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Rivista "Agricoltura" Regione Piemonte - n.95 dicembre 2018

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UNA RETE CON FORTI<br />

INVESTIMENTI PUBBLICI<br />

La rete irrigua del <strong>Piemonte</strong> è il risultato<br />

di ingentissimi investimenti realizzati<br />

in buona parte tra l’inizio del<br />

1700 e la fine del 1800, i cui costi sono<br />

stati sostenuti per gli schemi irrigui<br />

collettivi in buona parte dalla finanza<br />

pubblica, in presenza di regole e politiche<br />

maturate in un contesto molto<br />

diverso da quello attuale. Se fossero<br />

quantificati gli investimenti della rete<br />

irrigua collettiva, considerando i costi<br />

di ricostruzione al nuovo delle reti,<br />

degli invasi e delle opere di presa esistenti,<br />

il costo di infrastrutturazione<br />

sarebbe enorme, tenendo conto che i<br />

nuovi progetti per la raccolta e distribuzione<br />

dell’acqua si aggirano tra i 20<br />

ed i 35 euro per metro cubo.<br />

Proprio la consapevolezza del ruolo assunto<br />

dai tanti soggetti operanti nella<br />

complessa gestione di questo patrimonio<br />

infrastrutturale ha portato ad inserire<br />

nella nuova legge la precisazione che<br />

ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui<br />

siano riconosciute le prerogative previste<br />

all’articolo 166 del D.Lgs. 152/2006:<br />

qualsiasi soggetto non associato ad essi,<br />

che utilizzi canali consortili o acque irrigue<br />

come recapito di scarichi, anche se<br />

depurati e compatibili con l’uso irriguo,<br />

provenienti da insediamenti di qualsiasi<br />

natura, deve contribuire alle spese<br />

sostenute dal consorzio, tenendo conto<br />

della portata di acqua scaricata.<br />

I PROSSIMI<br />

REGOLAMENTI<br />

La Giunta regionale, entro 180 giorni<br />

dalla data di entrata in vigore del nuovo<br />

Testo Unico dell’agricoltura, dovrà<br />

definire specifici regolamenti relativi<br />

alle funzioni degli enti irrigui riconosciuti,<br />

alle modalità di riordino e di<br />

costituzione; alla gestione e concessione<br />

dei canali e delle opere irrigue;<br />

alle modalità di vigilanza e controllo;<br />

agli obblighi in materia di pubblicità e<br />

trasparenza; alle modalità di rilascio<br />

di concessioni, licenze e permessi.<br />

Si segnala inoltre l’articolo 73 (Finanziamenti<br />

regionali per l’irrigazione) che<br />

prevede la possibilità da parte della <strong>Regione</strong><br />

di concedere contributi in conto<br />

capitale a favore dei consorzi di bonifica<br />

e degli enti irrigui, individuati come<br />

gestori di comprensorio di canali o di<br />

opere appartenenti al demanio o al patrimonio<br />

della <strong>Regione</strong>, per la ricerca, la<br />

raccolta e la distribuzione delle acque a<br />

scopo irriguo, per l’acquisto di attrezzature<br />

software, per la realizzazione o la<br />

sistemazione di invasi artificiali, anche<br />

se destinati unicamente all’acquacoltura<br />

e per le sistemazioni idraulico-agrarie<br />

del suolo, nonché per il riordino irriguo,<br />

contributi di anticipazione per le spese<br />

di progettazione per la creazione di un<br />

parco progetti da presentare al finanziamento<br />

di programmi europei e statali.<br />

CAMBIAMENTI DEL<br />

CLIMA E PREVENZIONE<br />

Da quanto sopra emerge la centralità<br />

attribuita ai 36 comprensori irrigui individuati<br />

con deliberazione di Consiglio<br />

regionale a partire dal 2002, gestiti<br />

da altrettanti Enti irrigui riconosciuti<br />

ai sensi del nuovo art. 65, comma 2,<br />

che consente di razionalizzare e concentrare<br />

le attività irrigue di circa 800<br />

organismi irrigui elementari.<br />

Un elemento di grande novità rispetto<br />

all’impianto della precedente norma si<br />

può riscontrare nella volontà di definire<br />

uno stretto legame fra pratica irrigua,<br />

efficace gestione della risorsa idrica<br />

attraverso la migliore organizzazione<br />

delle reti e sicurezza<br />

idraulica del territorio rurale<br />

ed urbano. Tale<br />

legame, auspicato<br />

in passato,<br />

oggi è diventato<br />

ineludibile data l’esigenza di far fronte ai<br />

cambiamenti climatici che portano sempre<br />

più all’alternarsi di periodi siccitosi<br />

e fenomeni meteorici estremi, rispetto<br />

ai quali anche i consorzi di bonifica e gli<br />

enti irrigui possono concorrere a favorire<br />

la resilienza e la conservazione dell’ambiente.<br />

In tale ottica si colloca la possibilità prevista<br />

all’art. 57, comma 2, di prevedere<br />

intese e convenzioni tra consorzi di bonifica,<br />

enti irrigui ed enti locali per la realizzazione<br />

di azioni di comune interesse,<br />

rientranti nell’ambito delle rispettive<br />

finalità istituzionali ovvero la piena partecipazione<br />

ai consorzi di secondo grado<br />

di cui all’art. 70, comma 1, da parte degli<br />

enti pubblici e privati ed altri soggetti<br />

interessati alla realizzazione ed alla gestione<br />

di opere di bonifica.<br />

Figura 1. i 36 comprensori irrigui<br />

del <strong>Piemonte</strong><br />

Agricoltura 95<br />

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