Rivista "Agricoltura" Regione Piemonte - n.95 dicembre 2018
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inclusione sociale<br />
• attività pedagogiche<br />
• servizi di assistenza alla persona.<br />
Sul territorio regionale sono numerose<br />
le attività e le iniziative che possono<br />
collocarsi nell’ambito dell’agricoltura<br />
sociale, tuttavia l’assenza di un quadro<br />
normativo omogeneo, sia a livello<br />
europeo sia a livello statale e regionale,<br />
non ha facilitato la gestione di una<br />
materia già di per sé complessa e multidisciplinare.<br />
Con la legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni<br />
in materia di agricoltura<br />
sociale”, il Parlamento italiano ha approvato<br />
una normativa generale e di<br />
indirizzo e il testo regionale recepisce<br />
i principi contenuti nella legge statale.<br />
La finalità è quella di formalizzare e regolare<br />
un’attività che è già consolidata<br />
nel territorio piemontese attraverso attività<br />
ed esperienze molto diversificate<br />
che vanno dal recupero e reinserimento<br />
lavorativo di soggetti con problemi<br />
di dipendenza (droga e alcool) all’agricoltura<br />
terapeutica (ortoterapia,<br />
ippoterapia ecc.), con disabili fisici e<br />
psichici, ma anche il reinserimento sociale<br />
e lavorativo di persone svantaggiate<br />
(minori a rischio, disoccupati di<br />
lunga durata, ecc.) e l’attività agricola<br />
volta al miglioramento del benessere<br />
e della socialità (agriasilo, orti per gli<br />
anziani, ecc.).<br />
Nel Programma di sviluppo rurale<br />
2014-2020, l’agricoltura sociale é stata<br />
inserita in apposite misure dando<br />
risposta ad un’esigenza di buone pratiche<br />
che nasce dal basso, alle quali<br />
s’intende conferire la dignità che meritano<br />
e sostegni economici mirati.<br />
LA MULTIFUNZIONALITÀ<br />
Le disposizioni sono così articolate:<br />
• gli ambiti e le attività multifunzionali<br />
(Articolo 16) che il settore<br />
agricolo può svolgere: economiche,<br />
ambientali e sociali attraverso, rispettivamente,<br />
la produzione, la tutela<br />
e conservazione del paesaggio e<br />
l’erogazione di servizi alla persona;<br />
• la disciplina dell’agricoltura sociale<br />
in attuazione della legge 18 agosto<br />
2015, n. 141 attraverso l’istituzione<br />
dell’elenco delle fattorie sociali (Articolo<br />
16) e dell’Osservatorio regionale<br />
sull’Agricoltura sociale;<br />
• la disciplina delle fattorie didattiche<br />
(Articolo 17), ovvero le imprese<br />
agricole che svolgono attività educative<br />
rivolte ai diversi cicli di istruzione<br />
scolastica e alle famiglie e che<br />
in <strong>Piemonte</strong> sono, ad oggi, oltre trecento;<br />
• l’istituzione del presidio agricolo<br />
di prossimità (Articolo 18), ovvero<br />
la possibilità per l’imprenditore<br />
agricolo di strutturare spazi dell’azienda<br />
per l’erogazione di servizi di<br />
varia natura, per rispondere alle necessità<br />
quotidiane della collettività<br />
nei territori svantaggiati.<br />
L’AGRITURISMO<br />
L’agriturismo trova le sue remote origini<br />
in attività che agricoltori e contadini<br />
prestavano a turisti o forestieri di<br />
passaggio, come la vendita di prodotti<br />
propri, l’affitto di camere per la stagione<br />
o l’ospitalità saltuaria. Nella società<br />
moderna l’agriturismo è profondamente<br />
mutato, essendo diventato una<br />
risposta alle esigenze della civiltà industriale<br />
di riavvicinamento e contatto<br />
con i luoghi di origine. Le aziende<br />
agricole si caratterizzano oggi come<br />
un luogo non solo di produzione ma<br />
anche di proposta delle attività contadine<br />
di trasformazione e di artigianato:<br />
spazi ove la cultura e le tradizioni<br />
possono diventare una risorsa per attività<br />
lavorative, creative e dinamiche.<br />
Peraltro l’agriturismo è l’aspetto più<br />
conosciuto e diffuso della multifunzionalità<br />
agricola: da una recente rilevazione<br />
statistica nazionale, nel 2016<br />
risultano oltre 1.300 gli agriturismi<br />
attivi in <strong>Piemonte</strong>.<br />
Per questi motivi si è reso necessario<br />
innovare la normativa regionale risalente<br />
al 1995 e con la legge regionale<br />
23 febbraio 2015, n. 2 ed i successivi<br />
regolamenti attuativi, è stata riordinata<br />
la disciplina. A distanza di oltre due<br />
anni, è emersa l’opportunità di semplificare<br />
ulteriormente le procedure<br />
amministrative, anche a causa dell’intensa<br />
attività di formulazione di pareri<br />
sull’interpretazione della norma,<br />
richiesta alle due direzioni regionali<br />
competenti.<br />
Il riordino complessivo della normativa<br />
regionale in ambito agricolo ha così fornito<br />
l’occasione per intervenire anche<br />
sulla disciplina dell’agriturismo. I contenuti<br />
sostanziali della legge regionale<br />
2/2015 sono stati inseriti all’interno del<br />
Testo Unico, tenendo conto delle esigenze<br />
di semplificazione e trasparenza,<br />
frutto dell’esperienza maturata. Il testo<br />
proposto si pone l’obiettivo di promuovere<br />
e disciplinare l’agriturismo e l’ospitalità<br />
rurale familiare in un contesto<br />
organico al fine di favorire lo sviluppo<br />
e il riequilibrio del territorio agricolo,<br />
agevolare la permanenza dei produttori<br />
nelle zone rurali, valorizzare e promuovere<br />
i prodotti locali tipici e quelli<br />
provenienti da coltivazioni biologiche e<br />
da agricoltura integrata, tutelare le tradizioni<br />
e le iniziative culturali del mondo<br />
rurale e favorire i rapporti tra città e<br />
campagna.<br />
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