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Prospetto Informativo - InvestireOggi

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CREDITO VALTELLINESE<br />

— 148 —<br />

godimento 1° gennaio 2008, a favore degli aventi diritto, in conformità alla deliberazione dall’Assemblea<br />

Straordinaria degli azionisti del 10 febbraio 2007.<br />

Anno Anno 2009<br />

2009<br />

7 maggio 2009: il capitale passa a Euro 728.667.845,50 in esito alla conclusione del periodo d’esercizio<br />

(1 – 30 aprile 2009) dei “Warrant azioni ordinarie Credito Valtellinese 2009” nell’ambito dell’operazione di<br />

aumento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 10 febbraio 2007.<br />

21.2 21.2 Atto costituivo e Statuto<br />

Lo Statuto è incorporato nel <strong>Prospetto</strong> mediante riferimento, ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva<br />

2003/71/CE e dell’articolo 28 del Regolamento 809/2004/CE, a disposizione del pubblico presso la sede<br />

sociale nonché sul sito www.creval.it.<br />

21.2.1 Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’Emittente<br />

Si riporta qui di seguito il testo dell’articolo 2 dello Statuto sociale, che descrive l’oggetto sociale e gli<br />

scopi dell’Emittente:<br />

“1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri<br />

soci che dei non soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e<br />

promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese<br />

cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione<br />

cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi<br />

meno abbienti, anche con attività benefiche.<br />

2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi<br />

bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al<br />

raggiungimento dello scopo sociale.<br />

3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.<br />

4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Credito Valtellinese", ai sensi dell'art. 61 TUB,<br />

emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per<br />

l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo”.<br />

21.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente riguardanti i componenti degli<br />

organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza<br />

Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio di di di di Amministrazione<br />

Amministrazione<br />

Amministrazione<br />

Amministrazione<br />

Sulla base dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero<br />

di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'assemblea tra le persone dei soci, previa<br />

determinazione del numero.<br />

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre<br />

esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per<br />

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.<br />

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza<br />

stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche<br />

emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società.<br />

Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per il Sindaci dall’art.148,<br />

comma 3, TUIF. Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle<br />

vigenti disposizioni di vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti<br />

al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società. Qualora vengano meno i requisiti<br />

previsti al precedente comma, l’amministratore decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata<br />

secondo le modalità stabilite dalla legge.<br />

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste di candidati.<br />

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Essi<br />

durano in carica fino al termine del loro mandato.<br />

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione<br />

della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. Oltre alle attribuzioni non<br />

delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le<br />

decisioni concernenti:

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