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PRINCIPALI PRINCIPALI NORME NORME NEGLI NEGLI STABILI STABILI CIVILI CIVILI<br />

LIBRETTO<br />

DEL CONDOMINIO<br />

Barriere architettoniche<br />

Cosa si intende per barriere architettoniche<br />

Per barriere architettoniche si intende ogni elemento costruttivo che<br />

impedisca o riduca gli spostamenti o l’utilizzo di servizi, in particolar<br />

modo per le persone disabili. La barriera architettonica può̀ essere<br />

rappresentata da un gradino, una scala o, in generale, qualsiasi tipo<br />

di elemento altimetrico.<br />

NB. Nella valutazione del libretto vengono considerate come<br />

barriere architettoniche qualsiasi impedimento per l’accessibilità<br />

(es. mancanza ascensore, gradini senza ausilio di rampa o<br />

montascale ecc.) da parte di portatori di handicap motori.<br />

Il testo di Legge del 9 gennaio 1989 n. 13, in vigore prima della legge<br />

del 2012, di cui riportiamo stralcio a seguire, all’art. 21 prevedeva,<br />

per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’approvazione da<br />

parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del<br />

valore millesimale.<br />

Il D.M. 236 89, recava le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire<br />

l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di<br />

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del<br />

superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, le<br />

disposizioni in esame si applicano:<br />

• agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi<br />

compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;<br />

• agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed<br />

agevolata, di nuova costruzione;<br />

• alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1)<br />

e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente<br />

decreto;<br />

• agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti<br />

precedenti.<br />

Normativa barriere architettoniche: le nuove leggi<br />

La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, “Modifiche alla disciplina del<br />

condominio negli edifici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293<br />

del 17/12/2012 stabilisce un nuovo quorum deliberativo per le<br />

decisioni dell’assemblea in seconda convocazione, portandolo da<br />

333,33 a 500 millesimi.<br />

Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile, sono<br />

inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal<br />

secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni<br />

che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le<br />

opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli<br />

edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per<br />

eliminare le barriere architettoniche (…)».<br />

Il legislatore ha ritenuto di aumentare il quorum necessario per<br />

assumere le delibere relative ad interventi di abbattimento<br />

delle barriere architettoniche richiedendo, sia in prima che in<br />

seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli<br />

intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del<br />

valore millesimale dell’edificio.<br />

©<br />

LIBRETTO<br />

DEL CONDOMINIO<br />

Progetto <strong>Libretto</strong> by del HOMEERO Condominio -è un Grafica servizio by LIMMAGINE DESIGN Pagina Pag. 8 8<br />

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