Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Boville Ernica: un lacerto dello statuto 73 attuata poi in riferimento al periodo dell’anno in cui è commesso il danno 60 , non comparendo però, come circostanza aggravante, l’esercizio notturno dell’attività 61 . La pena poi si diversifica anche a seconda che si tratti di portar via rami, legna, radici ed alberi dagli oliveti o si tratti ad esempio di rubare «i piantoni di olivo». Un’altra attività importante nell’agricoltura e che con i nuovi statuti si va a disciplinare è la cosiddetta “spigolatura”: consisteva nella raccolta delle spighe di grano in seguito alla mietitura, cadute nel campo e non raccolte dal mietitore. Era lecito, secondo la norma, poter spigolare soltanto quando il padrone del campo avesse terminato definitivamente la raccolta (nei documenti la spigolatura si riferisce anche alle olive); in più, per gli otto giorni seguenti, era negato l’ingresso nei campi alle bestie da pascolo. Anche la spremitura delle olive era regolata dagli statuti, infatti, gli artt. 13 e 14 stabiliscono con molta chiarezza norme in caso di esportazione delle olive i raccoglitori dovevano preventivamente studioso. Ma coloro i quali non avessero potuto soddisfare la pecuniaria, avrebbero dovuto subire quella corporale. 60 Sussiste una particolarità negli statuti baucani a tal proposito. Invero non è attuato un inasprimento della pena ma sono disposte delle proibizioni in determinati periodi dell’anno; esemplificando: “in tempo del frutto pendente” dal primo novembre fino a tutto febbraio o, con un’anticipazione, dal 15 ottobre si proibiva l’introduzione del bestiame negli oliveti (art. 7) e dal primo settembre fino alla totale raccolta dei frutti caduti si intendeva vietata l’introduzione di galli o galline (art. 8). Qui dunque sono stati prescritti i tempi calendariali ed in relazione ad essi si sono determinati i divieti e le penalità. Cfr. Ivi, p. 129. 61 La potestà statutaria delle Comunità rurali presenta generalmente delle casistiche specifiche in relazione al tempo del danno dato. Ciò solitamente comporta una penalità più grande se il danno è arrecato nottetempo. La disciplina statutaria di Bauco invece non diversifica in nessun articolo la doppia regolamentazione, anzi all’art. 1 la pena disposta è la medesima “in qualsivoglia tempo”, così come i divieti di “spigolare” all’art. 8 “vanno di giorno e di notte” e all’art. 12 la pena inflitta è fissata “sia di giorno che di notte”.
74 Rossana Fiorini denunciare l’“assegna” della quantità da condurre fuori al segretario locale. Anche i proprietari dei frantoi dovevano dichiarare al segretario coloro che avevano macinato, la quantità delle olive lavorate e dell’olio ricavato. Il lavoro del segretario comunitativo durante questi procedimenti era molto oneroso e la sua figura appare centrale nella procedura di controllo della produzione. Il suo lavoro era sottoposto al giudice locale. Il segretario, con nota giurata, dava ogni settimana la quantità delle olive che erano state effettivamente macinate e dell’olio ritirato dalle famiglie; se ne dava infine notizia all’Annona Olearia. Una coltura particolarmente interessante, di cui si legge all’art.15, dalla Comunità è legata alle piantagioni dei gelsi, utili all’industria della seta attiva già da molto tempo rispetto all’anno degli statuti. L’articolo disciplinava le pene per i danni che si causavano in particolar modo alle foglie. La vigenza e la codificazione degli statuti è segnatamente legata all’organizzazione degli uffici e degli istituti del Comune. Dalla lettura delle carte emergono gli ufficiali maggiori dello stesso, fra i quali il sindaco 62 , i consiglieri, il camerlengo 63 , il podestà 64 , il giudice, l’accusatore. Queste ultime tre cariche sono quelle che la dottrina statutaria qui presentata nomina più spesso. In particolar modo in tema di disposizioni di organizzazione della pena a contravvenzione si prevedeva 65 la ripartizione della medesima fra la Comunità, il giudice locale e l’accusatore. Un simile testo – riveduto, esaminato ed in parte riformato, come dai documenti si legge – dopo la tanto agognata approvazione, 62 Figura che era a presidio del Pubblico Consiglio. Firmava e sottoscriveva i documenti, doveva quindi essere persona istruita, in grado di saper leggere e scrivere. 63 Custodiva ed amministrava il denaro e le entrate del Comune, tenendo presso i suoi uffici i sigilli da usarsi previa licenza del Pubblico Consiglio o del sindaco. 64 La più alta carica dell’ordinamento comunale, il più alto magistrato. 65 Si confrontino gli artt. 1, 10, 11, 14 e 15.
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Rossana Fiorini<br />
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durante questi procedimenti era molto oneroso e la sua figura appare<br />
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Una coltura particolarmente interessante, di cui si legge all’art.15,<br />
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La vigenza e la codificazione degli statuti è segnatamente legata<br />
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quali il sindaco 62 , i consiglieri, il camerlengo 63 , il podestà 64 , il giudice,<br />
l’accusatore. Queste ultime tre cariche sono quelle che la dottrina<br />
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si prevedeva 65 la ripartizione della medesima fra la Comunità, il<br />
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Un simile testo – riveduto, esaminato ed in parte riformato, come<br />
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Figura che era a presidio del Pubblico Consiglio. Firmava e sottoscriveva<br />
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Custodiva ed amministrava il denaro e le entrate del <strong>Comune</strong>, tenendo<br />
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o del sindaco.<br />
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La più alta carica dell’ordinamento comunale, il più alto magistrato.<br />
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