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legal privilege - Studi sull'integrazione europea

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Sergio M. Carbone<br />

Tale nozione, inoltre, è stata progressivamente allargata in ambito comunitario,<br />

quanto meno su materie specifiche, sino a comprendere anche “le autorità<br />

che svolgono funzioni analoghe a quelle esercitate dal giudice o da un’autorità<br />

pubblica” come, ad esempio, indica il 10° “considerando” del regolamento (CE)<br />

n. 1346/2000 in materia di procedure di insolvenza, la cui base giuridica pur si<br />

trova nell’art. 61, lett. c) TCE, dedicato alla “cooperazione giudiziaria civile”. In<br />

tal senso, la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto natura giurisdizionale<br />

anche a giudici che svolgono attività di giurisdizione volontaria come, ad esempio,<br />

quelli investiti dell’impugnazione relativa ad un procedimento di omologazione<br />

di società oltreché il Consiglio di Stato, anche nei casi in cui opera<br />

nell’esercizio della sua funzione consultiva svolta nell’ambito del procedimento<br />

instaurato in virtù di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. E, sempre nello<br />

stesso senso, si è riconosciuta la qualificazione di organo giurisdizionale, ai fini<br />

di cui all’art. 234 TCE, anche alla Corte dei Conti, salvo in casi in cui questa si<br />

limiti ad operare una valutazione di controllo degli atti amministrativi, in quanto<br />

non caratterizzata né rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività giurisdizionale.<br />

Sulla scorta di tale evoluzione, sembra difficile argomentare che la Corte<br />

costituzionale non è organo giurisdizionale in virtù della sola circostanza che<br />

“formalmente”, nell’ambito del procedimento in via incidentale, non è il giudice<br />

che risolve direttamente la “controversia” oggetto del giudizio nel corso del<br />

quale è stata sollevata la questione di costituzionalità. Quanto ora indicato,<br />

infatti, appare evidente se si contestualizza la sua attività nell’ambito del procedimento<br />

in occasione del quale viene richiesta ed adottata la sua decisione.<br />

Eppure negli scorsi decenni la Corte costituzionale aveva costantemente ritenuto<br />

che solo il giudice del merito poteva sottoporre alla valutazione della Corte di<br />

giustizia la questione interpretativa del diritto comunitario, quale questione preliminare<br />

rispetto alla soluzione della questione di costituzionalità. Infatti, nella<br />

maggior parte dei casi in cui la questione si è posta, si è affermato, con molta<br />

determinazione, che, come innanzi indicato, la Corte costituzionale non può<br />

“essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono,<br />

e profonde, le differenze tra il compito” ad essa affidato “e quelli ben noti e<br />

storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali” (Corte Cost., sent.<br />

n. 13 del 1960 e ord. n. 536 del 1995).<br />

In realtà, come già ho avuto occasione di precisare in altra sede, non mancavano<br />

alcune indicazioni in senso contrario a tale indirizzo prevalente nella stessa<br />

giurisprudenza costituzionale allorché, sia pure incidentalmente, la Corte costituzionale<br />

aveva riconosciuto la “facoltà di sollevare anch’essa questione pregiudiziale<br />

di interpretazione ai sensi dell’art. 177” (sentenza del 18 aprile 1991, n.<br />

168). E finalmente questa ipotesi si è recentemente concretizzata allorché la<br />

Consulta ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale<br />

sulla compatibilità dell’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle<br />

unità di diporto, prevista dall’art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 2 del<br />

2007, con gli articoli 49 e 87 del TCE (ordinanza del 13 febbraio 2008, n. 103).<br />

È ben vero che il caso di specie riguardava un ricorso proposto in via principale<br />

dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna per far valere la illegittimità

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