Rivista "Agricoltura" Regione Piemonte - n. 99 dicembre 2020
Agricoltura > 9922IL PORTALEPIEMONTEAGRIQUALITÀIl portale Piemonte Agri Qualità nascecome uno strumento informativo e promozionaleper le produzioni agroalimentaricertificate (DOP/IGP, DOC/DOCG,BIOLOGICO, i sistemi di qualità nazionaliZootecnia e Produzione Integrata, le bevandespiritose e i vini aromatizzati).Nel tempo, il portale si arricchisce dialtre sezioni relative ai prodotti tradizionali(PAT), ai territori che esprimonole eccellenze piemontesi e alle ricettestoriche tradizionali.Vi è altresì un’interessante sezione chepresenta progetti ed attività relativi allepolitiche di valorizzazione dell’AssessoratoAgricoltura e Cibo dove si possonotrovare, tra l’altro, l’elenco delle FattorieDidattiche riconosciute.Le sezioni del portale sono collegatetra loro e la navigazione può avvenire inmodo del tutto personalizzato. Il portale,che ora implementa la nuova sezionedelle aziende bio, è destinato in futuroad evolversi per includere anche sezionirelative alle “fattorie sociali” e ai “presidiagricoli di prossimità” così da metterea disposizione informazioni relative alleaziende agricole piemontesi che offrono,sul territorio, cibo e servizi di qualitànel rispetto della natura e delle tradizionilocali.Questo approccio si può configurarecome un’applicazione della tecnologiainformatica detta “block-chain”, in quantoi dati vengono automaticamente prelevatidagli archivi dell’anagrafe agricoladella Regione Piemonte senza alcunapossibilità di essere manipolati o modificati.Tali dati vengono costantementeaggiornati dagli agricoltori e validati daicontrolli tecnici ed amministrativi relativiall’applicazione della politica agricolacomunitaria (PAC) e del programma disviluppo rurale (PSR).www.piemonteagri.it
PRODOTTO DI MONTAGNAStrumento di valorizzazione delleproduzioni agroalimentari di qualità> Giovanni PeiraGreta CenaAlessandro BonadonnaStefano DuglioDipartimento di Management,Università degli Studi di Torino> Fabrizio VidanoRiccardo BrocardoRegione Piemonte,Direzione Agricolture e ciboglio 2017 il MIPAAF ha provvedutoa definire le modalità specifiche diapplicazione della normativa comunitariaa livello nazionale e, colDecreto 2 agosto 2018, ha istituito illogo identificativo (Figura 1).Grazie a tale normativa gli operatoridel settore agroalimentare hannoquindi la possibilità di utilizzareuno schema di etichettatura chepuò essere applicato a tre categoriedi prodotti:normativa) provengono essenzialmenteda zone di montagna,nel caso dei prodotti trasformati(anche in questo caso con alcunederoghe esplicitamente previste)anche la trasformazione, compresala stagionatura e la maturazione,ha luogo in zone di montagna.L’Unione europea, con l’emanazionedel Regolamento (UE) n. 1151/2012sui regimi di qualità dei prodottiagricoli e alimentari, ha istituitol’indicazione facoltativa di qualità“prodotto di montagna” e, con il successivoRegolamento delegato (UE)n. 665/2014, ne ha disciplinato lecondizioni d’uso. Col Decreto 26 lu-prodotti di origine animale,prodotti di origine vegetale,prodotti dell’apicoltura,purché:sia le materie prime che gli alimentiper animali (salvo le derogheesplicitamente previste dallaFigura 1. Logo identificativo23
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PRODOTTO DI MONTAGNA
Strumento di valorizzazione delle
produzioni agroalimentari di qualità
> Giovanni Peira
Greta Cena
Alessandro Bonadonna
Stefano Duglio
Dipartimento di Management,
Università degli Studi di Torino
> Fabrizio Vidano
Riccardo Brocardo
Regione Piemonte,
Direzione Agricolture e cibo
glio 2017 il MIPAAF ha provveduto
a definire le modalità specifiche di
applicazione della normativa comunitaria
a livello nazionale e, col
Decreto 2 agosto 2018, ha istituito il
logo identificativo (Figura 1).
Grazie a tale normativa gli operatori
del settore agroalimentare hanno
quindi la possibilità di utilizzare
uno schema di etichettatura che
può essere applicato a tre categorie
di prodotti:
normativa) provengono essenzialmente
da zone di montagna,
nel caso dei prodotti trasformati
(anche in questo caso con alcune
deroghe esplicitamente previste)
anche la trasformazione, compresa
la stagionatura e la maturazione,
ha luogo in zone di montagna.
L’Unione europea, con l’emanazione
del Regolamento (UE) n. 1151/2012
sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, ha istituito
l’indicazione facoltativa di qualità
“prodotto di montagna” e, con il successivo
Regolamento delegato (UE)
n. 665/2014, ne ha disciplinato le
condizioni d’uso. Col Decreto 26 lu-
prodotti di origine animale,
prodotti di origine vegetale,
prodotti dell’apicoltura,
purché:
sia le materie prime che gli alimenti
per animali (salvo le deroghe
esplicitamente previste dalla
Figura 1. Logo identificativo
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