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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Boville Ernica: un lacerto dello statuto<br />

69<br />

16 50 – Contro poi tutti quelli, li quali studiosamente danneggiaranno<br />

le piante di qualunque specie sia nascenti che crescenti, s’intenda<br />

comminata, ed imposta la pena di scudi quattro da ripartirsi come<br />

sopra, ed anche afflittiva secondo la suddetta Enciclica; ma se il<br />

danno non sarà studioso, allora s’intendono soggetti gli dannificanti,<br />

oltre l’emenda del danno alla pena di baiocchi 30.<br />

17 51 – Come ancora incorrono nella medesima pena ed anche<br />

afflittiva e all’emenda del danno fatto quelli che a bello studio<br />

danneggiaranno i seminati d’ogni specie con i loro bestiami, o<br />

faranno pascer l’erba ne terreni, sia ristretti che non ristretti, ed<br />

anche prativi.<br />

18 – Alla medesima pena di scudi 4, oltre l’afflittiva, ed all’emenda<br />

del danno si intendano incorsi tutti quelli che anderanno derubando<br />

o se sapesse avere in qualunque medesimo derubato tanto ne campi,<br />

quanto nell’are, grano, formentone detto granturco, orzo, legumi,<br />

ed altre strade volendo, che per reprimere maggiormente la licenza<br />

di tutti ladri, persone danneggianti abbiamo ad incorrere tanto alla<br />

Benedettina Bolla de danno dato, quanto all’Enciclica suddetta della<br />

S. M. di Clemente XIV in quelli casi e circostanze che non sono stati<br />

50<br />

Cfr. Camerale III, b. 349. Il capitolo risulta discostarsi in parte da quello<br />

qui della copia del Camerale: “Contro poi tutti quelli, che studiosamente<br />

danneggieranno le piante sia nascenti, che crescenti, s’intenda, che siano<br />

incorsi, oltre all’emenda di paoli tre da ripartirsi come sopra, ed anche<br />

afflittiva secondo la detta Enciclica”. La parte finale del testo non è invece<br />

stata trascritta. Il testo definitivo dello Statuto è identico a quello riportato<br />

nel testo, ma si precisa la pena di scudi quattro “per ciascuna volta” (art.<br />

14); cfr. Lo Statuto di Bauco, cit..<br />

51<br />

Cfr. Camerale III, b. 349. Anche qui ci sono delle differenze ragguardevoli<br />

fra le diverse redazioni: «E finalmente chiunque farà danno nelli orti<br />

seminati, vigne, arboreti, erbe, e tutt’altro non compreso nella presente<br />

ordinazione dovrà rimaner soggetto alle pene prescritte o dallo Statuto, o<br />

dalla consuetudine, che si osserva nella Città di Veroli da ripartirsi come<br />

sopra, ed oltre all’emenda del danno a favore del dannificato». Il testo definitivo<br />

dello Statuto è identico a quello riportato nel testo ma non si registrano<br />

precisazioni intorno al danno studioso (art. 15), cfr. Lo Statuto di<br />

Bauco, cit.

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