Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”
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Rom e SInti in Piemonte
• possedere i documenti di identità personale di tutti i componenti del nucleo familiare e, se cittadini stranieri, il
permesso di soggiorno in corso di validità;
• non aver acquisito in proprietà un alloggio realizzato con contributi pubblici;
• non risultare locatario, né il capofamiglia né un qualunque altro componente del nucleo familiare, di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica sito sul territorio nazionale (possono però ottenere l’autorizzazione alla
sosta i figli già precedentemente autorizzati e facenti parte di un nucleo familiare locatario di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica);
• non essere titolare di autorizzazione alla sosta in un’altra area attrezzata sita sul territorio nazionale;
• non aver subito precedenti provvedimenti di allontanamento dalle aree sosta della città.
La domanda di autorizzazione alla sosta, integrata con tutta la documentazione richiesta, va presentata alla
“Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti”, che verifica la sussistenza dei requisiti
e decide se concedere o meno l’autorizzazione.
Una volta concessa, l’autorizzazione ha durata annuale (la commissione procede annualmente alla verifica dell’esistenza
dei requisiti) e comporta i seguenti obblighi per il capofamiglia:
• sottoscrivere, alla presenza di almeno un componente della commissione, un formale impegno all’osservanza
delle disposizioni del regolamento comunale, di cui viene fornita una copia;
• versare una cauzione pari all’importo del canone trimestrale;
• richiedere l’iscrizione anagrafica entro venti giorni dal rilascio dell’autorizzazione.
Il Comune di Tortona prevede che l’autorizzazione alla sosta sia rilasciata annualmente dal dirigente del Settore
Servizi alla Persona, che è tenuto a valutare, quali requisiti di preferenza per il rinnovo:
• la continuità di permanenza;
• la regolare frequenza dei bambini inseriti nella scuola dell’obbligo;
• la regolare frequenza di corsi di formazione professionale;
• l’impiego in regolari occupazioni lavorative;
• la necessità di sottoporsi a cure mediche prolungate certificate dalle ASL;
• la presenza nelle famiglie di persone anziane e disabili.
Nel valutare i requisiti il dirigente è coadiuvato da una commissione composta da un rappresentante per i vigili urbani,
uno per i servizi sociali, uno per la Consulta Volontariato e uno per gli utenti del campo nomadi.
Al momento della concessione dell’autorizzazione ciascun capofamiglia è tenuto a sottoscrivere copia delle disposizioni
da osservare. Inoltre gli utenti devono complessivamente versare, tramite il loro rappresentante eletto,
l’equivalente in euro di 2.000.000 di lire a titolo di cauzione.
Il regolamento di Tortona non fa, invece, riferimento al pagamento di tariffe o canoni di concessione per poter sostare
nell’area attrezzata.
Il Comune di Collegno, prima di procedere alla costruzione del campo nomadi, ha richiesto la previa stipulazione
di una convenzione tra l’amministrazione comunale e le famiglie nomadi interessate, chiamate a contribuire alle
spese di realizzazione con il versamento di una quota di partecipazione, per famiglia, pari a 16 milioni di lire. La
convenzione ha durata di sedici anni, sicché ciascuna famiglia ha versato un milione di lire per ciascun anno di autorizzazione
alla sosta nel campo; coerentemente eventuali nuovi concessionari, posto che la convenzione mantiene
comunque per tutti la durata inizialmente prevista, sono tenuti a versare una quota allora pari a un milione di
lire per ogni annualità intera rimanente sino al termine di scadenza. Il titolare della concessione dovrà altresì versare
una cauzione in euro equivalente alle vecchie 500.000 lire.
Al titolare della concessione viene poi rilasciata annualmente l’autorizzazione a sostare nel campo per sé e i pro pri
familiari a condizione che:
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