leStrade n. 1585 marzo 2023
STRADE Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna PONTI I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS
STRADE
Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna
PONTI
I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS
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Normativa e infrastrutture<br />
Rinegoziazione in caso<br />
di eccezionale caro materiali<br />
La modifica delle condizioni economiche dell’offerta prima della stipula del<br />
contratto. Il T.A.R. Piemonte si pronuncia su presupposti e limiti alla rinegoziazione<br />
L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />
& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />
all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />
Avv. Prof. Claudio Guccione<br />
Il T.A.R. Piemonte, sede di Torino, con la<br />
sentenza del 20 febbraio <strong>2023</strong> n. 180, ha<br />
affrontato il tema della possibilità di rinegoziare<br />
il contenuto di alcune clausole<br />
contrattuali nella fase intercorrente tra<br />
l’aggiudicazione e la stipula del contratto.<br />
In particolare, nel rispetto del principio<br />
dell’equilibrio economico contrattuale,<br />
il Tar ammette la rinegoziazione delle<br />
condizioni economiche di gara in ragione<br />
di sopravvenienze intervenute nelle<br />
more dell’aggiudicazione definitiva, specificandone<br />
i relativi presupposti e limiti.<br />
Il caso<br />
La controversia da cui è scaturita la sentenza<br />
in commento concerneva una gara<br />
indetta dal Gestore del Servizio Idrico<br />
Integrato di Torino (Società Metropolitana<br />
Acque Torino S.p.A. – SMAT), sulla<br />
base del criterio dell’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa, relativa all’affidamento<br />
di un appalto per la manutenzione<br />
di un polo depurativo. Acquisite<br />
le offerte degli operatori ed espletati gli<br />
adempimenti procedurali, la gara veniva<br />
aggiudicata all’operatore economico<br />
che aveva presentato il maggior ribasso<br />
sull’importo posto a base di gara.<br />
Successivamente, il RTI aggiudicatario<br />
presentava un’istanza di proroga dei termini<br />
relativi agli adempimenti post-aggiudicazione,<br />
con particolare riferimento<br />
alla garanzia definitiva di cui all’art.<br />
103 del d.lgs. n. 28 aprile 2016, n. 50<br />
(di seguito, “Codice dei contratti pubblici”<br />
o “Codice”); sicché, a fronte di detta<br />
richiesta, la stazione appaltante richiedeva<br />
di confermare la validità dell’offerta<br />
presentata per ulteriori 180 giorni e<br />
l’estensione temporale della polizza relativa<br />
alla cauzione provvisoria.<br />
Con successiva nota, l’aggiudicatario<br />
– non confermando l’offerta – manifestava<br />
l’esigenza di rinegoziare l’offerta<br />
presentata in gara, ciò a causa dell’intervenuto<br />
aumento dei costi dei materiali<br />
da costruzione. Nella specie, il RTI<br />
richiedeva, nel rispetto dell’alea normale<br />
del contratto e del principio di buona<br />
fede, l’adeguamento compensativo del<br />
corrispettivo dell’appalto, tenendo conto<br />
dell’aumento dei costi dei materiali<br />
(quali, a titolo esemplificativo, acciaio,<br />
conglomerati bituminosi e cementizi,<br />
apparecchiatura e materiali di finitura),<br />
nonché la rimodulazione dei tempi di<br />
cui al cronoprogramma delle prestazioni<br />
contrattuali.<br />
La stazione appaltante, tuttavia, negava<br />
la possibilità “generica” di procedere<br />
alla rinegoziazione dei termini contrattuali,<br />
pur confermando il proprio impegno<br />
ad adeguarsi alla normativa di cui<br />
OSSERVATORIO NORMATIVO<br />
al decreto legge 17 maggio 2022, n. 50<br />
(cd. “Decreto aiuti”) non ancora convertito<br />
in legge al tempo dei fatti oggetto di<br />
controversia; da ciò veniva dichiarata la<br />
decadenza dall’aggiudicazione.<br />
L’operatore economico aggiudicatario,<br />
pertanto, impugnava il provvedimento<br />
di decadenza innanzi al T.A.R. Piemonte,<br />
sede di Torino, censurando l’operato<br />
della stazione appaltante. Nella specie,<br />
tra le diverse censure proposte, il ricorrente<br />
deduceva il difetto di istruttoria e<br />
motivazione, sostenendo che la stazione<br />
appaltante avrebbe dovuto considerare<br />
la richiesta di rinegoziazione delle<br />
condizioni contrattuali, interrompendo il<br />
procedimento e avviando un’istruttoria<br />
sulla persistenza della congruità dell’offerta<br />
e sulla conseguente sostenibilità<br />
dell’appalto; ciò avrebbe, infatti, impedito<br />
il decorso dei termini post-aggiudicazione,<br />
redendo conseguentemente il<br />
provvedimento di decadenza illegittimo.<br />
Inquadramento normativo<br />
e giurisprudenziale<br />
Com’è noto, l’art. 106 del Codice dei<br />
contratti pubblici disciplina tassativamente<br />
le modifiche oggettive e soggettive<br />
che possono verificarsi nei contratti<br />
in corso di esecuzione, quanto nei settori<br />
ordinari tanto nei settori speciali.<br />
In particolare, i contratti possono essere<br />
modificati quanto al contenuto della prestazione,<br />
previa autorizzazione del RUP,<br />
senza necessità di una nuova procedura:<br />
(a) se le modifiche, a prescindere<br />
dal loro valore monetario, sono previste<br />
nei documenti di gara iniziali in clausole<br />
chiare, precise e inequivocabili, e non<br />
n Legge 13/1/<strong>2023</strong> n. 6, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18<br />
novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza<br />
pubblica” (G.U. 17/1/<strong>2023</strong> n. 13);<br />
n Decreto legislativo 23/12/2022 n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali<br />
di rilevanza economica” (G.U. 30/12/2022 n. 304);<br />
n Legge 29/12/2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario <strong>2023</strong><br />
e bilancio pluriennale per il triennio <strong>2023</strong>-2025” (G.U. 29/12/2022 n. 303).<br />
abbiano l’effetto di alterare la natura generale<br />
del contratto. Tali clausole possono<br />
comprendere clausole di revisione<br />
dei prezzi; (b) per i lavori, i servizi<br />
o forniture, supplementari da parte del<br />
contraente originale che si sono resi necessari<br />
e non erano inclusi nell’appalto<br />
iniziale, ove un cambiamento del contraente<br />
risulti impraticabile per motivi<br />
economici o tecnici e comporti notevoli<br />
disguidi o una consistente duplicazione<br />
dei costi; (c) qualora la modifica sia<br />
resa necessaria da circostanze impreviste<br />
e imprevedibili per la stazione appaltante<br />
(in tal caso, si parla di variante<br />
in corso d’opera); (d) se un nuovo contraente<br />
sostituisce quello a cui la stazione<br />
appaltante aveva inizialmente aggiudicato<br />
l’appalto a causa di una clausola<br />
di revisione inequivocabile in conformità<br />
alle disposizioni di cui alla lett. a) oppure<br />
in quanto all’aggiudicatario iniziale succede<br />
un altro operatore economico (a titolo<br />
esemplificativo, per causa di morte<br />
o a seguito di ristrutturazioni societarie,<br />
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,<br />
ecc.), purché ciò non implichi altre modifiche<br />
sostanziali al contratto e non sia<br />
finalizzato ad eludere l’applicazione della<br />
disciplina di cui al Codice.<br />
Per quanto interessa, le suddette modifiche<br />
sono riferite ai “contratti in corso<br />
L’Opinione legale<br />
8 3/<strong>2023</strong> <strong>leStrade</strong><br />
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