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Cassazione Penale, n. 55739 del 25.09.2017, Sez. 5- Reato- Soggetto attivo- Direttore del giornale e diffamazione a mezzo stampa (6) d

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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

Diritto penale<br />

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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

LECTIO (6)<br />

<strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong><br />

<strong>Cassazione</strong> <strong>Penale</strong>, n. <strong>55739</strong> <strong>del</strong> <strong>25.09.2017</strong>, <strong>Sez</strong>. 5<br />

<strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong><br />

MASSIMA<br />

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Indicazioni bibliografiche<br />

1) Diritto & Giustizia 2017, 14 dicembre 2017<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

5)<br />

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

SEZIONE QUINTA PENALE<br />

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -<br />

Dott. SCOTTI Umberto Luig - Consigliere -<br />

Dott. CATENA Rossella - Consigliere -<br />

Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere -<br />

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -<br />

ha pronunciato la seguente:<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso proposto da:<br />

R.L., nato il (OMISSIS), parte civile;<br />

nel procedimento a carico di:<br />

I.I., nato il (OMISSIS);<br />

avverso la sentenza <strong>del</strong> 19/11/2015 <strong>del</strong>la CORTE APPELLO di ROMA;<br />

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GRAZIA MICCOLI;<br />

Udito il Pubblico Ministero, in persona <strong>del</strong> Sostituto Procuratore Dr.<br />

LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso per l'inammissibilità.<br />

Udito il difensore presente si riporta ai motivi e deposita<br />

DIRITTO PENALE<br />

1


LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

Lectio- <strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> (6)<br />

La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />

conclusioni scritte e nota spese <strong>del</strong>le quali chiede la liquidazione.<br />

Il Procuratore Generale <strong>del</strong>la Corte di <strong>Cassazione</strong>, Dott. Francesca<br />

LOY Maria, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità<br />

<strong>del</strong> ricorso.<br />

Per la parte civile ricorrente, l'avv. Raffaele FASULO ha concluso<br />

chiedendo l'accoglimento <strong>del</strong> ricorso.<br />

1. Con sentenza <strong>del</strong> 19 novembre 2015, la<br />

Corte di Appello di Roma, in riforma <strong>del</strong>la<br />

sentenza di primo grado, ha assolto con la<br />

formula "perchè il fatto non costituisce reato" I.I.<br />

(nella qualità di direttore responsabile <strong>del</strong><br />

settimanale "(OMISSIS)") dal <strong>del</strong>itto di<br />

<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> ex art. 57 c.p..<br />

Nell'imputazione si è contestato allo I. il fatto<br />

di aver pubblicato "una lettera anonima nella<br />

quale si indicava che nell'immobile ove vive il R.<br />

vi era un cane maltrattato, senza verificare<br />

preventivamente la fondatezza <strong>del</strong>la lettera e la<br />

sua paternità".<br />

2. Avverso tale pronuncia la parte civile R.L.<br />

ha proposto ricorso per cassazione per il tramite<br />

<strong>del</strong> proprio difensore munito di procura speciale.<br />

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di<br />

legge in relazione all'art. 51 c.p. e art. 21 Cost.<br />

Sostiene il ricorrente che la penale<br />

responsabilità <strong>del</strong>l'imputato deriverebbe<br />

dall'omesso accertamento da parte <strong>del</strong> direttore<br />

<strong>del</strong> settimanale <strong>del</strong>la veridicità <strong>del</strong>la notizia<br />

riferita da uno sconosciuto lettore. La Corte<br />

territoriale avrebbe ritenuto erroneamente<br />

sussistente l'esimente <strong>del</strong> diritto di cronaca in<br />

quanto non solo la notizia riportata,<br />

contrariamente a quanto affermato dal giudice di<br />

appello, non corrisponde al vero, ma anche<br />

perchè, se è vero che essa proveniva da soggetto<br />

identificabile, e dunque non anonimo, è<br />

altrettanto vero che trattandosi di soggetto <strong>del</strong><br />

tutto sconosciuto gravava pur sempre sul<br />

direttore <strong>del</strong> settimanale l'onere di accertare<br />

FATTO<br />

l'attendibilità <strong>del</strong>la fonte e la veridicità di quanto<br />

narrato.<br />

2.2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di<br />

motivazione con riferimento alla ritenuta<br />

veridicità <strong>del</strong>la notizia pubblicata.<br />

Secondo le argomentazioni <strong>del</strong>la Corte<br />

territoriale la mera circostanza <strong>del</strong>la effettiva,<br />

seppur momentanea, presenza <strong>del</strong>l'animale nel<br />

sito indicato nella missiva sarebbe di per sè<br />

idonea a fondare la veridicità <strong>del</strong>la notizia.<br />

Al contrario, il contenuto essenziale <strong>del</strong>la<br />

stessa notizia non riguarderebbe il luogo in cui<br />

l'animale è collocato, bensì le condizioni di<br />

maltrattamento denunciate. Sarebbe tale<br />

circostanza, infatti, ad assumere portata<br />

propriamente diffamatoria ed è rispetto ad essa,<br />

quindi, che il direttore <strong>del</strong> settimanale avrebbe<br />

dovuto accertare, prima <strong>del</strong>la pubblicazione, la<br />

veridicità necessaria per l'applicazione<br />

<strong>del</strong>l'esimente <strong>del</strong> diritto di cronaca.<br />

La Corte di Appello, invece, nulla avrebbe<br />

detto in proposito.<br />

La sentenza impugnata, infine, risulterebbe<br />

meritevole di censura per l'evidente<br />

contraddittorietà <strong>del</strong>la motivazione laddove, in<br />

due passaggi diversi, si legge che la notizia<br />

pubblicata "non si presenta come gratuitamente<br />

denigratoria <strong>del</strong>l'onore e <strong>del</strong>la reputazione <strong>del</strong> R."<br />

e che "nonostante la indubbia valenza offensiva<br />

<strong>del</strong>la missiva alla reputazione <strong>del</strong>la parte civile,<br />

l'operato <strong>del</strong> direttore I. risulta immune da<br />

censure".<br />

1. Il ricorso è infondato, sebbene debbano<br />

essere fatte alcune precisazioni che emendano<br />

alcuni profili <strong>del</strong>la motivazione <strong>del</strong>la Corte<br />

territoriale.<br />

2. Preliminarmente va evidenziato che, in<br />

materia di <strong>diffamazione</strong> questa Corte può<br />

conoscere e valutare l'offensività <strong>del</strong>le frasi che si<br />

assumono lesive <strong>del</strong>l'altrui reputazione. Ciò in<br />

quanto è compito <strong>del</strong> giudice di legittimità<br />

procedere in primo luogo a considerare la<br />

sussistenza o meno <strong>del</strong>la materialità <strong>del</strong>la<br />

condotta contestata e, quindi, <strong>del</strong>la portata<br />

DIRITTO<br />

offensiva <strong>del</strong>le frasi ritenute diffamatorie (<strong>Sez</strong>. 5,<br />

n. 48698 <strong>del</strong> 19 settembre 2014, P.G., P.C. in proc.<br />

Demofonti, Rv. 261284; <strong>Sez</strong>. 5, n. 41869 <strong>del</strong> 14<br />

febbraio 2013, Fabrizio e altro, Rv. 256706; <strong>Sez</strong>. 5,<br />

n. 832 <strong>del</strong> 21 giugno 2005, Travaglio, Rv. 233749).<br />

Nel caso in esame è pacifica la portata<br />

potenzialmente offensiva <strong>del</strong>la lettera pubblicata<br />

sul settimanale diretto dallo I., con il titolo<br />

"(OMISSIS)", nella quale il proprietario<br />

<strong>del</strong>l'animale (il R.) è accusato di maltrattarlo,<br />

tenendolo per ore custodito in uno spazio angusto.<br />

2<br />

La Scuola di diritto<br />

.i


LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

Diritto penale<br />

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Nel capo di imputazione la lettera viene<br />

indicata come anonima, ma la Corte territoriale<br />

ha precisato che la sua provenienza fosse<br />

agevolmente accertabile, essendo stata<br />

sottoscritta da " A. A." ed inviata a <strong>mezzo</strong> di un<br />

indirizzo di posta elettronica, intestato ad un<br />

soggetto di nome An.Am..<br />

3. Il corretto inquadramento <strong>del</strong>la vicenda<br />

oggetto di ricorso impone di precisare che, in tema<br />

di fattispecie criminosa di cui all'art. 57 c.p., il<br />

controllo sul contenuto <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> unitariamente<br />

considerato compete in via esclusiva al direttore<br />

responsabile, non sussistendo la possibilità <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>ega ad altri soggetti <strong>del</strong> potere-dovere di<br />

procedere a quell'attività di controllo e di verifica<br />

volta ad impedire che, con la pubblicazione,<br />

vengano commessi reati; al contrario fa capo alla<br />

posizione di garanzia esclusiva <strong>del</strong> direttore<br />

responsabile.<br />

Detta responsabilità, a titolo di colpa per<br />

l'omesso controllo sul contenuto <strong>del</strong> periodico in<br />

riferimento al fatto diffamatorio, può escludersi<br />

solo ove si dimostri che il direttore responsabile ha<br />

fatto quanto in suo potere per prevenire la<br />

diffusione di notizie non rispondenti al vero,<br />

prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche<br />

mediati, di accuratezza, di assoluta fe<strong>del</strong>tà e di<br />

imparzialità rispetto alla fonte-notizia (<strong>Sez</strong>. 5,<br />

sentenza n. 7407 <strong>del</strong> 11 novembre 2009, Bianchi<br />

ed altri, Rv. 246093).<br />

E' di immediata comprensione, infatti, la<br />

ragione nella previsione normativa <strong>del</strong>la necessità<br />

ed indispensabilità di un'accurata attività di<br />

controllo da parte <strong>del</strong> direttore responsabile di un<br />

periodico, in specie ove si tratti di notizia<br />

proveniente da fonte rimasta anonima o<br />

comunque da persona sconosciuta. Se così non<br />

fosse, infatti, si finirebbe evidentemente per<br />

consentire un'inaccettabile uso strumentale <strong>del</strong>lo<br />

stesso periodico. In assenza di qualsivoglia<br />

controllo chiunque potrebbe, per il suo tramite,<br />

diffondere ogni sorta di messaggio e di notizia,<br />

veritiera oppure no, diffamatoria o meno, con<br />

l'assurda conseguenza speculare che chiunque<br />

potrebbe diventare vittima <strong>del</strong> reato di<br />

<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong>, fattispecie<br />

criminosa che, per le modalità di realizzazione, si<br />

rivela particolarmente lesiva per la persona offesa,<br />

senza la possibilità di individuare un soggetto<br />

responsabile.<br />

In tal senso, la responsabilità a titolo di colpa<br />

<strong>del</strong> direttore per l'omesso controllo sul contenuto<br />

<strong>del</strong> periodico in riferimento al fatto diffamatorio a<br />

<strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> può dirsi esclusa solo ove si<br />

DIRITTO PENALE<br />

dimostri che il predetto, titolare di una posizione<br />

di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per<br />

prevenire la diffusione di notizie non rispondenti<br />

al vero, prescrivendo e imponendo regole e<br />

controlli, anche mediati, di accuratezza, di<br />

assoluta fe<strong>del</strong>tà e di imparzialità rispetto alla<br />

fonte-notizia (<strong>Sez</strong>. 1, n. 48119 <strong>del</strong> 15 ottobre 2009,<br />

Ciancio Sanfilippo e altro, Rv. 245668)<br />

4. Infondate nel caso in esame risultano le<br />

doglianze <strong>del</strong> ricorrente in ordine all'erronea<br />

applicazione <strong>del</strong>l'esimente di cui all'art. 51 c.p.,<br />

non nella fattispecie <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di<br />

cronaca (come sostenuto dai giudici di merito),<br />

bensì in quella <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di critica.<br />

4.1. Va qui ricordato che costituisce consolidato<br />

orientamento di questa Corte l'affermazione di<br />

principio secondo cui "l'esercizio <strong>del</strong> diritto di<br />

cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al<br />

fatto diffamatorio a condizione che la notizia<br />

divulgata, oltre che socialmente rilevante e<br />

descritta con continenza espressiva, sia vera, il<br />

che implica che sia riportata in modo completo"<br />

(<strong>Sez</strong>. 5, n. 44024 <strong>del</strong> 4 novembre 2010, P.C. in<br />

proc. Biondani e altro, Rv. 249126).<br />

Per quanto di interesse in questa sede, non vi è<br />

dubbio che la veridicità <strong>del</strong>la notizia, da cui<br />

discende l'operatività <strong>del</strong>l'esimente in parola, deve<br />

riguardare il contenuto essenziale <strong>del</strong>la notizia e<br />

non, come nel caso in esame, aspetti marginali di<br />

essa.<br />

In altre parole, se è vero che, come ha<br />

affermato la Corte territoriale (la circostanza <strong>del</strong><br />

resto è stata pacificamente ammessa dallo stesso<br />

R.), il cane trascorresse alcune ore <strong>del</strong>la giornata<br />

proprio nello spazio ristretto che si descrive nella<br />

lettera inviata al periodico, è altrettanto vero che<br />

dalla lettura di quest'ultima si comprende<br />

immediatamente che, rispetto alla complessiva<br />

condizione di maltrattamento denunciata, lo<br />

spazio angusto descritto rappresenti addirittura<br />

un aspetto marginale e secondario.<br />

Si legge, infatti, che il cane vive in tale spazio<br />

ma soprattutto che versa in uno stato di totale<br />

abbandono ed incuria.<br />

Ne consegue, quindi, che al fine di ritenere<br />

operante l'esimente costituita dall'esercizio <strong>del</strong><br />

diritto di cronaca era quest'ultimo aspetto, ovvero<br />

il contenuto più propriamente diffamatorio, a<br />

dover risultare veritiero, non assumendo alcuna<br />

rilevanza, invece, che siano risultati veri alcuni<br />

segmenti <strong>del</strong>la notizia pubblicata.<br />

In tal senso, infatti, si è da sempre pronunciata<br />

questa Corte precisando che "in tema di<br />

<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong>, per l'operatività<br />

3


LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />

Lectio- <strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> (6)<br />

La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />

<strong>del</strong>la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è<br />

necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa<br />

come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia<br />

rispettata per tutti quegli elementi che<br />

costituiscono l'essenza e la sostanza <strong>del</strong>l'intero<br />

contenuto informativo <strong>del</strong>la notizia riportata. I<br />

dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti,<br />

ancorchè imprecisi, in quanto non decisivi nè<br />

determinanti, cioè capaci da soli di immutare,<br />

alterare, modificare la verità oggettiva <strong>del</strong>la<br />

notizia, non possono essere presi in<br />

considerazione, per ritenere valicati i limiti<br />

<strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di informazione ed<br />

escludere l'operatività <strong>del</strong>la causa di<br />

giustificazione (<strong>Sez</strong>. 5, n. 37463 <strong>del</strong> 21 settembre<br />

2005, Amici, Rv. 232324; conf. <strong>Sez</strong>. 5, n. 28258 <strong>del</strong><br />

8 aprile 2009, P.C. in proc. Frignani e altro, Rv.<br />

244200; <strong>Sez</strong>. 5, n. 41099 <strong>del</strong> 20 luglio 2016,<br />

Carrassi e altro, Rv. 268149).<br />

In conclusione, se è vero che in tema di<br />

<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> eventuali modeste e<br />

marginali inesattezze nella descrizione <strong>del</strong> fatto<br />

relative a sue semplici modalità senza<br />

modificarne la struttura essenziale non sono<br />

idonee a determinare quel superamento <strong>del</strong>la<br />

verità che esclude l'operatività <strong>del</strong>l'esimente<br />

<strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di cronaca, è altrettanto<br />

vero che lo stesso non può dirsi laddove la<br />

veridicità <strong>del</strong> narrato - da cui discende il tenore<br />

diffamatorio - sia da escludersi in relazione agli<br />

elementi essenziali <strong>del</strong> fatto.<br />

4.2. Va detto tuttavia che il tenore <strong>del</strong>la lettera<br />

pubblicata sulla rivista diretta dallo I. consente di<br />

affermare che i giudizi sulle condizioni<br />

<strong>del</strong>l'animale, pacificamente tenuto dal R. in un<br />

piccolo spazio durante le sue ore lavorative, sono<br />

stati espressi dall'autrice <strong>del</strong>la stessa lettera<br />

esercitando il diritto di critica.<br />

Invero è l'autrice a ritenere che le modalità di<br />

custodia <strong>del</strong> cane fossero tali da tradursi in<br />

maltrattamenti.<br />

Si riporta una parte <strong>del</strong> testo <strong>del</strong>la lettera:<br />

"...nicchia di circa un metro per un metro al cui<br />

interno vive un cane. Ebbene considerato come<br />

può vivere questa povera bestiola, tra i suoi<br />

escrementi, senza nemmeno potersi girare, senza<br />

poter vedere mai niente...".<br />

Si tratta indubbiamente di giudizi ovvero di<br />

critiche sulle modalità di custodia <strong>del</strong> cane,<br />

espresse da parte di una persona particolarmente<br />

sensibile alla cura e alla salute degli animali.<br />

Insomma, il fatto certamente vero che il R.<br />

lasciasse per ore il suo cane in uno spazio angusto<br />

ha sollecitato l'autrice <strong>del</strong>la lettera a criticare<br />

pubblicamente le modalità di custodia<br />

<strong>del</strong>l'animale, richiamando l'attenzione sulla<br />

vicenda ritenuta lesiva <strong>del</strong>la vita e <strong>del</strong>la salute<br />

<strong>del</strong>lo stesso animale.<br />

E il direttore I. ha correttamente dato spazio<br />

all'esercizio di quel diritto di critica, pubblicando la<br />

lettera, evidentemente ritenendola di interesse<br />

per i suoi lettori e comunque rispettosa <strong>del</strong><br />

requisito <strong>del</strong>la continenza, che postula una forma<br />

espositiva corretta <strong>del</strong>la critica rivolta - e cioè<br />

strettamente funzionale alla finalità di<br />

disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita<br />

ed immotivata aggressione <strong>del</strong>l'altrui reputazione.<br />

Tale requisito, d'altronde, non può ritenersi<br />

superato per il solo fatto <strong>del</strong>l'utilizzo di termini<br />

che, pur avendo accezioni indubitabilmente<br />

offensive, hanno però anche significati di mero<br />

giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto<br />

anche alla luce <strong>del</strong> complessivo contesto in cui il<br />

termine viene utilizzato (si vedano in tal senso<br />

<strong>Sez</strong>. 5, n. 37397 <strong>del</strong> 24/06/2016, C, Rv. 26786601;<br />

<strong>Sez</strong>. 5, n. 31669 <strong>del</strong> 14/04/2015, Marcialis, Rv.<br />

26444201; si veda in materia di "continenza"<br />

anche <strong>Sez</strong>. 5, n. 4853 <strong>del</strong> 18/11/2016, Fava, Rv.<br />

26909301).<br />

Peraltro, va ricordato che, in riferimento<br />

all'esercizio <strong>del</strong> diritto di critica, la verità <strong>del</strong> fatto<br />

assume un rilievo più limitato e necessariamente<br />

affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto<br />

la critica, quale espressione di opinione<br />

meramente soggettiva, ha per sua natura<br />

carattere congetturale, che non può, per<br />

definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva<br />

ed asettica (si vedano in materia, tra le tante, <strong>Sez</strong>.<br />

5, n. 25518 <strong>del</strong> 26/09/2016, P.C. in proc. Volpe, Rv.<br />

27028401; <strong>Sez</strong>. 5, n. 49570 <strong>del</strong> 23/09/2014,<br />

Natuzzi, Rv. 26134001).<br />

5. Ai sensi <strong>del</strong>l'art. 616 c.p.p., si impone la<br />

condanna <strong>del</strong> ricorrente al pagamento <strong>del</strong>le spese<br />

<strong>del</strong> procedimento.<br />

PQM<br />

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento <strong>del</strong>le spese processuali.<br />

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2017.<br />

4<br />

La Scuola di diritto<br />

.i


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Diritto amministrativo<br />

La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017<br />

DIRITTO AMMINISTRATIVO<br />

5

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