19.01.2021 Views

Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rom e SInti in Piemonte

mentre per i parenti dei titolari di assegnazione la sosta può essere autorizzata per massimo dieci giorni (salvo casi

particolari da valutarsi caso per caso) dalla polizia municipale; a San Damiano d’Asti i parenti degli assegnatari

possono sostare nell’area attrezzata per massimo dieci giorni e dietro autorizzazione della polizia municipale; a

Carmagnola e Biella è prevista la realizzazione di un’area di sosta per un massimo di due roulotte a uso esclusivo

dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado dei residenti nel villaggio che vi si rechino per

far visita ai parenti.

5.2.4 Diritti dei residenti nelle aree sosta e obblighi dell’amministrazione municipale

Unici due casi nel panorama dei regolamenti comunali analizzati, quelli di Carmagnola e Biella prevedono, prima

di stabilire i doveri gravanti sui nomadi assegnatari delle piazzole nelle aree sosta, la definizione dei loro diritti e l’individuazione

degli obblighi gravanti sull’amministrazione municipale (Carmagnola, artt. 8 e 10; Biella, artt. 7 e 9).

Più precisamente – le previsioni dei due regolamenti sono analoghe – ai concessionari viene riconosciuto il diritto

di svolgere all’interno del campo piccole attività produttive e di servizi (a tal fine è possibile chiedere al comune di

realizzare strutture, di ridotte dimensioni, destinate a tali attività), di impiantare orti-frutteti, di tenere animali domestici,

di organizzare feste, riunioni e altre attività collettive di socializzazione.

Quanto, invece, agli obblighi posti in capo al comune, rilevano la manutenzione straordinaria, la predisposizione

dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e la fornitura del materiale necessario per la disinfestazione, la pulizia del

campo e la manutenzione ordinaria del verde.

Singolare è anche la previsione del regolamento di San Damiano d’Asti (art. 8) che prevede la possibilità che i

concessionari ottengano dal comune il permesso di costruire strutture e tettoie sulla piazzola in concessione. Tale

permesso è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria, mentre va esente dal pagamento degli oneri di

costruzione e non è soggetto al parere della Commissione Edilizia (è necessario solo un sopralluogo dell’Ufficio

Tecnico Comunale).

5.2.5 Comportamento all’interno delle aree sosta e obblighi dei residenti

La normativa sul comportamento da tenere all’interno dei campi e sugli obblighi dei residenti è presente, sia pure

con articolazioni anche molto diverse, in tutti i regolamenti comunali adottati (Torino, art. 8; Tortona, art. 6; Collegno,

artt. 7, 8 e 9; Asti, artt. 11 e 12; San Damiano d’Asti, artt. 4, 8, 12 e 13; Carmagnola, art. 9; Biella, art. 8).

Tra le norme di comportamento prescritte per gli autorizzati alla sosta nelle aree attrezzate si possono distinguere:

• quelle che riguardano la manutenzione dell’area;

• quelle relative all’allacciamento alle utenze di acqua, gas ed elettricità;

• quelle inerenti all’utilizzo delle strutture;

• quelle in tema sicurezza;

• quelle sui veicoli presenti all’interno dell’area di sosta;

• quelle inerenti i minori.

Iniziando dagli obblighi relativi alla manutenzione del campo e delle sue strutture vanno ricordati:

• l’obbligo di svolgere la manutenzione ordinaria della piazzola assegnata e dell’eventuale struttura annessa

(Torino, Tortona, Collegno, Carmagnola, Biella; i regolamenti di Carmagnola e Biella prevedono altresì l’obbligo

di curare la manutenzione straordinaria);

• l’obbligo di fare uso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (Torino, Tortona, Collegno, Carmagnola, Biella);

• l’obbligo di lasciare libero da ogni cosa, pulito e in buono stato di manutenzione il posto assegnato al momento

della partenza (Torino, Tortona, Collegno);

• il divieto di danneggiare le strutture e i servizi del campo (Torino, Tortona, Collegno, Asti, San Damiano d’Asti,

Carmagnola, Biella);

• l’obbligo di pagare, ripartendoli tra gli autorizzati alla sosta, i costi degli interventi di manutenzione e ripristino

derivanti da danni causati da persone non individuabili (Torino, Collegno);

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!