Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Castro dei Volsci: lo Statuto Agrario del 1795 81 comminate per i danni delle bestie. La trattazione dell’argomento dal Pubblico Consiglio avvenne nel 1794, proprio un anno prima che si confermassero le nuove disposizioni. Vi fu, anzitutto, la segnalazione dei danni arrecati alle piantagioni di olive e si votò affinché si aumentassero le sanzioni, credendo questo l’unico rimedio per impedire il «frequente danneggio, e come l’unico mezzo per promuovere lo spirito di questa utile industria, tanto raccomandata» 7 dal Buon Governo «con editto 7 Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buon Governo, Serie II (in seguito solo BG), b. 918. Da una lettera del Luogotenente Giovan Battista De Giulj al Principe Colonna, in data 28 gennaio 1794: «Sul ricorso avanzato a nome Giuseppe Solli alla Santità di Nostro Signore per l’accrescimento delle pene per le bestie, che dannificano le piantagioni di olive, rimessomi da Vostra Eccellenza volersi i Pubblici Rappresentati sentire il Pubblico Consiglio, tenuto il 24 del corrente. Niuno dei consiglieri si oppose alla rappresentanza del Solli in quanto alla sussistenza dei su detti danni nelle dette piantagioni, massime novelle si questionò lungamente, se sì o no, dovessero crescere, le pene per rimediare a tali dannificazioni. I Deputati Ecclesiastici, se non dal numero maggiore, almeno dalla parte più sana de’ consiglieri diedero il loro ragionato voto consultivo, che si crescessero tali pene, come l’unica remora per impedire questo frequente danneggio, e come l’unico mezzo per promuovere lo spirito di questa utile industria, tanto raccomandata dalla Santità di Nostro Signore con editto emanato per organo di Monsignor Tesoriere de’ 21 aprile 1788. Al parere de’ Deputati Ecclesiastici, si oppose il Consigliere Marco Palombi, il quale senza confutare le ragioni addotte da essi deputati, arringando altro non poté dire, che si stia alle pene delle Liberanze, altre volte imposte. Il di lui arringo però, tutto che inconcludente, tirò a sé nella ballottazione il maggior numero De’ voti de’ Consiglieri, i quali avendo bestiame a proprio conto non sanno indursi all’accrescimento delle pene, che sarebbero contro loro stessi e perciò invece di seguire il parere de’ Deputati Ecclesiastici, la maggior parte de’ Consiglieri approvò l’arringa del consigliere Marco Palombi, la quale favorisce i Dannificanti; e toglie ogni speranza ai coltivatori degli Olivi di vedere un giorno il frutto de’ lori sudori e impedisce l’accrescimento di questa vantaggiosa industria. Che però costando dall’esperienza, che le pene imposte in addietro per impedire le dannificazioni a tali piantagioni, non sono state finora bastanti ad ottenere il fine della legge; sembra troppo necessario, che si venga ad espediente più efficace, quale
82 Rossana Fiorini emanato nel 1788». Posizione differente fu assunta dal consigliere Marco Palombi il quale, senza confutare le sanzioni, con un’arringa portò al successo la sua tesi poiché: «Il di lui arringo, tutto che inconcludente però, tirò a sé nella ballottazione il maggior numero di voti dei consiglieri, i quali avendo bestiame a proprio conto non sanno indurgli all’accrescimento delle pene, che farebbero contro loro stessi» 8 . Pertanto la maggior parte dei consiglieri non prese in considerazione il parere dei “deputati ecclesiastici”, ma preferì approvare l’arringa 9 del consigliere Palombi. Giuseppe Solli, in una supplica al Papa contro i pastori, ribadì che continuavano ad essere eccessivi i danni provocati dal bestiame alle piantagioni delle olive 10 e chiese dunque di imporre una pena per impedire «i danneggiamenti». L’Uditore di Ceccano, diretto al è appunto l’accrescimento di dette pene, a norma del parere de’ Deputati Ecclesiastici, ben informati della vastità del territorio sufficientissimo per il pascolo del bestiame, senza che questi scorrano per il corpo degli uliveti: che in contrario ne dicano i Pubblici Rappresentanti a piè del foglio della risoluzione consiliare, che col ritorno del ricorso umilio all’Eccellenza Vostra a cui profondamente mi inchino. Di Vostra Eccellenza Padrone. Castro 28 Gennaio 1794. Giovan Battista de Giulij Luogotenente» 8 Ivi. 9 Ivi. Tale arringa «toglie ogni spesa a coltivatori di olive, di vedere un giorno il frutto di loro sudore; e impedisce all’accrescimento di questa vantaggiosa industria». 10 Ivi. Giuseppe Solli invia una supplica al Papa. Il documento è datato 11 gennaio 1794. «Giuseppe Solli al Beatissimo Padre. Giuseppe Solli del Luogo di Castro Feudo del Gran Contestabile Colonna prostrato ai piedi della Vostra Beatitudine umilmente espone, che li Pastori di detta Terra di giorno in giorno danneggiano con il Bestiame le piantagioni d’olive. Per la tenuità di pena imposta contro tali Danneggianti nella Legge Municipale fatta da Persone che ritengano Bestiami in guisa, che per mero caso in una piantagione vi resta qualche piantone, che non sia dalli Bestiami; già la Vostra Beatitudine animò lo Stato a far tali piantagioni con dar il premio per esser tal piantagione riconosciuta troppo vantaggiosa; ora affinché tal piantagione possa dare, e rendere l’utile riconosciuto, l’Oratore supplica la Vostra Beatitudine ad imporre una pena, mediante la quale si astenghi di danneggiare simili piantagioni. Castro, 11 Gennaio 1794».
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utile industria, tanto raccomandata» 7 dal Buon Governo «con editto<br />
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Serie II (in seguito solo BG), b. 918. Da una lettera del Luogotenente<br />
Giovan Battista De Giulj al Principe Colonna, in data 28 gennaio 1794:<br />
«Sul ricorso avanzato a nome Giuseppe Solli alla Santità di Nostro Signore<br />
per l’accrescimento delle pene per le bestie, che dannificano le piantagioni<br />
di olive, rimessomi da Vostra Eccellenza volersi i Pubblici Rappresentati<br />
sentire il Pubblico Consiglio, tenuto il 24 del corrente. Niuno dei consiglieri<br />
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se sì o no, dovessero crescere, le pene per rimediare a tali dannificazioni.<br />
I Deputati Ecclesiastici, se non dal numero maggiore, almeno dalla<br />
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si crescessero tali pene, come l’unica remora per impedire questo frequente<br />
danneggio, e come l’unico mezzo per promuovere lo spirito di questa utile<br />
industria, tanto raccomandata dalla Santità di Nostro Signore con editto<br />
emanato per organo di Monsignor Tesoriere de’ 21 aprile 1788. Al parere<br />
de’ Deputati Ecclesiastici, si oppose il Consigliere Marco Palombi, il<br />
quale senza confutare le ragioni addotte da essi deputati, arringando altro<br />
non poté dire, che si stia alle pene delle Liberanze, altre volte imposte. Il<br />
di lui arringo però, tutto che inconcludente, tirò a sé nella ballottazione il<br />
maggior numero De’ voti de’ Consiglieri, i quali avendo bestiame a proprio<br />
conto non sanno indursi all’accrescimento delle pene, che sarebbero contro<br />
loro stessi e perciò invece di seguire il parere de’ Deputati Ecclesiastici,<br />
la maggior parte de’ Consiglieri approvò l’arringa del consigliere Marco<br />
Palombi, la quale favorisce i Dannificanti; e toglie ogni speranza ai coltivatori<br />
degli Olivi di vedere un giorno il frutto de’ lori sudori e impedisce l’accrescimento<br />
di questa vantaggiosa industria. Che però costando dall’esperienza,<br />
che le pene imposte in addietro per impedire le dannificazioni a tali<br />
piantagioni, non sono state finora bastanti ad ottenere il fine della legge;<br />
sembra troppo necessario, che si venga ad espediente più efficace, quale