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legal privilege - Studi sull'integrazione europea

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272<br />

Antonietta Di Blase<br />

zioni quantitative, quando siano state esaurite le procedure internazioni di soluzione<br />

delle controversie alle quali è obbligatorio fare ricorso in base al sistema<br />

WTO. L’azione della CE è sicuramente più efficace rispetto a quella che<br />

potrebbe essere intrapresa dai singoli Stati. In questo senso può dirsi che i poteri<br />

della Commissione rafforzano il sistema di garanzie previsto dal TRIPs 7 .<br />

Altri atti della CE sono finalizzati ad armonizzare le procedure esperibili allo<br />

scopo di tutelare il mercato interno a fronte dell’introduzione di merci contraffatte<br />

da Stati terzi, anche mediante la riesportazione di dette merci. Al riguardo si può<br />

richiamare il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio 8 , del 22 luglio 2003,<br />

che assicura l’uniformità delle misure applicabili da parte delle autorità doganali<br />

sulle merci non conformi alle norme sui diritti di privativa; alla Commissione è<br />

stato affidato il compito di raccogliere tutte le informazioni rilevanti riguardo<br />

all’applicazione di questa normativa. Il regolamento 1383/03 ha sostituito il precedente<br />

regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986 9 , già<br />

modificato con il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre<br />

1994 10 . Si può notare che mentre il regolamento 3842/86 era basato, oltre che<br />

sull’art. 113 (ora art. 133 TCE) anche sull’art. 235 (ora art. 308 TCE), non ravvisandosi<br />

nella prima disposizione una sicura base giuridica per i casi di contraffazione<br />

delle merci, a partire dal regolamento 3295/94 la Comunità si è considerata<br />

competente in base alle sue prerogative nel campo della politica commerciale<br />

comune. Tale consapevolezza circa le competenze della CE in materia di adozione<br />

di regole comuni nel campo della proprietà intellettuale ogni volta che riguardino<br />

l’ambito della politica commerciale si pone in linea di continuità rispetto alla posizione<br />

assunta al momento della adesione alla WTO: l’adozione di regole comuni<br />

consente infatti di rafforzare l’efficacia delle misure commerciali adottate, fatte<br />

salve le competenze spettanti ai singoli Stati membri 11 .<br />

3. Una serie di norme emanate dalla CE per l’armonizzazione della legislazione<br />

degli Stati membri sui requisiti, le scadenze, l’estensione dei diritti di<br />

7 Di recente il regolamento 3286/94 è stato applicato nel caso Canada Amendment of the<br />

Trade-Marks Act su ricorso del 6 dicembre 2001 del Conseil Interprofessional du Vin de Bordeaux<br />

(CIVB) in relazione a un dazio doganale che danneggiava le esportazioni comunitarie dei<br />

vini con l’indicazione geografica “Bordeaux” o “Médoc” verso il mercato canadese (doc. 2002/C,<br />

124/05). Nel caso Obstacles to trade consisting of measures imposed and practices followed by<br />

the Republic of Turkey affecting trade in pharmaceutical products (ricorso del 9 ottobre 2003, doc.<br />

2003/C 311/04), la Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche (EFPIA)<br />

invocava la violazione da parte della Turchia degli obblighi di trasparenza e non discriminazione<br />

nella importazione e commercializzazione dei farmaci, stabiliti dall’art. 39, par. 3 TRIPs. Secondo<br />

questa disposizione, gli Stati membri, “when requiring, as a condition of approving the marketing<br />

of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the<br />

submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort”,<br />

hanno l’obbligo di proteggere tali informazioni contro eventuali abusi.<br />

8 GUUE L 196, 2 agosto 2003, p. 7.<br />

9 GUCE L 357, 18 dicembre 1986, p. 1.<br />

10 GUCE L 97, 18 aprile 1996, p. 38.<br />

11 Cfr. il parere 1/94, cit., punto 109.

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