legal privilege - Studi sull'integrazione europea
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Antonietta Di Blase<br />
zioni quantitative, quando siano state esaurite le procedure internazioni di soluzione<br />
delle controversie alle quali è obbligatorio fare ricorso in base al sistema<br />
WTO. L’azione della CE è sicuramente più efficace rispetto a quella che<br />
potrebbe essere intrapresa dai singoli Stati. In questo senso può dirsi che i poteri<br />
della Commissione rafforzano il sistema di garanzie previsto dal TRIPs 7 .<br />
Altri atti della CE sono finalizzati ad armonizzare le procedure esperibili allo<br />
scopo di tutelare il mercato interno a fronte dell’introduzione di merci contraffatte<br />
da Stati terzi, anche mediante la riesportazione di dette merci. Al riguardo si può<br />
richiamare il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio 8 , del 22 luglio 2003,<br />
che assicura l’uniformità delle misure applicabili da parte delle autorità doganali<br />
sulle merci non conformi alle norme sui diritti di privativa; alla Commissione è<br />
stato affidato il compito di raccogliere tutte le informazioni rilevanti riguardo<br />
all’applicazione di questa normativa. Il regolamento 1383/03 ha sostituito il precedente<br />
regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986 9 , già<br />
modificato con il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre<br />
1994 10 . Si può notare che mentre il regolamento 3842/86 era basato, oltre che<br />
sull’art. 113 (ora art. 133 TCE) anche sull’art. 235 (ora art. 308 TCE), non ravvisandosi<br />
nella prima disposizione una sicura base giuridica per i casi di contraffazione<br />
delle merci, a partire dal regolamento 3295/94 la Comunità si è considerata<br />
competente in base alle sue prerogative nel campo della politica commerciale<br />
comune. Tale consapevolezza circa le competenze della CE in materia di adozione<br />
di regole comuni nel campo della proprietà intellettuale ogni volta che riguardino<br />
l’ambito della politica commerciale si pone in linea di continuità rispetto alla posizione<br />
assunta al momento della adesione alla WTO: l’adozione di regole comuni<br />
consente infatti di rafforzare l’efficacia delle misure commerciali adottate, fatte<br />
salve le competenze spettanti ai singoli Stati membri 11 .<br />
3. Una serie di norme emanate dalla CE per l’armonizzazione della legislazione<br />
degli Stati membri sui requisiti, le scadenze, l’estensione dei diritti di<br />
7 Di recente il regolamento 3286/94 è stato applicato nel caso Canada Amendment of the<br />
Trade-Marks Act su ricorso del 6 dicembre 2001 del Conseil Interprofessional du Vin de Bordeaux<br />
(CIVB) in relazione a un dazio doganale che danneggiava le esportazioni comunitarie dei<br />
vini con l’indicazione geografica “Bordeaux” o “Médoc” verso il mercato canadese (doc. 2002/C,<br />
124/05). Nel caso Obstacles to trade consisting of measures imposed and practices followed by<br />
the Republic of Turkey affecting trade in pharmaceutical products (ricorso del 9 ottobre 2003, doc.<br />
2003/C 311/04), la Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche (EFPIA)<br />
invocava la violazione da parte della Turchia degli obblighi di trasparenza e non discriminazione<br />
nella importazione e commercializzazione dei farmaci, stabiliti dall’art. 39, par. 3 TRIPs. Secondo<br />
questa disposizione, gli Stati membri, “when requiring, as a condition of approving the marketing<br />
of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the<br />
submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort”,<br />
hanno l’obbligo di proteggere tali informazioni contro eventuali abusi.<br />
8 GUUE L 196, 2 agosto 2003, p. 7.<br />
9 GUCE L 357, 18 dicembre 1986, p. 1.<br />
10 GUCE L 97, 18 aprile 1996, p. 38.<br />
11 Cfr. il parere 1/94, cit., punto 109.