Prospetto Informativo - InvestireOggi
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CREDITO VALTELLINESE<br />
— 148 —<br />
godimento 1° gennaio 2008, a favore degli aventi diritto, in conformità alla deliberazione dall’Assemblea<br />
Straordinaria degli azionisti del 10 febbraio 2007.<br />
Anno Anno 2009<br />
2009<br />
7 maggio 2009: il capitale passa a Euro 728.667.845,50 in esito alla conclusione del periodo d’esercizio<br />
(1 – 30 aprile 2009) dei “Warrant azioni ordinarie Credito Valtellinese 2009” nell’ambito dell’operazione di<br />
aumento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 10 febbraio 2007.<br />
21.2 21.2 Atto costituivo e Statuto<br />
Lo Statuto è incorporato nel <strong>Prospetto</strong> mediante riferimento, ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva<br />
2003/71/CE e dell’articolo 28 del Regolamento 809/2004/CE, a disposizione del pubblico presso la sede<br />
sociale nonché sul sito www.creval.it.<br />
21.2.1 Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’Emittente<br />
Si riporta qui di seguito il testo dell’articolo 2 dello Statuto sociale, che descrive l’oggetto sociale e gli<br />
scopi dell’Emittente:<br />
“1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri<br />
soci che dei non soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e<br />
promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese<br />
cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione<br />
cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi<br />
meno abbienti, anche con attività benefiche.<br />
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi<br />
bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al<br />
raggiungimento dello scopo sociale.<br />
3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.<br />
4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Credito Valtellinese", ai sensi dell'art. 61 TUB,<br />
emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per<br />
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo”.<br />
21.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente riguardanti i componenti degli<br />
organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza<br />
Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio di di di di Amministrazione<br />
Amministrazione<br />
Amministrazione<br />
Amministrazione<br />
Sulla base dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero<br />
di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'assemblea tra le persone dei soci, previa<br />
determinazione del numero.<br />
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre<br />
esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per<br />
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.<br />
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza<br />
stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche<br />
emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società.<br />
Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per il Sindaci dall’art.148,<br />
comma 3, TUIF. Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle<br />
vigenti disposizioni di vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti<br />
al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società. Qualora vengano meno i requisiti<br />
previsti al precedente comma, l’amministratore decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata<br />
secondo le modalità stabilite dalla legge.<br />
Gli amministratori sono nominati sulla base di liste di candidati.<br />
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Essi<br />
durano in carica fino al termine del loro mandato.<br />
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione<br />
della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. Oltre alle attribuzioni non<br />
delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le<br />
decisioni concernenti: