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Meccanismi di censura nel cinema. L'Italia degli anni Sessanta

La ricerca confluita nelle pagine di questa tesi prende avvio dall'idea che il cinema italiano sia legato parallelamente alla storia della censura e all'evoluzione delle sue leggi. In particolare si prende in esame il decennio degli anni Sessanta, come periodo denso di avvenimenti cruciali nel nostro paese, da un punto di vista politico, economico e culturale. L'analisi parte dalla ricostruzione del percorso storico compiuto dalla produzione cinematografica italiana, in relazione agli aspetti di trasformazione generale della società, che inevitabilmente condizionano le scelte di registi e di alcune case di produzione. La tesi mira, pertanto, a chiarire il funzionamento della revisione cinematografica come strumento di potere, con un'influente possibilità d'intervento sul cinema. Infine, tale argomentazione viene dimostrata attraverso l'analisi di due casi studio, quello dei film "Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti e "8½" di Federico Fellini.

La ricerca confluita nelle pagine di questa tesi prende avvio dall'idea che
il cinema italiano sia legato parallelamente alla storia della censura e
all'evoluzione delle sue leggi. In particolare si prende in esame il decennio
degli anni Sessanta, come periodo denso di avvenimenti cruciali nel
nostro paese, da un punto di vista politico, economico e culturale.
L'analisi parte dalla ricostruzione del percorso storico compiuto dalla
produzione cinematografica italiana, in relazione agli aspetti di trasformazione generale della società, che inevitabilmente condizionano le scelte di registi e di alcune case di produzione.
La tesi mira, pertanto, a chiarire il funzionamento della revisione cinematografica come strumento di potere, con un'influente possibilità d'intervento sul cinema. Infine, tale argomentazione viene dimostrata attraverso l'analisi di due casi studio, quello dei film "Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti e "8½" di Federico Fellini.

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PARTE PRIMA

43

delle sceneggiature come operazione di censura preventiva. Infatti sino

a quel momento, l’eventuale blocco di una pellicola avveniva solo in un

tempo successivo alla sua realizzazione, provocando però un’evidente perdita

economica alle case di produzione, derivata dall’impossibilità di far

circolare l’opera ritenuta non ammissibile. 50

Con il decreto 531 del 1920, la revisione delle opere cinematografiche

viene passata ad una commissione ad hoc, i cui componenti sono nominati

dal Ministero, animati da uno spirito non diverso da quello dei funzionari

precedenti. La composizione di tale commissione è tale da preservare

l’integrità della lingua (un letterato ed un pubblicista), la morale

(una madre di famiglia e un educatore), il rispetto delle istituzioni (due

funzionari di Pubblica Sicurezza ed un magistrato). 51

Inoltre viene ampliata la casistica delle rappresentazioni vietate. 52 Nel

1923, vengono confermati i poteri alla direzione generale della pubblica sicurezza,

istituendo il doppio grado di controllo da esercitarsi per il tramite

di due commissioni, di primo grado e di appello. In ogni caso, viene posta

meticolosa attenzione all’esame dei contenuti delle pellicole, tanto da

dimostrare la profonda conoscenza del mezzo cinematografico e del suo

messaggio. Per la prima volta sono previste limitazioni all’esportazione del

film, nel caso in cui questo possa compromettere gli interessi economici e

politici della Nazione. Con l’ulteriore scopo di penalizzare le importazioni

di film stranieri viene imposta alle case di produzioni straniere di pagare

una tassa di 25 mila lire, e l’obbligo di effettuare i doppiaggi in Italia.

A questa situazione si aggiunge anche una legge sul monopolio sta-

50. Il R.d. 9 ottobre 1919, n. 1953. Introduce il controllo preventivo sul “copione o scenario”.Il

soggetto deve essere “in massima riconosciuto rappresentabile” dalla censura. Nella pratica,

tuttavia, il copione viene sempre presentato alla commissione di primo grado insieme al film

finito.

51. Donatella Loprieno, Nicola Fiorita, La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa

nelle società multiculturali, Firenze Univerity Press, 2009

52. R.d. 22 aprile 1920, n. 531. Anche la revisione di primo grado è affidata a una commissione,

che non ha più una natura solo repressiva ma si allarga ad altri soggetti, seppur sempre di nomina

ministeriale: oltre a due funzionari della Pubblica Sicurezza, “un magistrato, una madre

di famiglia, un membro da scegliersi fra educatori e rappresentanti di associazioni umanitarie

che si propongono la protezione morale del popolo e della gioventù, una persona competente

in materia artistica e letteraria e un pubblicista”.

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