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mono_sani_1

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ca indesiderata), si entra nella sfera di<br />

valutazione della colpa che comporta<br />

l’onere di dimostrare al giudice che il<br />

fatto è stato un evento eccezionale, tale<br />

da escludere la responsabilità dell’operatore.<br />

Si tratta cioè di dimostrare che l’operatore<br />

e l’azienda hanno agito nel massimo<br />

rispetto delle norme e delle procedure.<br />

Si comprende dunque l’importanza del<br />

lavorare secondo procedure precise, del<br />

registrare tutti i processi, della formazione<br />

continua.<br />

Il Regolamento (CE) n. 178/92 è molto<br />

chiaro sul punto, in quanto attribuisce<br />

all’operatore (OSA) il ruolo di responsabile<br />

della sicurezza dei prodotti: è lui<br />

che, conoscendo i processi aziendali, è<br />

in grado di gestire il rischio e predisporre<br />

le relative misure di prevenzione.<br />

Con il suddetto regolamento<br />

si è posto l’accento su tutto<br />

il processo produttivo, non<br />

più solo sul prodotto, e sulla<br />

necessità di poter tracciare<br />

il percorso di un alimento in<br />

tutte le fasi della sua vita produttiva<br />

e commerciale.<br />

Ciò anche in vista del ritiro o<br />

del richiamo a fronte di non<br />

conformità rilevate sia a livello<br />

interno sia tramite i sistemi<br />

di allerta.<br />

La normativa tende sempre<br />

di più a lavorare sulla prevenzione<br />

e sulla gestione del<br />

rischio al fine di evitare che<br />

possano ripetersi situazioni<br />

come ad esempio quello della<br />

mucca pazza.<br />

food&tec aprile 2015 29

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