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Prospetto Informativo - InvestireOggi

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PROSPETTO INFORMATIVO: Offerta in Opzione agli Azionisti<br />

14.2 14.2 Conflitt Conflitti Conflitt<br />

i di di interesse interesse dei dei membri membri del del Consiglio onsiglio di di di Amministrazione, mministrazione, dei componenti del<br />

Collegio ollegio Sindacale, indacale, indacale, dei Direttori irettori Generali, enerali, dei dei dirigenti<br />

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun membro Consiglio di Amministrazione, del Collegio<br />

Sindacale e dei componenti della Direzione Generale è portatore di interessi privati in conflitto con i propri<br />

obblighi derivanti dalla carica o qualifica ricoperta nella Banca o nel Gruppo, salvo quelli eventualmente<br />

inerenti alle operazioni sottoposte agli organi competenti e deliberate secondo le procedure previste e in<br />

stretta osservanza alle normative vigenti.<br />

Gli esponenti della Banca sono, infatti, tenuti all’adempimento delle disposizioni di seguito richiamate<br />

volte a disciplinare fattispecie rilevanti sotto il profilo della sussistenza di un interesse specifico al<br />

perfezionamento di un’operazione.<br />

In tale ambito la Banca gestisce i conflitti di interesse nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2391 del<br />

codice civile, dall’art. 136 TUB, dagli artt. 147-ter, co. 4, 148 co. 3 e 150, co. 1 TUIF e dalle<br />

raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le Società quotate, nonché in conformità alle<br />

disposizioni di legge e regolamentari in materia di parti correlate.<br />

Ai sensi dell’articolo 2391 cod. civ. l’esponente aziendale deve dare notizia agli altri amministratori e al<br />

collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione<br />

della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata in modo che gli altri amministratori e il<br />

collegio sindacale possano avere piena contezza dell’estensione e rilevanza di tali interessi,<br />

indipendentemente dall’esistenza di una situazione di conflitto. In tali casi la deliberazione del Consiglio<br />

deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione per la società.<br />

Inoltre, ai sensi dell’articolo 136 TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso<br />

una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,<br />

direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa<br />

deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, fermi restando gli obblighi previsti dal<br />

Codice Civile in materia di interessi degli amministratori. Tale delibera deve essere anche approvata da<br />

tutti i membri dell’organo di controllo. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni<br />

di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario,<br />

per le obbligazioni e per gli atti indicati di cui sopra posti in essere con la società medesima o per le<br />

operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi<br />

l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità di cui sopra, dagli organi della società o banca<br />

contraente e con l'assenso della capogruppo.<br />

In aggiunta, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, ha adottato un documento “Principi di<br />

comportamento in materia di operazioni con parti correlate, infragruppo, inusuali e/o atipiche”. Tale<br />

documento prevede, tra l’altro, la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per le<br />

operazioni con parti correlate aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario per<br />

l’Emittente.<br />

Ai sensi degli artt. 147-ter, co. 4 (come richiamato anche dall’art. 32 dello Statuto) e 148, co. 3, TUIF, nel<br />

Consiglio di Amministrazione della Banca è assicurata la presenza di un numero adeguato<br />

(statutariamente previsti in “almeno due”) di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza<br />

previsti dall’art. 148, co. 3, TUIF per tutti i Sindaci.<br />

Inoltre, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, un<br />

numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti nel senso che “non intrattengono, né<br />

hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente con l’Emittente o con soggetti legati all’Emittente,<br />

relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio”. Gli Amministratori indipendenti<br />

apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all’assunzione di<br />

decisioni equilibrate, prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.<br />

Ai sensi dell’art. 150 TUIF gli amministratori della Banca riferiscono tempestivamente, e comunque con<br />

periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo<br />

economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Banca o dalle società controllate; in particolare<br />

riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano<br />

influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione o coordinamento.<br />

La Banca non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito<br />

dei quali le persone di cui ai precedente Paragrafo 14.1 possono essere state scelte quali membri del<br />

Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o della Direzione Generale.<br />

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