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legal privilege - Studi sull'integrazione europea

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274<br />

Antonietta Di Blase<br />

tuendo la precedente direttiva 93/98/CE e, in parte, la direttiva 98/71/CE, relative<br />

a copyright e diritti connessi e, rispettivamente, ai disegni industriali.<br />

Questa normativa, pur non rappresentando una forzatura del sistema di ripartizione<br />

delle competenze tra CE e Stati membri, ha l’effetto di ridurre in misura<br />

sostanziale la discrezionalità degli Stati membri relativamente agli aspetti più rilevanti<br />

della disciplina dei diritti di privativa, sia con riferimento alle relazioni intracomunitarie,<br />

sia riguardo alle relazioni con Stati terzi. Agli Stati membri rimane<br />

unicamente una sfera residuale di intervento legislativo, laddove manchino norme<br />

comunitarie di armonizzazione che disciplinino in maniera sufficientemente dettagliata<br />

le condizioni e l’estensione della tutela della proprietà intellettuale. Un settore<br />

nel quale fino ad epoca recentissima erano in vigore unicamente norme nazionali era<br />

costituito dalle procedure amministrative e giurisdizionali per l’adozione di sanzioni,<br />

di misure provvisorie e di esecuzione. Va comunque rilevato che, pur dove manchino<br />

regole comunitarie di dettaglio, gli Stati membri devono conformarsi alle<br />

norme rilevanti del TCE, tra le quali, innanzitutto, il principio generale di non discriminazione<br />

enunciato nell’art. 7, par. 1 TCE 17 . Pertanto gli Stati membri sono obbligati<br />

a garantire un livello equivalente di tutela della proprietà intellettuale, essendo<br />

tale equivalenza essenziale in considerazione delle ripercussioni sul commercio<br />

intra-comunitario di beni e servizi.<br />

4. Tra le attività originariamente affidate alla competenza esclusiva degli Stati<br />

membri figurano quelle afferenti alla valutazione dei requisiti per la registrazione<br />

dei titoli nazionali e alle relative procedure. Ciò vale ogni volta che manchi un<br />

titolo comunitario oppure, pur sussistendo quest’ultimo, sussista comunque la<br />

possibilità di richiedere un titolo nazionale 18 . Tuttavia, anche in questo campo, vi<br />

sono stati notevoli sviluppi che vedono un incremento del ruolo della CE. In materia<br />

di marchi, è stata affidata alla Commissione la valutazione delle condizioni per<br />

il rilascio del marchio comunitario, che costituisce un titolo unico, vincolante in<br />

tutti gli Stati membri. Tale procedura non è sostitutiva delle procedure di registrazione<br />

dei marchi nazionali, ma coesiste con queste ultime 19 .<br />

Anche il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 20 sui<br />

disegni comunitari istituisce un doppio regime di titoli (i disegni registrati e quelli<br />

non registrati) coesistenti e paralleli rispetto a quelli in vigore negli Stati membri.<br />

Nel campo delle denominazioni geografiche, il regolamento (CE) n.<br />

510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 21 , sulla tutela delle denominazioni<br />

17 Lo ha rilevato, tra l’altro, la Corte di giustizia nella sentenza Collins, cit., spec. punto 21.<br />

18 Come si è sottolineato, le autorità nazionali mantengono anche una competenza esclusiva in<br />

materia di tutela giudiziaria provvisoria o esecutiva, o relativamente alla irrogazione di sanzioni<br />

penali.<br />

19 Fondamento giuridico del marchio commerciale comunitario è il regolamento 40/94, cit.,<br />

e il relativo regolamento di attuazione della Commissione 2868/95 del 13 dicembre 1995. Il 5<br />

febbraio 1996 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 216/96 contenente le regole di<br />

procedura delle commissioni di ricorso.<br />

20 GUCE L 3, 5 gennaio 2002, p. 1.<br />

21 GUUE L 93, 31 marzo 2006, p. 12.

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