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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Boville Ernica: un lacerto dello statuto<br />

59<br />

il caso concreto dei comuni di Campagna 12 . Nel nostro caso, d’altra<br />

parte, avendo a disposizione un testo normativo inerente solamente<br />

il danno dato, non è possibile ad oggi ricostruire compiutamente le<br />

forme delle istituzioni che erano a capo della comunità di Bauco;<br />

benché si possa comunque affermare che compaiono lacerti che<br />

fanno luce su quelle che erano le norme in vigore.<br />

Le carte inerenti «li danni sopra li terreni» sono testi imperativi, di<br />

struttura ampia e complessa: in esse si possono leggere le cause che<br />

portarono alla richiesta del rimaneggiamento delle fonti statutarie.<br />

I documenti sono precisi e puntuali, e trattano con specificità<br />

la normativa del danno dato. L’operazione del 1781 non è però<br />

solamente un aggiornamento, ma scaturisce da un ricorso del Pubblico<br />

Consiglio e del popolo stesso per porre «un dovuto equitativo freno<br />

ai continui danni che si cagionano alle piante d’olive e ai loro frutti<br />

in diverse maniere, non solo dagli uomini ma anche da ogni sorta di<br />

bestiame, come anche ad altre sorti di piante e prodotti» 13 .<br />

Prima di elencare i capitoli del nuovo statuto sopra il danno<br />

dato, cerchiamo di capire in che modo questo fosse disciplinato<br />

precedentemente. Non è agevole determinare esattamente come<br />

fosse la normativa riguardante i danneggiamenti alle proprietà,<br />

ma nei documenti rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Roma<br />

non mancano accenni atti a farcelo definire. Già a partire dal 1717<br />

sappiamo che non fosse «più un dovere affittare il danno dato» ma<br />

che le risorse di quest’ultimo potessero essere ricavate da un “riparto”<br />

12<br />

S. Notari, Per una geografia, cit., p. 30. Lo studioso accoglie il rilievo<br />

di Sandro Carocci che, riguardo a questa tradizione di studi, sottolinea «il<br />

limite di trascurare», circa le podestà della Santa Sede di intervenire sulle<br />

norme, «l’articolato divario che, in questo campo intercorreva tra le enunciazioni<br />

di papi e legati e la concreta prassi legislativa e istituzionale». Cfr.<br />

S. Carocci, Regimi signorili, Statuti cittadini e governo papale nello Stato<br />

della Chiesa (XIV e XV secolo), in Signori, regimi signorili e statuti nel<br />

tardo medioevo, Atti del VII Convegno del Comitato Italiano per gli studi<br />

e le edizioni delle fonti normative, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini,<br />

M. Venticelli, Ferrara 5-7ottobre 2000, Bologna 2003, pp. 252-269.<br />

13<br />

BG, b. 447. Il documento è copia del verbale del Pubblico Consiglio del<br />

giorno 11 novembre 1781.

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