24.12.2012 Views

Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica - Centro per la ...

Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica - Centro per la ...

Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica - Centro per la ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Per ottenere il passaggio al terzo anno di Corso è necessario avere sostenuto e su<strong>per</strong>ato, nel Corso di <strong>la</strong>urea di provenienza, due<br />

annualità d‟esame del<strong>la</strong> prima lingua straniera di studio (Lingua A).<br />

9.3 Lo studente conserva le due lingue straniere studiate nel Corso di <strong>la</strong>urea di provenienza (specificando quale intende scegliere come<br />

prima lingua di studio, ovvero come Lingua A, e quale come seconda lingua di studio, ovvero come Lingua B), a meno che non richieda<br />

esplicitamente di poterne cambiare una o entrambe (nel cui caso, dovrà o<strong>per</strong>are <strong>la</strong> propria scelta tra le lingue attivate, rispettivamente,<br />

come <strong>Lingue</strong> A e come <strong>Lingue</strong> B nel Corso di <strong>la</strong>urea). Il cambio di lingua è obbligatorio nel caso in cui una o entrambe le lingue straniere<br />

prescelte nel Corso di <strong>la</strong>urea di provenienza non siano attivate.<br />

9.4 Gli esami già sostenuti nel Corso di <strong>la</strong>urea di provenienza possono essere convalidati in sostituzione di insegnamenti previsti nel<br />

vigente Ordinamento didattico e aventi <strong>la</strong> medesima denominazione o di insegnamenti aventi diversa denominazione ma appartenenti al<br />

medesimo settore disciplinare di quelli previsti dal vigente Ordinamento didattico, fino a esaurire il massimo di CFU previsto dal Percorso<br />

formativo di riferimento <strong>per</strong> l‟ambito disciplinare nel quale tali insegnamenti rientrano. Gli esami in eccedenza potranno essere inseriti tra<br />

le Attività a scelta fino a esaurire il massimo di CFU previsto dal Percorso formativo di riferimento, oppure tra gli esami „in soprannumero‟.<br />

I crediti riconosciuti in „soprannumero‟ non rientrano nel computo del<strong>la</strong> media, ma rimangono registrati nel<strong>la</strong> carriera dello studente e<br />

possono dare luogo a successivi riconoscimenti.<br />

Gli esami sostenuti in un Corso di <strong>la</strong>urea triennale a base 4/8 o 5/10 CFU, in sede di passaggio al<strong>la</strong> base 6/12, vengono convalidati<br />

secondo le seguenti modalità:<br />

– <strong>per</strong> i passaggi da altro Corso di <strong>la</strong>urea del<strong>la</strong> Facoltà, è previsto l‟adeguamento dei crediti (4 o 5 = 6; 8 o 10 = 12), poiché le ore di<br />

didattica frontale impartite sono equivalenti;<br />

– <strong>per</strong> i passaggi da Corsi di <strong>la</strong>urea di altre Facoltà o Atenei, vengono attribuiti 6 CFU agli esami semestrali e 12 CFU agli esami annuali,<br />

adeguandoli al nuovo Percorso formativo di riferimento dello studente.<br />

Se i CFU così attribuiti dovessero eccedere il numero di CFU attribuiti ai corrispondenti insegnamenti nel Percorso formativo di riferimento<br />

dello studente, i CFU in eccedenza non potranno essere sommati tra di loro o ai CFU maturati in un altro insegnamento, né potranno<br />

essere inseriti „in soprannumero‟ tra i CFU nell‟ambito delle Attività a scelta dello studente.<br />

L‟adeguamento del numero di CFU non viene effettuato nel caso di esami sostenuti o convalidati come Attività a scelta. In questo caso, gli<br />

esami conservano l‟attribuzione dei CFU originaria.<br />

I CFU precedentemente maturati nell‟ambito delle Altre attività formative andranno a esaurire i crediti richiesti nel medesimo ambito.<br />

Qualora i crediti maturati dallo studente risultassero in eccesso, questi verranno computati come „in soprannumero‟, sempre nell‟ambito<br />

delle Altre attività formative. 9.5 Il Consiglio di Corso di <strong>la</strong>urea, su proposta del<strong>la</strong> Commissione Passaggi di Corso, delibera entro 30 giorni<br />

dal<strong>la</strong> data di ricezione dell‟istanza riguardo alle richieste <strong>per</strong>venute, specificando, <strong>per</strong> quelle accolte, l‟anno di iscrizione, il riconoscimento<br />

e <strong>la</strong> conversione degli esami precedentemente sostenuti dallo studente, nonché l‟attribuzione dei re<strong>la</strong>tivi CFU. Una volta che il Consiglio<br />

ha deliberato sulle richieste <strong>per</strong>venute, <strong>la</strong> Segreteria studenti ne dà comunicazione agli interessati (anche <strong>per</strong> via telematica) entro 15<br />

giorni. Lo studente ha 15 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione <strong>per</strong> prendere visione del<strong>la</strong> delibera ed eventualmente<br />

rinunciare. In caso contrario, <strong>la</strong> Segreteria darà corso al passaggio ritenendolo tacitamente accettato. Il passaggio decorre dal<strong>la</strong> data di<br />

presentazione del<strong>la</strong> domanda.<br />

Nel Rego<strong>la</strong>mento carriere studenti (documento di Ateneo http://www.unica.it/pub/37/show.jsp?id=14015&iso=6&is=37), si trovano le<br />

seguenti norme re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> carriera:<br />

Art. 9 - Scelta dell’ impegno didattico<br />

1. All’atto dell’iscrizione al primo anno lo studente dichiara <strong>la</strong> scelta tra impegno didattico a tempo pieno o a tempo parziale.<br />

2. Lo studente a tempo pieno è tenuto a conseguire in ciascun anno accademico tutti i crediti previsti nel piano di studi del corso prescelto,<br />

ovvero un numero su<strong>per</strong>iore.<br />

3. Lo studente a tempo parziale deve motivare l’opzione e autocertificare le ragioni <strong>per</strong> motivi di <strong>la</strong>voro, familiari, di salute o <strong>per</strong> il recu<strong>per</strong>o<br />

di obblighi formativi individuati nel<strong>la</strong> verifica del<strong>la</strong> preparazione iniziale.<br />

4. Lo studente a tempo parziale è tenuto a conseguire un numero di crediti previsti dal piano di studi del corso prescelto compreso almeno<br />

tra 15 e 30 <strong>per</strong> ciascun anno accademico. Se non è in possesso di altro titolo universitario di pari livello o su<strong>per</strong>iore, ha diritto, <strong>per</strong> un<br />

tempo massimo pari al doppio del<strong>la</strong> durata del corso, alle agevo<strong>la</strong>zioni previste dal rego<strong>la</strong>mento tasse.<br />

5. Lo studente che, in regime di tempo parziale, consegua nell’anno accademico di riferimento, un numero di crediti inferiore a 15 o non<br />

consegua il titolo entro il doppio del<strong>la</strong> durata normale del corso di studi al quale è iscritto, <strong>per</strong>de il diritto alle agevo<strong>la</strong>zioni previste dal<br />

rego<strong>la</strong>mento tasse.<br />

6. Il regime di impegno didattico <strong>per</strong> il singolo anno accademico di iscrizione potrà essere modificato entro <strong>la</strong> data annualmente indicata<br />

nel manifesto generale degli studi.<br />

7. Lo studente iscritto a tempo pieno può optare <strong>per</strong> il tempo parziale entro <strong>la</strong> durata normale del corso di studio.<br />

Art. 10. Iscrizione d’ufficio a tempo parziale<br />

1.Gli studenti i quali, a seguito del<strong>la</strong> prova di verifica del<strong>la</strong> preparazione iniziale, <strong>per</strong> immatrico<strong>la</strong>rsi a un corso di <strong>la</strong>urea triennale o<br />

magistrale a ciclo unico devono colmare obblighi formativi aggiuntivi corrispondenti a più di 25 debiti formativi universitari, sono<br />

obbligatoriamente iscritti a tempo parziale.<br />

2.Gli studenti a tempo pieno, che non maturano almeno 15 crediti previsti nel piano di studi del corso prescelto entro il 30 settembre di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!