Rivista "Agricoltura" Regione Piemonte - n.95 dicembre 2018
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UNA RETE CON FORTI<br />
INVESTIMENTI PUBBLICI<br />
La rete irrigua del <strong>Piemonte</strong> è il risultato<br />
di ingentissimi investimenti realizzati<br />
in buona parte tra l’inizio del<br />
1700 e la fine del 1800, i cui costi sono<br />
stati sostenuti per gli schemi irrigui<br />
collettivi in buona parte dalla finanza<br />
pubblica, in presenza di regole e politiche<br />
maturate in un contesto molto<br />
diverso da quello attuale. Se fossero<br />
quantificati gli investimenti della rete<br />
irrigua collettiva, considerando i costi<br />
di ricostruzione al nuovo delle reti,<br />
degli invasi e delle opere di presa esistenti,<br />
il costo di infrastrutturazione<br />
sarebbe enorme, tenendo conto che i<br />
nuovi progetti per la raccolta e distribuzione<br />
dell’acqua si aggirano tra i 20<br />
ed i 35 euro per metro cubo.<br />
Proprio la consapevolezza del ruolo assunto<br />
dai tanti soggetti operanti nella<br />
complessa gestione di questo patrimonio<br />
infrastrutturale ha portato ad inserire<br />
nella nuova legge la precisazione che<br />
ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui<br />
siano riconosciute le prerogative previste<br />
all’articolo 166 del D.Lgs. 152/2006:<br />
qualsiasi soggetto non associato ad essi,<br />
che utilizzi canali consortili o acque irrigue<br />
come recapito di scarichi, anche se<br />
depurati e compatibili con l’uso irriguo,<br />
provenienti da insediamenti di qualsiasi<br />
natura, deve contribuire alle spese<br />
sostenute dal consorzio, tenendo conto<br />
della portata di acqua scaricata.<br />
I PROSSIMI<br />
REGOLAMENTI<br />
La Giunta regionale, entro 180 giorni<br />
dalla data di entrata in vigore del nuovo<br />
Testo Unico dell’agricoltura, dovrà<br />
definire specifici regolamenti relativi<br />
alle funzioni degli enti irrigui riconosciuti,<br />
alle modalità di riordino e di<br />
costituzione; alla gestione e concessione<br />
dei canali e delle opere irrigue;<br />
alle modalità di vigilanza e controllo;<br />
agli obblighi in materia di pubblicità e<br />
trasparenza; alle modalità di rilascio<br />
di concessioni, licenze e permessi.<br />
Si segnala inoltre l’articolo 73 (Finanziamenti<br />
regionali per l’irrigazione) che<br />
prevede la possibilità da parte della <strong>Regione</strong><br />
di concedere contributi in conto<br />
capitale a favore dei consorzi di bonifica<br />
e degli enti irrigui, individuati come<br />
gestori di comprensorio di canali o di<br />
opere appartenenti al demanio o al patrimonio<br />
della <strong>Regione</strong>, per la ricerca, la<br />
raccolta e la distribuzione delle acque a<br />
scopo irriguo, per l’acquisto di attrezzature<br />
software, per la realizzazione o la<br />
sistemazione di invasi artificiali, anche<br />
se destinati unicamente all’acquacoltura<br />
e per le sistemazioni idraulico-agrarie<br />
del suolo, nonché per il riordino irriguo,<br />
contributi di anticipazione per le spese<br />
di progettazione per la creazione di un<br />
parco progetti da presentare al finanziamento<br />
di programmi europei e statali.<br />
CAMBIAMENTI DEL<br />
CLIMA E PREVENZIONE<br />
Da quanto sopra emerge la centralità<br />
attribuita ai 36 comprensori irrigui individuati<br />
con deliberazione di Consiglio<br />
regionale a partire dal 2002, gestiti<br />
da altrettanti Enti irrigui riconosciuti<br />
ai sensi del nuovo art. 65, comma 2,<br />
che consente di razionalizzare e concentrare<br />
le attività irrigue di circa 800<br />
organismi irrigui elementari.<br />
Un elemento di grande novità rispetto<br />
all’impianto della precedente norma si<br />
può riscontrare nella volontà di definire<br />
uno stretto legame fra pratica irrigua,<br />
efficace gestione della risorsa idrica<br />
attraverso la migliore organizzazione<br />
delle reti e sicurezza<br />
idraulica del territorio rurale<br />
ed urbano. Tale<br />
legame, auspicato<br />
in passato,<br />
oggi è diventato<br />
ineludibile data l’esigenza di far fronte ai<br />
cambiamenti climatici che portano sempre<br />
più all’alternarsi di periodi siccitosi<br />
e fenomeni meteorici estremi, rispetto<br />
ai quali anche i consorzi di bonifica e gli<br />
enti irrigui possono concorrere a favorire<br />
la resilienza e la conservazione dell’ambiente.<br />
In tale ottica si colloca la possibilità prevista<br />
all’art. 57, comma 2, di prevedere<br />
intese e convenzioni tra consorzi di bonifica,<br />
enti irrigui ed enti locali per la realizzazione<br />
di azioni di comune interesse,<br />
rientranti nell’ambito delle rispettive<br />
finalità istituzionali ovvero la piena partecipazione<br />
ai consorzi di secondo grado<br />
di cui all’art. 70, comma 1, da parte degli<br />
enti pubblici e privati ed altri soggetti<br />
interessati alla realizzazione ed alla gestione<br />
di opere di bonifica.<br />
Figura 1. i 36 comprensori irrigui<br />
del <strong>Piemonte</strong><br />
Agricoltura 95<br />
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