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Cassazione Civile, n. 30294 del 18.12.2017, Sez. 0- Famiglia- Filiazione- Disconoscimento paternità (7) d

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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

Diritto privato<br />

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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

LECTIO (7)<br />

<strong>Famiglia</strong>- <strong>Filiazione</strong>- <strong>Disconoscimento</strong> <strong>paternità</strong><br />

<strong>Cassazione</strong> <strong>Civile</strong>, n. <strong>30294</strong> <strong>del</strong> <strong>18.12.2017</strong>, <strong>Sez</strong>. 6<br />

<strong>Famiglia</strong>- <strong>Filiazione</strong>- <strong>Disconoscimento</strong> <strong>paternità</strong><br />

MASSIMA<br />

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Indicazioni bibliografiche<br />

1) Diritto & Giustizia 2017, 19 dicembre (nota di: Alice Di Lallo)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

5)<br />

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

SEZIONE SESTA CIVILE<br />

SOTTOSEZIONE 1<br />

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Presidente -<br />

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -<br />

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -<br />

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -<br />

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -<br />

ha pronunciato la seguente:<br />

ORDINANZA<br />

sul ricorso 23352/2016 proposto da:<br />

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE<br />

114, presso lo studio <strong>del</strong>l'avvocato LUIGI PARENTI, che lo<br />

rappresenta e difende;<br />

- ricorrente -<br />

contro<br />

S.F., e per esso il suo curatore speciale Avv.<br />

R.M.G., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio<br />

studio, rappresentata e difesa da se medesima;<br />

DIRITTO PRIVATO<br />

1


LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

Lectio- <strong>Famiglia</strong>- <strong>Filiazione</strong>- <strong>Disconoscimento</strong> <strong>paternità</strong> (7)<br />

La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />

- controricorrente -<br />

contro<br />

C.F., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI<br />

ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI<br />

CASSAZIONE;<br />

- intimati -<br />

avverso la sentenza n. 1362/2016 <strong>del</strong>la CORIE D'APPELLO di ROMA,<br />

depositata l'01/03/2016;<br />

udita la relazione <strong>del</strong>la causa svolta nella camera di consiglio non<br />

partecipata <strong>del</strong> 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.<br />

Con citazione notificata in data 24/03/2011,<br />

S.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di<br />

Roma il figlio S.F., in persona <strong>del</strong> curatore<br />

speciale, già nominato dal predetto Tribunale,<br />

nonchè la moglie C.F., perchè si dichiarasse che<br />

l'attore non è il padre di S.F..<br />

Costituitosi regolarmente il contraddittorio,<br />

tanto la C. che il curatore speciale chiedevano la<br />

dichiarazione di inammissibilità o il rigetto <strong>del</strong>la<br />

domanda.<br />

Con sentenza in data 19/9/2014, il Tribunale<br />

rigettava la domanda.<br />

Avverso la predetta sentenza proponeva<br />

appello S.P..<br />

Costituitosi il contradditorio, la C. e il curatore<br />

speciale ne chiedevano il rigetto.<br />

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in<br />

data 01/03/2016, rigettava l'appello.<br />

Ricorre per cassazione S.P..<br />

Resiste con controricorso il curatore <strong>del</strong><br />

minore.<br />

Non svolge attività difensiva la C..<br />

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta<br />

violazione degli artt. 112,232 e 235 c.p.c. nonchè<br />

vizio di motivazione, in relazione alla propria<br />

impotentia generandi.<br />

Con il secondo, violazione <strong>del</strong>la L. n. 40 <strong>del</strong><br />

2004, art. 6, anche in relazione agli artt. 2,13 e 32<br />

Cost., (eccezione di legittimità costituzionale),<br />

circa il divieto di revoca <strong>del</strong> consenso all'impianto<br />

da parte <strong>del</strong> ricorrente.<br />

Con il terzo, violazione <strong>del</strong>la L. n. 40 <strong>del</strong> 2004,<br />

art. 9, in relazione agli artt. 2,13 e 32 Cost., circa il<br />

divieto di disconoscimento <strong>del</strong> figlio nato a seguito<br />

di trasferimento embrionale.<br />

I motivi sono strettamente collegati e vanno<br />

trattati congiuntamente.<br />

Va esaminato preliminarmente il quadro<br />

normativo disciplinante la fattispecie dedotta.<br />

Non vi è dubbio sulla applicabilità <strong>del</strong>la legge<br />

italiana, posto che i genitori sono cittadini italiani,<br />

così come il nato anche se l'impianto nell'utero<br />

FATTO-DIRITTO<br />

<strong>del</strong>la donna è stato effettuato all'estero, in<br />

Spagna. All'epoca, prima di un recente intervento<br />

<strong>del</strong>la Corte Costituzionale, cui si accennerà in<br />

seguito, la L. n. 40 <strong>del</strong> 2004, sulla procreazione<br />

medicalmente assistita vietava l'inseminazione<br />

eterologa (con seme diverso dal marito o dal<br />

partner) anche se ne disciplinava gli effetti,<br />

nell'interesse esclusivo <strong>del</strong> nato.<br />

La L. n. 40, art. 9, precisa che, in caso di<br />

inseminazione eterologa, il coniuge o il convivente<br />

il cui consenso è ricavabile da atti concludenti,<br />

non può esercitare l'azione di disconoscimento di<br />

<strong>paternità</strong> (in particolare anche quando, come<br />

nella specie, sia affetto da impotentia generandi).<br />

L'art. 6, tratta <strong>del</strong> consenso <strong>del</strong> coniuge o <strong>del</strong><br />

partner, precisando che la volontà può essere da<br />

lui revocata sino al momento <strong>del</strong>la fecondazione<br />

<strong>del</strong>l'ovulo.<br />

Come si è detto, la Corte Costituzionale, con<br />

sentenza n. 162 <strong>del</strong> 2014 ha dichiarato<br />

l'incostituzionalità <strong>del</strong> divieto di fecondazione<br />

eterologa, in caso di sterilità infertilità assolute ed<br />

irreversibili. La Corte stessa esclude nella propria<br />

sentenza, che ili proprio intervento provochi una<br />

situazione di vuoto normativo, precisando che la<br />

disciplina <strong>del</strong> consenso (venuto meno, nei limiti<br />

sopra precisati il divieto di inseminazione<br />

eterologa) riguarda evidentemente anche la<br />

tecnica in esame, costituendo una particolare<br />

metodica di procreazione medicalmente assistita.<br />

Questa Corte condivide in toto tale assunto: la<br />

dichiarazione di incostituzionalità <strong>del</strong>la norma ha<br />

eliminato il divieto, in sostanza unificando la<br />

disciplina <strong>del</strong>la fecondazione assistita. Ed è<br />

appena il caso di precisare che la Corte<br />

Costituzionale, riferendosi esplicitamente alla<br />

disciplina <strong>del</strong> consenso, ne ha in sostanza<br />

affermato la conformità alla Costituzione.<br />

Va altresì osservato che consentire la revoca<br />

<strong>del</strong> consenso, anche in un momento successivo<br />

alla fecondazione <strong>del</strong>l'ovulo, non apparirebbe<br />

compatibile con la tutela costituzionale degli<br />

2<br />

La Scuola di diritto<br />

.i


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Diritto privato<br />

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embrioni, più volte affermata dalla Consulta (tra<br />

le altre Corte Cost. 151/2009 e 229/2015).<br />

Va ancora ricordato l'insegnamento <strong>del</strong>la<br />

Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 347 <strong>del</strong> 1198)<br />

e di questa Corte (Cass. N. 2315 <strong>del</strong> 1999),<br />

secondo cui l'attribuzione <strong>del</strong>l'azione di<br />

disconoscimento al marito, anche quando abbia<br />

prestato assenso alla fecondazione eterologa,<br />

priverebbe il nato di una <strong>del</strong>le due figure<br />

genitoriali e <strong>del</strong> connesso rapporto affettivo ed<br />

assistenziale, stante l'impossibilità di accertare la<br />

reale <strong>paternità</strong> a fronte <strong>del</strong>l'impiego di seme di<br />

provenienza ignota; e, ancora, questa Corte (Cass.<br />

N. 5653 <strong>del</strong> 2012)ha precisato che non costituisce<br />

un valore di rilevanza costituzionale assoluta la<br />

preminenza <strong>del</strong>la verità biologica rispetto a quella<br />

legale. Tale impostazione, <strong>del</strong> resto, trova<br />

ulteriore preciso riscontro nella riforma <strong>del</strong>la<br />

filiazione <strong>del</strong> 2013 che ha abrogato l'art. 235 c.c., e<br />

introdotto il nuovo art. 244 c.c., per cui il genitore<br />

non può proporre l'azione di disconoscimento oltre<br />

cinque anni dal giorno <strong>del</strong>la nascita <strong>del</strong> figlio.<br />

Una questione di legittimità costituzionale,<br />

come proposta dal ricorrente, appare, per quanto<br />

si è detto, manifestamente infondata.<br />

Quanto alla fattispecie dedotta, dopo il<br />

consenso espresso da entrambi i coniugi in un<br />

contratto con l'Istituto Marques in Spagna, il S.<br />

revocò il consenso, con comunicazione <strong>del</strong><br />

18/12/2009. Precisa il giudice a quo che a quella<br />

data il trattamento embrionale era già iniziato e il<br />

giorno successivo ebbe luogo l'impianto <strong>del</strong>l'ovulo<br />

fecondato nell'utero <strong>del</strong>la C.. Aggiunge la<br />

sentenza impugnata che non può rilevare la<br />

comunicazione di revoca <strong>del</strong> consenso, ricevuto<br />

dall'Istituto Marques in data 18/12/2009, non<br />

essendovi stata dimostrazione che tale revoca era<br />

intervenuta prima <strong>del</strong>l'attivazione <strong>del</strong>la tecnica di<br />

preparazione <strong>del</strong>l'embrione, ovvero <strong>del</strong>la<br />

fecondazione <strong>del</strong>l'ovulo destinato all'impianto. Si<br />

tratta ovviamente di questione di fatto,<br />

insuscettibile di controllo in questa sede.<br />

Se poi, come pare, il ricorrente intendesse<br />

censurare la motivazione <strong>del</strong> provvedimento,<br />

opererebbe necessariamente il disposto <strong>del</strong>l'art.<br />

360 c.p.c., n. 5, novellato, che si riferisce<br />

all'omissione di un fatto, già oggetto di discussione<br />

tra le parti; nella specie, peraltro, non di<br />

omissione si tratterebbe, ma di diversa<br />

valutazione di un fatto. In tal senso, dunque, il<br />

ricorso, sul punto specifico, presenterebbe profili<br />

di inammissibilità.<br />

Va conclusivamente rigettato il ricorso.<br />

La relativa novità <strong>del</strong>la questione richiede la<br />

compensazione <strong>del</strong>le spese tra le parti.<br />

PQM<br />

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.<br />

A norma <strong>del</strong>la D.L. n. 196 <strong>del</strong> 2003, art. 52, in caso di diffusione <strong>del</strong> presente<br />

provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi <strong>del</strong>le parti, in<br />

quanto imposto dalla Legge.<br />

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.<br />

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017<br />

DIRITTO PRIVATO<br />

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