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Prospetto Informativo - InvestireOggi

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CREDITO VALTELLINESE<br />

— 184 —<br />

integralmente alla formazione del reddito d’impresa se realizzate da soggetti che svolgono attività<br />

commerciale.<br />

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato<br />

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile<br />

organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione<br />

secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’articolo<br />

73(1), lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad<br />

una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al<br />

paragrafo che segue.<br />

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato<br />

Partecipazioni Non Qualificate<br />

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in<br />

Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di<br />

Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l’Emittente),<br />

non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. In capo agli azionisti fiscalmente non<br />

residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il<br />

regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell’esenzione è<br />

subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.<br />

Partecipazioni Qualificate<br />

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in<br />

Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di<br />

Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente<br />

secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa. Tali plusvalenze<br />

sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse<br />

non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.<br />

Resta comunque ferma, ove applicabile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni<br />

internazionali contro le doppie imposizioni.<br />

D. D. D. D. Tassa Tassa Tassa Tassa sui sui sui sui contratti contratti contratti contratti di di di di borsa borsa borsa borsa<br />

Ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito in Legge 28 febbraio<br />

2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata<br />

abrogata.<br />

E. E. E. E. Imposta Imposta Imposta Imposta sulle sulle sulle sulle successioni successioni successioni successioni e e e e donazioni donazioni donazioni donazioni<br />

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006,<br />

n. 286, ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di<br />

morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non<br />

disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell’articolo 2 della Legge n. 286 del 2006, si applicano, in<br />

quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente<br />

alla data del 24 ottobre 2001.<br />

Per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti<br />

trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene<br />

applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso<br />

esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede<br />

dell’amministrazione o l’oggetto principale.<br />

a) L’imposta sulle successioni<br />

Ai sensi dell’articolo 2, comma 48 della Legge 24 novembre n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per<br />

causa di morte sono soggetti all’imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul<br />

valore complessivo netto dei beni:<br />

(i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con<br />

una franchigia di 1.000.000 di Euro per ciascun beneficiario;<br />

(ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea<br />

retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% (con franchigia<br />

pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle);<br />

(iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8%(senza alcuna franchigia).<br />

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.<br />

104, l’imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato<br />

che supera l’ammontare di 1.500.000 Euro.<br />

b) L’imposta sulle donazioni<br />

Ai sensi dell’articolo 2, comma 49 della Legge 24 novembre 2006 n. 286, per le donazioni e gli atti di<br />

trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta<br />

sulle donazioni è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei<br />

diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a<br />

favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti<br />

diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

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