Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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26.09.2017 Views

Boville Ernica: un lacerto dello statuto 71 gli articoli per favorire le libertà dei possidenti oppure per non intralciare l’attività dei periti nelle eventuali perizie; inoltre scrive per salvaguardare i confini (spesso definiti grossolanamente), le liti sull’attività della spremitura d’olio e infine per tutelare il libero commercio 54 . Dalle lettura del testo, emerge come le disposizioni relative alla materia penale fossero fortemente caratterizzate da una connatura afflittività: con esse si perseguiva una spiccata funzione repressiva. I reati penali contemplati dalle carte statutarie in esame riguardano danni al patrimonio, ai terreni e alle proprietà. In special modo disciplinano i danni agli oliveti: viene infatti riportata una descrizione analitica dei danneggiamenti che si potevano arrecare a questo tipo di piantagione. Tale valutazione dipende naturalmente dal valore attribuito al frutto degli oliveti nell’economia locale 55 . Inoltre vengono distinti gli oliveti non ristretti da quelli ristretti, intendendosi con questi ultimi i terreni “con termini” 56 , ovvero delle colonnette monolitiche, cippi rozzamente scalpellati oppure pali, poste ai limiti dei campi per segnare il confine. In un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, è interessante notare come le disposizioni legislative e regolamentari relative agli oliveti vengano importate per i casi generali, quindi applicate a tutti gli altri tipi di piantagioni – pubblicate negli articoli finali dello statuto e per le quali infatti si richiamano le pene e le punizioni espresse precedentemente. Sono soltanto tre infatti gli articoli che citano tutti i tipi di piantagione, sottolineando così la grande importanza che le olive dovevano rappresentare nell’economia rurale del paese. Si potrebbe quasi dire che le norme 54 Cfr. Camerale III, b. 349. 55 G. Giammaria, Il ‘danno dato’ negli statuti di Campagna, cit., p. 134. 56 Accorgimento molto importante soprattutto se si trattava del confine con altri Comuni limitrofi. Nel nostro caso, ad esempio, all’art. 4 si precisa bene che poteva trattarsi di “termini con uno o più compossidenti”. Tale documentazione risulta estremamente interessante e ritengo che debba essere oggetto di uno studio apposito, approfondito sia sul piano giuridico che economico ed anche per i risvolti sociali che emergono.

72 Rossana Fiorini sugli oliveti avevano portata generale, e non rappresentavano invece il caso specifico. Preliminarmente possiamo affermare che la fonte statutaria prevede, in linea di principio, che chi ha causato un danno sia soggetto ad una pena ed anche al risarcimento, da corrispondere in ogni circostanza 57 . Ovviamente ricorrono classificazioni che caratterizzano anche il corpo di altre leggi statutarie, prima fra tutte la diversificazione fra le bestie 58 . Le pene sono sempre commisurate alla gravità del reato commesso e sono subordinate alla volontà colposa o dolosa di commettere il reato 59 . Una discriminazione è 57 Nei diciotto articoli la penalità che ricorre maggiormente è la “rifazione del danno”, seguita poi dalla tipologia della contravvenzione; all’art. 13 la pena è la perdita degli ulivi o dell’olio macinato. Sono menzionate pene afflittive riferite nell’Enciclica di Papa Clemente XIV (artt. 12-13; 15-16; 18). Si nomina anche la “Benedettina Bolla de danno dato” (art. 18). Eccezionalmente ricorrono pene corporali (artt. 1-2) e questo appare particolarmente insolito se si confrontano altri statuti come quello di Pontecorvo o quello di Castro dei Volsci (cfr. G. Giammaria, Il ‘danno dato’ negli statuti di Campagna, cit., p. 134-135). 58 A titolo puramente esemplificativo, una bestia minuta che compie un danno comporta una pena inferiore rispetto ad una bestia di notevoli dimensioni. Sulla base della lettura dello statuto si differenziano bestie quali “pecore”, “somari”, “muli”, “bovi”, “gallinacci” e “capre”, quest’ultime in particolare additate per il maggior danno atteso a causa del “loro morso”. Non si fa però nessun riferimento al branco. 59 Possono essere menzionate alcune disposizioni significative: “Se poi si trovassero persone le quali di proposito […]” per quanto riguarda i furti in generale (art. 14); “Contro poi tutti quelli, li quali studiosamente danneggiaranno […]” in relazione a tutte le specie di piante (art. 16); “Come ancora incorrono nella medesima pena ed anche afflittiva e all’emenda del danno fatto quelli che a bello studio dannaggiaranno i seminati d’ogni specie” (art. 17). Dunque è considerata un’aggravante la “volontaria decisione di produrre un vulnus al proprietario”. Cfr. G. Giammaria, Il ‘danno dato’ negli statuti di Campagna, cit., p. 128. La Bolla Benedettina prima e l’Enciclica Clementina dopo, disciplinavano le pene per il danno dato nelle campagne. Ad esempio, a norma della Bolla non con una pena corporale, ma soltanto con la pena pecuniaria era punibile l’autore di un danno dato

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Rossana Fiorini<br />

sugli oliveti avevano portata generale, e non rappresentavano invece<br />

il caso specifico.<br />

Preliminarmente possiamo affermare che la fonte statutaria<br />

prevede, in linea di principio, che chi ha causato un danno sia<br />

soggetto ad una pena ed anche al risarcimento, da corrispondere<br />

in ogni circostanza 57 . Ovviamente ricorrono classificazioni che<br />

caratterizzano anche il corpo di altre leggi statutarie, prima fra tutte<br />

la diversificazione fra le bestie 58 . Le pene sono sempre commisurate<br />

alla gravità del reato commesso e sono subordinate alla volontà<br />

colposa o dolosa di commettere il reato 59 . Una discriminazione è<br />

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Nei diciotto articoli la penalità che ricorre maggiormente è la “rifazione<br />

del danno”, seguita poi dalla tipologia della contravvenzione; all’art. 13 la<br />

pena è la perdita degli ulivi o dell’olio macinato. Sono menzionate pene<br />

afflittive riferite nell’Enciclica di Papa Clemente XIV (artt. 12-13; 15-16;<br />

18). Si nomina anche la “Benedettina Bolla de danno dato” (art. 18). Eccezionalmente<br />

ricorrono pene corporali (artt. 1-2) e questo appare particolarmente<br />

insolito se si confrontano altri statuti come quello di Pontecorvo o<br />

quello di Castro dei Volsci (cfr. G. Giammaria, Il ‘danno dato’ negli statuti<br />

di Campagna, cit., p. 134-135).<br />

58<br />

A titolo puramente esemplificativo, una bestia minuta che compie un<br />

danno comporta una pena inferiore rispetto ad una bestia di notevoli dimensioni.<br />

Sulla base della lettura dello statuto si differenziano bestie quali<br />

“pecore”, “somari”, “muli”, “bovi”, “gallinacci” e “capre”, quest’ultime in<br />

particolare additate per il maggior danno atteso a causa del “loro morso”.<br />

Non si fa però nessun riferimento al branco.<br />

59<br />

Possono essere menzionate alcune disposizioni significative: “Se poi si<br />

trovassero persone le quali di proposito […]” per quanto riguarda i furti<br />

in generale (art. 14); “Contro poi tutti quelli, li quali studiosamente danneggiaranno<br />

[…]” in relazione a tutte le specie di piante (art. 16); “Come<br />

ancora incorrono nella medesima pena ed anche afflittiva e all’emenda del<br />

danno fatto quelli che a bello studio dannaggiaranno i seminati d’ogni specie”<br />

(art. 17). Dunque è considerata un’aggravante la “volontaria decisione<br />

di produrre un vulnus al proprietario”. Cfr. G. Giammaria, Il ‘danno dato’<br />

negli statuti di Campagna, cit., p. 128. La Bolla Benedettina prima e l’Enciclica<br />

Clementina dopo, disciplinavano le pene per il danno dato nelle<br />

campagne. Ad esempio, a norma della Bolla non con una pena corporale,<br />

ma soltanto con la pena pecuniaria era punibile l’autore di un danno dato

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