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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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92<br />

Paolo Scaccia Scarafoni<br />

signoria del castello sia già di vecchia data 19 . Combinando questa<br />

constatazione col fatto che gli statuti antichi in latino sono seguiti da<br />

“capitoli novi” in volgare che, datati 1510, presuppongono esplicitamente<br />

l’esistenza degli statuti 20 , si può ragionevolmente dare una<br />

prima attribuzione del testo latino al periodo fra il pieno Quattrocento<br />

e la fine del secolo. Inoltre le riferite espressioni domini Columnenses<br />

e domini nostri inducono a credere che, al momento della<br />

compilazione del corpo statutario, la signoria del castello spetti a<br />

una pluralità di titolari. Perciò, in base alle cognizioni disponibili, si<br />

può proporre come più probabile il periodo in cui Castro risulta di<br />

Fabrizio Colonna e fratelli, cioè intorno al 1481.<br />

È giunto il momento di spendere qualche parola su gli statuti<br />

comunali in generale. Innanzitutto sul nome statuta, che deriva dal<br />

verbo statuere, cioè stabilire. Invero gli statuti più antichi furono<br />

deliberazioni isolate prese di volta in volta dalle autorità comunali<br />

di fronte a una necessità pratica e attuale. In un secondo momento,<br />

ogni comune cominciò a riunire le risoluzioni che avessero stabile<br />

contenuto normativo, in un unico testo organizzato per materia. Nella<br />

genesi e sviluppo dei testi statutari ebbe ovviamente un ruolo fondamentale<br />

il ceto dei giurisperiti (soprattutto notai e causidici), che<br />

– inseriti nelle varie magistrature civiche – prima diedero forma e<br />

linguaggio giuridico alle deliberazioni e poi ne curarono la riunione<br />

in testi organici, distribuiti in più libri secondo materia; provvidero<br />

infine alla loro riforma ed aggiornamento secondo l’evoluzione dei<br />

tempi.<br />

Bisogna aggiungere che gli statuti non intervenivano in un mondo<br />

privo di regole giuridiche, anzi: ce n’erano molte: tutta la tradizione<br />

del diritto romano giustinianeo reinterpretato dai commentatori e dalle<br />

scuole legate alle università; le decretali papali riunite in raccolte<br />

19<br />

«[...] universitas terrae Castri ad laudem dominorum nostrorum, sub<br />

quorum gremio fidelis semper extitit [...]», cfr. ivi, p. 35; «[...] pro statu<br />

dominorum nostrorum Columnensium, prout solitum et consuetum fuit»,<br />

cfr. ivi, p. 46.<br />

20<br />

«li guardiani [...] non possano punire ultra la forma delli statuti», cfr. ivi,<br />

p. 73.

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