Cassazione Penale, n. 55739 del 25.09.2017, Sez. 5- Reato- Soggetto attivo- Direttore del giornale e diffamazione a mezzo stampa (6) d
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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
Diritto penale<br />
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LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
LECTIO (6)<br />
<strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong><br />
<strong>Cassazione</strong> <strong>Penale</strong>, n. <strong>55739</strong> <strong>del</strong> <strong>25.09.2017</strong>, <strong>Sez</strong>. 5<br />
<strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong><br />
MASSIMA<br />
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Indicazioni bibliografiche<br />
1) Diritto & Giustizia 2017, 14 dicembre 2017<br />
2)<br />
3)<br />
4)<br />
5)<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -<br />
Dott. SCOTTI Umberto Luig - Consigliere -<br />
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -<br />
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere -<br />
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso proposto da:<br />
R.L., nato il (OMISSIS), parte civile;<br />
nel procedimento a carico di:<br />
I.I., nato il (OMISSIS);<br />
avverso la sentenza <strong>del</strong> 19/11/2015 <strong>del</strong>la CORTE APPELLO di ROMA;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GRAZIA MICCOLI;<br />
Udito il Pubblico Ministero, in persona <strong>del</strong> Sostituto Procuratore Dr.<br />
LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso per l'inammissibilità.<br />
Udito il difensore presente si riporta ai motivi e deposita<br />
DIRITTO PENALE<br />
1
LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
Lectio- <strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> (6)<br />
La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />
conclusioni scritte e nota spese <strong>del</strong>le quali chiede la liquidazione.<br />
Il Procuratore Generale <strong>del</strong>la Corte di <strong>Cassazione</strong>, Dott. Francesca<br />
LOY Maria, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità<br />
<strong>del</strong> ricorso.<br />
Per la parte civile ricorrente, l'avv. Raffaele FASULO ha concluso<br />
chiedendo l'accoglimento <strong>del</strong> ricorso.<br />
1. Con sentenza <strong>del</strong> 19 novembre 2015, la<br />
Corte di Appello di Roma, in riforma <strong>del</strong>la<br />
sentenza di primo grado, ha assolto con la<br />
formula "perchè il fatto non costituisce reato" I.I.<br />
(nella qualità di direttore responsabile <strong>del</strong><br />
settimanale "(OMISSIS)") dal <strong>del</strong>itto di<br />
<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> ex art. 57 c.p..<br />
Nell'imputazione si è contestato allo I. il fatto<br />
di aver pubblicato "una lettera anonima nella<br />
quale si indicava che nell'immobile ove vive il R.<br />
vi era un cane maltrattato, senza verificare<br />
preventivamente la fondatezza <strong>del</strong>la lettera e la<br />
sua paternità".<br />
2. Avverso tale pronuncia la parte civile R.L.<br />
ha proposto ricorso per cassazione per il tramite<br />
<strong>del</strong> proprio difensore munito di procura speciale.<br />
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di<br />
legge in relazione all'art. 51 c.p. e art. 21 Cost.<br />
Sostiene il ricorrente che la penale<br />
responsabilità <strong>del</strong>l'imputato deriverebbe<br />
dall'omesso accertamento da parte <strong>del</strong> direttore<br />
<strong>del</strong> settimanale <strong>del</strong>la veridicità <strong>del</strong>la notizia<br />
riferita da uno sconosciuto lettore. La Corte<br />
territoriale avrebbe ritenuto erroneamente<br />
sussistente l'esimente <strong>del</strong> diritto di cronaca in<br />
quanto non solo la notizia riportata,<br />
contrariamente a quanto affermato dal giudice di<br />
appello, non corrisponde al vero, ma anche<br />
perchè, se è vero che essa proveniva da soggetto<br />
identificabile, e dunque non anonimo, è<br />
altrettanto vero che trattandosi di soggetto <strong>del</strong><br />
tutto sconosciuto gravava pur sempre sul<br />
direttore <strong>del</strong> settimanale l'onere di accertare<br />
FATTO<br />
l'attendibilità <strong>del</strong>la fonte e la veridicità di quanto<br />
narrato.<br />
2.2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di<br />
motivazione con riferimento alla ritenuta<br />
veridicità <strong>del</strong>la notizia pubblicata.<br />
Secondo le argomentazioni <strong>del</strong>la Corte<br />
territoriale la mera circostanza <strong>del</strong>la effettiva,<br />
seppur momentanea, presenza <strong>del</strong>l'animale nel<br />
sito indicato nella missiva sarebbe di per sè<br />
idonea a fondare la veridicità <strong>del</strong>la notizia.<br />
Al contrario, il contenuto essenziale <strong>del</strong>la<br />
stessa notizia non riguarderebbe il luogo in cui<br />
l'animale è collocato, bensì le condizioni di<br />
maltrattamento denunciate. Sarebbe tale<br />
circostanza, infatti, ad assumere portata<br />
propriamente diffamatoria ed è rispetto ad essa,<br />
quindi, che il direttore <strong>del</strong> settimanale avrebbe<br />
dovuto accertare, prima <strong>del</strong>la pubblicazione, la<br />
veridicità necessaria per l'applicazione<br />
<strong>del</strong>l'esimente <strong>del</strong> diritto di cronaca.<br />
La Corte di Appello, invece, nulla avrebbe<br />
detto in proposito.<br />
La sentenza impugnata, infine, risulterebbe<br />
meritevole di censura per l'evidente<br />
contraddittorietà <strong>del</strong>la motivazione laddove, in<br />
due passaggi diversi, si legge che la notizia<br />
pubblicata "non si presenta come gratuitamente<br />
denigratoria <strong>del</strong>l'onore e <strong>del</strong>la reputazione <strong>del</strong> R."<br />
e che "nonostante la indubbia valenza offensiva<br />
<strong>del</strong>la missiva alla reputazione <strong>del</strong>la parte civile,<br />
l'operato <strong>del</strong> direttore I. risulta immune da<br />
censure".<br />
1. Il ricorso è infondato, sebbene debbano<br />
essere fatte alcune precisazioni che emendano<br />
alcuni profili <strong>del</strong>la motivazione <strong>del</strong>la Corte<br />
territoriale.<br />
2. Preliminarmente va evidenziato che, in<br />
materia di <strong>diffamazione</strong> questa Corte può<br />
conoscere e valutare l'offensività <strong>del</strong>le frasi che si<br />
assumono lesive <strong>del</strong>l'altrui reputazione. Ciò in<br />
quanto è compito <strong>del</strong> giudice di legittimità<br />
procedere in primo luogo a considerare la<br />
sussistenza o meno <strong>del</strong>la materialità <strong>del</strong>la<br />
condotta contestata e, quindi, <strong>del</strong>la portata<br />
DIRITTO<br />
offensiva <strong>del</strong>le frasi ritenute diffamatorie (<strong>Sez</strong>. 5,<br />
n. 48698 <strong>del</strong> 19 settembre 2014, P.G., P.C. in proc.<br />
Demofonti, Rv. 261284; <strong>Sez</strong>. 5, n. 41869 <strong>del</strong> 14<br />
febbraio 2013, Fabrizio e altro, Rv. 256706; <strong>Sez</strong>. 5,<br />
n. 832 <strong>del</strong> 21 giugno 2005, Travaglio, Rv. 233749).<br />
Nel caso in esame è pacifica la portata<br />
potenzialmente offensiva <strong>del</strong>la lettera pubblicata<br />
sul settimanale diretto dallo I., con il titolo<br />
"(OMISSIS)", nella quale il proprietario<br />
<strong>del</strong>l'animale (il R.) è accusato di maltrattarlo,<br />
tenendolo per ore custodito in uno spazio angusto.<br />
2<br />
La Scuola di diritto<br />
.i
LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
Diritto penale<br />
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Nel capo di imputazione la lettera viene<br />
indicata come anonima, ma la Corte territoriale<br />
ha precisato che la sua provenienza fosse<br />
agevolmente accertabile, essendo stata<br />
sottoscritta da " A. A." ed inviata a <strong>mezzo</strong> di un<br />
indirizzo di posta elettronica, intestato ad un<br />
soggetto di nome An.Am..<br />
3. Il corretto inquadramento <strong>del</strong>la vicenda<br />
oggetto di ricorso impone di precisare che, in tema<br />
di fattispecie criminosa di cui all'art. 57 c.p., il<br />
controllo sul contenuto <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> unitariamente<br />
considerato compete in via esclusiva al direttore<br />
responsabile, non sussistendo la possibilità <strong>del</strong>la<br />
<strong>del</strong>ega ad altri soggetti <strong>del</strong> potere-dovere di<br />
procedere a quell'attività di controllo e di verifica<br />
volta ad impedire che, con la pubblicazione,<br />
vengano commessi reati; al contrario fa capo alla<br />
posizione di garanzia esclusiva <strong>del</strong> direttore<br />
responsabile.<br />
Detta responsabilità, a titolo di colpa per<br />
l'omesso controllo sul contenuto <strong>del</strong> periodico in<br />
riferimento al fatto diffamatorio, può escludersi<br />
solo ove si dimostri che il direttore responsabile ha<br />
fatto quanto in suo potere per prevenire la<br />
diffusione di notizie non rispondenti al vero,<br />
prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche<br />
mediati, di accuratezza, di assoluta fe<strong>del</strong>tà e di<br />
imparzialità rispetto alla fonte-notizia (<strong>Sez</strong>. 5,<br />
sentenza n. 7407 <strong>del</strong> 11 novembre 2009, Bianchi<br />
ed altri, Rv. 246093).<br />
E' di immediata comprensione, infatti, la<br />
ragione nella previsione normativa <strong>del</strong>la necessità<br />
ed indispensabilità di un'accurata attività di<br />
controllo da parte <strong>del</strong> direttore responsabile di un<br />
periodico, in specie ove si tratti di notizia<br />
proveniente da fonte rimasta anonima o<br />
comunque da persona sconosciuta. Se così non<br />
fosse, infatti, si finirebbe evidentemente per<br />
consentire un'inaccettabile uso strumentale <strong>del</strong>lo<br />
stesso periodico. In assenza di qualsivoglia<br />
controllo chiunque potrebbe, per il suo tramite,<br />
diffondere ogni sorta di messaggio e di notizia,<br />
veritiera oppure no, diffamatoria o meno, con<br />
l'assurda conseguenza speculare che chiunque<br />
potrebbe diventare vittima <strong>del</strong> reato di<br />
<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong>, fattispecie<br />
criminosa che, per le modalità di realizzazione, si<br />
rivela particolarmente lesiva per la persona offesa,<br />
senza la possibilità di individuare un soggetto<br />
responsabile.<br />
In tal senso, la responsabilità a titolo di colpa<br />
<strong>del</strong> direttore per l'omesso controllo sul contenuto<br />
<strong>del</strong> periodico in riferimento al fatto diffamatorio a<br />
<strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> può dirsi esclusa solo ove si<br />
DIRITTO PENALE<br />
dimostri che il predetto, titolare di una posizione<br />
di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per<br />
prevenire la diffusione di notizie non rispondenti<br />
al vero, prescrivendo e imponendo regole e<br />
controlli, anche mediati, di accuratezza, di<br />
assoluta fe<strong>del</strong>tà e di imparzialità rispetto alla<br />
fonte-notizia (<strong>Sez</strong>. 1, n. 48119 <strong>del</strong> 15 ottobre 2009,<br />
Ciancio Sanfilippo e altro, Rv. 245668)<br />
4. Infondate nel caso in esame risultano le<br />
doglianze <strong>del</strong> ricorrente in ordine all'erronea<br />
applicazione <strong>del</strong>l'esimente di cui all'art. 51 c.p.,<br />
non nella fattispecie <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di<br />
cronaca (come sostenuto dai giudici di merito),<br />
bensì in quella <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di critica.<br />
4.1. Va qui ricordato che costituisce consolidato<br />
orientamento di questa Corte l'affermazione di<br />
principio secondo cui "l'esercizio <strong>del</strong> diritto di<br />
cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al<br />
fatto diffamatorio a condizione che la notizia<br />
divulgata, oltre che socialmente rilevante e<br />
descritta con continenza espressiva, sia vera, il<br />
che implica che sia riportata in modo completo"<br />
(<strong>Sez</strong>. 5, n. 44024 <strong>del</strong> 4 novembre 2010, P.C. in<br />
proc. Biondani e altro, Rv. 249126).<br />
Per quanto di interesse in questa sede, non vi è<br />
dubbio che la veridicità <strong>del</strong>la notizia, da cui<br />
discende l'operatività <strong>del</strong>l'esimente in parola, deve<br />
riguardare il contenuto essenziale <strong>del</strong>la notizia e<br />
non, come nel caso in esame, aspetti marginali di<br />
essa.<br />
In altre parole, se è vero che, come ha<br />
affermato la Corte territoriale (la circostanza <strong>del</strong><br />
resto è stata pacificamente ammessa dallo stesso<br />
R.), il cane trascorresse alcune ore <strong>del</strong>la giornata<br />
proprio nello spazio ristretto che si descrive nella<br />
lettera inviata al periodico, è altrettanto vero che<br />
dalla lettura di quest'ultima si comprende<br />
immediatamente che, rispetto alla complessiva<br />
condizione di maltrattamento denunciata, lo<br />
spazio angusto descritto rappresenti addirittura<br />
un aspetto marginale e secondario.<br />
Si legge, infatti, che il cane vive in tale spazio<br />
ma soprattutto che versa in uno stato di totale<br />
abbandono ed incuria.<br />
Ne consegue, quindi, che al fine di ritenere<br />
operante l'esimente costituita dall'esercizio <strong>del</strong><br />
diritto di cronaca era quest'ultimo aspetto, ovvero<br />
il contenuto più propriamente diffamatorio, a<br />
dover risultare veritiero, non assumendo alcuna<br />
rilevanza, invece, che siano risultati veri alcuni<br />
segmenti <strong>del</strong>la notizia pubblicata.<br />
In tal senso, infatti, si è da sempre pronunciata<br />
questa Corte precisando che "in tema di<br />
<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong>, per l'operatività<br />
3
LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
Lectio- <strong>Reato</strong>- <strong>Soggetto</strong> <strong>attivo</strong>- <strong>Direttore</strong> <strong>del</strong> <strong>giornale</strong> e <strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> (6)<br />
La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />
<strong>del</strong>la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è<br />
necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa<br />
come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia<br />
rispettata per tutti quegli elementi che<br />
costituiscono l'essenza e la sostanza <strong>del</strong>l'intero<br />
contenuto informativo <strong>del</strong>la notizia riportata. I<br />
dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti,<br />
ancorchè imprecisi, in quanto non decisivi nè<br />
determinanti, cioè capaci da soli di immutare,<br />
alterare, modificare la verità oggettiva <strong>del</strong>la<br />
notizia, non possono essere presi in<br />
considerazione, per ritenere valicati i limiti<br />
<strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di informazione ed<br />
escludere l'operatività <strong>del</strong>la causa di<br />
giustificazione (<strong>Sez</strong>. 5, n. 37463 <strong>del</strong> 21 settembre<br />
2005, Amici, Rv. 232324; conf. <strong>Sez</strong>. 5, n. 28258 <strong>del</strong><br />
8 aprile 2009, P.C. in proc. Frignani e altro, Rv.<br />
244200; <strong>Sez</strong>. 5, n. 41099 <strong>del</strong> 20 luglio 2016,<br />
Carrassi e altro, Rv. 268149).<br />
In conclusione, se è vero che in tema di<br />
<strong>diffamazione</strong> a <strong>mezzo</strong> <strong>stampa</strong> eventuali modeste e<br />
marginali inesattezze nella descrizione <strong>del</strong> fatto<br />
relative a sue semplici modalità senza<br />
modificarne la struttura essenziale non sono<br />
idonee a determinare quel superamento <strong>del</strong>la<br />
verità che esclude l'operatività <strong>del</strong>l'esimente<br />
<strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto di cronaca, è altrettanto<br />
vero che lo stesso non può dirsi laddove la<br />
veridicità <strong>del</strong> narrato - da cui discende il tenore<br />
diffamatorio - sia da escludersi in relazione agli<br />
elementi essenziali <strong>del</strong> fatto.<br />
4.2. Va detto tuttavia che il tenore <strong>del</strong>la lettera<br />
pubblicata sulla rivista diretta dallo I. consente di<br />
affermare che i giudizi sulle condizioni<br />
<strong>del</strong>l'animale, pacificamente tenuto dal R. in un<br />
piccolo spazio durante le sue ore lavorative, sono<br />
stati espressi dall'autrice <strong>del</strong>la stessa lettera<br />
esercitando il diritto di critica.<br />
Invero è l'autrice a ritenere che le modalità di<br />
custodia <strong>del</strong> cane fossero tali da tradursi in<br />
maltrattamenti.<br />
Si riporta una parte <strong>del</strong> testo <strong>del</strong>la lettera:<br />
"...nicchia di circa un metro per un metro al cui<br />
interno vive un cane. Ebbene considerato come<br />
può vivere questa povera bestiola, tra i suoi<br />
escrementi, senza nemmeno potersi girare, senza<br />
poter vedere mai niente...".<br />
Si tratta indubbiamente di giudizi ovvero di<br />
critiche sulle modalità di custodia <strong>del</strong> cane,<br />
espresse da parte di una persona particolarmente<br />
sensibile alla cura e alla salute degli animali.<br />
Insomma, il fatto certamente vero che il R.<br />
lasciasse per ore il suo cane in uno spazio angusto<br />
ha sollecitato l'autrice <strong>del</strong>la lettera a criticare<br />
pubblicamente le modalità di custodia<br />
<strong>del</strong>l'animale, richiamando l'attenzione sulla<br />
vicenda ritenuta lesiva <strong>del</strong>la vita e <strong>del</strong>la salute<br />
<strong>del</strong>lo stesso animale.<br />
E il direttore I. ha correttamente dato spazio<br />
all'esercizio di quel diritto di critica, pubblicando la<br />
lettera, evidentemente ritenendola di interesse<br />
per i suoi lettori e comunque rispettosa <strong>del</strong><br />
requisito <strong>del</strong>la continenza, che postula una forma<br />
espositiva corretta <strong>del</strong>la critica rivolta - e cioè<br />
strettamente funzionale alla finalità di<br />
disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita<br />
ed immotivata aggressione <strong>del</strong>l'altrui reputazione.<br />
Tale requisito, d'altronde, non può ritenersi<br />
superato per il solo fatto <strong>del</strong>l'utilizzo di termini<br />
che, pur avendo accezioni indubitabilmente<br />
offensive, hanno però anche significati di mero<br />
giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto<br />
anche alla luce <strong>del</strong> complessivo contesto in cui il<br />
termine viene utilizzato (si vedano in tal senso<br />
<strong>Sez</strong>. 5, n. 37397 <strong>del</strong> 24/06/2016, C, Rv. 26786601;<br />
<strong>Sez</strong>. 5, n. 31669 <strong>del</strong> 14/04/2015, Marcialis, Rv.<br />
26444201; si veda in materia di "continenza"<br />
anche <strong>Sez</strong>. 5, n. 4853 <strong>del</strong> 18/11/2016, Fava, Rv.<br />
26909301).<br />
Peraltro, va ricordato che, in riferimento<br />
all'esercizio <strong>del</strong> diritto di critica, la verità <strong>del</strong> fatto<br />
assume un rilievo più limitato e necessariamente<br />
affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto<br />
la critica, quale espressione di opinione<br />
meramente soggettiva, ha per sua natura<br />
carattere congetturale, che non può, per<br />
definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva<br />
ed asettica (si vedano in materia, tra le tante, <strong>Sez</strong>.<br />
5, n. 25518 <strong>del</strong> 26/09/2016, P.C. in proc. Volpe, Rv.<br />
27028401; <strong>Sez</strong>. 5, n. 49570 <strong>del</strong> 23/09/2014,<br />
Natuzzi, Rv. 26134001).<br />
5. Ai sensi <strong>del</strong>l'art. 616 c.p.p., si impone la<br />
condanna <strong>del</strong> ricorrente al pagamento <strong>del</strong>le spese<br />
<strong>del</strong> procedimento.<br />
PQM<br />
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento <strong>del</strong>le spese processuali.<br />
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2017.<br />
4<br />
La Scuola di diritto<br />
.i
LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso<br />
Diritto amministrativo<br />
La giurisprudenza: le sentenze per esteso<br />
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017<br />
DIRITTO AMMINISTRATIVO<br />
5