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Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”

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6. Lo stato di attuazione della legge regionale n. 26 del 10

giugno 1993, “Interventi a favore della popolazione zingara”

nei comuni piemontesi

La legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, recante disposizioni in merito a “Interventi a favore della popolazione

zingara”, è stata emanata nello spirito di riconoscere alle popolazioni rom e sinti il diritto al nomadismo e alla stanzialità

(art. 1). A tal fine la regione incentiva l’attuazione di interventi a favore delle popolazioni “zingare” per salvaguardarne

l’identità etnica e culturale e facilitarne l’inserimento nella comunità regionale (art. 1).

La normativa si rivolge in particolare ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane affinché provvedano

alla realizzazione di aree sosta attrezzate (art. 3), favoriscano l’accesso alla casa da parte delle famiglie “zingare”

che preferiscono scegliere la vita sedentaria, anche attraverso particolari iniziative in materia di edilizia sovvenzionata

e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare (art. 6), promuovano iniziative per favorire l’inserimento

nella scuola dei minori appartenenti a gruppi nomadi e per agevolare l’istruzione permanente degli adulti, nel rispetto

della cultura “zingara”, e promuovano iniziative di formazione professionale (art. 7).

Nella legge in esame si stabilisce, inoltre, che la regione sostiene l’artigianato e il commercio dei prodotti tipici della

cultura della popolazione “zingara” e promuove iniziative finalizzate a creare le condizioni necessarie perché gli

“zingari” possano conseguire le licenze per l’esercizio delle attività produttive commerciali e dello spettacolo (art. 8).

Infine la legge stabilisce che venga istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale per la tutela della popolazione

zingara, la cui finalità è quella di proporre studi e attività informative sul fenomeno del nomadismo ed

esprime pareri sulle proposte di leggi regionali che riguardano anche indirettamente gli “zingari” (artt. 9-10).

Quanto fin qui esposto è ciò che stabilisce la legge regionale. Obiettivo di questa ricerca è verificare in che misura

e con quali modalità i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane hanno ottemperato alle disposizioni

normative.

6.1 Criterio metodologico seguito nell’acquisizione dei dati

La presenza dei Rom e dei Sinti in Piemonte è maggiormente concentrata nelle città di medie o grandi dimensioni.

Si è ritenuto quindi opportuno rivolgere l’indagine ai comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti (secondo

i dati del censimento ISTAT 2001). Di questi comuni quelli con una significativa popolazione di Rom e Sinti

sono risultati 13: Torino, Collegno, Ivrea, Moncalieri, Carmagnola, Asti, San Damiano d’Asti, Tortona, Cuneo, Alba,

Novara, Biella e Gattinara.

Si è quindi proceduto realizzando un’inchiesta particolareggiata, condotta con il coinvolgimento di amministratori

e operatori dei comuni, svolta mediante interviste e/o compilazione di un questionario appositamente elaborato e

finalizzato a individuare e descrivere gli interventi comunali disposti in favore delle popolazioni rom e sinti con riferimento

a quanto previsto dalla legge regionale n. 26 del 1993.

La raccolta dei dati si è svolta nel periodo compreso fra ottobre e dicembre 2004.

6.2 Rapporto con le rappresentanze diplomatiche di Stati stranieri

All’art. 1, co. 3, la l.r. n. 26 del 1993 stabilisce che i comuni “promuovono azioni presso le altre amministrazioni

pubbliche competenti e presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati al fine di favorire il dirimersi

di eventuali questioni concernenti l’ingresso e il soggiorno in Italia di zingari stranieri e apolidi”.

I comuni consultati vanno distinti tra quelli nei quali sono presenti i sinti, di cittadinanza italiana, e che quindi non

incontrano problemi di tale genere, e quelli in cui sono presenti i Rom. In quest’ultimo caso si tratta prevalentemente

di stranieri non comunitari, per lo più provenienti dalla ex Jugoslavia, una parte dei quali è priva di qualsia-

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