10 - di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro”; gli altri portatori di interesse “per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; l’ambiente, “ per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita”. La possibilità di essere destinatari di tale criterio premiale è stata estesa, come detto, anche a soggetti diversi dalle società benefit, i quali dovranno modificare il loro atto costituivo o statuto, manifestando l’intenzione di perseguire anche finalità di beneficio comune. In secondo luogo, il decreto fiscale ha poi interamente riscritto il comma 13 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/ 2016 prevedendo, anche nel caso di valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare dei criteri premiali in relazione “alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo1 , comma 3 8 2 , lettera b) , della legge 2 8 dicembre 2 0 1 5 , n. 2 0 8 , anche q ualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento”. L’Opinione legale Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (ii) L’ulteriore novità apportata dal decreto fiscale riguarda, come anticipato, le ritenute e le compensazioni negli appalti e subappalti. Evidentemente lo scopo di questo intervento è quello di contrastare il fenomeno dell’illecita somministrazione di manodopera: infatti la disposizione di riferimento è contenuta nel capo del D.L. 124/ 2019 rubricato “misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali”. In particolare, i committenti di appalti per la fornitura di beni e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro devono richiedere all’appaltatore e al subappaltatore - che a loro volta sono obbligati a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. La disposizione in commento è stata inserita, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n. 124/ 2019, quale comma 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, recante “N orme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”. Sul tema, si è già espressa, al fine di fornire alcuni chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate in occasione del Forum dei commercialisti e degli esperti contabili del 13 <strong>gennaio</strong> <strong>2020</strong>. In quella sede, è stato chiarito che il predetto limite dei 200.000 Euro deve essere inteso con riferimento a tutte le opere ed i servizi affidati dallo stesso committente nel corso dell’anno e, in caso di superamento del limite, la disciplina si applica a tutte le opere e non solo a quella che ha determinato il superamento dello stesso. Inoltre, si è precisato che la copia delle deleghe di pagamento trasmessa non deve essere necessariamente riferita al singolo lavoratore, ma può essere cumulativa e riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente nella realizzazione di opere e servizi. Le condizioni che devono ricorrere contemporaneamente per l’applicazione di questa nuova regola paiono dunque essere: (i) affidamento di appalto, subappalto o rapporto negoziale superiore a 200.000 Euro; (ii) utilizzo prevalente di manodopera; (iii) svolgimento della prestazione presso la sede del committente; (iv) utilizzo di beni strumentali di proprietà o comunque messi a disposizione dal committente. In conclusione, sul mancato versamento delle ritenute fiscali, che prima era un caso previsto solo come causa di esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/ 2016, grava ora un obbligo di controllo anche in capo alla stazione appaltante. Certamente rispetto alla prima formulazione del decreto fiscale - modificata poi in sede di conversione - che prevedeva che il committente sostituisse le imprese appaltatrici, versando al loro posto la ritenuta, si tratta di un onere più attenuato, ma comunque pregnante. Atteso che la nuova regola sopra descritta richiederà necessariamente un adeguamento dei processi gestionali delle imprese e comporterà delle complicazioni, sarebbe auspicabile un rinvio sulla sua applicazione, al fine di concedere i necessari tempi di aggiornamento alle imprese. Le nuove soglie di rilevanza comunitaria Da ultimo, in tema di aggiornamenti al Codice, merita di essere preso in considerazione anche quello relativo all’aggiornamento delle soglie di rilevanza comunitaria ai fini dell’applicazione delle regole di evidenza pubblica e della normativa europea sugli appalti pubblici. Si tratta, in realtà, dell’adeguamento automatico che viene operato periodicamente ai sensi del comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs 50/ 2016, a norma del quale “le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’U nione europea”. Dal 1° <strong>gennaio</strong> sono, dunque, entrare in vigore le nuove soglie valide per il biennio <strong>2020</strong>-2021, tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE del 31 ottobre 2019 di specifici regolamenti UE. Si tratta, in particolare, del Regolamento UE/ 2019/ 1827 che ha modificato la direttiva 2014/ 23 relativamente alle soglie delle concessioni; dei Regolamenti UE/ 2019/ 1828 e UE/ 2019/ 1829 che hanno modificato le direttive 2014/ 24 e 2014/ 25 relativamente alle soglie degli appalti di forniture, servizi, lavori e dei concorsi di progettazione; del Regolamento UE/ 2019/ 1830 che ha modificato la direttiva 2009/ 81/ CE, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Con riferimento ai settori ordinari, le nuove soglie sono: “E uro 5 . 3 5 0 . 0 0 0 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; E uro 1 3 9 . 0 0 0 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III ( … ) ; E uro 2 1 4 . 0 0 0 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali ( … ) ; E uro 7 5 0 . 0 0 0 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX ”; quanto invece ai settori speciali, le soglie sono state portate a “E uro 5 . 3 5 0 . 0 0 0 per gli appal ti di lavori; E uro 4 2 8 . 0 0 0 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; E uro 1 . 0 0 0 . 0 0 0 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX ”. Sono stati, dunque, modificati rispettivamente il comma 1 e 2 dell’art. 35 del Codice e, in entrambi i casi, solamente gli ultimi importi sono rimasti inalterati rispetto alla versione previgente. Infine, per le concessioni la nuova soglia è stata fissata Euro 5.350.000 e con riferimento ai settori della difesa e della sicurezza si è passati ad Euro 428.000 per i contratti di forniture e di servizi ed Euro 5.350.000 per i contratti di lavoro. nn 1-2/<strong>2020</strong> 12/2015 leStrade
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