LeStrade n. 1554 - gennaio/febbraio 2020
- Sicurezza: appello per tutelare le infrastrutture critiche - Gallerie: passato, presente e futuro della Napoli sotterranea - Materiali: l'economia circolare nelle pavimentazioni
- Sicurezza: appello per tutelare le infrastrutture critiche
- Gallerie: passato, presente e futuro della Napoli sotterranea
- Materiali: l'economia circolare nelle pavimentazioni
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di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza<br />
del lavoro”; gli altri portatori di interesse “per valutare<br />
le relazioni della società con i propri fornitori, con<br />
il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di<br />
volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali,<br />
e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della<br />
propria catena di fornitura; l’ambiente, “ per valutare gli<br />
impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita<br />
dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse,<br />
energia, materie prime, processi produttivi, processi<br />
logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita”.<br />
La possibilità di essere destinatari di tale criterio premiale<br />
è stata estesa, come detto, anche a soggetti diversi<br />
dalle società benefit, i quali dovranno modificare<br />
il loro atto costituivo o statuto, manifestando l’intenzione<br />
di perseguire anche finalità di beneficio comune.<br />
In secondo luogo, il decreto fiscale ha poi interamente<br />
riscritto il comma 13 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/ 2016<br />
prevedendo, anche nel caso di valutazione delle offerte<br />
secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,<br />
la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare<br />
dei criteri premiali in relazione “alla valutazione dell’impatto<br />
generato di cui all’articolo1 , comma 3 8 2 , lettera<br />
b) , della legge 2 8 dicembre 2 0 1 5 , n. 2 0 8 , anche q ualora<br />
l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,<br />
nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese,<br />
delle piccole e medie imprese, dei giovani<br />
professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle<br />
procedure di affidamento”.<br />
L’Opinione legale<br />
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti<br />
(ii) L’ulteriore novità apportata dal decreto fiscale riguarda,<br />
come anticipato, le ritenute e le compensazioni<br />
negli appalti e subappalti. Evidentemente lo scopo di<br />
questo intervento è quello di contrastare il fenomeno<br />
dell’illecita somministrazione di manodopera: infatti la<br />
disposizione di riferimento è contenuta nel capo del D.L.<br />
124/ 2019 rubricato “misure di contrasto all’evasione fiscale<br />
e contributiva ed alle frodi fiscali”. In particolare,<br />
i committenti di appalti per la fornitura di beni e servizi<br />
di importo complessivo annuo superiore a 200.000<br />
Euro devono richiedere all’appaltatore e al subappaltatore<br />
- che a loro volta sono obbligati a rilasciarla - copia<br />
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle<br />
ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori<br />
impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati<br />
dal committente. La disposizione in commento è stata<br />
inserita, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n.<br />
124/ 2019, quale comma 17-bis del D.Lgs. n. 241 del<br />
9 luglio 1997, recante “N orme di semplificazione degli<br />
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione<br />
dei redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, nonché di<br />
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.<br />
Sul tema, si è già espressa, al fine di fornire<br />
alcuni chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate in occasione<br />
del Forum dei commercialisti e degli esperti contabili<br />
del 13 <strong>gennaio</strong> <strong>2020</strong>. In quella sede, è stato chiarito<br />
che il predetto limite dei 200.000 Euro deve essere<br />
inteso con riferimento a tutte le opere ed i servizi affidati<br />
dallo stesso committente nel corso dell’anno e, in<br />
caso di superamento del limite, la disciplina si applica<br />
a tutte le opere e non solo a quella che ha determinato<br />
il superamento dello stesso.<br />
Inoltre, si è precisato che la copia delle deleghe di pagamento<br />
trasmessa non deve essere necessariamente<br />
riferita al singolo lavoratore, ma può essere cumulativa<br />
e riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo<br />
committente nella realizzazione di opere e servizi.<br />
Le condizioni che devono ricorrere contemporaneamente<br />
per l’applicazione di questa nuova regola paiono dunque<br />
essere: (i) affidamento di appalto, subappalto o<br />
rapporto negoziale superiore a 200.000 Euro; (ii) utilizzo<br />
prevalente di manodopera; (iii) svolgimento della<br />
prestazione presso la sede del committente; (iv) utilizzo<br />
di beni strumentali di proprietà o comunque messi a<br />
disposizione dal committente.<br />
In conclusione, sul mancato versamento delle ritenute<br />
fiscali, che prima era un caso previsto solo come causa<br />
di esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.<br />
50/ 2016, grava ora un obbligo di controllo anche<br />
in capo alla stazione appaltante. Certamente rispetto<br />
alla prima formulazione del decreto fiscale - modificata<br />
poi in sede di conversione - che prevedeva che il committente<br />
sostituisse le imprese appaltatrici, versando<br />
al loro posto la ritenuta, si tratta di un onere più attenuato,<br />
ma comunque pregnante. Atteso che la nuova<br />
regola sopra descritta richiederà necessariamente un<br />
adeguamento dei processi gestionali delle imprese e<br />
comporterà delle complicazioni, sarebbe auspicabile un<br />
rinvio sulla sua applicazione, al fine di concedere i necessari<br />
tempi di aggiornamento alle imprese.<br />
Le nuove soglie<br />
di rilevanza comunitaria<br />
Da ultimo, in tema di aggiornamenti al Codice, merita<br />
di essere preso in considerazione anche quello relativo<br />
all’aggiornamento delle soglie di rilevanza comunitaria<br />
ai fini dell’applicazione delle regole di evidenza<br />
pubblica e della normativa europea sugli appalti pubblici.<br />
Si tratta, in realtà, dell’adeguamento automatico<br />
che viene operato periodicamente ai sensi del comma<br />
3 dell’art. 35 del D.Lgs 50/ 2016, a norma del quale “le<br />
soglie di cui al presente articolo sono periodicamente<br />
rideterminate con provvedimento della Commissione<br />
europea, che trova diretta applicazione alla data di<br />
entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella<br />
Gazzetta ufficiale dell’U nione europea”. Dal 1° <strong>gennaio</strong><br />
sono, dunque, entrare in vigore le nuove soglie valide<br />
per il biennio <strong>2020</strong>-2021, tramite la pubblicazione<br />
sulla Gazzetta Ufficiale UE del 31 ottobre 2019 di specifici<br />
regolamenti UE. Si tratta, in particolare, del Regolamento<br />
UE/ 2019/ 1827 che ha modificato la direttiva<br />
2014/ 23 relativamente alle soglie delle concessioni;<br />
dei Regolamenti UE/ 2019/ 1828 e UE/ 2019/ 1829 che<br />
hanno modificato le direttive 2014/ 24 e 2014/ 25 relativamente<br />
alle soglie degli appalti di forniture, servizi,<br />
lavori e dei concorsi di progettazione; del Regolamento<br />
UE/ 2019/ 1830 che ha modificato la direttiva<br />
2009/ 81/ CE, relativa al coordinamento delle procedure<br />
per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di<br />
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza<br />
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.<br />
Con riferimento ai settori ordinari, le nuove soglie<br />
sono: “E uro 5 . 3 5 0 . 0 0 0 per gli appalti pubblici di lavori<br />
e per le concessioni; E uro 1 3 9 . 0 0 0 per gli appalti pubblici<br />
di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di<br />
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici<br />
che sono autorità governative centrali indicate<br />
nell’allegato III ( … ) ; E uro 2 1 4 . 0 0 0 per gli appalti<br />
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici<br />
di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici<br />
sub- centrali ( … ) ; E uro 7 5 0 . 0 0 0 per gli appalti<br />
di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati<br />
all’allegato IX ”; quanto invece ai settori speciali, le soglie<br />
sono state portate a “E uro 5 . 3 5 0 . 0 0 0 per gli appal<br />
ti di lavori; E uro 4 2 8 . 0 0 0 per gli appalti di forniture, di<br />
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; E uro<br />
1 . 0 0 0 . 0 0 0 per i contratti di servizi, per i servizi sociali<br />
e altri servizi specifici elencati all’allegato IX ”. Sono<br />
stati, dunque, modificati rispettivamente il comma 1 e<br />
2 dell’art. 35 del Codice e, in entrambi i casi, solamente<br />
gli ultimi importi sono rimasti inalterati rispetto alla<br />
versione previgente.<br />
Infine, per le concessioni la nuova soglia è stata fissata<br />
Euro 5.350.000 e con riferimento ai settori della difesa<br />
e della sicurezza si è passati ad Euro 428.000 per i<br />
contratti di forniture e di servizi ed Euro 5.350.000 per<br />
i contratti di lavoro. nn<br />
1-2/<strong>2020</strong> 12/2015 leStrade