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Prospetto Informativo - InvestireOggi

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PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti<br />

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti<br />

da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e<br />

nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.<br />

21.2.5 Condizioni che disciplinano le modalità di convocazione delle assemblee generali<br />

annuali e delle assemblee generali straordinarie degli azionisti, ivi comprese le<br />

condizioni di ammissione<br />

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.<br />

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura<br />

dell’esercizio sociale. L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge.<br />

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale,<br />

purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.<br />

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o<br />

rappresentato almeno un quarto dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci<br />

presenti o rappresentati. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.<br />

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o<br />

rappresentato almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato<br />

almeno un ottantesimo dei soci. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto<br />

favorevole di almeno un quarto dei soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei<br />

voti espressi.<br />

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro<br />

assenza, da persona designata dagli intervenuti. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che<br />

dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento d'assemblea approvato<br />

dall'Assemblea dei soci e pubblicato sul sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.creval.it.<br />

Come specificato nel precedente Paragrafo 21.2.3, hanno diritto di intervenire nelle assemblee ed<br />

esercitarvi il diritto di voto i soci, purchè risultino iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 giorni e purchè<br />

abbiano fatto pervenire presso la sede della Società oppure presso le banche indicate nell'avviso di<br />

convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la<br />

apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto a effettuare<br />

all'Emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte<br />

in conto presso la Società o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.<br />

I soci possono farsi rappresentare unicamente mediante delega rilasciata ad altro Socio. Ogni Socio non<br />

può rappresentare per delega più di 5 soci.<br />

21.2.6 Eventuali disposizioni dello Statuto dell’Emittente che potrebbero avere l’effetto di<br />

ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente<br />

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, nessuno, socio o non socio, può essere intestatario di azioni per<br />

un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla<br />

legge, attualmente pari allo 0,5% (art. 30, comma secondo, TUB). La Società, appena rileva il<br />

superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le<br />

azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei soci, devono essere alienate entro<br />

un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione<br />

delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.<br />

Sulla base del comma terzo dell’art. 30 TUB, il suddetto divieto non si applica agli organismi di<br />

investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di<br />

ciascuno di essi.<br />

La natura di banca popolare dell’Emittente stabilisce altresì il gradimento del Consiglio di Amministrazione<br />

dell’Emittente stesso ai fini dell’ammissione a socio. Peraltro, si rileva che le delibere del Consiglio di<br />

Amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo<br />

all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il Consiglio di<br />

Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Collegio dei Probiviri,<br />

costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di<br />

revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della<br />

deliberazione e il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. Coloro ai quali il<br />

Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi<br />

contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.<br />

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