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leStrade n. 1585 marzo 2023

STRADE Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna PONTI I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS

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Certificazione Envision per il progetto del Passante di Bologna

PONTI
I papers presentati da Ansfisa durante i convegni ANIDIS

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Normativa e infrastrutture<br />

Rinegoziazione in caso<br />

di eccezionale caro materiali<br />

La modifica delle condizioni economiche dell’offerta prima della stipula del<br />

contratto. Il T.A.R. Piemonte si pronuncia su presupposti e limiti alla rinegoziazione<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />

& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />

all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

Avv. Prof. Claudio Guccione<br />

Il T.A.R. Piemonte, sede di Torino, con la<br />

sentenza del 20 febbraio <strong>2023</strong> n. 180, ha<br />

affrontato il tema della possibilità di rinegoziare<br />

il contenuto di alcune clausole<br />

contrattuali nella fase intercorrente tra<br />

l’aggiudicazione e la stipula del contratto.<br />

In particolare, nel rispetto del principio<br />

dell’equilibrio economico contrattuale,<br />

il Tar ammette la rinegoziazione delle<br />

condizioni economiche di gara in ragione<br />

di sopravvenienze intervenute nelle<br />

more dell’aggiudicazione definitiva, specificandone<br />

i relativi presupposti e limiti.<br />

Il caso<br />

La controversia da cui è scaturita la sentenza<br />

in commento concerneva una gara<br />

indetta dal Gestore del Servizio Idrico<br />

Integrato di Torino (Società Metropolitana<br />

Acque Torino S.p.A. – SMAT), sulla<br />

base del criterio dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa, relativa all’affidamento<br />

di un appalto per la manutenzione<br />

di un polo depurativo. Acquisite<br />

le offerte degli operatori ed espletati gli<br />

adempimenti procedurali, la gara veniva<br />

aggiudicata all’operatore economico<br />

che aveva presentato il maggior ribasso<br />

sull’importo posto a base di gara.<br />

Successivamente, il RTI aggiudicatario<br />

presentava un’istanza di proroga dei termini<br />

relativi agli adempimenti post-aggiudicazione,<br />

con particolare riferimento<br />

alla garanzia definitiva di cui all’art.<br />

103 del d.lgs. n. 28 aprile 2016, n. 50<br />

(di seguito, “Codice dei contratti pubblici”<br />

o “Codice”); sicché, a fronte di detta<br />

richiesta, la stazione appaltante richiedeva<br />

di confermare la validità dell’offerta<br />

presentata per ulteriori 180 giorni e<br />

l’estensione temporale della polizza relativa<br />

alla cauzione provvisoria.<br />

Con successiva nota, l’aggiudicatario<br />

– non confermando l’offerta – manifestava<br />

l’esigenza di rinegoziare l’offerta<br />

presentata in gara, ciò a causa dell’intervenuto<br />

aumento dei costi dei materiali<br />

da costruzione. Nella specie, il RTI<br />

richiedeva, nel rispetto dell’alea normale<br />

del contratto e del principio di buona<br />

fede, l’adeguamento compensativo del<br />

corrispettivo dell’appalto, tenendo conto<br />

dell’aumento dei costi dei materiali<br />

(quali, a titolo esemplificativo, acciaio,<br />

conglomerati bituminosi e cementizi,<br />

apparecchiatura e materiali di finitura),<br />

nonché la rimodulazione dei tempi di<br />

cui al cronoprogramma delle prestazioni<br />

contrattuali.<br />

La stazione appaltante, tuttavia, negava<br />

la possibilità “generica” di procedere<br />

alla rinegoziazione dei termini contrattuali,<br />

pur confermando il proprio impegno<br />

ad adeguarsi alla normativa di cui<br />

OSSERVATORIO NORMATIVO<br />

al decreto legge 17 maggio 2022, n. 50<br />

(cd. “Decreto aiuti”) non ancora convertito<br />

in legge al tempo dei fatti oggetto di<br />

controversia; da ciò veniva dichiarata la<br />

decadenza dall’aggiudicazione.<br />

L’operatore economico aggiudicatario,<br />

pertanto, impugnava il provvedimento<br />

di decadenza innanzi al T.A.R. Piemonte,<br />

sede di Torino, censurando l’operato<br />

della stazione appaltante. Nella specie,<br />

tra le diverse censure proposte, il ricorrente<br />

deduceva il difetto di istruttoria e<br />

motivazione, sostenendo che la stazione<br />

appaltante avrebbe dovuto considerare<br />

la richiesta di rinegoziazione delle<br />

condizioni contrattuali, interrompendo il<br />

procedimento e avviando un’istruttoria<br />

sulla persistenza della congruità dell’offerta<br />

e sulla conseguente sostenibilità<br />

dell’appalto; ciò avrebbe, infatti, impedito<br />

il decorso dei termini post-aggiudicazione,<br />

redendo conseguentemente il<br />

provvedimento di decadenza illegittimo.<br />

Inquadramento normativo<br />

e giurisprudenziale<br />

Com’è noto, l’art. 106 del Codice dei<br />

contratti pubblici disciplina tassativamente<br />

le modifiche oggettive e soggettive<br />

che possono verificarsi nei contratti<br />

in corso di esecuzione, quanto nei settori<br />

ordinari tanto nei settori speciali.<br />

In particolare, i contratti possono essere<br />

modificati quanto al contenuto della prestazione,<br />

previa autorizzazione del RUP,<br />

senza necessità di una nuova procedura:<br />

(a) se le modifiche, a prescindere<br />

dal loro valore monetario, sono previste<br />

nei documenti di gara iniziali in clausole<br />

chiare, precise e inequivocabili, e non<br />

n Legge 13/1/<strong>2023</strong> n. 6, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18<br />

novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza<br />

pubblica” (G.U. 17/1/<strong>2023</strong> n. 13);<br />

n Decreto legislativo 23/12/2022 n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali<br />

di rilevanza economica” (G.U. 30/12/2022 n. 304);<br />

n Legge 29/12/2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario <strong>2023</strong><br />

e bilancio pluriennale per il triennio <strong>2023</strong>-2025” (G.U. 29/12/2022 n. 303).<br />

abbiano l’effetto di alterare la natura generale<br />

del contratto. Tali clausole possono<br />

comprendere clausole di revisione<br />

dei prezzi; (b) per i lavori, i servizi<br />

o forniture, supplementari da parte del<br />

contraente originale che si sono resi necessari<br />

e non erano inclusi nell’appalto<br />

iniziale, ove un cambiamento del contraente<br />

risulti impraticabile per motivi<br />

economici o tecnici e comporti notevoli<br />

disguidi o una consistente duplicazione<br />

dei costi; (c) qualora la modifica sia<br />

resa necessaria da circostanze impreviste<br />

e imprevedibili per la stazione appaltante<br />

(in tal caso, si parla di variante<br />

in corso d’opera); (d) se un nuovo contraente<br />

sostituisce quello a cui la stazione<br />

appaltante aveva inizialmente aggiudicato<br />

l’appalto a causa di una clausola<br />

di revisione inequivocabile in conformità<br />

alle disposizioni di cui alla lett. a) oppure<br />

in quanto all’aggiudicatario iniziale succede<br />

un altro operatore economico (a titolo<br />

esemplificativo, per causa di morte<br />

o a seguito di ristrutturazioni societarie,<br />

comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,<br />

ecc.), purché ciò non implichi altre modifiche<br />

sostanziali al contratto e non sia<br />

finalizzato ad eludere l’applicazione della<br />

disciplina di cui al Codice.<br />

Per quanto interessa, le suddette modifiche<br />

sono riferite ai “contratti in corso<br />

L’Opinione legale<br />

8 3/<strong>2023</strong> <strong>leStrade</strong><br />

<strong>leStrade</strong> 3/<strong>2023</strong> 9

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