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legal privilege - Studi sull'integrazione europea

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278<br />

Antonietta Di Blase<br />

con [gli accordi WTO] in conformità con il processo di integrazione regionale” 31 .<br />

Secondo questa impostazione, la CE si è collocata nella condizione di beneficiare<br />

dell’eccezione di cui all’art. 4, lett. d) TRIPs, secondo il quale il principio<br />

della nazione più favorita non si applica agli accordi internazionali in vigore<br />

prima dell’adozione del TRIPs 32 . La CE ha finito così per estendere gli effetti di<br />

questa disposizione in nome delle caratteristiche evolutive della legislazione<br />

comunitaria, il cui scopo è, tra l’altro, quello di consolidare l’armonizzazione<br />

delle norme in vigore nel mercato interno 33 .<br />

D’altra parte, l’integrazione commerciale all’interno dell’Unione <strong>europea</strong><br />

non elimina il rischio di incorrere in una responsabilità per violazione della<br />

regola sul trattamento nazionale stabilita dall’art. 3 TRIPs, secondo il quale: “1.<br />

Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less<br />

favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection<br />

of intellectual property (...)”. Questa regola era stata già introdotta dalle<br />

Convenzioni di Parigi, Berna e Roma, alle quali rinvia l’art. 1, par. 3 TRIPs, pur<br />

consentendo talune eccezioni, principalmente connesse alla reciprocità 34 .<br />

Talune regole della CE adottate al fine di armonizzare la legislazione degli<br />

Stati membri con l’art. 3 TRIPs appaiono conformi al principio del trattamento<br />

nazionale. Si può richiamare l’art. 7 della già citata direttiva 2006/116/CE, che<br />

ha sostituito la direttiva 93/98/CE del 29 ottobre 1993 sull’armonizzazione della<br />

durata della tutela del copyright e di taluni diritti connessi, prevedendo una speciale<br />

norma applicabile a persone aventi la nazionalità di uno Stato terzo per<br />

un’opera avente origine in uno Stato terzo: gli Stati membri della CE hanno<br />

l’obbligo di non prevedere un periodo di tutela più lungo di quello assicurato<br />

nello Stato terzo di origine dell’opera e, nel caso in cui tale periodo fosse più<br />

lungo di quello previsto nella direttiva, gli Stati membri della CE sono tenuti a<br />

non oltrepassare il periodo fissato dalla direttiva (ossia la vita dell’autore e 70<br />

31 Dichiarazione notificata dall’UE e dai suoi Stati membri il 19 dicembre 1995 al Consiglio<br />

TRIPs.<br />

32 Art. 4, lett. d): “[Exempted from the obligation under the most-favoured-nation-treatment are<br />

any advantage, favour <strong>privilege</strong> or immunity accorded by a Member] deriving from international<br />

agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the<br />

entry into force of the Agreement establishing the WTO, provided that such agreements are notified<br />

to the Council for Trade-related aspects of Intellectual Property Rights and do not constitute<br />

an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members”.<br />

33 Con specifico riferimento al copyright cfr. P. Katzenberger, TRIPs and Copyright Law,<br />

in F.-K. Beier, G. Schricker (eds.), From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related<br />

Aspects of Intellectual Property Rights, Weinheim-New York, 1996, p. 59 ss., secondo il quale,<br />

in forza di quella dichiarazione il Trattato istitutivo della CE si può considerare alla stregua di un<br />

accordo “related to the protection of intellectual property”.<br />

34 Così, ad es., l’art. 6, par. 1 della Convenzione di Berna consente di limitare la tutela del copyright<br />

alle opere degli autori cittadini di uno Stato nel quale non vengono sufficientemente tutelate<br />

le opera dei propri cittadini. I Membri del TRIPs possono invocare tale eccezione notificando la<br />

propria volontà in tal senso al momento dell’adesione (art. 3, par. 1 TRIPs).

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