Prospetto Informativo - InvestireOggi
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CREDITO VALTELLINESE<br />
— 184 —<br />
integralmente alla formazione del reddito d’impresa se realizzate da soggetti che svolgono attività<br />
commerciale.<br />
(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato<br />
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile<br />
organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione<br />
secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’articolo<br />
73(1), lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad<br />
una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al<br />
paragrafo che segue.<br />
(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato<br />
Partecipazioni Non Qualificate<br />
Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in<br />
Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di<br />
Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l’Emittente),<br />
non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. In capo agli azionisti fiscalmente non<br />
residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il<br />
regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell’esenzione è<br />
subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.<br />
Partecipazioni Qualificate<br />
Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in<br />
Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di<br />
Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente<br />
secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa. Tali plusvalenze<br />
sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse<br />
non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.<br />
Resta comunque ferma, ove applicabile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni<br />
internazionali contro le doppie imposizioni.<br />
D. D. D. D. Tassa Tassa Tassa Tassa sui sui sui sui contratti contratti contratti contratti di di di di borsa borsa borsa borsa<br />
Ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito in Legge 28 febbraio<br />
2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata<br />
abrogata.<br />
E. E. E. E. Imposta Imposta Imposta Imposta sulle sulle sulle sulle successioni successioni successioni successioni e e e e donazioni donazioni donazioni donazioni<br />
Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006,<br />
n. 286, ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di<br />
morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non<br />
disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell’articolo 2 della Legge n. 286 del 2006, si applicano, in<br />
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente<br />
alla data del 24 ottobre 2001.<br />
Per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti<br />
trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene<br />
applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso<br />
esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede<br />
dell’amministrazione o l’oggetto principale.<br />
a) L’imposta sulle successioni<br />
Ai sensi dell’articolo 2, comma 48 della Legge 24 novembre n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per<br />
causa di morte sono soggetti all’imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul<br />
valore complessivo netto dei beni:<br />
(i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con<br />
una franchigia di 1.000.000 di Euro per ciascun beneficiario;<br />
(ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea<br />
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% (con franchigia<br />
pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle);<br />
(iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8%(senza alcuna franchigia).<br />
Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.<br />
104, l’imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato<br />
che supera l’ammontare di 1.500.000 Euro.<br />
b) L’imposta sulle donazioni<br />
Ai sensi dell’articolo 2, comma 49 della Legge 24 novembre 2006 n. 286, per le donazioni e gli atti di<br />
trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta<br />
sulle donazioni è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei<br />
diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a<br />
favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti<br />
diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili: