Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”
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Rom e SInti in Piemonte
mentre per i parenti dei titolari di assegnazione la sosta può essere autorizzata per massimo dieci giorni (salvo casi
particolari da valutarsi caso per caso) dalla polizia municipale; a San Damiano d’Asti i parenti degli assegnatari
possono sostare nell’area attrezzata per massimo dieci giorni e dietro autorizzazione della polizia municipale; a
Carmagnola e Biella è prevista la realizzazione di un’area di sosta per un massimo di due roulotte a uso esclusivo
dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado dei residenti nel villaggio che vi si rechino per
far visita ai parenti.
5.2.4 Diritti dei residenti nelle aree sosta e obblighi dell’amministrazione municipale
Unici due casi nel panorama dei regolamenti comunali analizzati, quelli di Carmagnola e Biella prevedono, prima
di stabilire i doveri gravanti sui nomadi assegnatari delle piazzole nelle aree sosta, la definizione dei loro diritti e l’individuazione
degli obblighi gravanti sull’amministrazione municipale (Carmagnola, artt. 8 e 10; Biella, artt. 7 e 9).
Più precisamente – le previsioni dei due regolamenti sono analoghe – ai concessionari viene riconosciuto il diritto
di svolgere all’interno del campo piccole attività produttive e di servizi (a tal fine è possibile chiedere al comune di
realizzare strutture, di ridotte dimensioni, destinate a tali attività), di impiantare orti-frutteti, di tenere animali domestici,
di organizzare feste, riunioni e altre attività collettive di socializzazione.
Quanto, invece, agli obblighi posti in capo al comune, rilevano la manutenzione straordinaria, la predisposizione
dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e la fornitura del materiale necessario per la disinfestazione, la pulizia del
campo e la manutenzione ordinaria del verde.
Singolare è anche la previsione del regolamento di San Damiano d’Asti (art. 8) che prevede la possibilità che i
concessionari ottengano dal comune il permesso di costruire strutture e tettoie sulla piazzola in concessione. Tale
permesso è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria, mentre va esente dal pagamento degli oneri di
costruzione e non è soggetto al parere della Commissione Edilizia (è necessario solo un sopralluogo dell’Ufficio
Tecnico Comunale).
5.2.5 Comportamento all’interno delle aree sosta e obblighi dei residenti
La normativa sul comportamento da tenere all’interno dei campi e sugli obblighi dei residenti è presente, sia pure
con articolazioni anche molto diverse, in tutti i regolamenti comunali adottati (Torino, art. 8; Tortona, art. 6; Collegno,
artt. 7, 8 e 9; Asti, artt. 11 e 12; San Damiano d’Asti, artt. 4, 8, 12 e 13; Carmagnola, art. 9; Biella, art. 8).
Tra le norme di comportamento prescritte per gli autorizzati alla sosta nelle aree attrezzate si possono distinguere:
• quelle che riguardano la manutenzione dell’area;
• quelle relative all’allacciamento alle utenze di acqua, gas ed elettricità;
• quelle inerenti all’utilizzo delle strutture;
• quelle in tema sicurezza;
• quelle sui veicoli presenti all’interno dell’area di sosta;
• quelle inerenti i minori.
Iniziando dagli obblighi relativi alla manutenzione del campo e delle sue strutture vanno ricordati:
• l’obbligo di svolgere la manutenzione ordinaria della piazzola assegnata e dell’eventuale struttura annessa
(Torino, Tortona, Collegno, Carmagnola, Biella; i regolamenti di Carmagnola e Biella prevedono altresì l’obbligo
di curare la manutenzione straordinaria);
• l’obbligo di fare uso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (Torino, Tortona, Collegno, Carmagnola, Biella);
• l’obbligo di lasciare libero da ogni cosa, pulito e in buono stato di manutenzione il posto assegnato al momento
della partenza (Torino, Tortona, Collegno);
• il divieto di danneggiare le strutture e i servizi del campo (Torino, Tortona, Collegno, Asti, San Damiano d’Asti,
Carmagnola, Biella);
• l’obbligo di pagare, ripartendoli tra gli autorizzati alla sosta, i costi degli interventi di manutenzione e ripristino
derivanti da danni causati da persone non individuabili (Torino, Collegno);
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