Sergio Franzese, Manuela Spadaro - ROM E SINTI IN PIEMONTE
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26, “Interventi a favore della popolazione zingara”
A dodici anni dalla legge regionale 10 giugno 1993, n. 26,
“Interventi a favore della popolazione zingara”
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Rom e SInti in Piemonte
I soli regolamenti di Tortona (art. 1), Carmagnola (art. 4) e Biella (art. 3) si preoccupano, inoltre, di determinare le
strutture che devono risultare presenti all’interno dell’area di sosta. Più precisamente, Tortona prevede che l’area
debba essere costituita da 10 piazzole di sosta, un fabbricato polivalente (dotato di quattro servizi igienici, quattro
docce, quattro lavatoi, una stanza adibita a ufficio e un salone), un’area verde attrezzata e alcune apposite aree di
parcheggio. Carmagnola, invece, dispone che i “villaggi zingari” (secondo la definizione di cui al regolamento) siano
delimitati da una recinzione continua (nascosta da una siepe) e muniti di gabinetti, docce, lavatoio, piazzola lavamacchina,
area giochi e tempo libero, bacheca per affissioni, allacciamento ad acqua potabile, elettricità e gas.
Biella, infine, prescrive che il campo sia munito di recinzione continua che lo delimita, di accessi idonei e segnalati,
di servizi igienici e docce, di lavatoio, di piazzuola lavamacchina, di un’area giochi e tempo libero, di una bacheca
per affissioni.
In proposito si deve però rilevare che, rispetto alle disposizioni dei regolamenti, Tortona ha previsto e disposto
un’area verde, ma non l’ha attrezzata, e Carmagnola non ha realizzato l’area giochi e tempo libero.
Quanto alla capienza, si segnalano i regolamenti di Torino (art. 1) e Tortona (art. 1), che, oltre a stabilire il tetto massimo
di persone autorizzate alla sosta, sono i soli a prevedere altresì che tale tetto potrà essere superato per non
pregiudicare l’integrità dei nuclei familiari ovvero diminuito per motivi igienico-sanitari o di ordine pubblico.
5.2.2 Gestione delle aree sosta
Maggiormente articolata risulta la normativa sulla gestione delle aree sosta (Torino, artt. 2, 3 e 4; Tortona, artt. 3 e
5; Collegno, artt. 6 e 10; Asti, artt. 8, 9, 10 e 13; San Damiano d’Asti, artt. 9, 10, 11 e 14; Carmagnola, art. 11; Biella
artt. 10 e 12).
In proposito sono stati adottati tre tipi di soluzione differenti: il primo, seguito dalla maggioranza dei comuni, affida
la gestione dei campi all’amministrazione comunale (è il caso di Torino, Tortona, Asti e San Damiano d’Asti); il
secondo, assunto da Collegno, incarica della gestione una cooperativa sociale; il terzo, fatto proprio da Carmagnola
e Biella, ricorre allo strumento dell’autogestione da parte dei residenti.
All’interno del primo gruppo si distingue il Comune di Torino, che coinvolge direttamente nella gestione anche il
corpo di polizia municipale, cui gli altri comuni riservano, invece, meri compiti di vigilanza. Infatti, il regolamento
torinese istituisce un’apposita “Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate”, presieduta dal direttore
della Divisione Servizi Sociali e composta da membri con diritto di voto, quali il comandante del corpo di polizia
municipale, il dirigente del Settore Stranieri e Nomadi, il dirigente del Nucleo Stranieri del corpo di polizia municipale,
il responsabile P.O (posizione organizzativa). del Settore Stranieri e Nomadi, il responsabile P.O. del Nucleo
Stranieri del corpo polizia municipale, il responsabile dei servizi sociali per ciascuna delle circoscrizioni in cui sono
collocate le aree sosta, e da membri eventuali senza diritto di voto quali un rappresentante della Divisione Servizi
Educativi, un rappresentante della Divisione Lavoro Orientamento e Formazione, il dirigente servizi tecnici referente
della Divisione Servizi Sociali, rappresentanti delle aree sosta.
Tale commissione ha il compito di adottare le decisioni di carattere gestionale delle aree sosta, mentre la gestione
concreta delle aree è affidata al settore stranieri e nomadi della divisione servizi sociali del comune. Oltre alla diretta
partecipazione alla commissione per la gestione dei campi, la polizia municipale è poi chiamata a esercitare
“un’assidua vigilanza […] con una presenza costante nelle aree”, in particolare provvedendo agli accertamenti relativi
a tutte le persone alloggiate nel campo e ai veicoli in sosta nell’area. In ciascun campo sono poi costituiti appositi
organismi di gestione composti dai rappresentanti dei nomadi, da operatori delle divisioni comunali e delle
circoscrizioni coinvolte e da volontari.
Sempre tra i comuni che affidano la gestione dei campi all’amministrazione comunale, Tortona la attribuisce al Settore
Servizi alla Persona, incaricando la polizia municipale di svolgere “un’assidua vigilanza (...) con una presenza
costante nelle aree” e l’Ufficio Lavori Pubblici della manutenzione ordinaria e straordinaria. L’Ufficio Servizi alla Persona
è inoltre preposto all’organizzazione e al coordinamento delle iniziative volte all’inserimento sociale e lavorativo
dei nomadi, specie sotto il profilo dell’inserimento scolastico e dell’assistenza socioassistenziale. Analogamente,
il regolamento di Asti e quello di San Damiano d’Asti prevedono che la gestione dei campi sia svolta dal Settore
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