Rivista "Agricoltura" Regione Piemonte - n. 101 dicembre 2021
Agricoltura > 101SegueL’apicoltura, un’attività multifunzionale12> Martina Moratto,Gianfranco Termini,Regione PiemonteDirezione Agricoltura e CiboL’articolo 24 (Ruolo multifunzionaledell’apicoltura) della Leggeregionale 22 gennaio 2019 n. 1 “Riordinodelle norme in materia diagricoltura e di sviluppo rurale” hadisciplinato il ruolo multifunzionaledell’apicoltura e a tal fine hademandato alla Giunta regionalel’approvazione di un regolamentoper la disciplina:a) dei criteri per l’individuazione deisoggetti produttori apistici, apicoltoriamatoriali o per autoconsumoe delle loro forme associative;b) dell’organizzazione e del funzionamentodel Centro apistico regionale(CARe) istituito pressol’Istituto zooprofilattico sperimentaledel Piemonte, Liguria eValle d’Aosta (IZSPLV);c) della definizione di sciame enucleo;d) delle linee guida per la pratica delnomadismo in apicoltura.IL COINVOLGIMENTODEL MONDO APISTICOLa Direzione Agricoltura, SettoreProduzioni agrarie e zootecniche,in accordo con il Settore Prevenzionee veterinaria della Direzioneregionale Sanità e Welfare, ha predispostotale regolamento, con lefinalità descritte all’articolo 2, trale quali quella di pervenire ad unadeguato sfruttamento delle risorsenettarifere, incentivare la conduzionezootecnica delle api e prevenirel’insorgere di controversie tragli apicoltori stanziali e nomadi chesi trovano a produrre in uno stessoterritorio.Il regolamento approvato dalla Giuntaregionale “Attuazione dell’articolo24, comma 6 della Legge regionale22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino dellenorme in materia di agricolturae di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionaledell’apicoltura” è statosottoposto all’attenzione di tutte lerappresentanze del mondo apisticopiemontese: associazioni di produttoriapistici piemontesi, cooperativeoperanti nel settore apistico, apicoltorisingoli o associati della regionePiemonte, enti di ricerca.Tali soggetti hanno fornito osservazionie proposte di integrazioni emodifiche al testo regolamentare, alfine di definirne un contenuto il piùpossibile condiviso. La redazione deltesto e le relative consultazioni sonoiniziate nella primavera dell’anno2020 e si sono concluse nel mese diluglio 2021.IL TESTO E GLI ARTICOLIIl regolamento ha ottenuto parerefavorevole, con voto all’unanimità, daparte del Consiglio delle AutonomieLocali (CAL) in data 7 aprile 2021.Esso è stato approvato con deliberazionedella Giunta regionale 30 luglio2021 n. 33-3646 e in data 3 agosto
2021 è stato emanato dal Presidentedella Giunta regionale (Regolamentoregionale 3 agosto 2021, n. 10).Nella redazione si è tenuto contodi quanto stabilito dalla Legge 24dicembre 2004, n. 313 “Disciplinadell’apicoltura”, che è il punto di riferimentoa livello nazionale nel settoreapistico.In particolare: l’articolo 1 del Regolamentone individua l’oggetto,il ruolo multifunzionale dell’apicoltura,che non riguarda solo aspettidi tipo produttivo (miele, propoli,pappa reale) ma anche il ruolo delleapi in relazione all’impollinazioneed al conseguente mantenimentodella biodiversità, tema attualmenteconsiderato di fondamentale importanza.L’articolo 2 individua le finalità delRegolamento stesso, tra le quali unrazionale sfruttamento delle risorsenettarifere, l’incentivazione dellaconduzione zootecnica delle api ela prevenzione di controversie tragli apicoltori stanziali e nomadi chesi trovano a produrre in uno stessoterritorio.L’articolo 3 definisce i criteri per l’individuazionedei soggetti produttoriapistici, apicoltori amatoriali o perautoconsumo e delle loro forme as-sociative: il produttore apistico è lapersona fisica o giuridica che detieneo possiede e conduce gli alveariper un numero superiore a 10, compresii nuclei, sulla base della rilevazionein anagrafe apistica nazionale,e si configura come imprenditoreagricolo professionale. Gli apicoltoriamatoriali o per autoconsumo sonocoloro che possiedono o conduconomeno di 10 alveari.L’articolo 4 delinea i compiti delCentro apistico regionale, istituitopresso l’IZSPLV, che svolge funzionidi supporto tecnico e scientifico peril settore apistico.L’articolo 5 fornisce la definizionedi sciame e nucleo, che non erastata mai formalmente definita: losciame naturale è l’insieme di aperegina, operaie e fuchi che si formanel periodo di riproduzione dellecolonie e si allontana per formarneuna nuova.L’articolo 6 stabilisce le linee guidaper la pratica del nomadismo inapicoltura. In relazione a quest’ultimoargomento, si evidenzia comesia stata pressante l’esigenza di regolamentaregli spostamenti degliapicoltori che effettuano il nomadismoin Piemonte, in particolar modonelle zone collinari e montane in cuisono già attivi apicoltori stanziali,al fine di contemperare gli interessidi entrambe le parti e di evitare unsovraffollamento di apiari nelle suddettezone nei periodi di maggioredisponibilità di fioriture.Dopo una prima fase di applicazione,in cui si monitorerà l’efficacia delnuovo Regolamento, sarà possibilevalutare l’opportunità di introdurremodifiche o integrazioni al testonormativo.IL NUOVO REGOLAMENTOMIRA A UN ADEGUATOSFRUTTAMENTO DELLERISORSE NETTARIFERE,A INCENTIVARELA CONDUZIONEZOOTECNICA DELLEAPI E PREVENIRE LECONTROVERSIE TRAGLI APICOLTORISTANZIALI E NOMADI13Maggiori informazioni
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L’apicoltura, un’attività multifunzionale
12
> Martina Moratto,
Gianfranco Termini,
Regione Piemonte
Direzione Agricoltura e Cibo
L’articolo 24 (Ruolo multifunzionale
dell’apicoltura) della Legge
regionale 22 gennaio 2019 n. 1 “Riordino
delle norme in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale” ha
disciplinato il ruolo multifunzionale
dell’apicoltura e a tal fine ha
demandato alla Giunta regionale
l’approvazione di un regolamento
per la disciplina:
a) dei criteri per l’individuazione dei
soggetti produttori apistici, apicoltori
amatoriali o per autoconsumo
e delle loro forme associative;
b) dell’organizzazione e del funzionamento
del Centro apistico regionale
(CARe) istituito presso
l’Istituto zooprofilattico sperimentale
del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta (IZSPLV);
c) della definizione di sciame e
nucleo;
d) delle linee guida per la pratica del
nomadismo in apicoltura.
IL COINVOLGIMENTO
DEL MONDO APISTICO
La Direzione Agricoltura, Settore
Produzioni agrarie e zootecniche,
in accordo con il Settore Prevenzione
e veterinaria della Direzione
regionale Sanità e Welfare, ha predisposto
tale regolamento, con le
finalità descritte all’articolo 2, tra
le quali quella di pervenire ad un
adeguato sfruttamento delle risorse
nettarifere, incentivare la conduzione
zootecnica delle api e prevenire
l’insorgere di controversie tra
gli apicoltori stanziali e nomadi che
si trovano a produrre in uno stesso
territorio.
Il regolamento approvato dalla Giunta
regionale “Attuazione dell’articolo
24, comma 6 della Legge regionale
22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle
norme in materia di agricoltura
e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale
dell’apicoltura” è stato
sottoposto all’attenzione di tutte le
rappresentanze del mondo apistico
piemontese: associazioni di produttori
apistici piemontesi, cooperative
operanti nel settore apistico, apicoltori
singoli o associati della regione
Piemonte, enti di ricerca.
Tali soggetti hanno fornito osservazioni
e proposte di integrazioni e
modifiche al testo regolamentare, al
fine di definirne un contenuto il più
possibile condiviso. La redazione del
testo e le relative consultazioni sono
iniziate nella primavera dell’anno
2020 e si sono concluse nel mese di
luglio 2021.
IL TESTO E GLI ARTICOLI
Il regolamento ha ottenuto parere
favorevole, con voto all’unanimità, da
parte del Consiglio delle Autonomie
Locali (CAL) in data 7 aprile 2021.
Esso è stato approvato con deliberazione
della Giunta regionale 30 luglio
2021 n. 33-3646 e in data 3 agosto