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legal privilege - Studi sull'integrazione europea

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276<br />

Antonietta Di Blase<br />

5. Allo scopo di sviluppare un sistema giuridico unitario per la tutela dei<br />

diritti di proprietà intellettuale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno affidato<br />

alla Commissione il compito di elaborare una normativa per rafforzare e<br />

armonizzare le misure nazionali di tutela nel campo della proprietà intellettuale<br />

(direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 28 ). Una<br />

proposta della Commissione dell’Unione <strong>europea</strong>, intitolata Strategia di applicazione<br />

dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi terzi (2005) 29 invita gli<br />

Stati membri ad intraprendere azioni specifiche allo scopo di prevenire e ostacolare<br />

la pirateria, rafforzando gli strumenti giudiziari nazionali per bloccare pratiche<br />

di contraffazione e migliorando le modalità di presentazione delle prove.<br />

In questo modo la Comunità <strong>europea</strong> intende armonizzare i sistemi legislativi in<br />

vigore negli Stati membri, al fine di assicurare un elevato livello di tutela, equivalente<br />

ed omogeneo nel mercato interno, e la cooperazione giudiziaria nello<br />

spazio comunitario. Posto che l’obbligo di garantire strumenti giudiziari così<br />

come richiesto dal TRIPs spetta agli Stati membri, il modello standard proposto<br />

dalla Commissione potrebbe esercitare un’influenza significativa sul funzionamento<br />

dei tribunali nazionali. È possibile in tal modo contribuire non soltanto ad<br />

eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, ma anche ad adeguare<br />

la legislazione in vigore nella zona UE alle regole TRIPs. Ciò rappresenta<br />

un risultato importante se si considera che l’adeguamento della legislazione statale<br />

al TRIPs costituisce un aspetto di particolare rilevanza nel sistema di<br />

quell’Accordo, che vincola gli Stati membri a mantenere o introdurre una legislazione<br />

che garantisca standard minimi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale<br />

e assicuri l’adozione di misure amministrative e giurisdizionali per bloccare<br />

la contraffazione. Per questo motivo è particolarmente significativo il<br />

contributo delle istituzioni comunitarie consistente nel fornire agli Stati membri<br />

linee-guida relativamente alla normativa da adottare.<br />

6. Al ruolo attivo svolto dalla CE quanto alla produzione normativa nelle<br />

materie disciplinate dal TRIPs ha corrisposto un progressivo coinvolgimento<br />

diretto nei rapporti con gli Stati terzi partecipanti a quell’Accordo. Ne costituisce<br />

la riprova il frequente riferimento al dovere di adeguarsi alle norme TRIPs negli<br />

atti più recenti. Come si vedrà, anche la Corte di giustizia si è più volte espressa<br />

riguardo all’esigenza di interpretare la normativa comunitaria e quella di origine<br />

nazionale in vigore negli Stati membri in maniera conforme all’Accordo<br />

TRIPs.<br />

La verifica della conformità di atti CE con il TRIPs sembra ricevere in prevalenza<br />

una soluzione positiva. Infatti, le norme comunitarie garantiscono in<br />

genere una tutela dei diritti di proprietà intellettuale più rigorosa a confronto<br />

degli standard TRIPs, che lasciano più spazio alla discrezionalità degli Stati<br />

contraenti a confronto della normativa comunitaria. Basta richiamare, a titolo di<br />

28 GUUE L 195, 2 giugno 2004, p. 16.<br />

29 GUUE C 129, 26 maggio 2005, p. 3.

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