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Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”

A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”

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• il titolare della concessione abbia un permesso di soggiorno valido;

• i figli minori in età scolare risultino iscritti a scuola e la frequentino.

I concessionari hanno comunque diritto di recedere dalla convenzione stipulata con il comune per trasferimento

volontario o allontanamento dal territorio nazionale; in tali casi il comune provvederà a restituire la quota di partecipazione

versata per gli anni ancora mancanti allo scadere della convenzione.

Il Comune di Asti prevede che le piazzole dell’area di sosta siano assegnate ai nuclei familiari, con atto amministrativo

del comando di polizia municipale, a condizione che:

• nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario di un’abitazione;

• coloro che non sono cittadini dell’Unione Europea risultino in possesso di regolare permesso di soggiorno e

non abbiano subito provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato italiano.

La concessione dell’autorizzazione comporta l’insorgere dell’obbligo di versare un canone di concessione mensile

equivalente alle vecchie 50.000 lire e di depositare una cauzione pari alle vecchie 150.000 lire.

Il Comune di San Damiano d’Asti prevede che le piazzole vengano assegnate ai nuclei familiari per un periodo di

dieci anni rinnovabili e che la concessione sia trasferibile, in caso di morte del concessionario, al coniuge (o convivente

more uxorio da almeno due anni), agli ascendenti in linea retta di primo grado, ai discendenti in linea retta

di primo grado. La concessione viene rilasciata a condizione che nessuno dei membri del nucleo familiare sia proprietario

di un’abitazione né assegnatario di piazzole presso altri campi nomadi; inoltre, i nuclei familiari composti

da non cittadini dell’Unione Europea devono risultare in possesso di regolare permesso di soggiorno e non devono

aver subito provvedimenti di espulsione dallo Stato italiano.

L’ottenimento della concessione fa sorgere in capo al concessionario l’obbligo di depositare una cauzione di 75,00

euro, di pagare la tassa raccolta rifiuti e gli oneri relativi all’allacciamento e al consumo di energia elettrica e di gas.

Il Comune di Carmagnola dispone che la concessione dell’autorizzazione all’uso del campo e dei suoi servizi sia

rilasciata dal sindaco, previo esame delle domande da parte di una commissione composta dal sindaco stesso (o

da un suo delegato), da due rappresentanti del Consiglio comunale, dal comandante dei vigili urbani, dal rappresentante

dell’Opera Nomadi, da un rappresentante per ciascuno dei campi esistenti. Dalla concessione dell’autorizzazione

derivano, per il concessionario, l’obbligo di versare un canone annuo e di impegnarsi preventivamente

a trasferirsi in un altro campo qualora il Consiglio comunale dovesse disporre, per ragioni di interesse pubblico, la

chiusura e lo spostamento del campo.

A Biella la concessione della sosta nel campo nomadi è rilasciata dal sindaco ai soggetti in possesso dei documenti

di identità personale e del permesso di soggiorno (se cittadini stranieri), e che vigilino sui minori specie per

quanto attiene al rispetto dell’obbligo scolastico. Inoltre per ottenere la concessione è necessario corrispondere il

canone annuo di concessione fissato dalla Giunta comunale (in misura variabile a seconda delle caratteristiche

dell’oggetto della concessione: piazzuola, tettoia o struttura abitativa stabile). La concessione ha una durata massima

di 10 anni (prorogabili) ed è cedibile dal concessionario e il discendente diretto può subentrarvi. Peraltro, in

caso di assenza dal campo per oltre 12 mesi la concessione viene revocata.

Alcuni comuni prevedono, poi, la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie alla sosta: a Torino l’autorizzazione

provvisoria può essere concessa dal dirigente del settore stranieri e nomadi, per la durata massima di 15

giorni non più di due volte all’anno, su richiesta del titolare di un’autorizzazione nel caso di visite di parenti e conoscenti

(inoltre, potranno essere presi in esame casi eccezionali e motivati); a Tortona il dirigente può, in via eccezionale

e per comprovate ragioni di necessità, concedere l’autorizzazione alla sosta temporanea per un periodo

di massimo 30 giorni; a Collegno le famiglie assegnatarie di una piazzola possono domandare all’Ufficio Politiche

Sociali di poter ospitare persone non facenti parte del nucleo familiare autorizzato per un periodo di massimo cinque

giorni (salvo ricorrenze tradizionali per le quali sono previste apposite autorizzazioni); ad Asti la sosta provvisoria

può essere autorizzata con provvedimento del sindaco per coloro che non sono titolari dell’assegnazione,

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