Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”
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attualmente risiedono in un’area provvisoria concessa dal comune nel 2001, quando, in seguito alla costruzione
del cantiere per l’alta velocità ferroviaria, è stata smantellata l’area sosta abusiva in cui essi risiedevano. In previsione
della costruzione della nuova area sosta sono già stati abbozzati i preventivi di spesa, nonché il regolamento
di gestione di tale area; tuttavia, sino a questo momento, non è stato possibile raggiungere un accordo all’interno
del Consiglio comunale per deliberare la costruzione dell’area sosta autorizzata.
A Moncalieri e Alba non è stato invece possibile ricostruire, attraverso il questionario, in quale modo vengano gestite
le aree non autorizzate.
Per quanto riguarda i comuni più piccoli, ad esempio Gattinara, si è riscontrato invece che i Sinti vivono in appezzamenti
di proprietà di un membro della loro comunità, in cui vengono ospitati tutti gli altri familiari con le proprie
roulotte, oppure vivono in aree sosta non autorizzate, in cui si autogestiscono senza creare occasioni di tensione
o contrasto con la popolazione locale, mandano i figli a scuola e in genere non richiedono ai comuni che li ospitano
interventi di tipo socioassistenziale.
6.3.2 Accessibilità delle aree sosta
All’art. 4, co. 1, la legge regionale stabilisce che l’area sosta deve essere “localizzata in zona di facile accesso ai
servizi pubblici essenziali”.
Dall’analisi delle risposte pervenute si rileva che in nessun Comune le aree sosta sono localizzate in zone di facile
accesso ai servizi pubblici. Per lo più, tali aree vengono invece ubicate ai margini delle zone residenziali, in periferia,
al confine fra la città e la campagna, dove sovente mancano i servizi e i collegamenti necessari per l’integrazione
con il resto della città.
Quasi tutte le aree sosta esaminate sono servite da almeno un mezzo pubblico, anche se si tratta quasi sempre di
mezzi che passano con scarsa frequenza, e sono poste a una distanza compresa tra i seicento metri e i due chilometri
e mezzo di distanza dai servizi pubblici essenziali, quali le scuole, il presidio sanitario, la farmacia e l’ufficio
postale; la maggior parte di esse dista poi diversi chilometri dai più vicini ospedali.
Il fatto che nessuna area sosta sorga nel contesto urbano, a contatto con gli altri cittadini, fa sì che la popolazione
nomade continui a non integrarsi con la società circostante o lo faccia solo in alcune occasioni e dopo molto tempo
dall’insediamento originario. Un caso emblematico è costituito dagli abitanti di una delle due aree sosta di Novara,
quella sorta provvisoriamente nel febbraio del 2001, quando, in seguito ai lavori per l’alta velocità ferroviaria,
è stata smantellata l’area sosta sorta abusivamente nel 1998. Il Comune aveva cercato di creare una relazione con
i Rom residenti in quell’area e l’aveva fatto promuovendo, insieme alle scuole e al presidio sanitario situati nelle vicinanze
di tale area, alcuni progetti di scolarizzazione e prevenzione medico-sanitaria espressamente rivolti nei loro
confronti. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione degli operatori di tali servizi, con il tempo si è consolidato
un rapporto di fiducia con gli utenti rom, tanto che, anche dopo il trasferimento presso l’area sosta provvisoria,
sorta in una zona differente della città, i Rom hanno continuato a rapportarsi con tali servizi, sebbene siano oramai
posti a una considerevole distanza dall’area sosta attuale.
6.3.3 Dimensioni delle aree sosta
Sempre all’art. 4, co. 1, la legge regionale stabilisce che l’area di sosta “deve avere le seguenti caratteristiche:
• ampiezza non inferiore ai 2.000 metri quadrati e non superiore ai 4.000 metri quadrati;
• la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia deve essere minimo di 120 metri quadrati”.
Riguardo all’ampiezza delle aree sosta e alle misure delle singole piazzole, occorre distinguere tra le aree sosta
sorte prima della legge regionale n. 26 del 1993 e quelle sorte successivamente. Nel primo caso, per le aree sosta
che, in seguito all’entrata in vigore della legge regionale, non rispettavano i nuovi parametri, i comuni interessati
(Torino, Carmagnola e Novara) non hanno compiuto lavori di ampliamento, ma solo di manutenzione e miglioramento,
ad esempio costruendo i blocchi di servizi igienici, collegando l’illuminazione alla rete pubblica, allacciando
la rete elettrica, come previsto del resto dalla stessa legge regionale. Si tratta in particolare delle aree sosta sor-
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