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LIBRETTO DEL CONDOMINIO

PRINCIPALI NORME NORME NEGLI NEGLI STABILI STABILI CIVILI CIVILI LIBRETTO DEL CONDOMINIO Normativa antincendio Certificato Prevenzione Incendi ovvero SCIA Antincendio ex D.P.R. 151/2011 Considerata l'importanza della materia, richiamiamo i dettami principali delle norme antincendio a tutela della sicurezza negli edifici costituiti in condomini. La normativa stabilisce che le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio (basso, medio, alto) per ciascuna delle quali è previsto un differente iter procedurale per la presentazione della SCIA Antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per le attività a basso rischio di incendio, l’iter procedurale da istruire è il seguente: Predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n° 818; Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali; Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto, delle documentazioni e delle certificazioni di cui ai punti precedenti. Per le attività a medio rischio di incendio l’iter procedurale da istruire è il seguente: Predisposizione di progetto a cura di professionista abilitato ex Legge 818/84 e presentazione dello stesso da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio); Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali; Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente. Per le attività a rischio basso e/o medio i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso. Per le attività ad alto rischio d’incendio l’iter procedurale da istruire è analogo a quello delle attività a rischio medio ma è sempre previsto il sopralluogo da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza , pertanto non vale il criterio del silenzio-assenso. Le centrali termiche di potenzialità superiore a 116 kW sono soggette a SCIA antincendio. I locali di autorimessa con superficie complessiva coperta (comprensiva di box, aree di manovra, posti auto e muri) a partire da 300 mq sono soggette a SCIA antincendio. Per le centrali termiche e le autorimesse, il certificato ha validità per sei anni dalla data di rilascio e deve essere periodicamente rinnovato a cura e sotto la responsabilità dell'amministratore di condominio. Per le altre attività elencate, invece, il certificato viene rilasciato "una tantum" e non ha scadenza, se non intervengano modifiche. La normativa, a fini di semplificazione, prevede che se in un condominio vi siano più attività sottoposte al controllo dei V.d.F., venga rilasciato un solo certificato di prevenzione incendi, seppure con durata ridotta ad anni 3. © LIBRETTO DEL CONDOMINIO Progetto Libretto by del HOMEERO Condominio -è un Grafica servizio by LIMMAGINE DESIGN Pagina Pag. 19 19 building

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