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Tribunale di Catanzaro Decreto 4002 2018 del 31 Dicembre 2018

Ricosciuto lo status di rifugiato a richiedente asilo omosessuale proveniente dal Ghana. Nel paese africano l’omosessualità è un reato punito dal codice penale fino a tre anni di reclusione, può ritenersi che il ricorrente possa fondatamente temere di essere vittima di una persecuzione o discriminazione ad personam rientrante fra i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi nella specie di una persecuzione derivante dall’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (ovvero quello perimetrato dalla stessa legislazione ghanese sulla base del fatto che ne ha disposto una norma penale ad hoc, concernente le persone il cui orientamento sessuale sia a carattere omosessuale), con la conseguenza che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 7 e seguenti del decreto legislativo n. 251/2007

Ricosciuto lo status di rifugiato a richiedente asilo omosessuale proveniente dal Ghana.
Nel paese africano l’omosessualità è un reato punito dal codice penale fino a tre anni di reclusione, può ritenersi che il ricorrente possa fondatamente temere di essere vittima di una persecuzione o discriminazione ad personam rientrante fra i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi nella specie di una persecuzione derivante dall’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (ovvero quello perimetrato dalla stessa legislazione ghanese sulla base del fatto che ne ha disposto una norma penale
ad hoc, concernente le persone il cui orientamento sessuale sia a carattere omosessuale), con la conseguenza che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 7 e seguenti del decreto legislativo n. 251/2007

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Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

Proce<strong>di</strong>mento n. 5991 / 2017 RG – ricorrente: NYARKO EVANS (Co<strong>di</strong>ce Cui: 05E5SX4; ID:<br />

CS30003817)<br />

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO<br />

Sezione Specializzata in materia <strong>di</strong> immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione<br />

dei citta<strong>di</strong>ni <strong>del</strong>l’Unione europea<br />

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:<br />

dott.ssa Emanuela Romano<br />

dott. Virgilio Dante Bernar<strong>di</strong><br />

dott.ssa Valeria Isabella Valenzi<br />

Presidente<br />

Giu<strong>di</strong>ce rel.<br />

Giu<strong>di</strong>ce<br />

riunito in camera <strong>di</strong> consiglio ha emesso il seguente<br />

DECRETO<br />

nel proce<strong>di</strong>mento iscritto al n. 5991 R.G. anno 2017 avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 d.lgs. n.<br />

25/2008 avverso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rigetto <strong>del</strong>la domanda <strong>di</strong> riconoscimento <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto alla<br />

protezione internazionale e al permesso <strong>di</strong> soggiorno per motivi umanitari;<br />

tra<br />

NYARKO EVANS (Co<strong>di</strong>ce CUI: 05E5SX4) nato in Ghana il 5.3.1992 , rappresentato e <strong>di</strong>feso<br />

dall’Avv. Angelo Gencarelli presso il cui stu<strong>di</strong>o è elettivamente domiciliato in Corigliano Calabro<br />

via Venezia n. 14– giusta procura in calce al ricorso -<br />

ricorrente<br />

e<br />

Ministero <strong>del</strong>l’Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento <strong>del</strong>la Protezione<br />

Internazionale <strong>di</strong> Crotone -, in persona <strong>del</strong> legale ministro p.t., rappresentato e <strong>di</strong>feso ex lege<br />

<strong>di</strong>rettamente dal funzionario <strong>del</strong>la Commissione medesima;<br />

resistente<br />

nonché<br />

Procura <strong>del</strong>la Repubblica presso il <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Catanzaro</strong>;<br />

interventore ex lege<br />

Il ricorrente in epigrafe, dopo essere fuggito dal suo Paese ed essere entrato in Italia, con atto<br />

depositato in Cancelleria in data 30.11.2017, proponeva ricorso avverso il provve<strong>di</strong>mento (Rif. n.<br />

CS30003817) datato 18.10.2017 e notificato in data <strong>31</strong>.10.2017, con cui la Commissione territoriale<br />

per il riconoscimento <strong>del</strong>la protezione internazionale <strong>di</strong> Crotone aveva deciso <strong>di</strong> non riconoscere né la<br />

protezione internazionale né il permesso <strong>di</strong> soggiorno per motivi umanitari.<br />

1<br />

Firmato Da: BERNARDI VIRGILIO DANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bdbe093368df0b62248c77a548c18e9 - Firmato Da: ROMANO EMANUELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1670eb


Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

Il ricorrente domandava con il presente ricorso il riconoscimento <strong>del</strong>lo status <strong>di</strong> rifugiato, in subor<strong>di</strong>ne<br />

la protezione sussi<strong>di</strong>aria ovvero il rilascio <strong>del</strong> permesso <strong>di</strong> soggiorno per motivi umanitari ex art. 5,<br />

comma 6, d.lgs. n. 286/98.<br />

Il Ministero <strong>del</strong>l’Interno si costituiva in giu<strong>di</strong>zio chiedendo il rigetto <strong>del</strong> ricorso.<br />

Il pubblico ministero con proprio atto datato 28 marzo <strong>2018</strong> concludeva per il rigetto <strong>del</strong> ricorso.<br />

All’u<strong>di</strong>enza <strong>del</strong> 16 maggio <strong>2018</strong> era presente la sola parte ricorrente la quale insisteva in ricorso. Il<br />

giu<strong>di</strong>ce relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.<br />

La causa veniva istruita me<strong>di</strong>ante l’au<strong>di</strong>zione personale <strong>del</strong> ricorrente, assistito da interprete <strong>di</strong> fiducia,<br />

davanti al <strong>Tribunale</strong> <strong>del</strong> ricorrente tenutasi all’u<strong>di</strong>enza <strong>del</strong> 9.5.<strong>2018</strong>.<br />

Motivi <strong>del</strong>la decisione<br />

1. Sui vizi <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento o <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento <strong>del</strong>la Commissione territoriale.<br />

La <strong>di</strong>fesa <strong>del</strong> ricorrente ha eccepito il vizio <strong>di</strong> nullità <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento amministrativo impugnato, fra<br />

le altre ragioni, a causa <strong>del</strong> fatto che esso reca quale data <strong>di</strong> emissione <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento un’epoca<br />

anteriore a quella <strong>del</strong>la au<strong>di</strong>zione.<br />

Va premesso che, sotto questo profilo, appare <strong>di</strong> tutta evidenza che il vizio appena menzionato<br />

costituisce un mero lapsus calami, come tale inidoneo ad influire sul contenuto e sulla vali<strong>di</strong>tà <strong>del</strong><br />

provve<strong>di</strong>mento.<br />

Ciò premesso, occorre osservare, in linea generale, come siano privi <strong>di</strong> rilevanza i denunciati vizi <strong>del</strong><br />

proce<strong>di</strong>mento o <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento <strong>del</strong>la Commissione Territoriale dedotti dal ricorrente nel proprio<br />

atto <strong>di</strong>fensivo, poiché, alla stregua <strong>del</strong>l’art. 35, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al <strong>Tribunale</strong> è richiesta<br />

una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento <strong>del</strong> beneficio richiesto e non<br />

sulla mera regolarità <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>del</strong>la Commissione Territoriale o <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento dalla<br />

stessa adottato.<br />

Inoltre, il presente giu<strong>di</strong>zio non ha natura impugnatoria ed è contrad<strong>di</strong>stinto dalla totale devoluzione al<br />

<strong>Tribunale</strong> <strong>del</strong>la situazione soggettiva oggetto <strong>del</strong>l’invocata protezione.<br />

Il giu<strong>di</strong>zio in questione non è infatti volto alla verifica <strong>del</strong>la legittimità <strong>del</strong>l’atto <strong>del</strong>la pubblica<br />

amministrazione che ha negato la protezione, ma piuttosto introduce una controversia sul <strong>di</strong>ritto<br />

soggettivo <strong>del</strong>l’interessato ad ottenere lo status <strong>di</strong> rifugiato ovvero la protezione sussi<strong>di</strong>aria ovvero il<br />

permesso <strong>di</strong> soggiorno per motivi umanitari (Cfr. Cass. n. 18632/2014).<br />

2. Sulla domanda <strong>di</strong> riconoscimento <strong>del</strong>lo status <strong>di</strong> rifugiato.<br />

Com’è noto, il riconoscimento <strong>del</strong>lo status <strong>di</strong> rifugiato, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1 lett. e) <strong>del</strong> d.lgs. n.<br />

251/2007, può essere riconosciuto in favore <strong>del</strong> citta<strong>di</strong>no straniero “il quale, per il timore fondato <strong>di</strong><br />

essere perseguitato per motivi <strong>di</strong> razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo<br />

sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio <strong>del</strong> Paese <strong>di</strong> cui ha la citta<strong>di</strong>nanza e non può o,<br />

2<br />

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Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

a causa <strong>di</strong> tale timore, non vuole avvalersi <strong>del</strong>la protezione <strong>di</strong> tale Paese, oppure apolide che si trova<br />

fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la <strong>di</strong>mora abituale per le stesse ragioni succitate<br />

e non può o, a causa <strong>di</strong> siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause <strong>di</strong> esclusione <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 10”.<br />

La Commissione rigettava la domanda <strong>del</strong> richiedente generiche e poco circostanziate le vicende<br />

relative al modo in cui era stato scoperto a baciarsi in pubblico con il suo fidanzato nonché al modo in<br />

cui successivamente era stato portato in prigione e in seguito rilasciato dal commissario; inoltre,<br />

riteneva che non fosse plausibile nemmeno la sua omosessualità non avendo saputo descrivere in modo<br />

adeguato la propria con<strong>di</strong>zione emotiva in or<strong>di</strong>ne alla propria sessualità né riusciva a dar conto <strong>del</strong><br />

proprio stato d’animo allorché prendeva consapevolezza <strong>del</strong> suo orientamento sessuale; riteneva<br />

inoltre non atten<strong>di</strong>bile la circostanza per cui il commissario <strong>di</strong> polizia lo avesse rilasciato<br />

raccomandandogli <strong>di</strong> ritornare dopo pochi giorni.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rigetto <strong>del</strong>l’autorità amministrativa non può essere con<strong>di</strong>viso per le ragioni che <strong>di</strong><br />

seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>ranno.<br />

Va premesso che i criteri <strong>di</strong> valutazione <strong>del</strong>la domanda <strong>di</strong> protezione internazionale <strong>di</strong>sciplinati<br />

dall’art. 3, comma 3, <strong>del</strong> decreto legislativo n. 251/2007 stabiliscono che qualora taluni elementi o<br />

aspetti <strong>del</strong>le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>del</strong> richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove,<br />

essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il<br />

richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi<br />

pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione <strong>del</strong>l'eventuale<br />

mancanza <strong>di</strong> altri elementi significativi; c) le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>del</strong> richiedente sono ritenute coerenti e<br />

plausibili e non sono in contrad<strong>di</strong>zione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso,<br />

<strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>spone; d) il richiedente ha presentato la domanda <strong>di</strong> protezione internazionale il prima<br />

possibile, a meno che egli non <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai<br />

riscontri effettuati il richiedente è, in generale, atten<strong>di</strong>bile.<br />

In particolare, la Corte Cassazione con or<strong>di</strong>nanza <strong>del</strong> 4 aprile 2013 nr. 8282 ha specificato, in relazione<br />

alla valutazione <strong>del</strong>la cre<strong>di</strong>bilità <strong>del</strong> racconto, che “Le circostanze e i fatti allegati dal citta<strong>di</strong>no<br />

straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti cre<strong>di</strong>bili se superano una<br />

valutazione <strong>di</strong> affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica <strong>del</strong>la<br />

buona fede soggettiva nella proposizione <strong>del</strong>la domanda, valutabile alla luce <strong>del</strong>la sua tempestività,<br />

<strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>le informazioni <strong>di</strong>sponibili, dall'assenza <strong>di</strong> strumentalità e dalla tendenziale<br />

plausibilità logica <strong>del</strong>le <strong>di</strong>chiarazioni, valutabile non solo dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>la coerenza intrinseca<br />

ma anche sotto il profilo <strong>del</strong>la corrispondenza <strong>del</strong>la situazione descritta con le con<strong>di</strong>zioni oggettive <strong>del</strong><br />

paese. Si tratta, <strong>di</strong> conseguenza, <strong>di</strong> uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non<br />

sostituibili che impongono una valutazione d'insieme <strong>del</strong>la cre<strong>di</strong>bilità <strong>del</strong> citta<strong>di</strong>no straniero, fondata<br />

su un esame comparativo e complessivo degli elementi <strong>di</strong> affidabilità e <strong>di</strong> quelli critici.” (Cass., ord. n.<br />

8282/2013).<br />

3<br />

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Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

In sede <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione davanti alla Commissione territoriale il ricorrente <strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong> voler sostenere<br />

l’au<strong>di</strong>zione in lingua ashanti (come in effetti avviene), <strong>di</strong> comprendere correttamente l’interprete, <strong>di</strong><br />

parlare anche un po’ l’inglese; <strong>di</strong> confermare le generalità presenti nel mo<strong>del</strong>lo C3; <strong>di</strong> non avere<br />

documenti da mostrare alla commissione; <strong>di</strong> appartenere al gruppo etnico ashanti e <strong>di</strong> essere <strong>di</strong><br />

religione cristiana; <strong>di</strong> essere vissuto nella regione <strong>di</strong> Ashanti; <strong>di</strong> aver frequentato la scuola per nove<br />

anni nel suo paese; <strong>di</strong> avervi svolto il lavoro <strong>di</strong> muratore; che il padre è morto, che la madre è viva, che<br />

ha due fratelli e una sorella; <strong>di</strong>chiarava altresì <strong>di</strong> essere sposato e <strong>di</strong>vorziato e <strong>di</strong> avere una figlia e <strong>di</strong><br />

essere in contatto con i suoi familiari.<br />

Dichiarava che né lui né nessuno <strong>del</strong>la sua famiglia aveva mai svolto attività politica in patria.<br />

Dichiarava <strong>di</strong> aver lasciato il suo paese il 15/12/2013 e <strong>di</strong> aver fatto ingresso in Italia il 22/10/2016<br />

dopo aver attraversato il Burkina Faso il Niger e la Libia; <strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong> avere avuto problemi nel suo<br />

viaggio soltanto in Libia.<br />

Alla domanda circa il motivo per il quale aveva deciso <strong>di</strong> lasciare il suo paese, il ricorrente così<br />

<strong>di</strong>chiarava: “ho avuto problemi col proprietario <strong>del</strong>la mia casa, con i miei familiari stavamo in una<br />

casa in affitto. Il mio proprietario aveva un figlio, io mi sono innamorato <strong>di</strong> lui e ho cominciato ad<br />

avere rapporti sessuali con lui. Questo ragazzo era minore aveva 16 anni, dopo sei mesi <strong>di</strong> relazione,<br />

lui si è ammalato, io non ero a casa quel giorno, con l’aiuto <strong>di</strong> mio fratello e la madre <strong>del</strong> ragazzo, il<br />

mio partner è stato accompagnato all’ospedale. In ospedale il me<strong>di</strong>co ha <strong>di</strong>chiarato che qualcuno<br />

aveva avuto rapporti sessuali con ragazzo, durante l’interrogatorio il mio partner ha fatto il mio nome<br />

e poi il me<strong>di</strong>co ha rilasciato un verbale con cui poteva denunciarmi alla polizia. La data era<br />

14/12/2013. La sera quando sono tornato a casa mio fratello è venuto a parlarmi per <strong>di</strong>rmi se è vero,<br />

io ho confessato tutto, mio fratello mi ha detto che voleva denunciarmi. A mezzanotte ho deciso <strong>di</strong><br />

scappare, perché nel mio paese è vietato avere rapporti sessuali tra uomini”.<br />

Su domanda specifica <strong>del</strong>la commissione <strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong> avere scoperto <strong>di</strong> essere attratto dagli uomini<br />

nel 2011.<br />

La commissione domandava come si fosse sentito una volta preso coscienza <strong>del</strong>la propria<br />

omosessualità e il richiedente così rispondeva: “non mi piaceva più le donne, per questo <strong>di</strong>vorziato”.<br />

La commissione domandava quale fosse il suo stato d’animo e il richiedente così rispondeva: “era<br />

qualcosa <strong>di</strong> normale”.<br />

La commissione domandava se fosse innamorato <strong>di</strong> quel ragazzo e il richiedente così rispondeva: “sì,<br />

sono innamorato <strong>di</strong> lui”.<br />

La commissione domandava <strong>di</strong> descrivere fisicamente il ragazzo e il richiedente così rispondeva: “un<br />

ragazzo magro e chiaro <strong>di</strong> pelle”.<br />

La commissione domandava come mai era andato in ospedale e il richiedente così rispondeva: “lui si è<br />

ammalato”. La commissione domandava <strong>di</strong> cosa si fosse ammalato il richiedente così rispondeva: “lui<br />

non mangiava più ed era <strong>di</strong>magrito”. La commissione domandava in che modo il me<strong>di</strong>co si fosse<br />

accorto che il ragazzo aveva avuto rapporti sessuali il richiedente così rispondeva: “io non sono<br />

me<strong>di</strong>co, non posso spiegarlo”.<br />

La commissione domandava se fosse stato denunciato e il richiedente così rispondeva: “sono scappato<br />

subito non lo so”.<br />

La commissione domandava se nessuno gli avesse riferito nulla <strong>di</strong> ciò che intanto avveniva nel suo<br />

paese, visto che aveva <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> avere contatti con i parenti in Ghana e il richiedente così<br />

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Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

rispondeva: “Ho contattato mia madre, mi ha detto che sono stati cacciati fuori, ma non mi ha detto<br />

nulla <strong>del</strong>la denuncia”.<br />

La commissione domanda in che data sia avvenuto il fatto e il ricorrente <strong>di</strong>chiara nel 2013.<br />

La commissione domandava cosa temesse in caso <strong>di</strong> rientro in patria e il ricorrente così rispondeva:<br />

“La legge <strong>del</strong> mio paese vieta l’omosessualità. I ragazzi <strong>del</strong> mio partner potevano farmi male”.<br />

Richiesto <strong>di</strong> <strong>di</strong>re se avesse ancora qualcosa da aggiungere rispetto a quanto già <strong>di</strong>chiarato, il<br />

richiedente così rispondeva: “ringrazio tutti, poi chiedo la protezione”.<br />

Successivamente, sentito personalmente, con l’ausilio <strong>di</strong> interprete <strong>di</strong> fiducia, davanti al <strong>Tribunale</strong><br />

all’u<strong>di</strong>enza <strong>del</strong> 9 maggio <strong>2018</strong>, così <strong>di</strong>chiarava:<br />

“Sono EVANS NYARKO, nato in Ghana, il 5.3.1992.<br />

Confermo le <strong>di</strong>chiarazioni rese davanti alla Commissione Territoriale, non ho altro da aggiungere.<br />

ADR: Io ho conosciuto il ragazzo <strong>di</strong> cui ho parlato quando ho affittato la casa nella città <strong>di</strong><br />

Agmeagogo. Io ero fidanzato con una ragazza che ho messo incinta e allora la mia famiglia mi ha<br />

cacciato <strong>di</strong> casa. Io avevo 20 anni quando ho messo incinta la mia ragazza che si chiamava Linda e<br />

quando la mia famiglia mi ha cacciato <strong>di</strong> casa. Sono stato insieme a Linda un anno.<br />

ADR Mia figlia si chiama Linda, come la madre.<br />

ADR Io non sono andato a vivere con la mia fidanzata e mia figlia perché i genitori <strong>di</strong> lei hanno detto<br />

che se non eravamo sposati lei non sarebbe venuta a vivere con me.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce chiede perché non l’abbia sposata, visto che era anche incinta. Il ricorrente risponde:<br />

“perché io vivevo con la mia famiglia, come facevo a vivere con la mia fidanzata e mia figlia anche”.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce fa rilevare che poco prima aveva <strong>di</strong>chiarato che la sua famiglia d’origine lo aveva cacciato<br />

<strong>di</strong> casa perché aveva messo incinta una ragazza. Il giu<strong>di</strong>ce chiede conto <strong>di</strong> questa contrad<strong>di</strong>zione.<br />

Il ricorrente allora risponde: “io volevo sposarla, ma lei ha detto <strong>di</strong> no perché io sono andato con un<br />

ragazzo”. ADR Io ho chiesto a Linda <strong>di</strong> sposarmi dopo che era nata la bambina. Perché durante la<br />

gravidanza non ci si può sposare.<br />

ADR Il ragazzo con cui sono stato insieme si chiama John, non so scrivere il cognome.<br />

ADR Ho conosciuto John così: noi eravamo in un gruppo <strong>di</strong> ragazzi, io l’ho conosciuto così. Poi ho<br />

chiesto se qualcuno affittava una casa e lui mi ha detto che suo padre aveva una stanza da affittare.<br />

Poi quando io trovavo una cosa bella al mercato, dei fiori per esempio, li portavo a lui e lo stesso<br />

faceva lui con me.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce chiede se ricorda quando si sono baciati la prima volta e in che circostanze. Il ricorrente<br />

cos’ risponde: “Noi ci baciavamo all’interno <strong>del</strong> gruppo davanti a tutti gli altri ragazzi <strong>del</strong> gruppo nel<br />

luogo dove ci riunivamo”.<br />

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Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

ADR Il gruppo era composto sia <strong>di</strong> uomini che <strong>di</strong> donne e gli uomini stavano insieme come fidanzati<br />

con gli altri uomini e le donne stavano insieme alle altre donne come fidanzate. Noi ci davamo<br />

appuntamento per questi meeting me<strong>di</strong>ante cellulare, mandavamo dei segnali per <strong>di</strong>re che c’era o non<br />

c’era il meeting.<br />

ADR In Italia non ho ancora trovato un fidanzato perché non ho i sol<strong>di</strong> per pagarlo, comprargli i<br />

vestiti, le scarpe, e altre cose.<br />

ADR In Ghana non è un reato stare con un altro uomo, però se le persone si accorgono che sei<br />

omosessuale ti possono fare <strong>del</strong> male.<br />

ADR Ho paura <strong>di</strong> tornare in Ghana perché temo le reazioni degli altri ragazzi <strong>del</strong> gruppo perché per<br />

<strong>di</strong>fendermi dalle accuse <strong>del</strong> padre <strong>di</strong> John ho detto che lo facevamo tutti nel gruppo, sia per quello che<br />

potrebbe farmi il padre John.<br />

ADR Sono stato con John 7 mesi.<br />

ADR Ho deciso allora <strong>di</strong> scappare dal Ghana e <strong>di</strong> andare in Libia. Sono andato in Libia perché la<br />

Libia è lontana dal Ghana, mente il Togo è vicino e potevano trovarmi.<br />

ADR Ho deciso <strong>di</strong> andare proprio in Libia perché è lontana dal Ghana. Avevo abbastanza sol<strong>di</strong> per<br />

andare in Libia e ci sono andato da solo. In Libia sono stato due anni e mezzo. In Libia non ho trovato<br />

nessun ragazzo.<br />

ADR Io ho avuto solo due uomini. Però solo John mi ha dato problemi perché ha preso una malattia.<br />

Con l’altro uomo prima <strong>di</strong> John sono stato solo due mesi e non ho avuto problemi.<br />

ADR La malattia <strong>di</strong> John consisteva nel fatto che non poteva sedersi e non poteva mangiare bene”.<br />

Va premesso che i criteri <strong>di</strong> valutazione <strong>del</strong>la domanda <strong>di</strong> protezione internazionale <strong>di</strong>sciplinati<br />

dall’art. 3, comma 3, <strong>del</strong> decreto legislativo n. 251/2007 stabiliscono che qualora taluni elementi o<br />

aspetti <strong>del</strong>le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>del</strong> richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove,<br />

essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il<br />

richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi<br />

pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione <strong>del</strong>l'eventuale<br />

mancanza <strong>di</strong> altri elementi significativi; c) le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>del</strong> richiedente sono ritenute coerenti e<br />

plausibili e non sono in contrad<strong>di</strong>zione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso,<br />

<strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>spone; d) il richiedente ha presentato la domanda <strong>di</strong> protezione internazionale il prima<br />

possibile, a meno che egli non <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai<br />

riscontri effettuati il richiedente è, in generale, atten<strong>di</strong>bile.<br />

Il ricorrente nel corso <strong>del</strong>la sua au<strong>di</strong>zione davanti dal <strong>Tribunale</strong> ha fornito spiegazioni plausibili e ben<br />

circostanziate in relazione alla sua storia sicché, almeno con riguardo agli elementi essenziali <strong>del</strong><br />

racconto e in particolare alla sua relazione omosessuale, esso è apparso sostanzialmente atten<strong>di</strong>bile e<br />

privo <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zioni.<br />

Va anche detto che qui non rileva appurare il fatto che il ricorrente sia o meno omosessuale, ovvero<br />

bisessuale (circostanze che invero non hanno rilievo nella specie, atteso che il fatto stesso <strong>di</strong> avere<br />

avuto rapporti sessuali con persone <strong>del</strong>lo stesso sesso, nell’ambito <strong>di</strong> provenienza <strong>del</strong> ricorrente,<br />

comporta <strong>di</strong> per sé conseguenze potenzialmente a carattere persecutorio nei suoi confronti), ma più<br />

semplicemente occorre valutare se il narrato concernente il fatto in sé <strong>di</strong> avere avuto una relazione, o<br />

6<br />

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Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

comunque per un certo periodo, rapporti <strong>di</strong> natura omosessuale in patria sia plausibile e non<br />

contrad<strong>di</strong>ttorio sulla base <strong>del</strong> racconto, anche in applicazione <strong>del</strong>la regola <strong>del</strong> beneficio <strong>del</strong> dubbio.<br />

A questa stregua, si riba<strong>di</strong>sce che le precisazioni fornite dal ricorrente nel corso <strong>del</strong>l’au<strong>di</strong>zione<br />

appaiono adeguate a perimetrare la vicenda. In particolare, la descrizione <strong>del</strong>l’incontro e <strong>del</strong>lo<br />

svolgersi <strong>del</strong>la relazione con il ragazzo appaiono ragionevoli e dotate <strong>di</strong> adeguato spessore anche<br />

psicologico.<br />

Anche la circostanza che la sua fidanzata non l’abbia più voluto con sé, in detto rifiuto peraltro<br />

spalleggiata dalla sua famiglia, dopo che sia corsa la voce <strong>del</strong>la sua parallela relazione omosessuale,<br />

non appare reazione incoerente nella complessiva <strong>di</strong>namica <strong>del</strong> racconto.<br />

Non appare implausibile nemmeno il modo in cui si è sospettato <strong>del</strong> fatto che il ricorrente intrattenesse<br />

una relazione omosessuale. Infatti, il ricorrente non racconta <strong>di</strong> una scoperta fatta da terzi mentre era<br />

appartato in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico o facilmente esposti a soggetti <strong>di</strong> passaggio<br />

anche per caso (come spesso si verifica nei racconti attinenti le relazioni omosessuale e spesso valutati,<br />

in assenza <strong>di</strong> ulteriori specificazioni, come elementi <strong>del</strong> racconto <strong>di</strong> scarsa o nulla plausibilità).<br />

Piuttosto, in questo caso, il ricorrente <strong>di</strong>chiarava che il suo partner stava male da più giorni, non<br />

riuscendo né a mangiare né a star seduto per i dolori al basso ventre (Testualmente, peraltro, il<br />

ricorrente precisava che “La malattia <strong>di</strong> John consisteva nel fatto che non poteva sedersi e non poteva<br />

mangiare bene”), sicché il padre <strong>del</strong> ragazzo lo accompagnava dal me<strong>di</strong>co.<br />

E invero nemmeno appare implausibile che un me<strong>di</strong>co, all’esito <strong>di</strong> una visita clinica che concentrava<br />

l’attenzione sulle <strong>di</strong>namiche patologiche <strong>del</strong>la sue <strong>di</strong>fficoltà a star seduto e a mangiare, abbia<br />

sospettato che il ragazzo (partner <strong>del</strong> ricorrente) abbia avuto rapporti omosessuali.<br />

Né sembra irragionevole o implausibile che, venuti a conoscenza <strong>del</strong>la sua relazione con il ragazzo (a<br />

seguito per l’appunto <strong>del</strong>la predetta visita me<strong>di</strong>ca), sia il padre <strong>di</strong> questi sia i familiari <strong>del</strong> ricorrente,<br />

nonché la stessa fidanzata e la famiglia <strong>di</strong> quest’ultima, l’abbiano aspramente ad<strong>di</strong>tato e minacciato,<br />

con le conseguenze poi narrate.<br />

Giova rammentare, sul punto, che la Suprema Corte con sentenza n. 15981/2012 così statuiva: “La<br />

circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co <strong>del</strong> paese <strong>di</strong><br />

provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei<br />

citta<strong>di</strong>ni omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una<br />

situazione oggettiva <strong>di</strong> persecuzione, tale da giustificare la concessione <strong>del</strong>la protezione richiesta”<br />

(Cass. n. 15981/2012).<br />

Inoltre, deve rilevarsi che dalle fonti reperibili anche sui siti Internet in materia <strong>di</strong> protezione<br />

internazionale, la situazione in Ghana relativa al trattamento dei citta<strong>di</strong>ni omosessuali appare<br />

significativamente grave. Infatti, In un articolo <strong>del</strong> 14/9/15 l’Africa Express riferisce “Come in quasi<br />

tutti gli Stati africani ex colonie britanniche, anche in Ghana l’omosessualità è illegale (vecchio<br />

retaggio <strong>del</strong>l’intransigenza <strong>del</strong>la regina Vittoria). Il sesso tra uomini è perseguibile penalmente e<br />

prevede una pena detentiva”.<br />

Il rapporto <strong>di</strong> Amnesty International <strong>del</strong> 2016/2017 conferma a sua volta che “le relazioni sessuali<br />

consensuali tra uomini sono rimaste reato e le persone LGBTI continuano a subire molestie dalla<br />

polizia, nonché <strong>di</strong>scriminazioni, violenze e vessazioni da parte <strong>del</strong>la comunità civile”.<br />

7<br />

Firmato Da: BERNARDI VIRGILIO DANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bdbe093368df0b62248c77a548c18e9 - Firmato Da: ROMANO EMANUELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1670eb


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Accoglimento n. cronol. <strong>4002</strong>/<strong>2018</strong> <strong>del</strong> <strong>31</strong>/12/<strong>2018</strong><br />

RG n. 5991/2017<br />

Invero, malgrado sul finire <strong>del</strong>l’anno 2017 vi siano state <strong>del</strong>le aperture da parte <strong>del</strong> Presidente ghanese<br />

in carica volte a rivedere, quando i tempi saranno maturi, le leggi che puniscono le persone che<br />

praticano rapporti omosessuali, l’omosessualità ad oggi può essere punita in Ghana fino a tre anni <strong>di</strong><br />

reclusione. Inoltre, va precisato che il Presidente Nana Akufo-Addo si è, nella sostanza, limitato ad<br />

affermare <strong>di</strong> ritenere che il fenomeno <strong>del</strong>la repressione penale <strong>del</strong>le persone omosessuali sia destinato,<br />

in virtù <strong>del</strong>le naturali pressioni che proverranno dall’intimo <strong>del</strong>la società, ad essere superato, ma che al<br />

momento appare prematuro un intervento legislativo <strong>di</strong>retto in tal senso.<br />

All’esito pertanto <strong>del</strong>la complessiva valutazione <strong>del</strong>la narrazione <strong>del</strong> richiedente, da ritenersi nella<br />

sostanza atten<strong>di</strong>bile, nonché <strong>del</strong>la situazione <strong>del</strong> paese <strong>di</strong> provenienza (ossia il Ghana) nel quale<br />

l’omosessualità è un reato punito dal co<strong>di</strong>ce penale fino a tre anni <strong>di</strong> reclusione, può ritenersi che il<br />

ricorrente possa fondatamente temere <strong>di</strong> essere vittima <strong>di</strong> una persecuzione o <strong>di</strong>scriminazione ad<br />

personam rientrante fra i presupposti previsti dalla Convenzione <strong>di</strong> Ginevra, trattandosi nella specie <strong>di</strong><br />

una persecuzione derivante dall’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (ovvero quello<br />

perimetrato dalla stessa legislazione ghanese sulla base <strong>del</strong> fatto che ne ha <strong>di</strong>sposto una norma penale<br />

ad hoc, concernente le persone il cui orientamento sessuale sia a carattere omosessuale), con la<br />

conseguenza che il ricorrente ha <strong>di</strong>ritto al riconoscimento <strong>del</strong>lo status <strong>di</strong> rifugiato ex art. 7 e seguenti<br />

<strong>del</strong> decreto legislativo n. 251/2007.<br />

3. Le restanti domande <strong>di</strong> cui al ricorso devono considerarsi assorbite dalla superiore pronuncia <strong>di</strong><br />

riconoscimento <strong>del</strong>lo status <strong>di</strong> rifugiato.<br />

4. La natura <strong>del</strong>le questioni trattate giustifica l’integrale compensazione <strong>del</strong>le spese <strong>di</strong> lite.<br />

PQM<br />

Il <strong>Tribunale</strong> or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> <strong>Catanzaro</strong>, Sezione specializzata, in composizione collegiale, definitivamente<br />

pronunciando sul ricorso proposto da NYARKO EVANS (Co<strong>di</strong>ce Cui: 05E5SX4; ID: CS30003817),<br />

<strong>di</strong>sattesa ogni <strong>di</strong>versa domanda istanza eccezione e deduzione, così provvede:<br />

Accoglie la domanda <strong>di</strong> riconoscimento <strong>del</strong>lo status <strong>di</strong> rifugiato ex art. 7 e ss. <strong>del</strong> decreto legislativo n.<br />

251/2007 <strong>del</strong> ricorrente NYARKO EVANS;<br />

Dichiara assorbite le altre domande proposte;<br />

Dispone la compensazione integrale <strong>del</strong>le spese <strong>di</strong> lite;<br />

Manda la Cancelleria per gli adempimenti consequenziali nonché per la comunicazione <strong>del</strong> presente<br />

decreto al ricorrente, alla commissione territoriale interessata e al pubblico ministero in sede;<br />

Così deciso in <strong>Catanzaro</strong> nella camera <strong>di</strong> consiglio <strong>del</strong> 20 settembre <strong>2018</strong>.<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce rel.<br />

dott. Virgilio Dante Bernar<strong>di</strong><br />

Il Presidente<br />

dott.ssa Emanuela Romano<br />

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Firmato Da: BERNARDI VIRGILIO DANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bdbe093368df0b62248c77a548c18e9 - Firmato Da: ROMANO EMANUELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1670eb

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