leStrade n. 1589 luglio 2023
INFRASTRUTTURE Ponte sul fiume Po della carreggiata nord dell'Autostrada A7 PONTI L'esperienza del ponte ciclo-pedonale di Podgorica in Montenegro
INFRASTRUTTURE
Ponte sul fiume Po della carreggiata nord dell'Autostrada A7
PONTI
L'esperienza del ponte ciclo-pedonale di Podgorica in Montenegro
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Normativa e infrastrutture<br />
L’escussione della garanzia<br />
provvisoria in caso di esclusione<br />
La compatibilità con la normativa europea al vaglio della Corte di Giustizia<br />
Avv. Prof. Claudio Guccione<br />
Con la recente ordinanza n.5618 del 7<br />
giugno <strong>2023</strong>, il Consiglio di Stato ha rimesso<br />
alla Corte di giustizia dell’Unione<br />
Europea la questione pregiudiziale riguardante<br />
l’applicazione dell’escussione<br />
della garanzia provvisoria, quale conseguenza<br />
automatica dell’esclusione di un<br />
operatore economico da una procedura<br />
di affidamento di un contratto pubblico,<br />
in quanto in possibile contrasto con<br />
i principi e la normativa europea di settore.<br />
L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />
Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />
La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />
Il caso<br />
La vicenda trae origine da un Bando<br />
pubblicato da Consip nel 2015 ai sensi<br />
del d.lgs. n.163/2006 per l’affidamento<br />
del Servizio Integrato Energia e dei Servizi<br />
connessi per le P.A.<br />
La sopramenzionata procedura di<br />
gara è stata oggetto di quattro proroghe,<br />
le quali, oltre ad allungare<br />
i tempi tecnici, hanno comportato<br />
per gli operatori economici lo sforzo<br />
di dover procedere a reiterate<br />
conferme delle offerte e all’estensione<br />
delle garanzie provvisorie.<br />
A seguito delle suddette procedure di<br />
gara, la Consip ha disposto l’esclusione<br />
di un operatore economico per assenza<br />
dei requisiti e conseguenzialmente ha<br />
escusso le cauzioni provvisorie prestate.<br />
L’operatore economico in questione ha<br />
proposto ricorso al TAR Lazio avverso<br />
il provvedimento di esclusione ed<br />
escussione delle cauzioni provvisorie<br />
emesso dalla Consip. Il TAR Lazio, in<br />
fase cautelare, ha sospeso i provvedimenti<br />
di escussione delle cauzioni<br />
provvisorie ma, nel merito, ha rigettato<br />
il ricorso introduttivo.<br />
Consiglio di Stato n.5973/2022<br />
I ricorrenti in primo grado, a seguito della<br />
sentenza del TAR Lazio, hanno proposto<br />
appello presso il Consiglio di Stato. In data<br />
14 <strong>luglio</strong> 2022, con la sentenza non definitiva<br />
n.5973/2022, la Sezione V, pronunciandosi<br />
sul ricorso proposto, ha deciso di<br />
rigettare i motivi di appello con esclusione<br />
del solo quarto motivo, precisando, inoltre,<br />
di sospendere il processo fino all’esito del<br />
giudizio sulla questione di legittimità costituzionale<br />
sollevata dall’ordinanza del Consiglio<br />
di Stato, Sez. V, n. 3299 del 26 aprile<br />
2021, avente ad oggetto la medesima<br />
questione. Quindi, il Consiglio di Stato ha<br />
respinto tutti i motivi di appello fatta eccezione<br />
per quello inerente l’escussione della<br />
garanzia provvisoria.<br />
Corte Costituzionale n.198/2022<br />
Con la sentenza n. 198 del 2022 la Corte<br />
Costituzionale ha dichiarato: “non fondate<br />
le questioni di legittimità costituzionale del<br />
combinato disposto degli artt. 93,comma<br />
6, e 216, comma 1, del decreto legislativo<br />
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti<br />
pubblici), sollevate, in riferimento agli artt.<br />
3 e 117, primo comma, della Costituzione,<br />
quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo<br />
1, della Carta dei diritti fondamentali<br />
dell’Unione europea (CDFUE), proclamata<br />
a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a<br />
Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all’art. 7<br />
della Convenzione per la salvaguardia dei<br />
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
(CEDU), firmata a Roma il4 novembre<br />
1950, ratificata e rese esecutiva con la legge<br />
4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di<br />
Stato, sezione quinta, con l’ordinanza in epigrafe<br />
indicata”. Con la suddetta decisione, la<br />
Corte Costituzionale ha escluso la retroattività<br />
del regime più favorevole introdotto dal<br />
nuovo codice dei contratti pubblici in tema di<br />
escussione della garanzia provvisoria rispetto<br />
alle gare celebrate in applicazione del previgente<br />
d.lgs. n. 163 del 2006, e ha escluso<br />
la natura di sanzione “punitiva” dell’incameramento<br />
della cauzione provvisoria, perché<br />
essenzialmente diretto a garantire il rispetto<br />
delle regole di gara, restaurando l’interesse<br />
pubblico leso, che è quello di evitare<br />
la partecipazione alla gara stessa di concorrenti<br />
inidonei o di offerte prive dei requisiti<br />
richiesti. Quindi, secondo la Corte Costituzionale,<br />
l’escussione della garanzia provvisoria<br />
non può essere assimilata a una sanzione<br />
penale.<br />
La posizione del Consiglio<br />
di Stato alla luce della Corte<br />
Costituzionale n. 198/2022<br />
A seguito della posizione assunta dalla<br />
Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato,<br />
sollecitato dalla memoria dei ricorrenti<br />
del 17 gennaio <strong>2023</strong>, ha affermato che<br />
la ricostruzione prospettata, anche tenuto<br />
conto della suddetta pronuncia della Consulta,<br />
non risulta essere totalmente condivisibile<br />
in quanto potrebbe disvelare un<br />
contrasto con le norme ed i principi del diritto<br />
europeo espressi dalla Corte Europea<br />
dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti<br />
fondamentali dell’Unione Europea.<br />
Nello specifico, i giudici di Palazzo Spada<br />
hanno affermato che l’automaticità<br />
e l’entità del sacrificio patrimoniale<br />
imposto all’operatore economico, ovvero<br />
l’escussione delle cauzioni provvisorie,<br />
verrebbe ad acquisire i connotati<br />
di una sanzione di carattere penale, secondo<br />
l’accezione cristallizzata nell’interpretazione<br />
della Corte Europea dei<br />
Diritti dell’Uomo, in quanto in evidente<br />
violazione del principio di proporzionalità<br />
delle sanzioni. In particolare, secondo<br />
il Supremo Consesso Amministrativo,<br />
emergerebbe una palese assenza<br />
L’Opinione legale<br />
8 7/<strong>2023</strong> <strong>leStrade</strong><br />
<strong>leStrade</strong> 7/<strong>2023</strong> 9