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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Boville Ernica: un lacerto dello statuto<br />

67<br />

detta general raccolta sotto la pena a trasgressori di scudi 3 per qual<br />

si voglia volta da ripartirsi tra il giudice, comunità ed accusatore ed<br />

anche per inquisitionem 43 .<br />

11 – Chiunque devasterà macerie, siepi e fossi che formano<br />

ristretti gli oliveti, incorrerà nella pena di scudi 1 da dividersi tra il<br />

giudice ed accusatore 44 oltre la rifazione della stessa materia e siepi<br />

e olive e fossi.<br />

12 45 – Se poi si trovassero persone le quali di proposito, sia di<br />

notte che di giorno, andassero a man salva derubando, incorrono<br />

nella pena del furto, come anche afflittiva secondo l’enciclica della<br />

S. M. di Clemente XIV, oltre la rifazione di danni.<br />

13 46 – Che volendosi dai padroni degli oliveti, compratori,<br />

raccoglitori di olivi, volgarmente detti spigolatori ed affittuari,<br />

macinar i loro olivi nei mulini forestieri di Bauco, sia loro permesso<br />

di farlo, con che però debbano dare la preventiva assegna al segretario<br />

locale della quantità che per il fine su detto verranno estratte sotto la<br />

pena della perdita dei detti olivi, o olio, che cadranno in commissum<br />

ed altre pene afflittive secondo la già riferita enciclica della S. M. di<br />

43<br />

Ibidem. Nella fascicolazione di preparazione la “spiga negli oliveti” è<br />

individuata con le parole “olivi derelitti”; non devono passare 8 giorni ma<br />

15; la pena non è di scudi 3 ma di 10; non è indicato il giudice ma il governatore.<br />

Il testo definitivo dello Statuto è identico a quello riportato nel<br />

testo, cfr. Lo Statuto di Bauco, cit.<br />

44<br />

Cfr. Camerale III, b. 349: nella stesura preparatoria non sono indicati il<br />

giudice e l’accusatore ma si legge “da dividersi come sopra”. Al testo definitivo<br />

viene aggiunta “la Comunità”, cfr. Lo Statuto di Bauco, cit.<br />

45<br />

Cfr. Camerale III, b. 349. Nella redazione preparatoria contenuta nel<br />

fascicolo dello Statuto il capitolo 12 è del tutto depennato, e così di seguito<br />

la numerazione scala di un’unità, ma l’articolo sarà invece riportato in Lo<br />

Statuto di Bauco, cit.<br />

46<br />

Cfr. Camerale III, b. 349. Ci sono delle differenze fra le diverse redazioni:<br />

oltre ad incorrere nella sanzione della perdita degli olivi o dell’olio,<br />

vi era anche un’ammenda di 10 scudi da pagare. Nella parte finale non si<br />

fa riferimento all’Enciclica ma si scrive “secondo la circostanza de casi e<br />

delle persone”. L’articolo non è riportato nel testo definitivo dello Statuto,<br />

cfr. Lo Statuto di Bauco, cit.

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