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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Rossana Fiorini<br />

porta all’approvazione delle nuove leggi statutarie. Procedendo con<br />

ordine è opportuno pertanto elencare gli articoli ad oggi rinvenuti<br />

che testimoniano il rifacimento dei capitoli stessi. A tal fine vengono<br />

consultati numerosi documenti ufficiali, compreso un certo numero di<br />

missive, che si trasmettono all’attenzione della Sacra Congregazione<br />

del Buon Governo, secondo la tipica modalità dell’amministrar<br />

giudicando 10 , che spesso fanno riferimento o citano direttamente<br />

lo statuto. Va comunque sottolineato che la fonte statutaria vera e<br />

propria di Bauco rimane ad oggi ancora sconosciuta 11 , in quanto dalle<br />

ricerche sono emersi appunto soltanto lacerti dello statuto «sopra li<br />

danni delli terreni» e «riforma di un capitolo», rispettivamente del<br />

1781 e del 1816 – già inseriti nel rubricario degli statuti comunali della<br />

provincia di Campagna da Sandro Notari, il quale sottolinea come<br />

l’ampia letteratura storico-giuridica sulla potestas condendi statuta<br />

dei comuni nelle terrae ecclesiae abbia affrontato solo marginalmente<br />

ancora venga cagionato per forza maggiore o da un minore. Nel caso in cui<br />

il danno venga apportato di proposito, le norme statutarie andranno a controllare<br />

in maniera minuziosa la volontà: se solo volontario o con odio, se<br />

con violenza a uomini e cose, se per incuria o solo per colpa. Non sembra<br />

che, prima del Quattrocento, il danno dato sia stato disciplinato e pertanto<br />

è presente solamente negli statuti cittadini e rurali». Da un punto di vista<br />

dottrinale non perviene riflessione approfondita. Solo in età moderna ci<br />

imbattiamo nelle considerazioni di P. Farinacci e G. De Luca; esistono<br />

inoltre studi più direttamente processuali anche se la letteratura sembra<br />

essere piuttosto scarsa.<br />

10<br />

S. Notari, Per una geografia, cit., p. 42.<br />

11<br />

Camerale III, b. 349. Qui è necessario citare la dichiarazione del segretario<br />

comunale Rocco De Paulis, datata 16 luglio 1781, contenuta nel fascicolo<br />

delle carte preparatorie per nuove leggi statutarie, in cui egli attesta<br />

che a Bauco non esisteva alcuna normativa statutaria. Si legge: «Depongo<br />

io infrascritto pubblico segretario di questa Comunità per la pura verità<br />

richiesta non esser in questa nostra patria verun Statuto di sorte alcuna. In<br />

fede di che ne ho munita la presente col solito segno comunitativo». Qualora<br />

dunque fossero esistiti statuti precedenti è probabile che se ne fosse<br />

persa la memoria.

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