Prospetto Informativo - InvestireOggi
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PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti<br />
Periodo di Rilevazione per il Riscatto Anticipato, scontato del 15% (le “Azioni Azioni Creval per il Riscatto<br />
Anticipato Anticipato”); Anticipato oppure<br />
b) pagherà in denaro il Valore Nominale Residuo, incrementato di un importo che – al lordo delle imposte<br />
e tasse – sarà pari allo sconto complessivo, così come sarebbe stato determinato nel caso a) (il<br />
“Premio Premio Premio”). Premio Detto Premio risulterà quindi pari al prodotto fra (i) il numero intero di Azioni Creval per il<br />
Riscatto Anticipato e (ii) il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />
Riscatto Anticipato, moltiplicato per (iii) la percentuale del 15% (pari allo sconto di cui al caso a).<br />
Il numero di Azioni Creval per il Riscatto Anticipato non potrà essere superiore al numero di Azioni Creval<br />
risultante dal rapporto tra il Valore Nominale Residuo dell’Obbligazione e il valore nominale delle Azioni<br />
Creval.<br />
Per ciascuna Obbligazione l’Emittente procederà alla consegna di Azioni Creval per il Riscatto Anticipato<br />
fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti alla Data di Riscatto Anticipato il<br />
controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, pari alla differenza tra (i) il Valore Nominale<br />
Residuo e (ii) il prodotto fra (a) il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />
Riscatto Anticipato, quest’ultimo scontato del 15%, e (b) il numero intero di Azioni Creval per il Riscatto<br />
(l’“Ammontare Ammontare in in Denaro Denaro per per il il Riscatto Riscatto”). Riscatto<br />
Le modalità di calcolo del numero di Azioni Creval da consegnare in caso di esercizio dell’Opzione di<br />
Riscatto Anticipato da parte dell’Emittente, sono le stesse utilizzate per la determinazione del Rapporto di<br />
Conversione Volontario, con la differenza che nel caso di Riscatto Anticipato lo sconto applicato al Prezzo<br />
di Mercato delle Azioni Creval è pari al 15% anziché al 10%. L’incremento dello sconto è finalizzato a<br />
compensare l’investitore per la perdità di opzionalità e per il rischio di pressione sulle Azioni Creval<br />
conseguente all’esercizio del riscatto anticipato da parte dell’Emittente.<br />
Nel solo caso di cui alla lettera a), inoltre, ove il Valore delle Azioni Creval alla Data di Riscatto Anticipato<br />
sia inferiore al Valore Nominale Residuo, l’Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni, il primo Giorno<br />
Lavorativo Bancario successivo alla Data di Riscatto Anticipato, il Conguaglio in Denaro per il Riscatto, in<br />
modo tale che il valore complessivamente attribuito ai titolari delle Obbligazioni sia pari al Valore<br />
Nominale Residuo.<br />
Il Valore del delle del<br />
le Azioni Azioni Creval Creval alla alla Data Data di di Riscatto Riscatto è pari alla somma tra (i) il prodotto tra (a) il Prezzo<br />
Ufficiale delle Azioni Creval alla Data di Riscatto e (b) il numero di Azioni Creval per il Riscatto<br />
consegnate; (ii) l’Ammontare in Denaro per il Riscatto.<br />
Il Conguaglio in Denaro per il il Riscatto è un ammontare in denaro pari alla differenza fra (i) il Valore<br />
Nominale Residuo dell’Obbligazione e (ii) il Valore delle Azioni Creval alla Data di Riscatto.<br />
In ogni caso l’Emittente pagherà gli interessi maturati dalle Obbligazioni dall’ultima Data di Pagamento<br />
(inclusa) alla Data di Riscatto (esclusa).<br />
Diritto al Rimborso del capitale (cfr. articolo 5 del Regolamento del Prestito)<br />
Si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8 del <strong>Prospetto</strong> <strong>Informativo</strong>.<br />
4.1.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni inerenti gli interessi<br />
Data di godimento e di scadenza degli interessi<br />
Le Obbligazioni avranno godimento dalla Data di Emissione, 29 dicembre 2009, e fino al 29 giugno 2013.<br />
Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data<br />
di Rimborso (inclusa), per la parte di Valore Nominale in Scadenza o (ii) in caso di esercizio da parte<br />
dell’Emittente dell’Opzione di Riscatto Anticipato, dalla Data di Riscatto Anticipato (inclusa).<br />
Termini di prescrizione<br />
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla<br />
data fissata ai sensi del Regolamento del Prestito per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne<br />
il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell’Obbligazione.<br />
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