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Prospetto Informativo - InvestireOggi

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PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti<br />

fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli<br />

utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate.<br />

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il<br />

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il “DM DM 2 aprile 2008 2008”) 2008<br />

- in attuazione<br />

dell’articolo 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la “Legge Legge Legge Finanziaria 2008 2008”) 2008<br />

- ha<br />

rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale<br />

percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo<br />

a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di<br />

concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31<br />

dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto<br />

l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi<br />

distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.<br />

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa<br />

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all’impresa non<br />

sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto<br />

della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa.<br />

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM<br />

2 aprile 2008 - in attuazione dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 - ha rideterminato la<br />

percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica<br />

ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31<br />

dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del<br />

reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire<br />

dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31<br />

dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano<br />

prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.<br />

(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il “TUIR”), società ed enti di cui<br />

all’articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia<br />

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le<br />

società semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. a) e<br />

b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata,<br />

enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali<br />

(cosiddetti enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte<br />

in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti<br />

modalità:<br />

- le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (società in nome collettivo, società in accomandita<br />

semplice) concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del<br />

percipiente; il DM 2 aprile 2008 - in attuazione dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008<br />

- ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%.<br />

Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio<br />

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente<br />

percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio<br />

in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella<br />

avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del<br />

percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società<br />

fino a tale data.<br />

- le distribuzioni a favore di soggetti IRES (società per azioni, società a responsabilità limitata, società<br />

in accomandita per azioni ed enti commerciali) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo<br />

del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a<br />

titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.<br />

(iv) Enti di cui all’articolo 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia<br />

I dividendi percepiti dagli enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti<br />

pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o<br />

principale l’esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al<br />

5% del loro ammontare.<br />

(v) Soggetti esenti<br />

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall’Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito<br />

da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società<br />

(IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 27% applicata dal soggetto (aderente al<br />

sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate.<br />

(vi) Fondi pensione italiani ed O.I.C.V.M.<br />

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il<br />

“Decreto Decreto 252 252”) 252 e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti alla<br />

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