15.12.2012 Views

Prospetto Informativo - InvestireOggi

Prospetto Informativo - InvestireOggi

Prospetto Informativo - InvestireOggi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CREDITO VALTELLINESE<br />

— 178 —<br />

disciplina di cui all’articolo 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 461/1997 (“O.I.C.V.M. O.I.C.V.M. O.I.C.V.M.”), O.I.C.V.M. non sono soggette a<br />

ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.<br />

Concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta<br />

sostitutiva con aliquota dell’11%, per i fondi pensione, e con aliquota del 12,50% per gli O.I.C.V.M. Con<br />

riferimento a fondi comuni di investimento in valori mobiliari ovvero SICAV residenti con meno di 100<br />

partecipanti – ad eccezione del caso in cui le quote od azioni dei predetti organismi detenute da investitori<br />

qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50% – l’imposta sostitutiva del 12,50% si applica<br />

sulla parte di risultato della gestione diverso da quello riferibile a partecipazioni “qualificate” (che, al<br />

contrario, è soggetto ad imposta sostitutiva del 27%). A questi fini si considerano “qualificate” le<br />

partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto in società negoziate in mercati regolamentati<br />

superiori al 10% (nel computo di questa percentuale si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da<br />

titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto).<br />

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare<br />

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “Decreto Decreto 351 351”), 351<br />

convertito con modificazioni<br />

dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del<br />

Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “Decreto<br />

269”), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi<br />

dell’articolo 37 del TUIF ovvero dell’articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “Legge 86”),<br />

nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono<br />

soggette a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva.<br />

Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 112/08, convertito con Legge n. 133 del 6<br />

agosto 2008, ai fondi immobiliari chiusi di cui all’articolo 37 del TUIF, che presentino taluni requisiti, si<br />

applica un’imposta patrimoniale nella misura dell’1% sull’ammontare del valore netto dei fondi. In<br />

particolare, tale imposta patrimoniale trova applicazione ai fondi immobiliari per i quali i regolamenti di<br />

gestione non prevedano la quotazione dei certificati partecipativi in mercati regolamentati italiani o esteri<br />

che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di Euro e che presentino almeno una delle seguenti<br />

caratteristiche:<br />

a) le quote del fondo siano detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50% di tali quote<br />

siano detenute i) da fondi pensione o da organismi di investimento collettivo italiani ai sensi dell’art.<br />

7, comma 2, ultimo periodo del Decreto 351, ii) dai soggetti indicati nell’articolo 6 del Decreto<br />

Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (vale a dire dai cosiddetti investitori istituzionali e da soggetti<br />

fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con<br />

l’amministrazione finanziaria italiana), iii) da imprenditori individuali, società ed enti esercenti<br />

attività commerciale fiscalmente residenti in Italia ed a condizione che le quote siano relative<br />

all’attività d’impresa nonché iv) da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non<br />

commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR;<br />

b) le quote del fondo, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro<br />

del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228 (vale a dire se<br />

si tratta di fondi cosiddetti riservati o speculativi) siano possedute per più dei due terzi, nel corso del<br />

periodo di imposta, (i) da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi<br />

dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (ii) da società ed enti di cui le persone fisiche medesime<br />

detengono il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione<br />

agli utili superiore al 50 per cento (iii) da trust di cui le medesime persone fisiche siano disponenti o<br />

beneficiarie, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da<br />

soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.<br />

Ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, i<br />

proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari sono assoggettati in capo ai percipienti ad una<br />

ritenuta del 20%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del<br />

percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi,<br />

fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con<br />

l’amministrazione finanziaria italiana.<br />

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile<br />

organizzazione nel territorio dello Stato<br />

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione<br />

attraverso una stabile organizzazione in Italia, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad<br />

imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella<br />

misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la<br />

negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.<br />

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile<br />

organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al<br />

paragrafo che segue.<br />

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile<br />

organizzazione nel territorio dello Stato

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!