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Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”

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Rom e SInti in Piemonte

spensione temporanea dalle prestazioni di natura assistenziale erogate dall’amministrazione comunale, alla revoca

dell’autorizzazione alla sosta (Torino, artt. 7 e 9; Tortona, artt. 4 e 7; Collegno, artt. 3, 11 e 13; Asti, artt. 11 e 12;

San Damiano d’Asti, artt. 12 e 13; Carmagnola, art. 12, Biella, art. 11).

Sanzioni pecuniarie sono previste dal Comune di Torino (tra i 25 e i 500 euro, nei casi di violazioni meno gravi), dal

Comune di Tortona (che richiama la possibilità di applicare in ogni caso le “sanzioni amministrative del caso”), dal

Comune di Carmagnola (l’equivalente in euro di una somma tra 10.000 e 500.000 lire in caso di mancata manutenzione

delle strutture del campo, di mancato pagamento delle utenze, di mancato rispetto della normativa sulla

presenza degli animali all’interno del campo) e dal Comune di Biella (l’equivalente in euro di una somma tra 10.000

e 50.000 lire in caso di mancata manutenzione delle strutture del campo, di mancato pagamento delle utenze, di

mancato rispetto della normativa sulla presenza degli animali all’interno del campo).

I comuni di Carmagnola e Biella prevedono, come misura sanzionatoria di livello intermedio, la sospensione per un

periodo di tempo da un minimo di 2 a un massimo di 12 mesi dalle prestazioni di natura assistenziale erogate dalla

municipalità per coloro che recano disturbo o creano pericolo alle altre famiglie dell’area sosta o al vicinato e per

coloro che si astengono dall’inviare i bambini alla scuola dell’obbligo.

La revoca dell’autorizzazione alla sosta, prevista da tutti i comuni, risulta invece di norma legata alla commissione

delle infrazioni più gravi, quali: l’inadempimento dell’obbligo scolastico previsto dalla legge (Torino, Tortona, Asti,

San Damiano d’Asti); la mancata vigilanza sui minori da parte di chi esercita la potestà parentale (Torino, Tortona,

Asti e San Damiano d’Asti); l’accensione di fuochi con materiali nocivi o che diano origine a situazioni rischiose

(Torino, Asti e San Damiano d’Asti); la ripetuta commissione di infrazioni di minore gravità (Torino); l’utilizzo della

piazzola per scopi illeciti (Torino); il mancato pagamento della tariffa per l’assegnazione della piazzola (Torino) o del

canone di concessione e del deposito cauzionale (Asti) o del solo deposito cauzionale (San Damiano d’Asti, Carmagnola

e Biella); l’abbandono per oltre sei mesi dell’area di sosta, salvo autorizzazione o sussistenza di gravi motivazioni

(Torino e San Damiano d’Asti); il reiterato rifiuto delle proposte di inserimento lavorativo (Torino); l’occupazione

abusiva di spazi per almeno due volte (Tortona); il danneggiamento delle strutture e dei servizi comuni

(Tortona, Asti e San Damiano d’Asti); la concessione per almeno due volte di ospitalità abusiva (Tortona); la turbativa

alla vita del campo con minacce, oltraggi o aggressioni (Tortona, Asti e San Damiano d’Asti); la commissione

di gravi reati (Tortona, Carmagnola e Biella); la recidiva nella commissione di reati contro il patrimonio (Tortona);

l’accattonaggio con molestia alle persone (Asti e San Damiano d’Asti); la costruzione o la posa di strutture fisse o

precarie non autorizzate (Asti e San Damiano d’Asti); l’improprio collegamento e l’indebita utilizzazione dell’energia

elettrica e dell’acqua potabile (Asti e San Damiano d’Asti); il deposito all’interno del campo di materiali attinenti

all’attività lavorativa svolta (Asti e San Damiano d’Asti); il mancato pagamento dell’acqua e della tassa raccolta rifiuti

(San Damiano d’Asti) o più in generale di consumi, utenze e servizi (Tortona, Carmagnola e Biella); la reiterata

violazione degli obblighi previsti e della normativa in materia edilizia (Carmagnola e Biella).

Il Comune di Collegno prevede, in sintonia con le peculiarità della propria normativa, la risoluzione della convenzione

in caso di:

• mancato rinnovo dell’autorizzazione alla sosta;

• gravi motivi di ordine pubblico;

• rilevanti motivi di pubblico interesse;

• cessione ad altri del diritto di sostare sulla piazzola;

• mancato pagamento delle spese relative alle utenze collettive;

• gravi carenze igienico-sanitarie;

• abbandono della piazzola per un periodo superiore a sei mesi;

• reiterati comportamenti che ledano la fiducia posta alla base del rapporto convenzionale (tra cui, specialmente,

il mancato assolvimento degli obblighi scolastici).

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