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LeStrade n. 1554 - gennaio/febbraio 2020

- Sicurezza: appello per tutelare le infrastrutture critiche - Gallerie: passato, presente e futuro della Napoli sotterranea - Materiali: l'economia circolare nelle pavimentazioni

- Sicurezza: appello per tutelare le infrastrutture critiche
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10<br />

-<br />

di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza<br />

del lavoro”; gli altri portatori di interesse “per valutare<br />

le relazioni della società con i propri fornitori, con<br />

il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di<br />

volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali,<br />

e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della<br />

propria catena di fornitura; l’ambiente, “ per valutare gli<br />

impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita<br />

dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse,<br />

energia, materie prime, processi produttivi, processi<br />

logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita”.<br />

La possibilità di essere destinatari di tale criterio premiale<br />

è stata estesa, come detto, anche a soggetti diversi<br />

dalle società benefit, i quali dovranno modificare<br />

il loro atto costituivo o statuto, manifestando l’intenzione<br />

di perseguire anche finalità di beneficio comune.<br />

In secondo luogo, il decreto fiscale ha poi interamente<br />

riscritto il comma 13 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/ 2016<br />

prevedendo, anche nel caso di valutazione delle offerte<br />

secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,<br />

la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare<br />

dei criteri premiali in relazione “alla valutazione dell’impatto<br />

generato di cui all’articolo1 , comma 3 8 2 , lettera<br />

b) , della legge 2 8 dicembre 2 0 1 5 , n. 2 0 8 , anche q ualora<br />

l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,<br />

nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese,<br />

delle piccole e medie imprese, dei giovani<br />

professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle<br />

procedure di affidamento”.<br />

L’Opinione legale<br />

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti<br />

(ii) L’ulteriore novità apportata dal decreto fiscale riguarda,<br />

come anticipato, le ritenute e le compensazioni<br />

negli appalti e subappalti. Evidentemente lo scopo di<br />

questo intervento è quello di contrastare il fenomeno<br />

dell’illecita somministrazione di manodopera: infatti la<br />

disposizione di riferimento è contenuta nel capo del D.L.<br />

124/ 2019 rubricato “misure di contrasto all’evasione fiscale<br />

e contributiva ed alle frodi fiscali”. In particolare,<br />

i committenti di appalti per la fornitura di beni e servizi<br />

di importo complessivo annuo superiore a 200.000<br />

Euro devono richiedere all’appaltatore e al subappaltatore<br />

- che a loro volta sono obbligati a rilasciarla - copia<br />

delle deleghe di pagamento relative al versamento delle<br />

ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori<br />

impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati<br />

dal committente. La disposizione in commento è stata<br />

inserita, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n.<br />

124/ 2019, quale comma 17-bis del D.Lgs. n. 241 del<br />

9 luglio 1997, recante “N orme di semplificazione degli<br />

adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione<br />

dei redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, nonché di<br />

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.<br />

Sul tema, si è già espressa, al fine di fornire<br />

alcuni chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate in occasione<br />

del Forum dei commercialisti e degli esperti contabili<br />

del 13 <strong>gennaio</strong> <strong>2020</strong>. In quella sede, è stato chiarito<br />

che il predetto limite dei 200.000 Euro deve essere<br />

inteso con riferimento a tutte le opere ed i servizi affidati<br />

dallo stesso committente nel corso dell’anno e, in<br />

caso di superamento del limite, la disciplina si applica<br />

a tutte le opere e non solo a quella che ha determinato<br />

il superamento dello stesso.<br />

Inoltre, si è precisato che la copia delle deleghe di pagamento<br />

trasmessa non deve essere necessariamente<br />

riferita al singolo lavoratore, ma può essere cumulativa<br />

e riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo<br />

committente nella realizzazione di opere e servizi.<br />

Le condizioni che devono ricorrere contemporaneamente<br />

per l’applicazione di questa nuova regola paiono dunque<br />

essere: (i) affidamento di appalto, subappalto o<br />

rapporto negoziale superiore a 200.000 Euro; (ii) utilizzo<br />

prevalente di manodopera; (iii) svolgimento della<br />

prestazione presso la sede del committente; (iv) utilizzo<br />

di beni strumentali di proprietà o comunque messi a<br />

disposizione dal committente.<br />

In conclusione, sul mancato versamento delle ritenute<br />

fiscali, che prima era un caso previsto solo come causa<br />

di esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.<br />

50/ 2016, grava ora un obbligo di controllo anche<br />

in capo alla stazione appaltante. Certamente rispetto<br />

alla prima formulazione del decreto fiscale - modificata<br />

poi in sede di conversione - che prevedeva che il committente<br />

sostituisse le imprese appaltatrici, versando<br />

al loro posto la ritenuta, si tratta di un onere più attenuato,<br />

ma comunque pregnante. Atteso che la nuova<br />

regola sopra descritta richiederà necessariamente un<br />

adeguamento dei processi gestionali delle imprese e<br />

comporterà delle complicazioni, sarebbe auspicabile un<br />

rinvio sulla sua applicazione, al fine di concedere i necessari<br />

tempi di aggiornamento alle imprese.<br />

Le nuove soglie<br />

di rilevanza comunitaria<br />

Da ultimo, in tema di aggiornamenti al Codice, merita<br />

di essere preso in considerazione anche quello relativo<br />

all’aggiornamento delle soglie di rilevanza comunitaria<br />

ai fini dell’applicazione delle regole di evidenza<br />

pubblica e della normativa europea sugli appalti pubblici.<br />

Si tratta, in realtà, dell’adeguamento automatico<br />

che viene operato periodicamente ai sensi del comma<br />

3 dell’art. 35 del D.Lgs 50/ 2016, a norma del quale “le<br />

soglie di cui al presente articolo sono periodicamente<br />

rideterminate con provvedimento della Commissione<br />

europea, che trova diretta applicazione alla data di<br />

entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella<br />

Gazzetta ufficiale dell’U nione europea”. Dal 1° <strong>gennaio</strong><br />

sono, dunque, entrare in vigore le nuove soglie valide<br />

per il biennio <strong>2020</strong>-2021, tramite la pubblicazione<br />

sulla Gazzetta Ufficiale UE del 31 ottobre 2019 di specifici<br />

regolamenti UE. Si tratta, in particolare, del Regolamento<br />

UE/ 2019/ 1827 che ha modificato la direttiva<br />

2014/ 23 relativamente alle soglie delle concessioni;<br />

dei Regolamenti UE/ 2019/ 1828 e UE/ 2019/ 1829 che<br />

hanno modificato le direttive 2014/ 24 e 2014/ 25 relativamente<br />

alle soglie degli appalti di forniture, servizi,<br />

lavori e dei concorsi di progettazione; del Regolamento<br />

UE/ 2019/ 1830 che ha modificato la direttiva<br />

2009/ 81/ CE, relativa al coordinamento delle procedure<br />

per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di<br />

forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza<br />

da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.<br />

Con riferimento ai settori ordinari, le nuove soglie<br />

sono: “E uro 5 . 3 5 0 . 0 0 0 per gli appalti pubblici di lavori<br />

e per le concessioni; E uro 1 3 9 . 0 0 0 per gli appalti pubblici<br />

di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di<br />

progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici<br />

che sono autorità governative centrali indicate<br />

nell’allegato III ( … ) ; E uro 2 1 4 . 0 0 0 per gli appalti<br />

pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici<br />

di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici<br />

sub- centrali ( … ) ; E uro 7 5 0 . 0 0 0 per gli appalti<br />

di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati<br />

all’allegato IX ”; quanto invece ai settori speciali, le soglie<br />

sono state portate a “E uro 5 . 3 5 0 . 0 0 0 per gli appal<br />

ti di lavori; E uro 4 2 8 . 0 0 0 per gli appalti di forniture, di<br />

servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; E uro<br />

1 . 0 0 0 . 0 0 0 per i contratti di servizi, per i servizi sociali<br />

e altri servizi specifici elencati all’allegato IX ”. Sono<br />

stati, dunque, modificati rispettivamente il comma 1 e<br />

2 dell’art. 35 del Codice e, in entrambi i casi, solamente<br />

gli ultimi importi sono rimasti inalterati rispetto alla<br />

versione previgente.<br />

Infine, per le concessioni la nuova soglia è stata fissata<br />

Euro 5.350.000 e con riferimento ai settori della difesa<br />

e della sicurezza si è passati ad Euro 428.000 per i<br />

contratti di forniture e di servizi ed Euro 5.350.000 per<br />

i contratti di lavoro. nn<br />

1-2/<strong>2020</strong> 12/2015 leStrade

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