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Prospetto Informativo - InvestireOggi

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PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti<br />

Periodo di Rilevazione per il Riscatto Anticipato, scontato del 15% (le “Azioni Azioni Creval per il Riscatto<br />

Anticipato Anticipato”); Anticipato oppure<br />

b) pagherà in denaro il Valore Nominale Residuo, incrementato di un importo che – al lordo delle imposte<br />

e tasse – sarà pari allo sconto complessivo, così come sarebbe stato determinato nel caso a) (il<br />

“Premio Premio Premio”). Premio Detto Premio risulterà quindi pari al prodotto fra (i) il numero intero di Azioni Creval per il<br />

Riscatto Anticipato e (ii) il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />

Riscatto Anticipato, moltiplicato per (iii) la percentuale del 15% (pari allo sconto di cui al caso a).<br />

Il numero di Azioni Creval per il Riscatto Anticipato non potrà essere superiore al numero di Azioni Creval<br />

risultante dal rapporto tra il Valore Nominale Residuo dell’Obbligazione e il valore nominale delle Azioni<br />

Creval.<br />

Per ciascuna Obbligazione l’Emittente procederà alla consegna di Azioni Creval per il Riscatto Anticipato<br />

fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti alla Data di Riscatto Anticipato il<br />

controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, pari alla differenza tra (i) il Valore Nominale<br />

Residuo e (ii) il prodotto fra (a) il Prezzo di Mercato delle Azioni Creval nel Periodo di Rilevazione per il<br />

Riscatto Anticipato, quest’ultimo scontato del 15%, e (b) il numero intero di Azioni Creval per il Riscatto<br />

(l’“Ammontare Ammontare in in Denaro Denaro per per il il Riscatto Riscatto”). Riscatto<br />

Le modalità di calcolo del numero di Azioni Creval da consegnare in caso di esercizio dell’Opzione di<br />

Riscatto Anticipato da parte dell’Emittente, sono le stesse utilizzate per la determinazione del Rapporto di<br />

Conversione Volontario, con la differenza che nel caso di Riscatto Anticipato lo sconto applicato al Prezzo<br />

di Mercato delle Azioni Creval è pari al 15% anziché al 10%. L’incremento dello sconto è finalizzato a<br />

compensare l’investitore per la perdità di opzionalità e per il rischio di pressione sulle Azioni Creval<br />

conseguente all’esercizio del riscatto anticipato da parte dell’Emittente.<br />

Nel solo caso di cui alla lettera a), inoltre, ove il Valore delle Azioni Creval alla Data di Riscatto Anticipato<br />

sia inferiore al Valore Nominale Residuo, l’Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni, il primo Giorno<br />

Lavorativo Bancario successivo alla Data di Riscatto Anticipato, il Conguaglio in Denaro per il Riscatto, in<br />

modo tale che il valore complessivamente attribuito ai titolari delle Obbligazioni sia pari al Valore<br />

Nominale Residuo.<br />

Il Valore del delle del<br />

le Azioni Azioni Creval Creval alla alla Data Data di di Riscatto Riscatto è pari alla somma tra (i) il prodotto tra (a) il Prezzo<br />

Ufficiale delle Azioni Creval alla Data di Riscatto e (b) il numero di Azioni Creval per il Riscatto<br />

consegnate; (ii) l’Ammontare in Denaro per il Riscatto.<br />

Il Conguaglio in Denaro per il il Riscatto è un ammontare in denaro pari alla differenza fra (i) il Valore<br />

Nominale Residuo dell’Obbligazione e (ii) il Valore delle Azioni Creval alla Data di Riscatto.<br />

In ogni caso l’Emittente pagherà gli interessi maturati dalle Obbligazioni dall’ultima Data di Pagamento<br />

(inclusa) alla Data di Riscatto (esclusa).<br />

Diritto al Rimborso del capitale (cfr. articolo 5 del Regolamento del Prestito)<br />

Si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8 del <strong>Prospetto</strong> <strong>Informativo</strong>.<br />

4.1.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni inerenti gli interessi<br />

Data di godimento e di scadenza degli interessi<br />

Le Obbligazioni avranno godimento dalla Data di Emissione, 29 dicembre 2009, e fino al 29 giugno 2013.<br />

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data<br />

di Rimborso (inclusa), per la parte di Valore Nominale in Scadenza o (ii) in caso di esercizio da parte<br />

dell’Emittente dell’Opzione di Riscatto Anticipato, dalla Data di Riscatto Anticipato (inclusa).<br />

Termini di prescrizione<br />

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla<br />

data fissata ai sensi del Regolamento del Prestito per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne<br />

il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell’Obbligazione.<br />

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