Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”
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temperanti: Ivrea e Cuneo. Per quanto riguarda l’analisi del contenuto dei regolamenti si rinvia a quanto contenuto
nella presente ricerca (cap. 5). Non è invece stato possibile rilevare, attraverso l’indagine condotta tramite questionario,
quali siano i criteri che regolamentano la gestione delle aree sosta presenti nei Comuni di Ivrea e Cuneo.
Diversa è la situazione dei comuni in cui le aree sosta non sono, invece, autorizzate. Questi comuni, non riconoscendo
formalmente l’esistenza delle aree sosta, sebbene presenti da molti anni sul loro territorio (Novara, Alba,
Moncalieri), non hanno mai deliberato un regolamento per la gestione e la manutenzione di tali aree, anche se in
alcuni casi hanno promosso progetti che coinvolgono anche l’utenza nomade.
A Novara il censimento e la gestione dell’area provvisoria è affidato a una cooperativa specializzata nei servizi socioassistenzali,
mentre l’area sosta attrezzata, abitata dai Sinti, è autogestita.
Ad Alba e Moncalieri non è stato possibile rilevare, attraverso l’indagine condotta tramite questionario, se e quali
criteri siano adottati.
6.3.6 Autogestione delle aree sosta
All’art. 5, co. 2, la legge regionale stabilisce che i comuni “dovranno inoltre prevedere forme di autogestione delle
aree attrezzate e le modalità per la registrazione delle generalità degli zingari che intendono fissare la propria dimora
nelle aree attrezzate”.
Riguardo alla definizione delle forme di autogestione e dei criteri di registrazione dei residenti, i comuni che hanno
deliberato i regolamenti vi hanno provveduto con tali atti normativi e, pertanto, si rimanda l’approfondimento di
questo aspetto a quanto contenuto nella presente ricerca (cap. 5). Ivrea, Alba, Biella e Moncalieri, invece, non hanno
previsto forme di autogestione e non hanno specificato i criteri adottati per la registrazione dei Rom e dei Sinti
presenti nelle aree sosta situate sul loro territorio comunale.
Quanto alle forme di autogestione, queste sono state previste e realizzate solo a Carmagnola e Biella; a Torino,
Asti e San Damiano d’Asti sono comunque previsti comitati per la gestione delle aree sosta di cui fanno parte anche
rappresentanti dei nomadi.
Il regolamento di gestione delle aree sosta dei Comuni di Carmagnola e Biella prevede, da un lato, l’autogestione
delle aree sosta da parte del “consiglio dei capifamiglia”, incaricato della gestione ordinaria del campo, del rispetto
del regolamento, di impedire l’accesso al campo delle persone non autorizzate e di fornire pareri all’amministrazione
comunale su ogni questione relativa agli “zingari”; dall’altro, che siano nominati dai nomadi dei rappresentanti
incaricati di collaborare con la cooperativa sociale che si occupa della gestione del campo al fine di
favorire la migliore convivenza, l’uso corretto delle attrezzature, l’organizzazione della pulizia delle parti comuni e i
rapporti con l’amministrazione comunale.
A Torino, dall’entrata in vigore del nuovo regolamento nel luglio del 2004, sono previste forme di rappresentanza
dei Sinti e dei Rom e a tal fine si dovrà creare un comitato per ogni area sosta, con massimo tre rappresentanti
scelti fra i residenti dell’area.
Asti stabilisce che gli assegnatari delle piazzole nominino, per gruppo etnico, un comitato composto da almeno
cinque capifamiglia, incaricato di collaborare alla gestione del campo (il comitato deve essere informato dello
svolgimento degli interventi di gestione, convocato per le riunioni, sentito dal competente settore comunale in relazione
ai provvedimenti da adottare).
San Damiano d’Asti prevede la nomina di un rappresentante degli assegnatari che va informato delle attività inerenti
alla gestione, convocato per le riunioni e sentito dal settore comunale competente quando vi siano provvedimenti
da adottare.
I Comuni di Tortona, Biella e Novara non prevedono alcuna figura ufficiale come rappresentante dei nomadi residenti
nelle aree sosta allestite sul proprio territorio.
6.3.7 Affissione dei regolamenti
All’art. 5, co. 5, la legge regionale stabilisce che “le indicazioni e i regolamenti affissi all’interno delle aree devono
essere redatti anche in lingua romaní e/o nelle altre lingue parlate dai gruppi presenti”.
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