legal privilege - Studi sull'integrazione europea
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Antonietta Di Blase<br />
tutela, incluso il livello di originalità richiesto, saranno disciplinati da ciascuno<br />
Stato. Per effetto di questa regola, i lavori registrati secondo quanto previsto<br />
nella direttiva godranno comunque della tutela del copyright, anche qualora una<br />
speciale protezione non venga garantita in base alla legislazione nazionale sui<br />
disegni. Tale condizione non si applica nei confronti degli Stati terzi, rispetto ai<br />
quali possono risultare più onerose le formalità della registrazione necessaria per<br />
la tutela dei disegni. Da questo punto di vista, si può sostenere che la disciplina<br />
sia in contrasto con la regola del trattamento nazionale.<br />
7. Il problema dell’incompatibilità con la regola del trattamento nazionale è<br />
stato sollevato in ambito WTO nel caso della protezione comunitaria dei marchi<br />
di fabbrica e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, ed<br />
è stato affrontato nel 2005 nel contesto della procedura di soluzione delle controversie<br />
WTO, a seguito di ricorso presentato da Stati Uniti e Australia. Oggetto<br />
del ricorso era il già richiamato regolamento 2081/92 del 14 luglio 1992, sui<br />
marchi commerciali e le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari<br />
e le denominazioni di origine. Il ricorso era indirizzato alla CE in quanto<br />
parte del TRIPs, e non agli Stati membri. Gli Stati ricorrenti avevano già espresso<br />
una serie di critiche riguardo al sistema di valutazione e registrazione previsto in<br />
detto regolamento: a loro parere, tale sistema, pur essendo apparentemente<br />
estensivo, indeboliva la tutela delle indicazioni geografiche, che sarebbero state<br />
garantite più efficacemente mediante i marchi commerciali. In particolare, gli<br />
Stati ricorrenti criticavano la soluzione consistente nel conferire alla Commissione<br />
il potere esclusivo di valutazione riguardo ai prodotti rispetto ai quali veniva<br />
presentata domanda di riconoscimento di una indicazione geografica, che non<br />
poteva essere esaminata dalle autorità nazionali se non fosse stata presentata<br />
preventivamente una richiesta in tal senso alla Commissione stessa. Inoltre,<br />
secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, le indicazioni generiche (ossia quasi<br />
neutrali) per effetto del regolamento venivano private di qualsiasi tutela, anche<br />
a livello nazionale.<br />
L’iniziativa di Stati Uniti e Australia davanti al panel della WTO va considerata<br />
alla luce della differenza sostanziale tra le regole CE e quelle in vigore in<br />
quegli Stati in materia di indicazioni geografiche 38 . Inoltre, tali Stati temevano<br />
che, a seguito della applicazione pratica di tale regolamento, la Commissione CE<br />
avrebbe finito per dare priorità agli interessi del mercato interno e usare lo strumento<br />
dei diritti di proprietà intellettuale per rafforzare ulteriormente la politica<br />
agricola comunitaria, respingendo le richieste provenienti da Stati terzi.<br />
Venendo al contenuto del regolamento 2081/92, uno degli argomenti avanzati<br />
da Stati Uniti e Australia era che nella disciplina in esso contenuta fosse<br />
implicito un orientamento restrittivo, sfavorevole per le persone non apparte-<br />
38 Riguardo alla difficile coesistenza di marchi commerciali e indicazioni geografiche cfr. C.<br />
Dordi, La protezione delle indicazioni geografiche nell’Accordo TRIPs, in G. Venturini, G. Coscia,<br />
M. Vellano (a cura di), Le nuove sfide per l’OMC a dieci anni dalla sua istituzione, Milano,<br />
2005, p. 229 ss.