazione delle previste sanzioni da parte dell’organo competente ad irrogarle, se si<br />

tratta <strong>di</strong> violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali<br />

avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all’interno dell’impianto,<br />

sia sul titolo <strong>di</strong> accesso alla manifestazione».<br />

Articolo 14 - Gestione dell’impianto sportivo<br />

1. Dopo l’art. 19-ter è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 19-quater (Gestione dell’impianto sportivo). - 1. Al fine <strong>di</strong> garantire il rispetto della<br />

<strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> utilizzo dell’impianto, degli obblighi e dei <strong>di</strong>vieti previsti, le società utilizzatrici<br />

degli impianti, avranno cura <strong>di</strong>:<br />

a) pre<strong>di</strong>sporre l’organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento<br />

degli spettatori e dell’eventuale attivazione delle proc<strong>ed</strong>ure inerenti alla pubblica incolumità,<br />

nonchè dei soggetti addetti ai servizi connessi e provv<strong>ed</strong>ere al loro reclutamento;<br />

b) pre<strong>di</strong>sporre un piano per l’informazione, la formazione e l’addestramento <strong>di</strong> tutti gli addetti<br />

alla pubblica incolumità prev<strong>ed</strong>endo sia figure <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento che operatori,<br />

specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell’impianto.<br />

2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello<br />

svolgimento <strong>di</strong> ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1<br />

ogni 250 spettatori e quello dei coor<strong>di</strong>natori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.<br />

3. Le attività <strong>di</strong> tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze<br />

dell’or<strong>di</strong>ne che dovranno essere tempestivamente informate <strong>di</strong> ogni problematica che può<br />

avere riflessi sull’or<strong>di</strong>ne e la sicurezza pubblica.<br />

4. Il piano <strong>di</strong> emergenza deve essere aggiornato in occasione <strong>di</strong> ogni utilizzo dell’impianto per<br />

manifestazioni temporanee <strong>ed</strong> occasionali <strong>di</strong>verse da quelle or<strong>di</strong>nariamente previste al suo<br />

interno».<br />

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali<br />

1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data <strong>di</strong> inizio della<br />

stagione calcistica 2005-2006.<br />

2. Per comprovate esigenze <strong>di</strong> completamento dei lavori il prefetto può autorizzare proroghe<br />

del termine <strong>di</strong> cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.<br />

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,<br />

unitamente al testo del decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996, coor<strong>di</strong>nato<br />

con le mo<strong>di</strong>fiche e le integrazioni.<br />

278


Roma, 6 giugno 2005<br />

Il Ministro Pisanu<br />

(*) Decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, «Norme <strong>di</strong> sicurezza per la<br />

costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», coor<strong>di</strong>nato con le mo<strong>di</strong>fiche e le<br />

integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, fornito dal Ministero<br />

dell’Interno e non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:<br />

MINISTERO DELL’INTERNO<br />

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1996 concernente «Norme <strong>di</strong> sicurezza per la<br />

costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi» coor<strong>di</strong>nato con le mo<strong>di</strong>fiche e le integrazioni<br />

introdotte dal DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 2005.<br />

IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />

VISTO il Testo unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno<br />

1931, n. 773, <strong>ed</strong> il relativo regolamento <strong>di</strong> esecuzione;<br />

VISTO il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 2 aprile<br />

1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;<br />

VISTE le <strong>leggi</strong> 27 <strong>di</strong>cembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per<br />

l’organizzazione dei servizi antincen<strong>di</strong>;<br />

VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246,<br />

concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo <strong>nazionale</strong> dei vigili del<br />

fuoco;<br />

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo or<strong>di</strong>namento della amministrazione<br />

della pubblica sicurezza»;<br />

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante<br />

«Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong><br />

vigilanza antincen<strong>di</strong>»;<br />

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i<br />

fenomeni <strong>di</strong> violenza in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive», convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni,<br />

dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo<br />

1996 recante: «Norme <strong>di</strong> sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi»,<br />

come mo<strong>di</strong>ficato e integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 2001; VISTA la<br />

Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni degli spettatori durante le<br />

manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite <strong>di</strong> calcio, pubblicata nella Gazzetta<br />

Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005;<br />

VISTA la risoluzione del Consiglio del 6 <strong>di</strong>cembre 2001, concernente un manuale <strong>di</strong><br />

raccomandazioni per la cooperazione inter<strong>nazionale</strong> tra Forze <strong>di</strong> polizia e misure per<br />

prevenire e combattere la violenza e i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni in occasione delle partite <strong>di</strong> calcio <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mensione inter<strong>nazionale</strong> alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla<br />

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;<br />

VISTE le <strong>di</strong>sposizioni in<strong>di</strong>cate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA, recepito<br />

dalla F<strong>ed</strong>erazione Italiana Giuoco Calcio;<br />

RILEVATA la necessità <strong>di</strong> apportare mo<strong>di</strong>fiche <strong>ed</strong> integrazioni al pr<strong>ed</strong>etto decreto del Ministro<br />

dell’Interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell’ambito degli impianti sportivi <strong>di</strong><br />

spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all’attività sportiva e per la<br />

gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove<br />

si <strong>di</strong>sputano competizioni relative al gioco del calcio;<br />

RAVVISATA l’opportunità <strong>di</strong> emanare un testo coor<strong>di</strong>nato delle norme <strong>di</strong> sicurezza per la<br />

costruzione e l’esercizio <strong>di</strong> impianti sportivi;<br />

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione<br />

279


incen<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 per<br />

gli aspetti <strong>di</strong> prevenzione degli incen<strong>di</strong>;<br />

decreta<br />

Articolo 1 - Campo <strong>di</strong> applicazione<br />

Sono soggetti alle presenti <strong>di</strong>sposizioni i complessi e gli impianti sportivi <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione e quelli esistenti, già a<strong>di</strong>biti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi,<br />

nei quali si intendono realizzare variazioni <strong>di</strong>stributive e/o funzionali, eccetto gli interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> cui all’art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei<br />

quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle F<strong>ed</strong>erazioni<br />

Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, riportate nell’allegato, ove è prevista la presenza <strong>di</strong><br />

spettatori in numero superiore a 100.<br />

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono<br />

essere conformi oltre che alle presenti <strong>di</strong>sposizioni anche ai regolamenti del CONI e delle<br />

F<strong>ed</strong>erazioni Sportive Nazionali e Internazionali.<br />

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza <strong>di</strong> spettatori non superiore a 100 o<br />

privi <strong>di</strong> spettatori, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al successivo art. 20.<br />

Articolo 2 - Definizioni<br />

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> e<br />

tolleranze <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> cui al decreto del Ministro dell’Interno 30 novembre 1983 <strong>ed</strong> alle<br />

seguenti ulteriori definizioni:<br />

Spazio <strong>di</strong> attività sportiva<br />

Spazio conformato in modo da consentire la pratica <strong>di</strong> una o più attività sportive; nel primo<br />

caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi <strong>di</strong> attività sportiva<br />

contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.<br />

Zona <strong>di</strong> attività sportiva<br />

Zona costituita dallo spazio <strong>di</strong> attività sportiva e dai servizi <strong>di</strong> supporto.<br />

Spazio riservato agli spettatori<br />

Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.<br />

Zona spettatori<br />

Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi <strong>di</strong><br />

supporto ad essi de<strong>di</strong>cati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.<br />

Spazi e servizi <strong>di</strong> supporto<br />

Spazi e servizi <strong>di</strong>rettamente funzionali all’attività sportiva o alla presenza <strong>di</strong> pubblico.<br />

Spazi e servizi accessori<br />

Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.<br />

Impianto sportivo<br />

Insieme <strong>di</strong> uno o più spazi <strong>di</strong> attività sportiva dello stesso tipo o <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso, che hanno in<br />

comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento <strong>di</strong> manifestazioni<br />

sportive.<br />

L’impianto sportivo comprende:<br />

a) - lo spazio o gli spazi <strong>di</strong> attività sportiva;<br />

b) - la zona spettatori;<br />

c) - eventuali spazi e servizi accessori;<br />

d) - eventuali spazi e servizi <strong>di</strong> supporto.<br />

Impianto sportivo all’aperto<br />

Impianto sportivo avente lo spazio <strong>di</strong> attività scoperto.<br />

Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.<br />

Impianto sportivo al chiuso<br />

Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all’aperto.<br />

Complesso sportivo<br />

280


Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso<br />

sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree <strong>di</strong> servizio annesse.<br />

Complesso sportivo multifunzionale<br />

Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, <strong>di</strong>verse da quella sportiva,<br />

caratterizzato da organicità funzionale, strutturale <strong>ed</strong> impiantistica<br />

Area <strong>di</strong> servizio annessa<br />

Area <strong>di</strong> pertinenza dell’impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.<br />

Area <strong>di</strong> servizio esterna<br />

Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente,<br />

all’impianto o complesso sportivo me<strong>di</strong>ante recinzione fissa o mobile.<br />

Zona esterna<br />

Area pubblica circostante o prossima all’impianto o complesso sportivo che consente<br />

l’avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento <strong>di</strong> servizi pubblici o privati.<br />

Spazi <strong>di</strong> soccorso<br />

Spazi raggiungibili dai mezzi <strong>di</strong> soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.<br />

Via d’uscita<br />

Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall’uscita dello spazio riservato agli<br />

spettatori e dallo spazio <strong>di</strong> attività sportiva all’area <strong>di</strong> servizio annessa o all’area <strong>di</strong> servizio<br />

esterna.<br />

Spazio calmo<br />

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via <strong>di</strong> esodo verticale od in essa<br />

inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie <strong>di</strong> esodo <strong>ed</strong> avere<br />

caratteristiche tali da garantire la permanenza <strong>di</strong> persone con ridotte o impe<strong>di</strong>te capacità<br />

motorie in attesa dei soccorsi.<br />

Percorso <strong>di</strong> smistamento<br />

Percorso che permette la mobilità degli spettatori all’interno dello spazio loro riservato.<br />

Strutture pressostatiche<br />

Coperture <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong> attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.<br />

Capienza<br />

Massimo affollamento ipotizzabile.<br />

Articolo 3 - Norme <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura per la costruzione o mo<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> impianti sportivi<br />

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza <strong>di</strong> spettatori in<br />

numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda <strong>di</strong><br />

autorizzazione, la seguente documentazione:<br />

1) una planimetria rappresentante l’impianto o il complesso sportivo, l’area <strong>di</strong> servizio<br />

annessa, ove necessaria, e la zona esterna;<br />

2) piante ai vari livelli rappresentanti l’impianto sportivo con gli spazi o lo spazio <strong>di</strong> attività<br />

sportiva, la zona spettatori con <strong>di</strong>sposizione e numero <strong>di</strong> posti, spazi e servizi accessori e <strong>di</strong><br />

supporto, <strong>di</strong>mensioni e caratteristiche del sistema <strong>di</strong> vie d’uscita, elementi <strong>di</strong><br />

compartimentazione, impianti tecnici <strong>ed</strong> antincen<strong>di</strong>o;<br />

3) sezioni longitu<strong>di</strong>nali e trasversali dell’impianto sportivo;<br />

4) documento da cui risulti che il proprietario dell’impianto ha <strong>di</strong>ritto d’uso dell’area <strong>di</strong><br />

servizio dell’impianto stesso;<br />

5) <strong>di</strong>chiarazione legale del locatore dalla quale risulti l’impegno contrattuale a favore del<br />

richi<strong>ed</strong>ente, nonchè un titolo che <strong>di</strong>mostri la proprietà dell’impianto da parte del locatore nel<br />

caso <strong>di</strong> domande presentate dal locatario;<br />

6) parere sul progetto da parte del CONI ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

7) relazione tecnica descrittiva del progetto, r<strong>ed</strong>atta con riferimento al decreto del Presidente<br />

della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e <strong>di</strong>sposizioni collegate, nonché alla presente regola<br />

281


tecnica Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza, per<br />

l’esercizio da parte <strong>di</strong> quest’ultima delle attribuzioni <strong>di</strong> cui all’art. 80 del Testo Unico delle<br />

<strong>leggi</strong> <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale<br />

re<strong>di</strong>ge apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell’impianto alle presenti<br />

norme.<br />

Il verbale <strong>di</strong> cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richi<strong>ed</strong>ente è<br />

tenuto a presentare al Comune per la domanda <strong>di</strong> visita <strong>di</strong> constatazione, unitamente alla<br />

certificazione <strong>di</strong> idoneità statica <strong>ed</strong> impiantistica, nonchè agli adempimenti previsti dal<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione<br />

incen<strong>di</strong>.<br />

La Commissione Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza esegue la visita <strong>di</strong> constatazione e re<strong>di</strong>ge apposito<br />

verbale esprimendo il proprio parere <strong>di</strong> competenza ai sensi delle combinate <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

cui all’art. 80 del Testo Unico delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza e all’art. 19 del Decreto del<br />

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del<br />

rilascio della licenza <strong>di</strong> agibilità.<br />

Le proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> cui ai commi prec<strong>ed</strong>enti si applicano in tutti i casi <strong>di</strong> variazione delle<br />

caratteristiche <strong>di</strong>struttive e funzionali dell’impianto o quando si verifichino sinistri che<br />

interessino le strutture e/o gli impianti.<br />

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a<br />

far data dal certificato <strong>di</strong> collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per<br />

territorio, <strong>ed</strong> al Comune, un certificato <strong>di</strong> idoneità statica dell’impianto, rilasciato da tecnico<br />

abilitato. Alla Commissione <strong>di</strong> Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un<br />

rappresentante del CONI dal m<strong>ed</strong>esimo designato.<br />

Articolo 4 - Ubicazione<br />

L’ubicazione dell’impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire<br />

l’avvicinamento e la manovra dei mezzi <strong>di</strong> soccorso e la possibilità <strong>di</strong> sfollamento verso aree<br />

a<strong>di</strong>acenti. L’area per la realizzazione <strong>di</strong> un impianto, deve essere scelta in modo che la zona<br />

esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi<br />

e le zone <strong>di</strong> concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non<br />

costituire ostacolo al deflusso.<br />

Gli impianti devono essere provvisti <strong>di</strong> un luogo da cui sia possibile coor<strong>di</strong>nare gli interventi<br />

<strong>di</strong> emergenza; detto ambiente deve essere facilmente in<strong>di</strong>viduabile <strong>ed</strong> accessibile da parte<br />

delle squadre <strong>di</strong> soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio <strong>di</strong><br />

attività sportiva, in modo che sia possibile coor<strong>di</strong>nare gli interventi per la sicurezza delle<br />

manifestazioni.<br />

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> per le specifiche<br />

attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume <strong>di</strong> altri e<strong>di</strong>fici ove si<br />

svolgono attività <strong>di</strong> cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del<br />

Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982. La separazione da tali attività deve essere realizzata<br />

con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova <strong>di</strong> fumo <strong>di</strong><br />

stesse caratteristiche <strong>di</strong> resistenza al fuoco. Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio<br />

<strong>di</strong> attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al<br />

piano dell’area <strong>di</strong> servizio o zona esterna all’impianto.<br />

Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità<br />

dell’accostamento all’e<strong>di</strong>ficio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi<br />

finestra o balcone <strong>di</strong> ogni piano; qualora tale requisito non fosse sod<strong>di</strong>sfatto, negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong><br />

altezza antincen<strong>di</strong>o fino a 24 m e in quelli <strong>di</strong> altezza superiore, le scale a servizio delle vie <strong>di</strong><br />

esodo devono essere rispettivamente protette e a prova <strong>di</strong> fumo.<br />

Per consentire l’intervento dei mezzi <strong>di</strong> soccorso gli accessi all’area <strong>di</strong> servizio annessa<br />

all’impianto, <strong>di</strong> cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi:<br />

282


aggio <strong>di</strong> volta non inferiore a 13 m;<br />

altezza libera non inferiore a 4 m;<br />

larghezza: non inferiore a 3,50 m;<br />

pendenza: non superiore a 10%;<br />

resistenza al carico: per automezzi <strong>di</strong> peso complessivo non inferiore a 20 t.<br />

Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l’ubicazione delle attività <strong>di</strong> cui ai<br />

punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell’Interno 16<br />

febbraio 1982, sia all’esterno del volume degli impianti che all’interno. In questo ultimo caso<br />

si applicano le con<strong>di</strong>zioni stabilite ai prec<strong>ed</strong>enti commi quarto e quinto e quelle ulteriori <strong>di</strong><br />

seguito in<strong>di</strong>cate: i locali commerciali <strong>di</strong> esposizione e ven<strong>di</strong>ta devono essere protetti da<br />

impianti <strong>di</strong> spegnimento automatico e <strong>di</strong> rivelazione <strong>di</strong> fumo, nonché dotati <strong>di</strong> aerazione<br />

naturale in ragione <strong>di</strong> almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, <strong>di</strong>ffusa in maniera<br />

uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impe<strong>di</strong>ta; il carico d’incen<strong>di</strong>o degli<br />

esercizi commerciali deve essere limitato a 30 Kg/mq <strong>di</strong> legna standard equivalente; le<br />

superfici <strong>di</strong> aerazione naturale delle attività <strong>di</strong>verse da quella sportiva non devono sfociare in<br />

zone con presenza <strong>di</strong> persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che<br />

possano determinare rischio per il pubblico e pregiu<strong>di</strong>zio al complesso sportivo. Qualora detto<br />

requisito non fosse perseguibile, potrà proc<strong>ed</strong>ersi alla compensazione me<strong>di</strong>ante la<br />

realizzazione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> estrazione <strong>di</strong> fumo e calore <strong>di</strong> tipo meccanico, <strong>di</strong> caratteristiche<br />

idonee a sod<strong>di</strong>sfare le seguenti specifiche tecniche: portata or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> esercizio idonea a<br />

garantire almeno 3 ricambi orari dell’intero volume, incrementabile automaticamente a 9<br />

ricambi orari in caso <strong>di</strong> emergenza, previo asservimento ad impianto <strong>di</strong> rivelazione <strong>di</strong> fumo,<br />

nonché a <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> azionamento manuale; resistenza al fuoco della componentistica e<br />

delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400°C; separazione delle condotte aerotermiche<br />

<strong>di</strong> mandata e ripresa rispetto ad altri locali, <strong>di</strong> caratteristiche <strong>di</strong> resistenza al fuoco non<br />

inferiore a REI 120; funzionamento coor<strong>di</strong>nato con il pertinente impianto <strong>di</strong> rivelazione <strong>di</strong><br />

fumo e con quello <strong>di</strong> spegnimento automatico; alimentazione <strong>di</strong> emergenza per almeno 60’ in<br />

caso <strong>di</strong> mancanza dell’energia elettrica or<strong>di</strong>naria; sfogo delle condotte aerotermiche <strong>di</strong><br />

estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;<br />

gli accessi, le uscite, il sistema <strong>di</strong> vie d’uscita <strong>ed</strong> i servizi relativi ad ogni attività devono<br />

essere, in caso <strong>di</strong> concomitanza <strong>di</strong> esercizio dell’impianto sportivo, tra loro funzionalmente<br />

in<strong>di</strong>pendenti e separati.<br />

Articolo 5 - Area <strong>di</strong> servizio annessa all’impianto<br />

Tutti gli impianti <strong>di</strong> capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un’area <strong>di</strong> servizio<br />

annessa all’impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da<br />

ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in<br />

corrispondenza delle uscite dall’impianto e <strong>di</strong> superficie tale da poter garantire una densità <strong>di</strong><br />

affollamento <strong>di</strong> 2 persone a metro quadrato.<br />

La delimitazione dell’area <strong>di</strong> servizio deve essere <strong>di</strong>stanziata almeno 6,00 metri dal perimetro<br />

dell’impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi <strong>di</strong><br />

larghezza equivalente a quella delle uscite dall’impianto tenuto conto delle <strong>di</strong>verse capacità <strong>di</strong><br />

deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le<br />

caratteristiche tecniche <strong>di</strong> tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o<br />

equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del<br />

pubblico.<br />

Negli impianti <strong>di</strong> capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile<br />

<strong>di</strong>sporre dell’area <strong>di</strong> servizio annessa all’impianto, dovrà essere definita un’area esterna <strong>di</strong><br />

analoghe caratteristiche.<br />

La <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> tale area durante l’uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto<br />

legalmente valido.<br />

283


Articolo 6 - Spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva<br />

Spazio riservato agli spettatori<br />

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a s<strong>ed</strong>ere e dei<br />

posti in pie<strong>di</strong>; il numero dei posti in pie<strong>di</strong> si calcola in ragione <strong>di</strong> 35 spettatori ogni 10 metri<br />

quadrati <strong>di</strong> superficie all’uopo destinata; il numero dei posti a s<strong>ed</strong>ere è dato dal numero totale<br />

degli elementi <strong>di</strong> s<strong>ed</strong>uta con soluzione <strong>di</strong> continuità, così come definito dalla norma UNI<br />

9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche <strong>di</strong>viso 0,48.<br />

Tutti i posti a s<strong>ed</strong>ere devono essere chiaramente in<strong>di</strong>viduati e numerati e devono rispondere<br />

alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto<br />

degli spazi destinati ai percorsi <strong>di</strong> smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti<br />

liberi durante le manifestazioni.<br />

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell’area destinata all’attività<br />

sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.<br />

Sono ammessi posti in pie<strong>di</strong> negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori <strong>ed</strong> in<br />

quelli all’aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.<br />

Negli impianti all’aperto contrassegnati nell’allegato con l’asterisco, è consentito prev<strong>ed</strong>ere<br />

posti in pie<strong>di</strong>.<br />

Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in pie<strong>di</strong>, devono rispondere<br />

alle norme UNI 9217.<br />

Spazio <strong>di</strong> attività sportiva<br />

La capienza dello spazio <strong>di</strong> attività sportiva è pari al numero <strong>di</strong> praticanti e <strong>di</strong> addetti previsti<br />

in funzione delle attivitàsportive.<br />

Lo spazio <strong>di</strong> attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi <strong>ed</strong> all’esterno dell’area <strong>di</strong><br />

servizio dell’impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli<br />

spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell’attività sportiva; tale delimitazione deve<br />

essere conforme ai regolamenti del CONI e delle F<strong>ed</strong>erazioni Sportive Nazionali e per i campi<br />

<strong>di</strong> calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono<br />

avere almeno due varchi <strong>di</strong> larghezza minima <strong>di</strong> 2,40 m, per ogni settore muniti <strong>di</strong> serramenti<br />

che in caso <strong>di</strong> necessità possano essere aperti su <strong>di</strong>sposizione dell’autorità <strong>di</strong> pubblica<br />

sicurezza verso la zona attività sportiva.<br />

Articolo 6 bis - Sistemi <strong>di</strong> separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva<br />

La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società<br />

utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso: l’installazione<br />

<strong>di</strong> un parapetto <strong>di</strong> altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano <strong>di</strong> imposta, conforme alle<br />

norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile; la realizzazione <strong>di</strong><br />

un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà non minore <strong>di</strong> 2,50 metri<br />

rispetto al piano <strong>di</strong> calpestio del pubblico e larghezza non minore <strong>di</strong> 2,50 metri. Il fossato<br />

deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio <strong>di</strong> attività sportiva da idonei<br />

parapetti aventi altezza non minore <strong>di</strong> 1,10 metri misurata dal piano <strong>di</strong> calpestio e <strong>di</strong><br />

caratteristiche conformi alla norma UNI 10121–2 o equivalenti; la realizzazione <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>slivello, <strong>di</strong> altezza pari ad 1 metro, tra il piano <strong>di</strong> calpestio degli spettatori e lo spazio <strong>di</strong><br />

attività sportiva. La parte superiore del <strong>di</strong>slivello deve essere protetta da un parapetto <strong>di</strong><br />

altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano <strong>di</strong> riferimento e <strong>di</strong> caratteristiche conformi alla<br />

norma UNI 10121 – 2 o equivalenti.<br />

Almeno uno dei parapetti <strong>di</strong> cui al comma 1, deve essere munito <strong>di</strong> separatori realizzati in<br />

materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona <strong>di</strong> attività sportiva,<br />

conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado <strong>di</strong> elevare la separazione fino ad<br />

un’altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano <strong>di</strong> imposta.<br />

L’elevazione dei separatori è realizzata me<strong>di</strong>ante guide o altri accorgimenti costruttivi, <strong>ed</strong> è<br />

stabilita <strong>di</strong> volta in volta dal Questore, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo<br />

284


svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza <strong>di</strong> cui al<br />

successivo articolo 19-ter.<br />

Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti <strong>di</strong> almeno<br />

uno degli elementi <strong>di</strong> separazione <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

In relazione a specifiche esigenze, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo<br />

svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della provincia, può essere<br />

<strong>di</strong>sposta la realizzazione <strong>di</strong> tutti gli elementi <strong>di</strong> separazione <strong>di</strong> cui al comma 1, ovvero <strong>di</strong><br />

ulteriori misure <strong>di</strong> sicurezza.<br />

In aggiunta a quanto previsto nei commi prec<strong>ed</strong>enti può essere <strong>di</strong>sposta la perimetrazione<br />

della zona <strong>di</strong> attività sportiva me<strong>di</strong>ante il presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> personale appositamente formato e messo<br />

a <strong>di</strong>sposizione dagli organizzatori, in ragione <strong>di</strong> venti unità ogni <strong>di</strong>ecimila spettatori e<br />

comunque non meno <strong>di</strong> trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca <strong>di</strong> colore<br />

giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.<br />

Per la <strong>di</strong>stanza delle pr<strong>ed</strong>ette separazioni dallo spazio <strong>di</strong> attività sportiva, si rimanda ai<br />

regolamenti del CONI e delle f<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali.<br />

Articolo 7 - Settori<br />

Al fine <strong>di</strong> realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all’aperto<br />

con un numero <strong>di</strong> spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero <strong>di</strong> spettatori<br />

superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori sud<strong>di</strong>viso in settori, <strong>di</strong> cui<br />

uno appositamente de<strong>di</strong>cato agli ospiti, con ingressi, vie <strong>di</strong> uscita <strong>ed</strong> aree <strong>di</strong> parcheggio<br />

in<strong>di</strong>pendenti e separate. La capienza <strong>di</strong> ciascun settore non può essere superiore a 10.000<br />

spettatori per impianti all’aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.<br />

Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi <strong>di</strong> separazione idonei a:<br />

impe<strong>di</strong>re che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli<br />

spettatori si spostino da un settore all’altro; permettere, ove necessario, la realizzazione <strong>di</strong> una<br />

<strong>di</strong>visione all’interno <strong>di</strong> uno stesso settore, tra gruppi <strong>di</strong> spettatori, fermo restando il rispetto<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni relative al sistema delle vie d’uscita.<br />

La finalità <strong>di</strong> cui alla lettera a) deve essere perseguita me<strong>di</strong>ante l’istallazione permanente <strong>di</strong><br />

elementi <strong>di</strong> separazione in materiale incombustibile e <strong>di</strong> caratteristiche conformi alla norma<br />

UNI 10121 – 2 o equivalenti. La finalità <strong>di</strong> cui alla lettera b) deve essere perseguita me<strong>di</strong>ante<br />

sistemi <strong>di</strong> separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei<br />

settori <strong>ed</strong> in<strong>di</strong>viduabili in una delle misure <strong>di</strong> seguito riportate o in una loro combinazione:<br />

istallazione <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> separazione in materiale incombustibile aventi altezza e<br />

caratteristiche conformi alla norma UNI 10121- 2 o equivalenti; creazione <strong>di</strong> zone<br />

temporaneamente sottoposte a <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> stazionamento e movimento, occupate<br />

esclusivamente da personale addetto all’accoglienza, all’in<strong>di</strong>rizzamento <strong>ed</strong> alla osservazione<br />

degli spettatori, posto a <strong>di</strong>sposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.<br />

La sud<strong>di</strong>visione in settori deve essere conforme ai regolamenti del CONI e delle F<strong>ed</strong>erazioni<br />

Sportive Nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi <strong>di</strong> vie <strong>di</strong><br />

uscita in<strong>di</strong>pendenti chiaramente identificabili con segnaletica <strong>di</strong> sicurezza conforme alla<br />

vigente normativa e alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alla <strong>di</strong>rettiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I<br />

settori per i posti in pie<strong>di</strong> devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.<br />

Negli impianti all’aperto in<strong>di</strong>cati nell’allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati<br />

con un asterisco, non è necessario realizzare la sud<strong>di</strong>visione in settori; qualora tale<br />

sud<strong>di</strong>visione si renda necessaria per aspetti organizzativi e <strong>di</strong> pubblica sicurezza, i rispettivi<br />

settori devono essere realizzati con l’osservanza delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma secondo<br />

del presente articolo.<br />

Articolo 8 - Sistema <strong>di</strong> vie <strong>di</strong> uscita<br />

Zona riservata agli spettatori<br />

L’impianto deve essere provvisto <strong>di</strong> un sistema organizzato <strong>di</strong> vie <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong>mensionato in<br />

285


ase alla capienza in funzione della capacità <strong>di</strong> deflusso <strong>ed</strong> essere dotato <strong>di</strong> almeno due uscite;<br />

il sistema <strong>di</strong> vie <strong>di</strong> uscita dalla zona spettatori deve essere in<strong>di</strong>pendente da quello della zona <strong>di</strong><br />

attività sportiva.<br />

Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano dotati <strong>di</strong><br />

preselettori <strong>di</strong> fila la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.<br />

Deve essere sempre garantito l’esodo senza ostacoli dall’impianto. La larghezza <strong>di</strong> ogni uscita<br />

e via d’uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle<br />

uscite deve essere <strong>di</strong>mensionata per una capacità <strong>di</strong> deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni<br />

500 persone) per gli impianti all’aperto <strong>ed</strong> a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al<br />

chiuso in<strong>di</strong>pendentemente dalle quote;<br />

le vie d’uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato<br />

agli spettatori.<br />

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema <strong>di</strong> vie <strong>di</strong> uscita <strong>ed</strong> i<br />

relativi serramenti consentiti, si rimanda alle <strong>di</strong>sposizioni del Ministero dell’Interno per i<br />

locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo.<br />

Il numero <strong>di</strong> uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto<br />

non sud<strong>di</strong>viso in settori non deve essere inferiore a 2.<br />

Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all’aperto la lunghezza<br />

massima delle vie <strong>di</strong> uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza <strong>di</strong> idonei<br />

impianti <strong>di</strong> smaltimento dei fumi asserviti a impianti <strong>di</strong> rilevazione o segnalazione <strong>di</strong> incen<strong>di</strong><br />

realizzati in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 17.<br />

Dove sono previsti posti per portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap, su se<strong>di</strong>e a rotelle, <strong>di</strong> cui alla legge 9<br />

gennaio 1989, n. 13, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie <strong>di</strong><br />

uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente <strong>di</strong>mensionati.<br />

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le<br />

caratteristiche <strong>di</strong> resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie <strong>di</strong> esodo e devono essere<br />

raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità <strong>di</strong> scelta fra due vie<br />

<strong>di</strong> esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.<br />

Le scale devono avere gra<strong>di</strong>ni a pianta rettangolare, con alzata e p<strong>ed</strong>ata costanti<br />

rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (p<strong>ed</strong>ata); le rampe delle<br />

scale devono essere rettilinee, avere non meno <strong>di</strong> tre gra<strong>di</strong>ni e non più <strong>di</strong> 15; i pianerottoli<br />

devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono<br />

consigliabili nei pianerottoli raccor<strong>di</strong> circolari che abbiano la larghezza ra<strong>di</strong>ale costante <strong>ed</strong><br />

uguale a quella della scala.<br />

Tutte le scale devono essere munite <strong>di</strong> corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le<br />

estremità <strong>di</strong> tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.<br />

È ammessa la fusione <strong>di</strong> due rampe <strong>di</strong> scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza<br />

uguale alla somma delle due; per scale <strong>di</strong> larghezza superiore a 3 m la Commissione<br />

Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.<br />

Le rampe senza gra<strong>di</strong>ni devono avere una pendenza massima del 12% con piani <strong>di</strong> riposo<br />

orizzontali profon<strong>di</strong> almeno m 1,20, ogni 10 metri <strong>di</strong> sviluppo della rampa.<br />

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle<br />

pareti per una altezza <strong>di</strong> 2 m dal piano <strong>di</strong> calpestio.<br />

È ammesso l’uso <strong>di</strong> scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie<br />

d’uscita.<br />

Zona <strong>di</strong> attività sportiva<br />

Il sistema <strong>di</strong> vie d’uscita e le uscite della zona <strong>di</strong> attività sportiva devono avere caratteristiche<br />

analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.<br />

Articolo 8 bis<br />

Aree <strong>di</strong> sicurezza e varchi.<br />

286


Nel rispetto del <strong>di</strong>mensionamento e della finalità delle vie <strong>di</strong> uscita, oltre a quanto previsto<br />

dall’articolo 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in<br />

accordo con il proprietario dello stesso, aree <strong>di</strong> sicurezza in cui devono essere ammessi solo i<br />

titolari <strong>di</strong> regolare titolo <strong>di</strong> accesso all’impianto, cosi strutturate:<br />

«Area <strong>di</strong> massima sicurezza», comprende l’impianto sportivo e l’area <strong>di</strong> servizio annessa, ove<br />

sono collocati i varchi <strong>di</strong> accesso all’impianto.<br />

Tale area deve essere delimitata a mezzo <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> separazione, in materiale<br />

incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 –2 o equivalenti;<br />

«Area riservata», realizzata nell’ambito dell’area <strong>di</strong> servizio esterna, <strong>di</strong> cui all’articolo 2 del<br />

presente decreto, <strong>ed</strong> opportunamente recintata, all’interno della quale è consentito l’accesso<br />

esclusivamente agli aventi <strong>di</strong>ritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi <strong>di</strong><br />

separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o<br />

equivalenti; è ammessa la separazione me<strong>di</strong>ante elementi mobili in materiale incombustibile.<br />

Per consentire la separazione delle tifoserie all’interno dell’area riservata, la stessa deve<br />

essere <strong>di</strong>visa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, <strong>di</strong><br />

capienza non inferiore a quella minima stabilita dall’organizzazione sportiva per il settore<br />

corrispondente, delimitati a mezzo <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> separazione in materiale incombustibile e<br />

conforme alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti.<br />

Il numero dei varchi <strong>di</strong> ingresso presenti lungo la delimitazione dell’area <strong>di</strong> massima<br />

sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque<br />

in ragione <strong>di</strong> almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento<br />

delle operazioni <strong>di</strong> afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un’ora e<br />

mezza prima dell’inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari<br />

all’effettuazione dei controlli <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> verifica della regolarità del titolo <strong>di</strong> accesso.<br />

Tali varchi <strong>di</strong> ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben<br />

visibili dall’esterno <strong>ed</strong> analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo <strong>di</strong> accesso<br />

all’impianto.<br />

I varchi <strong>di</strong> ingresso all’area <strong>di</strong> massima sicurezza devono essere dotati <strong>di</strong> preselettori <strong>di</strong><br />

incanalamento tali da evitare pressioni nella fase <strong>di</strong> obliterazione del titolo <strong>di</strong> accesso con<br />

corsia <strong>di</strong> ritorno per gli spettatori non abilitati all’ingresso, nonché <strong>di</strong> tornelli «a tutta altezza»<br />

che permettono l’accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo <strong>di</strong><br />

rotazione da attivarsi successivamente all’avvenuta verifica della regolarità del titolo <strong>di</strong><br />

accesso.<br />

I tornelli devono essere realizzati secondo regole <strong>di</strong> buona tecnica, devono essere invalicabili<br />

se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni <strong>di</strong> violenza, anche<br />

organizzata, da parte <strong>di</strong> soggetti che non siano in possesso <strong>di</strong> un titolo valido.<br />

I varchi <strong>di</strong> ingresso dotati <strong>di</strong> preselettori e <strong>di</strong> tornelli devono essere separati e in<strong>di</strong>pendenti dal<br />

sistema <strong>di</strong> vie d’uscita <strong>di</strong> cui all’articolo 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere<br />

ubicate fuori dell’area riservata.<br />

Il sistema <strong>di</strong> afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque<br />

sottoposto alla preventiva approvazione del Questore della Provincia.<br />

Articolo 9 - Distribuzione interna<br />

I percorsi <strong>di</strong> smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più <strong>di</strong> 20<br />

posti per fila e per parte; ogni 15 file <strong>di</strong> gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo<br />

alle file stesse, <strong>di</strong> larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prev<strong>ed</strong>ere tali passaggi<br />

quando i percorsi <strong>di</strong> smistamento adducono <strong>di</strong>rettamente alle vie <strong>di</strong> uscita.<br />

I gradoni per posti a s<strong>ed</strong>ere devono avere una p<strong>ed</strong>ana non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra<br />

p<strong>ed</strong>ana <strong>ed</strong> alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti se<strong>di</strong>li su<br />

piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.<br />

Le aree riservate ai posti in pie<strong>di</strong> devono essere delimitate da barriere frangifolla longitu<strong>di</strong>nali<br />

287


e trasversali con un massimo <strong>di</strong> 500 spettatori per area; i posti in pie<strong>di</strong> possono essere<br />

realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con<br />

alzata non superiore a 0,25 m.<br />

I percorsi <strong>di</strong> smistamento devono essere rettilinei; i gra<strong>di</strong>ni delle scale <strong>di</strong> smistamento devono<br />

essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una p<strong>ed</strong>ana non inferiore a<br />

23 cm; il rapporto tra p<strong>ed</strong>ana e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità<br />

graduale dell’alzata e della padana tra un gra<strong>di</strong>no e il successivo in ragione della tolleranza<br />

del 2%.<br />

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione <strong>di</strong> pendenza a con<strong>di</strong>zione che venga<br />

interposto un piano <strong>di</strong> riposo della stessa larghezza della scala <strong>di</strong> smistamento, profondo<br />

almeno m 1,20, fermo restando i limiti <strong>di</strong>mensionali dei gra<strong>di</strong>ni <strong>ed</strong> il rapporto tra p<strong>ed</strong>ana e<br />

alzata.<br />

Articolo 10 - Servizi <strong>di</strong> supporto della zona spettatori<br />

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti<br />

e dai locali <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l’esterno e accesso<br />

da apposito locale <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno (anti WC) eventualmente a servizio <strong>di</strong> più locali WC, nel<br />

quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini <strong>ed</strong> almeno un lavabo; almeno<br />

una fontanella <strong>di</strong> acqua potabile deve essere ubicata all’esterno dei servizi igienici.<br />

La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere <strong>di</strong><br />

almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri<br />

casi la zona spettatori deve essere dotata <strong>di</strong> servizi igienici proporzionati in ragione <strong>di</strong> un<br />

gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e <strong>di</strong> due gabinetti ogni 500 donne considerando il<br />

rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all’aperto.<br />

I servizi igienici devono essere ubicati ad una <strong>di</strong>stanza massima <strong>di</strong> 50 metri dalle uscite dallo<br />

spazio riservato agli spettatori, e il <strong>di</strong>slivello tra il piano <strong>di</strong> calpestio <strong>di</strong> detto spazio <strong>ed</strong> il piano<br />

<strong>di</strong> calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l’accesso ai servizi<br />

igienici non deve intralciare i percorsi <strong>di</strong> esodo del pubblico.<br />

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie <strong>di</strong> aerazione naturale non inferiore ad<br />

un ottavo della superficie lorda dei m<strong>ed</strong>esimi, in caso contrario deve essere previsto un<br />

sistema <strong>di</strong> ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi<br />

ambiente per ora.<br />

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell’area <strong>di</strong> servizio<br />

annessa dell’impianto.<br />

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un<br />

posto <strong>di</strong> pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l’impianto sia sud<strong>di</strong>viso in<br />

settori <strong>di</strong> capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito<br />

l’accesso al posto <strong>di</strong> pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000<br />

spettatori, il posto <strong>di</strong> pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere a<strong>di</strong>bito<br />

anche ad altri usi compatibili dal punto <strong>di</strong> vista sanitario.<br />

Ogni posto <strong>di</strong> pronto soccorso deve essere dotato <strong>di</strong> un telefono,<strong>di</strong> un lavabo, <strong>di</strong> acqua<br />

potabile, <strong>di</strong> un lettino con sgabelli, <strong>di</strong> una scrivania con se<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> quanto previsto dalla<br />

vigente normativa in materia.<br />

I posti <strong>di</strong> pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona<br />

spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all’impianto.<br />

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione<br />

delle manifestazioni, prev<strong>ed</strong>ere almeno un presi<strong>di</strong>o me<strong>di</strong>co e l’ambulanza in corrispondenza<br />

<strong>di</strong> un pronto soccorso.<br />

Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema <strong>di</strong> vie d’uscita<br />

e nell’area <strong>di</strong> pertinenza dell’impianto.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente articolo possono essere integrate nell’ambito <strong>di</strong> un piano<br />

288


generale dei servizi me<strong>di</strong>ci e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle<br />

caratteristiche dell’impianto <strong>ed</strong> in relazione alle singole manifestazioni alle quali l’impianto<br />

stesso è destinato.<br />

Articolo 11 - Spogliatoi<br />

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e<br />

<strong>di</strong>mensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del CONI e delle F<strong>ed</strong>erazioni Sportive Nazionali<br />

relative alle <strong>di</strong>scipline previste nella zona <strong>di</strong> attività sportiva.<br />

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni <strong>ed</strong> i<br />

relativi percorsi <strong>di</strong> collegamento con la zona esterna e con lo spazio <strong>di</strong> attività sportiva devono<br />

essere delimitati e separati dal pubblico.<br />

Articolo 12 - Manifestazioni occasionali<br />

È ammessa l’utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento <strong>di</strong> manifestazioni<br />

occasionali a carattere non sportivo, a con<strong>di</strong>zione che vengano rispettate le destinazioni e le<br />

con<strong>di</strong>zioni d’uso delle varie zone dell’impianto, secondo quanto previsto ai prec<strong>ed</strong>enti<br />

articoli.<br />

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona <strong>di</strong> attività sportiva o comunque siano<br />

ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l’impianto sportivo, la capienza, la<br />

<strong>di</strong>stribuzione interna e il <strong>di</strong>mensionamento delle vie <strong>di</strong> uscita devono rispondere alle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui ai prec<strong>ed</strong>enti articoli per gli impianti all’aperto, mentre per gli impianti al<br />

chiuso la capacità <strong>di</strong> deflusso delle <strong>di</strong>verse zone dell’impianto deve essere commisurata ai<br />

parametri stabiliti dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti per i locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo.<br />

Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta<br />

dell’ubicazione deve perseguire l’obiettivo <strong>di</strong> garantire la sicurezza degli spettatori e dei<br />

praticanti l’attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.<br />

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona <strong>di</strong> attività sportiva deve<br />

essere sottoposto dal titolare dell’attività al parere preventivo degli organi <strong>di</strong> vigilanza,<br />

secondo quanto previsto dall’art. 3.<br />

Articolo 13 - Coperture pressostatiche<br />

L’impiego <strong>di</strong> coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza <strong>di</strong><br />

spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono<br />

essere realizzate con materiali aventi classe <strong>di</strong> reazione al fuoco non superiore a 2, <strong>ed</strong><br />

omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 26 giugno 1984; devono essere<br />

previsti adeguati sostegni in grado <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re il rischio del repentino abbattimento in caso <strong>di</strong><br />

caduta <strong>di</strong> pressione; in alternativa possono essere installati <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> allarme sonoro e<br />

luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o<br />

carichi <strong>di</strong> vento o <strong>di</strong> neve superiori ai limiti <strong>di</strong> progetto della zona in esame.<br />

Il sistema <strong>di</strong> illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve essere munito <strong>di</strong> idonei<br />

<strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.<br />

Devono inoltre essere previste almeno due uscite <strong>di</strong> larghezza non inferiore a m 1,20, detti<br />

varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso <strong>di</strong> caduta<br />

del pallone, l’ostruzione dell’uscita.<br />

Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato <strong>di</strong> idoneità statica a firma <strong>di</strong><br />

tecnico abilitato attestante l’avvenuta verifica del materiale <strong>di</strong> copertura e dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> cui<br />

al comma prec<strong>ed</strong>ente.<br />

Articolo 14 - Piscine<br />

Lo spazio <strong>di</strong> attività sportiva <strong>di</strong> una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici<br />

calpestabili a pie<strong>di</strong> nu<strong>di</strong> ad esse circostanti, definite aree <strong>di</strong> bordo vasca; l’area <strong>di</strong> bordo vasca<br />

deve essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale<br />

antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non<br />

inferiore al 50% <strong>di</strong> quella della vasca. La densità <strong>di</strong> affollamento <strong>di</strong> una piscina deve essere<br />

289


calcolata nella misura <strong>di</strong> 2 m2 <strong>di</strong> specchio d’acqua per ogni bagnante.<br />

Il servizio <strong>di</strong> salvataggio deve essere <strong>di</strong>simpegnato da un assistente bagnante quando il<br />

numero <strong>di</strong> persone contemporaneamente presenti nello spazio <strong>di</strong> attività è superiore alle 20<br />

unità o in vasche con specchi d’acqua <strong>di</strong> superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve<br />

essere <strong>di</strong>simpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua <strong>di</strong><br />

superficie superiore a 400 m2. Nel caso <strong>di</strong> vasche a<strong>di</strong>acenti e ben visibili tra loro il numero<br />

degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche <strong>ed</strong> applicando<br />

successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione <strong>di</strong> 1 ogni 500 m2.<br />

Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.<br />

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio <strong>di</strong> salvataggio e primo<br />

soccorso abilitata dalla sezione salvamento della F<strong>ed</strong>erazione Italiana Nuoto ovvero munita <strong>di</strong><br />

brevetto <strong>di</strong> idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei<br />

Trasporti e della Navigazione.<br />

Durante l’addestramento <strong>di</strong> nuotatori il servizio <strong>di</strong> assistenza agli stessi può essere svolto<br />

dall’istruttore o allenatore in possesso <strong>di</strong> detta abilitazione della F<strong>ed</strong>erazione Italiana Nuoto.<br />

Articolo 15 - Strutture, finiture <strong>ed</strong> arre<strong>di</strong><br />

Ai fini del <strong>di</strong>mensionamento strutturale dei complessi <strong>ed</strong> impianti sportivi deve essere assunto<br />

un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente <strong>di</strong> protezione sismica con riferimento al<br />

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 «Norme tecniche relative alle<br />

costruzioni sismiche» e successive mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>ed</strong> integrazioni.<br />

I requisiti <strong>di</strong> resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali <strong>di</strong> cui al presente decreto,<br />

vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità <strong>di</strong> prova stabilite nella circolare del<br />

Ministero dell’Interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo <strong>di</strong> materiale<br />

costituente l’elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno<br />

massiccio, legno lamellare, elementi compositi).<br />

Il <strong>di</strong>mensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti<br />

materiali, nonchè la classificazione dei locali stessi secondo il carico d’incen<strong>di</strong>o, vanno<br />

determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata e nel<br />

Decreto del Ministro dell’Interno 6 marzo 1986 «Calcolo del carico <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o per locali<br />

aventi strutture portanti in legno».<br />

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all’aperto le caratteristiche <strong>di</strong><br />

reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:<br />

a)- negli atri, nei corridoi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è<br />

consentito l’impiego <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie<br />

totale (pavimenti + pareti+ soffitti + proiezione orizzontale delle scale).<br />

Per la restante parte deve essere impiegato materiale <strong>di</strong> classe 0 (non combustibile);<br />

b)- in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali <strong>di</strong> rivestimento dei pavimenti siano <strong>di</strong><br />

classe 2 e che i materiali suscettibili <strong>di</strong> prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali<br />

<strong>di</strong> rivestimento siano <strong>di</strong> classe 1;<br />

c)- ferme restando le limitazioni previste alla prec<strong>ed</strong>ente lettera a) è consentita l’installazione<br />

<strong>di</strong> controsoffitti nonché <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> rivestimento posti non in aderenza agli elementi<br />

costruttivi, purché abbiano classe <strong>di</strong> reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati<br />

tenendo conto delle effettive con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> impiego anche in relazione alle possibili fonti <strong>di</strong><br />

innesco.<br />

In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere <strong>di</strong> classe <strong>di</strong> reazione al<br />

fuoco 1 IM, mentre i se<strong>di</strong>li non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigi<strong>di</strong><br />

combustibili, devono essere <strong>di</strong> classe <strong>di</strong> reazione al fuoco non superiore a 2.<br />

I materiali <strong>di</strong> cui ai prec<strong>ed</strong>enti capoversi debbono essere omologati ai sensi del Decreto del<br />

Ministro dell’Interno 26 giugno 1984 (supplemento or<strong>di</strong>nario alla Gazzetta Ufficiale n. 234<br />

del 25 agosto 1984).<br />

290


Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le «attività sportive», all’interno degli<br />

impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quin<strong>di</strong> non necessitano <strong>di</strong><br />

classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera <strong>di</strong> cavi elettrici<br />

o canalizzazioni che possono provocare l’insorgere o il propagarsi <strong>di</strong> incen<strong>di</strong> all’interno <strong>di</strong><br />

eventuali intercape<strong>di</strong>ni realizzate al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> tali pavimentazioni.<br />

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano estese alle zone <strong>di</strong> attività<br />

sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque<br />

necessaria.<br />

Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel<br />

carico d’incen<strong>di</strong>o ai fini della valutazione dei requisiti <strong>di</strong> resistenza al fuoco degli elementi<br />

strutturali degli impianti sportivi.<br />

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle con<strong>di</strong>zioni globali <strong>di</strong><br />

sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme <strong>di</strong> cui al presente articolo, quali<br />

efficaci sistemi <strong>di</strong> smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici <strong>di</strong> rivelazione<br />

incen<strong>di</strong>o e/o impianto automatico <strong>di</strong> spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l’impiego <strong>di</strong><br />

materiali <strong>di</strong> classe <strong>di</strong> reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 prec<strong>ed</strong>entemente<br />

in<strong>di</strong>cate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza<br />

agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, e dei se<strong>di</strong>li per i<br />

quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.<br />

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali<br />

combustibili <strong>di</strong> classe 1 <strong>di</strong> reazione al fuoco. È consentito l’impiego del legno per i serramenti<br />

esterni <strong>ed</strong> interni.<br />

Articolo 16 - Depositi<br />

I locali, <strong>di</strong> superficie non superiore a 25 m2, destinati a deposito <strong>di</strong> materiale combustibile,<br />

possono essere ubicati a qualsiasi piano dell’impianto; le strutture <strong>di</strong> separazione e le porte<br />

devono poss<strong>ed</strong>ere caratteristiche almeno REI 60 <strong>ed</strong> essere munite <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong><br />

autochiusura. Il carico <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o deve essere limitato a 30 Kg/m2.<br />

La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non<br />

sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto <strong>di</strong> superficie pr<strong>ed</strong>etto, è ammesso<br />

il ricorso alla aerazione meccanica con portata <strong>di</strong> due ricambi orari, da garantire anche in<br />

situazioni <strong>di</strong> emergenza, purchè sia assicurata una superficie <strong>di</strong> aerazione naturale pari al 25%<br />

<strong>di</strong> quella prevista. In prossimità delle porte <strong>di</strong> accesso al locale deve essere installato un<br />

estintore <strong>di</strong> capacità estinguente non inferiore a 21 A.<br />

I locali, <strong>di</strong> superficie superiore a 25 m2 destinati al deposito <strong>di</strong> materiale combustibile,<br />

possono essere ubicati all’interno dell’e<strong>di</strong>ficio ai piani fuori terra o al 1 e 2 interrato. La<br />

superficie massima lorda <strong>di</strong> ogni singolo locale non deve essere superiore a 1000 m2 per i<br />

piani fuori terra e a 500 m2 per i piani 1 e 2 interrato. Le strutture <strong>di</strong> separazione e le porte <strong>di</strong><br />

accesso, dotate <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> autochiusura, devono poss<strong>ed</strong>ere caratteristiche almeno REI<br />

90. Deve essere installato un impianto automatico <strong>di</strong> rivelazione <strong>ed</strong> allarme incen<strong>di</strong>o. Il carico<br />

<strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o deve essere limitato a 50 Kg/m2; qualora sia superato tale valore, il deposito deve<br />

essere protetto con impianto <strong>di</strong> spegnimento automatico.<br />

L’aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale.<br />

Ad uso <strong>di</strong> ogni locale deve essere previsto almeno un estintore <strong>di</strong> capacità estinguente non<br />

inferiore a 21 A, ogni 150 m2 <strong>di</strong> superficie.<br />

Per i depositi con superficie superiore a 500 m2, se ubicati a piani fuori terra, e 25 m2, se<br />

ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite<br />

<strong>di</strong>simpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito <strong>di</strong> porte<br />

aventi caratteristiche almeno REI 60.<br />

Qualora detto <strong>di</strong>simpegno sia a servizio <strong>di</strong> più locali deposito, lo stesso deve essere aerato<br />

<strong>di</strong>rettamente verso l’esterno. I depositi <strong>di</strong> sostanze infiammabili devono essere ubicati al <strong>di</strong><br />

291


fuori del volume del fabbricato.<br />

È consentito detenere all’interno del volume dell’e<strong>di</strong>ficio in arma<strong>di</strong> metallici, dotati <strong>di</strong> bacino<br />

<strong>di</strong> contenimento, prodotti liqui<strong>di</strong> infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienicosanitarie.<br />

Articolo 17 - Impianti tecnici<br />

Impianti elettrici<br />

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186,<br />

(G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme <strong>di</strong> sicurezza deve essere<br />

attestata con la proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti <strong>di</strong><br />

applicazione. In particolare, ai fini della prevenzione degli incen<strong>di</strong>, gli impianti elettrici: non<br />

devono costituire causa primaria <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o o <strong>di</strong> esplosione; non devono fornire alimento o<br />

via privilegiata <strong>di</strong> propagazione degli incen<strong>di</strong>. Il comportamento al fuoco della membratura<br />

deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali; devono essere<br />

sud<strong>di</strong>visi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero<br />

sistema (utenza); devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> apparecchi <strong>di</strong> manovra ubicati in posizioni «protette» e<br />

devono riportare chiare in<strong>di</strong>cazioni dei circuiti cui si riferiscono.<br />

Il sistema utenza deve <strong>di</strong>sporre dei seguenti impianti <strong>di</strong> sicurezza:<br />

a) illuminazione;<br />

b) allarme;<br />

c) rilevazione;<br />

d) impianti <strong>di</strong> estinzione incen<strong>di</strong>.<br />

L’alimentazione <strong>di</strong> sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli<br />

impianti <strong>di</strong> segnalazione, allarme <strong>ed</strong> illuminazione e ad interruzione me<strong>di</strong>a (< 15 sec) per gli<br />

impianti idrici antincen<strong>di</strong>o.<br />

Il <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> carica degli accumulatori deve essere <strong>di</strong> tipo automatico e tale da consentire<br />

la ricarica completa entro 12 ore.<br />

L’autonomia dell’alimentazione <strong>di</strong> sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del<br />

soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene<br />

stabilita per ogni impianto come segue: segnalazione e allarme: 30 minuti; illuminazione <strong>di</strong><br />

sicurezza: 60 minuti; impianti idrici antincen<strong>di</strong>o: 60 minuti.<br />

Gli impianti al chiuso, quelli all’aperto per i quali è previsto l’uso notturno e gli ambienti<br />

interni degli impianti sportivi all’aperto, devono essere dotati <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> illuminazione<br />

<strong>di</strong> sicurezza.<br />

L’impianto <strong>di</strong> illuminazione <strong>di</strong> sicurezza deve assicurare un livello <strong>di</strong> illuminazione non<br />

inferiore a 5 lux ad 1 m <strong>di</strong> altezza dal piano <strong>di</strong> calpestio lungo le vie <strong>di</strong> uscita; sono ammesse<br />

singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1<br />

ora.<br />

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata<br />

e protetta dall’incen<strong>di</strong>o per consentire <strong>di</strong> porre fuori tensione l’impianto elettrico dell’attività.<br />

Impianti <strong>di</strong> riscaldamento e con<strong>di</strong>zionamento Per gli impianti <strong>di</strong> produzione del calore e <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell’Interno.<br />

È vietato utilizzare elementi mobili alimentari da combustibile solido, liquido o gassoso, per il<br />

riscaldamento degli ambienti.<br />

Impianto <strong>di</strong> rilevazione e segnalazione degli incen<strong>di</strong> Negli impianti al chiuso, con numero <strong>di</strong><br />

spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all’aperto con numero <strong>di</strong><br />

spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l’installazione <strong>di</strong> un impianto fisso <strong>di</strong><br />

rivelazione e segnalazione automatica degli incen<strong>di</strong> in grado <strong>di</strong> rivelare e segnalare a <strong>di</strong>stanza<br />

un principio <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o che possa verificarsi nell’ambito dell’attività.<br />

La segnalazione <strong>di</strong> allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre<br />

determinare una segnalazione ottica <strong>ed</strong> acustica <strong>di</strong> allarme incen<strong>di</strong>o nella centrale <strong>di</strong> controllo<br />

292


e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presi<strong>di</strong>ato.<br />

Impianto <strong>di</strong> allarme<br />

Gli impianti al chiuso devono essere muniti <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> allarme acustico in grado <strong>di</strong><br />

avvertire i presenti delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolo in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o.<br />

I <strong>di</strong>spositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il<br />

pericolo a tutti gli occupanti dell’impianto sportivo o delle parti <strong>di</strong> esso coinvolte<br />

dall’incen<strong>di</strong>o; il comando del funzionamento simultaneo dei <strong>di</strong>spositivi sonori deve essere<br />

posto in ambiente presi<strong>di</strong>ato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato<br />

ubicato in un locale <strong>di</strong>stinto dal prec<strong>ed</strong>ente che non presenti particolari rischi <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o.<br />

Il funzionamento del sistema <strong>di</strong> allarme deve essere garantito anche in assenza <strong>di</strong><br />

alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.<br />

Mezzi <strong>ed</strong> impianti <strong>di</strong> estinzione degli incen<strong>di</strong><br />

Estintori<br />

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati <strong>di</strong> un adeguato numero <strong>di</strong> estintori portatili.<br />

Gli estintori devono essere <strong>di</strong>stribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, <strong>ed</strong> è<br />

comunque necessario che alcuni si trovino: in prossimità degli accessi; in vicinanza <strong>di</strong> aree <strong>di</strong><br />

maggior pericolo.<br />

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi<br />

cartelli segnalatori devono facilitarne l’in<strong>di</strong>viduazione, anche a <strong>di</strong>stanza.<br />

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a<br />

protezione <strong>di</strong> aree <strong>ed</strong> impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori <strong>di</strong> tipo<br />

idoneo.<br />

Impianto idrico antincen<strong>di</strong>o<br />

Gli idranti <strong>ed</strong> i naspi, correttamente corr<strong>ed</strong>ati, devono essere: <strong>di</strong>stribuiti in modo da consentire<br />

l’intervento in tutte le aree dell’attività; collocati in ciascun piano negli e<strong>di</strong>fici a più piani;<br />

<strong>di</strong>slocati in posizione accessibile e visibile. segnalati con appositi cartelli che ne agevolino<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione a <strong>di</strong>stanza Gli idranti <strong>ed</strong> i naspi non devono essere posti all’interno delle<br />

scale in modo da non ostacolare l’esodo delle persone. In presenza <strong>di</strong> scale a prova <strong>di</strong> fumo<br />

interne, al fine <strong>di</strong> agevolare l’intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati<br />

all’interno dei filtri a prova <strong>di</strong> fumo.<br />

Gli impianti al chiuso con numero <strong>di</strong> spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere<br />

almeno dotati <strong>di</strong> naspi DN 20; ogni naspo deve essere corr<strong>ed</strong>ato da una tubazione semirigida<br />

realizzata a regola d’arte.<br />

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè questa sia in grado <strong>di</strong><br />

alimentare, in ogni momento, contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi<br />

ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno <strong>di</strong> essi una portata<br />

non inferiore a 35 1/min <strong>ed</strong> una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in<br />

fase <strong>di</strong> scarica. L’alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30 min.<br />

Qualora la rete idrica non sia in grado <strong>di</strong> assicurare quanto descritto, deve essere pre<strong>di</strong>sposta<br />

una alimentazione <strong>di</strong> riserva, capace <strong>di</strong> fornire le m<strong>ed</strong>esime prestazioni.<br />

Gli impianti al chiuso con numero <strong>di</strong> spettatori superiore a 1.000 e quelli all’aperto con<br />

numero <strong>di</strong> spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate <strong>di</strong> una rete idranti DN 45. Ogni<br />

idrante deve essere corr<strong>ed</strong>ato da una tubazione flessibile realizzata a regola d’arte.<br />

L’impianto idrico antincen<strong>di</strong>o per idranti deve essere costituito da una rete <strong>di</strong> tubazioni,<br />

realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti <strong>di</strong>sposte nei vani scala; da ciascuna<br />

montante, in corrispondenza <strong>di</strong> ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro<br />

interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete <strong>di</strong> tubazioni deve essere<br />

in<strong>di</strong>pendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da<br />

urti e qualora non metalliche dal fuoco.<br />

L’impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima <strong>di</strong> 360<br />

293


1/min per ogni colonna montante e nel caso <strong>di</strong> più colonne, il funzionamento contemporaneo<br />

<strong>di</strong> almeno due. Esso deve essere in grado <strong>di</strong> garantire l’erogazione ai 3 idranti in posizione<br />

idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno <strong>di</strong> essi una portata non inferiore a 120 1/min<br />

con una pressione al bocchello <strong>di</strong> 2 bar.<br />

L’alimentazione deve assicurare una autonomia <strong>di</strong> almeno 60 min.<br />

L’impianto deve essere alimentato normalmente dall’acqu<strong>ed</strong>otto pubblico.<br />

Qualora l’acqu<strong>ed</strong>otto non garantisca la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cui al punto prec<strong>ed</strong>ente, dovrà essere<br />

realizzata una riserva idrica <strong>di</strong> idonea capacità.<br />

Il gruppo <strong>di</strong> pompaggio <strong>di</strong> alimentazione della rete antincen<strong>di</strong>o deve essere realizzato da<br />

elettropompa con alimentazione elettrica <strong>di</strong> riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento<br />

automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.<br />

Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli<br />

all’aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista l’installazione<br />

all’esterno, in posizione accessibile <strong>ed</strong> opportunamente segnalata, <strong>di</strong> almeno un idrante DN 70<br />

da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare<br />

una portata non inferiore a 460 1/min per almeno 60 min.<br />

Articolo 18 - Dispositivi <strong>di</strong> controllo degli spettatori<br />

Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in<br />

occasione <strong>di</strong> manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito<br />

chiuso che consenta, da un locale appositamente pre<strong>di</strong>sposto e presi<strong>di</strong>ato, l’osservazione della<br />

zona spettatori e dell’area <strong>di</strong> servizio annessa all’impianto e dei relativi accessi, con<br />

registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona<br />

dell’impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e <strong>di</strong>retta della<br />

zona <strong>di</strong> attività sportiva e della zona spettatori.<br />

Il Prefetto ha la facoltà <strong>di</strong> imporre l’adozione dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> cui al comma prec<strong>ed</strong>ente in<br />

tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale<br />

<strong>di</strong> Vigilanza sui locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo.<br />

L’impianto <strong>di</strong> videosorveglianza <strong>di</strong> cui al comma primo deve essere conforme alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni del decreto del Ministro dell’Interno, <strong>di</strong> concerto con i Ministri per i Beni e le<br />

Attività Culturali e dell’Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in<br />

attuazione dell’articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28,<br />

convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.<br />

Articolo 19 - Gestione della sicurezza antincen<strong>di</strong>o<br />

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincen<strong>di</strong>o sono<br />

enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno <strong>di</strong> concerto con il Ministro<br />

del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali <strong>di</strong><br />

sicurezza antincen<strong>di</strong>o e per la gestione dell’emergenza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro».<br />

Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti<br />

<strong>di</strong> capienza superiore ai 10.000 posti ove si <strong>di</strong>sputino incontri <strong>di</strong> calcio, sono rispettivamente<br />

responsabili del mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza. Il titolare o il legale<br />

rappresentante possono avvalersi <strong>di</strong> una persona appositamente incaricata, che deve essere<br />

presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi <strong>di</strong> afflusso e <strong>di</strong> deflusso degli<br />

spettatori.<br />

I soggetti <strong>di</strong> cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la<br />

pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un piano finalizzato al mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, al<br />

rispetto dei <strong>di</strong>vieti, delle limitazioni e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio <strong>ed</strong> a garantire la sicurezza<br />

delle persone in caso <strong>di</strong> emergenza.<br />

Il piano <strong>di</strong> cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla<br />

Commissione <strong>di</strong> vigilanza sui locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo e deve: <strong>di</strong>sciplinare le attività <strong>di</strong><br />

controllo per prevenire gli incen<strong>di</strong>; prev<strong>ed</strong>ere l’istruzione e la formazione del personale<br />

294


addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincen<strong>di</strong>o e sulle<br />

proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> evacuazione in caso <strong>di</strong> emergenza; contemplare le informazioni agli spettatori <strong>ed</strong><br />

agli atleti sulle proc<strong>ed</strong>ure da seguire in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o o altra emergenza; garantire il<br />

funzionamento, durante le manifestazioni, dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> controllo degli spettatori <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 18; garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie <strong>di</strong> esodo; garantire la<br />

manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincen<strong>di</strong>o; garantire la manutenzione<br />

e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona <strong>di</strong> attività sportiva e della<br />

zona spettatori; garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti; contenere<br />

l’in<strong>di</strong>cazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco <strong>ed</strong> al<br />

personale a<strong>di</strong>bito al soccorso in caso <strong>di</strong> emergenza; prev<strong>ed</strong>ere l’istituzione <strong>di</strong> un registro dei<br />

controlli perio<strong>di</strong>ci ove annotare gli interventi <strong>di</strong> manutenzione <strong>ed</strong> i controlli relativi<br />

all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione <strong>di</strong> sicurezza, dei presi<strong>di</strong> antincen<strong>di</strong>o,<br />

dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della<br />

limitazione dei carichi <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o nei vari ambienti dell’attività ove tale limitazione è<br />

imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del<br />

personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato <strong>ed</strong><br />

esibito ad ogni richiesta degli organi <strong>di</strong> vigilanza.<br />

La segnaletica <strong>di</strong> sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493<br />

e consentire, in particolare, la in<strong>di</strong>viduazione delle vie <strong>di</strong> uscita, dei servizi <strong>di</strong> supporto, dei<br />

posti <strong>di</strong> pronto soccorso, nonchè dei mezzi e impianti antincen<strong>di</strong>o. Appositi cartelli devono<br />

in<strong>di</strong>care le prime misure <strong>di</strong> pronto soccorso. All’ingresso dell’impianto o complesso sportivo<br />

devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del<br />

personale e del pubblico in caso <strong>di</strong> sinistro <strong>ed</strong> una planimetria generale per le squadre <strong>di</strong><br />

soccorso che in<strong>di</strong>chi la posizione: delle scale e delle vie <strong>di</strong> esodo; dei mezzi e degli impianti<br />

<strong>di</strong> estinzione <strong>di</strong>sponibili; dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> arresto degli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas e<br />

dell’elettricità; del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> arresto del sistema <strong>di</strong> ventilazione; del quadro generale del<br />

sistema <strong>di</strong> rilevazione e <strong>di</strong> allarme; degli impianti e dei locali che presentano un rischio<br />

speciale; degli spazi calmi.<br />

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie <strong>di</strong><br />

esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In<br />

prossimità dell’uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in<br />

vista, devono in<strong>di</strong>care il comportamento da tenere in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o e devono essere<br />

accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che in<strong>di</strong>chi schematicamente la<br />

posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie <strong>di</strong> esodo. Le istruzioni devono<br />

attirare l’attenzione sul <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> usare gli ascensori in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o.<br />

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi in<strong>di</strong>cati, deve essere pre<strong>di</strong>sposto e tenuto<br />

aggiornato un piano <strong>di</strong> emergenza, che deve in<strong>di</strong>care, tra l’altro: l’organigramma del servizio<br />

<strong>di</strong> sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con in<strong>di</strong>cazione dei nominativi e delle<br />

relative funzioni; le modalità delle comunicazioni ra<strong>di</strong>o e/o telefoniche tra il personale addetto<br />

alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza<br />

<strong>ed</strong> i rappresentanti delle Forze dell’Or<strong>di</strong>ne, dei vigili del fuoco e degli enti <strong>di</strong> soccorso<br />

sanitario; le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso <strong>di</strong> emergenza; le<br />

proc<strong>ed</strong>ure per l’esodo del pubblico.<br />

Il piano <strong>di</strong> emergenza deve essere aggiornato in occasione <strong>di</strong> ogni utilizzo dell’impianto per<br />

manifestazioni temporanee <strong>ed</strong> occasionali <strong>di</strong>verse da quelle or<strong>di</strong>nariamente previste al suo<br />

interno.<br />

Per il necessario coor<strong>di</strong>namento delle operazioni da effettuare in situazioni <strong>di</strong> emergenza,<br />

deve essere pre<strong>di</strong>sposto un apposito centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze istituito<br />

rispettivamente nei locali <strong>di</strong> cui all’articolo 4, comma terzo, <strong>ed</strong> all’articolo 19- ter, comma<br />

295


terzo, lettera<br />

a). Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all’aperto il<br />

centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente<br />

compartimento antincen<strong>di</strong>o e dotato <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong>retto dall’esterno a cielo libero. Il centro<br />

deve essere dotato <strong>di</strong> strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al<br />

servizio antincen<strong>di</strong>o su tutte le aree dell’impianto <strong>ed</strong> all’esterno, nonché <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ffusione sonora me<strong>di</strong>ante altoparlanti in modo da consentire la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere<br />

comunicati per il pubblico. Lo stesso centro <strong>di</strong> gestione deve essere inoltre dotato <strong>di</strong> apparati<br />

ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle forze dell’or<strong>di</strong>ne,<br />

dei Vigili del fuoco e degli enti <strong>di</strong> soccorso sanitario. All’interno dei locali destinati al centro<br />

<strong>di</strong> gestione e controllo devono essere installate le centrali <strong>di</strong> controllo e segnalazione degli<br />

impianti <strong>di</strong> videosorveglianza e <strong>di</strong> sicurezza antincen<strong>di</strong>o, nonché quant’altro ritenuto<br />

necessario alla gestione delle emergenze. All’interno del centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze<br />

devono essere custo<strong>di</strong>te le planimetrie dell’intera struttura riportanti l’ubicazione delle vie <strong>di</strong><br />

uscita, dei mezzi e degli impianti <strong>di</strong> estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi<br />

funzionali degli impianti tecnici con l’in<strong>di</strong>cazione dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> arresto, il piano <strong>di</strong><br />

emergenza, l’elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso <strong>di</strong><br />

emergenza, <strong>ed</strong> ogni altra in<strong>di</strong>cazione necessaria. Il centro <strong>di</strong> gestione delle emergenze deve<br />

essere presi<strong>di</strong>ato durante l’esercizio delle manifestazioni sportive da personale all’uopo<br />

incaricato, e possono acc<strong>ed</strong>ere il personale responsabile della gestione dell’emergenza, gli<br />

appartenenti alle Forze dell’or<strong>di</strong>ne <strong>ed</strong> ai Vigili del fuoco.<br />

Articolo 19 bis - Gestione della sicurezza antincen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> complessi sportivi<br />

multifunzionali<br />

I complessi sportivi multifunzionali hanno l’obbligo <strong>di</strong> istituire l’unità gestionale, cui compete<br />

il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincen<strong>di</strong>o<br />

previsti dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

Per tali complessi deve essere in<strong>di</strong>viduato il titolare, responsabile della gestione della<br />

sicurezza antincen<strong>di</strong>o dell’intero complesso, ai fini dell’attuazione degli adempimenti <strong>di</strong> cui al<br />

presente decreto e <strong>di</strong> ogni altra <strong>di</strong>sposizione vigente in materia.<br />

Il titolare esercita anche attività <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento dei responsabili <strong>di</strong> altre specifiche attività<br />

all’interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze<br />

gestionali <strong>ed</strong> organizzative specifiche delle singole attività.<br />

Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>verse. In tal<br />

caso dovranno essere formalizzate le <strong>di</strong>chiarazioni congiunte <strong>di</strong> delega <strong>ed</strong> accettazione, da<br />

prodursi ai competenti organi <strong>di</strong> vigilanza.<br />

Il titolare, ai fini dell’attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo,<br />

può avvalersi <strong>di</strong> una persona appositamente incaricata, o <strong>di</strong> un suo sostituto preventivamente<br />

designato, che deve essere sempre presente durante l’esercizio del complesso, ivi comprese le<br />

fasi <strong>di</strong> afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni <strong>di</strong> responsabile interno della sicurezza.<br />

Il piano <strong>di</strong> emergenza generale <strong>di</strong> cui all’articolo 19, comma 7, deve essere coor<strong>di</strong>nato con<br />

quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l’organicità<br />

degli adempimenti e delle proc<strong>ed</strong>ure.<br />

In caso <strong>di</strong> esercizio parziale del complesso devono essere pre<strong>di</strong>sposte pianificazioni <strong>di</strong><br />

emergenza corrispondenti alle singole configurazioni <strong>di</strong> effettivo utilizzo e congruenti con<br />

queste.<br />

Articolo 19 ter - Gestione dell’or<strong>di</strong>ne e della sicurezza pubblica all’interno degli impianti<br />

dove si <strong>di</strong>sputano incontri <strong>di</strong> calcio<br />

Per ciascun impianto <strong>di</strong> capienza superiore ai 10.000 posti ove si <strong>di</strong>sputino incontri <strong>di</strong> calcio,<br />

è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza, <strong>di</strong> seguito denominato G.O.S., coor<strong>di</strong>nato da un<br />

funzionario <strong>di</strong> Polizia designato dal Questore e composto: da un rappresentante dei Vigili del<br />

296


fuoco; dal responsabile del mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza dell’impianto della<br />

società sportiva; da un rappresentante del Servizio sanitario; da un rappresentante dei Vigili<br />

urbani; dal responsabile del pronto intervento strutturale <strong>ed</strong> impiantistico all’interno dello<br />

sta<strong>di</strong>o; da un rappresentante della squadra ospite (eventuale); da eventuali altri rappresentanti,<br />

la cui presenza è ritenuta necessaria.<br />

Il G.O.S., che si riunirà perio<strong>di</strong>camente per gli aspetti <strong>di</strong> carattere generale e, in ogni caso, alla<br />

vigilia degli incontri, avrà cura <strong>di</strong>: verificare la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutte le misure<br />

organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte; vigilare sulla<br />

corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, r<strong>ed</strong>atto<br />

dalla società utilizzatrice; adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni <strong>di</strong><br />

criticità, fatte salve le <strong>di</strong>rettive in materia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e sicurezza pubblica emanate dal Questore<br />

della provincia.<br />

Al fine <strong>di</strong> creare con<strong>di</strong>zioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la<br />

tutela dell’or<strong>di</strong>ne e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto <strong>di</strong> capienza superiore ai<br />

10.000 posti ove si <strong>di</strong>sputino incontri <strong>di</strong> calcio, a cura della società utilizzatrice dell’impianto,<br />

in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti: un locale con visibilità sullo<br />

spazio riservato agli spettatori e sullo spazio <strong>di</strong> attività sportiva, che dovrà ospitare il Centro<br />

per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coor<strong>di</strong>nato dall’Ufficiale <strong>di</strong><br />

P.S. designato con or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> servizio del Questore, d’intesa con il rappresentante dei Vigili<br />

del fuoco per l’emergenza antincen<strong>di</strong>o e composto dai rappresentanti <strong>di</strong> tutte le componenti<br />

del G.O.S.; ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un Posto <strong>di</strong> polizia con<br />

annessi locali idonei a consentire gli adempimenti <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria relativi ad eventuali<br />

persone fermate o arrestate; spazi idonei per l’informazione agli spettatori (cartellonistica –<br />

schermi ecc.) al fine <strong>di</strong> garantire la conoscenza del «regolamento d’uso» dell’impianto che<br />

dovrà riguardare le modalità <strong>di</strong> utilizzo dello sta<strong>di</strong>o, con particolare riferimento alla <strong>di</strong>sciplina<br />

degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi <strong>ed</strong> i <strong>di</strong>vieti che<br />

devono essere osservati dagli spettatori, con l’avvertenza che la loro inosservanza comporterà:<br />

l’imme<strong>di</strong>ata risoluzione del contratto <strong>di</strong> prestazione e la conseguente espulsione del<br />

contravventore; l’applicazione delle previste sanzioni da parte dell’Organo competente ad<br />

irrogarle, se si tratta <strong>di</strong> violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti<br />

vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all’interno<br />

dell’impianto, sia sul titolo <strong>di</strong> accesso alla manifestazione.<br />

Articolo 19 quater - Gestione dell’impianto sportivo<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire il rispetto della <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> utilizzo dell’impianto, degli obblighi e dei<br />

<strong>di</strong>vieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura <strong>di</strong>: pre<strong>di</strong>sporre<br />

l’organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori e<br />

dell’eventuale attivazione delle proc<strong>ed</strong>ure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei<br />

soggetti addetti ai servizi connessi e provv<strong>ed</strong>ere al loro reclutamento; pre<strong>di</strong>sporre un piano per<br />

l’informazione, la formazione e l’addestramento <strong>di</strong> tutti gli addetti alla pubblica incolumità<br />

prev<strong>ed</strong>endo sia figure <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento che operatori, specificandone i compiti anche in base<br />

alle caratteristiche dell’impianto.<br />

Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello<br />

svolgimento <strong>di</strong> ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1<br />

ogni 250 spettatori e quello dei coor<strong>di</strong>natori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.<br />

Le attività <strong>di</strong> tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze<br />

dell’or<strong>di</strong>ne che dovranno essere tempestivamente informate <strong>di</strong> ogni problematica che può<br />

avere riflessi sull’or<strong>di</strong>ne e la sicurezza pubblica.<br />

Il piano <strong>di</strong> emergenza deve essere aggiornato in occasione <strong>di</strong> ogni utilizzo dell’impianto per<br />

manifestazioni temporanee <strong>ed</strong> occasionali <strong>di</strong>verse da quelle or<strong>di</strong>nariamente previste al suo<br />

interno.<br />

297


Articolo 20 - Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi <strong>di</strong><br />

spettatori<br />

L’in<strong>di</strong>cazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita <strong>di</strong>chiarazione<br />

rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.<br />

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume <strong>di</strong> altri e<strong>di</strong>fici ove si svolgono<br />

attività <strong>di</strong> cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91,92, 94 e 95 del Decreto del Ministro<br />

dell’Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con<br />

strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova <strong>di</strong> fumo aventi<br />

stesse caratteristiche <strong>di</strong> resistenza al fuoco.<br />

L’impianto deve essere provvisto <strong>di</strong> non meno <strong>di</strong> due uscite <strong>di</strong> cui almeno una <strong>di</strong> larghezza<br />

non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non<br />

inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all’aperto<br />

la lunghezza massima delle vie <strong>di</strong> uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in<br />

presenza <strong>di</strong> idonei impianti <strong>di</strong> smaltimento dei fumi.<br />

Le strutture, le finiture e gli arre<strong>di</strong> devono essere conformi alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nell’art.<br />

15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> per le<br />

specifiche attività.<br />

I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 16.<br />

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186,<br />

(G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme <strong>di</strong> sicurezza deve essere<br />

attestata con la proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti <strong>di</strong><br />

applicazione.<br />

Deve essere installato un impianto <strong>di</strong> illuminazione <strong>di</strong> sicurezza che assicuri un livello <strong>di</strong><br />

illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m <strong>di</strong> altezza dal piano <strong>di</strong> calpestio lungo le vie <strong>di</strong><br />

uscita.<br />

Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all’aperto devono essere dotati <strong>di</strong><br />

un adeguato numero <strong>di</strong> estintori portatili.<br />

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a<br />

protezione <strong>di</strong> aree <strong>ed</strong> impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori <strong>di</strong> tipo<br />

idoneo.<br />

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti<br />

dotati <strong>di</strong> porte apribili verso l’esterno, e dai locali <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno.<br />

Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno (anti WC) eventualmente<br />

a servizio <strong>di</strong> più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini<br />

<strong>ed</strong> almeno un lavabo.<br />

Almeno una fontanella <strong>di</strong> acqua potabile deve essere ubicata all’esterno dei servizi igienici.<br />

La dotazione minima deve essere <strong>di</strong> almeno un gabinetto per gli uomini <strong>ed</strong> un gabinetto per le<br />

donne.<br />

Deve essere installata apposita segnaletica <strong>di</strong> sicurezza conforme alla vigente normativa e alle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui alla <strong>di</strong>rettiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la in<strong>di</strong>viduazione<br />

delle vie <strong>di</strong> uscita, del posto <strong>di</strong> pronto soccorso e dei mezzi antincen<strong>di</strong>o; appositi cartelli<br />

devono in<strong>di</strong>care le prime misure <strong>di</strong> pronto soccorso.<br />

Per lo spazio e la zona <strong>di</strong> attività sportiva si applicano le <strong>di</strong>sposizioni contenute nell’art. 6 e<br />

nell’ultimo comma dell’art. 8.<br />

Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell’art. 14.<br />

I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo<br />

anche ai regolamenti del CONI e delle F<strong>ed</strong>erazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal<br />

CONI, riportate nell’allegato.<br />

Articolo 21 - Norme transitorie<br />

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza e comunque ogni 10 anni a<br />

298


far data dal certificato <strong>di</strong> collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti<br />

deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, <strong>ed</strong> al Comune, un certificato <strong>di</strong><br />

idoneità statica dell’impianto, rilasciato da tecnico abilitato.<br />

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente decreto<br />

devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall’entrata in vigore del<br />

presente decreto.<br />

Gli impianti e complessi sportivi in fase <strong>di</strong> costruzione alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del<br />

presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti <strong>di</strong>sposizioni.<br />

Articolo 22 - Deroghe<br />

Qualora in ragione <strong>di</strong> particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle<br />

prescrizioni stabilite dai prec<strong>ed</strong>enti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17<br />

afferenti alla sicurezza antincen<strong>di</strong>o per i quali si applicano le proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> cui all’art. 21 del<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente per<br />

territorio, sentita la Commissione Provinciale <strong>di</strong> Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far<br />

parte un delegato tecnico del CONI, ha facoltà <strong>di</strong> conc<strong>ed</strong>ere specifiche deroghe nei casi in cui,<br />

attraverso l’adozione <strong>di</strong> misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado <strong>di</strong><br />

sicurezza equivalente a quello risultante dall’applicazione integrale delle presenti<br />

<strong>di</strong>sposizioni.<br />

Articolo 23 - Commercializzazione CEE<br />

I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base <strong>di</strong><br />

norme armonizzate o <strong>di</strong> norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero<br />

originali <strong>di</strong> Paesi contraenti l’accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per<br />

essere impiegati nel campo <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong>sciplinato dal presente decreto.<br />

Nelle more della emanazione <strong>di</strong> apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte <strong>ed</strong> agli<br />

elementi <strong>di</strong> chiusura per i quali è richiesto il requisito <strong>di</strong> resistenza al fuoco, nonchè ai<br />

prodotti per i quali è richiesto il requisito <strong>di</strong> reazione al fuoco, si applica la normativa italiana<br />

vigente, che prev<strong>ed</strong>e specifiche clausole <strong>di</strong> mutuo riconoscimento, concordate con i servizi<br />

della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell’Interno: decreto 12<br />

novembre 1990 per gli estintori portatili; decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è<br />

richiesto il requisito <strong>di</strong> reazione al fuoco; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;<br />

decreto 14 <strong>di</strong>cembre 1993 per le porte e per gli altri elementi <strong>di</strong> chiusura ai quali è richiesto il<br />

requisito <strong>di</strong> resistenza al fuoco.<br />

Articolo 24 - Disposizioni finali<br />

Restano ferme le <strong>di</strong>sposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, relative alla<br />

eliminazione delle barriere architettoniche. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Decreto Ministeriale 6<br />

giugno 2005 entrano in vigore a decorrere dalla data <strong>di</strong> inizio della stagione calcistica 2005 –<br />

2006<br />

Per comprovate esigenze <strong>di</strong> completamento dei lavori il Prefetto può autorizzare proroghe del<br />

termine <strong>di</strong> cui al prec<strong>ed</strong>ente comma per un periodo non superiore a sei mesi.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<br />

Roma, 18 marzo 1996<br />

Il Ministro<br />

299


D.M. MINISTERO DELLA SALUTE 24 SETTEMBRE 2003 (ATTUAZIONE LEGGE<br />

376/00)<br />

MINISTERO DELLA SALUTE<br />

DECRETO 24 settembre 2003<br />

Modalità <strong>di</strong> attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 <strong>di</strong>cembre<br />

2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta<br />

contro il doping».<br />

IL MINISTRO DELLA SALUTE<br />

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;<br />

Vista la <strong>di</strong>rettiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001<br />

recante un co<strong>di</strong>ce comunitario relativo ai me<strong>di</strong>cinali per uso umano e successive integrazioni<br />

e mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

Visto il decreto legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 539, pubblicato nel supplemento or<strong>di</strong>nario<br />

alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993;<br />

Visto il decreto legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 540, pubblicato nel supplemento or<strong>di</strong>nario<br />

alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993;<br />

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9<br />

<strong>di</strong>cembre 1995;<br />

Visto l'emendamento all'appen<strong>di</strong>ce della Convenzione europea contro il doping nello sport<br />

recante la nuova lista <strong>di</strong> riferimento delle classi farmacologiche <strong>di</strong> sostanze dopanti e <strong>di</strong><br />

meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> doping vietati <strong>ed</strong> il suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° settembre<br />

2001;<br />

Vista la legge 14 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 376, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18<br />

<strong>di</strong>cembre 2000;<br />

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante il regolamento concernente<br />

l'organizzazione <strong>ed</strong> il funzionamento della Commissione per la vigilanza <strong>ed</strong> il controllo sul<br />

doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;<br />

Visto il proprio decreto 15 ottobre 2002 «Approvazione della lista dei farmaci, delle sostanze<br />

biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche me<strong>di</strong>che il cui impiego è<br />

considerato doping, ai sensi della legge 14 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 376» e successive integrazioni e<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza <strong>ed</strong> il controllo sul doping e per la tutela<br />

della salute nelle attività sportive espressa in data 14 febbraio 2002;<br />

Considerata la necessità <strong>di</strong> chiarire <strong>ed</strong> esplicitare le modalità <strong>di</strong> attuazione dell'art. 7 della<br />

citata legge 14 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 376;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano ai me<strong>di</strong>cinali autorizzati ai sensi del<br />

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (<strong>di</strong> seguito: «specialità me<strong>di</strong>cinali») e inclusi nella<br />

lista <strong>di</strong> cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

300


2. I titolari <strong>di</strong> autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) sono tenuti a trasmettere<br />

entro e non oltre il 31 gennaio <strong>di</strong> ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei<br />

farmaci e <strong>di</strong>spositivi me<strong>di</strong>ci, via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, in formato cartaceo e<br />

su sopporto informatico (in formato compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all'anno<br />

prec<strong>ed</strong>ente relativi, per ciascuna singola confezione, alle quantità prodotte, importate,<br />

<strong>di</strong>stribuite e vendute.<br />

3. L'etichettatura <strong>ed</strong> il foglio illustrativo devono essere mo<strong>di</strong>ficati come appresso in<strong>di</strong>cato:<br />

a) l'etichettatura dell'imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello<br />

riportato nell'allegato al presente decreto;<br />

b) il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo «Avvertenze speciali» la frase: «Per chi<br />

svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping: può<br />

determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positività ai test antidoping».<br />

4. I titolari <strong>di</strong> A.I.C. sono tenuti ad applicare le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al prec<strong>ed</strong>ente comma 3 a<br />

partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.<br />

È autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra in<strong>di</strong>cato<br />

fino alla naturale scadenza delle stesse.<br />

5. I titolari <strong>di</strong> A.I.C. delle specialità me<strong>di</strong>cinali autorizzate secondo proc<strong>ed</strong>ura centralizzata<br />

sono tenuti ad applicare le sole <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 3, lettera a).<br />

6. La documentazione relativa alle domande <strong>di</strong> A.I.C., <strong>di</strong> variazione o <strong>di</strong> rinnovo, presentate a<br />

partire dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere conforme alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui<br />

al prec<strong>ed</strong>ente comma 3.<br />

Art. 2.<br />

1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano ai me<strong>di</strong>cinali, preparati in farmacia detti<br />

«formula magistrale» e «formula officinale», inclusi nella lista <strong>di</strong> cui al decreto 15 ottobre<br />

2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

2. I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio <strong>di</strong> ogni anno al<br />

Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e <strong>di</strong>spositivi me<strong>di</strong>ci, via della Civiltà<br />

Romana, 7 - 00144 Roma, in formato cartaceo e su sopporto informatico (in formato<br />

compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all'anno prec<strong>ed</strong>ente relativi alle quantità<br />

prodotte e vendute <strong>di</strong> ogni singolo me<strong>di</strong>cinale.<br />

3. Ai me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini<br />

della fornitura <strong>di</strong> «me<strong>di</strong>cinali soggetti a prescrizione me<strong>di</strong>ca da rinnovare volta per volta» ai<br />

sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 539.<br />

4. L'etichettatura deve riportare la frase «Contiene sostanze il cui impiego è considerato<br />

doping ai sensi della legge n. 376/2000» e quella in<strong>di</strong>cata al comma 3, lettera b) del<br />

prec<strong>ed</strong>ente art. 1.<br />

Art. 3.<br />

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi <strong>di</strong> controllo per la registrazione e pubblicato<br />

301


nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />

Roma, 24 settembre 2003<br />

Il Ministro: Sirchia<br />

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2003<br />

Ufficio <strong>di</strong> controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,<br />

registro n. 5, foglio n. 30<br />

Allegato<br />

Il pittogramma è <strong>di</strong> forma circolare riportante un simbolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> colore rosso con<br />

all'interno la <strong>di</strong>citura DOPING e deve poss<strong>ed</strong>ere le seguenti caratteristiche: <strong>di</strong>ametro<br />

complessivo 17 millimetri;<br />

per il colore rosso si possono utilizzare i seguenti criteri: 100% magenta + 100% giallo<br />

(stampa in quadricromia) oppure pantone 185C; scritta doping, in nero, lettere maiuscole,<br />

carattere Trade Gothic condens<strong>ed</strong> 8 pt.<br />

Sono ammesse <strong>di</strong>mensioni del pittogramma complessivamente più gran<strong>di</strong> <strong>di</strong> quelle minime<br />

obbligatorie, purchè siano rispettate le proporzioni tra le varie parti <strong>di</strong> esso, in<strong>di</strong>viduate con<br />

riferimento<br />

alle <strong>di</strong>mensioni minime obbligatorie.<br />

Fatti salvi gli elementi iconografici in<strong>di</strong>spensabili per la identificabilità del simbolo (il segno<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto, la scritta doping) potranno essere previste <strong>di</strong>sposizioni grafiche ridotte per<br />

confezioni particolarmente piccole, laddove la <strong>di</strong>mensione del simbolo costituisse elemento <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sturbo rispetto alle informazioni<br />

obbligatorie riportate.<br />

302


D.M. MINISTERO BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI 17 DICEMBRE 2004<br />

(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SPORTIVI)<br />

DECRETO 17 <strong>di</strong>cembre 2004<br />

Modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa <strong>di</strong><br />

previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonchè i termini, la natura, l'entità delle<br />

prestazioni e i relativi premi assicurativi. (GU n. 97 del 28-4-2005)<br />

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI<br />

<strong>di</strong> concerto con<br />

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />

e<br />

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni con cui è stata<br />

istituita la Cassa <strong>di</strong> presidenza per l'assicurazione degli sportivi;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250;<br />

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i<br />

beni e le attività culturali e successive mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,<br />

recante norme <strong>di</strong> organizzazione del Ministero per i beni e le attività<br />

culturali;<br />

Visto l'art. 51 della legge 27 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 289, recante <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong><br />

assicurazione degli sportivi, come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 24 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 350;<br />

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia <strong>di</strong><br />

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;<br />

Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come mo<strong>di</strong>ficato dall'art.<br />

4 della legge 24 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 350, con il quale si prev<strong>ed</strong>e che con decreto del Ministro<br />

per i beni e le attività culturali, <strong>di</strong> concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche<br />

sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 <strong>di</strong>cembre<br />

2004, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso<br />

la Cassa <strong>di</strong> previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonchè i termini, la natura,<br />

l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;<br />

Vista la nota del 4 agosto 2004 con la quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano<br />

(CONI) esprime il proprio parere favorevole;<br />

Decreta:<br />

Art. 1. Soggetti obbligati e beneficiari delle prestazioni assicurative<br />

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 51 della legge 27 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 289 sono<br />

beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie tutti gli sportivi <strong>di</strong>lettanti tesserati con<br />

la qualifica <strong>di</strong> atleta, tecnico, <strong>di</strong>rigente alle F<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali, alle <strong>di</strong>scipline<br />

sportive associate <strong>ed</strong> agli enti <strong>di</strong> promozione sportiva.<br />

2. Ai fini dell'applicazione della richiamata legge 27 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 289:<br />

303


a) per atleti <strong>di</strong>lettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo<br />

agonistico, non agonistico, amatoriale, lu<strong>di</strong>co motorio o quale impiego del tempo libero,<br />

con esclusione <strong>di</strong> coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti<br />

delle organizzazioni sportive nazionali <strong>di</strong> appartenenza o che vengono ricompresi nelle<br />

previsioni <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;<br />

b) per <strong>di</strong>rigenti si intendono tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni <strong>di</strong><br />

riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in<br />

seno agli affiliati:<br />

c) per tecnici si intendono tutti i tesserati in qualità <strong>di</strong> maestri, istruttori, allenatori,<br />

collaboratori <strong>ed</strong> altre figure <strong>di</strong>versamente definite o in<strong>di</strong>viduate dalle organizzazioni<br />

<strong>di</strong> appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive,<br />

all'allenamento degli atleti <strong>ed</strong> al loro perfezionamento tecnico.<br />

Art. 2. Premio assicurativo<br />

1. Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi <strong>di</strong>lettanti <strong>di</strong> cui all'art. 51 della<br />

legge 27 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 289, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo<br />

esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali <strong>di</strong> riferimento, con i<br />

tempi e le modalità previsti dal presente decreto quale con<strong>di</strong>zione essenziale per il rilascio<br />

della tessera associativa.<br />

Art. 3. Ambito <strong>di</strong> applicazione della tutela assicurativa<br />

1. L'assicurazione obbligatoria è rivolta agli sportivi <strong>di</strong>lettanti tesserati in qualità <strong>di</strong> atleti,<br />

<strong>di</strong>rigenti e tecnici alle F<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali, le <strong>di</strong>scipline sportive associate e gli<br />

enti <strong>di</strong> promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai<br />

m<strong>ed</strong>esimi durante <strong>ed</strong> a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e<br />

durante le in<strong>di</strong>spensabili azioni preliminari e finali <strong>di</strong> ogni gara od allenamento ufficiale,<br />

ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita<br />

nell'ambito dell'organizzazione <strong>di</strong> appartenenza.<br />

2. Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo, a con<strong>di</strong>zione che le attività<br />

<strong>di</strong> cui sopra si svolgano secondo le modalità, i tempi <strong>ed</strong> in strutture o luoghi<br />

regolamentati dalle singole organizzazioni.<br />

3. La normativa <strong>di</strong> riferimento per l'accertamento delle circostanze <strong>di</strong> cui sopra è quella<br />

vigente al momento dell'infortunio.<br />

Art. 4. Vali<strong>di</strong>tà dell'assicurazione<br />

1. L'assicurazione è prestata senza limiti <strong>di</strong> età <strong>ed</strong> è valida per il mondo intero, a<br />

con<strong>di</strong>zione che le attività sportive o le funzioni <strong>di</strong> cui al comma 1 dell'art. 3 del presente<br />

decreto siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e<br />

dagli accor<strong>di</strong> delle organizzazioni sportive nazionali <strong>di</strong> riferimento, purchè definiti in una<br />

data certa antec<strong>ed</strong>ente all'evento che ha generato l'infortunio.<br />

2. La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e<br />

cessa alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data <strong>di</strong> scadenza del tesseramento.<br />

Art. 5. Titoli per le prestazioni assicurative<br />

304


1. I titoli che danno <strong>di</strong>ritto alla prestazioni assicurative sono:<br />

a) essere tesserato in data certa antec<strong>ed</strong>ente all'infortunio me<strong>di</strong>ante le modalità previste<br />

da ciascuna delle organizzazioni sportive <strong>di</strong> appartenenza;<br />

b) essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antec<strong>ed</strong>ente<br />

all'infortunio.<br />

Art. 6. Definizione <strong>di</strong> infortunio e sua indennizzabilità<br />

1. Agli effetti dell'art. 3 del presente decreto si intende per «infortunio» l'evento improvviso<br />

<strong>di</strong> una causa violenta <strong>ed</strong> esterna che si verifichi in<strong>di</strong>pendentemente dalla volontà<br />

dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva o della funzione <strong>di</strong>sciplinata<br />

dall'organizzazione per la quale risulti al momento tesserato, che produca lesioni corporali<br />

obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente.<br />

2. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio come sopra<br />

specificato la loro causa <strong>di</strong>retta, esclusiva e provata e che producano all'assicurato la<br />

morte o l'invali<strong>di</strong>tà permanente entro un anno dall'infortunio denunciato.<br />

Art. 7. Con<strong>di</strong>zioni per l'indennizzabilità dell'infortunio<br />

1. La Cassa <strong>di</strong> previdenza per l'assicurazione degli sportivi <strong>di</strong> seguito denominata<br />

SPORTASS, corrisponde l'indennizzo per le conseguenze <strong>di</strong>rette <strong>ed</strong> esclusive<br />

dell'infortunio che siano in<strong>di</strong>pendenti da con<strong>di</strong>zioni fisiche o patologiche preesistenti o<br />

sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali<br />

con<strong>di</strong>zioni, come pure il pregiu<strong>di</strong>zio che esse possono portare all'esito delle lesioni<br />

prodotte dall'infortunio, sono conseguenze in<strong>di</strong>rette e quin<strong>di</strong> non indennizzabili.<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> preesistenti mutilazioni o <strong>di</strong>fetti fisici, l'indennità per invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente è liquidata per le sole conseguenze <strong>di</strong>rette cagionate dall'infortunio, come se<br />

esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiu<strong>di</strong>zio<br />

derivato dalle con<strong>di</strong>zioni preesistenti, fatto salvo quanto successivamente previsto per gli<br />

atleti <strong>di</strong>sabili.<br />

3. In deroga a quanto stabilito al prec<strong>ed</strong>ente comma 1, per i soli infortuni che determinano la<br />

morte dell'assicurato, purchè avvenuti in occasione <strong>di</strong> una manifestazione sportiva<br />

ufficialmente indetta dalle organizzazioni sportive per le quali l'assicurato risulti tesserato,<br />

iscritta nei rispettivi calendari <strong>ed</strong> avvenuta nei limiti della struttura deputata allo<br />

svolgimento della manifestazione stessa, la SPORTASS liquiderà il previsto capitale<br />

qualunque sia la causa che ha determinato il decesso.<br />

Art. 8. Estensione della garanzia per gli allenamenti<br />

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze <strong>di</strong> infortuni che avvenissero durante gli<br />

allenamenti, anche in<strong>di</strong>viduali o isolati, purchè questi siano previsti e/o <strong>di</strong>sposti e/o<br />

autorizzati e/o controllati dall'organizzazione sportiva competente, anche attraverso le proprie<br />

società affiliate. In tal caso, ai fini dell'ammissione del sinistro al beneficio assicurativo, la<br />

denuncia <strong>di</strong> infortunio, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura organizzativa alla<br />

quale riferire l'organizzazione dell'evento in occasione del quale si è verificato<br />

305


l'infortunio, dovrà comunque essere accompagnata da una <strong>di</strong>chiarazione sottoscritta dal<br />

maggiore esponente sportivo presente al fatto che confermi l'esistenza dei presupposti <strong>di</strong><br />

ammissibilità sopra enunciati, assumendone la piena responsabilità della veri<strong>di</strong>cità<br />

delle <strong>di</strong>chiarazioni stesse.<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline sportive in<strong>di</strong>viduali, l'assicurazione non sarà operante in caso <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sposizioni riguardanti la limitazione temporale o territoriale dell'esercizio della <strong>di</strong>sciplina<br />

stessa, o se l'infortunio è avvenuto nel corso <strong>di</strong> attività in contravvenzione alle <strong>leggi</strong> <strong>ed</strong> ai<br />

regolamenti anche locali.<br />

3. Per quanto previsto nel presente articolo non trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

cui alla lettera e), dell'art. 10.<br />

Art. 9. Estensione della garanzia per il rischio in itinere<br />

1. L'assicurazione è operante anche in occasione <strong>di</strong> trasferimenti, con qualsiasi mezzo<br />

effettuati, anche come passeggeri <strong>ed</strong> in forma in<strong>di</strong>viduale, verso e dal luogo <strong>di</strong> svolgimento<br />

dell'attività prevista dal ruolo conseguente al titolo associativo in possesso<br />

dell'assicurato al momento del verificarsi dell'evento, esclusi tassativamente gli<br />

incidenti verificatisi in conseguenza <strong>di</strong><br />

infrazioni o comunque <strong>di</strong> inosservanza delle norme <strong>di</strong> legge che regolano il viaggio da<br />

parte del soggetto assicurato.<br />

2. Affinchè l'infortunio possa essere ammesso al beneficio assicurativo è in<strong>di</strong>spensabile<br />

che l'evento sia occorso in località compresa nella <strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong> marcia compatibile con il<br />

percorso necessario per recarsi dalla propria residenza al luogo deputato all'attività<br />

assicurata <strong>ed</strong> in date e/o orari coerenti con la necessità <strong>di</strong> pervenire in tempo utile sul<br />

luogo <strong>di</strong> svolgimento dell'attività assicurata, ovvero con il tempo necessario per il rientro<br />

alla residenza al termine dell'attività stessa.<br />

Art. 10. Esclusione della garanzia<br />

1. L'assicurazione non è operante:<br />

a) per eventi derivanti da uso e guida, anche come passeggero, <strong>di</strong> natanti e mezzi <strong>di</strong><br />

locomozione subacquea e <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> locomozione aerea, con esclusione delle <strong>di</strong>scipline<br />

sportive per le quali detti mezzi siano lo strumento attraverso il quale esercitare l'attività;<br />

b) per eventi derivanti da abuso <strong>di</strong> alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico <strong>di</strong><br />

stupefacenti o allucinogeni;<br />

c) qualora sia accertato dalle competenti strutture, in base alle normative vigenti, che<br />

l'assicurato abbia assunto sostanze dopanti in violazione delle norme sportive e <strong>di</strong> legge;<br />

d) qualora sia accertato che l'assicurato sia affetto da alcolismo, tossico<strong>di</strong>pendenza,<br />

epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico-cerebrali,<br />

forme maniaco depressive, stati paranoi<strong>di</strong>, fatto salvo quanto previsto per le attività degli<br />

atleti <strong>di</strong>sabili;<br />

e) qualora sia accertato che l'assicurato sia stato destinatario <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

squalifica o inibizione <strong>di</strong>sposto in via definitiva dagli organi <strong>di</strong> giustizia sportiva delle<br />

competenti, dalle ore 24 del giorno d'inizio della sanzione, sino alle ore 00 del primo giorno<br />

successivo alla scadenza del provve<strong>di</strong>mento;<br />

306


f) per eventi derivanti o che siano stati determinati da una azione delittuosa commessa<br />

dall'assicurato o da personale partecipazione come attore o provocatore a risse, tumulti,<br />

<strong>ed</strong> in genere da violazione <strong>di</strong> <strong>leggi</strong> o regolamenti comuni e sportivi;<br />

g) nei casi <strong>di</strong> guerra, insurrezione, attentati terroristici;<br />

h) per eventi derivanti da movimenti tellurici, inondazioni <strong>ed</strong> eruzioni vulcaniche;<br />

i) per eventi derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, ra<strong>di</strong>azioni provocate<br />

artificialmente dall'accelerazione <strong>di</strong> particelle atomiche o da esposizione a ra<strong>di</strong>azioni<br />

ionizzanti;<br />

j) per le conseguenze <strong>di</strong> lesioni <strong>di</strong> varici e dei tessuti alterati dalle stesse, le incarcerazioni<br />

intestinali (ernie non traumatiche e loro conseguenze), gli effetti dello spavento e del «colpo<br />

morale».<br />

2. L'assicurazione, altresì, non è operante dalla data dell'infortunio sino alla<br />

guarigione clinica delle lesioni <strong>di</strong> infortunio, documentata alla SPORTASS con<br />

certificato me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> avvenuta guarigione. Pertanto, ove l'infortunato, autorizzato o non,<br />

riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la<br />

SPORTASS non riconoscerà eventuali infortuni nei quali l'assicurato possa incorrere in<br />

tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle prec<strong>ed</strong>enti lesioni.<br />

Art. 11. Esonero denuncia altre assicurazioni<br />

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo <strong>di</strong> denunciare altre polizze stipulate per il<br />

m<strong>ed</strong>esimo rischio in quanto le prestazioni definite dal successivo capo III si aggiungono a<br />

quelli <strong>di</strong> ogni altra assicurazione.<br />

Art. 12. Altri esoneri<br />

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo <strong>di</strong> denunciare infermità, <strong>di</strong>fetti fisici, o<br />

mutilazioni, da cui gli assicurati stessi fossero affetti al momento del tesseramento o che<br />

dovessero in seguito intervenire.<br />

Art. 13. Rinuncia alla rivalsa<br />

1. La SPORTASS rinuncia a favore dell'assicurato al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surrogazione <strong>di</strong> cui all'art.<br />

1916 del co<strong>di</strong>ce civile verso i terzi responsabili del sinistro, ad eccezione <strong>di</strong> quanto stabilito<br />

all'art. 27 del presente decreto.<br />

Art. 14. Prestazioni assicurative<br />

1. Le prestazioni fornite dalla SPORTASS agli assicurati consistono:<br />

a) erogazione agli aventi <strong>di</strong>ritto, in caso <strong>di</strong> morte dell'assicurato <strong>di</strong> un capitale <strong>di</strong><br />

75.000,00 euro, con limite catastrofale <strong>di</strong> 2.500.000,00 euro. Qualora un unico<br />

evento ammissibile al beneficio assicurativo coinvolgesse più assicurati tale che la somma<br />

complessiva dei capitali assicurati superasse il pr<strong>ed</strong>etto limite, importo sarà<br />

proporzionalmente ridotto in base al numero degli assicurati coinvolti nell'evento;<br />

b) erogazione a favore dell'assicurato, per l'intera durata della sua vita e/o finchè sussistano<br />

le con<strong>di</strong>zioni che hanno comportato l'assegnazione del vitalizio, <strong>di</strong> 6.000,00 euro annui per<br />

invali<strong>di</strong>tà<br />

accertate superiori al 35% e sino al 60% compreso e <strong>di</strong> 9.000,00 euro annui per invali<strong>di</strong>tà<br />

superiori al 60%;<br />

307


c) indennizzo per invali<strong>di</strong>tà permanente da erogarsi in unica soluzione, proporzionalmente<br />

al capitale <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> cui alla prec<strong>ed</strong>ente lettera a), da liquidarsi al definitivo<br />

accertamento <strong>di</strong> una invali<strong>di</strong>tà permanente fino al 35%.<br />

Art. 15. Criteri per la determinazione dell'invali<strong>di</strong>tà permanente<br />

1. La determinazione del grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente cui riferire la natura delle<br />

prestazioni <strong>di</strong> cui all'art. 14 del presente decreto viene effettuata in base alla tabella allegato<br />

1 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive mo<strong>di</strong>fiche,<br />

tenuto conto che:<br />

a) la per<strong>di</strong>ta assoluta <strong>ed</strong> irrime<strong>di</strong>abile dell'uso funzionale <strong>di</strong> un organo o <strong>di</strong> un arto viene<br />

considerata come per<strong>di</strong>ta anatomica dello stesso; se trattasi <strong>di</strong> minorazione, le percentuali<br />

in<strong>di</strong>cate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;<br />

b) per le menomazioni degli arti superiori, in caso <strong>di</strong> mancinismo, le percentuali <strong>di</strong><br />

invali<strong>di</strong>tà previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;<br />

c) nel caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta anatomica o funzionale <strong>di</strong> più organi o arti la indennità viene<br />

stabilita me<strong>di</strong>ante ad<strong>di</strong>zione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino<br />

al limite massimo del 100 per cento. L'indennità per la per<strong>di</strong>ta anatomica <strong>di</strong> una falange del<br />

pollice è stabilita nella metà; per la per<strong>di</strong>ta anatomica <strong>di</strong> una falange dell'alluce, nella metà;<br />

per la per<strong>di</strong>ta dì una falange <strong>di</strong> qualunque altro <strong>di</strong>to, in un terzo della percentuale fissata per<br />

la per<strong>di</strong>ta totale del rispettivo <strong>di</strong>to;<br />

d) per le singole falangi terminali delle <strong>di</strong>ta, escluso il pollice, si considera invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente soltanto l'asportazione totale;<br />

e) nei casi <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente non specificati nella tabella <strong>di</strong> riferimento, l'indennità<br />

è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi in<strong>di</strong>cati, della misura nella<br />

quale è per sempre <strong>di</strong>minuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro<br />

proficuo in<strong>di</strong>pendentemente dalla sua professione, esclusa in ogni caso la <strong>di</strong>minuzione della<br />

capacità sportiva;<br />

f) in caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta anatomica o funzionale <strong>di</strong> un organo o arto già minorato, le percentuali<br />

sopra in<strong>di</strong>cate saranno <strong>di</strong>minuite tenendo conto del grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà preesistente;<br />

g) per la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> elementi dentari potrà essere concessa indennità per invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla <strong>di</strong>minuita capacità<br />

masticatoria o fonatoria causata dalla per<strong>di</strong>ta stessa.<br />

Art. 16. Criteri <strong>di</strong> indennizzabilità per il caso <strong>di</strong> morte<br />

1. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa avvenga entro un<br />

anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la SPORTASS liquida il capitale<br />

assicurato agli ere<strong>di</strong> legittimi e testamentari.<br />

2. Quando la morte sia avvenuta entro un anno dall'infortunio e per causa, <strong>di</strong>mostrata e<br />

provata, dello stesso, gli eventuali indennizzi o ren<strong>di</strong>te che fossero state corrisposte per<br />

invali<strong>di</strong>tà permanente, in conseguenza del m<strong>ed</strong>esimo infortunio, saranno detratti dal capitale<br />

<strong>di</strong> morte da erogare agli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />

3. Qualora, a seguito <strong>di</strong> un evento indennizzabile, il corpo dell'assicurato non venga<br />

ritrovato, la SPORTASS liquida ai beneficiari <strong>di</strong> cui al comma 1 il capitale assicurato non<br />

prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza <strong>di</strong> morte presunta ex<br />

articoli 60 - 62 del co<strong>di</strong>ce civile. Tuttavia se dopo il pagamento del capitale assicurato<br />

308


isultasse che l'assicurato è vivo, la SPORTASS avrà <strong>di</strong>ritto alla restituzione della somma<br />

pagata entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla richiesta agli ere<strong>di</strong> beneficiari.<br />

Art. 17. Criteri <strong>di</strong> indennizzabilità per invali<strong>di</strong>tà permanente superiore al 35%<br />

1. Nel caso in cui l'infortunio abbia comportato quale conseguenza <strong>di</strong>retta accertata una<br />

invali<strong>di</strong>tà permanente superiore al 35%, sarà erogato l'indennizzo previsto dalla lettera b),<br />

punto 1, dell'art. 14.<br />

2. I destinatari del vitalizio dovranno, pena la decadenza dal <strong>di</strong>ritto assicurativo in<br />

go<strong>di</strong>mento, certificare con cadenza quinquennale <strong>ed</strong> entro la scadenza anniversaria del<br />

riconoscimento dell'indennizzo <strong>di</strong> cui al prec<strong>ed</strong>ente punto 1, il perdurare dei postumi<br />

invalidanti che hanno dato luogo all'assegnazione del vitalizio.<br />

3. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio, si siano verificate mo<strong>di</strong>ficazioni migliorative<br />

o peggiorative dello stato d'invali<strong>di</strong>tà accertato o successivamente confermato, il beneficiano<br />

del vitalizio dovrà darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione scritta alla SPORTASS, che<br />

provv<strong>ed</strong>erà ad accertare il nuovo stato proc<strong>ed</strong>endo alla revoca, alla mo<strong>di</strong>fica o<br />

all'integrazione del trattamento.<br />

4. In caso <strong>di</strong> revoca del vitalizio per sopravvenuto miglioramento che comporti una<br />

valutazione <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà inferiore al 35%, si darà luogo alla liquidazione dell'indennizzo<br />

per infortunio <strong>di</strong> cui alla lettera c), punto 1, dell'art. 14.<br />

5. Nessun importo è dovuto all'ente nel caso l'ammontare del vitalizio erogato sia<br />

superiore all'importo dell'indennizzo derivante dal nuovo accertamento del grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà.<br />

6. A seguito <strong>di</strong> revoca del vitalizio, nel caso <strong>di</strong> successivo aggravamento dell'ultimo<br />

grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà accertato e conseguente all'infortunio che ha dato luogo al trattamento<br />

assicurativo, l'assicurato può far richiesta <strong>di</strong> revisione della propria posizione.<br />

7. Nel caso <strong>di</strong> riammissione al vitalizio, le eventuali somme erogate a titolo <strong>di</strong><br />

indennizzo ai sensi del prec<strong>ed</strong>ente punto 4 saranno conguagliate a valere sulle successive<br />

rate del vitalizio.<br />

8. La SPORTASS si riserva il <strong>di</strong>ritto insindacabile <strong>di</strong> sottoporre l'assicurato titolare del<br />

vitalizio ad accertamenti me<strong>di</strong>ci volti a verificare lo stato <strong>ed</strong> il grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà.<br />

9. L'assicurato non potrà rifiutarsi, pena la decadenza dal <strong>di</strong>ritto al trattamento<br />

assicurativo in go<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong> sottoporsi agli accertamenti me<strong>di</strong>ci.<br />

Art. 18. Indennizzo per prestazioni aggiuntive<br />

1. Oltre alle prestazioni previste dal prec<strong>ed</strong>ente art. 14, la SPORTASS riconosce<br />

indennizzi per le seguenti prestazioni aggiuntive, purchè avvenute in occasione <strong>di</strong> eventi<br />

indennizzabili ai sensi del presente decreto:<br />

a) nel caso <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> un tesserato genitore, il previsto capitale in caso <strong>di</strong> morte spettante<br />

ai figli minorenni se conviventi <strong>ed</strong> in quanto beneficiari sarà aumentato del 50%. Ai figli<br />

minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

permanente pari o superiore al 50% della totale;<br />

309


) per gli assicurati che non abbiano compiuto il quattor<strong>di</strong>cesimo anno d'età alla data<br />

dell'infortunio, saranno rimborsate le spese documentate sostenute per interventi <strong>di</strong><br />

chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito, sino<br />

all'importo massimo <strong>di</strong> 1.500,00 euro;<br />

c) nel caso <strong>di</strong> morso <strong>di</strong> animali, insetti e aracnoi<strong>di</strong> che comportino all'assicurato<br />

ricovero in istituto <strong>di</strong> cura <strong>ed</strong> a seguito <strong>di</strong> relativa <strong>di</strong>agnosi che accerti detto evento, saranno<br />

rimborsate le relative spese documentate sino all'importo massimo <strong>di</strong> euro 500,00;<br />

d) nel caso <strong>di</strong> avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario <strong>di</strong> sostanze<br />

che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto <strong>di</strong> cura <strong>ed</strong> a seguito <strong>di</strong><br />

relativa <strong>di</strong>agnosi osp<strong>ed</strong>aliera anche <strong>di</strong> sospetto avvelenamento, saranno rimborsate spese<br />

documentate sino all'importo massimo <strong>di</strong> euro 500,00;<br />

e) nel caso <strong>di</strong> ricovero dell'assicurato in istituto <strong>di</strong> cura, a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong><br />

assideramento, congelamento, colpi <strong>di</strong> sole o <strong>di</strong> calore e folgorazione, verranno rimborsate<br />

spese sostenute sino all'importo massimo <strong>di</strong> euro 500,00;<br />

f) se l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni dovesse comportare l'impossibilità alla<br />

frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle <strong>di</strong>sposizioni ministeriali vigenti,<br />

dovesse comportare la per<strong>di</strong>ta dell'anno scolastico, sarà corrisposto un indennizzo <strong>di</strong> euro<br />

1.500,00.<br />

Art. 19. Determinazione del premio<br />

1. I premi assicurativi, sud<strong>di</strong>visi per fasce <strong>di</strong> rischio, sono in<strong>di</strong>cati nella tabella allegata al<br />

presente decreto.<br />

2. Allo scadere del terzo anno dall'emanazione del presente regolamento e,<br />

successivamente, ogni cinque anni, il Presidente della SPORTASS relazionerà alle autorità<br />

competenti sull'andamento tecnico della gestione assicurativa obbligatoria.<br />

3. Sulla base delle relazioni <strong>di</strong> cui al prec<strong>ed</strong>ente punto 2, con decreto del Ministro per i<br />

beni e le attività culturali <strong>di</strong> concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del<br />

lavoro e delle politiche sociali, saranno adottati gli opportuni provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> assestamento<br />

sia in termini <strong>di</strong> prestazioni che <strong>di</strong> premi.<br />

Art. 20. Modalità <strong>di</strong> pagamento del premio<br />

1. Il pagamento del premio a favore della SPORTASS dovrà essere effettuato per il tramite<br />

delle organizzazioni sportive nazionali cui l'assicurato chi<strong>ed</strong>e il rilascio del tesseramento,<br />

contestualmente alla trasmissione alla SPORTASS m<strong>ed</strong>esima degli elenchi nominativi<br />

sud<strong>di</strong>visi per <strong>di</strong>stinti soggetti <strong>di</strong> cui alla tabella «A» e per fascia <strong>di</strong> premio, con<br />

l'in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong> effettivo avvenuto tesseramento. Gli elenchi faranno f<strong>ed</strong>e per<br />

l'ammissione al beneficio assicurativo del tesserato.<br />

L'importo del premio potrà essere addebitato ai soggetti destinatari dell'obbligo<br />

assicurativo nei mo<strong>di</strong> che ogni singola organizzazione sportiva <strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> riferimento<br />

riterrà più opportuni.<br />

Art. 21. Mancato versamento del premio<br />

1. In mancanza del versamento del premio, qualora l'assicurato possa esibire la tessera<br />

associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dalla<br />

struttura organizzativa deputata a tale compito dai regolamenti delle organizzazioni ci<br />

310


cui all'art. 1 antec<strong>ed</strong>entemente alla data dell'infortunio, la SPORTASS provv<strong>ed</strong>erà ad<br />

erogare la prevista prestazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 27.<br />

Art. 22. Atleti <strong>di</strong>sabili<br />

1. Per gli sportivi <strong>di</strong>lettanti tesserati alla F<strong>ed</strong>erazione Italiana Sport Disabili, avuto riguardo<br />

alla necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare particolari con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> assicurabilità, saranno emanate<br />

speciali <strong>di</strong>sposizioni, fermo restando quanto previsto all'art. 31 del presente decreto.<br />

Art. 23. Proc<strong>ed</strong>ure<br />

1. Le denunce degli infortuni, compresi quelli che hanno determinato il decesso degli<br />

assicurati, dovranno essere r<strong>ed</strong>atte su apposito modulo fornito dalla SPORTASS <strong>ed</strong> inviate a<br />

quest'ultima a cura dell'infortunato o suoi aventi causa entro quin<strong>di</strong>ci giorni dal fatto.<br />

2. Nessuna denuncia d'infortunio potrà in alcun caso essere presa in considerazione trascorsi<br />

i termini <strong>di</strong> prescrizione <strong>di</strong> cui al secondo comma dell'art. 2952 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

3. La denuncia d'infortunio compilata in ogni sua parte e controfirmata dal legale<br />

rappresentante della società sportiva che con tale atto assume la piena responsabilità delle<br />

<strong>di</strong>chiarazioni rese nella denuncia stessa in or<strong>di</strong>ne alle modalità e circostanze <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong><br />

tempo e <strong>di</strong> luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro, dovrà essere corr<strong>ed</strong>ata da copia della<br />

seguente documentazione:<br />

a) copia del certificato me<strong>di</strong>co attestante l'idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica o<br />

amatoriale;<br />

b) <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non essere sottoposto a provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> squalifica o inibizione;<br />

c) certificazione me<strong>di</strong>ca attestante la lesione subita.<br />

4. Avvenuto l'infortunio deve sottoporsi alle cure <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>co e seguire le prescrizioni dei<br />

sanitari al fine <strong>di</strong> ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.<br />

5. Nel caso l'infortunio abbia comportato il ricovero, all'atto della <strong>di</strong>missione dovrà essere<br />

trasmessa alla SPORTASS copia della relativa cartella clinica.<br />

6. Nel caso l'infortunio comporti la necessità <strong>di</strong> successive visite e/o controlli sanitari,<br />

l'assicurato o gli aventi causa dovranno trasmettere alla SPORTASS copia della<br />

relativa certificazione per la valutazione del decorso clinico.<br />

7. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle visite dei<br />

me<strong>di</strong>ci della SPORTASS <strong>ed</strong> a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.<br />

8. Entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla cessazione delle cure me<strong>di</strong>che l'infortunato o gli aventi<br />

causa dovrà presentare alla SPORTASS il certificato <strong>di</strong> guarigione recante l'in<strong>di</strong>cazione<br />

dell'eventuale grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente, anche se non richiestogli. In tale certificato<br />

dovranno essere descritte dettagliatamente la natura <strong>ed</strong> il carattere dei postumi residuati<br />

dalla lesione, il valore dei postumi stessi in rapporto alla <strong>di</strong>minuzione della capacità generica<br />

lavorativa applicata alla tabella <strong>di</strong> cui al prec<strong>ed</strong>ente punto 1 dell'art. 15.<br />

311


9. L'assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni <strong>di</strong>ritto alle prestazioni nel caso <strong>di</strong><br />

inosservanza delle prescrizioni per l'infortunio sopra riportate e del pari decadono da ogni<br />

<strong>di</strong>ritto ove fossero incorsi in erronee, false o reticenti <strong>di</strong>chiarazioni.<br />

10. Nel caso che dalla documentazione prodotta risulti una invali<strong>di</strong>tà permanente, la<br />

SPORTASS, trascorso il necessario periodo <strong>di</strong> stabilizzazione dei postumi, provv<strong>ed</strong>erà ad<br />

insindacabile giu<strong>di</strong>zio a sottoporre l'infortunato ad accertamento me<strong>di</strong>co-fiduciario, al fine <strong>di</strong><br />

stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'invali<strong>di</strong>tà permanente, oggetto <strong>di</strong> indennizzo.<br />

11 Nel caso <strong>di</strong> morte dell'assicurato, a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> ammissibilità al beneficio<br />

assicurativo da parte della SPORTASS, gli aventi causa dovranno presentare la seguente<br />

documentazione:<br />

a) certificato <strong>di</strong> morte dell'assicurato;<br />

b) certificato <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> famiglia;<br />

c) atto notorio dal quale dovrà risultare se il defunto ha lasciato testamento; in caso<br />

positivo nell'atto dovranno essere citati i termini del testamento stesso. In mancanza <strong>di</strong><br />

testamento, nell'atto notorio, dovrà essere precisato chi siano gli ere<strong>di</strong> legittimi <strong>ed</strong> il<br />

rispettivo rapporto <strong>di</strong> parentela con il defunto.<br />

12. Il pagamento degli indennizzi, delle ren<strong>di</strong>te e/o del capitale <strong>di</strong> morte viene effettuato<br />

in Italia <strong>ed</strong> in euro, in un'unica soluzione.<br />

13. Ogni pretesa dell'assicurato o dei suoi aventi causa si avrà per abbandonata in caso <strong>di</strong><br />

inattività per un anno dall'ultima comunicazione data o ricevuta dalla SPORTASS.<br />

Art. 24. Ricorso alla SPORTASS<br />

1. Avverso le decisioni <strong>di</strong> SPORTASS in or<strong>di</strong>ne al fatto dell'infortunio, alle sue<br />

cause e conseguenze, nonchè alla regolarità amministrativa della pratica d'infortunio, è<br />

ammesso ricorso al Consiglio <strong>di</strong>rettivo della SPORTASS su istanza motivata e documentata<br />

dell'assicurato, da depositarsi alla s<strong>ed</strong>e dell'ente entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla comunicazione<br />

che s'intende contestare. Il Consiglio <strong>di</strong>rettivo dell'ente si pronuncerà sul ricorso entro<br />

quarantacinque giorni dal suo deposito.<br />

Art. 25. Foro competente<br />

1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente decreto e le obbligazioni che da esso derivano sono<br />

regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro <strong>di</strong><br />

Roma.<br />

Art. 26. Obblighi<br />

1. Alla verifica del pagamento del premio assicurativo, del rispetto dei tempi e delle<br />

modalità previsti dal presente decreto quale con<strong>di</strong>zione essenziale per il perfezionamento<br />

delle proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> tesseramento, sono preposte le organizzazioni sportive nazionali <strong>di</strong><br />

riferimento.<br />

2. La relativa documentazione dovrà essere custo<strong>di</strong>ta dalle sopra in<strong>di</strong>cate strutture per<br />

almeno cinque anni <strong>ed</strong> esibita a richiesta della all'elenco.<br />

312


Art. 27. Sanzioni<br />

1. La verifica circa l'esistenza <strong>di</strong> un tesseramento rilasciato in assenza <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong><br />

premio comporterà, a carico della struttura responsabile del rilascio della tessera, una<br />

sanzione pari a trenta volte il premio in<strong>di</strong>cato alla tabella A allegata al presente decreto.<br />

2. Al verificarsi delle con<strong>di</strong>zioni previste all'art. 21, la SPORTASS eserciterà nei<br />

confronti dell'organizzazione sportiva <strong>nazionale</strong> <strong>di</strong> riferimento il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa<br />

spettante a norma dell'art. 1916 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Art. 28. Prevenzione<br />

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la SPORTASS, in<br />

collaborazione con l'Istituto Superiore <strong>di</strong> Scienza dello Sport del C.O.N.I. implementa il<br />

sistema informativo per la <strong>raccolta</strong>, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni della legge 31 <strong>di</strong>cembre<br />

1996, n. 675 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, dei dati sugli infortuni sportivi <strong>ed</strong> in particolare per:<br />

a) la valutazione e l'elaborazione dei pr<strong>ed</strong>etti dati;<br />

b) la valutazione dell'efficacia delle misure <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong> <strong>ed</strong>ucazione sanitaria messe in<br />

atto;<br />

c) la r<strong>ed</strong>azione dei piani riferiti ai rischi più gravi e <strong>di</strong>ffusi per prevenire i fenomeni e<br />

rimuovere le cause <strong>di</strong> nocività;<br />

d) la stesura <strong>di</strong> una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause e<br />

formule proposte in tema <strong>di</strong> informazione, formazione <strong>ed</strong> assistenza ai fini della<br />

prevenzione degli infortuni negli ambienti <strong>di</strong> svolgimento dell'attività sportiva e per limitare i<br />

rischi nella pratica delle <strong>di</strong>scipline sportive.<br />

Art. 29. Atività <strong>di</strong> informazione <strong>ed</strong> <strong>ed</strong>ucazione<br />

1. La SPORTASS, d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in<strong>di</strong>vidua le<br />

linee guida per l'informazione e l'<strong>ed</strong>ucazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e per la<br />

pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> campagne informative a livello <strong>nazionale</strong> finalizzate alla prevenzione degli<br />

infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva. I pr<strong>ed</strong>etti programmi sono rivolti<br />

prevalentemente ai giovani <strong>ed</strong> alle categorie a maggior rischio e promuovono la<br />

conoscenza delle normative tecniche <strong>di</strong> sicurezza e delle soluzioni preventive.<br />

Art. 30. Altri soggetti <strong>ed</strong> organizzazioni sportive<br />

1. Le norme del presente decreto sono applicabili anche nei confronti dei tesserati alle<br />

organizzazioni sportive a carattere <strong>nazionale</strong> <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate dalla legge 27<br />

<strong>di</strong>cembre 2002, n. 289, a con<strong>di</strong>zione che dette organizzazioni ne facciano espressa<br />

richiesta.<br />

2. Le norme del presente decreto sono altresì applicabili nei confronti dei soggetti non<br />

previsti dall'art. 4, comma 205, della legge 24 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 350, a con<strong>di</strong>zione che le<br />

organizzazioni sportive nazionali <strong>di</strong> riferimento ne facciano espressa richiesta.<br />

3. La SPORTASS, valutati i contenuti tecnico-sportivi delle attività, potrà a suo<br />

insindacabile giu<strong>di</strong>zio accogliere le richieste o rifiutarle.<br />

Art. 31. Termini<br />

313


1. Per i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 della legge 27 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 289<br />

così come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge 24 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 350 che alla data <strong>di</strong> entrata in<br />

vigore del presente decreto risultino già titolari <strong>di</strong> copertura assicurativa con l'ente<br />

pubblico SPORTASS, le garanzie assicurative in essere rimangono efficaci fino alla loro<br />

prima scadenza anniversaria.<br />

Roma, 17 <strong>di</strong>cembre 2004<br />

Il Ministro per i beni e le attività culturali<br />

Urbani<br />

Il Ministro dell'economia e delle finanze<br />

Siniscalco<br />

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br />

Maroni<br />

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005<br />

Ufficio <strong>di</strong> controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,<br />

registro n. 1, foglio n. 234<br />

Tabella A<br />

===================================================================<br />

==<br />

| | Atleti agonistici |<br />

|F<strong>ed</strong>erazioni sportive | tecnici Premio in |Atleti non agonistici<br />

N.| nazionali | euro | Premio in euro<br />

===================================================================<br />

==<br />

|Aero Club d'Italia - | |<br />

|piloti velivoli a | |<br />

1|motore e vela | 550,00 | 450,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Aero Club d'Italia - | |<br />

|volo libero | |<br />

|(deltaplano, | |<br />

|parapen<strong>di</strong>o e | |<br />

|similari) | 150,00 | 130,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Aero Club d'Italia - | |<br />

|piloti ultrallegeri | 180,00 | 150,00<br />

314


---------------------------------------------------------------------<br />

|Aero Club d'Italia - | |<br />

|modellisti | 4,00 | 3,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Automobil Club | |<br />

2|d'Italia - piloti | 20,00 | 5,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Automobil Club | |<br />

|d'Italia - piloti | |<br />

|karting | 20,00 | 5,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

3|atletica leggera | 3,00 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

4|baseball - softball | 3,00 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

5|badminton | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

6|bocce | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

7|gioco calcio | 16,00 | 5,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

8|canoa kayak | 4,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

9|canottaggio | 4,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

10|ciclistica | 45,50 | 41,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|<strong>di</strong>scipline armi | |<br />

12|sportive da caccia | 6,00 | 4,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

13|ginnastica d'Italia | 4,50 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

14|golf | 5,00 | 3,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

15|giuoco handball | 6,50 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

16|hokey | 3,00 | 2,00<br />

315


---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

17|hokey e pattinaggio | 5,00 | 3,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|lotta, judo, karate, | |<br />

18|arti marziali - lotta| 7,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|lotta, judo, karate, | |<br />

|arti marziali - judo | 7,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|lotta, judo, karate, | |<br />

|arti marziali - | |<br />

|karate e am | 3,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|pesistica e cultura | |<br />

19|fisica | 4,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

21|motociclistica | 50,00 | 6,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

22|motonautica | 80,00 | 5,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

23|nuoto | 3,50 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

24|pallacanestro | 6,00 | 5,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

25|pallavolo | 4,50 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

26|pentathlon moderno | 15,00 | 5,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|pesca sportiva e | |<br />

27|attività subacquee | 5,50 | 4,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

28|pugilistica italiana | 21,00 | 8,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

29|rugby | 35,50 | 15,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

316


30|scherma | 4,50 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

31|sci nautico | 7,00 | 5,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

32|sport del ghiaccio | 4,00 | 3,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

34|sport equestri | 21,50 | 11,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

35|sport invernali | 11,50 | 9,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

36|taekwondo | 4,50 | 3,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

37|tennis | 5,00 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

38|tennistavolo | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Unione italiana tiro | |<br />

39|a segno | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

40|tiro a volo | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

41|tiro con l'arco | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

42|triathion | 5,00 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

43|vela | 5,00 | 2,50<br />

===================================================================<br />

==<br />

| | Atleti agonistici |Atleti non agonistici<br />

N.|Discipline associate | Premio in euro | Premio in euro<br />

===================================================================<br />

==<br />

|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

|arrampicata sportiva | |<br />

1|italiana | 5,00 | 3,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

2|bridge | 1,50 | 1,00<br />

317


---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

3|biliardo sportivo | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

4|kendo | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

5|sport bowling | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

6|kick boxing | 5,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

7|sportiva twirling | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

|canottaggio se<strong>di</strong>le | |<br />

8|fisso | 4,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione cricket | |<br />

9|italiana | 3,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

10|dama | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

11|giuoco squash | 5,00 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

12|pallapugno | 3,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

13|sport orientamento | 3,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

14|scacchistica italiana| 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

15|sport silenziosi | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

16|danza sportiva | 2,00 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

17|wu shu - kung fu | 5,00 | 3,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

18|pallatamburello | 2,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

318


|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|giochi e sport | |<br />

19|tra<strong>di</strong>zionali | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

20|surfing | 5,00 | 2,50<br />

| | Atleti agonistici |Atleti non agonistici<br />

N.|Discipline associate | Premio in euro | Premio in euro<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

|arrampicata sportiva | |<br />

1|italiana | 5,00 | 3,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

2|bridge | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

3|biliardo sportivo | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

4|kendo | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

5|sport bowling | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

6|kick boxing | 5,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

7|sportiva twirling | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

|canottaggio se<strong>di</strong>le | |<br />

8|fisso | 4,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione cricket | |<br />

9|italiana | 3,00 | 2,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

10|dama | 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

11|giuoco squash | 5,00 | 2,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

12|pallapugno | 3,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

13|sport orientamento | 3,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

319


|F<strong>ed</strong>erazione | |<br />

14|scacchistica italiana| 1,50 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

15|sport silenziosi | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

16|danza sportiva | 2,00 | 1,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

17|wu shu - kung fu | 5,00 | 3,00<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

18|pallatamburello | 2,00 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

|giochi e sport | |<br />

19|tra<strong>di</strong>zionali | 2,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|F<strong>ed</strong>erazione italiana | |<br />

20|surfing | 5,00 | 2,50<br />

===================================================================<br />

==<br />

| | Atleti agonistici |Atleti non agonistici<br />

N.|Discipline associate | Premio in euro | Premio in euro<br />

===================================================================<br />

==<br />

|Associazione centri | |<br />

1|sportivi italiani | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Centro <strong>nazionale</strong> | |<br />

2|sportivo fiamma | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Centro <strong>nazionale</strong> | |<br />

3|sportivo libertas | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Centro sportivo | |<br />

4|italiano | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Ente <strong>nazionale</strong> | |<br />

|democratico d'azione | |<br />

5|sociale | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Polisportive | |<br />

6|giovanili salesiane | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Movimento sportivo | |<br />

7|promozionale Italia | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

320


|Associazione italiana| |<br />

8|cultura e sport | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Centri sportivi | |<br />

9|aziendali industriali| 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Centro sportivo | |<br />

10|<strong>ed</strong>ucativi <strong>nazionale</strong> | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Centro universitario | |<br />

11|sportivo italiano | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Unione italiana sport| |<br />

12|per tutti | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

13|Unione sportiva ACLI | 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

14|Opere sportive Italia| 3,50 | 1,50<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

|Alleanza sportiva | |<br />

15|italiana | 3,50 | 1,50<br />

Premio in euro<br />

Dirigenti delle F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. 2,50<br />

F<strong>ed</strong>erazione italiana cronometristi 7,00<br />

F<strong>ed</strong>erazione me<strong>di</strong>co sportiva italiana 5,00<br />

F<strong>ed</strong>erazione italiana sport Disabili 1,00<br />

321


DECRETI LEGISLATIVI<br />

CONVERSIONE IN LEGGE (N. 210 - 17.10.2005), CON MODIFICAZIONI, DEL D.L.<br />

17.8.2005 N. 162, RECANTE ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE I<br />

FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE. (GU<br />

N. 242 DEL 17.10.2005)<br />

Testo in vigore dal 18.10.2005<br />

La Camera dei deputati <strong>ed</strong> il Senato della Repubblica hanno approvato;<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Promulga<br />

la seguente legge:<br />

Art. 1.<br />

1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni<br />

<strong>di</strong> violenza in occasione <strong>di</strong> competizioni sportive, è convertito in legge con le mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

riportate in allegato alla presente legge.<br />

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione<br />

nella Gazzetta Ufficiale.<br />

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti<br />

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti <strong>di</strong> osservarla e <strong>di</strong> farla<br />

osservare come legge dello Stato.<br />

Roma, ad<strong>di</strong>' 17 ottobre 2005<br />

CIAMPI<br />

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali<br />

Visto, il Guardasigilli: Castelli<br />

LAVORI PREPARATORI<br />

Camera dei deputati (atto n. 6053):<br />

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i<br />

beni e le attività culturali (Buttiglione) il 18 agosto 2005.<br />

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in s<strong>ed</strong>e referente, il 22 agosto 2005 con<br />

pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII e XIV.<br />

Esaminato dalla II commissione il 13 - 14 - 15 e 20 settembre 2005.<br />

Esaminato in aula il 21 e 28 settembre 2005, il 4 - 5 – 6 e 7 ottobre 2005 e approvato<br />

l'11 ottobre 2005.<br />

Senato della Repubblica (atto n. 3623):<br />

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in s<strong>ed</strong>e referente, l'11 ottobre<br />

2005 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti <strong>di</strong> costituzionalità), 2ª, 5ª, 7ª e 14ª.<br />

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in s<strong>ed</strong>e consultiva,<br />

sull'esistenza dei presupposti <strong>di</strong> costituzionalità l'11 ottobre 2005.<br />

Esaminato dalla 1ª commissione l'11 ottobre 2005<br />

Esaminato in aula l'11 ottobre 2005 e approvato il 12 ottobre 2005.<br />

Avvertenza:<br />

Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie<br />

generale - n. 191 del 18 agosto 2005.<br />

322


A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina<br />

dell'attività <strong>di</strong> Governo e or<strong>di</strong>namento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le<br />

mo<strong>di</strong>fiche apportate dalla presente legge <strong>di</strong> conversione hanno efficiacia dal giorno<br />

successivo a quello della sua pubblicazione.<br />

Il testo del decreto-legge coor<strong>di</strong>nato con la legge <strong>di</strong> conversione e corr<strong>ed</strong>ato delle<br />

relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.<br />

ALLEGATO<br />

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17<br />

AGOSTO 2005, N. 162<br />

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:<br />

«Art. 1.<br />

1. Alla legge 13 <strong>di</strong>cembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>fiche:<br />

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui al presente comma<br />

può essere <strong>di</strong>sposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero,<br />

specificamente in<strong>di</strong>cate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri<br />

dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";<br />

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione <strong>di</strong> cui al comma 2 è<br />

comunque applicata quando risulta, anche sulla base <strong>di</strong> documentazione<br />

videofotografica o <strong>di</strong> altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui<br />

al comma 1";<br />

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse <strong>di</strong>sposizioni si applicano<br />

nei confronti delle persone che violano in Italia il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso ai luoghi in cui si<br />

svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità <strong>di</strong> uno degli altri<br />

Stati membri dell'Unione europea";<br />

4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "7. Con la sentenza <strong>di</strong> condanna<br />

per i reati <strong>di</strong> cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa <strong>di</strong><br />

manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono<br />

dette manifestazioni il giu<strong>di</strong>ce può <strong>di</strong>sporre il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso nei luoghi <strong>di</strong> cui al<br />

comma 1 e l'obbligo <strong>di</strong> presentarsi in un ufficio o comando <strong>di</strong> polizia durante lo<br />

svolgimento <strong>di</strong> manifestazioni sportive specificamente in<strong>di</strong>cate per un periodo da due<br />

mesi a due anni";<br />

b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti mo<strong>di</strong>fiche:<br />

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti perio<strong>di</strong>: "La pena è aumentata se dal fatto<br />

deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il<br />

mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della<br />

manifestazione sportiva";<br />

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è della reclusione da un<br />

mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,<br />

l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";<br />

c) dopo l'articolo 6-ter è inserito il seguente:<br />

"Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli deiluoghi ove si<br />

svolgono manifestazioni sportive)<br />

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del co<strong>di</strong>ce penale nei<br />

confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli <strong>di</strong> accesso e dell'instradamento<br />

323


degli spettatori e <strong>di</strong> quelli incaricati <strong>di</strong> assicurare il rispetto del regolamento d'uso<br />

dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purchè riconoscibili e in<br />

relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai m<strong>ed</strong>esimi articoli.<br />

Tali incaricati devono poss<strong>ed</strong>ere i requisiti morali <strong>di</strong> cui all'articolo 11 del testo unico<br />

delle <strong>leggi</strong> <strong>di</strong> pubblica sicurezza, <strong>di</strong> cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".<br />

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della legge <strong>di</strong><br />

conversione del presente decreto, risultano applicati il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso ai luoghi in cui<br />

si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni <strong>di</strong> cui all'articolo 6, commi 1 e 2,<br />

della legge 13 <strong>di</strong>cembre 1989, n. 401, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, il questore che ha<br />

adottato il provve<strong>di</strong>mento ha la facoltà <strong>di</strong> estendere tale <strong>di</strong>vieto anche alle manifestazioni<br />

sportive che si svolgono all'estero, specificamente in<strong>di</strong>cate.<br />

3. Al fine <strong>di</strong> contrastare gli episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> violenza in occasione <strong>di</strong> manifestazioni sportive gli<br />

impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati<br />

possono essere utilizzati per lo svolgimento <strong>di</strong> competizioni calcistiche del campionato<br />

professionistico <strong>di</strong> serie A a con<strong>di</strong>zione che:<br />

a) si tratti <strong>di</strong> impianti costruiti nel territorio <strong>di</strong> comuni aventi una popolazione inferiore a<br />

100 mila abitanti e la competizione riguar<strong>di</strong> una squadra calcistica, avente s<strong>ed</strong>e o<br />

ra<strong>di</strong>camento territoriale nel m<strong>ed</strong>esimo comune, promossa al pr<strong>ed</strong>etto campionato per la<br />

prima volta negli ultimi venti anni;<br />

b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non piè <strong>di</strong> 8.000 biglietti <strong>di</strong> accesso e<br />

comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero <strong>di</strong> 9.000.<br />

Nel caso in cui le competenti autorità <strong>di</strong> pubblica sicurezza e l'Osservatorio <strong>nazionale</strong><br />

sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi <strong>di</strong> turbamento dell'or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico, la stessa squadra è tenuta a <strong>di</strong>sputare la gara in un comune <strong>di</strong>verso, dotato <strong>di</strong> un<br />

impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato <strong>di</strong> serie A.<br />

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 24<br />

aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:<br />

"Art. 1-sexies<br />

1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli <strong>di</strong><br />

accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla<br />

sosta, al transito o al trasporto <strong>di</strong> coloro che partecipano o assistono alla manifestazione<br />

m<strong>ed</strong>esima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.<br />

La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che<br />

c<strong>ed</strong>a o metta in ven<strong>di</strong>ta i titoli <strong>di</strong> accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato<br />

dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei taglian<strong>di</strong>. Nei<br />

confronti del contravventore possono essere applicati il <strong>di</strong>vieto e le prescrizioni <strong>di</strong> cui<br />

all'articolo 6 della legge 13 <strong>di</strong>cembre 1989, n. 401.<br />

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.<br />

689, non esclude l'applicazione del <strong>di</strong>vieto e delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

3. Le sanzioni amministrative <strong>di</strong> cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo<br />

in cui è avvenuto il fatto.<br />

Art. 1- septies<br />

1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le<br />

competizioni riguardanti il gioco del calcio sono <strong>di</strong>sciplinati, per quanto non previsto da<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti m<strong>ed</strong>esimi,<br />

pre<strong>di</strong>sposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio <strong>nazionale</strong> sulle<br />

manifestazioni sportive <strong>di</strong> cui all'articolo 1-octies.<br />

324


2. Chiunque, fuori dei casi <strong>di</strong> cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in<br />

violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione<br />

dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto <strong>ed</strong> è accertata anche<br />

sulla base <strong>di</strong> documentazione videofotografica o <strong>di</strong> altri elementi oggettivi, è punito con<br />

la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere<br />

aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per<br />

la m<strong>ed</strong>esima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione<br />

si è verificata in un <strong>di</strong>verso impianto sportivo.<br />

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.<br />

689, non esclude l'applicazione del <strong>di</strong>vieto e delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma 2.<br />

4. Le sanzioni amministrative <strong>di</strong> cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della<br />

provincia del luogo in cui insiste l'impianto.<br />

Art. 1- octies<br />

1. Al fine <strong>di</strong> favorire la migliore attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni e delle misure in materia <strong>di</strong><br />

prevenzione e contrasto della violenza in occasione <strong>di</strong> manifestazioni sportive, presso il<br />

Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore<br />

della legge <strong>di</strong> conversione del presente decreto, l'Osservatorio <strong>nazionale</strong> sulle<br />

manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:<br />

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni <strong>di</strong> violenza e intolleranza commessi in occasione<br />

<strong>di</strong> manifestazioni sportive e dello stato <strong>di</strong> sicurezza degli impianti sportivi;<br />

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma <strong>ed</strong> attribuire i<br />

livelli <strong>di</strong> rischio delle manifestazioni m<strong>ed</strong>esime;<br />

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;<br />

d) promuovere iniziative coor<strong>di</strong>nate per la prevenzione dei fenomeni <strong>di</strong> violenza e<br />

intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze<br />

<strong>di</strong> tifosi organizzati e club <strong>di</strong> sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;<br />

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il<br />

regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;<br />

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni <strong>di</strong> violenza <strong>ed</strong> intolleranza<br />

in occasione <strong>di</strong> manifestazioni sportive.<br />

2. Con decreto del Ministro dell'interno, <strong>di</strong> concerto con il Ministro per i beni e le attività<br />

culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei<br />

compiti <strong>di</strong> cui al comma 1, nonchè l'organizzazione, le modalità <strong>di</strong> funzionamento e la<br />

composizione dell'Osservatorio, prev<strong>ed</strong>endo anche la partecipazione del Comitato<br />

olimpico <strong>nazionale</strong> italiano, delle F<strong>ed</strong>erazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.<br />

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione <strong>di</strong><br />

tematiche <strong>di</strong> specifico interesse, rappresentanti <strong>di</strong> soggetti pubblici e privati a vario titolo<br />

interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione <strong>di</strong> manifestazioni<br />

sportive.<br />

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provv<strong>ed</strong>e nei limiti delle risorse<br />

umane, strumentali e finanziarie <strong>di</strong>sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o<br />

maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano<br />

compensi nè rimborsi spese".<br />

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero<br />

dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè in collaborazione<br />

con altre amministrazioni pubbliche <strong>ed</strong> enti e associazioni private interessate,<br />

pre<strong>di</strong>spone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul<br />

fondo <strong>di</strong> cui alla legge 18 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 440, un programma <strong>di</strong> iniziative volte a<br />

sviluppare <strong>ed</strong> approfon<strong>di</strong>re nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza<br />

325


nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'<strong>ed</strong>ucazione alla convivenza<br />

civile. Le pr<strong>ed</strong>ette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso<br />

appositi progetti da esse elaborati <strong>ed</strong> inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini <strong>di</strong><br />

cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale<br />

<strong>di</strong> un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al<br />

funzionamento del comitato si provv<strong>ed</strong>e nei limiti delle risorse umane, strumentali e<br />

finanziarie <strong>di</strong>sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza<br />

pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi nè rimborsi spese.<br />

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione<br />

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la<br />

conversione in legge».<br />

326

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