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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Boville Ernica: un lacerto dello statuto<br />

73<br />

attuata poi in riferimento al periodo dell’anno in cui è commesso<br />

il danno 60 , non comparendo però, come circostanza aggravante,<br />

l’esercizio notturno dell’attività 61 .<br />

La pena poi si diversifica anche a seconda che si tratti di portar<br />

via rami, legna, radici ed alberi dagli oliveti o si tratti ad esempio di<br />

rubare «i piantoni di olivo».<br />

Un’altra attività importante nell’agricoltura e che con i nuovi<br />

statuti si va a disciplinare è la cosiddetta “spigolatura”: consisteva<br />

nella raccolta delle spighe di grano in seguito alla mietitura, cadute<br />

nel campo e non raccolte dal mietitore. Era lecito, secondo la<br />

norma, poter spigolare soltanto quando il padrone del campo avesse<br />

terminato definitivamente la raccolta (nei documenti la spigolatura<br />

si riferisce anche alle olive); in più, per gli otto giorni seguenti, era<br />

negato l’ingresso nei campi alle bestie da pascolo.<br />

Anche la spremitura delle olive era regolata dagli statuti, infatti,<br />

gli artt. 13 e 14 stabiliscono con molta chiarezza norme in caso di<br />

esportazione delle olive i raccoglitori dovevano preventivamente<br />

studioso. Ma coloro i quali non avessero potuto soddisfare la pecuniaria,<br />

avrebbero dovuto subire quella corporale.<br />

60<br />

Sussiste una particolarità negli statuti baucani a tal proposito. Invero non<br />

è attuato un inasprimento della pena ma sono disposte delle proibizioni in<br />

determinati periodi dell’anno; esemplificando: “in tempo del frutto pendente”<br />

dal primo novembre fino a tutto febbraio o, con un’anticipazione,<br />

dal 15 ottobre si proibiva l’introduzione del bestiame negli oliveti (art. 7)<br />

e dal primo settembre fino alla totale raccolta dei frutti caduti si intendeva<br />

vietata l’introduzione di galli o galline (art. 8). Qui dunque sono stati<br />

prescritti i tempi calendariali ed in relazione ad essi si sono determinati i<br />

divieti e le penalità. Cfr. Ivi, p. 129.<br />

61<br />

La potestà statutaria delle Comunità rurali presenta generalmente delle<br />

casistiche specifiche in relazione al tempo del danno dato. Ciò solitamente<br />

comporta una penalità più grande se il danno è arrecato nottetempo. La<br />

disciplina statutaria di Bauco invece non diversifica in nessun articolo la<br />

doppia regolamentazione, anzi all’art. 1 la pena disposta è la medesima “in<br />

qualsivoglia tempo”, così come i divieti di “spigolare” all’art. 8 “vanno di<br />

giorno e di notte” e all’art. 12 la pena inflitta è fissata “sia di giorno che di<br />

notte”.

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