Cassazione Civile, n. 30294 del 18.12.2017, Sez. 0- Famiglia- Filiazione- Disconoscimento paternità (7) d
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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
Diritto privato<br />
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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
LECTIO (7)<br />
<strong>Famiglia</strong>- <strong>Filiazione</strong>- <strong>Disconoscimento</strong> <strong>paternità</strong><br />
<strong>Cassazione</strong> <strong>Civile</strong>, n. <strong>30294</strong> <strong>del</strong> <strong>18.12.2017</strong>, <strong>Sez</strong>. 6<br />
<strong>Famiglia</strong>- <strong>Filiazione</strong>- <strong>Disconoscimento</strong> <strong>paternità</strong><br />
MASSIMA<br />
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Indicazioni bibliografiche<br />
1) Diritto & Giustizia 2017, 19 dicembre (nota di: Alice Di Lallo)<br />
2)<br />
3)<br />
4)<br />
5)<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 1<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Presidente -<br />
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -<br />
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -<br />
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -<br />
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso 23352/2016 proposto da:<br />
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE<br />
114, presso lo studio <strong>del</strong>l'avvocato LUIGI PARENTI, che lo<br />
rappresenta e difende;<br />
- ricorrente -<br />
contro<br />
S.F., e per esso il suo curatore speciale Avv.<br />
R.M.G., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio<br />
studio, rappresentata e difesa da se medesima;<br />
DIRITTO PRIVATO<br />
1
LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
Lectio- <strong>Famiglia</strong>- <strong>Filiazione</strong>- <strong>Disconoscimento</strong> <strong>paternità</strong> (7)<br />
La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />
- controricorrente -<br />
contro<br />
C.F., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI<br />
ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI<br />
CASSAZIONE;<br />
- intimati -<br />
avverso la sentenza n. 1362/2016 <strong>del</strong>la CORIE D'APPELLO di ROMA,<br />
depositata l'01/03/2016;<br />
udita la relazione <strong>del</strong>la causa svolta nella camera di consiglio non<br />
partecipata <strong>del</strong> 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.<br />
Con citazione notificata in data 24/03/2011,<br />
S.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di<br />
Roma il figlio S.F., in persona <strong>del</strong> curatore<br />
speciale, già nominato dal predetto Tribunale,<br />
nonchè la moglie C.F., perchè si dichiarasse che<br />
l'attore non è il padre di S.F..<br />
Costituitosi regolarmente il contraddittorio,<br />
tanto la C. che il curatore speciale chiedevano la<br />
dichiarazione di inammissibilità o il rigetto <strong>del</strong>la<br />
domanda.<br />
Con sentenza in data 19/9/2014, il Tribunale<br />
rigettava la domanda.<br />
Avverso la predetta sentenza proponeva<br />
appello S.P..<br />
Costituitosi il contradditorio, la C. e il curatore<br />
speciale ne chiedevano il rigetto.<br />
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in<br />
data 01/03/2016, rigettava l'appello.<br />
Ricorre per cassazione S.P..<br />
Resiste con controricorso il curatore <strong>del</strong><br />
minore.<br />
Non svolge attività difensiva la C..<br />
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta<br />
violazione degli artt. 112,232 e 235 c.p.c. nonchè<br />
vizio di motivazione, in relazione alla propria<br />
impotentia generandi.<br />
Con il secondo, violazione <strong>del</strong>la L. n. 40 <strong>del</strong><br />
2004, art. 6, anche in relazione agli artt. 2,13 e 32<br />
Cost., (eccezione di legittimità costituzionale),<br />
circa il divieto di revoca <strong>del</strong> consenso all'impianto<br />
da parte <strong>del</strong> ricorrente.<br />
Con il terzo, violazione <strong>del</strong>la L. n. 40 <strong>del</strong> 2004,<br />
art. 9, in relazione agli artt. 2,13 e 32 Cost., circa il<br />
divieto di disconoscimento <strong>del</strong> figlio nato a seguito<br />
di trasferimento embrionale.<br />
I motivi sono strettamente collegati e vanno<br />
trattati congiuntamente.<br />
Va esaminato preliminarmente il quadro<br />
normativo disciplinante la fattispecie dedotta.<br />
Non vi è dubbio sulla applicabilità <strong>del</strong>la legge<br />
italiana, posto che i genitori sono cittadini italiani,<br />
così come il nato anche se l'impianto nell'utero<br />
FATTO-DIRITTO<br />
<strong>del</strong>la donna è stato effettuato all'estero, in<br />
Spagna. All'epoca, prima di un recente intervento<br />
<strong>del</strong>la Corte Costituzionale, cui si accennerà in<br />
seguito, la L. n. 40 <strong>del</strong> 2004, sulla procreazione<br />
medicalmente assistita vietava l'inseminazione<br />
eterologa (con seme diverso dal marito o dal<br />
partner) anche se ne disciplinava gli effetti,<br />
nell'interesse esclusivo <strong>del</strong> nato.<br />
La L. n. 40, art. 9, precisa che, in caso di<br />
inseminazione eterologa, il coniuge o il convivente<br />
il cui consenso è ricavabile da atti concludenti,<br />
non può esercitare l'azione di disconoscimento di<br />
<strong>paternità</strong> (in particolare anche quando, come<br />
nella specie, sia affetto da impotentia generandi).<br />
L'art. 6, tratta <strong>del</strong> consenso <strong>del</strong> coniuge o <strong>del</strong><br />
partner, precisando che la volontà può essere da<br />
lui revocata sino al momento <strong>del</strong>la fecondazione<br />
<strong>del</strong>l'ovulo.<br />
Come si è detto, la Corte Costituzionale, con<br />
sentenza n. 162 <strong>del</strong> 2014 ha dichiarato<br />
l'incostituzionalità <strong>del</strong> divieto di fecondazione<br />
eterologa, in caso di sterilità infertilità assolute ed<br />
irreversibili. La Corte stessa esclude nella propria<br />
sentenza, che ili proprio intervento provochi una<br />
situazione di vuoto normativo, precisando che la<br />
disciplina <strong>del</strong> consenso (venuto meno, nei limiti<br />
sopra precisati il divieto di inseminazione<br />
eterologa) riguarda evidentemente anche la<br />
tecnica in esame, costituendo una particolare<br />
metodica di procreazione medicalmente assistita.<br />
Questa Corte condivide in toto tale assunto: la<br />
dichiarazione di incostituzionalità <strong>del</strong>la norma ha<br />
eliminato il divieto, in sostanza unificando la<br />
disciplina <strong>del</strong>la fecondazione assistita. Ed è<br />
appena il caso di precisare che la Corte<br />
Costituzionale, riferendosi esplicitamente alla<br />
disciplina <strong>del</strong> consenso, ne ha in sostanza<br />
affermato la conformità alla Costituzione.<br />
Va altresì osservato che consentire la revoca<br />
<strong>del</strong> consenso, anche in un momento successivo<br />
alla fecondazione <strong>del</strong>l'ovulo, non apparirebbe<br />
compatibile con la tutela costituzionale degli<br />
2<br />
La Scuola di diritto<br />
.i
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Diritto privato<br />
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embrioni, più volte affermata dalla Consulta (tra<br />
le altre Corte Cost. 151/2009 e 229/2015).<br />
Va ancora ricordato l'insegnamento <strong>del</strong>la<br />
Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 347 <strong>del</strong> 1198)<br />
e di questa Corte (Cass. N. 2315 <strong>del</strong> 1999),<br />
secondo cui l'attribuzione <strong>del</strong>l'azione di<br />
disconoscimento al marito, anche quando abbia<br />
prestato assenso alla fecondazione eterologa,<br />
priverebbe il nato di una <strong>del</strong>le due figure<br />
genitoriali e <strong>del</strong> connesso rapporto affettivo ed<br />
assistenziale, stante l'impossibilità di accertare la<br />
reale <strong>paternità</strong> a fronte <strong>del</strong>l'impiego di seme di<br />
provenienza ignota; e, ancora, questa Corte (Cass.<br />
N. 5653 <strong>del</strong> 2012)ha precisato che non costituisce<br />
un valore di rilevanza costituzionale assoluta la<br />
preminenza <strong>del</strong>la verità biologica rispetto a quella<br />
legale. Tale impostazione, <strong>del</strong> resto, trova<br />
ulteriore preciso riscontro nella riforma <strong>del</strong>la<br />
filiazione <strong>del</strong> 2013 che ha abrogato l'art. 235 c.c., e<br />
introdotto il nuovo art. 244 c.c., per cui il genitore<br />
non può proporre l'azione di disconoscimento oltre<br />
cinque anni dal giorno <strong>del</strong>la nascita <strong>del</strong> figlio.<br />
Una questione di legittimità costituzionale,<br />
come proposta dal ricorrente, appare, per quanto<br />
si è detto, manifestamente infondata.<br />
Quanto alla fattispecie dedotta, dopo il<br />
consenso espresso da entrambi i coniugi in un<br />
contratto con l'Istituto Marques in Spagna, il S.<br />
revocò il consenso, con comunicazione <strong>del</strong><br />
18/12/2009. Precisa il giudice a quo che a quella<br />
data il trattamento embrionale era già iniziato e il<br />
giorno successivo ebbe luogo l'impianto <strong>del</strong>l'ovulo<br />
fecondato nell'utero <strong>del</strong>la C.. Aggiunge la<br />
sentenza impugnata che non può rilevare la<br />
comunicazione di revoca <strong>del</strong> consenso, ricevuto<br />
dall'Istituto Marques in data 18/12/2009, non<br />
essendovi stata dimostrazione che tale revoca era<br />
intervenuta prima <strong>del</strong>l'attivazione <strong>del</strong>la tecnica di<br />
preparazione <strong>del</strong>l'embrione, ovvero <strong>del</strong>la<br />
fecondazione <strong>del</strong>l'ovulo destinato all'impianto. Si<br />
tratta ovviamente di questione di fatto,<br />
insuscettibile di controllo in questa sede.<br />
Se poi, come pare, il ricorrente intendesse<br />
censurare la motivazione <strong>del</strong> provvedimento,<br />
opererebbe necessariamente il disposto <strong>del</strong>l'art.<br />
360 c.p.c., n. 5, novellato, che si riferisce<br />
all'omissione di un fatto, già oggetto di discussione<br />
tra le parti; nella specie, peraltro, non di<br />
omissione si tratterebbe, ma di diversa<br />
valutazione di un fatto. In tal senso, dunque, il<br />
ricorso, sul punto specifico, presenterebbe profili<br />
di inammissibilità.<br />
Va conclusivamente rigettato il ricorso.<br />
La relativa novità <strong>del</strong>la questione richiede la<br />
compensazione <strong>del</strong>le spese tra le parti.<br />
PQM<br />
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.<br />
A norma <strong>del</strong>la D.L. n. 196 <strong>del</strong> 2003, art. 52, in caso di diffusione <strong>del</strong> presente<br />
provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi <strong>del</strong>le parti, in<br />
quanto imposto dalla Legge.<br />
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.<br />
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017<br />
DIRITTO PRIVATO<br />
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