Rivista "Agricoltura" Regione Piemonte - n. 101 dicembre 2021

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11.01.2022 Views

Agricoltura > 101SegueL’apicoltura, un’attività multifunzionale12> Martina Moratto,Gianfranco Termini,Regione PiemonteDirezione Agricoltura e CiboL’articolo 24 (Ruolo multifunzionaledell’apicoltura) della Leggeregionale 22 gennaio 2019 n. 1 “Riordinodelle norme in materia diagricoltura e di sviluppo rurale” hadisciplinato il ruolo multifunzionaledell’apicoltura e a tal fine hademandato alla Giunta regionalel’approvazione di un regolamentoper la disciplina:a) dei criteri per l’individuazione deisoggetti produttori apistici, apicoltoriamatoriali o per autoconsumoe delle loro forme associative;b) dell’organizzazione e del funzionamentodel Centro apistico regionale(CARe) istituito pressol’Istituto zooprofilattico sperimentaledel Piemonte, Liguria eValle d’Aosta (IZSPLV);c) della definizione di sciame enucleo;d) delle linee guida per la pratica delnomadismo in apicoltura.IL COINVOLGIMENTODEL MONDO APISTICOLa Direzione Agricoltura, SettoreProduzioni agrarie e zootecniche,in accordo con il Settore Prevenzionee veterinaria della Direzioneregionale Sanità e Welfare, ha predispostotale regolamento, con lefinalità descritte all’articolo 2, trale quali quella di pervenire ad unadeguato sfruttamento delle risorsenettarifere, incentivare la conduzionezootecnica delle api e prevenirel’insorgere di controversie tragli apicoltori stanziali e nomadi chesi trovano a produrre in uno stessoterritorio.Il regolamento approvato dalla Giuntaregionale “Attuazione dell’articolo24, comma 6 della Legge regionale22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino dellenorme in materia di agricolturae di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionaledell’apicoltura” è statosottoposto all’attenzione di tutte lerappresentanze del mondo apisticopiemontese: associazioni di produttoriapistici piemontesi, cooperativeoperanti nel settore apistico, apicoltorisingoli o associati della regionePiemonte, enti di ricerca.Tali soggetti hanno fornito osservazionie proposte di integrazioni emodifiche al testo regolamentare, alfine di definirne un contenuto il piùpossibile condiviso. La redazione deltesto e le relative consultazioni sonoiniziate nella primavera dell’anno2020 e si sono concluse nel mese diluglio 2021.IL TESTO E GLI ARTICOLIIl regolamento ha ottenuto parerefavorevole, con voto all’unanimità, daparte del Consiglio delle AutonomieLocali (CAL) in data 7 aprile 2021.Esso è stato approvato con deliberazionedella Giunta regionale 30 luglio2021 n. 33-3646 e in data 3 agosto

2021 è stato emanato dal Presidentedella Giunta regionale (Regolamentoregionale 3 agosto 2021, n. 10).Nella redazione si è tenuto contodi quanto stabilito dalla Legge 24dicembre 2004, n. 313 “Disciplinadell’apicoltura”, che è il punto di riferimentoa livello nazionale nel settoreapistico.In particolare: l’articolo 1 del Regolamentone individua l’oggetto,il ruolo multifunzionale dell’apicoltura,che non riguarda solo aspettidi tipo produttivo (miele, propoli,pappa reale) ma anche il ruolo delleapi in relazione all’impollinazioneed al conseguente mantenimentodella biodiversità, tema attualmenteconsiderato di fondamentale importanza.L’articolo 2 individua le finalità delRegolamento stesso, tra le quali unrazionale sfruttamento delle risorsenettarifere, l’incentivazione dellaconduzione zootecnica delle api ela prevenzione di controversie tragli apicoltori stanziali e nomadi chesi trovano a produrre in uno stessoterritorio.L’articolo 3 definisce i criteri per l’individuazionedei soggetti produttoriapistici, apicoltori amatoriali o perautoconsumo e delle loro forme as-sociative: il produttore apistico è lapersona fisica o giuridica che detieneo possiede e conduce gli alveariper un numero superiore a 10, compresii nuclei, sulla base della rilevazionein anagrafe apistica nazionale,e si configura come imprenditoreagricolo professionale. Gli apicoltoriamatoriali o per autoconsumo sonocoloro che possiedono o conduconomeno di 10 alveari.L’articolo 4 delinea i compiti delCentro apistico regionale, istituitopresso l’IZSPLV, che svolge funzionidi supporto tecnico e scientifico peril settore apistico.L’articolo 5 fornisce la definizionedi sciame e nucleo, che non erastata mai formalmente definita: losciame naturale è l’insieme di aperegina, operaie e fuchi che si formanel periodo di riproduzione dellecolonie e si allontana per formarneuna nuova.L’articolo 6 stabilisce le linee guidaper la pratica del nomadismo inapicoltura. In relazione a quest’ultimoargomento, si evidenzia comesia stata pressante l’esigenza di regolamentaregli spostamenti degliapicoltori che effettuano il nomadismoin Piemonte, in particolar modonelle zone collinari e montane in cuisono già attivi apicoltori stanziali,al fine di contemperare gli interessidi entrambe le parti e di evitare unsovraffollamento di apiari nelle suddettezone nei periodi di maggioredisponibilità di fioriture.Dopo una prima fase di applicazione,in cui si monitorerà l’efficacia delnuovo Regolamento, sarà possibilevalutare l’opportunità di introdurremodifiche o integrazioni al testonormativo.IL NUOVO REGOLAMENTOMIRA A UN ADEGUATOSFRUTTAMENTO DELLERISORSE NETTARIFERE,A INCENTIVARELA CONDUZIONEZOOTECNICA DELLEAPI E PREVENIRE LECONTROVERSIE TRAGLI APICOLTORISTANZIALI E NOMADI13Maggiori informazioni

Agricoltura > 101

Segue

L’apicoltura, un’attività multifunzionale

12

> Martina Moratto,

Gianfranco Termini,

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura e Cibo

L’articolo 24 (Ruolo multifunzionale

dell’apicoltura) della Legge

regionale 22 gennaio 2019 n. 1 “Riordino

delle norme in materia di

agricoltura e di sviluppo rurale” ha

disciplinato il ruolo multifunzionale

dell’apicoltura e a tal fine ha

demandato alla Giunta regionale

l’approvazione di un regolamento

per la disciplina:

a) dei criteri per l’individuazione dei

soggetti produttori apistici, apicoltori

amatoriali o per autoconsumo

e delle loro forme associative;

b) dell’organizzazione e del funzionamento

del Centro apistico regionale

(CARe) istituito presso

l’Istituto zooprofilattico sperimentale

del Piemonte, Liguria e

Valle d’Aosta (IZSPLV);

c) della definizione di sciame e

nucleo;

d) delle linee guida per la pratica del

nomadismo in apicoltura.

IL COINVOLGIMENTO

DEL MONDO APISTICO

La Direzione Agricoltura, Settore

Produzioni agrarie e zootecniche,

in accordo con il Settore Prevenzione

e veterinaria della Direzione

regionale Sanità e Welfare, ha predisposto

tale regolamento, con le

finalità descritte all’articolo 2, tra

le quali quella di pervenire ad un

adeguato sfruttamento delle risorse

nettarifere, incentivare la conduzione

zootecnica delle api e prevenire

l’insorgere di controversie tra

gli apicoltori stanziali e nomadi che

si trovano a produrre in uno stesso

territorio.

Il regolamento approvato dalla Giunta

regionale “Attuazione dell’articolo

24, comma 6 della Legge regionale

22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle

norme in materia di agricoltura

e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale

dell’apicoltura” è stato

sottoposto all’attenzione di tutte le

rappresentanze del mondo apistico

piemontese: associazioni di produttori

apistici piemontesi, cooperative

operanti nel settore apistico, apicoltori

singoli o associati della regione

Piemonte, enti di ricerca.

Tali soggetti hanno fornito osservazioni

e proposte di integrazioni e

modifiche al testo regolamentare, al

fine di definirne un contenuto il più

possibile condiviso. La redazione del

testo e le relative consultazioni sono

iniziate nella primavera dell’anno

2020 e si sono concluse nel mese di

luglio 2021.

IL TESTO E GLI ARTICOLI

Il regolamento ha ottenuto parere

favorevole, con voto all’unanimità, da

parte del Consiglio delle Autonomie

Locali (CAL) in data 7 aprile 2021.

Esso è stato approvato con deliberazione

della Giunta regionale 30 luglio

2021 n. 33-3646 e in data 3 agosto

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