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leStrade n. 1589 luglio 2023

INFRASTRUTTURE Ponte sul fiume Po della carreggiata nord dell'Autostrada A7 PONTI L'esperienza del ponte ciclo-pedonale di Podgorica in Montenegro

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Ponte sul fiume Po della carreggiata nord dell'Autostrada A7

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L'esperienza del ponte ciclo-pedonale di Podgorica in Montenegro

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Normativa e infrastrutture<br />

L’escussione della garanzia<br />

provvisoria in caso di esclusione<br />

La compatibilità con la normativa europea al vaglio della Corte di Giustizia<br />

Avv. Prof. Claudio Guccione<br />

Con la recente ordinanza n.5618 del 7<br />

giugno <strong>2023</strong>, il Consiglio di Stato ha rimesso<br />

alla Corte di giustizia dell’Unione<br />

Europea la questione pregiudiziale riguardante<br />

l’applicazione dell’escussione<br />

della garanzia provvisoria, quale conseguenza<br />

automatica dell’esclusione di un<br />

operatore economico da una procedura<br />

di affidamento di un contratto pubblico,<br />

in quanto in possibile contrasto con<br />

i principi e la normativa europea di settore.<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />

Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />

La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

Il caso<br />

La vicenda trae origine da un Bando<br />

pubblicato da Consip nel 2015 ai sensi<br />

del d.lgs. n.163/2006 per l’affidamento<br />

del Servizio Integrato Energia e dei Servizi<br />

connessi per le P.A.<br />

La sopramenzionata procedura di<br />

gara è stata oggetto di quattro proroghe,<br />

le quali, oltre ad allungare<br />

i tempi tecnici, hanno comportato<br />

per gli operatori economici lo sforzo<br />

di dover procedere a reiterate<br />

conferme delle offerte e all’estensione<br />

delle garanzie provvisorie.<br />

A seguito delle suddette procedure di<br />

gara, la Consip ha disposto l’esclusione<br />

di un operatore economico per assenza<br />

dei requisiti e conseguenzialmente ha<br />

escusso le cauzioni provvisorie prestate.<br />

L’operatore economico in questione ha<br />

proposto ricorso al TAR Lazio avverso<br />

il provvedimento di esclusione ed<br />

escussione delle cauzioni provvisorie<br />

emesso dalla Consip. Il TAR Lazio, in<br />

fase cautelare, ha sospeso i provvedimenti<br />

di escussione delle cauzioni<br />

provvisorie ma, nel merito, ha rigettato<br />

il ricorso introduttivo.<br />

Consiglio di Stato n.5973/2022<br />

I ricorrenti in primo grado, a seguito della<br />

sentenza del TAR Lazio, hanno proposto<br />

appello presso il Consiglio di Stato. In data<br />

14 <strong>luglio</strong> 2022, con la sentenza non definitiva<br />

n.5973/2022, la Sezione V, pronunciandosi<br />

sul ricorso proposto, ha deciso di<br />

rigettare i motivi di appello con esclusione<br />

del solo quarto motivo, precisando, inoltre,<br />

di sospendere il processo fino all’esito del<br />

giudizio sulla questione di legittimità costituzionale<br />

sollevata dall’ordinanza del Consiglio<br />

di Stato, Sez. V, n. 3299 del 26 aprile<br />

2021, avente ad oggetto la medesima<br />

questione. Quindi, il Consiglio di Stato ha<br />

respinto tutti i motivi di appello fatta eccezione<br />

per quello inerente l’escussione della<br />

garanzia provvisoria.<br />

Corte Costituzionale n.198/2022<br />

Con la sentenza n. 198 del 2022 la Corte<br />

Costituzionale ha dichiarato: “non fondate<br />

le questioni di legittimità costituzionale del<br />

combinato disposto degli artt. 93,comma<br />

6, e 216, comma 1, del decreto legislativo<br />

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti<br />

pubblici), sollevate, in riferimento agli artt.<br />

3 e 117, primo comma, della Costituzione,<br />

quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo<br />

1, della Carta dei diritti fondamentali<br />

dell’Unione europea (CDFUE), proclamata<br />

a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a<br />

Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all’art. 7<br />

della Convenzione per la salvaguardia dei<br />

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />

(CEDU), firmata a Roma il4 novembre<br />

1950, ratificata e rese esecutiva con la legge<br />

4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di<br />

Stato, sezione quinta, con l’ordinanza in epigrafe<br />

indicata”. Con la suddetta decisione, la<br />

Corte Costituzionale ha escluso la retroattività<br />

del regime più favorevole introdotto dal<br />

nuovo codice dei contratti pubblici in tema di<br />

escussione della garanzia provvisoria rispetto<br />

alle gare celebrate in applicazione del previgente<br />

d.lgs. n. 163 del 2006, e ha escluso<br />

la natura di sanzione “punitiva” dell’incameramento<br />

della cauzione provvisoria, perché<br />

essenzialmente diretto a garantire il rispetto<br />

delle regole di gara, restaurando l’interesse<br />

pubblico leso, che è quello di evitare<br />

la partecipazione alla gara stessa di concorrenti<br />

inidonei o di offerte prive dei requisiti<br />

richiesti. Quindi, secondo la Corte Costituzionale,<br />

l’escussione della garanzia provvisoria<br />

non può essere assimilata a una sanzione<br />

penale.<br />

La posizione del Consiglio<br />

di Stato alla luce della Corte<br />

Costituzionale n. 198/2022<br />

A seguito della posizione assunta dalla<br />

Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato,<br />

sollecitato dalla memoria dei ricorrenti<br />

del 17 gennaio <strong>2023</strong>, ha affermato che<br />

la ricostruzione prospettata, anche tenuto<br />

conto della suddetta pronuncia della Consulta,<br />

non risulta essere totalmente condivisibile<br />

in quanto potrebbe disvelare un<br />

contrasto con le norme ed i principi del diritto<br />

europeo espressi dalla Corte Europea<br />

dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti<br />

fondamentali dell’Unione Europea.<br />

Nello specifico, i giudici di Palazzo Spada<br />

hanno affermato che l’automaticità<br />

e l’entità del sacrificio patrimoniale<br />

imposto all’operatore economico, ovvero<br />

l’escussione delle cauzioni provvisorie,<br />

verrebbe ad acquisire i connotati<br />

di una sanzione di carattere penale, secondo<br />

l’accezione cristallizzata nell’interpretazione<br />

della Corte Europea dei<br />

Diritti dell’Uomo, in quanto in evidente<br />

violazione del principio di proporzionalità<br />

delle sanzioni. In particolare, secondo<br />

il Supremo Consesso Amministrativo,<br />

emergerebbe una palese assenza<br />

L’Opinione legale<br />

8 7/<strong>2023</strong> <strong>leStrade</strong><br />

<strong>leStrade</strong> 7/<strong>2023</strong> 9

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