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ivi, perché una volta presente, è molto<br />

difficile da estirpare». Le procedure da<br />

tenere in considerazione sono sempre<br />

le stesse: rispetto delle norme igieniche<br />

(GHP), lavaggio delle verdure, cottura<br />

corretta di prodotti animali, evitare<br />

contaminazioni crociate osservando la<br />

corretta disposizione del cibo e la sua<br />

protezione, regolare pulizia degli ambienti,<br />

scelta accurata delle materie prime<br />

e, nel caso di Listeria, si aggiunge che<br />

anche il confezionamento – in atmosfera<br />

controllata e idonea al prodotto – potrebbe<br />

giocare un ruolo importante nella<br />

prevenzione delle contaminazioni.<br />

Proprio per la sua importanza e la sua<br />

pericolosità, questo batterio è considerato,<br />

a livello normativo, un criterio di<br />

sicurezza e ne è richiesta l’assenza in<br />

25 grammi su dieci unità campionate.<br />

Per alcuni alimenti pronti il legislatore<br />

ha fatto però un distinguo: «Se il produttore<br />

può dimostrare, con soddisfazione<br />

delle autorità competenti, che il<br />

prodotto non supererà le 100 ufc/g per<br />

tutta la shelf life allora è ammessa una<br />

minima quantità di Listeria». Il valore di<br />

100 ufc/g è la quantità ritenuta tollerabile<br />

per la sicurezza alimentare, ovvero<br />

in grado di assicurare un appropriato<br />

livello di protezione della salute (Alop).<br />

Diversamente, se il produttore non riesce<br />

a dimostrare questo, allora il prodotto<br />

deve risultare privo di Listeria <strong>mono</strong>cytogenes.<br />

È l’operatore alimentare che avrà la responsabilità<br />

di dimostrare quanto sopra<br />

e lo deve fare su basi scientifiche (analisi<br />

di laboratorio, challenge test, eventualmente<br />

modelli matematici predittivi<br />

ecc.).<br />

In tutti i casi in cui non sono rispettati<br />

i criteri di sicurezza previsti per Listeria<br />

<strong>mono</strong>cytogenes, il laboratorio incaricato<br />

del controllo ufficiale notifica la<br />

non conformità all’autorità competente,<br />

previa garanzia del diritto alla difesa<br />

del produttore (analisi di revisione/ripetizione<br />

di analisi), conformemente a<br />

quanto previsto dalla normativa vigente<br />

(Legge 283/1962, D.P.R. 327/1980).<br />

food&tec aprile 2015 21

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