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La mia ditta 1/2021

La rivista di AXA al servizio delle aziende vi informa tre volte all'anno su temi che interessano i piccoli imprenditori.

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DOMANDE DEI LETTORI

Cambiamento dell’istituto di

previdenza

A quali aspetti devo prestare attenzione in caso di scioglimento del

contratto di affiliazione all’attuale istituto di previdenza e contestuale

adesione a uno nuovo?

T. K., Berna

Copertura assicurativa all’acquisto

di un veicolo

Vorrei comprare un veicolo da un privato a San Gallo.

Durante il rientro verso la mia azienda, il mezzo appena

acquistato è assicurato?

K. M., Zurigo

Le raccomandiamo di contattare per

tempo il suo consulente assicurativo, il

quale allestirà un attestato di assicurazione

e, per determinate categorie di

veicoli, rilascerà una garanzia casco.

Grazie a tale garanzia, sulla via del rientro

lei è assicurato contro i danni RC e casco

totale e può quindi tornare a Zurigo con le

sue targhe, a condizione che abbia prima

provveduto all’immatricolazione presso

l’Ufficio della circolazione.

Altrimenti sussiste la possibilità di

ottenere presso tale ufficio delle targhe

speciali (c.d. targhe giornaliere) per il

trasferimento del veicolo. Con questa

variante è tuttavia assicurato soltanto

Marc Gfeller,

responsabile team

Sinistri Veicoli

a motore Berna

contro i danni RC. Come ultima possibilità,

può trasportare il veicolo a Zurigo su

un rimorchio. Le rammentiamo però che il

carico su un rimorchio non è assicurato

attraverso il veicolo trainante.

Beat Steinmann,

responsabile

Servizio giuridico

previdenza

Un contratto o una convenzione di

affiliazione è un accordo che il datore di

lavoro stipula con un istituto di previdenza

al fine di assicurare tutti i collaboratori

nell’ambito della previdenza professionale.

Ai sensi dell’art. 11 cpv. 3bis LPP, lo scioglimento

dell’affiliazione e la riaffiliazione a

un nuovo istituto di previdenza da parte

del datore di lavoro può avvenire solo

d’intesa con il personale o con l’eventuale

rappresentanza dei lavoratori, da non

confondersi con la Commissione di

previdenza (CP). L’assenso di quest’ultima

non adempie infatti il requisito legale di

assenso.

Il Tribunale federale ha chiarito come

deve essere inteso il diritto di partecipazione

secondo tale disposizione e a quali

condizioni è efficace la disdetta del

contratto di affiliazione (9C_409/2019 E.

4). Interpretando la legge e il materiale

dottrinale, il TF stabilisce che l’assenso

deve essere dato preventivamente: la sola

informazione e/o consultazione del

personale non basta. Piuttosto, l’enfasi

deve essere posta su una ponderazione

collegiale e sulla chiarezza dei motivi e

delle circostanze alla base di un cambio di

affiliazione. Per tutti deve essere chiaro e

trasparente a quale istituto di previdenza

si intende affiliarsi e a quali condizioni.

Affinché i dipendenti possano dare o

negare il proprio assenso, devono

disporre per tempo di tutti gli elementi

rilevanti. Una disdetta può essere efficace

solo se viene data dalle persone aventi

titolo a farlo. Oltre al datore di lavoro, il

personale deve essere quindi considerato

quasi come un «secondo superiore»,

senza l’assenso del quale la disdetta non

può estrinsecare i propri effetti. Il mancato

coinvolgimento puntuale dei collaboratori

si traduce quindi nella nullità della

disdetta.

Per non pregiudicare il cambio di

affiliazione è quindi opportuno documentare

accuratamente tale coinvolgimento.

La mia DITTA

4 01/2021

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