Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”
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• l’obbligo di ripartire, tra le famiglie concessionarie, le spese di spurgo delle fosse (operazione da compiersi
ogni sei mesi) e di taglio periodico dell’erba nell’area gioco (Collegno).
Quanto alla normativa in tema di utenze rilevano:
• l’obbligo di pagare le utenze e la raccolta rifiuti in base ai contratti stipulati (Torino, Tortona, Collegno, Asti, San
Damiano d’Asti, Carmagnola, Biella);
• l’obbligo di essere collegati agli impianti elettrici e di distribuzione dell’acqua nel rispetto delle norme vigenti
(Tortona, Collegno, Asti, San Damiano d’Asti, Carmagnola, Biella).
Riguardo, invece, all’utilizzo delle strutture si possono ricordare:
• l’obbligo di posizionare esclusivamente negli spazi delimitati le roulotte, gli autoveicoli e ogni altra struttura
abitativa mobile (Torino, Tortona);
• il divieto di realizzare, se non autorizzate, costruzioni fisse in muratura di qualsiasi genere e di ancorare stabilmente
al suolo strutture di qualsiasi genere (Torino, Tortona, Asti, San Damiano d’Asti);
• l’obbligo di lasciare libere da ogni forma di intralcio le zone adibite al passaggio di persone o di veicoli (Torino,
Tortona, Carmagnola, Biella);
• il divieto di far funzionare all’interno delle aree attrezzate apparecchiature che possano recare molestie o
disturbo (Torino, Tortona, Carmagnola, Biella);
• l’obbligo di cessare ogni manifestazione o attività all’aperto entro una certa ora (le 24.00 a Torino, le 23.30 a
Tortona) o comunque di non recare disturbo alle altre famiglie e al vicinato (Carmagnola, Biella);
• il divieto di allontanarsi dalle latrine con gli abiti in disordine (Tortona).
In tema di sicurezza sono previsti:
• l’obbligo di munirsi di un estintore da mantenersi in perfetto stato di manutenzione e da tenersi in un luogo
facilmente accessibile (Torino, Tortona);
• l’obbligo, qualora si vogliano tenere animali da compagnia, di vaccinarli e di controllare che non rechino
disturbo o molestia alle persone (Torino, Tortona, Carmagnola, Biella);
• l’obbligo di utilizzare attrezzature ed elettrodomestici a norma (Torino, Tortona);
• l’obbligo di circolare a passo d’uomo all’interno del campo (Tortona) o comunque di fare un uso prudente dei
veicoli (Carmagnola, Biella);
• il divieto di accendere fuochi (Tortona, Asti, San Damiano d’Asti);
• il divieto di depositare all’interno del campo materiali attinenti all’attività lavorativa svolta (Asti, San Damiano
d’Asti).
Il solo Comune di Torino prevede, poi, alcuni obblighi inerenti i veicoli presenti all’interno del campo:
• l’obbligo di possedere i documenti originali comprovanti il legittimo possesso dei veicoli non più idonei alla
circolazione;
• l’obbligo di indicare, al momento della richiesta dell’ammissione nell’area di sosta, un elemento identificativo
della roulotte (numero di targa o, se inidonea alla circolazione, di telaio) e di renderlo visibile per agevolare i
controlli della polizia municipale.
Infine tutti i comuni pongono in capo ai concessionari il rispetto dell’obbligo di frequenza scolastica dei bambini in
età scolare e il divieto di avviarli ad attività di accattonaggio.
5.2.6 Sanzioni
Quanto all’ipotesi che i residenti nelle aree sosta vìolino la normativa inerente gli obblighi e i divieti loro posti, i regolamenti
comunali prevedono una serie di misure sanzionatorie che vanno dalla sanzione pecuniaria, alla so-
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